CA
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 25/03/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati:
Dott. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 235/2019 R.G. promossa
DA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
n. 35, C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Limoncello (C.F.: C.F._1
), PEC: FAX: 0933/927027 ed C.F._2 Email_1 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Gela, Via Niscemi n. 20, giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
8, C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuele Maganuco (C.F.: C.F._3
), FAX:0933901380, PEC: ed C.F._4 Email_2 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Gela, Piazza Umberto I – Angolo
Via Battesimo, giusta procura in atti APPELLATO
(C.F.: , residente in [...], n. 22 Controparte_2 C.F._5
APPELLATO – CONTUMACE
1 con sede in Roma nella Via Po n. 20, in persona di un suo Controparte_3
procuratore dott. giusta procura del 04.09.2012 in notaio di Bracciano, rep. n. CP_4 Per_1
75245, CF.: P. IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Sandra Lupo (C.F. P.IVA_1 P.IVA_2
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Caltanissetta viale CodiceFiscale_6
Sicilia, n. 176, per procura da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello ex art. 83 c.p.c. ed ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M.
Giustizia n. 48/2013.
L'avv. Sandra Lupo dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni del presente procedimento al numero di fax 0934.563441 ed indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.)
Email_3
APPELLATA
, C.F.: , con sede in Gela, P.zza San Francesco, in persona del CP P.IVA_3
Sindaco, suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta delibera di giunta n. 122 del
3.9.2019 e procura rilasciata ex art. 83 c.p.c., dall' Avv. Adele Maria Boscia, (C.F.:
) PEC: FAX: 0934/341786 C.F._7 Email_4
APPELLATO
- P. IVA: in persona del Controparte_6 P.IVA_4
legale rappresentante pro-tempore, Dott. in forza dei poteri conferiti con Persona_2
delibera del Consiglio di Amministrazione del 3.04.2018 e con procura notarile del 12.04.2018 a firma del Notaio in Caltanissetta dott.ssa , rep. 5376 e racc. 3349, con sede Persona_3 in Caltanissetta, Corso Vittorio Emanuele n. 61, rappresentata e difesa dall'Avv. C. Valeria Patermo
(C.F. FAX: 095/382264, PEC: C.F._8
ed elettivamente domiciliata presso lo studio Email_5 dell'Avv. Massimo Dell'Utri, sito in Caltanissetta, Corso Vittorio Emanuele n. 161.
APPELLATA
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale.
CONCLUSIONI: Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni come da note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 31 ottobre 2024.
PER : “A seguito del provvedimento del 24.07.2024, la corte Parte_1
d'appello adita rilevava d'ufficio e sollecitava le parti al contraddittorio in ordine alla questione dell'individuazione del proprietario del ciclomotore Vespa Piaggio 50HP, targato 9439N, alla data 2 del sinistro stradale del 17.06.2008, lo scrivente procuratore deduce, rileva e precisa quanto segue.
Questo procuratore ritiene che non esiste dubbio alcuno che alla data del sinistro stradale per cui è causa il ciclomotore Vespa Piaggio 50HP, targato 9439N, fosse di proprietà del convenuto P_
. Ed invero preliminarmente si osserva che la proprietà del veicolo in capo al sig.
[...] P_
era stata oggetto di accertamento nell'ambito di altro procedimento civile conclusosi con
[...]
la sentenza n. 323/10 R., emessa dal Giudice di Pace di Gela in relazione al procedimento n. 568/07
R.G. Nel predetto procedimento, il Giudice di Pace aveva condannato il al CP
risarcimento in favore del sig. , proprio per i danni riportati dal ciclomotore di Controparte_1
sua proprietà. Inoltre, sulla proprietà del ciclomotore, nel corso del giudizio di primo grado e del presente giudizio di appello non vi è stata nessuna contestazione delle parti;
pertanto la mancanza di contestazione specifica di fatti implica l'ammissione in giudizio degli stessi. Infine, dal certificato di assicurazione del ciclomotore Vespa Piaggio prodotto dalla compagnia convenuta, ove la sig.ra si è indicata come proprietario, si ritiene che sia stato solo il frutto di un errore della Tes_1 predetta o di un refuso;
peraltro ciò che emerso nel corso dell'istruttoria di primo grado conferma quanto asserito dal convenuto ovvero che l' avesse la disponibilità e il possesso CP_2 P_
del ciclomotore, e tale veicolo veniva prestato al convenuto in virtù di un rapporto di CP_2
lavoro che legava i due. Tanto premesso, si insiste nelle conclusioni già rassegnate in atti e si chiede che la causa venga trattenuta in decisione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dello scrivente procuratore, dichiaratosi antistatario”.
PER “Visto il provvedimento con il quale viene disposta la Controparte_3
trattazione scritta del presente procedimento, con assegnazione alle parti di termine per il deposito di
Note ex art. 127 ter c.p.c., si insiste nel contenuto tutto dei precedenti scritti difensivi e si precisano le seguenti conclusioni. In via preliminare, con riferimento al rilievo sollevato d'ufficio in ordine all'integrità del contraddittorio ci si riporta al contenuto delle Note autorizzate del 4.10.2024 e si ribadisce che, laddove si ritenga, come accertato dal giudice di prime cure, che la domanda avanzata dalla sig.ra aveva titolo diverso rispetto alla responsabilità da circolazione dei veicoli, Pt_1
l'eventuale mancata citazione in giudizio della sig.ra risulterebbe irrilevante. Per Tes_1
l'ipotesi contraria, e, in assenza di prova fornita dall'appellante (sulla quale incombeva il relativo onere) della corretta instaurazione del contraddittorio, ci si rimette alle determinazioni della Corte di
Appello. Indi ed all'esito, nel merito si chiede l'accoglimento delle conclusioni rassegnate con le
Note scritte in sostituzione di udienza depositate il 26.02.2024”.
