Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 2675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2675 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione lavoro e previdenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero F. De Pietro Presidente
2. dr. Stefania Basso Consigliere
3. dr. Anna Rita Motti Consigliere rel./est ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 8.4.25- tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 5071/21 R. G. sezione civile vertente
TRA
in persona del Ministro p.t., Parte_1 rappresentato e difeso come in atti dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t. E CP_1 CP_2 rappresentati e difesi come in atti dagli avv. FABIO PREZIOSI E FEDERICA SANDULLI;
APPELLATI/ APPELLANTI INCIDENTALI
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Il ministero ha proposto gravame avverso la sentenza del Tribunale di NAPOLI NORD n. 2653/21 con la quale è stata parzialmente accolta l'opposizione avverso il decreto n. 737268/A notificato il
26.3.2020, emesso dal Parte_2
nei confronti di e
[...] Controparte_1
CP_2
Il provvedimento sanzionava la violazione della normativa antiriciclaggio (art. 51, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, modificato dall' art. 20 del Decreto Legge 31 maggio
2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122) per aver omesso la banca di comunicare al l'operazione finanziaria effettuata in violazione dell'art. 49 Parte_1 comma 5 del citato decreto legislativo dal Sig. per l'ammontare Parte_3 complessivo di € 1.130,00. Il primo giudice, ha ritenuto infondate nel merito le contestazioni della e del e CP_1 CP_2 accoglibile la domanda solo con riguardo all'entità della sanzione. Così si è espresso: “… le contestazioni circa la non sanzionabilità della violazione, formulate della ricorrente non fondate e quindi non meritevoli di accoglimento, giacchè tutte superate documentalmente a mezzo gli atti allegati alla difesa resistente;
ritenuto inoltre non affatto credibili le deduzioni dei resistenti, vista l'esperienza conseguente all'attività professionale svolta dal ricorrente che CP_2 avrebbe dovuto indurla alla perfetta conoscenza della normativa del caso, è possibile ragionare sull'entità della sanzione elevata ai resistenti. L'applicazione dell'art. 9 bis della Legge di conversione del DL. 119/2018, con i richiami in esso contenuto, appare essere invocata senza fondamento da parte della ricorrente, atteso che il dettato della disposizione richiamata ben si configura al caso. La riduzione prevista va, pertanto, disposta per effetto del citato articolo che, per
1
Avverso la predetta pronuncia ha proposto gravame l'appellante censurando la sentenza Parte_1 con riguardo alla parte accolta ed assumendo la carenza dei presupposti per la riduzione operata.
Secondo l'appellante il primo giudice avrebbe fatto erronea applicazione dell'art. 63, comma 1-bis, del D.Lgs. 231/2007, come introdotto dall'art.
9-bis del D.L. 119/2019. Ciò in quanto “la norma è chiara a limitare l'ambito di applicazione alle “violazioni di cui all'articolo 49, comma 5”, mentre nel caso in esame si tratta l'irrogazione di una sanzione per la violazione dell'obbligo di cui all' art. 51 comma 1 d.lgs. cit., che ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 comma 5 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 15.000,00 euro”.
Gli appellati hanno chiesto il rigetto del gravame assumendo la correttezza dell'applicazione analogica della norma effettuata dal primo giudice.
Hanno proposto, di contro, gravame incidentale assumendo l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva disatteso le principali censure preliminari e di merito avanzate in primo grado. In particolare gli appellanti incidentali hanno ribadito, anche con le note, la tardività della sanzione emessa dal (26.03.2020) rispetto al biennio previsto dalla norma per addivenire alla Parte_1 conclusione del procedimento, decorrente - nel caso come quello di specie (allorquando l'Amministrazione che ha formulato la contestazione dell'infrazione coincida con quella cui compete lo svolgimento dell'istruttoria e l'adozione del provvedimento finale) - dalla data in cui la abbia fornito compiuto riscontro alla richiesta d'informazioni da parte della RTS competente CP_1
(09.02.2018) e NON, come ex avderso sostenuto, dalla data di notifica della contestazione all'autore della violazione (09.04.2018). Ed altresì la violazione dell'art. 14 l. 689/1981.
La causa veniva assegnata alla I sezione civile di questa Corte;
subiva, quindi, vari rinvii;
successivamente veniva inviata al Presidente Coordinatore della Sezione lavoro per la riassegnazione in virtù del decreto del Presidente della Corte n. 402/2024. La causa veniva infine assegnata, in data 06.02.2025, a questa sezione e alla prima udienza di trattazione, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., lette le note ritualmente depositate dalle parti, è stata decisa. Va esaminato prioritariamente in ordine logico l'appello incidentale .
Gli appellanti incidentali reiterano la deduzione non accolta in primo grado e sulla quale il primo giudice non ha motivato, ovvero l'eccepita la violazione del termine biennale previsto per la conclusione del procedimento amministrativo di cui all'art. 69, comma 2, D. Lgs. 231/2007.
