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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 2583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2583 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10850/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato, dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10850/2024 R.G. avente ad oggetto: mutuo
TRA
( , rappresentato e difeso dall'avv. Dario Barca Parte_1 C.F._1
, presso lo studio del quale, in Bacoli, alla via Nerva n. 7, è elettivamente CodiceFiscale_2
domiciliato
OPPONENTE
E
( ), in persona della procuratrice , Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 mandataria di ( ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3 P.IVA_1
Roberto Pietro Sidoti (C.F. ), presso lo studio del quale, in Milano, piazza C.F._3
Velasca n. 8, è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti di costituzione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. A fronte di ordinanza emessa in data 9 aprile 2024 dal giudice dell'espropriazione presso terzi radicata innanzi a questo Tribunale ed avente R. G. E. n. 4360/2022, ha proposto Parte_1 opposizione tardiva (ai sensi dell'art. 650 c.p.c. come interpretato -per il caso di decreto ingiuntivo non opposto emesso nei confronti di consumatore e privo di motivazione quanto alla non vessatorietà delle clausole contrattuali- da Cass., S. U., sent. 6 aprile 2023, n. 9479) avverso il pagina 1 di 4 decreto ingiuntivo n. 2922/2020 mediante il quale questo Tribunale gli ha ingiunto di pagare ad
[...]
la somma di euro 15.896,81, oltre interessi e spese del procedimento monitorio sulla base CP_1
del contratto di “prestito personale” dal medesimo con PA CA s.p.a. il Parte_2
10 marzo 2016. L'opponente ha: 1) eccepito il difetto di legittimazione attiva della controparte, non avendo egli mai ricevuto “alcuna comunicazione della cessione del contratto” (p. 4 dell'atto di citazione) che neppure risulta prodotto;
2) dedotto che il contratto contiene pattuizioni usurarie.
mandataria di ha chiesto di rigettare l'opposizione Controparte_1 Controparte_3 eccependone, in via preliminare, l'inammissibilità, avendo il svolto motivi esorbitanti Parte_1
rispetto a quelli -soli- proponibili mediante lo strumento qui azionato (lo stesso giudice dell'esecuzione, mediante la richiamata ordinanza in data 9 aprile 2024, ha -secondo la parte- del resto informato l'esecutato della possibilità di proporre opposizione tardiva ai soli fini della valutazione dell'abusività delle clausole del contratto sotteso al decreto ingiuntivo azionato in sede esecutiva).
Alla prima udienza è stato assegnato il termine per l'instaurazione dell'obbligatorio tentativo di mediazione ed è stata fissata l'udienza del 18 febbraio 2025 in occasione della quale le parti, non richiesti i termini previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c., hanno precisato le conclusioni e rinunziato ai termini per il deposito degli scritti conclusionali.
2. L'opposizione è inammissibile e deve, pertanto, essere rigettata.
2.1. Come condivisibilmente rilevato dall'opposta, questo giudizio presenta un oggetto ben più limitato di quello che il pretende di assegnargli. L'opposizione ex art. 650 c.p.c. quale Parte_1
rimodellata dalla decisione delle Sezioni Unite da ultimo richiamata è, infatti, rimedio esperibile al fine di conseguire una statuizione (ed, eventualmente, il travolgimento del decreto ingiuntivo) in relazione a quei soli profili rispetto ai quali (avuto riguardo alla dimensione eurounitaria) non v'è stata ancora (atteso il difetto di espressa motivazione) la formazione di un giudicato;
non è invece strumento mediante il quale è possibile riesaminare questioni (non rilevanti nella dimensione eurounitaria o, eventualmente, rilevanti in tale dimensione, ma non sino al punto da giustificare il superamento del giudicato) rispetto alle quali un giudicato si è formato.
2.2. Tanto detto, l'opposizione (fondata esclusivamente sulle doglianze relative alla titolarità del credito ed alla usurarietà delle pattuizioni) deve allora essere dichiarata inammissibile (proprio perché involgente questioni che, anche all'indomani di Corte di giustizia, 17 maggio 2022, C-693/19 Co e C-831/19, e contro e , Controparte_4 CP_5 Controparte_7
devono ritenersi coperte dal giudicato).
