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Sentenza 16 agosto 2024
Sentenza 16 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 16/08/2024, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 16 agosto 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2252/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di conSIlio e composto dai magistrati: dott.ssa Grazia C. Roca Presidente rel. dott.ssa Francesca Varesano Giudice dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2252/2022 promossa da:
(c.f. , nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
Crist
- ricorrente -
nei confronti di:
(c.f. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv.ta Ferrante Antonella del Foro di Milano;
- Resistente -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi a cui è stata data regolare comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. e dell'ordinanza presidenziale ex art. 709 co.
1.cp.c;
Conclusioni di parte ricorrente
“Voglia l'On.le Tribunale di Lodi adito, contrariis reiectis, voler così giudicare: IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
, in Milano, il 7 giugno 1997, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano dell'anno CP_1
, Serie A, Parte II, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere all'annotazione della emananda sentenza. IN VIA PRINCIPALE, SEMPRE NEL MERITO:
1). Considerata la maggiore età di entrambi i figli, riconoscere che le frequentazioni avverranno in via autonoma.
2). Revocare qualsivoglia contributo a carico del padre in favore dei figli. In via istruttoria: Si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori, così come richiesti ed articolati con le memorie ex art. 183, comma 6, nn. 2 e 3 cpc”. pagina 1 di 11
Conclusioni di parte resistente
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 Controparte_1
[...] e a carico del SI. a titolo di concorso al mantenimento del figlio maggiorenne e non Parte_1 Per_1 Per economicamente autosufficiente, un assegno mensile dell'ammontare di Euro 800,00 mensili ed alla GL di euro 300.00 mensili oltre rivalutazione, o nella somma che parrà di giustizia, oltre il 50% delle spese straordina condo le linee guida del Tribunale di Milano e oltre al riconoscimento in favore della SI.ra dell'assegno unico;
CP_1 3. porre a carico del SI. un obbligo di contribuire al mantenimento della assegno divorzile mensile di Pt_1
€ 200,00, da rivalutars o indice ISTAT;
4. confermare nel resto la sentenza di separazione;
”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto.
1.1. Con ricorso depositato in data 20.09.2022 ha convenuto in giudizio la moglie Parte_1
chiedendo al Tribunale di Lodi di dichiarare la cessazione degli effetti civili Controparte_1 mere i provvedimenti relativi al figlio minore (affido condiviso, Per_3 collocamento prevalente presso la madre, regolamentazione delle visit noscimento di un contributo al mantenimento per nella misura di € 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie) Per_1 Per e di revocare il contributo al m nto per la GL maggiorenne , divenuta economicamente autosufficiente.
A fondamento delle proprie domande il ricorrente ha dedotto quanto segue:
− di aver contratto matrimonio concordatario con , in Milano in data CP_1 Controparte_1 07.06.1997; Per
− che dalla relazione sono nati due figli: , in data 25.04.1999, e in data 01.12.2005; Per_1
− che i coniugi in data 17.06.2021 hanno sottoscritto un accordo di negoziazione assistita, autorizzato in data 22.06.2021 dal P.M. presso il Tribunale di Lodi, tramite il quale sono pervenuti alla separazione personale alle seguenti condizioni:
“
2. La casa familiare, sita in San Giuliano Milanese (MI), via Mazzini, 10, di esclusiva proprietà della SI.ra e dalla quale il marito si è già allontanato, è assegnata alla SI.ra CP_1 Controparte_1
così come arredata.
[...]
3.Il figlio minore è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la Per_1 Per mamma in San Milanese (MI), via Mazzini, 10, ivi confermando la residenza del minore. , non più residente presso la casa familiare, al momento ha ivi stabilito il proprio domicilio.
4. Il SI. preleverà dalla casa familiare i propri beni ed effetti personali ancora rimasti nell'unità Pt_1 immobiliar rietà della SI.ra precisamente: […]; CP_1
5. Il padre potrà vedere e tenere con sé compatibilmente con gli impegni di entrambi, […]. Per_1 Per
, maggiorenne, potrà gestire, sempre in accordo con i genitori, i periodi di
/frequentazione/permanenza con il padre. […];
10. Il SI. a partire dal giugno 2021, corrisponderà alla moglie, entro il giorno 27 di ogni Parte_1 mese, un a lo di concorso al mantenimento dei figli € 400,00 di cui € 250,00 per Per_1Per ed € 150,00 per , tenuto conto che la stessa, è parzialmente autonoma.
Detta somma sarà da rivalutarsi annualmente, a partire dal luglio 2022, sulla base degli indici di aggiornamento del costo della vita previsti dall'ISTAT. Il padre sarà tenuto al versamento del contributo mensile al mantenimento sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli;
resta inteso e concordato
pagina 2 di 11 Per che allorquando sarà economicamente indipendente, l'importo dell'assegno di mantenimento per il figlio sarà di € 350,00 mensili. Per_1
Il SI. continuerà a pagare al 100% l'utenza Wind3 in dotazione ad Pt_1 Per_1
Il gatto IE, intestato al SI. ma regalato dallo stesso e dai figli alla SI.ra del rimarrà Pt_1 CP_1 presso la casa familiare dove è sem to da 6 anni;
il SI. si impegna a versare ig.ra Pt_1 [...] la somma annuale di € 250,00 a titolo di contributo spese, che verranno versate semestralmente il 30 CP_1 d il 30 dicembre di ogni anno.
Come da Linee Guida del Tribunale di Milano 14.11.2017[…] Conseguentemente ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella percentuale concordata dalle parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: […]
11. Nell'ambito della complessiva sistemazione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali, ai fini della risoluzione della crisi coniugale e a definizione di ogni eventuale diritto o pretesa, coniugi convengono che: L'immobile sito in San Giuliano Milanese, via L. Tolstoj n. 26, fabbricato concesso in locazione, rappresentato al NCEU del Comune di San Giuliano Milanese, foglio 18, mappale 206, categoria D/7, rendita catastale € 4.124,00, sarà ceduto dal SI. senza corrispettivo, alla SI.ra , che accetta, Pt_1 Controparte_1 per una quota di proprietà pari al 65% di detto immobile;
contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo il SI. corrisponderà alla SI.ra Parte_1 [...]
a titolo di riconoscimento del contribut nell'interesse della fami Controparte_1 100,00; contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo il SI. corrisponderà alla SI.ra Parte_1 [...] la somma di € 5.200,00, quale quota del deposito cauzionale versato dal conduttore Controparte_1 San Giuliano Milanese, via L. Tolstoj n. 26, fabbricato concesso in locazione, rappresentato al NCEU del Comune di San Giuliano Milanese, foglio 18, mappale 206, categoria D/7, rendita catastale € 4.124,00; […] il SI. si impegna a far subentrare la SI.ra nel contratto relativo ai pannelli Pt_1 Controparte_1 solari i sul tetto della casa familiare.
12. L'atto di trasferimento da parte del SI. ella propria quota del diritto di proprietà dell'immobile sito Pt_1 in San Giuliano Milanese, via L. Tolstoj n. 26, […] verrà stipulato entro e non oltre il giorno 8.07.2021 innanzi al Notaio già scelto dalle Parti, con la precisazione che ogni e qualunque spesa e/o tassa relativa al trasferimento verrà sostenuta integralmente dal SI. Pt_1
Poiché il trasferimento che precede non costituisce donazione, essendo elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale ed in funzione di sistemazione dei rapporti economici tra i coniugi, l'atto sarà redatto presso Notaio in applicazione del regime impositivo, di qualunque titolo e/o natura, previsto dall'art. 19 legge n. 74 del 6 marzo 1897 – regime fiscale esteso alla fattispecie di cui al presente accordo dalla sentenza n. 154/1999 Corte Costituzionale. Per 13. Tenuto conto che alla GL i genitori hanno donato un immobile in Lido Adriano (RA), via Rossini, 1, i coniugi ritengono equo attri al figlio la somma di € 60.000,00; più specificatamente gli stessi Per_1 stipuleranno uno strumento finanziario del valore di € 60.000,00 di cui sarà beneficiario e ne potrà Per_1 godere in via esclusiva al compimento della maggiore età.
14. Le Parti si danno reciprocamente atto di essere autonome dal punto di vista economico, e, per tale ragione, non avanzano alcuna reciproca domanda di mantenimento.
