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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 02/05/2025, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Pierangela
Bellingeri, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 2372/2021 R.G.; promossa da:
Parte_1
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore, con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Giacon;
-parte attrice-
contro
:
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Sindaco pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Federica Severino;
-parte convenuta- avente ad oggetto: indebito oggettivo;
restituzione di somme.
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Le parti hanno precisato le proprie conclusioni all'udienza del 17.10.2024, quanto all'attrice mediante rinvio al foglio di precisazione delle conclusioni depositato il
16.10.2024, quanto al convenuto ribadendo in udienza la domanda di rigetto delle pretese attoree (dopo avere dato atto, con dichiarazione contestata dall'attrice come eccezione di nuova formulazione, che la spesa per la sistemazione dei lavori non eseguiti
1 o non correttamente eseguiti, aggiornata al 2023, è attestata in € 40.000,00), conclusioni da intendersi nella presente sede integralmente richiamate per relationem.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§.I. Visto e richiamato integralmente il contenuto assertivo dell'atto di citazione ritualmente notificato il 4.03.2021 al convenuto con cui Controparte_1
l'attrice , in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, ha esposto in fatto: Pt_2
- che con delibera n. 40 del 27.09.2001 il Consiglio Comunale di ha Controparte_1
approvato il piano di lottizzazione “Nel Verde” da sé presentato e che le odierne parti sono poi addivenute alla stipula della relativa convenzione urbanistica per atto a rogito
Notaio del 13.11.2001, repertorio n. 14.978, cui hanno fatto seguito le Per_1
integrazioni sempre a rogito del predetto Notaio del 5.05.2003, repertorio n. 17.355, del
10.10.2006, repertorio n. 21.655;
- che l'art. 19 della Convenzione di Lottizzazione prevede la costituzione della Co fideiussione n. 331398 ramo n. da parte della ditta lottizzante, a garanzia dell'adempimento degli obblighi dalla stessa derivanti per l'ammontare di Lire
328.317.847 (pari ad € 169.562,00) rilasciata dalla Assicurazione, Controparte_3
Agenzia di San Bonifacio;
- che l'odierna attrice ha pertanto iniziato le opere di urbanizzazione in base al piano di lottizzazione approvato ed in data 23.12.2010 il con nota protocollo n. 17531 le CP_1
ha comunicato l'approvazione del collaudo giusta delibera della Giunta Comunale n.
197 del 9.12.2010;
2 - che nel corso di un giudizio per negatoria servitutis di scarico acque meteoriche iscritto al n. 2018/2013 R.G. Tribunale di Verona e promosso nei confronti dell'impresa attrice da parte di , a sua volta comparente nella convenzione di Controparte_4
lottizzazione e proprietaria di parte delle aree interessate dal piano di lottizzazione, il c.t.u. nominato ha accertato la conformità delle opere realizzate Persona_2
rispetto ai progetti di lottizzazione;
- che il attuale convenuto ha comunque ingiustificatamente richiesto alla CP_1
società assicuratrice l'escussione della garanzia fideiussoria per un importo di €
35.481,13 versato il 6.11.2015 dalla società garante, la quale ultima ha agito successivamente in regresso nei confronti della società attrice quale debitrice principale e verso , e quali condebitori solidali, proponendo ricorso Pt_1 Pt_1 CP_5
per decreto ingiuntivo, emesso il 28.09.2016 dal Tribunale di Verona al n. 3734/2016;
- che il titolo monitorio, dichiaratane l'esecutorietà, è stato portato in esecuzione con pignoramento presso terzi;
- che con diffida del 29.03.2018 l'attrice ha chiesto la restituzione delle somme indebitamente pagate al convenuto senza riscontro alcuno;
ha dedotto in diritto: Pt_3
- che il ha ricevuto da un pagamento non dovuto ed in Controparte_1 CP_3
danno dell' Edile oggi in liquidazione, la quale ha pertanto il diritto di ripetere le Pt_1
somme dal garantito a seguito dell'azione di rivalsa proposta dal garante nei suoi confronti;
- che ai sensi dell'art. 2033 c.c. chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto, non solo di ripetere quanto versato, ma anche alla percezione dei frutti e degli interessi dal
3 giorno del pagamento se il percettore era in mala fede, ovvero dal giorno della domanda per il caso di buona fede;
- che presupposto della domanda ripetitoria è l'inesistenza del credito per insussistenza del vincolo obbligatorio mai sorto, ovvero venuto meno successivamente a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi;
- che in ogni caso l'impresa attrice avrebbe diritto ad ottenere la restituzione della somma di € 35.481,13 percepita dalla convenuta senza giustificazione ai sensi dell'art. 2041 c.c., essendosi verificato un arricchimento senza giusta causa a proprio danno con il correlato diritto all'indennizzo da parte dell'attrice nei limiti dell'arricchimento goduto dalla convenuta;
- che, del resto, la garanzia era stata contratta a tutela degli obblighi di realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dalla lottizzazione “Nel Verde” pienamente adempiuti dall'attrice, come provato sia dal collaudo eseguito dall'Amministrazione stessa sia dall'accertamento tecnico del c.t.u. ; Per_2
- che in caso di rigetto della domanda ai sensi dell'art. 2033 c.c., l'azione di arricchimento senza giusta causa resta l'unica esperibile per la tutela dei diritti attorei, venendo così rispettato il criterio di sussidiarietà che ne limita l'esperimento, tenendo conto che la quantificazione dell'indennizzo corrisponde ad € 35.481,13, equivalenti alla somma escussa dal Comune;
ha chiesto pertanto: Pt_4
- accertato il proprio adempimento rispetto alle obbligazioni inerenti la realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui alla citata convenzione e, conseguentemente,
l'indebita escussione della garanzia da parte dell'ente comunale, dichiarare il diritto dell'attrice alla restituzione della somma indebitamente pagata da al Comune, CP_3
4 per l'effetto condannando quest'ultimo al pagamento di € 3.000,00 (come precisato nel foglio di p.c.) oltre interessi e rivalutazione dall'escussione al saldo, in ogni caso con vittoria di spese processuali;
§.II. Visto e richiamato integralmente il contenuto confutativo della comparsa tempestivamente depositata il 23.06.2021, con cui il convenuto Controparte_1
in persona del Sindaco pro tempore,
[...]