3 PER INCORVAIA CROCIFISSO: A seguito del provvedimento del 24.07.2024, mediante il quale la corte d'appello adita rilevava d'ufficio e sollecitava le parti al contraddittorio in ordine alla questione dell'individuazione del proprietario del ciclomotore Vespa Piaggio 50HP, targato 9439N, alla data del sinistro stradale del 17.06.2008, lo scrivente procuratore deduce, rileva e precisa quanto segue. Non v'è dubbio alcuno che alla data del sinistro stradale per cui è causa il ciclomotore Vespa
Piaggio 50HP, targato 9439N, fosse di proprietà del convenuto . Del resto, siffatta Controparte_1
circostanza, oltre ad essere pacifica tra le parti, non è stata oggetto di specifica contestazione da parte di alcuno dei convenuti. Giova ricordare, in proposito, che il novellato art. 115 c.p.c. dispone testualmente che “ il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. Non v'è dubbio alcuno che il difetto di contestazione specifica di fatti implica l'ammissione in giudizio, laddove si tratta di fatti c.d. principali, ossia costitutivi del diritto azionato. Sussiste, pertanto, un onere per la parte costituita di contestare tempestivamente e specificatamente i fatti allegati dalla parte avversaria, che altrimenti è esonerata dal fornire la prova (cfr. Cass. Civile, sezione I, sentenza 18 dicembre 2007 – 27 febbraio 2008, n. 5191). Pertanto, ogni qual volta sia posto a carico delle parti
(attore e convenuto) un onere di allegazione, l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile in maniera specifica e non generica (comparsa di costituzione e risposta), dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto specifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura del fatto. Tutto ciò premesso, nel caso di specie è evidente che, in assenza di specifica contestazione da parte dei convenuti, deve ritenersi senz'altro pacifico che il ciclomotore Piaggio Vespa 50HP, targato 9439N, alla data del sinistro fosse di proprietà del convenuto costituito . Del resto non sarebbe potuto essere altrimenti. Basti Controparte_1
aggiungere, sul punto, che la proprietà del motoveicolo in capo al sig. era stata Controparte_1 sinanco accertata nell'ambito di un precedente procedimento civile, conclusosi con una Sentenza divenuta irrevocabile (sent. n. 323/10 R. Sent. emessa dal Giudice di Pace di Gela in seno al procedimento n. 568/07 R.G.), la quale ha attribuito la responsabilità per lo stesso sinistro stradale al condannando lo stesso ente, in persona del suo Sindaco pro tempore, al pagamento CP
di una somma in favore del sig. , a titolo di risarcimento dei danni riportati dal Controparte_1
ciclomotore di sua proprietà. In particolare, giusta Sentenza n. 323/2010 (all. n. 1 alla comparsa di costituzione e risposta depositata nell'interesse di nell'ambito del primo grado), Controparte_1 il Giudice di Pace di Gela, nella persona della dott.ssa Ragusa Maria Gilda, accertava l'esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro, stante gli omessi obblighi di CP
manutenzione ordinaria della strada, nonché di segnalazione della pericolosità del manto stradale, i quali incombono sulla Amministrazione Pubblica e derivano, oltre che da norme regolamentari e
4 tecniche, anche dal principio generale del neminem laedere, nonché sotto il profilo della responsabilità per il danno cagionato dalle cose in custodia ex art. 2051 cod. civ. Nessuna rilevanza, pertanto, può essere attribuita al documento versato in atti dalla convenuta compagnia assicurativa,
per almeno un duplice ordine di ragioni. Controparte_3
In primo luogo, in quanto l'indicazione della sig.ra quale proprietario Controparte_7
del ciclomotore deve ritenersi un mero refuso, non rispondente alla realtà giuridica dei fatti. La sig.ra infatti, coniuge – in regime di separazione dei beni - del sig. , era Tes_1 Controparte_1
mera contrante del contratto di assicurazione e non anche proprietaria del mezzo coinvolto nel sinistro stradale de quo. In secondo luogo, deve recisamente contestarsi che il contratto di assicurazione versato in atti dalla fosse riferito alla Vespa Piaggio 50HP, targata 9439N. Controparte_3
D'altronde, non sfuggirà all'On. Giudice adito, come il documento di cui all'allegato n. 4 della comparsa di costituzione e risposta della compagnia assicurativa odierna appellata, non sia riconducibile al ciclomotore coinvolto nel sinistro, come evincesi dall'indicazione di una targa totalmente difforme da quella pacificamente indicata da tutte le parti coinvolte nel presente giudizio.
Preme aggiungere, sul punto, che all'epoca dei fatti di causa il sig. era proprietario di un P_
secondo ciclomotore Piaggio Vespa 50HP. Pertanto, con ogni probabilità, il contratto versato in atti dalla era relativo al secondo ciclomotore di proprietà del sig. . Controparte_3 P_
Sfortunatamente, tuttavia, i due ciclomotori, negli anni immediatamente successivi al sinistro, sono stati entrambi venduti dal sig. , il quale, purtroppo, non ha conservato, o ha Controparte_1
comunque smarrito, ogni documento relativo agli stessi. Tutto quanto sopra premesso e considerato, pertanto, si insiste nelle conclusioni già rassegnate in atti e si chiede che la causa venga trattenuta in decisione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi ex art. 93
c.p.c. in favore dello scrivente procuratore, dichiaratosi antistatario”.
PER “Il sottoscritto difensore, per la Controparte_6 Controparte_6
con le presenti note insiste in tutto quanto dedotto, eccepito, richiesto e concluso nella comparsa di risposta in appello e nei successivi atti e verbali di causa, tra cui, da ultimo, nella comparsa conclusionale del 29.04.2024. In merito alla questione sollevata d'ufficio con ordinanza del
24.07.2024 in ordine alla individuazione del proprietario del ciclomotore Vespa Piaggio 50HP, targato 9439N, il sottoscritto difensore si rimette alle determinazioni della Corte d'Appello adita.
Qualora Codesta Ecc.ma Corte d'Appello non ritenga necessario l'integrazione del contraddittorio e la rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c., il sottoscritto difensore precisa le proprie conclusioni come da comparsa di risposta in appello e chiede che la causa venga posta in decisione senza la concessione di nuovi termini ex art. 190 c.p.c.”.
5 PER COMUNE DI GELA: la parte non ha depositato le note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 31.10.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 16/11/2011 conveniva in Parte_1
giudizio, dinanzi al Tribunale di Gela, la e Controparte_3 Controparte_2
esponendo che in data 17/06/2008, alle ore 15:00 circa, mentre viaggiava, Controparte_1
come trasportata, sul ciclomotore Vespa Piaggio 50HP, targato 9439N, di proprietà di P_
, assicurato con la compagnia con polizza n. 01BG33907, condotto
[...] Controparte_3 nell'occasione da raggiunto l'incrocio tra via Europa e via Cicerone, il Controparte_2
ciclomotore rovinava a terra, a causa di una buca non segnalata e non visibile, adiacente ad un tombino fognario, insistente sulla via Cicerone all'altezza del civico 70.
A seguito della caduta la trasportata aveva subito gravissime lesioni Parte_1
(trauma cranico commotivo con emorragia cerebrale da focolai lacero e grafico persistente, esiti da emotimpano con frattura dell'osso temporale sx, esiti da trauma toracico addominale chiuso con emoperitoneo, grave sindrome soggettiva post traumatica) ed era stata ricoverata dapprima presso il locale pronto soccorso e poi presso l'ospedale . Controparte_8
Il danno patito dall'attrice, sulla scorta della CTP redatta dal Dott. allegata agli Per_4
atti, era quantificabile, secondo le tabelle del Tribunale di Milano del 2011, in € 174.192,43 di cui € 112.847,43 per il 25% I.P., € 8.190,00 per 90 gg. di I.T.A. al 100%, € 4.095,00 per 90 gg di I.T.P. al 50%, € 49.060,00 per danno morale.
L'attrice era stata anche visitata dal medico fiduciario della Compagnia Assicuratrice, al quale era stata consegnata l'intera documentazione medica, ma nessuna offerta di risarcimento dei danni subiti era pervenuta dalla malgrado le richieste che erano state Controparte_3 trasmesse dal difensore dell'attrice con lettere raccomandate A/R del 15/7/2008, 1/3/2010 e
24/1/2011.
L'attrice chiedeva al Tribunale di Gela di “accertare e dichiarare che l'attrice a seguito del sinistro stradale del 17/06/2008 ebbe a riportare le lesioni e/o i postumi meglio descritti in premessa, con attribuzione di eventuale responsabilità per la causazione del sinistro ai convenuti in solido, e per l'effetto condannarli (in solido tra loro) al risarcimento dei danni in favore dell'attrice, complessivamente, e per le causali di cui sopra, della somma di € 174.192,43 o di quella maggiore o
6 minore che risulterà in corso di causa o che il giudice riconoscerà come di giustizia;
con rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate, decorrenti dalla data del fatto all'effettivo soddisfo e con le spese tutte del procedimento. Con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarre a favore del sottoscritto procuratore avendo il medesimo anticipato le prime e non riscosso i secondi ex art. 93 c.p.c.”.
