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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/12/2025, n. 1341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1341 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4275 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avvocato Paola Bertazzo
e
, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avvocato Cristina Giusto
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti: Di voler ottenere sentenza per lo scioglimento del matrimonio alle condizioni già indicate nel ricorso congiunto e che di seguito si trascrivono integralmente:
CONDIZIONI
1) dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi e CP_1 alle medesime condizioni stabilite nel ricorso congiunto, ordinando Parte_1 all'Ufficiale di Stato Civile le dovute trascrizioni;
2) disporsi l'affido condiviso e paritetico del figlio minore ad entrambi Persona_1 genitori, con residenza presso la madre.
3) Stabilire l'affidamento del minore secondo il seguente Persona_2
Prevedere che nel caso una delle parti debba assentarsi per lavoro nella mattinata del sabato, il minore venga affidato all'altro genitore sino al termine del Persona_1 turno lavorativo della parte che si assenta.
In ogni caso il padre potrà vedere e stare con il figlio per 15 giorni anche non continuativi durante le vacanze estive, periodo da concordare con la sig.ra Parte_1 entro il 30 maggio di ogni anno;
per sette giorni durante le vacanze natalizie curando di alternare di anno in anno, il Natale e il Capodanno e quindi dal 23/12 al 30/12 ore
20.00; dal 30/12 ore 20.00 alle ore 20.00 del 06/01; la festività del Natale verrà così disciplinato: la mattina di Natale fino al dopo pranzo con un genitore, e dal pomeriggio di Natale fino alla cena serale con l'altro, ad anni alterni.
Per due giorni continuativi durante le festività pasquali curando di alternare Pasqua e
2 Pasquetta di anno in anno;
Pasqua 2025 il minore la trascorrerà con la Persona_1 madre.
I ponti e le ulteriori vacanze scolastiche equamente suddivisi.
Il compleanno della madre e la festa della mamma il minore lo Persona_1 trascorrerà con la sig.ra Parte_1
Il compleanno del padre e la festa del papà il minore lo trascorrerà con Persona_1 il sig. . CP_1
Il compleanno del minore verrà festeggiato possibilmente insieme ad Persona_1 entrambi i genitori, oppure un anno un genitore pranzerà con il minore, mentre l'altro genitore cenerà con il minore, così alternando pranzo e cena di anno in anno.
4) Considerato l'affidamento paritetico ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio, nonché ciascun genitore provvederà al 50% delle straordinarie necessarie per il figlio, come da protocollo del Tribunale di Vicenza;
5) Le parti percepiranno l'assegno unico al 50% per ciascuno.
6) le parti si prestano reciproco consenso per il rilascio del passaporto, anche per il figlio minore , oltre che ai documenti di riconoscimento. Persona_1
7) Spese di causa compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 22/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonché, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in MUSSOLENTE (VI) in data
30/09/2017.
La separazione consensuale, veniva omologata con sentenza non definitiva n.
535/2025 pubblicata in data 18.06.2025 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 14.10.2025 (sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127
3 ter c.p.c.) dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 535/2025 del 18.06.2025, passata in giudicato,
e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini dello scioglimento del matrimonio;
- le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente
Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla collocazione paritetica Persona_1 dello stesso presso i genitori con residenza presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre e della madre;
-neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario del figlio;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio del passaporto, anche per il figlio minore , oltre che ai documenti di Persona_1 riconoscimento;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle
4 note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
in Mussolente (VI) il 30.09.2017 alle condizioni in epigrafe riportate CP_1 da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Mussolente (VI) al n. 11, parte I, anno 2017;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025
Il Giudice Estensore
Dott. Ludovico Rossi
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4275 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avvocato Paola Bertazzo
e
, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avvocato Cristina Giusto
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti: Di voler ottenere sentenza per lo scioglimento del matrimonio alle condizioni già indicate nel ricorso congiunto e che di seguito si trascrivono integralmente:
CONDIZIONI
1) dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi e CP_1 alle medesime condizioni stabilite nel ricorso congiunto, ordinando Parte_1 all'Ufficiale di Stato Civile le dovute trascrizioni;
2) disporsi l'affido condiviso e paritetico del figlio minore ad entrambi Persona_1 genitori, con residenza presso la madre.
3) Stabilire l'affidamento del minore secondo il seguente Persona_2
Prevedere che nel caso una delle parti debba assentarsi per lavoro nella mattinata del sabato, il minore venga affidato all'altro genitore sino al termine del Persona_1 turno lavorativo della parte che si assenta.
In ogni caso il padre potrà vedere e stare con il figlio per 15 giorni anche non continuativi durante le vacanze estive, periodo da concordare con la sig.ra Parte_1 entro il 30 maggio di ogni anno;
per sette giorni durante le vacanze natalizie curando di alternare di anno in anno, il Natale e il Capodanno e quindi dal 23/12 al 30/12 ore
20.00; dal 30/12 ore 20.00 alle ore 20.00 del 06/01; la festività del Natale verrà così disciplinato: la mattina di Natale fino al dopo pranzo con un genitore, e dal pomeriggio di Natale fino alla cena serale con l'altro, ad anni alterni.
Per due giorni continuativi durante le festività pasquali curando di alternare Pasqua e
2 Pasquetta di anno in anno;
Pasqua 2025 il minore la trascorrerà con la Persona_1 madre.
I ponti e le ulteriori vacanze scolastiche equamente suddivisi.
Il compleanno della madre e la festa della mamma il minore lo Persona_1 trascorrerà con la sig.ra Parte_1
Il compleanno del padre e la festa del papà il minore lo trascorrerà con Persona_1 il sig. . CP_1
Il compleanno del minore verrà festeggiato possibilmente insieme ad Persona_1 entrambi i genitori, oppure un anno un genitore pranzerà con il minore, mentre l'altro genitore cenerà con il minore, così alternando pranzo e cena di anno in anno.
4) Considerato l'affidamento paritetico ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio, nonché ciascun genitore provvederà al 50% delle straordinarie necessarie per il figlio, come da protocollo del Tribunale di Vicenza;
5) Le parti percepiranno l'assegno unico al 50% per ciascuno.
6) le parti si prestano reciproco consenso per il rilascio del passaporto, anche per il figlio minore , oltre che ai documenti di riconoscimento. Persona_1
7) Spese di causa compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 22/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonché, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in MUSSOLENTE (VI) in data
30/09/2017.
La separazione consensuale, veniva omologata con sentenza non definitiva n.
535/2025 pubblicata in data 18.06.2025 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 14.10.2025 (sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127
3 ter c.p.c.) dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 535/2025 del 18.06.2025, passata in giudicato,
e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini dello scioglimento del matrimonio;
- le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente
Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla collocazione paritetica Persona_1 dello stesso presso i genitori con residenza presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre e della madre;
-neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario del figlio;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio del passaporto, anche per il figlio minore , oltre che ai documenti di Persona_1 riconoscimento;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle
4 note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
in Mussolente (VI) il 30.09.2017 alle condizioni in epigrafe riportate CP_1 da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Mussolente (VI) al n. 11, parte I, anno 2017;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025
Il Giudice Estensore
Dott. Ludovico Rossi
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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