II.a. ha precisato in fatto:
- che l'impresa attorea è soggetto attuatore del Piano Urbanistico Attuativo denominato lottizzazione “Nel Verde” regolato dai disposti delle convenzioni urbanistiche dalla medesima stipulate con la p.a. convenuta;
- che il 9.12.2010 quest'ultima ha preso atto del collaudo eseguito dall'ing. sulle CP_6
opere di lottizzazione eseguite dall'impresa, per procedere così all'acquisizione delle aree da trasferirsi al ed alla costituzione di servitù di scarico fognario delle CP_1
acque meteoriche;
- che in base all'art. 3 della Convenzione l'impresa era tenuta agli oneri necessari per
“manutenzioni e riparazioni di qualsiasi natura relative al manufatto destinato a condotta d'acqua meteorica…”;
- che in seguito alle rimostranze per il mancato funzionamento della condotta idraulica, sono stati rivolti dei solleciti alla Direzione Lavori (arch. ed alla società Per_3
attrice e si è quindi tenuto l'incontro in data 19.01.2012 tra le parti alla presenza del responsabile dei servizi tecnici del (geom. ) per discutere sul CP_1 CP_7
malfunzionamento del tratto terminale della condotta idraulica privata soggetta a vincolo pubblico ed inerente la lottizzazione, terminato con l'assunzione dell'impegno da parte dell'impresa di verificare la condotta, formalizzato nella nota n. 3736 del 19.03.2012,
5 cui è seguita il 23.03.2012 generica comunicazione del Direttore Lavori di ripristino e corretta esecuzione;
- che il problema si è ripresentato dopo un lungo periodo di siccità, comportando sversamenti d'acqua sul muro di contenimento in corrispondenza del pozzettone di raccordo fognario, come da nota n. 14420 del 26.11.2012 inoltrata a ed alla Pt_1
Direzione Lavori, con richiesta, rimasta inevasa, di presentare copia della documentazione delle opere eseguite nel marzo 2012;
- che il ha pertanto diffidato l'impresa al ripristino del corretto funzionamento CP_1
del tratto finale della condotta idrica, oltre all'adempimento di tutti gli atti necessari al trasferimento in favore dell'Amministrazione Comunale della proprietà e dei diritti reali sulle aree, nonché alla costituzione delle servitù di scarico fognario delle acque meteoriche, il tutto come previsto in convenzione;
- che, dati il mancato riscontro e l'inadempimento reiterato, la p.a. ha escusso la polizza fideiussoria n. 331398 del 12.11.2001;
- che l'assicurazione si era resa disponibile a sostenere le spese ammontanti ad €
35.481,13 per la sistemazione della condotta, a condizione dello svincolo totale dalla garanzia e della restituzione della polizza n. 331398, proposta non accolta dalla p.a. in ragione della circostanza che l'impresa lottizzante non ha ancora adempiuto al trasferimento delle aree, delle opere e delle servitù di cui agli artt. 17 e 7 della convenzione, tanto più alla luce del contenzioso giudiziario n. 2018/2015 Tribunale di
Verona tra la ditta lottizzante medesima e gli aventi causa a seguito di una domanda di disconoscimento di servitù introdotta dal proprietario del mappale n. 1088 ex 115 del foglio 20;
6 - che le successive trattative tra il e la hanno condotto ad un accordo CP_1 CP_3
contemplante la riduzione della somma a garanzia ad € 40.000,00 previo adempimento da parte di al trasferimento della proprietà delle aree e delle opere con annessi Pt_1
diritti di servitù, ivi inclusa quella oggetto della predetta causa, mentre, per il caso di inadempimento da parte di a tali obblighi, si prevede che il possa Pt_1 CP_1
incassare l'importo a garanzia di € 40.000,00 per agire in sostituzione della ditta lottizzante e provvedere ai lavori necessari, alle spese notarili e legali, a quelle relative all' intervento tecnico e di esproprio dell'area interessata per il caso di mancata costituzione della servitù sul mappale 1088 ex 115;
- che con comunicazione del 6.11.2015 protocollata sub 15.387 è stato trasmesso il definitivo atto di quietanza e di surroga all'assicuratrice relativo all'introito della somma di € 35.481,13; ha eccepito in diritto: Pt_5
- che nessuna risposta è giunta dall'attrice sull'avvio e la conclusione dei lavori e neppure è stata prodotta adeguata certificazione di regolare esecuzione;
- che la stessa c.t.u. redatta nell'altra causa, cui il è rimasto estraneo e le cui CP_1
risultanze si palesano ambigue laddove le opere vengono ritenute non conformi al progetto, seppure funzionanti, non sono a sé opponibili;
- che è onere del lottizzante produrre, a fronte delle precise indicazioni e richieste della p.a., la confacente documentazione tecnica di regolare esecuzione dei lavori di sistemazione, in ragione dell'obbligo della scrittura e di certificazione/attestazione;