Si costituiva tempestivamente il quale, preliminarmente, deduceva che la Controparte_1
responsabilità del sinistro stradale era da addebitare, in via esclusiva, al per Controparte_5
l'omessa manutenzione della strada dove era avvenuto l'incidente; che il Giudice di Pace di
Gela, con sentenza n. 323/10, aveva condannato il a risarcire all' i Controparte_5 P_
danni che aveva riportato il ciclomotore di sua proprietà in occasione dell'incidente, ritenendo la P.A. responsabile ex art. 2051 c.c.; in subordine e nel merito, deduceva che il ciclomotore di sua proprietà, in occasione dell'incidente, circolava contro la volontà del proprietario, in quanto (figlio di un collega di lavoro dell' al quale, nei mesi Controparte_2 P_ precedenti l'incidente, il ciclomotore era stato concesso in uso ma tale autorizzazione all'utilizzo era stata poi revocata) si era arbitrariamente impossessato in data 17.6.2008 delle chiavi del ciclomotore, contro l'espressa volontà dell'Incorvaia; che si configurava, in tal modo,
a suo avviso, la prova liberatoria per il proprietario del mezzo, a norma dell'art. 2054, comma terzo, ultima parte c.c.; in via ulteriormente subordinata, deduceva che, nell'occasione,
[...]
aveva permesso alla di viaggiare con lui sul ciclomotore senza indossare CP_2 Pt_1
il casco, violando le norme degli artt. 170, comma 2, e 171, comma 1, del Codice della
Strada; che doveva essere valutata l'incidenza sul quantum risarcitorio delle condotte colpose sia del conducente sia del trasportato danneggiato;
inoltre contestava il quantum risarcitorio indicato dall'attrice.
Si costituiva la la quale, preliminarmente, deduceva l'esistenza del Controparte_3
massimale di polizza e solo entro tali limiti accettava il contraddittorio;
che la compagnia assicuratrice non era tenuta a risarcire il danno subito dal terzo trasportato, secondo il disposto dell'art. 141 D.Lvo n. 209/2005, stante il fatto che il sinistro era stato cagionato da caso fortuito, determinato dalle imprevedibili condizioni del manto stradale;
che, in ogni caso, la dinamica del sinistro descritta dall'attrice determinava una responsabilità concorrente di coloro che erano tenuti alla manutenzione del manto stradale e/o della rete fognaria ( Controparte_5
e/o ; che, inoltre, non operava la garanzia assicurativa nei confronti della Controparte_6
che era stata trasportata illegittimamente sul ciclomotore assicurato con la Pt_1 CP_9
in violazione dell'art. 170 Codice della Strada, in quanto le condizioni di assicurazione
[...]
7 relative al ciclomotore non prevedevano l'estensione della polizza al caso di trasporto irregolare perché, per la categoria del veicolo, il trasporto del passeggero era vietato dall'art. 170, comma 2, Codice della Strada;
che, in subordine, poteva essere eccepito il concorso di colpa della danneggiata ex art. 1227 c.c. perché aveva accettato di viaggiare come trasportata su un mezzo a ciò non omologato, rendendolo maggiormente instabile;
che la non aveva Pt_1
fatto uso del casco di protezione, come poteva dedursi dalle lesioni al cranio riportate in conseguenza dell'incidente e dal referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Gela;
che erano contestati i danni alla persona, per come indicati dall'attrice, sulla scorta della visita che era stata effettuata dal medico fiduciario della compagnia a assicuratrice.
Il convenuto non si costituiva e veniva dichiarato contumace. CP_2
Il Tribunale di Gela, con ordinanza in data 28/3/2012, ordinava l'intervento in causa del ed onerava il convenuto di provvedere alla citazione del Controparte_5 Controparte_1
medesimo Comune nel rispetto dei termini di legge. Si costituiva il Controparte_5
intervenuto iussu iudicis ex art. 107 c.p.c., e, in via preliminare, eccepiva che l'esclusiva responsabilità del sinistro era da ascriversi ad - in Controparte_6 quanto ciò che la aveva definito “buca” era, in realtà, l'asta di rete idrica, adiacente Pt_1
al pozzetto fognario, mancante del chiusino, di forma tonda e di diametro di circa 15/20 cm, la cui manutenzione spettava, appunto, alla Controparte_6
società avente la gestione del servizio idrico integrato (rete fognaria ed idrica). Chiedeva, pertanto, di essere autorizzato a chiamare in causa P_ Controparte_6
e che fosse dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva;
in subordine, deduceva che la domanda dell'attrice era infondata sia nell'an che nel quantum; che vi era colpa del conducente del ciclomotore, in quanto il sinistro era avvenuto in pieno giorno e la c.d. buca posta in prossimità di un incrocio era visibile e non aveva tenuto una condotta prudente in prossimità di un incrocio, violando la norma dell'art. 145 C.d.S.); che vi era colpa sia del conducente sia della trasportata in quanto, nell'occasione, la viaggiava sul ciclomotore Pt_1 contravvenendo l'art. 170, comma 2, C.d.S.; che la inoltre, non indossava il casco Pt_1
protettivo in violazione dell'art. 171 C.d.S.; che le voci di danno allegate dalla erano Pt_1
esorbitanti e non provate ed il danno morale non poteva essere autonomamente liquidato rispetto al danno biologico.
Con ordinanza depositata in data 2/12/2012 il Tribunale di Gela, oltre a dichiarare la contumacia del convenuto autorizzava la chiamata in causa di Controparte_2 P_
8 , onerando all'uopo il , e rinviava all'udienza Controparte_6 Controparte_5
del 14/5/2013.
Si costituiva tempestivamente - la quale, in via Controparte_6 preliminare, eccepiva la nullità dell'atto di citazione per chiamata di terzo ex art. 163, comma
3, n. 4, c.p.c. e quindi l'inammissibilità della domanda proposta nei suoi confronti dal CP
. Sempre in via preliminare, eccepiva la carenza di legittimazione passiva di
[...] [...]
- in relazione alle domande proposte dall'attrice, che aveva Controparte_6
agito, a suo avviso, ex art. 141 del Codice delle Assicurazioni. Quanto alla domanda proposta nei suoi confronti dal deduceva che la convenzione stipulata per la gestione Controparte_5
e manutenzione della rete idrica e fognaria della provincia di Caltanissetta stabiliva che le opere di straordinaria amministrazione (quali la sostituzione di chiusini o grate a protezione delle caditoie stradali o di manutenzione di pozzetti per lo scarico delle acque piovane) rimanevano a carico esclusivo a carico del così come la gestione e manutenzione CP
dei tratti di rete destinati esclusivamente allo scolo delle acque bianche. Quanto al sinistro, deduceva che nessuna responsabilità per il sinistro era ascrivibile a Controparte_6
-, perché l'evento dannoso era imputabile al conducente del ciclomotore
[...]
(che aveva tenuto una velocità non adeguata allo stato dei luoghi in prossimità dell'incrocio e non aveva prestato attenzione adeguata al fondo stradale ed aveva permesso l'illegittimo trasporto del passeggero sul ciclomotore Vespa 50) e, per altro verso, alla trasportata (che aveva accettato il trasporto illecito ex art. 170 C.d.S. e non aveva indossato il casco protettivo); deduceva poi che la sentenza del Giudice di Pace di Gela, richiamata con valore di giudicato esterno da , non poteva essere opposta a Controparte_1 Controparte_6
- che non aveva partecipato a quel giudizio.
[...]
Nel corso del giudizio di primo grado il contumace rendeva l'interrogatorio Controparte_2 formale deferito dall'attrice (cfr. verbale di udienza del 28.5.2014). L'attrice, di contro, non si presentava per rendere l'interrogatorio formale deferito dalla Venivano Controparte_3 esaminati i testi (cfr. verbale di udienza del 21.1.2015), Testimone_2 Testimone_3
(cfr. verbale di udienza del 15.12.2015).
[...]
Veniva disposta una CTU medico-legale affidata al dott. per Persona_5
rispondere ai quesiti articolati dal giudice con ordinanza in data 5.1.2016-11.1.2016. Veniva, inoltre, depositata dal CTU una relazione integrativa per rispondere alle note critiche del consulente di parte attrice nonché agli ulteriori quesiti posti dal giudice con ordinanza in data 24.10.2016.
