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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Udine, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Udine |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 12/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di UDINE Sezione 3, riunita in udienza il
26/9/2025 alle ore 9:30 con la seguente composizione collegiale:
IA ANDREA, Presidente CARLISI MATTEO, Relatore PSAILA VINCENZO, Giudice in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 158/2025 depositato il 26/5/2025 proposto da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Udine Email_2domiciliata presso avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9010603698/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9010603698/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9010603698/2024 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI) 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 187/2025 depositato il 1°/10/2025 Richieste delle parti: Ricorrente: che codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di UDINE si compiaccia di annullare il reclamato avviso di accertamento. 1 Resistente: il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 è intestatario, dall'anno 1981, dell'impresa individuale “Società
01”, che svolge attività di “colture viticole” e, dal 25 agosto 2005, “attività di agriturismo”.
Considerato che il reddito di impresa dichiarato per l'anno 2018 è stato determinato secondo il regime naturale proprio dell'attività agrituristica esponendo l'ammontare dei ricavi in misura pari al 25 per cento del volume d'affari dichiarato ai fini Iva, l'Ufficio ha proceduto ad un'attività di controllo al fine di acquisire i riscontri documentali attestanti il possesso dei requisiti per la spettanza del regime agevolato.
In particolare, con questionario n. Q00615/2023 l'Ufficio Controlli richiedeva venissero forniti riscontri relativamente alla sussistenza dei requisiti per l'applicazione del regime agevolato per l'attività agrituristica di cui all'art. 5 L. 413/1991.
In tale questionario veniva richiesto di dimostrare, in particolare, la sussistenza del requisito della prevalenza delle ore impiegate nell'attività di coltivazione del fondo, rispetto alle ore impiegate per l'attività agrituristica.
A seguito del contradittorio tenutosi in data 10/11/2023, prot. 285777/2023 l'Ufficio emetteva lo schema d'atto n. TIQ10603698/2024, notificato a mezzo PEC in data
24/12/2024, con il quale l'attività svolta da Ricorrente_1 veniva inquadrata come attività commerciale ex art. 2195 Codice Civile.
A seguito della ricezione dello schema d'atto di cui al punto precedente il contribuente rispondeva con e-mail del 28/2/2025 mediante la quale venivano spiegati i criteri per cui si ritiene che l'attività agrituristica fosse sussistente nell'anno 2018.
In seguito, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Udine, ha notificato a
Ricorrente_1 l'avviso di accertamento di cui all'oggetto, accertando una maggiore imposta IRPEF di euro 38.937,00, una maggiore addizionale regionale di euro 1.141,00, una maggiore addizionale comunale di euro 186,00 nonché sanzioni per complessivi euro
36.237,60.
Questo avviso di accertamento è oggetto del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato.
2 Merita premettere che gli imprenditori agricoli che esercitano attività di agriturismo, diversi da quelli assoggettati all'imposta sul reddito delle società (IRES), determinano il reddito imponibile ex articolo 5, comma 1, legge 413/1991, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio di tale attività (al netto dell'IVA) un coefficiente di redditività del 25%.
In altri termini, gli imprenditori individuali, le società di persone e assimilate, gli enti non commerciali che esercitano attività agrituristica possono fruire della determinazione forfettaria del reddito d'impresa, che viene determinato applicando al totale dei ricavi la percentuale di redditività del 25%.
Dalla lettura delle disposizioni che regolamentano l'attività agrituristica (legge 96/2006) si evince che questa si fonda su tre aspetti essenziali: deve essere svolta di un imprenditore agricolo;
richiede l'utilizzazione di un'azienda agricola, non essendo sufficiente la mera proprietà o disponibilità di un fondo;
deve sussistere un rapporto di connessione tra attività agrituristica e attività agricola, ma quest'ultima deve essere prevalente rispetto alla prima (tale condizione si verifica allorché vengono utilizzati spazi aziendali e prodotti derivanti prevalentemente dall'azienda agricola e il tempo/lavoro dedicato all'attività agricola sia superiore rispetto a quello impiegato per l'attività agrituristica).
L'art. 2135 del codice civile, d'altronde, definisce “imprenditore agricolo” chi esercita una delle seguenti attività: “coltivazione del fondo, (…) e attività connesse. (…) si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla fornitura di servizi mediante l'utilizzazione di attrezzature o risorse dell'azienda, normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata”.