15. I coniugi si danno reciprocamente atto che, con il corretto e puntuale adempimento del complessivo accordo, nonché delle attribuzioni patrimoniali e delle obbligazioni che precedono, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra per nessuna ragione o titolo, anche in vista del futuro divorzio, avendo risolto, con reciproca soddisfazione, ogni questione personale, economica e patrimoniale tra loro pendente, anche dipendente dal matrimonio e/o dalla convivenza matrimoniale e/o dalla separazione di fatto e/o dal pregresso Per mantenimento dei figli e e/o da qualsivoglia altro preteso rapporto, anche di debito/credito. Per_1
[…]”;
pagina 3 di 11 − che dalla sottoscrizione dell'accordo di negoziazione assistita, una volta adempiute tutte le obbligazioni ivi contenute, i coniugi hanno cessato definitivamente ogni rapporto;
− che dalla separazione entrambi i figli hanno interrotto ogni rapporto con lui;
− che la SI.ra proprietaria: Pt_1 o della quota pari a ½ dell'immobile sito in San Giuliano Milanese, via Filippo Turati, n. 46, condotto in locazione;
o della ex casa familiare sita in San Giuliano Milanese, via Giuseppe Mazzini, n. 10; o della quota pari a 65/100 del capannone sito in San Giuliano Milanese, via L. Tolstoj n. 26, condotto in locazione;
− che la SI.ra on svolge alcuna attività lavorativa in quanto i titoli di cui è intestataria e le Pt_1 rendite imm le garantiscono entrate sufficienti per far fronte al proprio mantenimento;
− di aver acquistato dopo la separazione un immobile e di aver contratto un mutuo di € 114.000,00 della durata di 25 anni, per il quale corrisponde mensilmente € 468,80;
− di aver contratto un finanziamento di € 60.000,00 per far fronte ai lavori di ristrutturazione, per il quale corrisponde mensilmente € 262,24;
− di aver contratto due finanziamenti, uno per l'acquisto degli elettrodomestici, l'altro per l'acquisto del divano, con scadenza a dicembre 2022 e a dicembre 2023, per i quali corrisponde mensilmente € 146,77 e di € 269,60;
− di aver percepito nel 2021 un reddito di € 26.568,00, pari a circa € 1.800,00 mensili netti al mese, derivante dai ricavi della Delmar, società di cui è titolare, e del lavoro a tempo indeterminato presso la Cooperativa Everest;
− che la propria situazione economico-reddituale non è più compatibile con gli impegni economici assunti in sede di separazione;
Per
− che è divenuta economicamente autosufficiente avendo reperito un lavoro come com a presso il negozio “Risparmio Casa” di San Giuliano Milanese;
− che ancora minorenne, collocato presso la madre, ha conseguito l'attestato del I° Per_1 trien scuola professionale e si è iscritto al quarto anno.
1.2. Con memoria depositata il 18.11.2022, si è costituita in giudizio aderendo Controparte_1 alla domanda di divorzio. La resistente sivo di l'incremento del Per_1 Per contributo al mantenimento per a € 800,00 mensili e per la GL a € 300,00, oltre al 50% Per_1 delle spese straordinarie;
il rico to a proprio favore dell'assegn orzile nella misura di € 200,00 mensili;
la condanna del ricorrente a sostenere in via integrale le spese straordinarie e per la Per fornitura dell'energia elettrica dell'immobile sito in Lodo Adriano di proprietà della GL
A sostegno delle proprie domande la resistente ha dedotto quanto segue:
- che dopo la separazione i rapporti con il SI. si sono aggravati per esclusiva Pt_1 responsabilità di quest'ultimo che non ha rispettato g i assunti e non ha mai collaborato nella gestione dei figli, facendo venir meno il proprio supporto morale ed economico;
- che anche i rapporti con i figli si sono incrinati a causa dei comportamenti paterni;
in particolare, il SI. ha presentato denuncia querela nei confronti della GL per Pt_1 l'appropriazione del ttura che le era stata regalata da entrambi i genitori e ha omesso di trascorrere del tempo in via esclusiva con Per_1
- di aver reperito un'attività lavorativa part-time, a tempo determinato, percependo una retribuzione netta pari a circa € 740,00 mensili e di non essere economicamente autosufficiente;
pagina 4 di 11 - che gli immobili di cui è proprietari non producono reddito ma sono esclusivamente fonte di costi;
Per
- che la GL , seppur lavorando con un contratto a tempo determinato, non è ancora economicam utosufficiente.
1.3. All'udienza del 30.11.2022 i coniugi sono comparsi dinnanzi alla Presidente e hanno insistito per l'accoglimento delle domande formulate in atti.
In particolare, il SI. ha reso le seguenti dichiarazioni: “Ho una ditta individuale che fa vendita di Pt_1 prodotti per la pulizia p le, non ho dipendenti e dallo scorso anno lavoro presso una cooperativa in qualità di magazziniere, sono socio lavoratore della cooperativa Everest. È un contratto part time di 100 ore mensili (5 ore al Per giorno). Vivo a san Giuliano a casa di una mia cugina, non pago affitto, contribuisco per le spese vive. per quanto è Per a mia conoscenza, da quando ci siamo separati sta lavorando a tempo determinato. si è diplomat 00 presso un istituto alberghiero. studia presso un istituto tecnico di grafica professionale a Milano, è al quarto anno. Sto Per_1 versando l'assegno d imento in favore dei miei figli. Vedo ma non ho la possibilità di tenerlo a casa a Per_1 dormire. Nella casa di mia cugina oltre a lei vive la GL e la GL della GL e quindi non posso ospitare altre persone. La retribuzione per il lavoro presso la cooperativa è di circa 900 euro al mese oltre straordinari se li faccio. L'attività di vendita all'ingrosso viene esercitata senza beni strumentali, in sostanza ricevo l'ordine dai miei clienti che giro al fornitore il quale provvede alla consegna della merce: solo quando è necessario faccio io la consegna con la mia auto. Il magazzino dove esercitavo l'attività è affittato dal 2014; il contratto è stato appena rinnovato per altri 6 anni. L'affitto del negozio di mia proprietà a Milano mi comporta un introito di 600 euro lordi (il canone è di 750 euro di cui 150 di spese condominiali), nel negozio c'è una sartoria. Ho acquistato un immobile, un trilocale a Melegnano, che sto ristrutturando;
il prezzo di acquisto è di 170mila euro, ho contratto un mutuo di 114mila euro con rata mensile di 530 euro a tasso variabile. Ho contratto un finanziamento per la ristrutturazione di 60mila euro con rata mensile di 285 euro a tasso variabile.”
La SI.ra ha invece reso le seguenti dichiarazioni: “Lavoro da ottobre come commessa in un negozio CP_1 di cialde d Giuliano dove vivo. Guadagno 740 euro al mese, il contratto scadrà tra tre mesi, lavoro 20 ore settimanali. Ho fatto richiesta di assegno unico per è di 60 euro. L'assegno unico per quanto mi è stato detto è Per_1 Per devoluto per il 100% a me. La casa familiare è di prietà esclusiva. lavora da circa 6 mesi con contratti a Per tempo determinato;
è cassiera in negozio di detersivi, lavora 40 ore settimanali, guadagna 1100-1200 euro. vive con Per me ma ha la residenza nella casa al mare. Quella casa è stata comprata da me e mio marito e l'abbiamo int a . L'affitto del magazzino è di 2600 euro ogni 3 mesi.”
1.4. Con ordinanza del 09.12.2022, la Presidente ha confermato le statuizioni della separazione concordate dalle parti, dando atto che non sono sopravvenute circostanze che giustificavano l'emissione di provvedimenti provvisori di contenuto difforme per quanto concerne i figli, specificando Per quanto a che “dovrà essere chiarito in corso di causa se essa abbia raggiunto l'indipendenza economica e se la madre sia legittimata a percepire l'assegno posto che non è neppure chiaro se la stessa continui ad abitare con la genitrice”. La Presidente ha altresì rigettato la richiesta di riconoscimento di un assegno a favore della moglie in quanto “Anche la resistente sembrerebbe aver migliorato la propria condizione reddituale grazie all'occupazione intervenuta con rapporto di lavoro subordinato part-time, a tempo determinato”.
1.5. Con ordinanza del 07.10.2023 la Giudice relatrice, al fine di verificare la situazione economica delle parti, ha assegnato termine per depositare documentazione reddituale relativa agli anni dal 2019 al 2022, buste paga relative al 2023, copia degli estratti conto bancari e dei depositi titoli e azionari intestati alle parti dal 2019, copia dei contratti di locazione degli immobili di cui i coniugi sono proprietari e visure Per catastali degli immobili. Inoltre, allo scopo di accertare la situazione lavorativa di , è stata fissata una successiva udienza per la comparizione della GL.
1.6. All'udienza del 26.01.2024 le parti sono comparse personalmente dinanzi alla Giudice relatrice.
In particolare, il SI. a dichiarato quanto segue: mi ha riferito che avrebbe lavorato per tre Pt_1 Per_1 giorni da Mediaword at n'agenzia interinale, ma non so s seguito a lavorare perché i rapporti si sono Per nuovamente interrotti. La casa al mare era stata acquistata perché voleva trasferirsi a Ravenna, poi ha cambiato idea ed è tornata a vivere a Milano. Da allora la casa è usata solo d il periodo estivo”.
pagina 5 di 11 La SI.ra ha poi dichiarato: ha raggiunto la maggiore età a dicembre 2023, ha conseguito il CP_1 Per_1 diploma del terzo anno presso l'Itis, ha poi proseguito gli studi anche per il quarto anno conseguendo a giugno 2023 il diploma di specializzazione in grafica pubblicitaria, ha deciso per il momento di non frequentare anche il quinto anno. ora non vive da me, sta cercando lavoro a Ravenna ove sta vivendo attualmente nella casa di proprietà della Per_1Per
Lui non vuole vivere a Milano, già prima faceva avanti e indietro da Ravenna.
Da giungo 2023 ha fatto numerosi colloqui di lavoro ma non veniva assunto perché era ancora minorenne. Da quanto ha compiuto 18 anni ha lavorato solo per tre giorni, sta continuando a cercare lavoro ma non ha ancora trovato nulla”.
È stata poi sentita la GL che ha reso le seguenti dichiarazioni: “Ho 24 anni, ho un diploma di CP_2 scuola superiore conseguito pres erghiero.