9 Il CTU valutava l'esistenza di una invalidità permanente pari al 12%, con un'inabilità temporanea assoluta di 43 giorni, di 15 gg. I.T.P. al 75%, di 15 gg. ITP al 50%, di 15 gg.
ITP al 25 % ed affermava che l'entità e la natura delle lesioni, le loro caratteristiche, facevano propendere per l'assenza di casco di protezione in occasione del sinistro e che le lesioni, in caso di uso del casco protettivo, sarebbero state ridotte del 30%.
Il Tribunale di Gela, con sentenza n. 88/2019, pubblicata in data 26 febbraio 2019, rigettava le domande proposte da parte attrice;
compensava le spese di lite;
poneva le spese della
CTU, liquidate con separato decreto, sulle parti in solido.
Le ragioni del rigetto della domanda proposta dall'attrice venivano esposte dal Tribunale di
Gela nelle pagine 5-11 della sentenza gravata, di seguito trascritte:
<
dell'incidente la buca esistente nel manto stradale percorso da a bordo del motociclo sul quale anche lei Controparte_2 veniva trasportata, ha proposto azione risarcitoria contro , conducente, , proprietario Controparte_2 Controparte_1 del veicolo, e contro l'assicuratore della responsabilità civile di quest'ultimo.
Alla luce dei fatti costitutivi allegati - il danno alla persona riportato durante l'incidente stradale in cui l'attrice veniva trasportata sul ciclomotore e l'esistenza di un obbligo risarcitorio in capo ai soggetti convenuti - l'azione esercitata dall'attrice deve essere sussunta nell'ambito della responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli.
In proposito va affermato che il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto - di cortesia ovvero contrattuale
(oneroso o gratuito) -, può invocare i primi due commi dell'art. 2054 c.c. per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il comma 3 della medesima disposizione per far valere quella solidale del proprietario, che può liberarsi solo provando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà ovvero che il conducente aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Accantonata infatti ormai da tempo l'impostazione secondo cui le persone trasportate non possano considerarsi terzi estranei alla circolazione del veicolo (cfr. Cass. civ. Sez. III, 26/10/1998, n. 10626 per il superamento della tesi secondo cui il trasportato a titolo amichevole o di cortesia può ottenere il risarcimento solo ex art. 2043 c.c., dovendo perciò dimostrare in concreto il dolo o la colpa del conducente, e il trasportato a titolo contrattuale ai sensi dell'art. 1681 c.c.), anche le disposizioni di legge prevedono ormai la tutela assicurativa del terzo trasportato: l'art. 122 comma 2 del Cod.
ass. stabilisce che l'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto;
l'art. 129 comma 1 Cod. ass. dispone che non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro;
l'art. 141 Cod. ass. stabilisce al primo comma che il terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava entro il massimale di legge e, per il maggior danno dall'assicuratore del responsabile civile, se quest'ultimo è garantito per un maggiore e, al secondo comma, che per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148. Ne consegue che la domanda proposta da Parte_1 nei confronti del conducente va sussunta nell'ambito della responsabilità aggravata di cui all'art. 2054 Controparte_2
10 comma primo c.c. mentre quella proposta nei confronti di , proprietario del veicolo, nella fattispecie Controparte_1 disciplinata dall'art. 2054 comma terzo c.c. che, ammettendo quale prova liberatoria della responsabilità del proprietario unicamente il fatto della circolazione contro la sua volontà, codifica una ipotesi di responsabilità oggettiva per fatto altrui.
Considerata l'esigenza di garantire una copertura assicurativa al trasportato sottesa alle disposizioni di legge, il rapporto esistente fra questi e l'assicuratore deve essere ricostruito come se il trasportato fosse un terzo;
ne deriva che l'azione risarcitoria proposta dall'attrice contro la è parimenti sottoposta alla disciplina dell'art. 2054 c.c. sicché Controparte_3
l'assicuratore risponderà del danno prodotto all'attrice se e nella misura in cui venga riconosciuta la responsabilità del proprietario e del conducente (cfr. Cassazione civile sez. III, 13/11/2018, n. 29038 “In tema di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli, l'accertamento della responsabilità del conducente e del proprietario (rispettivamente, ai
sensi dell'art. 2054, comma 1 e comma 3, c.c.) costituisce il presupposto necessario sia della domanda di garanzia proposta dall'assicurato (conducente o proprietario) nei confronti dell'assicuratore CA (ove il danneggiato non abbia esercitato contro di lui l'azione “diretta”) sia della pretesa risarcitoria del danneggiato verso lo stesso assicuratore
CA (ove già inizialmente convenuto con l'azione “diretta”), sicché tali cause devono tutte considerarsi tra loro legate
da nesso di “dipendenza” che ne determina l'inscindibilità ex art. 331 c.p.c., nel giudizio di impugnazione, con conseguente infrazionabilità della formazione del giudicato sulla responsabilità del conducente (sebbene quest'ultimo, in quanto mero coobbligato solidale, non assuma la veste di litisconsorte necessario originario), estendendosi gli effetti favorevoli dell'impugnazione proposta soltanto da alcune delle parti anche a quelle non impugnanti o contumaci che condividano la medesima posizione processuale”.
Quanto sin qui affermato, consente già di escludere l'efficacia di giudicato, nei confronti dell'attrice, della sentenza n.
323/2010 emessa dal Giudice di Pace di Gela con la quale il veniva condannato al risarcimento dei danni CP subiti dal ciclomotore in proprietà a con riferimento al medesimo fatto storico per cui è causa, e che Controparte_1 il convenuto invoca per ottenere il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti. L'efficacia vincolante del giudicato si produce quando in un successivo giudizio dinanzi ad un diverso giudice, venga azionato tra le medesime parti lo stesso diritto già irretrattabilmente accertato nel giudizio precedente. La circostanza che il processo definito con sentenza passata in giudicato ebbe ad oggetto una pretesa risarcitoria diversa da quella qui azionata e tra soggetti giuridici diversi consente di respingere l'eccezione del convenuto , secondo cui la sentenza richiamata produce effetti preclusivi Controparte_1 all'esame merito della domanda dell'attrice [omissis].
Pertanto la sentenza prodotta dal convenuto potrà essere utilizzata nel rapporto processuale instaurato tra l'attrice e i convenuti principali, quale fonte di convincimento unitamente alle altre prove, al fine di accertare il fatto illecito per il quale si richiede il risarcimento, che è costituito appunto dalla condotta colposa del conducente del veicolo dal quale discende anche la responsabilità oggettiva del proprietario del mezzo per fatto altrui.
In proposito deve mettersi innanzitutto in luce come l'attrice non abbia imputato la responsabilità del sinistro a CP_2 individuando piuttosto la causa del sinistro nella buca esistente nel manto stradale;
la medesima difesa ha svolto
[...] da ultimo la compagnia assicuratrice con la comparsa conclusionale. Secondariamente nessuna prova è stata richiesta né dall'attrice, né dalle altre parti processuali che assumano l'imprudenza del conducente nella guida del ciclomotore, in ordine alla colpa di costui. Inoltre non è possibile desumere dalle prove escusse alcun elemento di prova sulla colpa del conducente: nell'interrogatorio formale non ha svolto alcuna confessione, né, invero, i capitoli di Controparte_2 prova concernevano fatti sfavorevoli al confitente;
il teste ha riferito <mi trovavo in via Cicerone, in Testimone_2
Gela, nei pressi del supermercato […] ad un certo punto ho visto una Vespa provenire dalla via Europa. Erano in due.