- che la somma pagata dall'assicurazione è a propria disposizione per l'esecuzione corretta dell'opera e può essere restituita alla lottizzante solo previa presentazione della
7 documentazione tecnico-amministrativa attestante l'intervenuta sistemazione a regola d'arte dello scolo;
II.c. ha concluso, pertanto, per il rigetto della pretesa attorea con vittoria di spese di lite;
§.III. Dato atto che il giudizio, previa concessione alle parti dei chiesti termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., è stato istruito tramite produzioni documentali, oltre che mediante assunzione di prova testimoniale alle udienze del 7.04.2022 e del 14.06.2022
(cfr. l'ordinanza istruttoria emessa il 7.01.2022, in questa sede richiamata e ribadita), essendo stato trattenuto in decisione all'udienza del 17.10.2014 con concessione alle parti dei chiesti termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche;
§.IV. Ritenuto che la domanda proposta dall'attrice Parte_1
non possa trovare accoglimento alla luce delle
[...]
considerazioni di cui in prosieguo:
- l'azione rivolta al convenuto tesa a fare valere il Controparte_1
carattere di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. dell'importo dal predetto ente chiesto ed ottenuto in pagamento dalla garante Società Cattolica di Assicurazione s.p.a. non è risultata fondata su adeguato sostrato probatorio, in particolare avuto riguardo all'asserita inesistenza della causa giustificativa del pagamento, presupposto da dimostrarsi rigorosamente da chi agisce in ripetizione;
- in tale senso conducono il principio generale di cui all'art. 2697 c.c., che impone a chi vuole far valere un diritto in giudizio la prova del suo fondamento, oltre che il consolidato e pienamente condivisibile orientamento di legittimità per cui chi allega di avere effettuato un pagamento non dovuto in tutto o in parte, proponendo nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per il relativo esborso, ha l'onere di provare
8 l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento nella sua totalità ovvero per la parte che si assume non dovuta (cfr., tra le altre, Cass. civ., n. 34427/2022 e n.
34151/2019);
- invero, la questione attualmente sub iudice si dirime non tanto in base alla conformità o meno delle opere di scolo poste in essere dall'impresa attrice, né in base al collaudo avvenuto ed accettato dal nel 2010, né in virtù dei successivi accordi CP_1
intervenuti, né tampoco in dipendenza dall'esito della causa tra privati promossa da nei confronti della società bensì avuto riguardo al concetto di Controparte_4 Pt_1
consegna delle aree e delle opere alla p.a. così come emergente ed interpretata sulla scorta dei documenti in atti, segnatamente della convenzione di lottizzazione e successive integrazioni;
- nello specifico, si deve fare riferimento all'art. 17 della convenzione sub doc. 2 fascicolo attoreo, contemplante la redazione di un verbale di consegna al delle CP_1
aree con le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, come peraltro ribadito dall'art. 4 dell'atto integrativo, a mente del quale l'inizio e l'ultimazione dei lavori sono determinati mediante verbale redatto in contraddittorio tra il e la direzione CP_1
lavori, con impegno peraltro a stipulare una convenzione definitiva di trasferimento ed a fornire conseguentemente alla p.a. il certificato storico ventennale, quello ipotecario, il frazionamento catastale e/o la relazione notarile;
- ora, non è stata in alcun modo dimostrata dall'attrice l'avvenuta consegna nei termini delle aree e delle opere, non potendosi tributare in tale senso valenza all'approvazione del collaudo da parte della Giunta con delibera n. 197 del 9.12.2010, come del resto si evince dalla comunicazione di approvazione da parte del sub doc. 5 fascicolo CP_1
9 convenuto che richiama ed invoca la successiva formalizzazione con le specifiche modalità già convenute;
- invero, non vi è traccia in atti di verbali di consegna e, se da un lato parte attrice non riesce così a dimostrare la carenza di giustificazione alla base dell'escussione della polizza, dall'altro lato il convenuto produce una serie di comunicazioni successive al collaudo, nelle quali si sollecita l'impresa a porre rimedio ai problemi provocati dal tratto terminale della condotta idraulica realizzata, datate 19.03.2012, 26.11.2012,
