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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 13/02/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 13.02.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 267 / 2023;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 25/01/2023 ed iscritto al n 267 - 2023 RG , vertente tra
(CF ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Antonino Triolo (C.F. ) e dall'Avv. C.F._2
Davide Antonello Tramontana (C.F. ) sia C.F._3 unitamente che disgiuntamente, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Reggio Calabria alla Via S. Caterina Trav. Priv. 6, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
- Controparte_1
(C.F. – P. IVA ) con Sede in Roma Via Ciro il P.IVA_1 P.IVA_2
Grande 21, in proprio e quale mandatario della in forza di Controparte_2 procura speciale a rogito della dott.ssa Notaio in Tivoli, Persona_1 rep. n. 37521 del 3 luglio 2014, costituito ai sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante protempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) il 23 gennaio 2023, Persona_2
Repertorio 37590 - Raccolta n. 7131, agli avvocati Angelo Labrini
( ), Angela M. Fazio ( , C.F._4 C.F._5
1 ( ), Controparte_3 C.F._6 Controparte_4
( ) nonché rappresentato e difeso dal nuovo C.F._7 difensore avvocato Ettore Triolo ); C.F._8
- ., ( P.I. ) Controparte_5 P.IVA_3
– Agente per la riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della Regione Siciliana– con sede in Roma, Via
Giuseppe Grezar, 14, in persona del legale rappresentante e per esso, dell'Avv. Fabio Rovito a tanto autorizzata giusta procura speciale del 05/07/2016, per notaio in Roma, Rep. N. 42.906 Racc. Persona_3
24.404, rappresentata e difesa giusta , dall'Avv. Graziano Di Natale, C.F.
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, C.F._9 sito in Viale dei Giardini,33 Paola (Cs); resistenti - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso del 25.01.2023 il ricorrente propone opposizione avverso e per l'annullamento parziale dell'intimazione di pagamento n. 09420229002194026000 notificata in data 23.12.2022 da
[...]
, espressamente limitando la domanda ai sottesi avvisi di Controparte_5 addebito:
- n. 39420112000063991000 DM10 anno 2010 presuntivamente notificato il
6/06/2011;
- n. 39420112000617143000 DM10 anni 2010-2011 presuntivamente notificato l'8/11/2011;
- n. 39420120000873508000 Contributi IVS anni 2010-2011 presuntivamente notificato il 17/06/2012;
- n. 39420120001934011000 DM 10 anni 2009-2010-2011 presuntivamente notificato l'8/09/2012;
- n. 39420130001310785000 Contributi IVS anno 2012 presuntivamente notificato il 29/05/2013;
- n. 39420120004424686000 Contributi IVS anni 2011-2012 presuntivamente notificato il 25/03/2013;
- n. 39420130002804752000 Contributi IVS anno 2012 presuntivamente notificato il 15/02/2014;
- n. 39420140000885804000 Contributi IVS anno 2013 presuntivamente notificato il 10/07/2014;
-n. 39420140002449214000 Contributi IVS anno 2013 presuntivamente notificato il 08/11/2014;
2 - n. 39420140004351906000 Contributi IVS anno 2014 presuntivamente notificato il 23/01/2015.
Chiede preliminarmente di accertare come illegittima e nulla l'intimazione di pagamento n. 09420229002194026000 con riferimento ai predetti avvisi di addebito n°39420112000063991000 n°39420112000617143000,
n°39420120000873508000, n°39420120001934011000,
n°39420130001310785000 e n°39420120004424686000 poiché già dichiarate prescritte le somme da essi portate a mezzo Sentenza N. 586/2022
Trib. Civ. Di R.C – Sez. Lav. Proc.. N. 3771/2020 del 22.03.2022.
Per i rimanenti avvisi di addebito nn: n. 39420130002804752000, n.
39420140000885804000, n. 39420140002449214000 e n.
39420140004351906000, eccepisce la prescrizione estintiva della pretesa che sarebbe maturata successivamente alla notifica degli avvisi di addebito. Il valore della causa è di € 24.848,40
§ 2. Ritualmente instaurato il contraddittorio come in epigrafe indicato, i convenuti concludono per il rigetto del ricorso.
