TRIB
Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/03/2025, n. 1359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1359 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c., all'udienza del 20.02.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G. 1228/2021
Tra
, rapp.ta e difesa come in atti dall'avv. Domenico Naso Parte_1
Ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso come in atti ONroparte_1
Resistente
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05.02.2021 parte ricorrente in epigrafe deduceva:
di essere dipendente del a tempo indeterminato dal 01.09.2015 nella ONroparte_1
qualifica professionale di docente di scuola primaria ed attualmente in servizio presso l'I.C.
Marco Polo di Calvizzano;
che prima dell'immissione in ruolo, ha svolto servizi pre-ruolo in scuole statali, in virtù di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il e ripetutamente reiterati, CP_2
per complessivi ANNI 9 MESI 6 GIORNI 13;
che durante il periodo di precariato, in cui espletava le stesse e identiche mansioni svolte dai colleghi di ruolo, l'Amministrazione resistente corrispondeva alla medesima sempre la retribuzione iniziale prevista dal CCNL relativo al personale del Comparto Scuola, senza, però, corrisponderle gli incrementi legati all'anzianità di servizio previsti dall'accordo;
che, superato il periodo di prova, in data 01.09.2016 veniva confermata in ruolo e, conseguentemente, presentava al l'istanza per ottenere la ONroparte_1
valutazione dei servizi pregressi per mezzo della ricostruzione di carriera;
che, in virtù dell'istanza ricevuta, il Dirigente Scolastico incaricato effettuava la ricostruzione di carriera della docente, attribuendo alla medesima, a decorrere dalla conferma in ruolo,
l'inquadramento nello scaglione stipendiale 0-8 anni previsto dal CCNL 2011 del Comparto
Scuola con la anzianità di servizio calcolata ai sensi degli artt.4852 e 4893 d.lgs. 297/94;
Che il le attribuiva un'anzianità di servizio utile ai fini giuridici ed ONroparte_1
economici inferiore a quella effettivamente maturata sulla base dei servizi svolti, senza corrispondergli le differenze stipendiali relative al precariato, periodo in cui, come detto, al medesimo è stata sempre corrisposta la retribuzione base priva degli incrementi previsti dal
CCNL del Comparto Scuola.
Deduceva, pertanto, l'illegittimità del decreto di ricostruzione carriera per violazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, che vieta ogni tipo di disparità di trattamento (anche retributiva) tra dipendenti precari e di ruolo di una stessa Amministrazione che non sia giustificata da elementi oggettivi di distinzione attinenti alle mansioni espletate.
Eccepiva che, a partire dalla conferma in ruolo avvenuta il 01.09.2016, avrebbe dovuto essere inquadrata nella fascia stipendiale 9-14 anni con l'anzianità di servizio utile ai fini giuridici ed economici di ANNI 10 MESI 6 GIORNI 13 e che, in ragione di tale inquadramento, a partire dalla stessa data, maturava, altresì, il diritto alla liquidazione delle differenze sulle retribuzioni percepite sin dal primo contratto a termine stipulato con l'Amministrazione scolastica.
Chiedeva, pertanto:
- di accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento, relativamente al periodo in cui
ON ha prestato servizi in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il della progressione stipendiale prevista dal CCNL relativo al personale del Comparto Scuola e dei relativi aumenti stipendiali previsti;
- di accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere, una volta conseguita l'immissione in ruolo, la ricostruzione integrale della propria carriera con riconoscimento come servizio di ruolo, utile ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre-ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
e per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente ad effettuare nuovamente la sua ricostruzione di carriera in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegata alla direttiva n. 1999/70/CE e secondo la progressione stipendiale prevista dal CCNL Comparto Scuola, previa disapplicazione delle disposizioni nazionali interne contrastanti e del decreto di ricostruzione carriera già emanato;
- condannare l'Amministrazione resistente ad inquadrare la ricorrente, a decorrere dal 01.09.2016, nella terza fascia stipendiale 9-14 anni con la qualifica di “ scuola primaria” e con l'anzianità di servizio utile sia ai fini giuridici che economici di anni 10 Mesi 6 giorni 13, o comunque a collocarla nella posizione maturata;
- condannare l'Amministrazione resistente al pagamento in suo favore della somma di EURO
9.609,44 oltre i ratei di 13^ mensilità, dovuta a titolo di differenze stipendiali maturate a seguito del riconoscimento per il periodo di precariato svolto alle dipendenze del ONroparte_4
stipendiale e dei relativi incrementi retributivi previsti dal CCNL del Comparto Scuola, nonché in ragione della ricostruzione integrale di carriera all'atto di immissione in ruolo e del conseguente inquadramento nella posizione maturata, tenuto conto del C.C.N.L. Comparto Scuola e delle tabelle annesse o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
ordinare al resistente la regolarizzazione contributiva CP_1
e previdenziale in seguito al riconoscimento delle differenze di retribuzione riconosciute, il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA e del CU, con distrazione.