11 Una volta immessa in via Cicerone, lo scooter è improvvisamente rovinato a terra […] Vicino lo scooter ho notato la
presenza di una buca. Non ricordo esattamente le sue dimensioni>> e poi ha aggiunto, mostrate le foto che riproducevano il manto stradale al momento del sinistro (all. 14 nel fascicolo di parte attrice), <riconosco nelle foto mostrate lo stato dei luoghi: in particolare si nota la presenza di una buca (di cui ho riferito sopra) vicino il tombino>>; infine, dall'assenza ingiustificata dell'attrice all'udienza del 28.5.2014 fissata per il suo interrogatorio formale può desumersi un ulteriore argomento di prova in ordine alla circostanza che la buca sul manto stradale, adiacente al tombino, fosse non segnalata e invisibile.
Si aggiunga che secondo quanto si legge nella sentenza passata in giudicato sopra richiamata la buca indicata dall'attore di quel processo quale causa dell'incidente, <essendo priva di qualsiasi segnalazione di pericolo, Controparte_1 era assolutamente non visibile né percepibile, né prevedibile dall'attore>>. Sulla scorta di ciò il è stato CP considerato responsabile e condannato al risarcimento del danno cagionato al ciclomotore;
si tenga conto che risulta fatto assunto alla cognizione del giudice - in base a quanto si legge nella parte motiva della sentenza - che il veicolo fosse condotto da . Controparte_2
Vale la pena di osservare inoltre, come già rilevato con l'ordinanza del giorno 8.1.2016, che nessuna delle parti ha prodotto i rilievi tecnici del sinistro e i rilievi fotografici del ciclomotore coinvolto.
In definitiva l'attrice non ha dedotto, quale causa dell'incidente, la condotta colpevole del conducente;
Controparte_2 le prove escusse non depongono per tale assunto;
non è stato possibile svolgere un accertamento in ordine alla dinamica del sinistro atta ad acclarare eventualmente, quale causa o concausa dell'incidente, la condotta del conducente.
La circostanza che il ciclomotore su cui viaggiavano e l'attrice non fosse omologato per il trasporto di Controparte_2 due persone rimane invece un fatto del quale non è stata provata l'efficienza causale rispetto all'evento dannoso: presumere che tale violazione abbia causato o concorso a causare la caduta, in quanto determinava l'instabilità del veicolo,
darebbe luogo ad una congettura di cui risulta indimostrato il presupposto, ovvero l'instabilità del veicolo. In altre parole, non vi è prova alcuna della circostanza che la caduta sia effettivamente, in tutto o in parte, imputabile al sovraccarico del ciclomotore. In conclusione, mancando qualsiasi addebito colposo del conducente nella guida del veicolo deve escludersi la sua responsabilità. Viene meno così il fatto illecito del quale il proprietario è chiamato a rispondere in via oggettiva>>.
Il Tribunale di Gela affermava che il rigetto della domanda proposta dalla attrice nei confronti dei convenuti e determinava, di conseguenza, anche Controparte_2 Controparte_1 il rigetto della domanda proposta dall'attrice nei confronti della e Controparte_3
che non vi era giuridica necessità di esaminare le domande dei terzi chiamati Comune di
Gela e Caltaqua in quanto la domanda dell'attrice non si era estesa nei confronti di quest'ultimi: ciò in quanto l'attrice aveva invocato la responsabilità del conducente e del proprietario del veicolo e che tale domanda - in mancanza di qualificazione giuridica ad opera dell'attrice - era stata sussunta nell'ambito dell'art. 2054 c.c. sulla scorta degli elementi di fatto allegati. Le spese processuali venivano dichiarate compensate ex art. 92, comma 2, c.p.c.
(come risultante a seguito della sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale) in ragione
12 delle <
l'oggettiva complessità della causa data dalla pluralità dei rapporti processuali e la circostanza che la definizione del giudizio era avvenuta sulla scorta di ragioni affatto diverse da quelle rappresentate dalle parti>>.
***
Avverso tale sentenza ha proposto appello, con atto di citazione notificato in data 18.7.2019,
, affidato ai seguenti motivi. Parte_1
Con il primo articolato motivo di gravame, rubricato “Erronea qualificazione della domanda attorea e, in ogni caso, erronea e/o omessa applicazione dell'art. 141 codice delle assicurazioni private e dell'art. 2054 c.c.”, l'appellante lamenta che sia stata rigettata la sua domanda di risarcimento del danno, deducendo che vi è stata un'errata qualificazione, da parte del Giudice di prime cure, della domanda attorea nonché un'errata individuazione ed applicazione delle norme applicabili alla fattispecie.
L'appellante deduce che il Giudice di prime cure ha errato nell'affermare che è mancante la qualificazione dell'azione esercitata dall'attrice e che quest'ultima ha individuato la causa del sinistro nella buca presente nel manto stradale;
che ha ugualmente errato allorquando, pur riconoscendo la qualità di trasportata in capo alla e facendo riferimento alle tutele predisposte Pt_1 dall'ordinamento in favore del terzo trasportato e richiamando l'art. 141 Cod. Ass., ha poi omesso di applicare quest'ultima norma, sussumendo l'azione nell'alveo della responsabilità da circolazione di veicoli ex art. 2054 c.c.; che aveva, altresì, errato a rigettare la domanda risarcitoria per mancanza di prova circa la dinamica del sinistro e la colpa del conducente, trattandosi di circostanze assolutamente irrilevanti ed estranee al giudizio, concludendo, in maniera errata, per l'assenza di responsabilità del conducente, del proprietario e della compagnia assicuratrice del veicolo.
Afferma che ha chiesto il risarcimento dei danni alla persona patiti a seguito del sinistro stradale di cui è rimasta vittima, nella qualità di terza trasportata sul ciclomotore, esercitando l'azione ex art. 141 Cod. Ass.; che nell'atto di citazione è stata evidenziata la qualità di trasportata della che dalle prove articolate ed ammesse in prime cure ugualmente emerge che alla Pt_1
guida del ciclomotore vi era e che il proprietario del mezzo era Controparte_2 P_
e che il mezzo era assicurato per la CA con la che
[...] Controparte_3
la era trasportata su tale mezzo e, in conseguenza della caduta, ha subito gravissime lesioni Pt_1
che giustificano la sua domanda risarcitoria.
13 Sostiene che il Tribunale di Gela ha altresì trascurato le difese della convenuta
[...]
che, richiamando nelle sue difese l'art. 141 del Codice delle Assicurazioni Controparte_3
Private (D.Lvo 209/2005), ha dedotto il c.d. “caso fortuito” che avrebbe escluso qualsiasi obbligazione in capo alla società assicuratrice nei confronti della che l'attrice non Pt_1
ha svolto specifiche argomentazioni sulla responsabilità del conducente il ciclomotore per il semplice fatto che l'azione esercitata dall'attrice è da ricondurre allo strumento previsto dall'art. 141 Cod. Ass., secondo cui il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, a prescindere dall'accertamento della responsabilità del conducente.
Secondo l'appellante, deve ritenersi assolto l'onere probatorio incombente sulla soggetto Pt_1
trasportato, in quanto sono stati provati gli elementi costitutivi della domanda attorea ed essa
è meritevole di essere accolta, con condanna dei convenuti e nelle rispettive P_ CP_2
qualità, in solido con la Compagnia assicurativa, al risarcimento del danno patito dalla trasportata.
Aggiunge che, pure a volere aderire alla qualificazione della domanda operata dal Giudice di prime cure, la stessa era meritevole di accoglimento, in quanto l'art. 2054 c.c. prevede presunzioni di responsabilità a carico del conducente e del proprietario del veicolo e la prova liberatoria non è stata fornita dai convenuti che avevano l'onere di fornirla.
