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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 10/03/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1006/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 1006-2024 R.G. V.G. riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare dell'11.02.2025 e promosso con ricorso congiunto da
, nata a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...],
e
, nato a [...] il [...] ed ivi residente Controparte_1 CodiceFiscale_2 alla via Litoranea Tirrenica I trav. n.10, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Amerigo CETRARO del Foro di Paola (Cs) c.f.:
[...]
, giusta procura in calce al presente atto, che dichiara di voler ricevere le C.F._3 comunicazioni di cancelleria ex art. 176 C.P.C., al n. di fax: 0985.84.98.20 o all'indirizzo di pec.: e presso il cui studio sito in (87021) ER M.mo (Cs) alla Email_1
Via G. Fortunato n. 89/A sono elettivamente domiciliati.
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda di separazione personale dei coniugi
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 Parte_1 Controparte_1
c.p.c. depositato il 14.10.2024, hanno proposto domanda di separazione personale in relazione al matrimonio concordatario in regime di comunione dei beni contratto tra loro in RI (CS) in data 28/04/1990 ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 1990 del Comune di RI
(Cs) all'Atto n.
3 - parte II - serie A -anno 1990, precisando che in costanza del medesimo sono nati:
- in data 27/10/1991 nel comune di Praia a Mare (CS) la figlia Controparte_2
- in data 12.09.1995 nel comune di Praia a Mare (CS) il figlio Controparte_3
- in data 13.01.2010 nel comune di ER MO (CS) il figlio Controparte_4
I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato che con il passare del tempo i rapporti coniugali si sono deteriorati a causa dell'insorgere di contrasti che hanno fatto venir meno qualsivoglia forma di affectio coniugalis, determinando così un'irreparabile frattura del rapporto matrimoniale tale da non consentire la prosecuzione della convivenza.
Inoltre, dichiarando di non volersi riconciliare, le parti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 11.02.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda. Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta.
Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1
Controparte_1
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni, che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1. i coniugi vivranno separati per mutuo consenso nel rispetto reciproco;
2. la sig.ra continuerà a vivere nella casa coniugale unitamente ai figli Parte_1
e ; CP_3 Persona_1
3. il figlio minore, , sarà affidato ad entrambi i genitori ma con collocazione Persona_1 presso la madre, salvo il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, e di conservare rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
4. per quanto riguarda il diritto di visita, il sig. potrà vedere il figlio minore tutte le volte CP_1 che questi vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dello stesso, quanto alle festività natalizie e pasquali, seguiranno il criterio dell'alternanza, fatto salvo il diritto di scelta del minore di anni quattordici;
5. la sig.ra rinuncia al mantenimento in quanto economicamente indipendente, quanto al Pt_1 mantenimento del minore , il sig. s'impegna a corrispondere entro il Persona_1 CP_1 giorno cinque di ogni mese la somma pari ad € 150,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, le spese straordinarie, invece, saranno ripartite al 50% tra i coniugi;
6. i coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale;
7. i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio. Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 1006/2024, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 in relazione al matrimonio concordatario in regime di comunione dei beni contratto tra loro in RI (CS) in data 28/04/1990 ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 1990 del Comune di RI (Cs) all'Atto n.
3 - parte II - serie A -anno 1990;
- omologa le condizioni relative al figlio minore e prende atto degli accordi economici tra i coniugi, tutti riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di RI (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di RI (Cs) per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 11/02/2025 Il Presidente relatore
dott. Leonardo Filippo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 1006-2024 R.G. V.G. riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare dell'11.02.2025 e promosso con ricorso congiunto da
, nata a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...],
e
, nato a [...] il [...] ed ivi residente Controparte_1 CodiceFiscale_2 alla via Litoranea Tirrenica I trav. n.10, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Amerigo CETRARO del Foro di Paola (Cs) c.f.:
[...]
, giusta procura in calce al presente atto, che dichiara di voler ricevere le C.F._3 comunicazioni di cancelleria ex art. 176 C.P.C., al n. di fax: 0985.84.98.20 o all'indirizzo di pec.: e presso il cui studio sito in (87021) ER M.mo (Cs) alla Email_1
Via G. Fortunato n. 89/A sono elettivamente domiciliati.
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda di separazione personale dei coniugi
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 Parte_1 Controparte_1
c.p.c. depositato il 14.10.2024, hanno proposto domanda di separazione personale in relazione al matrimonio concordatario in regime di comunione dei beni contratto tra loro in RI (CS) in data 28/04/1990 ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 1990 del Comune di RI
(Cs) all'Atto n.
3 - parte II - serie A -anno 1990, precisando che in costanza del medesimo sono nati:
- in data 27/10/1991 nel comune di Praia a Mare (CS) la figlia Controparte_2
- in data 12.09.1995 nel comune di Praia a Mare (CS) il figlio Controparte_3
- in data 13.01.2010 nel comune di ER MO (CS) il figlio Controparte_4
I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato che con il passare del tempo i rapporti coniugali si sono deteriorati a causa dell'insorgere di contrasti che hanno fatto venir meno qualsivoglia forma di affectio coniugalis, determinando così un'irreparabile frattura del rapporto matrimoniale tale da non consentire la prosecuzione della convivenza.
Inoltre, dichiarando di non volersi riconciliare, le parti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 11.02.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda. Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta.
Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1
Controparte_1
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni, che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1. i coniugi vivranno separati per mutuo consenso nel rispetto reciproco;
2. la sig.ra continuerà a vivere nella casa coniugale unitamente ai figli Parte_1
e ; CP_3 Persona_1
3. il figlio minore, , sarà affidato ad entrambi i genitori ma con collocazione Persona_1 presso la madre, salvo il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, e di conservare rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
4. per quanto riguarda il diritto di visita, il sig. potrà vedere il figlio minore tutte le volte CP_1 che questi vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dello stesso, quanto alle festività natalizie e pasquali, seguiranno il criterio dell'alternanza, fatto salvo il diritto di scelta del minore di anni quattordici;
5. la sig.ra rinuncia al mantenimento in quanto economicamente indipendente, quanto al Pt_1 mantenimento del minore , il sig. s'impegna a corrispondere entro il Persona_1 CP_1 giorno cinque di ogni mese la somma pari ad € 150,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, le spese straordinarie, invece, saranno ripartite al 50% tra i coniugi;
6. i coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale;
7. i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio. Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 1006/2024, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 in relazione al matrimonio concordatario in regime di comunione dei beni contratto tra loro in RI (CS) in data 28/04/1990 ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 1990 del Comune di RI (Cs) all'Atto n.
3 - parte II - serie A -anno 1990;
- omologa le condizioni relative al figlio minore e prende atto degli accordi economici tra i coniugi, tutti riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di RI (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di RI (Cs) per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 11/02/2025 Il Presidente relatore
dott. Leonardo Filippo