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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 14/01/2026, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 445/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE CA MAURO, Presidente e Relatore ALVINO FEDERICO, Giudice MINIO EMILIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4623/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Afragola - Sede 80021 Afragola NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ge.se.t. Italia S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9578/8/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI pubblicata il 28/05/2025
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE
A seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 80/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti Appellante: accogliere appello Appellato: rigettare appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 rappresentata e difesa come in atti ha proposto appello avverso la sentenza della CGR di primo grado di Napoli n. 9578/8/2025 del 21 maggio 2025, depositata il 28 maggio 2025, che aveva deciso il contenzioso promosso con ricorso in opposizione on ricorso del 13.12.2024 all'Avviso di accertamento esecutivo dell'imposta municipale propria (IMU) anno 2019 - Provvedimento n. 18991 del 22/11/2024. Nel giudizio di prime cure il Comune di Afragola - Ente impositore – era rimasto contumace, mentre si era costituito e aveva resistito al ricorso GE.SE.T ITALIA S.p.A. che aveva concluso chiedendo di prendere atto dell'annullamento dell'avviso impugnato e di dichiarare la cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
La sentenza gravata dall'appello aveva quindi dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensato le spese.
Con atto di appello depositato telematicamente in data 18 giugno 2025 la contribuente ha formulato i seguenti motivi di doglianza:
- Nullità della sentenza per mancata fissazione di udienza di sospensiva, per mancata comunicazione di udienza di discussione nel merito e, quindi, per macroscopica violazione degli artt. 30 comma 1, 31 comma 1, 47 comma 2, 32 D. Lgs. n. 546/1992: si è passati dal ricorso introduttivo direttamente alla sentenza, in palese spregio dei diritti costituzionali di difesa e del giusto processo ex artt. 24 e 111 della Costituzione e del principio processualcivilistico del rispetto del contraddittorio;
- Ingiusta ed illegittima compensazione delle spese di lite di primo grado, in palese violazione di quanto disposto dall'art. 15 commi 2 e 2-ter D. Lgs. n. 546/1992 e dagli artt. 91 comma 1 e 92 comma 2 c.p.c. e di quanto stabilito dalla S.C. di Cassazione con orientamento pacifico e costante in merito alle spese ed ai presupposti per la compensazione delle stesse, presupposti che, nel caso di specie, non ricorrono.
Ha quindi concluso per l'accoglimento dell'appello, con vittoria di spese in entrami i gradi di giudizio e distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
La GE Italia PA si è costituita nel giudizio di appello e ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite. Alla odierna udienza la controversia, sentito il relatore, è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, anche per ragioni di sintesi, ritiene di richiamare le motivazioni esposte da parte appellante nella parte in cui afferma che nella fattispecie in narrativa ci sia stata l'omessa comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione che doveva invece avvenire almeno 30 giorni prima, così violandosi il principio del contraddittorio e il diritto di difesa e ciò comportando la nullità della sentenza. Dunque, in questa sede le argomentazioni pregiudiziali dell'appellante vanno confermate e fatte proprie da questo collegio di secondo grado, costituendo ormai jus receptum la possibilità di motivare per relationem a condivisibili scritti difensivi (cfr. Cass. SS.UU. n. 642 del 16 gennaio 2015; Cass. Sez. 6- 5, Ordinanza n. 5209 del 6 marzo 2018).
E, invero, va sul punto ricordato che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno statuito, con riguardo alla sentenza riproduttiva delle argomentazioni di un atto di parte, pur senza niente aggiungervi, che essa non è nulla, ove le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino esposte in modo chiaro (cfr. Cass., sez. un., 16 gennaio 2015, n. 642).
L'appello è dunque fondato dovendosi in questa sede solo richiamare e riportarsi a quanto statuito da molteplici dictum della Suprema Corte – anche riferiti dall'appellante e ai cui scritti si ricollega e di cui produce esagerata allegazione – secondo cui l'omessa comunicazione alle parti costituite della data di discussione della controversia ex articolo 31 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, non determina una mera irregolarità, ma la nullità dei successivi atti e della sentenza di appello, in quanto la comunicazione è indispensabile per assicurare l'esercizio del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. Tale importante statuizione è stata ancora di recente ribadita dalla sentenza della Sezione tributaria della Corte di cassazione n. 15771 del 6 maggio 2005, depositata il
27 luglio 2005. Va qui solo chiarito che nell'ambito del giudizio tributario l'obbligo di comunicazione del predetto avviso di trattazione è contenuto nel citato già articolo 31 del d.lgs n. 546 del 1992 ed è una disposizione prevista per il giudizio di primo grado ma comunque applicabile anche al procedimento di appello di cui al successivo articolo 61 del medesimo decreto ed è, difatti, adempimento che questa Corte di secondo grado adotta rigorosamente per ciascun procedimento da fissare a ruolo. Resta, invero, innegabile che l'assolvimento dell'obbligo della comunicazione in questione è rilevante ai fini dell'assicurazione del contraddittorio tra le parti, il quale è sancito dalla
Costituzione all'articolo 24, norma superprimaria che stabilisce l'inviolabilità del diritto di difesa e si riferisce alla tutela processuale dei diritti delle parti e la cui violazione si può individuare solo quando il legislatore limiti in modo ingiustificato la difesa processuale di un diritto dallo stesso attribuito. Da intendere come un aspetto indefettibile del diritto di difesa e poi il rispetto del principio del contraddittorio il quale rientra tra le condizioni che regolano l'esercizio dell'azione in quanto rappresenta l'espressione stessa del giudizio in generale ed
è comune a ogni tipo di processo poiché l'azione su cui si fonda è essenzialmente bilaterale, ovvero prevede un rapporto tra soggetti e la conseguente esigenza di tutela in ordine a tale rapporto (in tal senso cfr. ex multis Cass., 14 luglio 2003, n. 11014; 12 febbraio 2002, n. 1951; 15 giugno 2001, n. 8133; 28 agosto 2000, n. 11229; 6 marzo 2000,
n. 2509). La contribuente sul punto si è in concreto lamentata del fatto che il mancato rispetto del contraddittorio ha leso il suo diritto di difesa in quanto aveva «tutto l'interesse a contrastare le avverse controdeduzioni, in particolare, al fine di insistere per l'accertamento della mancanza dei requisiti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere e per la vittoria di spese e competenze di lite, per il principio della soccombenza virtuale».