19.11.2013 (si vedano i documenti ai numeri 6, 8 e 9 fascicolo convenuto), esortandola, altresì, all'inoltro di adeguata relazione in punto interventi eseguiti a risoluzione del problema, oltre che in merito alle iniziative da assumere per la corretta funzionalità dell'opera idraulica;
- quanto sopra in piena coerenza con quanto, per l'appunto, previsto dalla convenzione
(così come integrata) che ben esplicita l'impegno assunto dall'impresa lottizzante a provvedere ed a farsi carico di tutte le spese, riparazioni resesi necessarie ed imperfezioni emerse, sì da portare a compimento e completamento le opere secondo le risultanze del collaudo (cfr. l'art. 10 della convenzione);
- ancora più esplicitamente, l'art. 3, penultimo comma, dell'atto integrativo di convenzione urbanistica del 10.10.2006 (ultimo in ordine di tempo, cfr. doc. 4 fascicolo attoreo), pone a carico dei lottizzanti ogni onere inerente le riparazioni e manutenzioni di qualsiasi natura relative al manufatto destinato a condotta d'acqua meteorica, esonerando al contempo il CP_1
- in tale quadro, parte attrice non ha dimostrato di avere risolto il problema di scarico delle acque meteoriche evidenziatosi successivamente al collaudo e tale criticità trova, almeno in parte, conferma dalla stessa direzione dei lavori in persona dell'architetto
10 con la comunicazione protocollata il 26.03.2012 in cui dà atto di interventi Per_3
svolti sui pozzetti su terreno privato non regolarmente sigillati, anticipando il deposito di una più dettagliata relazione, mai prodotta (cfr. doc. 7 fasc. convenuto);
- la stessa comunicazione del 23.12.2010 di approvazione del collaudo da parte del ribadisce testualmente che lo svincolo dalla polizza è subordinato al CP_1
trasferimento delle aree (cfr. doc. 5 fasc. convenuto), in armonia con il dettato delle sopra citate clausole convenzionali, di talché non risulta sostenibile la posizione attorea di ingiustificata escussione della polizza, posto che l'esatto adempimento degli obblighi del lottizzante non è integrato dalla mera realizzazione delle opere collaudate;
- né l'attrice, in ultima analisi, riesce a dimostrare di avere concretamente intrapreso iniziative volte a formalizzare il trasferimento delle aree ed a consegnarle con le connesse opere, onde adempiere pienamente agli obblighi assunti;
- le stesse prove orali non hanno fornito elementi che facciano anche solo presumere la carenza giustificativa dell'avvenuta escussione, in quanto dall'unitaria ponderazione delle stesse si è potuto unicamente appurare che le contestazioni all'impresa lottizzante sono state mosse in relazione all'impianto idrico di scarico che passava sotto i giardini privati, senza potersi invece evincere con certezza l'avvenuta risoluzione del problema e la contestata circostanza dell'effettuazione del sopralluogo alla presenza o meno di tutti i soggetti coinvolti;
- infine, anche sotto il profilo dell'invocato arricchimento in danno della società attrice da parte del non vi è evidenza di un'indebita escussione della polizza, stipulata CP_1
mediante contratto validamente sottoscritto con l'assicuratrice dalla contraente società lottizzante in favore del beneficiario ente locale, sebbene la garante abbia raggiunto successivamente un accordo per limitare la somma da escutere;
11 - pertanto, l'azione generale di cui all'art. 2041 c.c. non è in concreto esperibile, giacché il cosiddetto “arricchimento” da parte del è conseguenza del rapporto sotteso CP_1
alla polizza assicurativa contratta, nel rispetto del principio, cui si ispira condivisibile giurisprudenza di legittimità per cui la suddetta azione presuppone che la locupletazione di un soggetto a danno di un altro avvenga in assenza di giusta causa, non invocabile quando l'arricchimento è invece conseguenza di un contratto o di un rapporto compiutamente regolato, come nel caso che ci occupa (cfr. Cass. civ., n. 15243/2018);
§.VII. Ritenuto, venendo al regolamento delle spese processuali, che le stesse, liquidate come da dispositivo alla luce del valore della causa e di natura e quantità dell'attività difensiva espletata, seguano la soccombenza dell'attrice;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al n. 2372/2021 R.G., nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita:
- respinge la domanda proposta da parte attrice;
- condanna parte attrice alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese processuali, liquidate in complessivi € 3.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali come per legge ed oltre i.v.a. e c.p.a., ove dovute, come per legge.
