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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/07/2025, n. 3434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3434 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 15434/2024 R.G.L., promossa
D A
rappresentata e difesa dall'avv. CACCIATORE Parte_1
ANGELO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore predetto in
INDIRIZZO TELEMATICO
- ricorrente -
C O N T R O in Controparte_1
persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
TIMINERI MAURIZIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore predetto in INDIRIZZO TELEMATICO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 09/07/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara illegittima e annulla la sanzione disciplinare del richiamo scritto irrogata dalla resistente
[...]
alla ricorrente Controparte_1
, con lettera del 31.07.2024, prot. n. 009051/24, e Parte_1 condanna parte resistente a porre nel nulla tutti gli effetti della stessa. CP_1
Condanna parte resistente alla rifusione, in favore di parte convenuta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.500,00, oltre rimborso spese generali
15%, C.U., C.P.A. e I.V.A., se dovute come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25/10/2024 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio Controparte_1
deducendo: “1. Con lettera di contestazione dell'8.07.2024 la così scriveva: CP_1
“Facciamo seguito alla nota interna del 14.06.2024, con la quale si segnala che Ella, non abbia provveduto alla protocollazione della nota trasmessa alla pec aziendale da il Parte_2
30.05.2024 e regolarmente inoltrata in pari data all'indirizzo alle ore Email_1
17:23, giorno in cui Lei ha svolto il suo turno fino alle 17:31. Inoltre, la suddetta mail, della quale l'azienda ha preso conoscenza in data 12.06.2024, non è stata protocollata nemmeno il giorno seguente all'invio alla pec della società, ovvero il 31.05.2024, in cui Lei risultava regolarmente in servizio fino alle 14:31. Per quanto esposto sopra, la Commissione all'uopo preposta, Le contesta l'accaduto ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 7 della Legge 300 del 20 maggio 1970 e nell'art. 42 del CCNL di Settore”.
2. Con lettera del
29.07.2024, inviata in pari data, la odierna ricorrente presentava le sue giustificazioni scritte, rinunciando alla audizione orale chiesta anteriormente con la lettera del 12.07.2024. In particolare, con la suddetta lettera rappresentava di avere già fatto rilevare al coordinatore,
, che dal PC non risultavano in alcun modo visibili nella posta in arrivo le e- Testimone_1
mail in questione, ossia le email con mittente (30.05.2024, ore 17:23). Nel caso Parte_2
in esame, il coordinatore accertava che la mancata ricezione delle suddette e-mail era forse da imputare ad “un problema di capienza”, id est l'allegato alla email sarebbe risultata particolarmente “pesante” per cui la email stessa non veniva visualizzata.
3. Nonostante le suddette giustificazioni, con lettera del 31.07.2024, n. 009051/24 di prot., la irrogava CP_1
la sanzione disciplinare del richiamo scritto”.
Concludeva, quindi, chiedendo: “Annullare la sanzione disciplinare comminata con la lettera del 31.07.2024, n. 9051/24 di prot., per i motivi esposti in premessa;
Emettere ogni conseguente e necessaria statuizione. Con il beneficio delle spese, competenze ed onorari”. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la convenuta, contestando la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto variamente argomentando: “La
con la nota prot. n.7971 dell'08.07.2024 (doc. n.1) ha contestato alla ricorrente la CP_1
mancata protocollazione della nota trasmessa dalla (contenente le ricevute di Parte_2
registrazione di un contratto di locazione e relative ricevute di pagamento) alla pec aziendale, in data 30.05.2024 (doc. n.4), regolarmente inoltrata in pari data all'indirizzo alle ore 17:23, giorno nel quale la ricorrente svolgeva il suo turno di Email_1
lavoro fino alle ore 17:31.
Peraltro, la suddetta protocollazione non avveniva neanche il giorno successivo (31.05.2024) rispetto all'invio della pec della Parte_2
Anche in tale giorno, la ricorrente risultava regolarmente in servizio, fino alle ore 14:31.
