Articolo 5 della Legge 3 giugno 1949, n. 331
Articolo 4Articolo 6
Versione
1 luglio 1949
Art. 5.
Il commesso che sostituisce l'ufficiale giudiziario mancante ne assume tutti gli obblighi e percepisce per la durata della sostituzione i proventi e la percentuale sui crediti recuperati dallo Stato sui campioni civili, penali ed amministrativi che spetterebbero all'ufficiale giudiziario. Non spetta al commesso l'indennita' supplementare, ne' la somma di cui all' art. 9 del decreto legislativo 5 maggio 1947, n. 380 .
Entrata in vigore il 1 luglio 1949