Per quanto concerne la disciplina regionale del Friuli-Venezia Giulia in tema di agriturismo, la legge 25/1996 e il relativo regolamento attuativo, fissano i limiti applicativi definendo (all'art. 1 del regolamento) l'attività agrituristica come “attività di ricezione e ospitalità, o di ristoro esercitata, nei limiti previsti dall'art. 2135 cc, dall'imprenditore agricolo
(…) svolta attraverso l'utilizzo della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo (…) che devono rimanere principali”.
Così delineato il quadro normativo, non può non vedersi che il regime fiscale cui sono soggette le attività agricola e agrituristica è agevolato. Trova pertanto applicazione il principio generale, più volte ribadito dalla Suprema Corte secondo cui in tema di agevolazioni tributarie, chi vuole fare valere una forma di esenzione o di agevolazione qualsiasi deve
3 provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che legittimano la richiesta della esenzione o della agevolazione. (Cass. Sez. 6, 04/10/2017, n. 23228, Rv. 646307 - 01).
A fronte del disconoscimento del regime agevolato da parte dell'Ufficio, il Ricorrente, nel sostenere la ricorrenza dei presupposti, lo fa in termini del tutto generici e astratti, non assolvendo all'onere probatorio su di lui gravante.
Rileva il Ricorrente, innanzitutto, che la mancata tenuta del libro cespiti non sarebbe indicatore dell'inesistenza di beni strumentali per lo svolgimento dell'attività agricola, poiché la tenuta dello stesso è richiesta alle sole imprese commerciali dall'art. 13 DPR 29.9.1973 n.
600 che impone la tenuta delle scritture contabili (tra cui registro beni ammortizzabili, libro inventari e scritture ausiliarie di magazzino). Invero l'Ufficio rilevava la mancanza del libro cespiti, non tanto perché vi fosse l'obbligo di detenerlo, quanto per l'assenza della benché minima prova della disponibilità di alcun bene strumentale atto alla coltivazione del fondo. Il Ricorrente sul punto, infatti, ha provato solo la diponibilità di un trattore alquanto vetusto e nulla più.
Rilevava, poi, il Ricorrente che il fatto che dai registri IVA non si riscontrassero operazioni attive nell'ambito dell'attività agricola non significava che questa non fosse stata svolta. In effetti, come si evinceva dalle dichiarazioni della parte, si era tentata la via di nuove colture, tra cui ulivi, ciliegi e lavanda, che però non avevano portato ai risultati sperati.
Di tale asserita sperimentalità delle colture, invero, non è stato fornito alcun riscontro: acquisto delle piante, opere di piantumazione, etc.
Rilevava, infine, il Ricorrente che parte dei propri terreni erano concessi gratuitamente ad altri coltivatori, e che, pertanto, l'attività agricola doveva ritenersi comunque svolta, seppur non esclusivamente e personalmente da Ricorrente_1.
Invero, è evidente che l'attività di chi dà in affitto o in comodato gratuito i propri fondi
(circostanza comunque non provata documentalmente) non può essere equiparata all'attività dell'imprenditore agricolo, trattandosi di attività ontologicamente diverse, anche sotto il profilo del rischio d'impresa e quindi della sussistenza dei presupposti che giustificano l'agevolazione. Dalla normativa sopra citata si desume implicitamente che chi svolge attività agrituristica ha l'onere di coltivazione diretta, e tale onere non risulta essere stato assolto, per implicita ammissione dello stesso Ricorrente.
Ricorrente_1 osserva che l'azienda agricola avrebbe inoltrato la dichiarazione delle superfici coltivate attraverso l'AGEA (organismo del Ministero dell'Agricoltura) e che tale dichiarazione di consistenza fondiaria e di coltivazione praticata sui fondi dell'impresa agricola era soggetta
4 a controllo incrociato informatizzato con le dichiarazioni fatte da altre imprese agricole:
Ricorrente_1pertanto le superfici condotte e dichiarate dal e le colture svolte non sarebbero state dichiarate in conduzione da nessun altro soggetto e pertanto, ai fini del calcolo del volume di ore lavoro agricolo, queste superfici, dichiarate ed accertate, rientrerebbero nell'ambito
Ricorrente_1dell'impresa agricola , a prescindere dal fatto che lo stesso si sia avvalso, per la coltivazione, di personale dipendente, di terzisti agricoli o di scambio di manodopera agricola.