Si costituiva in giudizio il con memoria depositata in data 1.4.2022, per l'udienza del CP_2
4.4.2022, chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso, e, in subordine, chiedendo la condanna al pagamento di una somma inferiore a quella indicata dalla ricorrente, anche tenuto conto dell'intervenuta prescrizione di parte delle somme richieste.
Disposta la trattazione scritta della causa ex art 127 ter cpc per l'udienza, lette le note scritte depositate, è pronunciata la presente sentenza.
In via preliminare, il ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. CP_2
Sul punto va osservato che il docente della scuola si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del d.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e che, dunque, riveste la qualità di datore di lavoro.
Gli Uffici scolastici regionali (istituiti, nella loro attuale configurazione di uffici di livello dirigenziale generale, dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 75, comma 3, in combinato disposto con il D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347, art. 6 quest'ultimo abrogato dal D.P.R. 11 agosto 2003, n. 319, art. 11) rappresentano delle articolazioni periferiche del MIM.
L'articolo 8, comma 3, del DPCM n. 140 del 2019 stabilisce, come già prima disponeva l'articolo 8 Parte del D.P.R. n. 17 del 2009, che l “esercita le attribuzioni, assumendo legittimazione passiva nei relativi giudizi, in materia di contenzioso del personale della scuola, nonché del personale amministrativo in servizio”.
Tuttavia, la prevista legittimazione deve intendersi come legittimazione processuale, rappresentanza
Parte in giudizio, poiché nessuna norma ha dotato di personalità giuridica l' . Il conferimento di poteri previsto dalla norma costituisce fatto interno al MIM, che è e resta soggetto unitario, restando indifferente rispetto ai terzi la sua articolazione organizzativa.
Quanto agli istituti scolastici, va ricordato quanto espresso dalla Suprema Corte, secondo cui “Anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con
l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del d.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del MIM, mentre difetta la legittimazione passiva del singolo istituto” (v., tra le altre, Cass. Sez. Lav. n. 6372 del 21/03/2011).
Unico legittimato passivo nel presente giudizio è, pertanto, il convenuto. CP_1
Ciò posto, parte ricorrente agisce per ottenere l'accertamento del diritto al riconoscimento dell'intera anzianità lavorativa maturata nel periodo preruolo, limitatamente al servizio prestato nelle scuole statali sul presupposto della sussistenza di un'illegittima disparità di trattamento rispetto al personale di ruolo.
Oggetto della domanda è quindi la ricostruzione dell'anzianità di servizio e il reinquadramento nelle fasce stipendiali utili per la progressione del trattamento retributivo e la condanna dell'amministrazione resistente al pagamento delle differenze retributive maturate.
Il C.C.N.L. del comparto scuola prevede l'attribuzione ai dipendenti a tempo indeterminato del convenuto di un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali collegate al CP_1
completamento di determinati periodi di servizio individuati in termini di anni. Il C.C.N.L. 14 agosto 2011, in particolare, individua sei posizioni stipendiali corrispondenti alle seguenti fasce di anzianità: 0/8 anni di servizio, 9/14, 15/20, 21/27, 28/34 e da 35 in poi, mentre i
C.C.N.L. precedenti dividevano la prima fascia in due (una prima di anzianità 0/2 anni ed una seconda
3/8) e dunque attribuivano un primo scatto stipendiale già al compimento di 3 anni di servizio.
Finché sono assunti a termine, invece, ai docenti non viene riconosciuta alcuna anzianità in relazione ai precedenti rapporti di lavoro a termine instaurati con il medesimo, così ricevendo sempre e comunque soltanto la retribuzione corrispondente alla prima posizione stipendiale.