Ciò premesso, non può ravvisarsi alcun dubbio sul fatto che la ricorrente nel giorno in cui è pervenuta la pec della ed in quello successivo, essendo in servizio, aveva un preciso Parte_2
obbligo contrattuale di provvedere all'immediata protocollazione della pec pervenuta.
Tale comportamento, documentalmente dimostrato, costituisce una palese ed inequivocabile violazione dei doveri ed obblighi contrattuali.
Ed invero, la ricorrente, essendo a conoscenza delle criticità del sistema di protocollazione, avrebbe dovuto verificare l'effettiva lavorazione della corrispondenza inviata alla mail del protocollo, non potendosi limitare al “grassetto” come metodo di riconoscimento delle mail lavorate o no.
Peraltro non risulta da nessun documento che la ricorrente abbia mai segnalato al coordinatore dell'ufficio problemi di visibilità nella posta in arrivo ed in particolare l'email/pec della Pt_2
[...]
Ne risulta che la stessa si sia mai adoperata al fine di accertare che le email pervenute fossero state lavorate da altri suoi colleghi.
Appare dunque di tutta evidenza la negligenza della ricorrente nello svolgimento del servizio di protocollazione e la conseguente fondatezza e legittimità del provvedimento disciplinare adottato dalla con la nota impugnata, prot. n.9051/24 del 31.07.2024…. CP_1
Peraltro, come evidenziato nella comunicazione trasmessa alla Commissione Disciplinare Ovest
(doc. 7), il perdurare degli errori commessi in sede di protocollazione è stata causa di danni per la poiché gli uffici competenti non hanno potuto lavorare le note e/o atti e/o documenti CP_1
pervenuti a mezzo email o pec.”.
La causa veniva istruita mediante prove testimoniali.
Esaurita l'attività istruttoria, la causa, rinviata a udienza sostituita con note scritte, esaminate le note delle parti, viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Orbene, con nota dell'8/7/2024, la Società contestava alla ricorrente i seguenti fatti: “Facciamo seguito alla nota interna del 14.06.2024, con la quale si segnala che Ella, non abbia provveduto alla protocollazione della nota trasmessa alla pec aziendale da il Parte_3
30.05.2024 e regolarmente inoltrata in pari data all'indirizzo alle Email_1
ore 17:23, giorno in cui Lei ha svolto il suo turno fino alle 17:31. Inoltre la suddetta mail, della quale l'azienda ha preso conoscenza in data 12.06.2024, non è stata protocollata nemmeno il giorno seguente all'invio alla pec della società, ovvero il 31.05.2024, in cui Lei risultava regolarmente in servizio fino alle 14:31.Per quanto esposto sopra, la Commissione all'uopo preposta, Le contesta l'accaduto ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 7 della Legge 300 del 20 maggio
1970 e nell'art. 42 del C.C.N.L. di Settore.Vorrà far pervenire le Sue giustificazioni scritte entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla ricezione della presente, a mezzo raccomandata con al seguente indirizzo: - Sede di Via Caduti senza Croce N° 28 - 90146 CP_1
(Palermo), o in alternativa agli indirizzo mail: ! Email_2 Email_3
Si rende noto altresì, che la richiesta di audizione Email_4
implica l'accettazione e il consenso, come prassi a tutela di tutti gli attori coinvolti, alla registrazione dell'audizione su file audio a cui seguirà successivamente la stesura del verbale di audizione. Qualora non verranno considerate esaustive le giustificazioni rese, saranno adottati i provvedimenti disciplinari previsti in questi casi. Cordiali Saluti.”.