Tale considerazione appare contraddittoria con quanto affermato in ordine all'affitto a terzi di almeno parte dei fondi e, d'altro canto, non prova che gli stessi siano stati effettivamente
Ricorrente_1lavorati da quale imprenditore agricolo. D'altro canto, non sono stati documentati contratti di assunzione di personale dipendente, di terzisti agricoli o di scambio di manodopera agricola.
Relativamente infine al rilievo che dal libro unico del lavoro risulterebbe che i dipendenti dell'impresa avrebbero svolto esclusivamente attività di pulizia delle camere, il Ricorrente si
è limitato a rilevare che nel libro unico del lavoro non sarebbe contenuta tale informazione e che l'unico criterio utilizzabile per calcolare le ore impiegate nelle diverse attività è quello di adottare il parametro delle ore per posto letto, per quanto riguarda l'attività agrituristica su camere e appartamenti, e quello del fabbisogno di manodopera in ragione dell'estensione dell'azienda che per l'anno 2018 vedeva la presenza di circa 20 ettari di terreni per l'attività agricola, cui corrisponderebbe un fabbisogno di circa 1.200 ore di lavoro.
Invero, la normativa quadro in materia di agriturismo si incentra sul criterio di prevalenza sostanziale dell'attività agricola concretamente svolta, rispetto all'attività di prestazione di servizi connessi, che deve restare “accessoria”. Non si può non vedere come il criterio proposto, di raffronto tra il fabbisogno astratto di ore-lavoro parametrato alle superfici coltivabili possedute, e le ore-lavoro astrattamente richieste dallo svolgimento dell'attività ricettiva, non possa essere usato per provare, in concreto, la prevalenza delle ore di lavoro in un'attività piuttosto che in un'altra. Ciò soprattutto in assenza di elementi che dimostrino che l'attività agricola fosse comunque effettivamente svolta. Anzi, l'ammissione che i terreni agricoli fossero dati in locazione o in comodato gratuito prova l'esatto contrario, non potendosi condividere l'assunto secondo cui sia indifferente che l'attività agricola sia svolta dal titolare, da suoi incaricati o da terzisti a qualsiasi titolo.
Nel caso di specie, la parte si è adeguata alla normativa solo dal punto di vista formale (inquadrando i dipendenti con contratto “agricolo”, e integrando la dicitura “agriturismo” nella
5 indicazione della propria attività), ma non certo da quello sostanziale che è, invero, l'aspetto rilevante ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali in materia reddituale.
Nominativo_2 Nominativo_3Le buste paga allegate, e riferibili a due solo dipendenti, e
Novakovic, presentano un quadro orario, in effetti, più confacente a quello di servizi di pulizie
(giornate con solo 2 ore di lavoro, alternanza, etc.) che ad un'attività agricola.
La lettura unitaria degli elementi offerti dall'Ufficio, esaminati unitamente alla tesi difensiva che risulta esclusivamente teorica e non fondata su alcun elemento concreto nonché documentato, confermano la legittimità piena della ripresa erariale.
Pertanto, in assenza dei requisiti per la spettanza del regime agevolato di determinazione
Ricorrente_1del reddito tassabile, l'attività svolta dall'impresa da nell'anno 2018 risulta inquadrabile come impresa commerciale ex art. 2195 c.c., con conseguente applicabilità delle regole ordinarie di determinazione del reddito di impresa, di cui agli artt. 56 e ss. del
Tuir (contrapposizione ricavi e costi risultanti dalle scritture contabili).
Stante la soccombenza, il Ricorrente dovrà rifondere le spese di costituzione e rappresentanza che si liquidano in euro 4.000, onnicomprensive: euro 1.500 per fase di studio, euro 1.000 per fase introduttiva ed euro 1.500 per fase decisionale, già considerata la riduzione del 20% ai sensi dell'art. 15, co. 2-sexies, d.l.vo 546/1992.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 4.000 omnicomprensivi.