2.3. Le considerazioni che precedono comportano il rigetto-in rito- dell'opposizione.
pagina 2 di 4 2.4. La necessità di adeguare le regole processuali nazionali al principio di effettività della tutela giurisdizionale del consumatore quale declinato dalla Corte di giustizia impone, ciò nonostante (e per quanto l'esame nel merito delle questioni di seguito indicate possa apparire ultronea -in una dimensione puramente domestica- avuto riguardo alla statuizione in rito, appunto, sulle domande della parte) di esaminare d'ufficio la (mancata) abusività di tutte e sole le clausole rilevanti ai fini dell'oggetto del presente giudizio (Corte di giustizia, sent. 11 marzo 2020, C-511/17, CP_8
. Tanto considerato che, in presenza di un contratto concluso da un consumatore, l'esame
[...]
officioso della abusività/non abusività delle clausole rilevanti ai fini dell'oggetto del giudizio costituisce “norma procedurale gravante sugli organi giurisdizionali” (tra le altre, Corte di giustizia, 9 aprile 2024, C-582/21, FY c. w e che, fermi i Controparte_9 Persona_1
chiarimenti che, in tempi non particolarmente lunghi, saranno resi dai giudici del anche Per_2 con specifico riferimento all'ordinamento italiano, la giurisprudenza sovranazionale (si vedano, in particolare, Corte di giustizia, sent. 17 maggio 2022, C-869/19, AJ BA SA e Corte di giustizia, sent. 26 gennaio 2017, C-421/14, BA US SA) già consente di ritenere superabile il giudicato formatosi a fronte di opposizione a decreto ingiuntivo allorquando non vi sia stata una specifica motivazione in ordine alla non abusività delle clausole del contratto rilevanti ai fini dell'oggetto del giudizio.
Ebbene, questo Giudice ritiene non vi siano, nel contratto dall'opponente concluso con PA
CA s.p.a., clausole vessatorie (nell'accezione del codice del consumo).
2.4.1. Quanto alle clausole relative ad elementi non essenziali del contratto, esclusa la rilevanza ai fini dell'oggetto del presente giudizio degli artt. 8 (non risultano elementi alla stregua dei quali valutare come esercitato il ius variandi ivi pattiziamente regolato) e 12 (il ricorso per decreto ingiuntivo risulta proposto allorquando era già maturata la fisiologica scadenza -48 mesi- del contratto), deve ritenersi che gli interessi moratori siano stati pattuiti (art. 11 del contratto) in misura
(1% mensile) inferiore rispetto al t.a.n. (13,20%) sì che non è dato ravvisare (nella prospettiva accolta pure da Corte di giustizia, sent. 26 gennaio 2017, C-421/14, BA US SA e da Corte di giustizia, sent. 14 marzo 2013, C-415/11, il requisito della contrarietà a buona fede Persona_3 cui, pure, fa riferimento l'art. 33 cod. cons.
2.4.2. Occorre pure escludere la possibilità di effettuare il sindacato di abusività con riferimento alle clausole contenute agli artt. 4, 5 e 6 del contratto. Tali clausole (relative “alla determinazione dell'oggetto del contratto”) sono infatti formulate in modo intellegibile sotto il profilo grammaticale ed illustrano in maniera trasparente (pur con il necessario tecnicismo del contratto alla base del ricorso monitorio) il funzionamento concreto della clausola “di modo che il consumatore è posto in grado di
pagina 3 di 4 valutare, sul fondamento di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano” (Corte di giustizia, sent. 30 aprile 2014, C-26/13, ; un simile sindacato deve, in Persona_4
ogni caso (cfr. Corte di giustizia, sent. 12 gennaio 2023, C-395/21, D.V. c. M.A.), essere escluso poichè non risultano allo stato elementi per ritenere che tale clausola non sarebbe stata inserita ove l'imprenditore avesse contrattato secondo buona fede (Corte di giustizia, 3 ottobre 2019, C-621/17,
. Per_5
3. La proposizione di un'opposizione c.d. “ultratardiva” per ragioni palesemente esulanti da quelle
(sole) oggetto del rimedio delineato dalla richiamata decisione delle Sezioni Unite e la richiesta di accoglimento delle domande svolte anche a fronte dell'eccezione di inammissibilità sollevata dall'opposta integrano una “colpa grave” che giustifica la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 136, co. 2, d. P. R. n. 115/2002.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi ridotti della metà (considerata la semplicità della questione esaminata ai fini della statuizione sulla domanda di parte) previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro 26.000,00 limitatamente (avuto riguardo all'attività effettivamente svolta) alle fasi di studio ed introduttiva
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) letto l'art. 136, co. 2, d. P. R. n. 115/2002, revoca l'ammissione di al Parte_1
patrocinio a spese dello Stato provvisoriamente deliberata dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Napoli con provvedimento del 10 maggio 2024, n. 4604;
3) condanna al pagamento, in favore di in Parte_1 Controparte_1
persona della procuratrice , mandataria di delle Controparte_2 Controparte_3
spese del presente giudizio che liquida in euro 848,00, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il giorno 11 marzo 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe Fiengo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato, dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10850/2024 R.G. avente ad oggetto: mutuo
TRA
( , rappresentato e difeso dall'avv. Dario Barca Parte_1 C.F._1
, presso lo studio del quale, in Bacoli, alla via Nerva n. 7, è elettivamente CodiceFiscale_2
domiciliato
OPPONENTE
E
( ), in persona della procuratrice , Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 mandataria di ( ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3 P.IVA_1
Roberto Pietro Sidoti (C.F. ), presso lo studio del quale, in Milano, piazza C.F._3
Velasca n. 8, è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti di costituzione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. A fronte di ordinanza emessa in data 9 aprile 2024 dal giudice dell'espropriazione presso terzi radicata innanzi a questo Tribunale ed avente R. G. E. n. 4360/2022, ha proposto Parte_1 opposizione tardiva (ai sensi dell'art. 650 c.p.c. come interpretato -per il caso di decreto ingiuntivo non opposto emesso nei confronti di consumatore e privo di motivazione quanto alla non vessatorietà delle clausole contrattuali- da Cass., S. U., sent. 6 aprile 2023, n. 9479) avverso il pagina 1 di 4 decreto ingiuntivo n. 2922/2020 mediante il quale questo Tribunale gli ha ingiunto di pagare ad
[...]