I fatti per cui si procede sono pacifici.
Oggetto del provvedimento sanzionatorio è l'imposizione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 3.000,00 a causa della violazione dell'art. 51, comma 1, del D. Lgs. n. 231/2007 per aver la omesso di comunicare al l'operazione finanziaria effettuata in contrasto con l'art. CP_1 Parte_1
49, comma 5, del citato decreto legislativo dal Sig. ossia per Pt_3 Parte_3 aver girato all'incasso l'assegno postale n. 9304376542-06 del 30 ottobre 2017 di € 1.130,00 privo della clausola di non trasferibilità.
In data 30 ottobre 2017 veniva negoziato presso la Filiale di Casoria (NA) della Controparte_1 l'assegno bancario n. 9304376542-06 dell'importo di € 1.130,00 tratto su Poste Italiane S.p.A. Detto titolo, intestato alla era privo della clausola “non trasferibile”, e recava firma di Parte_3 girata per l'incasso del sig. amministratore unico della menzionata società. Persona_1
2 Con comunicazione del 23 gennaio 2018 la premesso Parte_2 Parte_2 di essere stata notiziata il 16 novembre 2017 da altro istituto di credito (nella specie Poste Italiane
S.p.A.) della operazione finanziaria commessa in violazione di legge, richiedeva le generalità complete del sottoscrittore dell'assegno, nonché la titolarità del conto sul quale lo stesso era stato tratto, e la copia della segnalazione effettuata, ovvero l'indicazione della modalità per avere certezza che la stessa fosse già stata effettuata da altro istituto;
nonché, in mancanza, le generalità complete del Soggetto Responsabile dell'omessa segnalazione ed i dati della filiale che aveva negoziato il titolo. Con pec del 9 febbraio 2018 la forniva tutte le informazioni richieste e quindi, con CP_1 nota Registro Ufficiale n. 0050357 del 9 aprile 2018, il Ministero contestava alla ed CP_1 in solido al dott. la violazione dell'art. 51, comma 1, D. Lgs 231/2007, per aver CP_2 omesso di comunicare l'operazione finanziaria effettuata dal sig. in violazione Persona_1 dell'art. 49, comma 5, del citato decreto. La sanzione era prevista nell'importo da € 3.000,00 ad € 15.000,00, con possibilità di oblazione nella misura di € 5.000,00 più euro 5,00 per versamento. Con deduzioni difensive del 4 maggio 2018, la ed il dott. senza chiedere di essere CP_1 CP_2 ascoltati, invocavano l'annullamento della contestazione ovvero la rideterminazione della oblazione.
Con decreto di ingiunzione n. 737268/A /NA, notificato il 26 marzo 2020, la Parte_2 comminava in danno degli odierni istanti, in solido, la sanzione amministrativa
[...] pecuniaria di € 3.000,00. Ai fini della perenzione del termine biennale di cui al richiamato art. 69 gli appellanti incidentali deducono che il dies a quo dello stesso dovesse essere individuato in quello in cui l'altro istituto di credito (nella specie Poste Italiane) aveva effettuato la segnalazione della infrazione alla RTS, ossia il 16 novembre 2017. Sicchè la notifica del decreto il 26.3.2020 sarebbe certamente tardiva. L'assunto non può essere condiviso. Prevede l'art. 69 comma 2 Decreto legislativo del 21/11/2007 - N. 231-Successione di leggi nel tempo: “…2. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo, il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio è di due anni, decorrenti dalla ricezione della contestazione notificata all'amministrazione procedente. Dalla medesima data le predette notifiche all'amministrazione sono effettuate esclusivamente tramite posta elettronica certificata. Il predetto termine è prorogato di ulteriori sei mesi nel caso di formale richiesta da parte dell'interessato di essere audito nel corso del procedimento. In ogni caso, il procedimento si considera concluso con l'adozione del decreto che dispone in ordine alla sanzione.
3. Per i procedimenti di cui al comma 2, pendenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, il termine ivi previsto, ove non ancora maturato, è prorogato di ulteriori dodici mesi”.
Ritiene la Corte che la lettera della norma ancori il termine biennale al momento in cui l'amministrazione riceve prova della ricezione da parte della banca della contestazione notificata.
Nella specie ciò è avvenuto in data successiva al 4.4.2018 ( incontestata la data di ricezione del 8.4.2018).
In relazione a tale data il biennnio non si è consumato all'atto della notifica del decreto del 26.3.2020.
Per il vero, anche a diversamente argomentare, come vorrebbero gli appellanti incidentali, in ogni caso il termine non sarebbe spirato in considerazione del disposto dell'art. 103 DL 18/2020
(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza), secondo cui “1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo
3 corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento”. Il procedimento era pendente al 23.2.2020 ( richiesta di informazioni della Ragioneria 23.1.2018), sicchè si applicherebbe comunque la sospensione prevista.