6
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di UDINE Sezione 3, riunita in udienza il
26/9/2025 alle ore 9:30 con la seguente composizione collegiale:
IA ANDREA, Presidente CARLISI MATTEO, Relatore PSAILA VINCENZO, Giudice in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 158/2025 depositato il 26/5/2025 proposto da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Udine Email_2domiciliata presso avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9010603698/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9010603698/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9010603698/2024 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI) 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 187/2025 depositato il 1°/10/2025 Richieste delle parti: Ricorrente: che codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di UDINE si compiaccia di annullare il reclamato avviso di accertamento. 1 Resistente: il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 è intestatario, dall'anno 1981, dell'impresa individuale “Società
01”, che svolge attività di “colture viticole” e, dal 25 agosto 2005, “attività di agriturismo”.
Considerato che il reddito di impresa dichiarato per l'anno 2018 è stato determinato secondo il regime naturale proprio dell'attività agrituristica esponendo l'ammontare dei ricavi in misura pari al 25 per cento del volume d'affari dichiarato ai fini Iva, l'Ufficio ha proceduto ad un'attività di controllo al fine di acquisire i riscontri documentali attestanti il possesso dei requisiti per la spettanza del regime agevolato.
In particolare, con questionario n. Q00615/2023 l'Ufficio Controlli richiedeva venissero forniti riscontri relativamente alla sussistenza dei requisiti per l'applicazione del regime agevolato per l'attività agrituristica di cui all'art. 5 L. 413/1991.
In tale questionario veniva richiesto di dimostrare, in particolare, la sussistenza del requisito della prevalenza delle ore impiegate nell'attività di coltivazione del fondo, rispetto alle ore impiegate per l'attività agrituristica.
A seguito del contradittorio tenutosi in data 10/11/2023, prot. 285777/2023 l'Ufficio emetteva lo schema d'atto n. TIQ10603698/2024, notificato a mezzo PEC in data
24/12/2024, con il quale l'attività svolta da Ricorrente_1 veniva inquadrata come attività commerciale ex art. 2195 Codice Civile.
A seguito della ricezione dello schema d'atto di cui al punto precedente il contribuente rispondeva con e-mail del 28/2/2025 mediante la quale venivano spiegati i criteri per cui si ritiene che l'attività agrituristica fosse sussistente nell'anno 2018.
In seguito, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Udine, ha notificato a
Ricorrente_1 l'avviso di accertamento di cui all'oggetto, accertando una maggiore imposta IRPEF di euro 38.937,00, una maggiore addizionale regionale di euro 1.141,00, una maggiore addizionale comunale di euro 186,00 nonché sanzioni per complessivi euro
36.237,60.
Questo avviso di accertamento è oggetto del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato.
2 Merita premettere che gli imprenditori agricoli che esercitano attività di agriturismo, diversi da quelli assoggettati all'imposta sul reddito delle società (IRES), determinano il reddito imponibile ex articolo 5, comma 1, legge 413/1991, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio di tale attività (al netto dell'IVA) un coefficiente di redditività del 25%.
In altri termini, gli imprenditori individuali, le società di persone e assimilate, gli enti non commerciali che esercitano attività agrituristica possono fruire della determinazione forfettaria del reddito d'impresa, che viene determinato applicando al totale dei ricavi la percentuale di redditività del 25%.
Dalla lettura delle disposizioni che regolamentano l'attività agrituristica (legge 96/2006) si evince che questa si fonda su tre aspetti essenziali: deve essere svolta di un imprenditore agricolo;
richiede l'utilizzazione di un'azienda agricola, non essendo sufficiente la mera proprietà o disponibilità di un fondo;
deve sussistere un rapporto di connessione tra attività agrituristica e attività agricola, ma quest'ultima deve essere prevalente rispetto alla prima (tale condizione si verifica allorché vengono utilizzati spazi aziendali e prodotti derivanti prevalentemente dall'azienda agricola e il tempo/lavoro dedicato all'attività agricola sia superiore rispetto a quello impiegato per l'attività agrituristica).
L'art. 2135 del codice civile, d'altronde, definisce “imprenditore agricolo” chi esercita una delle seguenti attività: “coltivazione del fondo, (…) e attività connesse. (…) si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla fornitura di servizi mediante l'utilizzazione di attrezzature o risorse dell'azienda, normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata”.