Sostiene di avere assolto il suo onere probatorio e che, in assenza di prova liberatoria fornita dal proprietario e dal conducente del ciclomotore, il Giudice di prime cure era tenuto ad applicare le presunzioni di responsabilità ex art. 2054, commi 1 e 3, cod. civ. e concludere per l'affermazione della responsabilità dei convenuti e con conseguente loro P_ CP_2
condanna, in solido con al risarcimento del danno da liquidare in favore Controparte_3
della Pt_1
Con il secondo motivo di gravame, rubricato “Violazione dell'art. 106 c.p.c. per erronea qualificazione e non valutazione delle domande spiegate nei confronti dei terzi chiamati in causa”,
l'appellante si duole del mancato accertamento, ad opera del Giudice di prime cure, della responsabilità dei terzi chiamati sulla scorta dell'erroneo presupposto della non estensione automatica delle domande dell'attrice ai terzi chiamati in causa e dell'assenza di domande spiegate nei confronti di questi. Il Tribunale di Gela avrebbe omesso di indagare circa la responsabilità dei terzi chiamati in ragione di un'errata interpretazione di un arresto della Suprema Corte (Cass. n.
1748/2005).
14 L'appellante sostiene che la chiamata di terzo effettuata dall' è stata chiaramente ed P_
espressamente finalizzata ad escludere la propria responsabilità rispetto al danno lamentato dalla e ad individuare, quale unico soggetto effettivamente responsabile, il senza Pt_1 CP
allegare un titolo di responsabilità del terzo, né autonomo e distinto né solo subordinato a quello dell'azione principale;
che doveva, quindi, ritenersi sussistente l'obbligo per il Giudice di prime cure di ritenere estesa la domanda attorea anche nei confronti dei terzi chiamati e di esaminare eventuali profili di responsabilità di quest'ultimi rispetto al sinistro stradale, al fine di garantire il risarcimento della danneggiata e l'individuazione del soggetto effettivamente responsabile.
Afferma che la responsabilità dei chiamati in causa va ricondotta nell'alveo della responsabilità da custodia ex artt. 2043 e 2051 c.c. che prevede, quali suoi unici presupposti applicativi, la custodia della cosa e la derivazione del danno dalla cosa, con esclusione della responsabilità del custode nel caso in cui il potere di controllo sulla cosa sia oggettivamente impossibile.
Afferma che, nel caso di specie, in capo al e/o ad Controparte_5 Controparte_6
(anche denominata incombeva l'obbligo giuridico di attivarsi per rimuovere
[...] P_
l'insidia stradale (“la buca”) in questione e che l'ente obbligato a titolo di custodia (che il
Giudice di prime cure era tenuto ad individuare) non l'ha fatto mentre non sussisteva, a carico del custode, nessun impedimento oggettivo;
che il Tribunale di Gela, quindi, avrebbe dovuto considerare operante, in favore dell'appellante, la presunzione di cui all'art. 2051 c.c. e, per l'effetto, ritenere responsabile almeno uno dei chiamati in causa, con sua condanna al risarcimento del danno in favore della Pt_1
Con il terzo motivo di gravame, rubricato “Sulla ctu medico legale espletata”, l'appellante contesta la decisione del Giudice di prime cure di disporre la CTU medico legale nonché la contraddittorietà di tale scelta oltre che l'erroneità delle conclusioni a cui è giunto il CTU.
Sotto il primo profilo, deduce che la decisione di disporre la CTU medico-legale appare contraddittoria atteso che il Giudice di prime cure ha poi ritenuto non provata la responsabilità dei convenuti;
che, quindi, risultava inutile la CTU sulle lesioni patite dalla danneggiata se poi i convenuti dovevano essere ritenuti non responsabili rispetto alle conseguenze del sinistro.
Sotto un ulteriore profilo, sostiene che il CTU medico-legale, nel quantificare il grado d'invalidità permanente, ha omesso di considerare che la in seguito al sinistro stradale, è Pt_1
costretta ad assumere una terapia farmacologica per prevenire episodi di epilessia;
che, quindi, non appare corretto il danno biologico così come quantificato dal CTU e che vi è la necessità di
15 rinnovare la consulenza tecnica d'ufficio al fine di pervenire ad una corretta quantificazione delle lesioni patite dalla in conseguenza del sinistro stradale. Pt_1
Con il quarto ed ultimo motivo di gravame, rubricato “Sulle spese del doppio grado di giudizio e sulle spese della consulenza medico-legale”, l'appellante chiede che, quale effetto dell'accoglimento del gravame, siano condannati i responsabili del fatto dannoso al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio ed al pagamento integrale delle spese della CTU espletata e di quella eventualmente da espletarsi.
L'appellante, sulla scorta di tali motivi, rassegna quindi le conclusioni formulate come in atti.
***
L' , costituitosi, domanda il rigetto del gravame, con conseguente conferma integrale della P_
sentenza di primo grado.
La costituitasi, domanda, in via principale, il rigetto del gravame con Controparte_3
conferma integrale della sentenza appellata e, in via subordinata, di dare atto che la stessa accetta il contraddittorio nei limiti stabiliti dal massimale della polizza, di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva per inoperatività della polizza, di rigettare le domande di parte appellante perché infondate e, in caso di accoglimento del gravame, di accertare le percentuali di concorso delle parti nella causazione del sinistro, con conseguente riparto dell'obbligo risarcitorio secondo dette percentuali.
Il costituitosi, chiede, in via principale, il rigetto dell'appello perché infondato CP
in fatto e in diritto, con conferma della sentenza impugnata e, in via subordinata, di dichiarare la responsabilità esclusiva o la corresponsabilità della nella misura del 30% nella causazione Pt_1 del sinistro nonché, nell'ipotesi di accoglimento del gravame, di dichiarare l'assenza di responsabilità in capo al con declaratoria di responsabilità della . CP P_
-, costituitasi, chiede, in via preliminare, la declaratoria Controparte_6
d'inammissibilità del gravame ex art 348 bis c.p.c., in via principale, il rigetto del gravame, perché infondato in fatto e in diritto, e dell'istanza di rinnovo delle operazioni peritali e, in caso di accoglimento dell'appello, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva di di rigettare la P_
domanda svolta nei suoi confronti perché infondata, di accertare le quote di responsabilità di ognuna delle parti in causa e ripartire, di conseguenza, l'onere risarcitorio e, in caso di condanna solidale, di dichiarare il diritto di di rivalersi nei confronti delle altre parti nei limiti della somma P_
16 corrisposta alla eccedente la propria quota di responsabilità, con adesione alla richiesta di Pt_1
CTU formulata.
Non si è costituito l'appellato (già convenuto contumace in primo grado), Controparte_2 nei cui confronti l'atto di appello è stato notificato a mani proprie in data 30/7/2019 (cfr. relata di notificazione depositata in atti nel fascicolo telematico).
La Corte, all'esito dell'udienza di prima comparizione del 18.12.2019, ove parte appellante reiterava la richiesta di rinnovazione della CTU mentre le altre parti vi si opponevano, ha ritenuto di poter valutare tale richiesta unitamente al merito e ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.11.2022.
L'udienza per la precisazione delle conclusioni, dopo vari rinvii d'ufficio dovuti ai carichi di lavoro dell'ufficio, è stata fissata, infine, al 29.2.2024 e sostituita, con decreto del Presidente della Sezione Civile, comunicato alle parti, dal deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Alla scadenza del termine assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. la Corte, preso atto del loro avvenuto deposito e delle conclusioni precisate dalle parti, in epigrafe trascritte, ha posto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La Corte, con ordinanza depositata in data 3 settembre 2024, a norma dell'art. 101, comma 2,
c.p.c., ha rimesso la causa sul ruolo in quanto ha rilevato d'ufficio ed ha sollecitato le parti al contraddittorio in ordine alla questione dell'individuazione del proprietario del ciclomotore Vespa
Piaggio 50HP, targato 9439N, alla data del sinistro stradale in data 17/06/2008, nel quale ha riportato danni la trasportata , alla luce del certificato di assicurazione (rilasciato ai Parte_1
sensi della legge 24/12/1969, n. 990) in atti, sottoscritto, per il periodo 13/07/2007 - 13/07/2008, dal quale risulta che contraente del contratto di assicurazione della CA è Controparte_7
e che la stessa, nel contratto di assicurazione medesimo, è qualificata come “proprietario”
[...]
del ciclomotore;
ha assegnato alle parti termine fino al 4 ottobre 2024 per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione;
ha fissato nuova udienza per la precisazione delle conclusioni per il giorno 31 ottobre 2024, ore 9.00.
