Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 31/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 875/2022 R.G. Tribunale di Locri.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, composto dai sigg.ri Magistrati: dott. Andrea Amadei Presidente relatore dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 875/2022 R.G., introitata per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. all'udienza di precisazione delle conclusioni del 29 ottobre 2024, sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C., promossa da
(C.F.: , nato il Parte_1 C.F._1
16.08.1965 a Locri, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Mauro
Ruga (indirizzo PEC: ; Email_1
ricorrente contro
(C.F.: ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
12.05.1965, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giovanni Mento
(indirizzo PEC: ; Email_2
resistente
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri.
OGGETTO: CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCORDATARIO.
Conclusioni: come da note scritte prodotte in atti in vista dell'udienza udienza a trattazione scritta del 24/11/2020.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo dell'11.07.2022, regolarmente notificato,
[...]
ha adito il Tribunale di Locri al fine di ottenere la dichiarazione Parte_1
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di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lui c ontratto con l'odierna resistente in Taranto, il 28 settembre 1991 (atto Parte_2 trascritto al registro dello stato civile dell'anzidetto Comune per l'anno 1991, parte II, serie A, n. 303). Da tale unione non sono nati figli. Inoltre, parte ricorrente ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento di € 600,00 mensili disposto a favore di con il decreto di omologa di separazione in atti n. Parte_2
5931/2026 emessa dal Tribunale di Locri il 29.09.2016 e per, l'effetto, la dichiarazione che nessun assegno divorzile è da corrispondere in favore della controparte, stante l'asserito peggioramento delle proprie condizioni economiche.
A quest'ultimo proposito, parte ricorrente ha addotto, a fondamento della propria domanda, di percepire uno stipendio mensile di circa € 1.400,00; di aver acquistato nel 2021 la quota del 50% della proprietà della casa coniugale, già in comunione con la coniuge, versando alla stessa la somma di € 48.000,00; di aver acceso due distinti finanziamenti, uno di valore di € 302,00 mensili, fino a febbraio 2025, per l'acquisto di una autovettura, nonché l'altro per l'importo di € 48,00 al mese per l'acquisto di una lavatrice ed un congelatore, per una spesa complessiva mensile di € 1.267,99, a fronte del suddetto stipendio.
Si costituiva la resistente non opponendosi alla sentenza dichiarativa di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ma, al contempo, tale parte ha contestato l'ulteriore avversa domanda, chiedendo la condanna della controparte al pagamento dell'assegno divorzile alle condizioni di cui al decreto di omologa della separazione, in particolare nella misura di € 639,19, stante la sopravvenuta rivalutazione Istat. Sul punto, la resistente ha evidenziato, in primo luogo, che la stessa è priva di occupazione avendo dedicato l'intera convivenza di 25 anni al servizio esclusivo della famiglia e, quindi, l'assegno di mantenimento costituisce il solo emolumento da lei percepito, destinato a far fronte all'affitto dell'appartamento ove vive di € 360 mensili, oltre alle spese per tributi acqua, Tari, gas, luce, ecc.. In secondo luogo, ha eccepito che la controparte ha un tenore di vita di gran lunga superiore al suo stipendio mensile (stante i viaggi all'estero da lui compiti, l'acquisto di una autovettura e di una moto di grossa cilindrata, il fatto di vivere presso la casa dell'anziana madre, nonché stante la vendita di un palazzotto in Stilo di proprietà di quest'ultima, con il ricavo della somma di € 200.000,00).
Con ordinanza del 06.12.2022, il Presidente del Tribunale ha ritenuto che, sulla
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scorta delle allegazioni e delle risultanze processuali, non vi fossero ragioni per modificare le vigenti condizioni della separazione personale stante l'assenza di prova dell'asserito sopravvenuto aggravamento delle condizioni economiche di parte ricorrente (“(…) che la richiesta formulata dal finalizzata ad ottenere Parte_1 la revoca o una riduzione dell'assegno di mantenimento che egli versa a favore di moglie, non può, allo stato, trovare accoglimento, non essendo stato adeguatamente dimostrato che i finanziamenti accesi dal ricorrente abbiano effettivamente compromesso la sua condizione economica, che sembra poter essere più florida rispetto a quanto da lui asserito, per come risulta da alcune allegazioni di parte resistente ( che meritano approfondimento), la quale, invece, al momento, si sostiene solo con la somma di 600 euro circa che le viene corrisposta mensilmente dal marito, dovendo anche sopportare il costo di un affitto pari ad € 360 mensili.”).