Per quanto concerne la disciplina regionale del Friuli-Venezia Giulia in tema di agriturismo, la legge 25/1996 e il relativo regolamento attuativo, fissano i limiti applicativi definendo (all'art. 1 del regolamento) l'attività agrituristica come “attività di ricezione e ospitalità, o di ristoro esercitata, nei limiti previsti dall'art. 2135 cc, dall'imprenditore agricolo
(…) svolta attraverso l'utilizzo della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo (…) che devono rimanere principali”.
Così delineato il quadro normativo, non può non vedersi che il regime fiscale cui sono soggette le attività agricola e agrituristica è agevolato. Trova pertanto applicazione il principio generale, più volte ribadito dalla Suprema Corte secondo cui in tema di agevolazioni tributarie, chi vuole fare valere una forma di esenzione o di agevolazione qualsiasi deve
3 provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che legittimano la richiesta della esenzione o della agevolazione. (Cass. Sez. 6, 04/10/2017, n. 23228, Rv. 646307 - 01).
A fronte del disconoscimento del regime agevolato da parte dell'Ufficio, il Ricorrente, nel sostenere la ricorrenza dei presupposti, lo fa in termini del tutto generici e astratti, non assolvendo all'onere probatorio su di lui gravante.
Rileva il Ricorrente, innanzitutto, che la mancata tenuta del libro cespiti non sarebbe indicatore dell'inesistenza di beni strumentali per lo svolgimento dell'attività agricola, poiché la tenuta dello stesso è richiesta alle sole imprese commerciali dall'art. 13 DPR 29.9.1973 n.
600 che impone la tenuta delle scritture contabili (tra cui registro beni ammortizzabili, libro inventari e scritture ausiliarie di magazzino). Invero l'Ufficio rilevava la mancanza del libro cespiti, non tanto perché vi fosse l'obbligo di detenerlo, quanto per l'assenza della benché minima prova della disponibilità di alcun bene strumentale atto alla coltivazione del fondo. Il Ricorrente sul punto, infatti, ha provato solo la diponibilità di un trattore alquanto vetusto e nulla più.
Rilevava, poi, il Ricorrente che il fatto che dai registri IVA non si riscontrassero operazioni attive nell'ambito dell'attività agricola non significava che questa non fosse stata svolta. In effetti, come si evinceva dalle dichiarazioni della parte, si era tentata la via di nuove colture, tra cui ulivi, ciliegi e lavanda, che però non avevano portato ai risultati sperati.
Di tale asserita sperimentalità delle colture, invero, non è stato fornito alcun riscontro: acquisto delle piante, opere di piantumazione, etc.
Rilevava, infine, il Ricorrente che parte dei propri terreni erano concessi gratuitamente ad altri coltivatori, e che, pertanto, l'attività agricola doveva ritenersi comunque svolta, seppur non esclusivamente e personalmente da Ricorrente_1.
Invero, è evidente che l'attività di chi dà in affitto o in comodato gratuito i propri fondi
(circostanza comunque non provata documentalmente) non può essere equiparata all'attività dell'imprenditore agricolo, trattandosi di attività ontologicamente diverse, anche sotto il profilo del rischio d'impresa e quindi della sussistenza dei presupposti che giustificano l'agevolazione. Dalla normativa sopra citata si desume implicitamente che chi svolge attività agrituristica ha l'onere di coltivazione diretta, e tale onere non risulta essere stato assolto, per implicita ammissione dello stesso Ricorrente.
Ricorrente_1 osserva che l'azienda agricola avrebbe inoltrato la dichiarazione delle superfici coltivate attraverso l'AGEA (organismo del Ministero dell'Agricoltura) e che tale dichiarazione di consistenza fondiaria e di coltivazione praticata sui fondi dell'impresa agricola era soggetta
4 a controllo incrociato informatizzato con le dichiarazioni fatte da altre imprese agricole:
Ricorrente_1pertanto le superfici condotte e dichiarate dal e le colture svolte non sarebbero state dichiarate in conduzione da nessun altro soggetto e pertanto, ai fini del calcolo del volume di ore lavoro agricolo, queste superfici, dichiarate ed accertate, rientrerebbero nell'ambito
Ricorrente_1dell'impresa agricola , a prescindere dal fatto che lo stesso si sia avvalso, per la coltivazione, di personale dipendente, di terzisti agricoli o di scambio di manodopera agricola.