Al momento non lavoro, il 30.09.2023 non sono stata confermata nel mio posto di lavoro presso il negozio Risparmio Casa di San Giuliano Milanese, ho lavorato per loro un anno e nove mesi guadagnavo circa € 1.200,00 al mese. Ero assunta con un contratto a tempo determinato. Ho subito un infortunio sul posto di lavoro e questa circostanza è stata determinante nella cessazione del rapporto di lavoro. Ho due ernie alla lombare della schiena che mi impediscono anche di stare seduta, per tale motivo non sono stata ricollocata in un'altra mansione. Sono stata in malattia da novembre 2022 a settembre 2023 e prendevo circa € 400/500 al mese. In detto periodo ho fatto svariati colloqui di lavoro ma non ho trovato nulla. Da settembre 2023 sto percependo circa € 800/900 a titolo di Naspi, dovrei percepirla per circa 6 mesi.
Prima di lavorare per Risparmio Casa ho sempre svolto attività lavorative.
Ora vivo in casa con mia madre e da novembre 2023 ho ripreso gli studi, sto seguendo un corso annuale in digital marketing e alla fine mi rilasceranno un diploma. Al momento non sto cercando lavoro perché sto seguendo questo corso”.
1.5. La causa è stata trattenuta in decisione in data 23.02.2024, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Sulla domanda di divorzio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
I coniugi hanno contratto matrimonio in Milano in data 07.06.1999 e si sono separati consensualmente come da accordo di negoziazione assistita autorizzato dal Pubblico Ministero di Lodi il 22.06.2021.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
3. Sul regime di affido e viste del figlio . Per_1
Nelle more del giudizio, il figlio ha raggiunto la maggiore età, pertanto, alcuna statuizione deve Per_1 essere assunta in ordine al regime di affido, al collocamento e al calendario di visite.
Per_
4. Sul contributo al mantenimento per la GL . Per Il SI. hiede che il Tribunale revochi il contributo al mantenimento per la GL , divenuta Pt_1 econo nte autosufficiente.
Di contro, la SI.ra chiede che il contributo al mantenimento per la GL venga incrementato CP_1 ad € 300,00 mens icolare, la resistente riferisce che la GL (i) presenta problematiche di natura medica e psichiatrica che hanno compromesso fino ad oggi la possibilità di emanciparsi dai pagina 6 di 11 genitori;
(ii) ha inviato numerosi curricula senza ottenere risultati;
(iii) ha ripreso gli studi e svolge un'attività lavorativa che le impegna qualche ora alla settimanale. Per Esaminata la documentazione in atti e tenuto conto delle dichiarazioni rese dalle parti e da all'udienza del 26.01.2024, il Collegio ritiene di dover disporre la revoca del contribut mantenimento.
Com'è noto, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, l'obbligo del genitore non convivente di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne “non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni” (cfr. Cass. 17183/2020; Cass. n. 27904/2021; Cass. n. 32529/2018).
Recente giurisprudenza di legittimità ha poi precisato che “se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il “figlio adulto”, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (Cass. 26875/2023).
Inoltre, va escluso il diritto del genitore di ottenere dall'altro un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente quando quest'ultimo, pur essendo disoccupato al momento della domanda e, dunque, non economicamente autosufficiente, abbia in passato già intrapreso un'attività lavorativa, dimostrando di aver raggiunto un'adeguata capacità lavorativa. Pertanto, non assumono rilievo le ulteriori circostanze sopravvenire (come, ad esempio, la negatività dell'andamento dell'attività commerciale espletata dallo stesso), le quali, se pur determinano l'effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno (così, Cass. n 26259/2005). In altri termini, l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento per i figli cessa quando viene dimostrato l'avvenuto l'ingresso nel mondo del lavoro, seppure con lavori saltuari ed a tempo determinato.
In punto di onere della prova, spetta al figlio divenuto maggiorenne (ove agisca egli stesso in giudizio) o al genitore interessato (quello con lui convivente) dimostrare non solo la radicale mancanza di indipendenza economica – che è la precondizione del diritto preteso – ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Per Ebbene, ha compiuto venticinque anni e ha conseguito il diploma di scuola superiore presso un istituto ghiero. La resistente ha documentato che la GL ha frequentato un corso in comunicazione, digital marketing e social network, della durata di 60 ore, nel periodo giugno – luglio 2024 e un corso di informatica, della durata di 45 ore, nel periodo febbraio - aprile 2024. Per All'udienza del 26.01.2024 ha dichiarato di aver lavorato per un anno e nove mesi, come commessa, presso il negozio parmio Casa” di San Giuliano Milanese, guadagnando circa € 1.200,00 al mese;
di aver subito un infortunio sul lavoro che ha determinato la cessazione del rapporto del lavoro non potendo essere assegnata ad altre mansioni;
di aver sempre svolto in passato altre attività lavorative.
La SI. ha poi depositate le buste paga relative ai mesi di febbraio 2024 e marzo 2024 dalle CP_1 quali si evince che la GL presta attività lavorativa come addetta alla sorveglianza, seppur percependo entrate eSIue (complessivi € 271,00 per 28 ore di lavoro) e ha documentato che, già ai tempi della Per separazione, aveva iniziato a svolgere lavori a tempo determinato. Per La circostanza che dal 2021 abbia svolto diversi lavori a tempo determinato comprova il raggiungimento di un'adeguata capacità lavorativa. Il successivo stato di disoccupazione non comporta la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento in capo al padre. Del resto, va pure ribadito che il diritto al mantenimento si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di Per formazione da parte del figlio. Nel caso di specie, ha concluso le scuole superiori e i percorsi di formazione intrapresi nel 2024 e mai ha manifestato siderio di intraprendere gli studi universitari.
pagina 7 di 11 La SI.ra nei propri scritti difensivi ha rappresentato che la GL è affetta da patologia CP_1 psichiatrica che limita la capacità lavorativa della stessa;
a dimostrazione di quanto affermato, la resistente ha prodotto certificazione medica del 17.07.2023 nella quale la dott.sa Persona_4 medico psichiatra presso l'ASST Fatebenefratelli Sacco, attesta che la ragazza presen
“Disturbo di panico”, conSIliando una cura farmacologica (Sertralina e Lorazepam) e l'astensione dall'attività lavorativa fino al 23.08.2023. Tuttavia, la SI.ra non ha documentato che tale CP_1 patologia persiste ancora ad oggi e che in ragione della gravità di detta condizione medica la GL è impossibilitata o limitata nell'espletamento di un'attività lavorativa. A ciò si aggiunge che all'udienza del Per 26.01.2024 ha riferito esclusivamente di una patologia alla schiena la cui gravità e attualità non è stata documentata. Per Il SI. on può più quindi ritenersi obbligato a contribuire al mantenimento di e la revoca Pt_1 del c decorre dalla domanda (settembre 2022), atteso che già all'udienza enziale del 30.11.2022 la SI.ra aveva riferito che la GL prestava attività lavorativa come commessa CP_1 Per percependo una retribuzione che il Collegio reputa sufficiente a far fronte al suo mantenimento ( lavora da circa 6 mesi con contratti a tempo determinato;
è cassiera in negozio di detersivi, lavora 40 ore settim guadagna 1100-1200 euro”).
5. Sul contributo al mantenimento per il figlio Per_1
Preliminarmente, giova ricordare che la legittimazione del genitore a richiedere iure proprio all'altro genitore il contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne, non ancora autosufficiente economicamente, va escluso in difetto del requisito della coabitazione con il figlio. In altri termini, la legittimazione personale del genitore presuppone la convivenza con il figlio minorenne o maggiorenne non autosufficiente e sussiste finché persiste tale condizione (Cass. n. 11320/2005; Cass. 13184/2011).
Nel caso in esame, all'udienza del 26.01.2024 la SI.ra ha riferito che il figlio non CP_1 Per_1Per coabita più con lei, essendosi trasferito a Ravenna press e di proprietà della sore Tale circostanza troverebbe, tra l'altro, conferma nel contratto di telefonia mobile stipulato il .2024 dallo stesso il quale ha indicato come proprio indirizzo di residenza l'abitazione di Ravenna. Di Per_1 contro, la 0.05.2024 con la quale la SI.ra (e non chiede informazioni per CP_1 Per_1 l'iscrizione del figlio al quinto anno scolastico non consente di desumere che il ragazzo abbia fatto sicuramento ritorno presso l'abitazione materna.
Ne consegue, pertanto, che - venuta meno la coabitazione – la SI.ra è carente della CP_1 legittimazione attiva per chiedere il contributo al mantenimento per il figlio e sussiste invece Per_1 fino al dicembre 2023. Il Collegio dovrà quindi quantificare l'ammontare del contributo al mantenimento dovuto dal SI. er il periodo in cui il figlio, ancora minorenne, convivente con la Pt_1 madre. A tal fine è necessario ere le condizioni economiche delle parti facendo riferimento alla documentazione versata in atti.
Il SI. è titolare dell'impresa denominata Delmar e svolge anche attività come lavoratore Pt_1 dipend
Dalla documentazione reddituale emergono i seguenti redditi lordi: € 25.713,00 nel 2019; € 22.075,00 nel 2020, € 26.658,00 nel 2021 e € 28.042,00 nel 2022.
Dalle buste paga si evince che nel periodo gennaio – ottobre 2023 il resistente ha percepito una retribuzione media netta pari a € 1.183,50 (€ 971,00 a gennaio, € 862,00 a febbraio, € 1.016,00 a marzo,
€ 1.328,00 in aprile, € 1.477,00 a maggio, € 1.670,00 a giugno, € 1.031,00 a luglio, € 1.201,00 in agosto, € 1.142,00 a settembre e € 1.137,00 a ottobre).
L'esame degli estratti conto porta ad escludere che il SI. percepisca ulteriori redditi non Pt_1 dichiarati, essendo la movimentazione compatibile con la documentazione fiscale. Si osserva però che a seguito della separazione, il ricorrente beneficia anche della contribuzione economica della compagna, come si evince dai giroconti.
pagina 8 di 11 Inoltre, il SI. intestatario dei seguenti immobili: Pt_1
- quota di proprietà pari al 1/6 dell'immobile sito in Bresso, Via XXV Aprile n. 6;
- piena proprietà del negozio sito in Milano in Via Bressarione n.12, dal quale incassa annualmente € 9.000,00 a titolo di canoni di locazione;
- quota di proprietà pari a 35/100 del capannone sito in san Giuliano Milanese, Via Tolstoj n. 26, dal quale incassa annualmente € 5.600,00 a titolo di canoni di locazione;
- proprietà piena dell'appartamento sito in Melegnano acquistato dopo la separazione.
Il ricorrente ha documentato di aver contratto nel 2022 un mutuo di € 114.000,00 per l'acquisto dell'abitazione e un finanziamento di € 60.000,00 per i lavori di ristrutturazione, entrambi a tasso variabile, per i quali corrispondeva nel 2022 complessivamente € 731,04 mensili, incrementati a novembre 2023 a € 1.087,90 mensili. Sono stati invece estinti i finanziamenti contratti per l'acquisto degli elettrodomestici e del mobilio.
La SI.ra lavora come commessa in forza di contratto a tempo determinato. CP_1
Dalla documentazione reddituale emergono i seguenti redditi lordi: € 3.625,00 nel 2019; € 914,00 nel 2020, € 5.976,00 nel 2021 e € 13.259,00 nel 2002.
Dalle buste paga si ricava che la resistente ha percepito nel periodo gennaio – ottobre 2023 una retribuzione media netta pari a € 751,50 mensile (€ 770,00 a gennaio, € 727,00 a febbraio, € 747,00 a marzo, € 747,00 in aprile, € 753,00 a maggio, € 1.195,00 a giugno, € 645,00 a luglio, € 645,00 in agosto,
€ 643,00 a settembre e € 641,00 a ottobre).
Inoltre, la SI.ra è intestataria dei seguenti immobili: CP_1
- proprietà piena dell'appartamento sito San Giuliano Milanese, via Giuseppe Mazzini n. 10, nel quale vive unitamente alla GL e per il quale sostiene esclusivamente gli oneri condominiali e i costi delle utenze, non essendo gravato da mutuo;
- quota di proprietà pari al 65/100 del capannone sito in San Giuliano Milanese, via Tolstoj n. 26, della quale è divenuta proprietà nel luglio 2021 in forza dell'accordo raggiunto in sede di separazione e per il quale incassa annualmente € 10.400,00 a titolo di canoni di locazione;
- quota di proprietà pari a ½ dell'appartamento sito in San Giuliano Milanese, via Mazzini n. 10, per il quale incassava, dal 2017 quantomeno fino al 2022, € 2.880,00 a titolo di canoni di locazione.
La SI.ra risulta, inoltre, intestataria di titoli di valore non trascurabile, pari a € 243.250,00 nel Pt_1 2020; € 293.457,00 nel 2021; € 198.376,00 nel 2022.
Il saldo dei conti correnti intestati alla SI.ra isulta, di contro, di valore piuttosto contenuto (non Pt_1 superiore a circa € 8.500,00), a fronte però timenti frequenti e di importo rilevante. A ciò deve aggiungersi che la resistente ha rifiutato di ottemperare all'ordine della Giudice di produrre in giudizio la documentazione bancaria relativa ai conti correnti intestati con la madre. Da tale condotta processuale, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., è possibile desumere argomenti di prova in ordine all'esistenza di disponibilità economiche che la parte non vuole portare a conoscenza del Tribunale. Tale circostanza, del resto, sembra confermata dall'elargizione di € 40.000,00, effettuata il 29.06.2021, a favore della GL Per
indicativa sicuramente di una certa capacità economica da parte della SI.ra . CP_1
Tutto ciò premesso, tenuto conto che la situazione economica e reddituale del SI. uò ritenersi Pt_1 pressoché invariata, in considerazione anche dell'instaurazione della convivenza con un'altra donna, e che la situazione reddituale della SI.ra risulta migliorata in quanto ha iniziato a percepire i CP_1 canoni di locazione del capannone n retribuzione da lavoro, il Collegio ritiene congruo confermare in € 250,00 mensili il contributo al mantenimento dovuto dal SI. favore del figlio Pt_1
oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_1
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6. Sulla domanda di assegno divorzile.
La SI.ra ha chiesto il versamento da parte del SI. i un importo di € 200,00 mensili a CP_1 Pt_1 titolo di assegno divorzile, al quale il ricorrente si è opposto per carenza dei presupposti.
In materia di riconoscimento e determinazione dell'assegno divorzile, la giurisprudenza di legittimità, nell'attesa di una statuizione della Cassazione a sezioni unite, si era assestata per lo più nel ritenere la decisione circa il riconoscimento dell'assegno divorzile informata al principio dell'auto-responsabilità ed autosufficienza economica, a prescindere ed indipendentemente dalle condizioni e dal tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (Cass. n. 11504/2017; Cass. n. 15481/2017; Cass. n. 19721/2017, Cass. n. 20525/2017; Cass. n. 23602/2017, Cass. n. 25697/2017; Cass. n. 2043/2018).
Peraltro, con la pronuncia a Sezioni Unite della Cassazione n. 18287/2018, si è sottolineata la necessità di escludere ingiustificati arricchimenti derivanti dalla valutazione in via prevalente della comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti, dovendosi assicurare tutela, in chiave perequativa, alle situazioni, statisticamente molto frequenti, caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico-patrimoniali tra i coniugi, ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica, ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare. E dunque, pur facendo salvo l'orientamento invalso nella giurisprudenza delle Sezioni Semplici, si è ricondotto al contenuto perequativo-compensativo dell'assegno divorzile, che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà, la necessità di tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, ma anche del contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate in considerazione della durata del matrimonio ed infine del fattore dell'età del richiedente, al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro.
E dunque il giudice, nel pronunciarsi in proposito, deve accertare in capo al richiedente la mancanza di adeguati redditi propri (costituiti anche dall'esistenza di cespiti ulteriori, rispetto alle entrate lavorative, e dal godimento della casa) e l'impossibilità, per ragioni oggettive, di procurarseli altrimenti (tenuto conto delle concrete capacità e possibilità di lavoro nello specifico contesto abitativo). Ma deve altresì tener conto delle scelte lavorative adottate dai coniugi nel corso ed in ragione della vita matrimoniale nonché del concreto apporto dato da ciascuno alla stessa.
Nel caso di specie, applicando i richiamati principi al caso di specie, la domanda formulata dalla SI.ra dev'essere rigettata. CP_1
È circostanza incontestata che la resistente ha lavorato come parrucchiera presso il negozio “Camargo Per Stile Domani”, fatta eccezione per un periodo dopo la nascita di e che a seguito della separazione ha reperito un'occupazione come commessa.
La SI.ra non ha dato prova delle scelte lavorative adottate dai coniugi nel corso della vita CP_1 matrimo lle possibilità di carriera alle quali avrebbe rinunciato per sostenere il marito e accudire i figli.
A ciò deve aggiungersi che la SI.ra dispone dei mezzi per far fronte in maniera dignitosa al CP_1 proprio mantenimento, tenuto co vestimenti di cui è intestataria nonché dei frutti civili ricavabili dai beni immobili di cui è proprietaria. Non da ultimo, si osserva che in sede di separazione il SI. a elargito alla moglie la somma di € 75.000,00 “a titolo di riconoscimento del contributo svolto dalla Pt_1 stess eresse della famiglia” al fine di operare un riequilibrio tra le rispettive condizioni economiche.
In conclusione, la resistente risulta dotata di adeguate capacità lavorative e non ha fornito elementi che consentano di affermare che la stessa si trova nell'impossibilità oggettiva di procurarsi adeguati redditi propri. Pertanto, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, non può ritenersi che la mera disparità reddituale tra le parti giustifichi, da sola, la corresponsione di un assegno divorzile a favore della SI.ra . CP_1
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7. Sulle spese di lite.
In applicazione del principio di soccombenza, la SI.ra è tenuta a rimborsare al SI. e CP_1 Pt_1 spese di lite liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa, cosi provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in Milano in data 07.06.1997 (trascritto nei registri di Stato Civile del Controparte_1 tto n. 217, parte II, serie A, anno 1997);
2) revoca il contributo al mantenimento per la GL con decorrenza dal deposito del CP_2 ricorso;
3) conferma in € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, il contributo al mantenimento dovuto dal SI. er il figlio da versarsi alla SI.ra fino Pt_1 Per_1 CP_1 al mese di dicembre 2023 com
4) dichiara la carenza di legittimazione attiva in capo alla SI.ra quando alla domanda CP_1 di contributo al mantenimento per il figlio per il periodo decorrente da gennaio 2024; Per_1
5) rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla SI.ra ; CP_1
6) condanna la SI.ra a rimborsare al SI. le spese di lite che liquida in € CP_1 Pt_1 3.800,00 a titolo di o al 15% per spese gen e cpa.
7) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lodi, nella camera di conSIlio del 14 agosto 2024
La Presidente est. dott.ssa Grazia C. Roca
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di conSIlio e composto dai magistrati: dott.ssa Grazia C. Roca Presidente rel. dott.ssa Francesca Varesano Giudice dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2252/2022 promossa da:
(c.f. , nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
Crist
- ricorrente -
nei confronti di:
(c.f. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv.ta Ferrante Antonella del Foro di Milano;
- Resistente -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi a cui è stata data regolare comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. e dell'ordinanza presidenziale ex art. 709 co.
1.cp.c;
Conclusioni di parte ricorrente
“Voglia l'On.le Tribunale di Lodi adito, contrariis reiectis, voler così giudicare: IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
, in Milano, il 7 giugno 1997, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano dell'anno CP_1
, Serie A, Parte II, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere all'annotazione della emananda sentenza. IN VIA PRINCIPALE, SEMPRE NEL MERITO:
1). Considerata la maggiore età di entrambi i figli, riconoscere che le frequentazioni avverranno in via autonoma.
2). Revocare qualsivoglia contributo a carico del padre in favore dei figli. In via istruttoria: Si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori, così come richiesti ed articolati con le memorie ex art. 183, comma 6, nn. 2 e 3 cpc”. pagina 1 di 11
Conclusioni di parte resistente
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 Controparte_1
[...] e a carico del SI. a titolo di concorso al mantenimento del figlio maggiorenne e non Parte_1 Per_1 Per economicamente autosufficiente, un assegno mensile dell'ammontare di Euro 800,00 mensili ed alla GL di euro 300.00 mensili oltre rivalutazione, o nella somma che parrà di giustizia, oltre il 50% delle spese straordina condo le linee guida del Tribunale di Milano e oltre al riconoscimento in favore della SI.ra dell'assegno unico;
CP_1 3. porre a carico del SI. un obbligo di contribuire al mantenimento della assegno divorzile mensile di Pt_1
€ 200,00, da rivalutars o indice ISTAT;
4. confermare nel resto la sentenza di separazione;
”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto.
1.1. Con ricorso depositato in data 20.09.2022 ha convenuto in giudizio la moglie Parte_1
chiedendo al Tribunale di Lodi di dichiarare la cessazione degli effetti civili Controparte_1 mere i provvedimenti relativi al figlio minore (affido condiviso, Per_3 collocamento prevalente presso la madre, regolamentazione delle visit noscimento di un contributo al mantenimento per nella misura di € 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie) Per_1 Per e di revocare il contributo al m nto per la GL maggiorenne , divenuta economicamente autosufficiente.
A fondamento delle proprie domande il ricorrente ha dedotto quanto segue:
− di aver contratto matrimonio concordatario con , in Milano in data CP_1 Controparte_1 07.06.1997; Per
− che dalla relazione sono nati due figli: , in data 25.04.1999, e in data 01.12.2005; Per_1
− che i coniugi in data 17.06.2021 hanno sottoscritto un accordo di negoziazione assistita, autorizzato in data 22.06.2021 dal P.M. presso il Tribunale di Lodi, tramite il quale sono pervenuti alla separazione personale alle seguenti condizioni:
“
2. La casa familiare, sita in San Giuliano Milanese (MI), via Mazzini, 10, di esclusiva proprietà della SI.ra e dalla quale il marito si è già allontanato, è assegnata alla SI.ra CP_1 Controparte_1
così come arredata.
[...]
3.Il figlio minore è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la Per_1 Per mamma in San Milanese (MI), via Mazzini, 10, ivi confermando la residenza del minore. , non più residente presso la casa familiare, al momento ha ivi stabilito il proprio domicilio.
4. Il SI. preleverà dalla casa familiare i propri beni ed effetti personali ancora rimasti nell'unità Pt_1 immobiliar rietà della SI.ra precisamente: […]; CP_1
5. Il padre potrà vedere e tenere con sé compatibilmente con gli impegni di entrambi, […]. Per_1 Per
, maggiorenne, potrà gestire, sempre in accordo con i genitori, i periodi di
/frequentazione/permanenza con il padre. […];
10. Il SI. a partire dal giugno 2021, corrisponderà alla moglie, entro il giorno 27 di ogni Parte_1 mese, un a lo di concorso al mantenimento dei figli € 400,00 di cui € 250,00 per Per_1Per ed € 150,00 per , tenuto conto che la stessa, è parzialmente autonoma.
Detta somma sarà da rivalutarsi annualmente, a partire dal luglio 2022, sulla base degli indici di aggiornamento del costo della vita previsti dall'ISTAT. Il padre sarà tenuto al versamento del contributo mensile al mantenimento sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli;
resta inteso e concordato
pagina 2 di 11 Per che allorquando sarà economicamente indipendente, l'importo dell'assegno di mantenimento per il figlio sarà di € 350,00 mensili. Per_1
Il SI. continuerà a pagare al 100% l'utenza Wind3 in dotazione ad Pt_1 Per_1
Il gatto IE, intestato al SI. ma regalato dallo stesso e dai figli alla SI.ra del rimarrà Pt_1 CP_1 presso la casa familiare dove è sem to da 6 anni;
il SI. si impegna a versare ig.ra Pt_1 [...] la somma annuale di € 250,00 a titolo di contributo spese, che verranno versate semestralmente il 30 CP_1 d il 30 dicembre di ogni anno.
Come da Linee Guida del Tribunale di Milano 14.11.2017[…] Conseguentemente ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella percentuale concordata dalle parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: […]
11. Nell'ambito della complessiva sistemazione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali, ai fini della risoluzione della crisi coniugale e a definizione di ogni eventuale diritto o pretesa, coniugi convengono che: L'immobile sito in San Giuliano Milanese, via L. Tolstoj n. 26, fabbricato concesso in locazione, rappresentato al NCEU del Comune di San Giuliano Milanese, foglio 18, mappale 206, categoria D/7, rendita catastale € 4.124,00, sarà ceduto dal SI. senza corrispettivo, alla SI.ra , che accetta, Pt_1 Controparte_1 per una quota di proprietà pari al 65% di detto immobile;
contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo il SI. corrisponderà alla SI.ra Parte_1 [...]
a titolo di riconoscimento del contribut nell'interesse della fami Controparte_1 100,00; contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo il SI. corrisponderà alla SI.ra Parte_1 [...] la somma di € 5.200,00, quale quota del deposito cauzionale versato dal conduttore Controparte_1 San Giuliano Milanese, via L. Tolstoj n. 26, fabbricato concesso in locazione, rappresentato al NCEU del Comune di San Giuliano Milanese, foglio 18, mappale 206, categoria D/7, rendita catastale € 4.124,00; […] il SI. si impegna a far subentrare la SI.ra nel contratto relativo ai pannelli Pt_1 Controparte_1 solari i sul tetto della casa familiare.
12. L'atto di trasferimento da parte del SI. ella propria quota del diritto di proprietà dell'immobile sito Pt_1 in San Giuliano Milanese, via L. Tolstoj n. 26, […] verrà stipulato entro e non oltre il giorno 8.07.2021 innanzi al Notaio già scelto dalle Parti, con la precisazione che ogni e qualunque spesa e/o tassa relativa al trasferimento verrà sostenuta integralmente dal SI. Pt_1
Poiché il trasferimento che precede non costituisce donazione, essendo elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale ed in funzione di sistemazione dei rapporti economici tra i coniugi, l'atto sarà redatto presso Notaio in applicazione del regime impositivo, di qualunque titolo e/o natura, previsto dall'art. 19 legge n. 74 del 6 marzo 1897 – regime fiscale esteso alla fattispecie di cui al presente accordo dalla sentenza n. 154/1999 Corte Costituzionale. Per 13. Tenuto conto che alla GL i genitori hanno donato un immobile in Lido Adriano (RA), via Rossini, 1, i coniugi ritengono equo attri al figlio la somma di € 60.000,00; più specificatamente gli stessi Per_1 stipuleranno uno strumento finanziario del valore di € 60.000,00 di cui sarà beneficiario e ne potrà Per_1 godere in via esclusiva al compimento della maggiore età.
14. Le Parti si danno reciprocamente atto di essere autonome dal punto di vista economico, e, per tale ragione, non avanzano alcuna reciproca domanda di mantenimento.
15. I coniugi si danno reciprocamente atto che, con il corretto e puntuale adempimento del complessivo accordo, nonché delle attribuzioni patrimoniali e delle obbligazioni che precedono, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra per nessuna ragione o titolo, anche in vista del futuro divorzio, avendo risolto, con reciproca soddisfazione, ogni questione personale, economica e patrimoniale tra loro pendente, anche dipendente dal matrimonio e/o dalla convivenza matrimoniale e/o dalla separazione di fatto e/o dal pregresso Per mantenimento dei figli e e/o da qualsivoglia altro preteso rapporto, anche di debito/credito. Per_1
[…]”;
pagina 3 di 11 − che dalla sottoscrizione dell'accordo di negoziazione assistita, una volta adempiute tutte le obbligazioni ivi contenute, i coniugi hanno cessato definitivamente ogni rapporto;
− che dalla separazione entrambi i figli hanno interrotto ogni rapporto con lui;
− che la SI.ra proprietaria: Pt_1 o della quota pari a ½ dell'immobile sito in San Giuliano Milanese, via Filippo Turati, n. 46, condotto in locazione;
o della ex casa familiare sita in San Giuliano Milanese, via Giuseppe Mazzini, n. 10; o della quota pari a 65/100 del capannone sito in San Giuliano Milanese, via L. Tolstoj n. 26, condotto in locazione;
− che la SI.ra on svolge alcuna attività lavorativa in quanto i titoli di cui è intestataria e le Pt_1 rendite imm le garantiscono entrate sufficienti per far fronte al proprio mantenimento;
− di aver acquistato dopo la separazione un immobile e di aver contratto un mutuo di € 114.000,00 della durata di 25 anni, per il quale corrisponde mensilmente € 468,80;
− di aver contratto un finanziamento di € 60.000,00 per far fronte ai lavori di ristrutturazione, per il quale corrisponde mensilmente € 262,24;
− di aver contratto due finanziamenti, uno per l'acquisto degli elettrodomestici, l'altro per l'acquisto del divano, con scadenza a dicembre 2022 e a dicembre 2023, per i quali corrisponde mensilmente € 146,77 e di € 269,60;
− di aver percepito nel 2021 un reddito di € 26.568,00, pari a circa € 1.800,00 mensili netti al mese, derivante dai ricavi della Delmar, società di cui è titolare, e del lavoro a tempo indeterminato presso la Cooperativa Everest;
− che la propria situazione economico-reddituale non è più compatibile con gli impegni economici assunti in sede di separazione;
Per
− che è divenuta economicamente autosufficiente avendo reperito un lavoro come com a presso il negozio “Risparmio Casa” di San Giuliano Milanese;
− che ancora minorenne, collocato presso la madre, ha conseguito l'attestato del I° Per_1 trien scuola professionale e si è iscritto al quarto anno.
1.2. Con memoria depositata il 18.11.2022, si è costituita in giudizio aderendo Controparte_1 alla domanda di divorzio. La resistente sivo di l'incremento del Per_1 Per contributo al mantenimento per a € 800,00 mensili e per la GL a € 300,00, oltre al 50% Per_1 delle spese straordinarie;
il rico to a proprio favore dell'assegn orzile nella misura di € 200,00 mensili;
la condanna del ricorrente a sostenere in via integrale le spese straordinarie e per la Per fornitura dell'energia elettrica dell'immobile sito in Lodo Adriano di proprietà della GL
A sostegno delle proprie domande la resistente ha dedotto quanto segue:
- che dopo la separazione i rapporti con il SI. si sono aggravati per esclusiva Pt_1 responsabilità di quest'ultimo che non ha rispettato g i assunti e non ha mai collaborato nella gestione dei figli, facendo venir meno il proprio supporto morale ed economico;
- che anche i rapporti con i figli si sono incrinati a causa dei comportamenti paterni;
in particolare, il SI. ha presentato denuncia querela nei confronti della GL per Pt_1 l'appropriazione del ttura che le era stata regalata da entrambi i genitori e ha omesso di trascorrere del tempo in via esclusiva con Per_1
- di aver reperito un'attività lavorativa part-time, a tempo determinato, percependo una retribuzione netta pari a circa € 740,00 mensili e di non essere economicamente autosufficiente;
pagina 4 di 11 - che gli immobili di cui è proprietari non producono reddito ma sono esclusivamente fonte di costi;
Per
- che la GL , seppur lavorando con un contratto a tempo determinato, non è ancora economicam utosufficiente.
1.3. All'udienza del 30.11.2022 i coniugi sono comparsi dinnanzi alla Presidente e hanno insistito per l'accoglimento delle domande formulate in atti.
In particolare, il SI. ha reso le seguenti dichiarazioni: “Ho una ditta individuale che fa vendita di Pt_1 prodotti per la pulizia p le, non ho dipendenti e dallo scorso anno lavoro presso una cooperativa in qualità di magazziniere, sono socio lavoratore della cooperativa Everest. È un contratto part time di 100 ore mensili (5 ore al Per giorno). Vivo a san Giuliano a casa di una mia cugina, non pago affitto, contribuisco per le spese vive. per quanto è Per a mia conoscenza, da quando ci siamo separati sta lavorando a tempo determinato. si è diplomat 00 presso un istituto alberghiero. studia presso un istituto tecnico di grafica professionale a Milano, è al quarto anno. Sto Per_1 versando l'assegno d imento in favore dei miei figli. Vedo ma non ho la possibilità di tenerlo a casa a Per_1 dormire. Nella casa di mia cugina oltre a lei vive la GL e la GL della GL e quindi non posso ospitare altre persone. La retribuzione per il lavoro presso la cooperativa è di circa 900 euro al mese oltre straordinari se li faccio. L'attività di vendita all'ingrosso viene esercitata senza beni strumentali, in sostanza ricevo l'ordine dai miei clienti che giro al fornitore il quale provvede alla consegna della merce: solo quando è necessario faccio io la consegna con la mia auto. Il magazzino dove esercitavo l'attività è affittato dal 2014; il contratto è stato appena rinnovato per altri 6 anni. L'affitto del negozio di mia proprietà a Milano mi comporta un introito di 600 euro lordi (il canone è di 750 euro di cui 150 di spese condominiali), nel negozio c'è una sartoria. Ho acquistato un immobile, un trilocale a Melegnano, che sto ristrutturando;
il prezzo di acquisto è di 170mila euro, ho contratto un mutuo di 114mila euro con rata mensile di 530 euro a tasso variabile. Ho contratto un finanziamento per la ristrutturazione di 60mila euro con rata mensile di 285 euro a tasso variabile.”
La SI.ra ha invece reso le seguenti dichiarazioni: “Lavoro da ottobre come commessa in un negozio CP_1 di cialde d Giuliano dove vivo. Guadagno 740 euro al mese, il contratto scadrà tra tre mesi, lavoro 20 ore settimanali. Ho fatto richiesta di assegno unico per è di 60 euro. L'assegno unico per quanto mi è stato detto è Per_1 Per devoluto per il 100% a me. La casa familiare è di prietà esclusiva. lavora da circa 6 mesi con contratti a Per tempo determinato;
è cassiera in negozio di detersivi, lavora 40 ore settimanali, guadagna 1100-1200 euro. vive con Per me ma ha la residenza nella casa al mare. Quella casa è stata comprata da me e mio marito e l'abbiamo int a . L'affitto del magazzino è di 2600 euro ogni 3 mesi.”
1.4. Con ordinanza del 09.12.2022, la Presidente ha confermato le statuizioni della separazione concordate dalle parti, dando atto che non sono sopravvenute circostanze che giustificavano l'emissione di provvedimenti provvisori di contenuto difforme per quanto concerne i figli, specificando Per quanto a che “dovrà essere chiarito in corso di causa se essa abbia raggiunto l'indipendenza economica e se la madre sia legittimata a percepire l'assegno posto che non è neppure chiaro se la stessa continui ad abitare con la genitrice”. La Presidente ha altresì rigettato la richiesta di riconoscimento di un assegno a favore della moglie in quanto “Anche la resistente sembrerebbe aver migliorato la propria condizione reddituale grazie all'occupazione intervenuta con rapporto di lavoro subordinato part-time, a tempo determinato”.
1.5. Con ordinanza del 07.10.2023 la Giudice relatrice, al fine di verificare la situazione economica delle parti, ha assegnato termine per depositare documentazione reddituale relativa agli anni dal 2019 al 2022, buste paga relative al 2023, copia degli estratti conto bancari e dei depositi titoli e azionari intestati alle parti dal 2019, copia dei contratti di locazione degli immobili di cui i coniugi sono proprietari e visure Per catastali degli immobili. Inoltre, allo scopo di accertare la situazione lavorativa di , è stata fissata una successiva udienza per la comparizione della GL.
1.6. All'udienza del 26.01.2024 le parti sono comparse personalmente dinanzi alla Giudice relatrice.
In particolare, il SI. a dichiarato quanto segue: mi ha riferito che avrebbe lavorato per tre Pt_1 Per_1 giorni da Mediaword at n'agenzia interinale, ma non so s seguito a lavorare perché i rapporti si sono Per nuovamente interrotti. La casa al mare era stata acquistata perché voleva trasferirsi a Ravenna, poi ha cambiato idea ed è tornata a vivere a Milano. Da allora la casa è usata solo d il periodo estivo”.
pagina 5 di 11 La SI.ra ha poi dichiarato: ha raggiunto la maggiore età a dicembre 2023, ha conseguito il CP_1 Per_1 diploma del terzo anno presso l'Itis, ha poi proseguito gli studi anche per il quarto anno conseguendo a giugno 2023 il diploma di specializzazione in grafica pubblicitaria, ha deciso per il momento di non frequentare anche il quinto anno. ora non vive da me, sta cercando lavoro a Ravenna ove sta vivendo attualmente nella casa di proprietà della Per_1Per
Lui non vuole vivere a Milano, già prima faceva avanti e indietro da Ravenna.
Da giungo 2023 ha fatto numerosi colloqui di lavoro ma non veniva assunto perché era ancora minorenne. Da quanto ha compiuto 18 anni ha lavorato solo per tre giorni, sta continuando a cercare lavoro ma non ha ancora trovato nulla”.
È stata poi sentita la GL che ha reso le seguenti dichiarazioni: “Ho 24 anni, ho un diploma di CP_2 scuola superiore conseguito pres erghiero.
Al momento non lavoro, il 30.09.2023 non sono stata confermata nel mio posto di lavoro presso il negozio Risparmio Casa di San Giuliano Milanese, ho lavorato per loro un anno e nove mesi guadagnavo circa € 1.200,00 al mese. Ero assunta con un contratto a tempo determinato. Ho subito un infortunio sul posto di lavoro e questa circostanza è stata determinante nella cessazione del rapporto di lavoro. Ho due ernie alla lombare della schiena che mi impediscono anche di stare seduta, per tale motivo non sono stata ricollocata in un'altra mansione. Sono stata in malattia da novembre 2022 a settembre 2023 e prendevo circa € 400/500 al mese. In detto periodo ho fatto svariati colloqui di lavoro ma non ho trovato nulla. Da settembre 2023 sto percependo circa € 800/900 a titolo di Naspi, dovrei percepirla per circa 6 mesi.
Prima di lavorare per Risparmio Casa ho sempre svolto attività lavorative.
Ora vivo in casa con mia madre e da novembre 2023 ho ripreso gli studi, sto seguendo un corso annuale in digital marketing e alla fine mi rilasceranno un diploma. Al momento non sto cercando lavoro perché sto seguendo questo corso”.
1.5. La causa è stata trattenuta in decisione in data 23.02.2024, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Sulla domanda di divorzio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
I coniugi hanno contratto matrimonio in Milano in data 07.06.1999 e si sono separati consensualmente come da accordo di negoziazione assistita autorizzato dal Pubblico Ministero di Lodi il 22.06.2021.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
3. Sul regime di affido e viste del figlio . Per_1
Nelle more del giudizio, il figlio ha raggiunto la maggiore età, pertanto, alcuna statuizione deve Per_1 essere assunta in ordine al regime di affido, al collocamento e al calendario di visite.
Per_
4. Sul contributo al mantenimento per la GL . Per Il SI. hiede che il Tribunale revochi il contributo al mantenimento per la GL , divenuta Pt_1 econo nte autosufficiente.
Di contro, la SI.ra chiede che il contributo al mantenimento per la GL venga incrementato CP_1 ad € 300,00 mens icolare, la resistente riferisce che la GL (i) presenta problematiche di natura medica e psichiatrica che hanno compromesso fino ad oggi la possibilità di emanciparsi dai pagina 6 di 11 genitori;
(ii) ha inviato numerosi curricula senza ottenere risultati;
(iii) ha ripreso gli studi e svolge un'attività lavorativa che le impegna qualche ora alla settimanale. Per Esaminata la documentazione in atti e tenuto conto delle dichiarazioni rese dalle parti e da all'udienza del 26.01.2024, il Collegio ritiene di dover disporre la revoca del contribut mantenimento.
Com'è noto, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, l'obbligo del genitore non convivente di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne “non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni” (cfr. Cass. 17183/2020; Cass. n. 27904/2021; Cass. n. 32529/2018).
Recente giurisprudenza di legittimità ha poi precisato che “se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il “figlio adulto”, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (Cass. 26875/2023).
Inoltre, va escluso il diritto del genitore di ottenere dall'altro un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente quando quest'ultimo, pur essendo disoccupato al momento della domanda e, dunque, non economicamente autosufficiente, abbia in passato già intrapreso un'attività lavorativa, dimostrando di aver raggiunto un'adeguata capacità lavorativa. Pertanto, non assumono rilievo le ulteriori circostanze sopravvenire (come, ad esempio, la negatività dell'andamento dell'attività commerciale espletata dallo stesso), le quali, se pur determinano l'effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno (così, Cass. n 26259/2005). In altri termini, l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento per i figli cessa quando viene dimostrato l'avvenuto l'ingresso nel mondo del lavoro, seppure con lavori saltuari ed a tempo determinato.
In punto di onere della prova, spetta al figlio divenuto maggiorenne (ove agisca egli stesso in giudizio) o al genitore interessato (quello con lui convivente) dimostrare non solo la radicale mancanza di indipendenza economica – che è la precondizione del diritto preteso – ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Per Ebbene, ha compiuto venticinque anni e ha conseguito il diploma di scuola superiore presso un istituto ghiero. La resistente ha documentato che la GL ha frequentato un corso in comunicazione, digital marketing e social network, della durata di 60 ore, nel periodo giugno – luglio 2024 e un corso di informatica, della durata di 45 ore, nel periodo febbraio - aprile 2024. Per All'udienza del 26.01.2024 ha dichiarato di aver lavorato per un anno e nove mesi, come commessa, presso il negozio parmio Casa” di San Giuliano Milanese, guadagnando circa € 1.200,00 al mese;
di aver subito un infortunio sul lavoro che ha determinato la cessazione del rapporto del lavoro non potendo essere assegnata ad altre mansioni;
di aver sempre svolto in passato altre attività lavorative.
La SI. ha poi depositate le buste paga relative ai mesi di febbraio 2024 e marzo 2024 dalle CP_1 quali si evince che la GL presta attività lavorativa come addetta alla sorveglianza, seppur percependo entrate eSIue (complessivi € 271,00 per 28 ore di lavoro) e ha documentato che, già ai tempi della Per separazione, aveva iniziato a svolgere lavori a tempo determinato. Per La circostanza che dal 2021 abbia svolto diversi lavori a tempo determinato comprova il raggiungimento di un'adeguata capacità lavorativa. Il successivo stato di disoccupazione non comporta la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento in capo al padre. Del resto, va pure ribadito che il diritto al mantenimento si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di Per formazione da parte del figlio. Nel caso di specie, ha concluso le scuole superiori e i percorsi di formazione intrapresi nel 2024 e mai ha manifestato siderio di intraprendere gli studi universitari.
pagina 7 di 11 La SI.ra nei propri scritti difensivi ha rappresentato che la GL è affetta da patologia CP_1 psichiatrica che limita la capacità lavorativa della stessa;
a dimostrazione di quanto affermato, la resistente ha prodotto certificazione medica del 17.07.2023 nella quale la dott.sa Persona_4 medico psichiatra presso l'ASST Fatebenefratelli Sacco, attesta che la ragazza presen
“Disturbo di panico”, conSIliando una cura farmacologica (Sertralina e Lorazepam) e l'astensione dall'attività lavorativa fino al 23.08.2023. Tuttavia, la SI.ra non ha documentato che tale CP_1 patologia persiste ancora ad oggi e che in ragione della gravità di detta condizione medica la GL è impossibilitata o limitata nell'espletamento di un'attività lavorativa. A ciò si aggiunge che all'udienza del Per 26.01.2024 ha riferito esclusivamente di una patologia alla schiena la cui gravità e attualità non è stata documentata. Per Il SI. on può più quindi ritenersi obbligato a contribuire al mantenimento di e la revoca Pt_1 del c decorre dalla domanda (settembre 2022), atteso che già all'udienza enziale del 30.11.2022 la SI.ra aveva riferito che la GL prestava attività lavorativa come commessa CP_1 Per percependo una retribuzione che il Collegio reputa sufficiente a far fronte al suo mantenimento ( lavora da circa 6 mesi con contratti a tempo determinato;
è cassiera in negozio di detersivi, lavora 40 ore settim guadagna 1100-1200 euro”).
5. Sul contributo al mantenimento per il figlio Per_1
Preliminarmente, giova ricordare che la legittimazione del genitore a richiedere iure proprio all'altro genitore il contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne, non ancora autosufficiente economicamente, va escluso in difetto del requisito della coabitazione con il figlio. In altri termini, la legittimazione personale del genitore presuppone la convivenza con il figlio minorenne o maggiorenne non autosufficiente e sussiste finché persiste tale condizione (Cass. n. 11320/2005; Cass. 13184/2011).
Nel caso in esame, all'udienza del 26.01.2024 la SI.ra ha riferito che il figlio non CP_1 Per_1Per coabita più con lei, essendosi trasferito a Ravenna press e di proprietà della sore Tale circostanza troverebbe, tra l'altro, conferma nel contratto di telefonia mobile stipulato il .2024 dallo stesso il quale ha indicato come proprio indirizzo di residenza l'abitazione di Ravenna. Di Per_1 contro, la 0.05.2024 con la quale la SI.ra (e non chiede informazioni per CP_1 Per_1 l'iscrizione del figlio al quinto anno scolastico non consente di desumere che il ragazzo abbia fatto sicuramento ritorno presso l'abitazione materna.
Ne consegue, pertanto, che - venuta meno la coabitazione – la SI.ra è carente della CP_1 legittimazione attiva per chiedere il contributo al mantenimento per il figlio e sussiste invece Per_1 fino al dicembre 2023. Il Collegio dovrà quindi quantificare l'ammontare del contributo al mantenimento dovuto dal SI. er il periodo in cui il figlio, ancora minorenne, convivente con la Pt_1 madre. A tal fine è necessario ere le condizioni economiche delle parti facendo riferimento alla documentazione versata in atti.
Il SI. è titolare dell'impresa denominata Delmar e svolge anche attività come lavoratore Pt_1 dipend
Dalla documentazione reddituale emergono i seguenti redditi lordi: € 25.713,00 nel 2019; € 22.075,00 nel 2020, € 26.658,00 nel 2021 e € 28.042,00 nel 2022.
Dalle buste paga si evince che nel periodo gennaio – ottobre 2023 il resistente ha percepito una retribuzione media netta pari a € 1.183,50 (€ 971,00 a gennaio, € 862,00 a febbraio, € 1.016,00 a marzo,
€ 1.328,00 in aprile, € 1.477,00 a maggio, € 1.670,00 a giugno, € 1.031,00 a luglio, € 1.201,00 in agosto, € 1.142,00 a settembre e € 1.137,00 a ottobre).