Verona, 2.05.2025
Il Giudice
(dott.ssa Pierangela Bellingeri)
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Pierangela
Bellingeri, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 2372/2021 R.G.; promossa da:
Parte_1
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore, con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Giacon;
-parte attrice-
contro
:
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Sindaco pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Federica Severino;
-parte convenuta- avente ad oggetto: indebito oggettivo;
restituzione di somme.
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Le parti hanno precisato le proprie conclusioni all'udienza del 17.10.2024, quanto all'attrice mediante rinvio al foglio di precisazione delle conclusioni depositato il
16.10.2024, quanto al convenuto ribadendo in udienza la domanda di rigetto delle pretese attoree (dopo avere dato atto, con dichiarazione contestata dall'attrice come eccezione di nuova formulazione, che la spesa per la sistemazione dei lavori non eseguiti
1 o non correttamente eseguiti, aggiornata al 2023, è attestata in € 40.000,00), conclusioni da intendersi nella presente sede integralmente richiamate per relationem.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§.I. Visto e richiamato integralmente il contenuto assertivo dell'atto di citazione ritualmente notificato il 4.03.2021 al convenuto con cui Controparte_1
l'attrice , in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, ha esposto in fatto: Pt_2
- che con delibera n. 40 del 27.09.2001 il Consiglio Comunale di ha Controparte_1
approvato il piano di lottizzazione “Nel Verde” da sé presentato e che le odierne parti sono poi addivenute alla stipula della relativa convenzione urbanistica per atto a rogito
Notaio del 13.11.2001, repertorio n. 14.978, cui hanno fatto seguito le Per_1
integrazioni sempre a rogito del predetto Notaio del 5.05.2003, repertorio n. 17.355, del
10.10.2006, repertorio n. 21.655;
- che l'art. 19 della Convenzione di Lottizzazione prevede la costituzione della Co fideiussione n. 331398 ramo n. da parte della ditta lottizzante, a garanzia dell'adempimento degli obblighi dalla stessa derivanti per l'ammontare di Lire
328.317.847 (pari ad € 169.562,00) rilasciata dalla Assicurazione, Controparte_3
Agenzia di San Bonifacio;
- che l'odierna attrice ha pertanto iniziato le opere di urbanizzazione in base al piano di lottizzazione approvato ed in data 23.12.2010 il con nota protocollo n. 17531 le CP_1
ha comunicato l'approvazione del collaudo giusta delibera della Giunta Comunale n.
197 del 9.12.2010;
2 - che nel corso di un giudizio per negatoria servitutis di scarico acque meteoriche iscritto al n. 2018/2013 R.G. Tribunale di Verona e promosso nei confronti dell'impresa attrice da parte di , a sua volta comparente nella convenzione di Controparte_4
lottizzazione e proprietaria di parte delle aree interessate dal piano di lottizzazione, il c.t.u. nominato ha accertato la conformità delle opere realizzate Persona_2
rispetto ai progetti di lottizzazione;
- che il attuale convenuto ha comunque ingiustificatamente richiesto alla CP_1
società assicuratrice l'escussione della garanzia fideiussoria per un importo di €
35.481,13 versato il 6.11.2015 dalla società garante, la quale ultima ha agito successivamente in regresso nei confronti della società attrice quale debitrice principale e verso , e quali condebitori solidali, proponendo ricorso Pt_1 Pt_1 CP_5
per decreto ingiuntivo, emesso il 28.09.2016 dal Tribunale di Verona al n. 3734/2016;
- che il titolo monitorio, dichiaratane l'esecutorietà, è stato portato in esecuzione con pignoramento presso terzi;
- che con diffida del 29.03.2018 l'attrice ha chiesto la restituzione delle somme indebitamente pagate al convenuto senza riscontro alcuno;
ha dedotto in diritto: Pt_3
- che il ha ricevuto da un pagamento non dovuto ed in Controparte_1 CP_3
danno dell' Edile oggi in liquidazione, la quale ha pertanto il diritto di ripetere le Pt_1
somme dal garantito a seguito dell'azione di rivalsa proposta dal garante nei suoi confronti;
- che ai sensi dell'art. 2033 c.c. chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto, non solo di ripetere quanto versato, ma anche alla percezione dei frutti e degli interessi dal
3 giorno del pagamento se il percettore era in mala fede, ovvero dal giorno della domanda per il caso di buona fede;
- che presupposto della domanda ripetitoria è l'inesistenza del credito per insussistenza del vincolo obbligatorio mai sorto, ovvero venuto meno successivamente a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi;
- che in ogni caso l'impresa attrice avrebbe diritto ad ottenere la restituzione della somma di € 35.481,13 percepita dalla convenuta senza giustificazione ai sensi dell'art. 2041 c.c., essendosi verificato un arricchimento senza giusta causa a proprio danno con il correlato diritto all'indennizzo da parte dell'attrice nei limiti dell'arricchimento goduto dalla convenuta;
- che, del resto, la garanzia era stata contratta a tutela degli obblighi di realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dalla lottizzazione “Nel Verde” pienamente adempiuti dall'attrice, come provato sia dal collaudo eseguito dall'Amministrazione stessa sia dall'accertamento tecnico del c.t.u. ; Per_2
- che in caso di rigetto della domanda ai sensi dell'art. 2033 c.c., l'azione di arricchimento senza giusta causa resta l'unica esperibile per la tutela dei diritti attorei, venendo così rispettato il criterio di sussidiarietà che ne limita l'esperimento, tenendo conto che la quantificazione dell'indennizzo corrisponde ad € 35.481,13, equivalenti alla somma escussa dal Comune;
ha chiesto pertanto: Pt_4
- accertato il proprio adempimento rispetto alle obbligazioni inerenti la realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui alla citata convenzione e, conseguentemente,
l'indebita escussione della garanzia da parte dell'ente comunale, dichiarare il diritto dell'attrice alla restituzione della somma indebitamente pagata da al Comune, CP_3
4 per l'effetto condannando quest'ultimo al pagamento di € 3.000,00 (come precisato nel foglio di p.c.) oltre interessi e rivalutazione dall'escussione al saldo, in ogni caso con vittoria di spese processuali;
§.II. Visto e richiamato integralmente il contenuto confutativo della comparsa tempestivamente depositata il 23.06.2021, con cui il convenuto Controparte_1
in persona del Sindaco pro tempore,
[...]