Per la data indicata del 4 ottobre 2024 hanno depositato note difensive nel fascicolo telematico d'ufficio sulla questione sottoposta al contraddittorio delle parti i difensori del CP
e
[...] Controparte_1 CP_9
17 L'udienza del 31 ottobre 2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, è stata sostituita dal deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. con le quali sono state rassegnate le conclusioni trascritte in epigrafe.
All'esito la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando il termine di giorni 40 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
******
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'appellato nei cui confronti la Controparte_2 notifica dell'atto di citazione in appello risulta regolare (cfr. relata di notificazione a mani proprie in data 30/7/2019 depositata in atti nel fascicolo telematico).
Per il resto, l'appello va deciso sulla questione processuale, rilevata d'ufficio da questa Corte
e sottoposta al contraddittorio delle parti, che il contraddittorio non risulta integro in quanto il giudizio non è stato promosso dall'originaria attrice nei confronti Parte_1
di un litisconsorte necessario, c.f. , Controparte_7 C.F._9
residente a [...], che risulta il proprietario del ciclomotore sul quale lei stessa viaggiava come trasportata al momento del sinistro.
E' noto che la qualificazione giuridica della domanda spetta al giudice di merito sulla base dei fatti dedotti dall'attore.
Nella specie, l'appellante ha contestato la qualificazione giuridica data dal giudice di prime cure all'azione (che ha ritenuto che l'attrice - in mancanza di qualificazione giuridica ad opera della parte - abbia esercitato azione di condanna per il risarcimento del danno alla persona a lei cagionato nel sinistro del 17-6.2008 sussumibile nell'art. 2054 c.c. nei riguardi del conducente del veicolo, del proprietario e dell'assicuratore di quest'ultimo: cfr. pagg.
8-11 della sentenza appellata) e sul punto deciso la parte interessata ha proposto impugnazione, talché nel giudizio di appello la domanda risarcitoria dell'attore può essere riqualificata dalla Corte ex art. 144 cod. ass., poiché sulla qualificazione data dal giudice di primo grado non si è formato il giudicato.
, fin dalla domanda introduttiva, ha chiaramente prospettato il fatto Parte_1
storico avvenuto a Gela in data 17.6.2008 ed ha posto a fondamento della sua domanda di risarcimento danni nei confronti degli originari convenuti la circostanza che lei stessa fosse Co un terzo trasportato sul ciclomotore Vespa Piaggio 50HP, targato 9439N condotto da
18 di proprietà di , assicurato per la CA con CP_2 Controparte_1 [...]
con polizza n. 01BG33907. CP_3
La nella domanda introduttiva (cfr. atto di citazione in prime cure) ha chiesto al Pt_1 giudice di “accertare e dichiarare che l'attrice a seguito del sinistro stradale del 17/06/2008 ebbe
a riportare le lesioni e/o i postumi meglio descritti in premessa, con attribuzione di eventuale responsabilità per la causazione del sinistro ai convenuti in solido, e per l'effetto condannarli (in solido tra loro) al risarcimento dei danni in favore dell'attrice, complessivamente, e per le causali di cui sopra, della somma di € 174.192,43 o di quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa o che il giudice riconoscerà come di giustizia;
con rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate, decorrenti dalla data del fatto all'effettivo soddisfo e con le spese tutte del procedimento”.
In ordine alla qualificazione giuridica della domanda della appare applicabile al caso Pt_1 di specie l'arresto delle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte che con sentenza n. 35318 del
30 novembre 2022 hanno enunciato il principio di diritto così massimato: “L'azione diretta prevista dall'art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c. ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile” [massima n. 666369 - 03];
La Suprema Corte, in una precedente pronuncia (Cass. n. 17963/2021), aveva affermato il principio che «in tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, l'art.141 del d.lgs. n. 209 del 2005, che consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro", introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo "caso fortuito", da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con
19 l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione;
ne consegue che tale norma non trova applicazione nel diverso caso in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato, essendo in tale ipotesi applicabile l'art. 144 cod. ass. che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall'art.2054, comma 1, c.c., con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato art. 141, spettando al vettore la prova liberatoria "di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno", che è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito»;
Un'altra recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 1044 del 2024) ha ribadito, nel solco delle sezioni unite n. 35318 del 30 novembre 2022 ed in relazione ad un caso simile a quello oggetto del presente giudizio (si trattava della domanda di risarcimento dei danni proposta dal terzo trasportato nei confronti del proprietario del motociclo e della impresa assicuratrice della CA, laddove il trasportato lamentava lesioni per caduta dal motociclo in difetto di coinvolgimento di altro veicolo) che “l'azione diretta, prevista dall'art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato, si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile. Tale azione è aggiuntiva rispetto alle altre previste dall'ordinamento e presuppone il coinvolgimento di almeno due veicoli, pur non occorrendo uno scontro materiale fra gli stessi. Qualora nel sinistro sia coinvolto un solo veicolo, al trasportato danneggiato spetta soltanto l'azione diretta di cui all'art. 144 cod. ass., azionabile nei confronti dell'impresa assicurativa del responsabile civile.
Esiste, quindi, un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui qualora nel sinistro (come nella fattispecie) sia coinvolto un solo veicolo, al trasportato danneggiato spetta soltanto l'azione diretta di cui all'art. 144 Cod. Ass., azionabile nei confronti dell'impresa assicurativa del responsabile civile.
Tale indirizzo è stato ribadito da altra recente pronuncia della Corte di Cassazione (ordinanza n. 17250/2024 pubblicata in data 21/06/2024) che ha avuto modo di affermare in motivazione
(cfr. paragrafo 5) quanto segue: <
5. Mette conto precisare in premessa che: ─ trattasi, secondo quanto pacifico in causa, di sinistro nel quale risulta coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato;
ne discende che, diversamente da quanto ritenuto dai giudici a quibus, la fattispecie non
è riconducibile alla previsione di cui all'art. 141 cod. ass., ma a quella di cui all'art. 144 cod. ass. che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall'art. 2054, primo
20 comma, c.c., con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato art. 141, spettando al vettore la prova liberatoria «di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno», che è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito (Cass. Sez. U. 30/11/2022
n. 35318, Rv. 666369; Cass. 23/06/2021, n. 17963, Rv. 661834; v. anche, in motivazione, Cass.
14/09/2022, n. 27078); ─ l'ascrizione dell'ipotesi del sinistro con il solo veicolo del vettore del trasportato all'art. 144 comporta che nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione deve essere chiamato anche il responsabile del danno, da identificare con il proprietario del veicolo;
a non diversa conclusione si sarebbe, peraltro, dovuto giungere anche ove si fosse effettivamente trattato di azione ex art. 141, anche in tal caso conducendo in tal senso ragioni letterali e sistematiche per le quali si rimanda alla giurisprudenza sopra citata (v. in particolare ex aliis Cass. n. 17963 del
2021, cit.; n. 27078 del 2022, cit.); ─ comunque venga ricostruita, quindi, sul piano sistematico
l'azione promossa dal terzo trasportato che agisca nei confronti dell'assicuratore del vettore, non è in discussione, secondo l'indirizzo di questa Corte, la sussistenza del litisconsorzio necessario con il proprietario del veicolo assicurato>>.