Ciò è previsto dall'art. 526 del d.lvo. 297 del 1994 in base al quale “Al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”.
L'anzianità maturata nel corso di rapporti a termine riceve una certa valorizzazione soltanto dopo l'immissione in ruolo, con efficacia ex nunc dal momento della conferma in ruolo.
Il , cioè, corrisponde soltanto eventuali arretrati maturati da tale momento fino alla CP_1 ricostruzione di carriera.
Al momento dell'immissione in ruolo il dipendente viene inquadrato nella prima fascia stipendiale.
Successivamente al superamento positivo del periodo di prova, però, a domanda dell'interessato, il MIM prende in considerazione i servizi eventualmente prestati da costui anteriormente all'immissione in ruolo nel corso di rapporti di lavoro a termine e, in un apposito decreto di ricostruzione della carriera, li trasforma in anzianità di servizio aggiuntiva rispetto a quella maturata e maturanda in ruolo quindi ridetermina la corretta fascia stipendiale spettante al momento della conferma in ruolo e ne trae tutte le conseguenze in termini di evoluzione successiva della retribuzione, compreso il pagamento di eventuali arretrati che risultino dovuti per il periodo dalla conferma al decreto.
Le norme che regolano tale operazione sono costituite dagli art. 485 e ss. d.l.vo 297/1994.
Per quanto interessa in particolare la situazione dell'odierna parte ricorrente, le norme da esaminare sono l'art. 485 e l'art. 489.
Il primo, intitolato “ Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera” stabilisce al comma 1 che
“ Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo,
è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai solo fini economici per il rimanente terzo”. La norma va integrata con l'art. 4 comma 3 l. 399/1988, intitolato “Inquadramento economico
Passaggi di qualifica funzionale”, che al comma 3 stabilisce che “Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”.
L'art. 489, intitolato “Periodi di servizio utili al riconoscimento”, stabilisce al primo comma che “Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione”.
La norma va letta congiuntamente all'art. 11 comma 14 l. 124 del 1999 che stabilisce che “Il comma
1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
In applicazione dell'art. 489 come interpretato dall'art. 11 comma 14, il (ratione temporis) raggruppa i servizi a termine in base all'anno scolastico di riferimento, quindi prende in considerazione ai fini della ricostruzione della carriera soltanto quelli che, sommati tra loro, raggiungono almeno 180 giorni nell'ambito dell'anno scolastico corrispondente.
Gli anni scolastici in cui ci sono da 180 a 365 giorni di servizio entrano dunque nel computo dell'anzianità come anno intero, mentre quelli in cui ci sono meno di 180 giorni non contano nulla.
Una volta calcolata così l'anzianità anteriore all'immissione in ruolo, il MIM fa applicazione dell'art. 485 e dunque ricostruisce l'anzianità utile a fini retributivi prendendo in considerazione i primi 4 anni per intero e quelli successivi soltanto per due terzi.
Nel periodo successivo all'immissione in ruolo la situazione è più complessa.
L'anzianità anteriore all'immissione in ruolo viene sì valorizzata, ma in modo diverso da come avviene per l'anzianità che matura in ruolo.
Quest'ultima infatti viene agevolmente ricostruita sommando per ogni anno scolastico 12 mesi di servizio comprensivi di ferie, malattia, congedi parentali e casi di aspettativa retribuita e rileva sempre e comunque per intero. L'anzianità preruolo, invece, non rileva affatto se rimane al di sotto dei 180 giorni in un anno scolastico, viene sopravvalutata quando è pari a 180 giorni o superiore, ma comunque inferiore a 365
(essendo comunque considerata anno scolastico intero) e, in ogni caso, quando il docente viene immesso in ruolo con un'anzianità preruolo maggiore di 4 anni e inferiore a quelle previste dall'art. 4, per un certo periodo risulta decurtata di un terzo per gli anni successivi ai primi quattro.
L'applicazione di tale normativa alla varietà delle situazioni concrete preruolo rende possibile una molteplicità di risultati diversi.
La ricorrente ha dedotto che la normativa italiana e, in particolare per il personale docente, gli artt.
485 e 489 del D. Lgs. n. 297/1994, è in contrasto con la normativa comunitaria ed in particolare con la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, che stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
e che i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato, sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.
Detta clausola è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che, in sintesi, ha affermato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art.137 n.