II.a. ha precisato in fatto:
- che l'impresa attorea è soggetto attuatore del Piano Urbanistico Attuativo denominato lottizzazione “Nel Verde” regolato dai disposti delle convenzioni urbanistiche dalla medesima stipulate con la p.a. convenuta;
- che il 9.12.2010 quest'ultima ha preso atto del collaudo eseguito dall'ing. sulle CP_6
opere di lottizzazione eseguite dall'impresa, per procedere così all'acquisizione delle aree da trasferirsi al ed alla costituzione di servitù di scarico fognario delle CP_1
acque meteoriche;
- che in base all'art. 3 della Convenzione l'impresa era tenuta agli oneri necessari per
“manutenzioni e riparazioni di qualsiasi natura relative al manufatto destinato a condotta d'acqua meteorica…”;
- che in seguito alle rimostranze per il mancato funzionamento della condotta idraulica, sono stati rivolti dei solleciti alla Direzione Lavori (arch. ed alla società Per_3
attrice e si è quindi tenuto l'incontro in data 19.01.2012 tra le parti alla presenza del responsabile dei servizi tecnici del (geom. ) per discutere sul CP_1 CP_7
malfunzionamento del tratto terminale della condotta idraulica privata soggetta a vincolo pubblico ed inerente la lottizzazione, terminato con l'assunzione dell'impegno da parte dell'impresa di verificare la condotta, formalizzato nella nota n. 3736 del 19.03.2012,
5 cui è seguita il 23.03.2012 generica comunicazione del Direttore Lavori di ripristino e corretta esecuzione;
- che il problema si è ripresentato dopo un lungo periodo di siccità, comportando sversamenti d'acqua sul muro di contenimento in corrispondenza del pozzettone di raccordo fognario, come da nota n. 14420 del 26.11.2012 inoltrata a ed alla Pt_1
Direzione Lavori, con richiesta, rimasta inevasa, di presentare copia della documentazione delle opere eseguite nel marzo 2012;
- che il ha pertanto diffidato l'impresa al ripristino del corretto funzionamento CP_1
del tratto finale della condotta idrica, oltre all'adempimento di tutti gli atti necessari al trasferimento in favore dell'Amministrazione Comunale della proprietà e dei diritti reali sulle aree, nonché alla costituzione delle servitù di scarico fognario delle acque meteoriche, il tutto come previsto in convenzione;
- che, dati il mancato riscontro e l'inadempimento reiterato, la p.a. ha escusso la polizza fideiussoria n. 331398 del 12.11.2001;
- che l'assicurazione si era resa disponibile a sostenere le spese ammontanti ad €
35.481,13 per la sistemazione della condotta, a condizione dello svincolo totale dalla garanzia e della restituzione della polizza n. 331398, proposta non accolta dalla p.a. in ragione della circostanza che l'impresa lottizzante non ha ancora adempiuto al trasferimento delle aree, delle opere e delle servitù di cui agli artt. 17 e 7 della convenzione, tanto più alla luce del contenzioso giudiziario n. 2018/2015 Tribunale di
Verona tra la ditta lottizzante medesima e gli aventi causa a seguito di una domanda di disconoscimento di servitù introdotta dal proprietario del mappale n. 1088 ex 115 del foglio 20;
6 - che le successive trattative tra il e la hanno condotto ad un accordo CP_1 CP_3
contemplante la riduzione della somma a garanzia ad € 40.000,00 previo adempimento da parte di al trasferimento della proprietà delle aree e delle opere con annessi Pt_1
diritti di servitù, ivi inclusa quella oggetto della predetta causa, mentre, per il caso di inadempimento da parte di a tali obblighi, si prevede che il possa Pt_1 CP_1
incassare l'importo a garanzia di € 40.000,00 per agire in sostituzione della ditta lottizzante e provvedere ai lavori necessari, alle spese notarili e legali, a quelle relative all' intervento tecnico e di esproprio dell'area interessata per il caso di mancata costituzione della servitù sul mappale 1088 ex 115;
- che con comunicazione del 6.11.2015 protocollata sub 15.387 è stato trasmesso il definitivo atto di quietanza e di surroga all'assicuratrice relativo all'introito della somma di € 35.481,13; ha eccepito in diritto: Pt_5
- che nessuna risposta è giunta dall'attrice sull'avvio e la conclusione dei lavori e neppure è stata prodotta adeguata certificazione di regolare esecuzione;
- che la stessa c.t.u. redatta nell'altra causa, cui il è rimasto estraneo e le cui CP_1
risultanze si palesano ambigue laddove le opere vengono ritenute non conformi al progetto, seppure funzionanti, non sono a sé opponibili;
- che è onere del lottizzante produrre, a fronte delle precise indicazioni e richieste della p.a., la confacente documentazione tecnica di regolare esecuzione dei lavori di sistemazione, in ragione dell'obbligo della scrittura e di certificazione/attestazione;