La causa è stata istruita a mezzo prove documentali rispettivamente prodotte dalle parti, stante il rigetto disposto dal Giudice Istruttore, con ordinanza del 31.05.2023, della ammissione delle prove orali addotte dalle parti nelle proprie memorie istruttorie, nonché dagli esiti, pervenuti in atti l'11.04.2024, degli accertamenti patrimoniali su entrambi i coniugi demandati con la predetta ordinanza alla Guardia di Finanza – Gruppo di Locri.
La domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dalle odierne parti in data 28 settembre 1991, in Taranto, trascritto negli atti di matrimonio del Comune di Taranto per l'anno 1991, parte II, serie A, n. 303, è fondata e va, pertanto, accolta.
Ricorre, infatti, il presupposto di cui all'all'art. 3, n. 2 lett. b della legge 1.12.1970
n.898 (così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché ulteriormente modificata dalla L. 6 maggio 2015 n. 55) per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, in quanto sono ormai decorsi i sei mesi prescritti dalla legge, a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in data 20.09.2016 trattandosi di caso di procedura di separazione consensuale, senza che, come riconosciuto pacificamente da entrambi, sia intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi né gli stessi hanno più ripreso la convivenza.
In mancanza di figli nati dal matrimonio, l'unica questione controversa tra le parti
è quella relativa alla spettanza o meno di un assegno divorzile in favore di parte
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resistente, avendo il ricorrente chiesto la “revoca” dell'assegno previsto in sede di separazione nella misura di euro 600,00 mensili, mentre la resistente ha chiesto la condanna della controparte al pagamento dell'assegno divorzile alle condizioni di cui al decreto di omologa della separazione, in particolare nella misura di € 639,19, stante la sopravvenuta rivalutazione Istat.
Tale questione va affrontata sulla base dei criteri ermeneutici fissati di recente dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza del 11 luglio 2018, n. 18287) ed alla luce della successiva giurisprudenza che ha fatto applicazione dei principi di diritto ivi espressi.
Va peraltro premesso che quanto stabilito in sede di separazione giudiziale in ordine all'assegno di mantenimento in favore della (fissato appunto in euro Pt_2
600,00 mensili a carico del non rileva in alcun modo – se non quale mero Parte_1
indice – ai fini della spettanza/quantificazione dell'assegno divorzile, come più volte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità. L'assegno di mantenimento in sede di separazione e l'assegno divorzile sono infatti istituti giuridici del tutto diversi, che rispondono a ratio in parte diverse ed a criteri di attribuzione e quantificazione diversi.
Per tali ragioni, non si tratta, in questa sede, di valutare se sussistano i presupposti per la “revoca” dell'assegno di mantenimento al coniuge di cui alla sentenza di separazione, come sembrerebbe prospettare parte ricorrente, ma piuttosto di effettuare una nuova ed autonoma valutazione sulla scorta dei criteri-guida indicati dalla legge e dalle Sezioni Unite in materia di assegno divorzile. Per gli stessi motivi, inoltre, nella presente sede non va valutata l'eventuale “conferma” di tale assegno e, quindi, non rileva in alcun modo la sopravvenuta rivalutazione nel frattempo della somma disposta in sede di separazione.
In merito, deve osservarsi che l'orientamento precedentemente invalso nella giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento dell'assegno divorzile, il quale demandava al giudice l'accertamento in relazione all'inadeguatezza dei mezzi economici o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, da raffrontare ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del medesimo (così la sentenza delle S.U. n. 11490 del 1990, cfr. ex plurimis, rispettivamente, le sentenze nn. 3341 del 1978 e 4955 del 1989, e nn. 11686 del 2013 e 11870 del 2015), è stato
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oggetto di un recente rivisitazione da parte della Suprema Corte.
Con la sentenza n. 11504 del 10/05/2017 la Cassazione ha avuto modo di chiarire come il parametro del “tenore di vita” collida radicalmente con la natura stessa dell'istituto del divorzio e con i suoi effetti giuridici: infatti, con la sentenza di divorzio, il legame matrimoniale si estingue sul piano non solo personale ma anche economico-patrimoniale (a differenza di quanto accade con la separazione personale, che lascia in vigore, seppure in forma attenuata, gli obblighi coniugali di cui all'art. 143 C.C.), sicché ogni riferimento a tale rapporto finisce con il proteggere un'indebita prospettiva, per così dire, di “ultrattività” del vincolo matrimoniale e può tradursi in una violazione del diritto fondamentale dell'individuo a costituirsi una nuova famiglia (cfr. le sentenze nn. 6855 del 2015 e 2466 del 2016 e Cass. n.