5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia
9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione, che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate” (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e
C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
Nel solco della oramai consolidata giurisprudenza di legittimità va rilevato che in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio ai docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 3 del d.l. n. 370 del 1970, conv. dalla l. n. 576 del 1970, confluito nell'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, va disapplicato - in quanto in contrasto con la clausola
4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - tutte le volte in cui l'anzianità riconoscibile,
a seguito del calcolo eseguito in applicazione dei criteri previsti nei citati artt. 3 e 485, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso d.lgs. n. 297 del 1994, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, è inferiore a quella spettante al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
ai fini di tale accertamento, il giudice del merito deve raffrontare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e in caso di disapplicazione, è tenuto a computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato.
Nello specifico, la Suprema Corte ha delineato il percorso logico-giuridico entro cui va eseguita la verifica circa la denunciata 'discriminazione' evidenziando che “9.1. L'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso "discriminato"; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva.
Nel rispetto di queste fasi perché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione dell'art. 485
d.lgs. n. 297/1994, che, si è già detto al punto 5, è la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile.
In altri termini, un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.
Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato ( congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa
Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n.
3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio.
Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485 del d.lgs. n.
297/1994, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione…Non è consentito, invece, all'assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola 4, una commistione di regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal T.U. e, dall'altro,
l'eliminazione del solo abbattimento, perché la disapplicazione non può essere parziale né può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto a tempo indeterminato comparabile…” ( cfr in motivazione Cass n. 31149/2019; conf 3474/2020; SU
n. 22726/2022; n. 32576/2023). Premesso che l'art 489 citato è stato modificato dall'art 14 comma 1 lett. b) del d.l. 13.6.2023 n. 69, con in l. 10.8.2023 n. 103, modifica che tuttavia non incide, ratione temporis, nella decisione della presente controversia, risulta di meridiana evidenza che la prospettazione in fatto del ricorso non faccia corretta applicazione dei i principi che governano la materia alla luce dell'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità, seppure meticolosamente ripercorsa nell'atto introduttivo.
Basti considerare che la ricorrente, nell'esposizione in fatto del ricorso, non ha neppure precisato nel dettaglio quali e quanti siano stati i rapporti a tempo determinato intercorsi con l'Amministrazione scolastica e, soprattutto, la durata di ciascuno di essi, dato fattuale imprescindibile, alla luce dei riportati principi, per accedere al percorso logico-giuridico che la Cassazione ha, con lucida argomentazione , indicato per la verifica in concreto della denunciata disparità di trattamento, al fine di scongiurare una discriminazione 'alla rovescia” ( cfr giurisprudenza citata).
Dunque, applicando il percorso logico giuridico delineato dalla Suprema Corte risulta che nel periodo dedotto, ossia fino alla stipula del contratto a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2015/2016, considerato intero anno di servizio dopo l'immissione in ruolo all'esito del periodo di prova, ha svolto
3554 giorni di 'servizio effettivo' e pertanto (3554:365) sono pari a 9 anni e 8 mesi.
Per tali ragioni, sommando l'anzianità preruolo a quella di servizio e scomputando i 12 mesi relativi all'anno 2013, che non può essere considerato in base all'art. 9 co. 23 d.l. 78/2010, risulta raggiunto lo scaglione 9/14 alla data della assunzione del ruolo, con conseguente diritto alle relative differenze retributive dall'anno 2008, in ragione della prescrizione del periodo precedente, come evidenziato anche da parte resistente nella propria memoria di costituzione.
Per tali ragioni, considerando la retribuzione spettante in base al nuovo scaglione e sottraendo la retribuzione percepita alla luce delle tabelle allegate al ricorso alla luce delle tabelle retributive allegate al ricorso, consegue il diritto della ricorrente a percepire la somma di € 4.815,80. Deve infine rilevarsi che l'eccezione di prescrizione risulta tardivamente proposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni avversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad una anzianità di servizio pari ad anni 9 mesi 8, con diritto al godimento del maggior valore stipendiale derivante dalla fascia 9-14 anni a decorrere dalla data dell'assunzione in ruolo;
condanna il , in persona del l.r.p.t., a corrispondere alla ricorrente la somma di CP_2
€ 4.815,80, oltre interessi legali dalle scadenze al soddisfo;
condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro
1.702,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Aversa, 22.3.2025.
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo