Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 14/01/2026, n. 445
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Sentenza 14 gennaio 2026

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  • Accolto
    Nullità della sentenza per mancata fissazione di udienza di discussione e violazione del contraddittorio

    La Corte ha ritenuto fondate le doglianze dell'appellante, confermando che l'omessa comunicazione della data di discussione della controversia viola il principio del contraddittorio e il diritto di difesa, comportando la nullità dei successivi atti e della sentenza. Ha inoltre precisato che tale vizio, verificatosi nel giudizio di primo grado, impone la rimessione degli atti al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 59 D. Lgs. 546/92, in quanto il contraddittorio non è stato regolarmente costituito.

  • Altro
    Ingiusta ed illegittima compensazione delle spese di lite di primo grado

    La Corte ha ritenuto che, dato l'accoglimento dell'appello per motivi procedurali e la conseguente rimessione degli atti al primo giudice, nulla debba disporsi per le spese di lite in questa fase, demandandone la decisione al prosieguo del giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 14/01/2026, n. 445
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 445
    Data del deposito : 14 gennaio 2026

    Testo completo