Con lettera del 29/07/2024, la ricorrente presentava le sue giustificazioni scritte, precisando, tra l'altro, “In ogni caso, nessuna responsabilità è a me ascrivibile. Giova, infatti, osservare che, come ho già fatto rilevare al coordinatore , dal PC da me in uso non Testimone_1
risultano in alcun modo visibili le e-mail con mittente (30.05.2024 ore 17:23). Parte_2
Quanto precede, peraltro, conferma la inadeguatezza del sistema di protocollazione e della metodologia seguita. Poiché le predette e-mails non risultano in alcun modo visibili dal PC da me in uso, nessuna responsabilità è configurabile, atteso che non avrei mai potuto protocollarle. In ogni caso, non è possibile che il sistema di protocollazione si fondi unicamente sul "grassetto" che individuerebbe le nuove email in arrivo e non "lavorate". La circostanza, poi, che più persone prendano in carico, senza alcun ordine e senza alcuna metodologia, le email in arrivo e in "grassetto", rende ancor più incauto il sistema di protocollazione”.
Con provvedimento del 31.07.2024, la definiva il procedimento CP_1
disciplinare irrogando la sanzione disciplinare del richiamo scritto: “Con riferimento agli addebiti espressamente contestati con la nota del 08.07.2024 prot. n. U - 7971 che qui deve intendersi integralmente riportata, nonché in funzione delle giustificazioni da
Lei fornite con nota prot 8723 del 23.07.2024, Le comunichiamo che le giustificazioni da
Lei addotte non sono state ritenute esaustive, poiché si ritiene che Ella abbia posto in essere comportamenti che si pongono in palese violazione dei doveri e degli obblighi contrattuali, avendo infatti contezza delle criticità del sistema di protocollazione e non potendosi affidare esclusivamente al grassetto come metodo di riconoscimento delle mail non lavorate, avrebbe dovuto verificare l'effettiva lavorazione della corrispondenza inviata alla mail del protocollo, inoltre si ribadisce che gli organi direttivi hanno preso conoscenza della pec inoltrata da soltanto in data 12.06.2024 cercando altre pec della suddetta. Parte_2
Per i motivi sopra citati, ai fini della rilevanza degli obblighi violati, ai sensi dell'art. 42 del C.C.n.l. per il personale dipendente delle strutture sanitarie AIOP, ARIS e FDG, in conformità all'art. 7 della Legge n. 300/70, Le comunichiamo che la Commissione
Disciplinare riunitasi in data 31.01.2024, ha deliberato l'irrogazione della sanzione disciplinare del richiamo scritto”.
All'udienza del 23/05/2025 veniva sentito il teste che ha Testimone_1 dichiarato: “A.D.R.: Non parente, indifferente. Lavoro come dipendente a CP_1
Trapani, assegnato all'Ufficio Protocollo dal febbraio 2024. A.D.R.: Ricordo che la ricorrente mi inviò un messaggio di whatsapp a giugno 2024, con cui mi segnalava di non visualizzare sul proprio pc le Mail del 30.05.2024 non ricordo di che orario con mittente l lo ricordo perché si trattava di una Parte_2
pec inviata da questa società. A.D.R.: Io non potevo verificare se le mail di cui certamente una pec fossero o meno visibili sul pc della ricorrente;
ricordo però che io inviai alla ricorrente uno screenshot delle stesse e che lei sulla base dello screenshot provvide a protocollarle immediatamente. A.D.R.: Non so dire – anche perché non siamo ubicati nello stesso ufficio – per quali ragioni la ricorrente non potesse visualizzare queste mail, posso dire che mi fece la segnalazione e che io inviai lo screenshot perché lei potesse provvedere alla protocollazione. A.D.R.: Mi risulta che tutti i dipendenti che hanno accesso alla email del protocollo possono aprire le pec al fine di protocollarle, anche se non ho fatto una verifica specifica sul pc della ricorrente. A.D.R. di parte ricorrente: Si trattava di una pec che era arrivata a un indirizzo di pec aziendale e che questo indirizzo pec aziendale ci ha inviato sulla mail del protocollo, affinché fosse protocollata.
A.D.R. di parte ricorrente: In quel periodo non vi era nessuna distinzione di competenza fra tutti gli addetti al protocollo, sicché ciascuno provvedeva a protocollare qualsiasi mail;
per questa ragione quando uno di noi protocollava una mail inseriva in quella mail una categoria: “già lavorata”. A.D.R. di parte ricorrente: Ricordo che questa categoria venne adottata successivamente, non so dire quanto tempo dopo che io andai a lavorare presso quell'Ufficio, perché in precedenza, siccome le mail da protocollare
(come quelle da leggere) erano evidenziate in grassetto, si verificava il problema che cliccando sulla mail il grassetto spariva e la mail essendo stata letta sembrava essere già stata lavorata e quindi protocollata.
