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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/12/2024, n. 2279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 2279 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni Giudice dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4306 del R.G.A.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 07.11.2024 e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Eduardo Parte_1 CodiceFiscale_1
Tarsitano;
ATTRICE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Ippolito Controparte_1 C.F._2
Roberto;
CONVENUTO con l'intervento del P.M.
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, premesso che aveva contratto matrimonio con rito concordatario, in data Parte_1
28.08.1999, con , trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune Controparte_1
di Fagnano Castello (CS), al nr. 1 2 , Parte II , Serie A anno 1999, dalla cui unione era nato il figlio , in data 18.07.2000, che il Tribunale di Cosenza, con provvedimento reso in Per_1
data 25.02.2021 aveva omologato la separazione alle condizioni specificate nel verbale del
03.12.2020, che era decorso il termine di legge, che era impossibile ricostituire la comunione materiale e spirituale tra le parti, chiedeva la pronuncia di sentenza non definitiva di
1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma degli accordi resi in fase di separazione ponendo a carico di in favore del figlio , a titolo di Controparte_1 Per_1
contributo mantenimento, la somma di euro 300, nonché ponendo a carico esclusivo del padre tutte le spese ordinarie e straordinarie del figlio , nessuna esclusa e comunque Controparte_1
nello specifico quelle sanitarie ( visite mediche specialistiche e non cop e rte dal SSN.) attività sportive e ricreative , e quelle scolastiche tra cui libri scolastici ed altri strumenti di studio, mensa e trasporto scolastico e/o universitario, viaggi di studio, abbigliamento e quanto altro necessario al vivere quotidiano per tali attività, ponendo, infine, a carico del in CP_1 favore della l'onere di pagare un assegno divorzile nella misura di euro 300 mensili. Pt_1
Si costituiva che, pur aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili Controparte_1
del matrimonio, formulava richiesta di rigetto sulle ulteriori richieste della ricorrente ponendo, per l'effetto, a carico dei entrambi i genitori l'obbligo di corrispondere direttamente e nella misura del 50% ciascuno in favore del figlio un assegno di mantenimento in Per_1
300,00 euro mensili e fino al raggiungimento dell'autonomia economica da parte dello stesso, ponendo a carico dei entrambi i genitori l'obbligo di corrispondere direttamente e nella misura del 50% ciascuno in favore del figlio , tutte le spese straordinari nessuna esclusa e Per_1
con assegnazione alla ricorrente dell'abitazione sita in Fagnano Castello Via F.lli Rosselli n.
24, considerata casa coniugale, ove potrà continuare a vivere con il figlio
[...]
convivente con la ricorrente e non ancora economicamente autosufficiente. Persona_2
Intervenuta la sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio in data
6.12.2022, la causa veniva rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso istruttorio.
Tanto premesso, deve darsi atto che le parti, all'udienza del 07.11.2024, sono addivenute ad un nuovo e diverso accordo, che si ritiene equo e confacente all'interesse morale e materiale della prole nonché di entrambi e che, di conseguenza, si ritiene di recepire, per come indicato in dispositivo.
Appare equo compensare le spese di lite, attesa la natura della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, tenuto conto delle conclusioni del P.M., rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dispone che versi a un assegno divorzile di euro 100,00 Controparte_1 Parte_1
mensili, nonché euro 250,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio, da corrispondersi entro il 25 di ogni mese;
2 - dichiara compensate le spese di lite.
Cosenza, 20.11.2024
Il Giudice relatore
Dott.ssa Maria Giovanna De Marco
Il Presidente dott. Andrea Palma
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni Giudice dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4306 del R.G.A.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 07.11.2024 e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Eduardo Parte_1 CodiceFiscale_1
Tarsitano;
ATTRICE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Ippolito Controparte_1 C.F._2
Roberto;
CONVENUTO con l'intervento del P.M.
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, premesso che aveva contratto matrimonio con rito concordatario, in data Parte_1
28.08.1999, con , trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune Controparte_1
di Fagnano Castello (CS), al nr. 1 2 , Parte II , Serie A anno 1999, dalla cui unione era nato il figlio , in data 18.07.2000, che il Tribunale di Cosenza, con provvedimento reso in Per_1
data 25.02.2021 aveva omologato la separazione alle condizioni specificate nel verbale del
03.12.2020, che era decorso il termine di legge, che era impossibile ricostituire la comunione materiale e spirituale tra le parti, chiedeva la pronuncia di sentenza non definitiva di
1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma degli accordi resi in fase di separazione ponendo a carico di in favore del figlio , a titolo di Controparte_1 Per_1
contributo mantenimento, la somma di euro 300, nonché ponendo a carico esclusivo del padre tutte le spese ordinarie e straordinarie del figlio , nessuna esclusa e comunque Controparte_1
nello specifico quelle sanitarie ( visite mediche specialistiche e non cop e rte dal SSN.) attività sportive e ricreative , e quelle scolastiche tra cui libri scolastici ed altri strumenti di studio, mensa e trasporto scolastico e/o universitario, viaggi di studio, abbigliamento e quanto altro necessario al vivere quotidiano per tali attività, ponendo, infine, a carico del in CP_1 favore della l'onere di pagare un assegno divorzile nella misura di euro 300 mensili. Pt_1
Si costituiva che, pur aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili Controparte_1
del matrimonio, formulava richiesta di rigetto sulle ulteriori richieste della ricorrente ponendo, per l'effetto, a carico dei entrambi i genitori l'obbligo di corrispondere direttamente e nella misura del 50% ciascuno in favore del figlio un assegno di mantenimento in Per_1
300,00 euro mensili e fino al raggiungimento dell'autonomia economica da parte dello stesso, ponendo a carico dei entrambi i genitori l'obbligo di corrispondere direttamente e nella misura del 50% ciascuno in favore del figlio , tutte le spese straordinari nessuna esclusa e Per_1
con assegnazione alla ricorrente dell'abitazione sita in Fagnano Castello Via F.lli Rosselli n.
24, considerata casa coniugale, ove potrà continuare a vivere con il figlio
[...]
convivente con la ricorrente e non ancora economicamente autosufficiente. Persona_2
Intervenuta la sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio in data
6.12.2022, la causa veniva rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso istruttorio.
Tanto premesso, deve darsi atto che le parti, all'udienza del 07.11.2024, sono addivenute ad un nuovo e diverso accordo, che si ritiene equo e confacente all'interesse morale e materiale della prole nonché di entrambi e che, di conseguenza, si ritiene di recepire, per come indicato in dispositivo.
Appare equo compensare le spese di lite, attesa la natura della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, tenuto conto delle conclusioni del P.M., rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dispone che versi a un assegno divorzile di euro 100,00 Controparte_1 Parte_1
mensili, nonché euro 250,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio, da corrispondersi entro il 25 di ogni mese;
2 - dichiara compensate le spese di lite.
Cosenza, 20.11.2024
Il Giudice relatore
Dott.ssa Maria Giovanna De Marco
Il Presidente dott. Andrea Palma
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