Il primo motivo di gravame è dunque infondato.
Gli appellanti incidentali hanno censurato anche la sentenza per non aver il primo Giudice rilevato l'estinzione della sanzione in relazione al decorso dei 90 gg di cui al comma 2 dell'art. 14 della legge n. 689/1981, essendo la contestazione successiva a 90 giorni dalla comunicazione di Poste Italiane del 16.11.2017, mentre la ragioneria chiedeva chiarimenti il 23.1.2018, con ingiustificato ritardo, e la contestazione avveniva il 9.4.2018.
La norma prevede: “la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137 , terzo comma, del medesimo codice (2) .
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto (3) .
La norma ancora il decorso del termine di novanta giorni all'accertamento.
La lettura della giurisprudenza in materia, anche con riferimento a diverse ipotesi accertative (cfr.
Cass. N.2202/25 n.27009/24) spiega come l'accertamento sia rinvenibile nel momento in cui sono acquisiti i dati necessari per il consolidamento della fattispecie. Nel caso in questione non vi sono dubbi che la mera comunicazione di Poste non potesse costituire accertamento sufficiente, non essendovi notizia di eventuali attività della banca, nè dei dati del responsabile.
Ed allora di certo il termine non può decorrere dal novembre 2017. Nè vi è prova di una ingiustificata inerzia dell'amministrazione, circostanza che non doveva essere meramente affermata sulla scorta del decorso del tempo – peraltro nella specie circoscritto- ma su circostanze di fatto specifiche che dessero conto di condotte inutilmente dilatorie.
Anche tale motivo di gravame, dunque, va disatteso.
In definitiva l'appello incidentale va rigettato. Occorre perciò esaminare l'appello principale che, invece, è fondato e va accolto.
Ed invero, occorre muovere dal disposto dell'art. 63 comma 1bis D.Lgs. n. 231/2007.
Si tratta, all'evidenza, di una disposizione prevista per un tipo di infrazioni differenti sebbene contenute nel medesimo decreto. L'art. 63 cit. infatti, prevede espressamente: “
1. Fatta salva
4 l'efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro.
1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, per le violazioni di cui all'articolo 49, comma 5, relative a importi inferiori a 30.000 euro, l'entità della sanzione minima è pari al 10 per cento dell'importo trasferito in violazione della predetta disposizione. La disposizione di cui al presente comma si applica qualora ricorrano le circostanze di minore gravità della violazione, accertate ai sensi dell'articolo 67”. L'art. 67, richiamato, a sua volta prevede: “1. Nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni accessorie, previste nel presente Titolo, il Ministero dell'economia e delle finanze e le autorità di vigilanza di settore, per i profili di rispettiva competenza, considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia una persona fisica o giuridica: a) la gravità e durata della violazione;
b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica;
c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;
d) l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili;
e) l'entità del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, nella misura in cui sia determinabile;
f) il livello di cooperazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) prestato della persona fisica o giuridica responsabile;
g)
l'adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, commisurate alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati;
h) le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto.
2. A fronte di violazioni ritenute di minore gravità, in applicazione dei criteri di cui al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dagli articoli 56 comma 1 e 57 comma 1 può essere ridotta da un terzo a due terzi.
3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 8-bis della legge 21 novembre 1981, n. 689, in materia di concorso formale, di continuazione e di reiterazione delle violazioni.”
La chiara lettera del dettato normativo lascia intendere che la riduzione della sanzione è prevista esclusivamente per la violazione dei commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7 dell'art. 49. La violazione di cui si discute in questa sede, invece, è quella di cui all'art. 51 e secondo il disposto del medesimo art. 63, comma 5 “La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 51, comma 1, del presente decreto è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro”. Inoltre ad aviso della Corte neppure ricorrerebbero le circostanze di minore gravità previste dalla norma.
La lettura dell'art. 67 rende chiaro che alcuna deduzione vi sia stata in ordine alla sussitenza di tali corcostanze nell'opposizione proposta in primo grado. Sicchè a prescindere dall'applicabilità dell'art. 63 comma 1 bis, in ogni caso, non sussiterebbero nè sarebbero private le circostanze delll'art. 67.
Alla luce delle considerazioni svolte, esaustive ai fini della decisione ed assorbenti delle questioni ulteriori non espressamente trattate, la sentenza del Tribunale impugnata deve essere integralmente riformata, con rigetto dell'opposizione proposta da e da e con CP_1 CP_2 conferma del provvedimento sanzionatorio contestato, anche per il profilo dell'entità della sanzione irrogata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione avverso il Decreto Ministeriale opposto n. 737268/A; rigetta l'appello incidentale;
5 Condanna gli appellati/appellanti incidentali al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano in € 2.552,00 per il primo grado ed in € 2.915,00 per il secondo grado oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così è deciso in Napoli all'esito dell'udienza cartolare del 08/04/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
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