6289/2014).
In detta pronuncia, la Suprema Corte aveva dunque operato una netta distinzione tra criterio attributivo dell'assegno (an debeatur), inspirato al principio dell'”auto- responsabilità economica”, ove il giudice è chiamato a verificare l'“indipendenza o autosufficienza economica” del coniuge richiedente (mancanza di “mezzi adeguati”
o, comunque, impossibilità “di procurarseli per ragioni oggettive”), desunta dai principali “indici”, quali, tra gli altri, il possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, le capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo) e la stabile disponibilità di una casa di abitazione, dal criterio determinativo dell'assegno (quantum debeatur), informato al principio della
“solidarietà economica” dell'ex coniuge obbligato alla prestazione dell'assegno, ove il giudice tiene conto di tutti gli elementi indicati dalla norma (“(…) condizioni dei coniugi, (…) ragioni della decisione, (…) contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, (…) reddito di entrambi (…)”, valutandoli in rapporto alla “durata del matrimonio”).
Il contrasto tra i due orientamenti è stato recentemente risolto dalle Sezioni Unite della Cassazione con la pronuncia n. 18287/2018 dell'11.07.2018, le quali hanno rilevato la necessità di eliminare la “rigida distinzione tra il criterio attributivo ed i criteri determinativi dell'assegno di divorzio”, con conseguente “inclusione, nell'accertamento cui il giudice è tenuto, di tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5 co.
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6 in posizione equiordinata” e ciò al fine di escludere i rischi di ingiustificato arricchimento derivanti dalla valutazione in via prevalente della comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti, dovendosi assicurare tutela, in chiave perequativa, alle situazioni statisticamente molto frequenti, caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico-patrimoniali tra i coniugi, ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica, ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
La Suprema Corte, dunque, pur facendo salvo l'orientamento recentemente invalso nella giurisprudenza delle Sezioni Semplici (Cass. n. 11504 del 10/05/2017,
Cass. n. 15481/17, Cass. n. 19721/17, Cass. n. 20525/17; Cass. n. 23602/17, Cass. n.
25697/17, Cass. n. 2042/2018 e Cass. n. 2043/2018), ha ritenuto che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si componga anche di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico- patrimoniali dei coniugi, deve tenere conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, infine, il fattore dell'età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro.
Occorre, pertanto, prendere la mosse dalla natura dell'assegno di divorzio che, secondo la nuova impostazione, alla funzione assistenziale associa quella perequativa e compensativa imponendo così al Giudice una valutazione comparativa dell'entità dei rispettivi redditi e patrimoni e, in qualche modo, dell'origine, della trasformazione e della possibile evoluzione degli stessi. Il principio espresso dalle
Sezioni Unite impone, infatti, una “valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte della norma i parametri certi sui quali ancorarsi”.
Peraltro, mentre nella precedente sentenza n. 11504/2017 “l'adeguatezza dei
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mezzi” assumeva carattere oggettivo, poiché si richiamava il concetto astratto di autosufficienza economica, prescindendo quindi dalle vicende sottese alla condizione economica attuale del richiedente, con la sentenza in esame le Sezioni Unite hanno voluto individualizzare la valutazione, arrivando a sostenere che la “disparità di condizioni economico-patrimoniali, ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica, ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare” rappresentano il “punto di partenza” dell'accertamento che il Giudice è chiamato ad effettuare.
Il ragionamento dovrà dunque svilupparsi prendendo le mosse dall'esistenza della disparità attuale tra i redditi e i patrimoni degli ex coniugi e proseguire nella direzione della compensazione e della perequazione delle condizioni economiche passando attraverso “l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto” e solo “mediante una puntuale ricomposizione del profilo soggettivo del richiedente che non trascuri l'incidenza della relazione matrimoniale sulla condizione attuale”.
Anche con la recente pronuncia n. 18681 del 2020 la Cassazione ha ribadito che
“Alla luce della nuova elaborazione ermeneutica dell' art. 5, comma 6, l. n. 898 del
1970, deve essere riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, nell'ipotesi di effettiva
e concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non possano essere valutati gli altri criteri, ancorché equiordinati, previsti nella norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari, sempre previo preliminare esame comparativo delle condizioni economico-patrimoniali delle parti”.
