Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 20/02/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1615/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE Terza CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annarita D'Elia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.1615/2024 R.G., promossa da in persona del l.r. p.t., con avv. Racalbuto RICORRENTE Parte_1 contro con avv. Picco RESISTENTE Controparte_1 CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come in atti. Ragioni in fatto e in diritto della decisione Parte ricorrente, dopo aver dedotto
- di aver incardinato una procedura esecutiva immobiliare avanti a questo Tribunale contro CP_1
(stante il mancato pagamento del credito portato da atto di precetto su decreto ingiuntivo n.
[...]
878/2023 emesso da questo Tribunale il 16.05.2023) avente ad oggetto il pignoramento della quota di 1/2 del diritto di proprietà indivisa spettante al resistente sull'immobile sito in Castano Primo -via San Fedele, 3- (in atti identificato e su cui aveva provveduto ad iscrivere nelle more ipoteca) pervenutogli a seguito dell'apertura della successione ereditaria dei genitori e dell'acquisto delle quote degli altri coeredi;
- della declaratoria di improcedibilità di detta procedura esecutiva a seguito dell'accertamento della mancanza della continuità delle trascrizioni dell'acquisto ereditario in capo al resistente, non risultando l'accettazione dell'eredità pervenutagli a seguito del decesso della madre;
Persona_1
- del protratto possesso del bene ereditario da parte del resistente quanto meno a decorrere dal 1964; instava questo Tribunale per sentir dichiarare che il resistente aveva acquistato detta eredità dovendo ritenersi erede puro e semplice e proprietario anche della quota di 2/42 della piena proprietà dell'immobile de quo con relativo ordine di trascrizione. Instauratosi il contraddittorio, il eccepiva l'improcedibilità del giudizio per mancato espletamento CP_1 della procedura di mediazione obbligatoria e l'intervenuta prescrizione del proprio diritto di accettare l'eredità de qua, non avendo preso possesso dei beni ereditari, ma avendone già il possesso ben prima del decesso della madre e comunque che l'immobile era pervenuto anche al fratello . Persona_2
Trattata la causa, espletato il procedimento di mediazione con esito negativo, la causa era ritenuta matura per la decisione. Radicando il presente processo parte ricorrente, dopo aver ricostruito i fatti di causa, ha chiesto dichiararsi l'intervenuta accettazione da parte del dell'eredità devolutagli a seguito del decesso della di lui CP_1 madre (deceduta il 19.11.1999), e, dunque, la qualità di erede puro e semplice del Persona_1 resistente nonché di proprietario pro quota dell'immobile in atti descritto con conseguente ordine di trascrizione al Conservatore dei Registri immobiliari;
domanda cui si è opposto il eccependo CP_1 sostanzialmente l'intervenuta prescrizione del proprio diritto di accettazione dell'eredità. In limine litis va subito evidenziato non solo l'interesse ad agire di parte ricorrente nella fattispecie concreta esaminata come si rileva dalla documentazione prodotta comprovante il credito vantato nei confronti del resistente e l'azione esecutiva esercitata sui beni indicati nel ricorso e i consequenziali provvedimenti resi (cfr. doc.2 e ss. di parte ricorrente), ma anche come la semplice delazione che segue pagina 1 di 3
tale onere condiziona, non solo, la facoltà di accettare con beneficio d'inventario, ma anche quella di rinunciare all'eredità in maniera efficace” (v. Cass.15690/2020) e “l'onere imposto dall'art. 485 c.c. al chiamato all'eredità che si trovi nl possesso di beni ereditari di fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia di essa condiziona non solo la facoltà del chiamato di accettare l'eredità con beneficio di inventario ex art. 484 dello stesso codice, ma anche quella di rinunciare all'eredità, ai sensi del successivo art. 519, in maniera efficace…, dovendo il chiamato, allo scadere del termine stabilito per l'inventario, essere considerato erede puro e semplice” (così Cass.4845/2002), e, dunque, “non può esser dichiarato prescritto il diritto all'eredità del chiamato, possessore, o compossessore, a qualsiasi titolo, dei beni ereditari, se non ha redatto, entro tre mesi dall'apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità, l'inventario indipendentemente dall'accettazione, con o senza tale beneficio (art. 484 c.c.) - ovvero non vi ha rinunciato perché in tal caso diviene erede puro e semplice "ope legis", prescindendo dalla sua volontà come nel caso in cui sono trascorsi quaranta giorni dalla redazione dell'inventario senza che abbia ancora deliberato per decadenza a rinunziarvi (ultimo comma dell'art. 485 c.c.)” (così Cass.2911/1998), e, ancora, “il possesso dei beni ereditari previsto dall'art. 485 c.c. per l'acquisto della qualità di erede puro e semplice nel caso di mancata redazione dell'inventario nei termini di legge non deve necessariamente riferirsi all'intera eredità, essendo sufficiente il possesso di un solo