Successivamente, non so dire quando, per risolvere il problema abbiamo stabilito che, dopo aver protocollato la mail e averla inviata agli uffici competenti, l'operatore doveva inserire la categoria: già lavorata”.
Alla luce delle dichiarazioni rese dal collega di lavoro, che ha confermato, da un lato, di aver ricevuto la segnalazione della ricorrente circa la mancata visibilità nel proprio PC delle e-mail con mittente oggetto della contestazione, e Parte_2
dall'altro le criticità in cui versava il sistema di protocollazione della società, appare sfornita di prova la responsabilità disciplinare della ricorrente contestatale dalla CP_1
circa la mancata protocollazione della nota trasmessa dalla in data Parte_2
30/05/2024 (“cfr. dichiarazioni : “siccome le mail da protocollare Tes_1
(come quelle da leggere) erano evidenziate in grassetto, si verificava il problema che cliccando sulla mail il grassetto spariva e la mail essendo stata letta sembrava essere già stata lavorata e quindi protocollata.”
Pertanto, acclarato che più dipendenti – all'epoca dei fatti - erano addetti alla protocollazione della corrispondenza, (cartacea e digitale delle pec ed email), in assenza di alcun ordine e senza alcuna metodologia, non vi è prova che la condotta contestata sia riconducibile alla responsabilità della ricorrente, non avendo la società resistente fornito alcuna prova del fatto che la mail oggetto della contestazione fosse regolarmente visibile nello stato da lavorare sul PC della ricorrente, contrariamente a quanto dalla lavoratrice segnalato al teste . Tes_1
Orbene, in punto di diritto, giova richiamare il principio secondo cui, “nel caso in cui un lavoratore impugni un provvedimento disciplinare escludendo la sussistenza di una sua responsabilità tale da giustificare il provvedimento stesso, il giudice deve procedere all'accertamento della complessa fattispecie che quella responsabilità determini, anche sotto il profilo della proporzionalità della sanzione, gravando sul datore di lavoro l'onere di provare gli elementi costitutivi di detta fattispecie in quanto fondamento in concreto dell'esercitato potere disciplinare, potendo a tal fine altresì utilizzare tutti gli elementi di prova legalmente acquisiti, idonei a dimostrare la sussistenza o meno della responsabilità disciplinare e il suo grado” (tra le tante: Cass. civ., sez. lav. n. 15959/2004).
Alla luce del suddetto principio, incombe dunque sul datore di lavoro l'onere della prova della condotta illegittima del lavoratore nella sua materialità e, dunque, dei presupposti di fatto, di carattere oggettivo e soggettivo, che hanno determinato l'irrogazione di una sanzione disciplinare conservativa;
per converso, spetta invece al lavoratore fornire la prova circa l'eventuale non imputabilità – ex art. 1218 c.c. - del fatto allo stesso oggettivamente riconducibile.
Trasponendo tale paradigma normativo al caso di specie, l'accennato onere probatorio non può dirsi assolto da parte della società resistente, atteso che – alla luce della situazione di fatto dimostrata mediante le dichiarazioni testimoniali e sopra illustrata - la prova del fatto che la mail in questione non fosse stata lavorata al momento del suo arrivo non risulta sufficiente a dimostrare che detta mail avrebbe dovuto e potuto essere lavorata dalla ricorrente. Deve, quindi, essere dichiarata l'illegittimità della sanzione disciplinare irrogata dalla resistente alla lavoratrice, emettendo le conseguenti statuizioni di cui alla parte CP_3
dispositiva, anche in relazione alle spese di lite, ivi liquidate, che seguono la soccombenza della datrice di lavoro.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 22/07/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 09/07/2025.
La Giudice
Paola Marino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 15434/2024 R.G.L., promossa
D A
rappresentata e difesa dall'avv. CACCIATORE Parte_1
ANGELO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore predetto in
INDIRIZZO TELEMATICO
- ricorrente -
C O N T R O in Controparte_1
persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
TIMINERI MAURIZIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore predetto in INDIRIZZO TELEMATICO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 09/07/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara illegittima e annulla la sanzione disciplinare del richiamo scritto irrogata dalla resistente
[...]
alla ricorrente Controparte_1
, con lettera del 31.07.2024, prot. n. 009051/24, e Parte_1 condanna parte resistente a porre nel nulla tutti gli effetti della stessa. CP_1
Condanna parte resistente alla rifusione, in favore di parte convenuta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.500,00, oltre rimborso spese generali
15%, C.U., C.P.A. e I.V.A., se dovute come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25/10/2024 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio Controparte_1
deducendo: “1. Con lettera di contestazione dell'8.07.2024 la così scriveva: CP_1
“Facciamo seguito alla nota interna del 14.06.2024, con la quale si segnala che Ella, non abbia provveduto alla protocollazione della nota trasmessa alla pec aziendale da il Parte_2
30.05.2024 e regolarmente inoltrata in pari data all'indirizzo alle ore Email_1
17:23, giorno in cui Lei ha svolto il suo turno fino alle 17:31. Inoltre, la suddetta mail, della quale l'azienda ha preso conoscenza in data 12.06.2024, non è stata protocollata nemmeno il giorno seguente all'invio alla pec della società, ovvero il 31.05.2024, in cui Lei risultava regolarmente in servizio fino alle 14:31. Per quanto esposto sopra, la Commissione all'uopo preposta, Le contesta l'accaduto ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 7 della Legge 300 del 20 maggio 1970 e nell'art. 42 del CCNL di Settore”.
2. Con lettera del
29.07.2024, inviata in pari data, la odierna ricorrente presentava le sue giustificazioni scritte, rinunciando alla audizione orale chiesta anteriormente con la lettera del 12.07.2024. In particolare, con la suddetta lettera rappresentava di avere già fatto rilevare al coordinatore,
, che dal PC non risultavano in alcun modo visibili nella posta in arrivo le e- Testimone_1
mail in questione, ossia le email con mittente (30.05.2024, ore 17:23). Nel caso Parte_2
in esame, il coordinatore accertava che la mancata ricezione delle suddette e-mail era forse da imputare ad “un problema di capienza”, id est l'allegato alla email sarebbe risultata particolarmente “pesante” per cui la email stessa non veniva visualizzata.
3. Nonostante le suddette giustificazioni, con lettera del 31.07.2024, n. 009051/24 di prot., la irrogava CP_1
la sanzione disciplinare del richiamo scritto”.
Concludeva, quindi, chiedendo: “Annullare la sanzione disciplinare comminata con la lettera del 31.07.2024, n. 9051/24 di prot., per i motivi esposti in premessa;
Emettere ogni conseguente e necessaria statuizione. Con il beneficio delle spese, competenze ed onorari”. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la convenuta, contestando la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto variamente argomentando: “La
con la nota prot. n.7971 dell'08.07.2024 (doc. n.1) ha contestato alla ricorrente la CP_1
mancata protocollazione della nota trasmessa dalla (contenente le ricevute di Parte_2
registrazione di un contratto di locazione e relative ricevute di pagamento) alla pec aziendale, in data 30.05.2024 (doc. n.4), regolarmente inoltrata in pari data all'indirizzo alle ore 17:23, giorno nel quale la ricorrente svolgeva il suo turno di Email_1
lavoro fino alle ore 17:31.
Peraltro, la suddetta protocollazione non avveniva neanche il giorno successivo (31.05.2024) rispetto all'invio della pec della Parte_2
Anche in tale giorno, la ricorrente risultava regolarmente in servizio, fino alle ore 14:31.
Ciò premesso, non può ravvisarsi alcun dubbio sul fatto che la ricorrente nel giorno in cui è pervenuta la pec della ed in quello successivo, essendo in servizio, aveva un preciso Parte_2
obbligo contrattuale di provvedere all'immediata protocollazione della pec pervenuta.
Tale comportamento, documentalmente dimostrato, costituisce una palese ed inequivocabile violazione dei doveri ed obblighi contrattuali.
Ed invero, la ricorrente, essendo a conoscenza delle criticità del sistema di protocollazione, avrebbe dovuto verificare l'effettiva lavorazione della corrispondenza inviata alla mail del protocollo, non potendosi limitare al “grassetto” come metodo di riconoscimento delle mail lavorate o no.
Peraltro non risulta da nessun documento che la ricorrente abbia mai segnalato al coordinatore dell'ufficio problemi di visibilità nella posta in arrivo ed in particolare l'email/pec della Pt_2
[...]
Ne risulta che la stessa si sia mai adoperata al fine di accertare che le email pervenute fossero state lavorate da altri suoi colleghi.
Appare dunque di tutta evidenza la negligenza della ricorrente nello svolgimento del servizio di protocollazione e la conseguente fondatezza e legittimità del provvedimento disciplinare adottato dalla con la nota impugnata, prot. n.9051/24 del 31.07.2024…. CP_1
Peraltro, come evidenziato nella comunicazione trasmessa alla Commissione Disciplinare Ovest
(doc. 7), il perdurare degli errori commessi in sede di protocollazione è stata causa di danni per la poiché gli uffici competenti non hanno potuto lavorare le note e/o atti e/o documenti CP_1
pervenuti a mezzo email o pec.”.
La causa veniva istruita mediante prove testimoniali.
Esaurita l'attività istruttoria, la causa, rinviata a udienza sostituita con note scritte, esaminate le note delle parti, viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Orbene, con nota dell'8/7/2024, la Società contestava alla ricorrente i seguenti fatti: “Facciamo seguito alla nota interna del 14.06.2024, con la quale si segnala che Ella, non abbia provveduto alla protocollazione della nota trasmessa alla pec aziendale da il Parte_3
30.05.2024 e regolarmente inoltrata in pari data all'indirizzo alle Email_1
ore 17:23, giorno in cui Lei ha svolto il suo turno fino alle 17:31. Inoltre la suddetta mail, della quale l'azienda ha preso conoscenza in data 12.06.2024, non è stata protocollata nemmeno il giorno seguente all'invio alla pec della società, ovvero il 31.05.2024, in cui Lei risultava regolarmente in servizio fino alle 14:31.Per quanto esposto sopra, la Commissione all'uopo preposta, Le contesta l'accaduto ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 7 della Legge 300 del 20 maggio
1970 e nell'art. 42 del C.C.N.L. di Settore.Vorrà far pervenire le Sue giustificazioni scritte entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla ricezione della presente, a mezzo raccomandata con al seguente indirizzo: - Sede di Via Caduti senza Croce N° 28 - 90146 CP_1
(Palermo), o in alternativa agli indirizzo mail: ! Email_2 Email_3
Si rende noto altresì, che la richiesta di audizione Email_4
implica l'accettazione e il consenso, come prassi a tutela di tutti gli attori coinvolti, alla registrazione dell'audizione su file audio a cui seguirà successivamente la stesura del verbale di audizione. Qualora non verranno considerate esaustive le giustificazioni rese, saranno adottati i provvedimenti disciplinari previsti in questi casi. Cordiali Saluti.”.