Orbene, applicando al caso di specie i principi enunciati in funzione nomofilattica dalla Suprema Corte nella recente sentenza a Sezioni Unite e della successiva giurisprudenza di legittimità, e dunque prendendo le mosse dall'esistenza o meno di una “disparità attuale” tra i redditi e i patrimoni degli ex coniugi, tenendo anche
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conto del contributo di ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale, nella considerevole durata di circa venticinque anni del vincolo matrimoniale, nonché dell'età della resistente, il Collegio ritiene infondata la pretesa di parte ricorrente circa l'asserita non dovutezza dell'assegno divorzile in favore della ed, al contempo, congrua la misura di tale assegno Pt_2 in € 600,00.
Nel caso all'esame del Tribunale, va anzitutto rilevato, sulla base degli esiti in atti degli accertamenti patrimoniali demandati alla Guardia di Finanza, che il Parte_1
ha percepito nel 2020 un reddito da lavoro dipendente di € 24.335,91 erogati dalla società Mangiatorella S.p.a., nonché nel 2021 tale reddito ammontava ad €
24.528,82, oltre ad ulteriori redditi per € 22.733,71 erogati dall'associazione
“Aliford”, esercente l'attività di “Periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni”, mentre nell'anno 2022 il reddito da lavoro era di € 24.934,26 (per una media di € 1.918,02 al mese, considerata anche la tredicesima mensilità). Dunque, la remunerazione mensile dell'attività lavorativa del è apprezzabilmente Parte_1 maggiore rispetto alle € 1.400,00 indicate a fondamento della propria domanda in tema di assegno divorzile.
Ancora, dagli esiti degli accertamenti in esame è emerso che, nell'arco temporale tra il 2020 ed il 2023, il ha beneficiato di rimborsi polizze vita, quote fondi Parte_1
ed accrediti di prestiti, oltre ai suddetti redditi, nonché è titolare di buoni postali, investimenti fondi, investimenti “Double change” e reinvestimenti buoni fruttiferi.
Infine, il è proprietario esclusivo dell'abitazione già adibita a casa Parte_1 coniugale, la cui quota del 50% era stata da lui acquistata dalla controparte nell'anno
1991 pagando il controvalore pecuniario di € 48.000,00 (come pacifico dalle parti e risultante altresì negli accertamenti patrimoniali in esame). Dunque, qualora non adibita a propria stabile dimora, tale abitazione può essere fonte di ulteriori redditi con la sua locazione.
In tal modo, risulta evidente che le disponibilità patrimoniali del Parte_1 risultano ben superiori rispetto alla limitata somma di € 1.400,00 mensili su cui la stessa parte ha fondato la domanda di “revoca” dell'assegno di mantenimento in favore della controparte.
A sua volta, quale dato pacifico tra le parti, nel corso della rilevante durata del rapporto coniugale, dal 1991 al 2016, la non aveva svolto alcuna attività Pt_2
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lavorativa, nonché si era dedicata allo studio universitario con iscrizione nel 2003 per poi conseguire la laura nell'anno 2007, non percependo così alcun reddito per non aver acquistato in costanza di matrimonio l'autosufficienza economica.
Inoltre, dagli esiti degli accertamenti patrimoniali in atti emerge – oltre alla percezione nell'anno 2021 di € 48.000,00 dalla controparte per la cessione della quota proprietaria dell'immobile già adibito a casa coniugale – che l'unico reddito della è costituito dall'assegno di mantenimento previsto in sede di Pt_2
separazione consensuale a fronte di una spesa annua per il canone di locazione della propria abitazione di € 4.320,00.
Dunque, la disparità attuale tra i redditi e le disponibilità finanziarie delle parti è evidente ed apprezzabilmente deteriore in capo alla . Pt_2
Quest'ultima, invero, persona ora di 59 anni, non ha lavorato nel corso del lungo lasso temporale del matrimonio ed, al contempo, si è dedicata allo studio universitario, nonché ad oggi è priva di occupazione lavorativa, non è titolare di beni immobili fruttiferi in modo significativo (tali non possono considerarsi le tre proprietà solo pro quota di 1/3 in Martina Franca e l'altra di 1/6 a Taranto, verosimilmente pervenuti in via ereditaria) né di investimenti remunerativi né, ancora, consta in atti qualsivoglia fonte di reddito non dichiarata a suo favore.
In particolare, deve ritenersi del tutto verosimile – in base a criteri di comune logica ed esperienza – che i coniugi ed avessero concordato Parte_1 Pt_2
durante la vita matrimoniale, come normalmente accade in una famiglia, la scelta di non intraprendere attività lavorativa esterna da parte dell'odierna resistente e di dedicarsi invece solo allo studio universitario, oltre all'attività più strettamente domestica, così come è stato evidentemente il frutto di uno specifico accordo tra i coniugi quello per cui il ménage familiare si resse sulle sole entrate del una Parte_1
volta appunto presa la decisione condivisa del dedicarsi da parte della al Pt_2
solo studio universitario ed alla conduzione della vita domestica, apportando in tal modo quest'ultima siffatto specifico ausilio e contributo indiretto alla formazione del patrimonio comune consistito, oltre alla comproprietà dell'abitazione familiare, in altri valori mobiliari per i quali, come pacifico tra le parti, in vista della separazione consensuale il aveva versato parte del controvalore pecuniario alla Parte_1
per complessivi € 18.443,16 (in data 13.11.2015 assegno di € 3.000,00; in Pt_2 data 09.12.2015 bonifico di € 10.193,16; in data 18.12.2015 bonifico di € 5.250,00).
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Dunque, non avendo mai acquistato la in costanza di matrimonio Pt_2
l'autosufficienza economica a cagione di scelte condivise con il marito nel corso della vita matrimoniale durata circa venticinque anni, su cui si è appena detto, deve escludersi che l'odierna resistente abbia oggi “mezzi adeguati” per vivere o che possa senz'altro procurarseli, tenuto conto dell'età della stessa, dell'attuale situazione del mercato del lavoro a tutti nota e della mancanza di esperienze lavorative fin dal periodo del rapporto coniugale, pur avendo nel frattempo conseguito la laurea. Del resto, la recente pronuncia n. 18522 del 4.9.2020 della Suprema Corte ha chiarito che: “In tema di diritto all'assegno divorzile, l'attitudine dell'ex coniuge al lavoro assume rilievo solo se venga riscontrata una effettiva sopravvenuta possibilità di svolgimento di una attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già sulla base di mere valutazioni astratte ed ipotetiche”, e tale effettiva sopravvenuta possibilità nel caso di specie non si riscontra.
In particolare, si trova, contrariamente al in una Parte_2 Parte_1 situazione di “effettiva e concreta non autosufficienza economica”, a cagione di scelte condivise in ordine alla gestione del ménage familiare ed ai rispettivi ruoli all'interno della famiglia, e non si può ritenere che la stessa abbia la concreta possibilità di superare, o ridurre in modo significativo, il divario esistente tra la sua situazione economico-patrimoniale e quella migliore di cui gode l'ex marito, potendo aspirare, al più, nel breve e nel medio periodo a lavori saltuari e scarsamente retribuiti, tenuto conto che parte resistente ha documentato in atti (in allegato alla comparsa di risposta ed alla memoria istruttoria) di essersi attivata per la ricerca di una assunzione lavorativa ma finora senza risultati (cfr. App. Roma 18.6.2020 n.
2946: “Al fine di accertare se il coniuge richiedente abbia diritto all'assegno è pertanto necessario in primo luogo verificare se vi sia una rilevante disparità tra le rispettive situazioni economico-patrimoniali degli ex coniugi;
una volta raggiunta la prova di tale circostanza, è necessario accertare (e in entrambi i casi l'onere probatorio ricade sul coniuge richiedente l'assegno, il quale peraltro ben potrà assolverlo anche mediante presunzioni) se questa disparità sia stata causata da scelte condivise in ordine alla gestione del ménage familiare e ai rispettivi ruoli all'interno della famiglia, e se il coniuge economicamente più debole non abbia la possibilità di superare (o quanto meno ridurre) il divario esistente, sotto il profilo
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delle concrete, effettive ed attuali possibilità di trovare un lavoro o di ottenere una più remunerativa occupazione, in considerazione della sua età, delle pregresse esperienze professionali, delle condizioni del mercato del lavoro e così via. Una volta accertate tali circostanze, l'entità dell'assegno non dovrà essere liquidata in misura corrispondente alla somma di denaro necessaria a mantenere (sia pur in via solo tendenziale) il pregresso tenore di vita, bensì in misura adeguata a colmare il divario avendo riguardo <al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate considerazione durata del matrimonio e dell richiedente>”).