§ 2.1 La difesa congiunta dell' e della eccepisce, tra l'altro CP_1 CP_2 che il credito non è stato ceduto a quest'ultima. Pertanto deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della , CP_2 che è risultata non essere cessionaria del credito per cui è causa, con compensazione delle spese legali tra la stessa e parte ricorrente
§ 3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
§ 3.1. Deve darsi atto che con la sopracitata Sentenza n. 586/2022, pubblicata il 22.3.2022 e passata in giudicato per mancata impugnazione, è stata accertata la prescrizione dei contributi portati dagli stessi avvisi di addebito n. 3942011200006399100, n. 39420112000617143000, n.
39420120000873508000, n. 39420120001934011000, n.
39420130001310785000 e n. 39420120004424686000 sottesi anche all'intimazione di pagamento per cui è causa. Pertanto sul punto deve dichiararsi l'inefficacia dell'intimazione di pagamento qui impugnata. Giova rilevare che l'intimazione è stata formata in data 1.4.2022 e notificata in data 23.12.2022, mentre la sentenza n 586/2022 è stata pubblicata il
22.3.2022.
§ 3.2 Per quanto concerne i restanti avvisi di addebito l'eccezione di prescrizione risulta fondata.
Gli avvisi di addebito n. 39420130002804752000, n.
39420140000885804000, n. 39420140002449214000 e n.
39420140004351906000 sono stati notificati rispettivamente il 15.02.2014,
10.07.2014, 10.11.2014 e 23.01.2015 (cfr. avvisi di ricevimento versati in atti dall' ), tale notifica ha valenza di atto interruttivo dal quale inizia a CP_1
3 decorrere un nuovo termine prescrizionale quinquennale (Cass SU. n. 23397 del 17.11.2016).
La difesa di produce: comunicazione Controparte_5 preventiva di iscrizione ipotecaria n 09476201400000893000 datata
7.11.2014 (cui sono sottesi per quanto qui di interesse solo gli avvisi di addebito n. 39420130002804752000, n. 39420140000885804000) priva però di alcuna prova di notifica;
relate di notifica di due atti di cui si rinviene solo il numero identificativo (n. 09480201500007305000 n.
09420169005073391000) riportato nelle stesse relate di notifica e di cui non si ha contezza del contenuto, in ogni caso anche a voler presumere che fossero atti riferibili agli avvisi di addebito de quo la prescrizione quinquennale sarebbe comunque maturata (pur computando la sospensione dei termini per Covid-19) ben prima della notifica dell'intimazione di pagamento per cui è la presente causa.
Pertanto per gli avvisi di addebito n. 39420130002804752000, n.
39420140000885804000, n. 39420140002449214000 e n.
39420140004351906000, deve dichiararsi maturata la prescrizione estintiva per mancanza di atti interruttivi infraquinquennali.
§ 4. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014 e poste in solido a carico dei convenuti e CP_1 [...]
. Controparte_6
p.q.m.
A) accoglie il ricorso e per l'effetto:
- dichiara parzialmente illegittima ed inefficace l'intimazione di pagamento n. 09420229002194026000 limitatamente ai sottesi avvisi di addebito nn.