Con lettera del 29/07/2024, la ricorrente presentava le sue giustificazioni scritte, precisando, tra l'altro, “In ogni caso, nessuna responsabilità è a me ascrivibile. Giova, infatti, osservare che, come ho già fatto rilevare al coordinatore , dal PC da me in uso non Testimone_1
risultano in alcun modo visibili le e-mail con mittente (30.05.2024 ore 17:23). Parte_2
Quanto precede, peraltro, conferma la inadeguatezza del sistema di protocollazione e della metodologia seguita. Poiché le predette e-mails non risultano in alcun modo visibili dal PC da me in uso, nessuna responsabilità è configurabile, atteso che non avrei mai potuto protocollarle. In ogni caso, non è possibile che il sistema di protocollazione si fondi unicamente sul "grassetto" che individuerebbe le nuove email in arrivo e non "lavorate". La circostanza, poi, che più persone prendano in carico, senza alcun ordine e senza alcuna metodologia, le email in arrivo e in "grassetto", rende ancor più incauto il sistema di protocollazione”.
Con provvedimento del 31.07.2024, la definiva il procedimento CP_1
disciplinare irrogando la sanzione disciplinare del richiamo scritto: “Con riferimento agli addebiti espressamente contestati con la nota del 08.07.2024 prot. n. U - 7971 che qui deve intendersi integralmente riportata, nonché in funzione delle giustificazioni da
Lei fornite con nota prot 8723 del 23.07.2024, Le comunichiamo che le giustificazioni da
Lei addotte non sono state ritenute esaustive, poiché si ritiene che Ella abbia posto in essere comportamenti che si pongono in palese violazione dei doveri e degli obblighi contrattuali, avendo infatti contezza delle criticità del sistema di protocollazione e non potendosi affidare esclusivamente al grassetto come metodo di riconoscimento delle mail non lavorate, avrebbe dovuto verificare l'effettiva lavorazione della corrispondenza inviata alla mail del protocollo, inoltre si ribadisce che gli organi direttivi hanno preso conoscenza della pec inoltrata da soltanto in data 12.06.2024 cercando altre pec della suddetta. Parte_2
Per i motivi sopra citati, ai fini della rilevanza degli obblighi violati, ai sensi dell'art. 42 del C.C.n.l. per il personale dipendente delle strutture sanitarie AIOP, ARIS e FDG, in conformità all'art. 7 della Legge n. 300/70, Le comunichiamo che la Commissione
Disciplinare riunitasi in data 31.01.2024, ha deliberato l'irrogazione della sanzione disciplinare del richiamo scritto”.
All'udienza del 23/05/2025 veniva sentito il teste che ha Testimone_1 dichiarato: “A.D.R.: Non parente, indifferente. Lavoro come dipendente a CP_1
Trapani, assegnato all'Ufficio Protocollo dal febbraio 2024. A.D.R.: Ricordo che la ricorrente mi inviò un messaggio di whatsapp a giugno 2024, con cui mi segnalava di non visualizzare sul proprio pc le Mail del 30.05.2024 non ricordo di che orario con mittente l lo ricordo perché si trattava di una Parte_2
pec inviata da questa società. A.D.R.: Io non potevo verificare se le mail di cui certamente una pec fossero o meno visibili sul pc della ricorrente;
ricordo però che io inviai alla ricorrente uno screenshot delle stesse e che lei sulla base dello screenshot provvide a protocollarle immediatamente. A.D.R.: Non so dire – anche perché non siamo ubicati nello stesso ufficio – per quali ragioni la ricorrente non potesse visualizzare queste mail, posso dire che mi fece la segnalazione e che io inviai lo screenshot perché lei potesse provvedere alla protocollazione. A.D.R.: Mi risulta che tutti i dipendenti che hanno accesso alla email del protocollo possono aprire le pec al fine di protocollarle, anche se non ho fatto una verifica specifica sul pc della ricorrente. A.D.R. di parte ricorrente: Si trattava di una pec che era arrivata a un indirizzo di pec aziendale e che questo indirizzo pec aziendale ci ha inviato sulla mail del protocollo, affinché fosse protocollata.
A.D.R. di parte ricorrente: In quel periodo non vi era nessuna distinzione di competenza fra tutti gli addetti al protocollo, sicché ciascuno provvedeva a protocollare qualsiasi mail;
per questa ragione quando uno di noi protocollava una mail inseriva in quella mail una categoria: “già lavorata”. A.D.R. di parte ricorrente: Ricordo che questa categoria venne adottata successivamente, non so dire quanto tempo dopo che io andai a lavorare presso quell'Ufficio, perché in precedenza, siccome le mail da protocollare
(come quelle da leggere) erano evidenziate in grassetto, si verificava il problema che cliccando sulla mail il grassetto spariva e la mail essendo stata letta sembrava essere già stata lavorata e quindi protocollata.
Successivamente, non so dire quando, per risolvere il problema abbiamo stabilito che, dopo aver protocollato la mail e averla inviata agli uffici competenti, l'operatore doveva inserire la categoria: già lavorata”.
Alla luce delle dichiarazioni rese dal collega di lavoro, che ha confermato, da un lato, di aver ricevuto la segnalazione della ricorrente circa la mancata visibilità nel proprio PC delle e-mail con mittente oggetto della contestazione, e Parte_2
dall'altro le criticità in cui versava il sistema di protocollazione della società, appare sfornita di prova la responsabilità disciplinare della ricorrente contestatale dalla CP_1
circa la mancata protocollazione della nota trasmessa dalla in data Parte_2
30/05/2024 (“cfr. dichiarazioni : “siccome le mail da protocollare Tes_1
(come quelle da leggere) erano evidenziate in grassetto, si verificava il problema che cliccando sulla mail il grassetto spariva e la mail essendo stata letta sembrava essere già stata lavorata e quindi protocollata.”
Pertanto, acclarato che più dipendenti – all'epoca dei fatti - erano addetti alla protocollazione della corrispondenza, (cartacea e digitale delle pec ed email), in assenza di alcun ordine e senza alcuna metodologia, non vi è prova che la condotta contestata sia riconducibile alla responsabilità della ricorrente, non avendo la società resistente fornito alcuna prova del fatto che la mail oggetto della contestazione fosse regolarmente visibile nello stato da lavorare sul PC della ricorrente, contrariamente a quanto dalla lavoratrice segnalato al teste . Tes_1
Orbene, in punto di diritto, giova richiamare il principio secondo cui, “nel caso in cui un lavoratore impugni un provvedimento disciplinare escludendo la sussistenza di una sua responsabilità tale da giustificare il provvedimento stesso, il giudice deve procedere all'accertamento della complessa fattispecie che quella responsabilità determini, anche sotto il profilo della proporzionalità della sanzione, gravando sul datore di lavoro l'onere di provare gli elementi costitutivi di detta fattispecie in quanto fondamento in concreto dell'esercitato potere disciplinare, potendo a tal fine altresì utilizzare tutti gli elementi di prova legalmente acquisiti, idonei a dimostrare la sussistenza o meno della responsabilità disciplinare e il suo grado” (tra le tante: Cass. civ., sez. lav. n. 15959/2004).
Alla luce del suddetto principio, incombe dunque sul datore di lavoro l'onere della prova della condotta illegittima del lavoratore nella sua materialità e, dunque, dei presupposti di fatto, di carattere oggettivo e soggettivo, che hanno determinato l'irrogazione di una sanzione disciplinare conservativa;
per converso, spetta invece al lavoratore fornire la prova circa l'eventuale non imputabilità – ex art. 1218 c.c. - del fatto allo stesso oggettivamente riconducibile.
Trasponendo tale paradigma normativo al caso di specie, l'accennato onere probatorio non può dirsi assolto da parte della società resistente, atteso che – alla luce della situazione di fatto dimostrata mediante le dichiarazioni testimoniali e sopra illustrata - la prova del fatto che la mail in questione non fosse stata lavorata al momento del suo arrivo non risulta sufficiente a dimostrare che detta mail avrebbe dovuto e potuto essere lavorata dalla ricorrente. Deve, quindi, essere dichiarata l'illegittimità della sanzione disciplinare irrogata dalla resistente alla lavoratrice, emettendo le conseguenti statuizioni di cui alla parte CP_3
dispositiva, anche in relazione alle spese di lite, ivi liquidate, che seguono la soccombenza della datrice di lavoro.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 22/07/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 09/07/2025.
La Giudice
Paola Marino