bene (nella specie, un letto ed alcuni effetti personali) con la consapevolezza della sua provenienza, né deve manifestarsi in una attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, esaurendosi in una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato all'eredità, e cioè, in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri su beni, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario” (cfr.,Cass. 4707/1994). Sgombrato il campo dalle contestazioni di parte resistente, nel merito deve ritenersi fondata la domanda di parte ricorrente. Premesso, per quanto qui di interesse, che la trascrizione nei registri immobiliari dell'accettazione dell'eredità è volta a soddisfare il principio della “continuità delle trascrizioni” ex art.2650, co. 2, c.c., poiché, in assenza della trascrizione dell'accettazione di eredità, le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto, se non è stato trascritto l'acquisto anteriore (cd. “difetto di continuità”) con conseguente inefficacia della trascrizione dei relativi atti dispositivi eseguiti contro l'erede, inefficacia che viene eliminata con effetto ex tunc a seguito della trascrizione dell'accettazione dell'eredità e, dunque, della reintegrazione della continuità delle trascrizioni;
nella fattispecie concreta esaminata di evidenza documentale è
pagina 2 di 3 - l'avvenuto pignoramento, in forza di decreto ingiuntivo n. 878/2023 emesso da questo Tribunale il 16.05.2023 nei confronti dell'odierno resistente, dell'immobile sito in Castano Primo -via San Fedele n.3 (in atti identificato) – (v. docc.2 e ss. allegati al ricorso);
- la mancata trascrizione dell'accettazione tacita dell'acquisto della quota ereditaria pervenuta al resistente al seguito del decesso della madre (v. certificazione notarile ex art.567, co. 2, c.p.c. prodotto dalla ricorrente sub doc. 5);
- il possesso del bene del bene de quo da parte del resistente, in quanto ivi residente sin dal 1964 (v. doc. 9 di parte ricorrente), senza aver proceduto a redigere l'inventario dei beni ereditari (circostanze queste non contestate), sicchè lo stesso, avendo piena disponibilità del bene, è erede ai sensi e per gli effetti di cui all'art.485 c.c., che impone l'acquisto automatico dell'eredità di chi si trovi nel possesso dei beni ereditari trascorsi tre mesi dall'apertura della successione senza aver redatto l'inventario, essendo sufficiente a questo scopo, si ribadisce, l'instaurazione di una relazione materiale intesa come situazione di fatto, anche circoscritta ad uno solo dei beni ereditari, che consenta l'esercizio di concreti poteri su di essi: in ipotesi di chiamato che sia nel possesso dei beni l'accettazione "ex lege" dell'eredità è determinata dall'apertura della successione, dalla delazione ereditaria, dal possesso dei beni e dalla mancata tempestiva redazione dell'inventario (v. in questo senso ex multis Cass.3696/2003, Cass. 21436/2018). La documentazione prodotta nel presente processo è, pertanto, idonea a provare l'intervenuta
”accettazione cd. presunta” -ai sensi e per gli effetti di cui all'art.485 c.c.- da parte del resistente dell'eredità di cui trattasi, dovendo ritenersi accertata l'accettazione "ex lege", essendone stati verificati gli elementi costitutivi (apertura della successione, delazione ereditaria, possesso dei beni ereditari e mancata tempestiva redazione dell'inventario). Valutati, quindi, tutti gli elementi di prova forniti nel presente giudizio, può considerarsi come verificato il thema probandum della presente controversia, di talché possono ritenersi ammessi i fatti dedotti nell'atto introduttivo e, pertanto, risulta accertato che il resistente ha acquistato la eredità devolutagli a seguito del decesso della di lui madre e la qualità del di erede puro e semplice e proprietario della quota di CP_1 2/42 della piena proprietà dell'immobile de quo. Decisa la causa ut supra, tutte le ulteriori istanze, domande ed eccezioni devono ritenersi assorbite e/o rigettate. Le spese di lite, da ritenersi di valore indeterminabile, devono seguire la soccombenza e si liquidano come indicato in dispositivo, debitamente ridotte in relazione all'attività giudiziaria effettivamente espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti in epigrafe indicate, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa, così decide:
1. accoglie la domanda di parte ricorrente, e per l'effetto,
2. dichiara che ha accettato l'eredità devolutagli a seguito del decesso della madre Controparte_1
(deceduta il 19.11.1999) e ne è erede puro e semplice;
Persona_1
3. ordina al Conservatore dei RR.II. territorialmente competente di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 c.c., alla trascrizione del presente provvedimento con esonero da responsabilità,
4. condanna il resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi €2.356,00 oltre oneri di legge, anticipazioni e le spese di mediazione. La presente sentenza si intende pubblicata con la lettura datane in udienza.
Così deciso in Busto Arsizio il 20 febbraio 2025
Il Giudice
A.D'Elia
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