Tale considerazione appare contraddittoria con quanto affermato in ordine all'affitto a terzi di almeno parte dei fondi e, d'altro canto, non prova che gli stessi siano stati effettivamente
Ricorrente_1lavorati da quale imprenditore agricolo. D'altro canto, non sono stati documentati contratti di assunzione di personale dipendente, di terzisti agricoli o di scambio di manodopera agricola.
Relativamente infine al rilievo che dal libro unico del lavoro risulterebbe che i dipendenti dell'impresa avrebbero svolto esclusivamente attività di pulizia delle camere, il Ricorrente si
è limitato a rilevare che nel libro unico del lavoro non sarebbe contenuta tale informazione e che l'unico criterio utilizzabile per calcolare le ore impiegate nelle diverse attività è quello di adottare il parametro delle ore per posto letto, per quanto riguarda l'attività agrituristica su camere e appartamenti, e quello del fabbisogno di manodopera in ragione dell'estensione dell'azienda che per l'anno 2018 vedeva la presenza di circa 20 ettari di terreni per l'attività agricola, cui corrisponderebbe un fabbisogno di circa 1.200 ore di lavoro.
Invero, la normativa quadro in materia di agriturismo si incentra sul criterio di prevalenza sostanziale dell'attività agricola concretamente svolta, rispetto all'attività di prestazione di servizi connessi, che deve restare “accessoria”. Non si può non vedere come il criterio proposto, di raffronto tra il fabbisogno astratto di ore-lavoro parametrato alle superfici coltivabili possedute, e le ore-lavoro astrattamente richieste dallo svolgimento dell'attività ricettiva, non possa essere usato per provare, in concreto, la prevalenza delle ore di lavoro in un'attività piuttosto che in un'altra. Ciò soprattutto in assenza di elementi che dimostrino che l'attività agricola fosse comunque effettivamente svolta. Anzi, l'ammissione che i terreni agricoli fossero dati in locazione o in comodato gratuito prova l'esatto contrario, non potendosi condividere l'assunto secondo cui sia indifferente che l'attività agricola sia svolta dal titolare, da suoi incaricati o da terzisti a qualsiasi titolo.
Nel caso di specie, la parte si è adeguata alla normativa solo dal punto di vista formale (inquadrando i dipendenti con contratto “agricolo”, e integrando la dicitura “agriturismo” nella
5 indicazione della propria attività), ma non certo da quello sostanziale che è, invero, l'aspetto rilevante ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali in materia reddituale.
Nominativo_2 Nominativo_3Le buste paga allegate, e riferibili a due solo dipendenti, e
Novakovic, presentano un quadro orario, in effetti, più confacente a quello di servizi di pulizie
(giornate con solo 2 ore di lavoro, alternanza, etc.) che ad un'attività agricola.
La lettura unitaria degli elementi offerti dall'Ufficio, esaminati unitamente alla tesi difensiva che risulta esclusivamente teorica e non fondata su alcun elemento concreto nonché documentato, confermano la legittimità piena della ripresa erariale.
Pertanto, in assenza dei requisiti per la spettanza del regime agevolato di determinazione
Ricorrente_1del reddito tassabile, l'attività svolta dall'impresa da nell'anno 2018 risulta inquadrabile come impresa commerciale ex art. 2195 c.c., con conseguente applicabilità delle regole ordinarie di determinazione del reddito di impresa, di cui agli artt. 56 e ss. del
Tuir (contrapposizione ricavi e costi risultanti dalle scritture contabili).
Stante la soccombenza, il Ricorrente dovrà rifondere le spese di costituzione e rappresentanza che si liquidano in euro 4.000, onnicomprensive: euro 1.500 per fase di studio, euro 1.000 per fase introduttiva ed euro 1.500 per fase decisionale, già considerata la riduzione del 20% ai sensi dell'art. 15, co. 2-sexies, d.l.vo 546/1992.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 4.000 omnicomprensivi.
6