Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 17/12/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Sent. 286/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. NN LI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di pensione, iscritto al n. 37570 del registro di segreteria, sul ricorso proposto dal sig.:
xxxxxxxxxx, nato a [...] (xxxxxxxx) e residente in xxxxxxxx alla via xxxxxxxx, rappresentato e difeso dall’avv. Angela Tarantino ([...]) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cerignola (FG) alla via E. Fieramosca n. 10 (tarantino.angela@avvocatifoggia.legalmail.it);
contro INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (80078750587), in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Ilaria De Leonardis ([...]) ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura Regionale correnti in Bari alla Via N. Putignani n. 108 (avv.ilaria.deleonardis@postacert.inps.gov.it);
ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;
UDITI nella pubblica udienza del 17.12.2025 l’Avv. Vincenzo Grieco, in sostituzione dell’Avv. Tarantino, per il ricorrente e l’Avv. De Leonardis per l’INPS;
RITENUTO e considerato quanto segue in FATTO e DIRITTO 1. – Con ricorso depositato il xxxxxx il sig. xxxxxxx, funzionario presso il Ministero della Giustizia, premesso che:
· con verbale sanitario datato xxxxx la Sede INPS di xxxxx lo riconosceva invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34 al 73% con una percentuale pari al 50%;
· è affetto da diverse patologie certificate da documenti medici;
· con sentenza n. xxxx del xxxxx il Tribunale di xxxxx in funzione di giudice del lavoro, pronunciandosi sul ricorso da lui proposto per l’accertamento del requisito sanitario richiesto ai fini del beneficio della contribuzione figurativa di cui all’art. 80, comma 3, della l. 23.12.2000, n. 388, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la sussistenza della giurisdizione contabile, rimettendo le parti dinanzi alla competente Sezione territoriale della Corte dei conti;
ha chiesto di: i) disporre una consulenza tecnico d’ufficio per accertare lo status di invalido civile con una percentuale maggiore del 74%, ai fini del riconoscimento dei benefici di cui all’art. 80, comma 3, della l. n. 388/2000; ii) condannare l’INPS al pagamento delle spese di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2. – L’INPS si è costituito con memoria depositata il xxxxx, con cui ha chiesto di rigettare il ricorso in quanto improcedibile, inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto.
3. – All’esito della pubblica udienza del 26.11.2024, con ordinanza n. 71 del 29.11.2024 questo giudice ha: i) chiesto al Collegio Medico Legale (CML) presso la Corte dei conti di rendere un parere in ordine alle condizioni sanitarie del ricorrente ai fini del riconoscimento del beneficio ex art. 80, comma 3, della l. n. 388/2000; ii) fissato al 5.6.2025 la successiva udienza di trattazione.
4. – All’udienza del 5.6.2025 le parti, considerata la data comunicata dal CML per l’inizio delle operazioni peritali (28.5.2025), hanno chiesto un termine per consentire l’espletamento dell’incombente istruttorio; con ordinanza a verbale, in accoglimento della richiesta, la discussione della causa è stata rinviata all’udienza del 17.12.2025, concedendo al CML la proroga richiesta di 180 giorni per la consegna del parere definitivo.
5. – Il CML ha reso il parere preliminare il 21.11.2025; in assenza di osservazioni formulate dalle parti, il 9.12.2025 lo stesso CML ha reso il parere definitivo con cui ha così concluso: «Il Sig. xxxxxxxx, all’atto della verifica per revisione era invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura inferiore al 75% (65%); tale percentuale non risulta essere utile alla fruizione dei benefici auspicati come disposto all'art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000».
6. – Alla luce delle riferite conclusioni raggiunte dall’organo consulenziale, all’odierna udienza il difensore del ricorrente ha comunicato la rinuncia agli atti da parte del sig. xxxxxx chiedendo la compensazione delle spese; la difesa dell’INPS ha preso atto, rimettendosi alla Corte per le spese.
7. – La dichiarazione di presa d’atto da parte dell’Ente previdenziale deve essere interpretata come sostanziale accettazione della rinuncia agli atti formulata dal ricorrente (v., sul punto, Corte dei conti, Sez. terza giur. centr. app., sent. 15.6.2021, n. 311); sussistono, pertanto, i presupposti per la declaratoria dell’estinzione del giudizio.
PQM
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 37570, ne dichiara l’estinzione.
Nulla per le spese.
Così deciso in Bari, all’esito della pubblica udienza del 17.12.2025.
Il Giudice
NN LI
Depositata il 17.12.2025 (f.to digitalmente)
Il Funzionario
FR IA AN
(f.to digitalmente)
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del d.lgs. 30.6.2003, n.196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR),
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.
Il Giudice
NN LI
Depositata il 17.12.2025 (f.to digitalmente)
Il Funzionario
FR IA AN
(f.to digitalmente)
In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.
Bari 17.12.2025 Il Funzionario
FR IA AN
(f.to digitalmente)