3942011200006399100, 39420112000617143000,
39420120000873508000, 39420120001934011000,
39420130001310785000 e 39420120004424686000, di cui è stata accertata la prescrizione estintiva con sentenza n.586/2022 pubblicata il 22.03.2022 dal giudice del lavoro del Tribunale di Reggio Calabria e passata in giudicato;
- dichiara prescritti gli avvisi di addebito n°39420130002804752000,
n°39420140000885804000, n°39420140002449214000 e n°39420140004351906000, e conseguentemente dichiara parzialmente illegittima ed inefficace l'intimazione di pagamento n. 09420229002194026000 limitatamente ai predetti avvisi di addebito;
B) dichiara il difetto di legittimazione passiva della e compensa CP_2 le spese legali tra la stessa e parte ricorrente;
C) condanna in solido i resistenti e , CP_1 Controparte_6 in persona del rispettivo legale rapp.te pro-tempore, al pagamento delle spese legali in favore di parte ricorrente, che liquida in € 5.391,00 per compenso di avvocato, oltre € 43,00 per rimborso spese contributo unificato, oltre
4 rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti. Antonino Triolo e Davide Antonello
Tramontana dichiaratisi procuratori antistatari.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito
Così deciso in Reggio Calabria, 13/02/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
5
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 13.02.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 267 / 2023;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 25/01/2023 ed iscritto al n 267 - 2023 RG , vertente tra
(CF ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Antonino Triolo (C.F. ) e dall'Avv. C.F._2
Davide Antonello Tramontana (C.F. ) sia C.F._3 unitamente che disgiuntamente, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Reggio Calabria alla Via S. Caterina Trav. Priv. 6, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
- Controparte_1
(C.F. – P. IVA ) con Sede in Roma Via Ciro il P.IVA_1 P.IVA_2
Grande 21, in proprio e quale mandatario della in forza di Controparte_2 procura speciale a rogito della dott.ssa Notaio in Tivoli, Persona_1 rep. n. 37521 del 3 luglio 2014, costituito ai sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante protempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) il 23 gennaio 2023, Persona_2
Repertorio 37590 - Raccolta n. 7131, agli avvocati Angelo Labrini
( ), Angela M. Fazio ( , C.F._4 C.F._5
1 ( ), Controparte_3 C.F._6 Controparte_4
( ) nonché rappresentato e difeso dal nuovo C.F._7 difensore avvocato Ettore Triolo ); C.F._8
- ., ( P.I. ) Controparte_5 P.IVA_3
– Agente per la riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della Regione Siciliana– con sede in Roma, Via
Giuseppe Grezar, 14, in persona del legale rappresentante e per esso, dell'Avv. Fabio Rovito a tanto autorizzata giusta procura speciale del 05/07/2016, per notaio in Roma, Rep. N. 42.906 Racc. Persona_3
24.404, rappresentata e difesa giusta , dall'Avv. Graziano Di Natale, C.F.
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, C.F._9 sito in Viale dei Giardini,33 Paola (Cs); resistenti - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso del 25.01.2023 il ricorrente propone opposizione avverso e per l'annullamento parziale dell'intimazione di pagamento n. 09420229002194026000 notificata in data 23.12.2022 da
[...]
, espressamente limitando la domanda ai sottesi avvisi di Controparte_5 addebito:
- n. 39420112000063991000 DM10 anno 2010 presuntivamente notificato il
6/06/2011;
- n. 39420112000617143000 DM10 anni 2010-2011 presuntivamente notificato l'8/11/2011;
- n. 39420120000873508000 Contributi IVS anni 2010-2011 presuntivamente notificato il 17/06/2012;
- n. 39420120001934011000 DM 10 anni 2009-2010-2011 presuntivamente notificato l'8/09/2012;
- n. 39420130001310785000 Contributi IVS anno 2012 presuntivamente notificato il 29/05/2013;
- n. 39420120004424686000 Contributi IVS anni 2011-2012 presuntivamente notificato il 25/03/2013;
- n. 39420130002804752000 Contributi IVS anno 2012 presuntivamente notificato il 15/02/2014;
- n. 39420140000885804000 Contributi IVS anno 2013 presuntivamente notificato il 10/07/2014;
-n. 39420140002449214000 Contributi IVS anno 2013 presuntivamente notificato il 08/11/2014;
2 - n. 39420140004351906000 Contributi IVS anno 2014 presuntivamente notificato il 23/01/2015.
Chiede preliminarmente di accertare come illegittima e nulla l'intimazione di pagamento n. 09420229002194026000 con riferimento ai predetti avvisi di addebito n°39420112000063991000 n°39420112000617143000,
n°39420120000873508000, n°39420120001934011000,
n°39420130001310785000 e n°39420120004424686000 poiché già dichiarate prescritte le somme da essi portate a mezzo Sentenza N. 586/2022
Trib. Civ. Di R.C – Sez. Lav. Proc.. N. 3771/2020 del 22.03.2022.
Per i rimanenti avvisi di addebito nn: n. 39420130002804752000, n.
39420140000885804000, n. 39420140002449214000 e n.
39420140004351906000, eccepisce la prescrizione estintiva della pretesa che sarebbe maturata successivamente alla notifica degli avvisi di addebito. Il valore della causa è di € 24.848,40
§ 2. Ritualmente instaurato il contraddittorio come in epigrafe indicato, i convenuti concludono per il rigetto del ricorso.