Non risultano, pertanto, sussistere seri dubbi in ordine all'apprezzabile divario sussistente tra la situazione reddituale delle parti ed alla condizione economica deficitaria della Abrigata, non addebitabile ad inerzia della stessa, appalesandosi così infondata la prospettazione del ricorrente laddove censura la ex coniuge di colpevole inerzia nel reperire un'occupazione.
Tale situazione è ravvisabile nel caso che ci occupa in quanto non risultano esserci possibilità che la , attualmente disoccupata, riesca ad acquistare nel breve e Pt_2 medio periodo un'indipendenza economica che le consenta, senza il contributo fornito dall'ex marito, di affrontare autonomamente le spese essenziali per affrontare dignitosamente la vita, che ad oggi riesce a sopportare solo grazie all'assegno di mantenimento, tenuto in particolare conto della spesa mensile fissa per la locazione dell'immobile ove vive, oltre alle varie utenze. Va poi attribuito particolare rilievo all'età della resistente (59 anni), che nell'attuale contesto socio economico rendono alquanto improbabile che la stessa riesca ad acquisire una sua effettiva e stabile autonomia reddituale, mai acquisita da molti anni per scelta condivisa tra i coniugi.
Deve in tal modo escludersi che la sia munita di quell'attitudine al Pt_2
“lavoro proficuo” che escluderebbe il diritto all'assegno, non senza considerare l'attuale situazione del mercato del lavoro a tutti nota.
In particolare, tenuto conto dell'età della resistente, che ha 59 anni e che al più può svolgere allo stato precarie e saltuarie, comunque scarsamente remunerative, attività lavorative, nonché del contributo dalla stessa fornito alla realizzazione della vita familiare nel periodo di convivenza coniugale, come pure della oggettiva maggior difficoltà nel reperimento e nell'espletamento di un'attività lavorativa,
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adoperando il proprio titolo di laurea, nell'attuale notorio contesto di scarsità del mercato del lavoro, va quindi riconosciuto ad un assegno Controparte_1
divorzile, sussistendone i presupposti di legge come descritti dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata ai sensi dell'art. 5 l. 898/1970, soprattutto sulla scorta del principio da ultimo affermato dalla Suprema Corte a tenore del quale, giova qui ribadire, “A fronte di una accertata non autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente, l'assegno divorzile può anche fondarsi in via prevalente o esclusiva sul criterio assistenziale, senza valutare, o anche laddove non si possa valutare compiutamente, il profilo perequativo o compensativo” (Cass., sez. VI, 09.09.2020
n.18681).
Non v'è dubbio, allora, che l'assegno divorzile per la resistente assolva sia alla funzione assistenziale che a quella perequativo-compensativa, e ritiene il Collegio che possa essere quantificato nella misura, già prevista in sede di separazione consensuale, di € 600,00 al mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT.
La regolamentazione delle spese di giudizio segue il criterio della soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico di parte ricorrente ed a favore dello Stato (stante l'ammissione della controparte al Patrocinio a spese dello Stato), nonchè vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della tipologia dell'odierno giudizio
(valore indeterminabile-complessità bassa) e facendo riferimento ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022 ai valori minimi stante la modesta complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto definitivamente pronunciando sulla causa n.
875/2022 R.G. come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così dispone:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto da nato il [...] a [...], ed Parte_1
nata a [...] il [...], in [...], il 28 settembre Controparte_1
1991 (atto trascritto al registro dello stato civile dell'anzidetto Comune per l'anno 1991, parte II, serie A, n. 303);
b) ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Taranto per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt.
134 R.D.
9.7.1939 n. 1238 e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
Pagina 12 di 13 n. 875/2022 R.G. Tribunale di Locri.
c) dispone che corrisponda alla controparte, a titolo Parte_1 di assegno divorzile, entro il giorno 5 di ogni mese, presso il domicilio dell'avente diritto, la somma di € 600,00, da rivalutarsi annualmente sulla base degli Indici Istat;
d) condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio sostenute da parte resistente, da versarsi in favore dello Stato, che si liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, c.p.a. ed i.v.a. nelle misure di legge.
Così deciso in Locri nella camera di consiglio del 31 gennaio 2025
Il Presidente estensore
(dott. Andrea Amadei)
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