- che la somma pagata dall'assicurazione è a propria disposizione per l'esecuzione corretta dell'opera e può essere restituita alla lottizzante solo previa presentazione della
7 documentazione tecnico-amministrativa attestante l'intervenuta sistemazione a regola d'arte dello scolo;
II.c. ha concluso, pertanto, per il rigetto della pretesa attorea con vittoria di spese di lite;
§.III. Dato atto che il giudizio, previa concessione alle parti dei chiesti termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., è stato istruito tramite produzioni documentali, oltre che mediante assunzione di prova testimoniale alle udienze del 7.04.2022 e del 14.06.2022
(cfr. l'ordinanza istruttoria emessa il 7.01.2022, in questa sede richiamata e ribadita), essendo stato trattenuto in decisione all'udienza del 17.10.2014 con concessione alle parti dei chiesti termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche;
§.IV. Ritenuto che la domanda proposta dall'attrice Parte_1
non possa trovare accoglimento alla luce delle
[...]
considerazioni di cui in prosieguo:
- l'azione rivolta al convenuto tesa a fare valere il Controparte_1
carattere di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. dell'importo dal predetto ente chiesto ed ottenuto in pagamento dalla garante Società Cattolica di Assicurazione s.p.a. non è risultata fondata su adeguato sostrato probatorio, in particolare avuto riguardo all'asserita inesistenza della causa giustificativa del pagamento, presupposto da dimostrarsi rigorosamente da chi agisce in ripetizione;
- in tale senso conducono il principio generale di cui all'art. 2697 c.c., che impone a chi vuole far valere un diritto in giudizio la prova del suo fondamento, oltre che il consolidato e pienamente condivisibile orientamento di legittimità per cui chi allega di avere effettuato un pagamento non dovuto in tutto o in parte, proponendo nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per il relativo esborso, ha l'onere di provare
8 l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento nella sua totalità ovvero per la parte che si assume non dovuta (cfr., tra le altre, Cass. civ., n. 34427/2022 e n.
34151/2019);
- invero, la questione attualmente sub iudice si dirime non tanto in base alla conformità o meno delle opere di scolo poste in essere dall'impresa attrice, né in base al collaudo avvenuto ed accettato dal nel 2010, né in virtù dei successivi accordi CP_1
intervenuti, né tampoco in dipendenza dall'esito della causa tra privati promossa da nei confronti della società bensì avuto riguardo al concetto di Controparte_4 Pt_1
consegna delle aree e delle opere alla p.a. così come emergente ed interpretata sulla scorta dei documenti in atti, segnatamente della convenzione di lottizzazione e successive integrazioni;
- nello specifico, si deve fare riferimento all'art. 17 della convenzione sub doc. 2 fascicolo attoreo, contemplante la redazione di un verbale di consegna al delle CP_1
aree con le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, come peraltro ribadito dall'art. 4 dell'atto integrativo, a mente del quale l'inizio e l'ultimazione dei lavori sono determinati mediante verbale redatto in contraddittorio tra il e la direzione CP_1
lavori, con impegno peraltro a stipulare una convenzione definitiva di trasferimento ed a fornire conseguentemente alla p.a. il certificato storico ventennale, quello ipotecario, il frazionamento catastale e/o la relazione notarile;
- ora, non è stata in alcun modo dimostrata dall'attrice l'avvenuta consegna nei termini delle aree e delle opere, non potendosi tributare in tale senso valenza all'approvazione del collaudo da parte della Giunta con delibera n. 197 del 9.12.2010, come del resto si evince dalla comunicazione di approvazione da parte del sub doc. 5 fascicolo CP_1
9 convenuto che richiama ed invoca la successiva formalizzazione con le specifiche modalità già convenute;
- invero, non vi è traccia in atti di verbali di consegna e, se da un lato parte attrice non riesce così a dimostrare la carenza di giustificazione alla base dell'escussione della polizza, dall'altro lato il convenuto produce una serie di comunicazioni successive al collaudo, nelle quali si sollecita l'impresa a porre rimedio ai problemi provocati dal tratto terminale della condotta idraulica realizzata, datate 19.03.2012, 26.11.2012,