§ 2.1 La difesa congiunta dell' e della eccepisce, tra l'altro CP_1 CP_2 che il credito non è stato ceduto a quest'ultima. Pertanto deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della , CP_2 che è risultata non essere cessionaria del credito per cui è causa, con compensazione delle spese legali tra la stessa e parte ricorrente
§ 3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
§ 3.1. Deve darsi atto che con la sopracitata Sentenza n. 586/2022, pubblicata il 22.3.2022 e passata in giudicato per mancata impugnazione, è stata accertata la prescrizione dei contributi portati dagli stessi avvisi di addebito n. 3942011200006399100, n. 39420112000617143000, n.
39420120000873508000, n. 39420120001934011000, n.
39420130001310785000 e n. 39420120004424686000 sottesi anche all'intimazione di pagamento per cui è causa. Pertanto sul punto deve dichiararsi l'inefficacia dell'intimazione di pagamento qui impugnata. Giova rilevare che l'intimazione è stata formata in data 1.4.2022 e notificata in data 23.12.2022, mentre la sentenza n 586/2022 è stata pubblicata il
22.3.2022.
§ 3.2 Per quanto concerne i restanti avvisi di addebito l'eccezione di prescrizione risulta fondata.
Gli avvisi di addebito n. 39420130002804752000, n.
39420140000885804000, n. 39420140002449214000 e n.
39420140004351906000 sono stati notificati rispettivamente il 15.02.2014,
10.07.2014, 10.11.2014 e 23.01.2015 (cfr. avvisi di ricevimento versati in atti dall' ), tale notifica ha valenza di atto interruttivo dal quale inizia a CP_1
3 decorrere un nuovo termine prescrizionale quinquennale (Cass SU. n. 23397 del 17.11.2016).
La difesa di produce: comunicazione Controparte_5 preventiva di iscrizione ipotecaria n 09476201400000893000 datata
7.11.2014 (cui sono sottesi per quanto qui di interesse solo gli avvisi di addebito n. 39420130002804752000, n. 39420140000885804000) priva però di alcuna prova di notifica;
relate di notifica di due atti di cui si rinviene solo il numero identificativo (n. 09480201500007305000 n.
09420169005073391000) riportato nelle stesse relate di notifica e di cui non si ha contezza del contenuto, in ogni caso anche a voler presumere che fossero atti riferibili agli avvisi di addebito de quo la prescrizione quinquennale sarebbe comunque maturata (pur computando la sospensione dei termini per Covid-19) ben prima della notifica dell'intimazione di pagamento per cui è la presente causa.
Pertanto per gli avvisi di addebito n. 39420130002804752000, n.
39420140000885804000, n. 39420140002449214000 e n.
39420140004351906000, deve dichiararsi maturata la prescrizione estintiva per mancanza di atti interruttivi infraquinquennali.
§ 4. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014 e poste in solido a carico dei convenuti e CP_1 [...]
. Controparte_6
p.q.m.
A) accoglie il ricorso e per l'effetto:
- dichiara parzialmente illegittima ed inefficace l'intimazione di pagamento n. 09420229002194026000 limitatamente ai sottesi avvisi di addebito nn.
3942011200006399100, 39420112000617143000,
39420120000873508000, 39420120001934011000,
39420130001310785000 e 39420120004424686000, di cui è stata accertata la prescrizione estintiva con sentenza n.586/2022 pubblicata il 22.03.2022 dal giudice del lavoro del Tribunale di Reggio Calabria e passata in giudicato;
- dichiara prescritti gli avvisi di addebito n°39420130002804752000,
n°39420140000885804000, n°39420140002449214000 e n°39420140004351906000, e conseguentemente dichiara parzialmente illegittima ed inefficace l'intimazione di pagamento n. 09420229002194026000 limitatamente ai predetti avvisi di addebito;
B) dichiara il difetto di legittimazione passiva della e compensa CP_2 le spese legali tra la stessa e parte ricorrente;
C) condanna in solido i resistenti e , CP_1 Controparte_6 in persona del rispettivo legale rapp.te pro-tempore, al pagamento delle spese legali in favore di parte ricorrente, che liquida in € 5.391,00 per compenso di avvocato, oltre € 43,00 per rimborso spese contributo unificato, oltre
4 rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti. Antonino Triolo e Davide Antonello
Tramontana dichiaratisi procuratori antistatari.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito
Così deciso in Reggio Calabria, 13/02/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
5