la somma di euro 15.896,81, oltre interessi e spese del procedimento monitorio sulla base CP_1
del contratto di “prestito personale” dal medesimo con PA CA s.p.a. il Parte_2
10 marzo 2016. L'opponente ha: 1) eccepito il difetto di legittimazione attiva della controparte, non avendo egli mai ricevuto “alcuna comunicazione della cessione del contratto” (p. 4 dell'atto di citazione) che neppure risulta prodotto;
2) dedotto che il contratto contiene pattuizioni usurarie.
mandataria di ha chiesto di rigettare l'opposizione Controparte_1 Controparte_3 eccependone, in via preliminare, l'inammissibilità, avendo il svolto motivi esorbitanti Parte_1
rispetto a quelli -soli- proponibili mediante lo strumento qui azionato (lo stesso giudice dell'esecuzione, mediante la richiamata ordinanza in data 9 aprile 2024, ha -secondo la parte- del resto informato l'esecutato della possibilità di proporre opposizione tardiva ai soli fini della valutazione dell'abusività delle clausole del contratto sotteso al decreto ingiuntivo azionato in sede esecutiva).
Alla prima udienza è stato assegnato il termine per l'instaurazione dell'obbligatorio tentativo di mediazione ed è stata fissata l'udienza del 18 febbraio 2025 in occasione della quale le parti, non richiesti i termini previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c., hanno precisato le conclusioni e rinunziato ai termini per il deposito degli scritti conclusionali.
2. L'opposizione è inammissibile e deve, pertanto, essere rigettata.
2.1. Come condivisibilmente rilevato dall'opposta, questo giudizio presenta un oggetto ben più limitato di quello che il pretende di assegnargli. L'opposizione ex art. 650 c.p.c. quale Parte_1
rimodellata dalla decisione delle Sezioni Unite da ultimo richiamata è, infatti, rimedio esperibile al fine di conseguire una statuizione (ed, eventualmente, il travolgimento del decreto ingiuntivo) in relazione a quei soli profili rispetto ai quali (avuto riguardo alla dimensione eurounitaria) non v'è stata ancora (atteso il difetto di espressa motivazione) la formazione di un giudicato;
non è invece strumento mediante il quale è possibile riesaminare questioni (non rilevanti nella dimensione eurounitaria o, eventualmente, rilevanti in tale dimensione, ma non sino al punto da giustificare il superamento del giudicato) rispetto alle quali un giudicato si è formato.
2.2. Tanto detto, l'opposizione (fondata esclusivamente sulle doglianze relative alla titolarità del credito ed alla usurarietà delle pattuizioni) deve allora essere dichiarata inammissibile (proprio perché involgente questioni che, anche all'indomani di Corte di giustizia, 17 maggio 2022, C-693/19 Co e C-831/19, e contro e , Controparte_4 CP_5 Controparte_7
devono ritenersi coperte dal giudicato).
2.3. Le considerazioni che precedono comportano il rigetto-in rito- dell'opposizione.
pagina 2 di 4 2.4. La necessità di adeguare le regole processuali nazionali al principio di effettività della tutela giurisdizionale del consumatore quale declinato dalla Corte di giustizia impone, ciò nonostante (e per quanto l'esame nel merito delle questioni di seguito indicate possa apparire ultronea -in una dimensione puramente domestica- avuto riguardo alla statuizione in rito, appunto, sulle domande della parte) di esaminare d'ufficio la (mancata) abusività di tutte e sole le clausole rilevanti ai fini dell'oggetto del presente giudizio (Corte di giustizia, sent. 11 marzo 2020, C-511/17, CP_8
. Tanto considerato che, in presenza di un contratto concluso da un consumatore, l'esame
[...]
officioso della abusività/non abusività delle clausole rilevanti ai fini dell'oggetto del giudizio costituisce “norma procedurale gravante sugli organi giurisdizionali” (tra le altre, Corte di giustizia, 9 aprile 2024, C-582/21, FY c. w e che, fermi i Controparte_9 Persona_1
chiarimenti che, in tempi non particolarmente lunghi, saranno resi dai giudici del anche Per_2 con specifico riferimento all'ordinamento italiano, la giurisprudenza sovranazionale (si vedano, in particolare, Corte di giustizia, sent. 17 maggio 2022, C-869/19, AJ BA SA e Corte di giustizia, sent. 26 gennaio 2017, C-421/14, BA US SA) già consente di ritenere superabile il giudicato formatosi a fronte di opposizione a decreto ingiuntivo allorquando non vi sia stata una specifica motivazione in ordine alla non abusività delle clausole del contratto rilevanti ai fini dell'oggetto del giudizio.
Ebbene, questo Giudice ritiene non vi siano, nel contratto dall'opponente concluso con PA
CA s.p.a., clausole vessatorie (nell'accezione del codice del consumo).
2.4.1. Quanto alle clausole relative ad elementi non essenziali del contratto, esclusa la rilevanza ai fini dell'oggetto del presente giudizio degli artt. 8 (non risultano elementi alla stregua dei quali valutare come esercitato il ius variandi ivi pattiziamente regolato) e 12 (il ricorso per decreto ingiuntivo risulta proposto allorquando era già maturata la fisiologica scadenza -48 mesi- del contratto), deve ritenersi che gli interessi moratori siano stati pattuiti (art. 11 del contratto) in misura
(1% mensile) inferiore rispetto al t.a.n. (13,20%) sì che non è dato ravvisare (nella prospettiva accolta pure da Corte di giustizia, sent. 26 gennaio 2017, C-421/14, BA US SA e da Corte di giustizia, sent. 14 marzo 2013, C-415/11, il requisito della contrarietà a buona fede Persona_3 cui, pure, fa riferimento l'art. 33 cod. cons.
2.4.2. Occorre pure escludere la possibilità di effettuare il sindacato di abusività con riferimento alle clausole contenute agli artt. 4, 5 e 6 del contratto. Tali clausole (relative “alla determinazione dell'oggetto del contratto”) sono infatti formulate in modo intellegibile sotto il profilo grammaticale ed illustrano in maniera trasparente (pur con il necessario tecnicismo del contratto alla base del ricorso monitorio) il funzionamento concreto della clausola “di modo che il consumatore è posto in grado di
pagina 3 di 4 valutare, sul fondamento di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano” (Corte di giustizia, sent. 30 aprile 2014, C-26/13, ; un simile sindacato deve, in Persona_4
ogni caso (cfr. Corte di giustizia, sent. 12 gennaio 2023, C-395/21, D.V. c. M.A.), essere escluso poichè non risultano allo stato elementi per ritenere che tale clausola non sarebbe stata inserita ove l'imprenditore avesse contrattato secondo buona fede (Corte di giustizia, 3 ottobre 2019, C-621/17,
. Per_5
3. La proposizione di un'opposizione c.d. “ultratardiva” per ragioni palesemente esulanti da quelle
(sole) oggetto del rimedio delineato dalla richiamata decisione delle Sezioni Unite e la richiesta di accoglimento delle domande svolte anche a fronte dell'eccezione di inammissibilità sollevata dall'opposta integrano una “colpa grave” che giustifica la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 136, co. 2, d. P. R. n. 115/2002.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi ridotti della metà (considerata la semplicità della questione esaminata ai fini della statuizione sulla domanda di parte) previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro 26.000,00 limitatamente (avuto riguardo all'attività effettivamente svolta) alle fasi di studio ed introduttiva
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) letto l'art. 136, co. 2, d. P. R. n. 115/2002, revoca l'ammissione di al Parte_1
patrocinio a spese dello Stato provvisoriamente deliberata dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Napoli con provvedimento del 10 maggio 2024, n. 4604;
3) condanna al pagamento, in favore di in Parte_1 Controparte_1
persona della procuratrice , mandataria di delle Controparte_2 Controparte_3
spese del presente giudizio che liquida in euro 848,00, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il giorno 11 marzo 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe Fiengo
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