L'esame degli estratti conto porta ad escludere che il SI. percepisca ulteriori redditi non Pt_1 dichiarati, essendo la movimentazione compatibile con la documentazione fiscale. Si osserva però che a seguito della separazione, il ricorrente beneficia anche della contribuzione economica della compagna, come si evince dai giroconti.
pagina 8 di 11 Inoltre, il SI. intestatario dei seguenti immobili: Pt_1
- quota di proprietà pari al 1/6 dell'immobile sito in Bresso, Via XXV Aprile n. 6;
- piena proprietà del negozio sito in Milano in Via Bressarione n.12, dal quale incassa annualmente € 9.000,00 a titolo di canoni di locazione;
- quota di proprietà pari a 35/100 del capannone sito in san Giuliano Milanese, Via Tolstoj n. 26, dal quale incassa annualmente € 5.600,00 a titolo di canoni di locazione;
- proprietà piena dell'appartamento sito in Melegnano acquistato dopo la separazione.
Il ricorrente ha documentato di aver contratto nel 2022 un mutuo di € 114.000,00 per l'acquisto dell'abitazione e un finanziamento di € 60.000,00 per i lavori di ristrutturazione, entrambi a tasso variabile, per i quali corrispondeva nel 2022 complessivamente € 731,04 mensili, incrementati a novembre 2023 a € 1.087,90 mensili. Sono stati invece estinti i finanziamenti contratti per l'acquisto degli elettrodomestici e del mobilio.
La SI.ra lavora come commessa in forza di contratto a tempo determinato. CP_1
Dalla documentazione reddituale emergono i seguenti redditi lordi: € 3.625,00 nel 2019; € 914,00 nel 2020, € 5.976,00 nel 2021 e € 13.259,00 nel 2002.
Dalle buste paga si ricava che la resistente ha percepito nel periodo gennaio – ottobre 2023 una retribuzione media netta pari a € 751,50 mensile (€ 770,00 a gennaio, € 727,00 a febbraio, € 747,00 a marzo, € 747,00 in aprile, € 753,00 a maggio, € 1.195,00 a giugno, € 645,00 a luglio, € 645,00 in agosto,
€ 643,00 a settembre e € 641,00 a ottobre).
Inoltre, la SI.ra è intestataria dei seguenti immobili: CP_1
- proprietà piena dell'appartamento sito San Giuliano Milanese, via Giuseppe Mazzini n. 10, nel quale vive unitamente alla GL e per il quale sostiene esclusivamente gli oneri condominiali e i costi delle utenze, non essendo gravato da mutuo;
- quota di proprietà pari al 65/100 del capannone sito in San Giuliano Milanese, via Tolstoj n. 26, della quale è divenuta proprietà nel luglio 2021 in forza dell'accordo raggiunto in sede di separazione e per il quale incassa annualmente € 10.400,00 a titolo di canoni di locazione;
- quota di proprietà pari a ½ dell'appartamento sito in San Giuliano Milanese, via Mazzini n. 10, per il quale incassava, dal 2017 quantomeno fino al 2022, € 2.880,00 a titolo di canoni di locazione.
La SI.ra risulta, inoltre, intestataria di titoli di valore non trascurabile, pari a € 243.250,00 nel Pt_1 2020; € 293.457,00 nel 2021; € 198.376,00 nel 2022.
Il saldo dei conti correnti intestati alla SI.ra isulta, di contro, di valore piuttosto contenuto (non Pt_1 superiore a circa € 8.500,00), a fronte però timenti frequenti e di importo rilevante. A ciò deve aggiungersi che la resistente ha rifiutato di ottemperare all'ordine della Giudice di produrre in giudizio la documentazione bancaria relativa ai conti correnti intestati con la madre. Da tale condotta processuale, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., è possibile desumere argomenti di prova in ordine all'esistenza di disponibilità economiche che la parte non vuole portare a conoscenza del Tribunale. Tale circostanza, del resto, sembra confermata dall'elargizione di € 40.000,00, effettuata il 29.06.2021, a favore della GL Per
indicativa sicuramente di una certa capacità economica da parte della SI.ra . CP_1
Tutto ciò premesso, tenuto conto che la situazione economica e reddituale del SI. uò ritenersi Pt_1 pressoché invariata, in considerazione anche dell'instaurazione della convivenza con un'altra donna, e che la situazione reddituale della SI.ra risulta migliorata in quanto ha iniziato a percepire i CP_1 canoni di locazione del capannone n retribuzione da lavoro, il Collegio ritiene congruo confermare in € 250,00 mensili il contributo al mantenimento dovuto dal SI. favore del figlio Pt_1
oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_1
pagina 9 di 11
6. Sulla domanda di assegno divorzile.
La SI.ra ha chiesto il versamento da parte del SI. i un importo di € 200,00 mensili a CP_1 Pt_1 titolo di assegno divorzile, al quale il ricorrente si è opposto per carenza dei presupposti.
In materia di riconoscimento e determinazione dell'assegno divorzile, la giurisprudenza di legittimità, nell'attesa di una statuizione della Cassazione a sezioni unite, si era assestata per lo più nel ritenere la decisione circa il riconoscimento dell'assegno divorzile informata al principio dell'auto-responsabilità ed autosufficienza economica, a prescindere ed indipendentemente dalle condizioni e dal tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (Cass. n. 11504/2017; Cass. n. 15481/2017; Cass. n. 19721/2017, Cass. n. 20525/2017; Cass. n. 23602/2017, Cass. n. 25697/2017; Cass. n. 2043/2018).
Peraltro, con la pronuncia a Sezioni Unite della Cassazione n. 18287/2018, si è sottolineata la necessità di escludere ingiustificati arricchimenti derivanti dalla valutazione in via prevalente della comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti, dovendosi assicurare tutela, in chiave perequativa, alle situazioni, statisticamente molto frequenti, caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico-patrimoniali tra i coniugi, ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica, ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare. E dunque, pur facendo salvo l'orientamento invalso nella giurisprudenza delle Sezioni Semplici, si è ricondotto al contenuto perequativo-compensativo dell'assegno divorzile, che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà, la necessità di tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, ma anche del contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate in considerazione della durata del matrimonio ed infine del fattore dell'età del richiedente, al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro.
E dunque il giudice, nel pronunciarsi in proposito, deve accertare in capo al richiedente la mancanza di adeguati redditi propri (costituiti anche dall'esistenza di cespiti ulteriori, rispetto alle entrate lavorative, e dal godimento della casa) e l'impossibilità, per ragioni oggettive, di procurarseli altrimenti (tenuto conto delle concrete capacità e possibilità di lavoro nello specifico contesto abitativo). Ma deve altresì tener conto delle scelte lavorative adottate dai coniugi nel corso ed in ragione della vita matrimoniale nonché del concreto apporto dato da ciascuno alla stessa.
Nel caso di specie, applicando i richiamati principi al caso di specie, la domanda formulata dalla SI.ra dev'essere rigettata. CP_1
È circostanza incontestata che la resistente ha lavorato come parrucchiera presso il negozio “Camargo Per Stile Domani”, fatta eccezione per un periodo dopo la nascita di e che a seguito della separazione ha reperito un'occupazione come commessa.
La SI.ra non ha dato prova delle scelte lavorative adottate dai coniugi nel corso della vita CP_1 matrimo lle possibilità di carriera alle quali avrebbe rinunciato per sostenere il marito e accudire i figli.
A ciò deve aggiungersi che la SI.ra dispone dei mezzi per far fronte in maniera dignitosa al CP_1 proprio mantenimento, tenuto co vestimenti di cui è intestataria nonché dei frutti civili ricavabili dai beni immobili di cui è proprietaria. Non da ultimo, si osserva che in sede di separazione il SI. a elargito alla moglie la somma di € 75.000,00 “a titolo di riconoscimento del contributo svolto dalla Pt_1 stess eresse della famiglia” al fine di operare un riequilibrio tra le rispettive condizioni economiche.
In conclusione, la resistente risulta dotata di adeguate capacità lavorative e non ha fornito elementi che consentano di affermare che la stessa si trova nell'impossibilità oggettiva di procurarsi adeguati redditi propri. Pertanto, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, non può ritenersi che la mera disparità reddituale tra le parti giustifichi, da sola, la corresponsione di un assegno divorzile a favore della SI.ra . CP_1
pagina 10 di 11
7. Sulle spese di lite.
In applicazione del principio di soccombenza, la SI.ra è tenuta a rimborsare al SI. e CP_1 Pt_1 spese di lite liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa, cosi provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in Milano in data 07.06.1997 (trascritto nei registri di Stato Civile del Controparte_1 tto n. 217, parte II, serie A, anno 1997);
2) revoca il contributo al mantenimento per la GL con decorrenza dal deposito del CP_2 ricorso;
3) conferma in € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, il contributo al mantenimento dovuto dal SI. er il figlio da versarsi alla SI.ra fino Pt_1 Per_1 CP_1 al mese di dicembre 2023 com
4) dichiara la carenza di legittimazione attiva in capo alla SI.ra quando alla domanda CP_1 di contributo al mantenimento per il figlio per il periodo decorrente da gennaio 2024; Per_1
5) rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla SI.ra ; CP_1
6) condanna la SI.ra a rimborsare al SI. le spese di lite che liquida in € CP_1 Pt_1 3.800,00 a titolo di o al 15% per spese gen e cpa.
7) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lodi, nella camera di conSIlio del 14 agosto 2024
La Presidente est. dott.ssa Grazia C. Roca
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