Per quanto nessuna delle parti costituite abbia messo in discussione il fatto che il ciclomotore
Vespa Piaggio 50HP, targato 9439N, all'epoca del sinistro stradale, era di proprietà di
, , dal certificato di assicurazione del ciclomotore Vespa Piaggio Controparte_1 P_0
50HP, targato 9439N, (n. contratto 01BG33907), versato in atti, risulta indicato come contraente del contratto di assicurazione c.f. Controparte_7
, residente a [...], che ha pagato il premio per C.F._9
il periodo 13/07/2007 al 13/07/2008 ed ha firmato il contratto di assicurazione per la CA per il periodo temporale in cui è avvenuto il sinistro stradale.
In occasione della stipula del contratto di assicurazione della CA (vedi documento n. 4 depositato da si è indicata come “proprietario” del ciclomotore Controparte_3
Vespa Piaggio 50HP immatricolato nel 02/1993 la stessa contraente Controparte_7
(che ha firmato il contratto di assicurazione).
[...]
Alla luce del contratto di assicurazione e del certificato di assicurazione del ciclomotore versato in atti, è stata posta d'ufficio dalla Corte per essere sottoposta al contraddittorio delle parti (per evitare la c.d. sentenza “a sorpresa” o della “terza via”), a norma dell'art. 101, comma 2, c.p.c., la questione della proprietà del ciclomotore Vespa Piaggio 50HP, targato
9439N, che in base alla certificato di assicurazione appare da riferire alla detta
Controparte_7
21 Nelle definizioni contenute nelle condizioni generali di contratto di assicurazione del ciclomotore “de quo” si legge che <> è <
e motocarrozzette ovvero colui che possa dimostrare la titolarità del diritto di proprietà dei ciclomotori e quadricicli leggeri. Ad esso è equiparato il coniuge in comunione dei beni>>; che i <> sono i < così come definiti dall'art. 52 del Codice della Strada>>.
La giurisprudenza di legittimità è ferma nell'affermare che <In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nel giudizio promosso dal terzo trasportato nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro è litisconsorte necessario il proprietario del veicolo, con la conseguenza che, ove quest'ultimo non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, determina l'annullamento della sentenza con rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c.>> (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 27078 del 14/09/2022
Rv. 665903 - 01).
Nel caso di specie, la proprietà del ciclomotore “de quo” in capo a Controparte_1
non può affermarsi come un fatto pacifico, per il principio di non contestazione dettato dall'art. 115 c.p.c., in quanto uno dei convenuti ( asserito conducente Controparte_2
del ciclomotore al momento del sinistro) è rimasto contumace in primo ed in secondo grado.
Non sembra decisiva, altresì, per la prova della proprietà del ciclomotore in capo a
, la circostanza che la questione abbia formato oggetto di un Controparte_1
accertamento incidentale nell'ambito di altro procedimento civile conclusosi con la sentenza n.
323/10 R., emessa dal Giudice di Pace di Gela in relazione al procedimento n. 568/07 R.G.. Nel predetto procedimento, il Giudice di Pace di Gela, infatti, ha condannato il al CP
risarcimento in favore di proprio per i danni riportati dal ciclomotore di sua Controparte_1
proprietà.
Tuttavia l'efficacia del giudicato "esterno" ex artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. presuppone necessariamente l'identità, oltre che del "petitum" e della "causa petendi", anche delle parti dei due giudizi, sicché va esclusa laddove, come nella fattispecie, "petitum", "causa petendi" e parti dei due giudizi risultano diversi.
La Suprema Corte ha poi chiarito che ai fini dell'individuazione dell'effettivo proprietario di un veicolo, i dati del PRA forniscono elementi meramente presuntivi, i quali possono essere vinti con
22 qualsiasi mezzo di prova, anche testimoniale, dovendo la effettiva titolarità del veicolo essere accertata alla stregua delle regole civilistiche, relative alla circolazione dei beni mobili, tra cui l'art. 1376 cod. civ. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8415 del 11/04/2006 Rv. 589924 - 01).
Nel caso di specie, la prova della proprietà in capo a del ciclomotore Controparte_1
“Vespa 50 HP” (sul quale viaggiava come trasportata la non risulta da nessun Pt_1
documento e da nessuna testimonianza (nessuna delle parti si è infatti curata di indicare nuovi mezzi di prova circa la proprietà del ciclomotore dopo che la Corte ha rimesso sul ruolo la causa sollecitando il contraddittorio sul punto).
La proprietà del ciclomotore Vespa HP50 in capo allo stesso , dunque, non P_
può ritenersi provata né per il principio di non contestazione ex art. 115, comma 1, c.p.c.
(atteso che uno dei convenuti è contumace), né per esistenza di un giudicato esterno vincolante per tutte le parti del presente giudizio.
Di contro, in base alla documentazione in atti, segnatamente dal certificato di assicurazione del ciclomotore Vespa Piaggio 50HP, targato 9439N, (n. contratto 01BG33907), risulta indicato come contraente del contratto di assicurazione c.f. Controparte_7
, residente a [...], la quale ha pagato il premio C.F._9
per il periodo 13/07/2007 al 13/07/2008 ed ha firmato il contratto di assicurazione per la
CA per il periodo temporale in cui è avvenuto il sinistro stradale.
In occasione della stipula del contratto di assicurazione della CA (vedi documento n. 4 depositato da si è pure indicata come “proprietario” del ciclomotore Controparte_3
Vespa Piaggio 50HP immatricolato nel 02/1993 la stessa contraente Controparte_7
(che ha firmato il contratto di assicurazione).
[...]
La Corte conclude che, in base agli atti di causa, secondo una serie di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, proprietario del ciclomotore sul quale viaggiava la in Pt_1
occasione del sinistro stradale risulta una persona diversa dal convenuto Controparte_1
e, quindi, risulta esser stato pretermesso un litisconsorte necessario ex art. 102 c.p.c., nella persona di Controparte_7
La Corte, quindi, facendo applicazione della norma dell'art. 354 c.p.c., è tenuta ad annullare la sentenza n. 88/2019 del Tribunale di Gela, pubblicata il 26/02/2019, a definizione del giudizio iscritto al n. 1330/2011 R.G., con rimessione della causa al primo giudice.
23 Il giudizio dovrà essere riassunto dinanzi al Tribunale di Gela entro il termine indicato dall'art. 353 c.p.c.
Rimane assorbito ogni ulteriore motivo.
Atteso che il giudizio è stato definito sulla base della questione relativa alla non integrità del contraddittorio rispetto ad un litisconsorte necessario ex art. 102 c.p.c.; che tale questione
è stata rilevata d'ufficio da questa Corte, senza che prima i convenuti costituiti abbiano mai sollevato alcuna questione sul punto;
che la chiamata in causa del in Controparte_5
prime cure è avvenuta iussu iudicis; che la questione della eventuale responsabilità di nella determinazione del sinistro stradale, rilevante nei rapporti interni tra i due P_
enti, pone complesse questioni di fatto e di diritto, si ravvisano i giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra tutte le parti delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
In ragione dell'esito del giudizio non sussistono i presupposti processuali per il c.d. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, nella contumacia, che dichiara, di dichiara la nullità del processo di primo grado nonché Controparte_2
della sentenza che lo ha definito, n. 88/2019 del Tribunale di Gela, pubblicata il 26/02/2019, con rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c., per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario in Controparte_7
atti generalizzata.
Compensa per intero tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Caltanissetta, 28 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Emanuele De Gregorio Giuseppe Melisenda Giambertoni
24