19.11.2013 (si vedano i documenti ai numeri 6, 8 e 9 fascicolo convenuto), esortandola, altresì, all'inoltro di adeguata relazione in punto interventi eseguiti a risoluzione del problema, oltre che in merito alle iniziative da assumere per la corretta funzionalità dell'opera idraulica;
- quanto sopra in piena coerenza con quanto, per l'appunto, previsto dalla convenzione
(così come integrata) che ben esplicita l'impegno assunto dall'impresa lottizzante a provvedere ed a farsi carico di tutte le spese, riparazioni resesi necessarie ed imperfezioni emerse, sì da portare a compimento e completamento le opere secondo le risultanze del collaudo (cfr. l'art. 10 della convenzione);
- ancora più esplicitamente, l'art. 3, penultimo comma, dell'atto integrativo di convenzione urbanistica del 10.10.2006 (ultimo in ordine di tempo, cfr. doc. 4 fascicolo attoreo), pone a carico dei lottizzanti ogni onere inerente le riparazioni e manutenzioni di qualsiasi natura relative al manufatto destinato a condotta d'acqua meteorica, esonerando al contempo il CP_1
- in tale quadro, parte attrice non ha dimostrato di avere risolto il problema di scarico delle acque meteoriche evidenziatosi successivamente al collaudo e tale criticità trova, almeno in parte, conferma dalla stessa direzione dei lavori in persona dell'architetto
10 con la comunicazione protocollata il 26.03.2012 in cui dà atto di interventi Per_3
svolti sui pozzetti su terreno privato non regolarmente sigillati, anticipando il deposito di una più dettagliata relazione, mai prodotta (cfr. doc. 7 fasc. convenuto);
- la stessa comunicazione del 23.12.2010 di approvazione del collaudo da parte del ribadisce testualmente che lo svincolo dalla polizza è subordinato al CP_1
trasferimento delle aree (cfr. doc. 5 fasc. convenuto), in armonia con il dettato delle sopra citate clausole convenzionali, di talché non risulta sostenibile la posizione attorea di ingiustificata escussione della polizza, posto che l'esatto adempimento degli obblighi del lottizzante non è integrato dalla mera realizzazione delle opere collaudate;
- né l'attrice, in ultima analisi, riesce a dimostrare di avere concretamente intrapreso iniziative volte a formalizzare il trasferimento delle aree ed a consegnarle con le connesse opere, onde adempiere pienamente agli obblighi assunti;
- le stesse prove orali non hanno fornito elementi che facciano anche solo presumere la carenza giustificativa dell'avvenuta escussione, in quanto dall'unitaria ponderazione delle stesse si è potuto unicamente appurare che le contestazioni all'impresa lottizzante sono state mosse in relazione all'impianto idrico di scarico che passava sotto i giardini privati, senza potersi invece evincere con certezza l'avvenuta risoluzione del problema e la contestata circostanza dell'effettuazione del sopralluogo alla presenza o meno di tutti i soggetti coinvolti;
- infine, anche sotto il profilo dell'invocato arricchimento in danno della società attrice da parte del non vi è evidenza di un'indebita escussione della polizza, stipulata CP_1
mediante contratto validamente sottoscritto con l'assicuratrice dalla contraente società lottizzante in favore del beneficiario ente locale, sebbene la garante abbia raggiunto successivamente un accordo per limitare la somma da escutere;
11 - pertanto, l'azione generale di cui all'art. 2041 c.c. non è in concreto esperibile, giacché il cosiddetto “arricchimento” da parte del è conseguenza del rapporto sotteso CP_1
alla polizza assicurativa contratta, nel rispetto del principio, cui si ispira condivisibile giurisprudenza di legittimità per cui la suddetta azione presuppone che la locupletazione di un soggetto a danno di un altro avvenga in assenza di giusta causa, non invocabile quando l'arricchimento è invece conseguenza di un contratto o di un rapporto compiutamente regolato, come nel caso che ci occupa (cfr. Cass. civ., n. 15243/2018);
§.VII. Ritenuto, venendo al regolamento delle spese processuali, che le stesse, liquidate come da dispositivo alla luce del valore della causa e di natura e quantità dell'attività difensiva espletata, seguano la soccombenza dell'attrice;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al n. 2372/2021 R.G., nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita:
- respinge la domanda proposta da parte attrice;
- condanna parte attrice alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese processuali, liquidate in complessivi € 3.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali come per legge ed oltre i.v.a. e c.p.a., ove dovute, come per legge.
Verona, 2.05.2025
Il Giudice
(dott.ssa Pierangela Bellingeri)
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