Dunque, nella fattispecie in esame deve trovare applicazione il disposto del novellato art. 59
d. lgs. 546/92 laddove è statuito che: «1. La corte di giustizia tributaria di secondo grado rimette la causa alla corte di giustizia tributaria di primo grado che ha emesso la sentenza impugnata nei seguenti casi:
a) omissis
b) quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o integrato;
c) omissis d) “
e) “ ». Ritiene questa Corte che la violazione del contraddittorio comporta la rimessione del processo al primo giudice in quanto essa è tassativamente stabilita dalla norma citata che, come detto, costituisce una specifica applicazione ed è espressione in ambito processuale di un canone di rango costituzionale;
quindi, deve trovare necessaria applicazione nonostante il carattere dell'appello – gravame generale a carattere sostitutivo – che impone al giudice dell'impugnazione di pronunciarsi e decidere nel merito della controversia. Questa Corte non ignora che in materia la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'omessa comunicazione alle parti dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione determina la nullità della decisione comunque pronunciata, alla cui cassazione può seguire la decisione della causa nel merito da parte della Suprema Corte, ove non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto e debba essere risolta una questione di mero diritto e che, quindi, possono esservi casi in cui la retrocessione del processo resta esclusa. Ritiene il
Collegio, tuttavia, che tale casistica riguardi l'ipotesi in cui la violazione in narrativa si sia concretizzata nel giudizio di appello e sia stata l'oggetto del ricorso per cassazione;
nel caso in esame, invece, la violazione processuale si è consumata nel primo grado di giudizio, quindi integrando sin ab origine una violazione del contraddittorio che, di fatto e sostanzialmente, non è stato mai regolarmente costituito, Dunque, ricorrono i presupposti applicativi dell'art. 59 in narrativa posto che l'ampliamento espresso delle ipotesi di rimessione da tale norma previste, elimina ogni dubbio sorto nel sistema previgente sulla tassatività o meno dei casi di rimessione. Pertanto, in parte qua l'appello va accolto avendo questa Corte riconosciuto l'irregolarità della procedura adottata dal primo giudice, posto che l'udienza costituisce una fase importante e fondamentale nel giudizio tributario, attesa la centralità della posizione attribuita all'udienza di trattazione, in specie se richiesta come pubblica;
di conseguenza va disposta la rimessione degli atti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli che ha emesso la sentenza appellata.
Ancora sul punto, per mera completezza espositiva, va posto in evidenza che a norma dell'ultimo comma dell'art. 59 cit. successivamente al passaggio in giudicato della presente statuizione, la segreteria di questa Corte nei successivi trenta giorni trasmetterà d'ufficio il fascicolo del processo alla segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado, senza necessità di riassunzione ad istanza di parte,posto che si tratta del medesimo contenzioso che continua senza interruzione alcuna;
anche tale modalità procedurale normativamente disciplinata conforta nel ritenere come tassativo nel caso in esame il regresso di grado.
Sempre per tale motivo, oltre perché trattasi di una questione pregiudiziale di rito e non di merito, nulla va disposto per le spese di lite, rimesse al prosieguo del giudizio.
Le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, assorbite dalla pregiudizialità della stessa.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per l'effetto ordina la rimessione degli atti alla Corte di Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
Nulla per le spese. Napoli, 13 gennaio 2026 Il Presidente relatore
UR de CA
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE CA MAURO, Presidente e Relatore ALVINO FEDERICO, Giudice MINIO EMILIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4623/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Afragola - Sede 80021 Afragola NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ge.se.t. Italia S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9578/8/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI pubblicata il 28/05/2025
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE
A seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 80/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti Appellante: accogliere appello Appellato: rigettare appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 rappresentata e difesa come in atti ha proposto appello avverso la sentenza della CGR di primo grado di Napoli n. 9578/8/2025 del 21 maggio 2025, depositata il 28 maggio 2025, che aveva deciso il contenzioso promosso con ricorso in opposizione on ricorso del 13.12.2024 all'Avviso di accertamento esecutivo dell'imposta municipale propria (IMU) anno 2019 - Provvedimento n. 18991 del 22/11/2024. Nel giudizio di prime cure il Comune di Afragola - Ente impositore – era rimasto contumace, mentre si era costituito e aveva resistito al ricorso GE.SE.T ITALIA S.p.A. che aveva concluso chiedendo di prendere atto dell'annullamento dell'avviso impugnato e di dichiarare la cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
La sentenza gravata dall'appello aveva quindi dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensato le spese.
Con atto di appello depositato telematicamente in data 18 giugno 2025 la contribuente ha formulato i seguenti motivi di doglianza:
- Nullità della sentenza per mancata fissazione di udienza di sospensiva, per mancata comunicazione di udienza di discussione nel merito e, quindi, per macroscopica violazione degli artt. 30 comma 1, 31 comma 1, 47 comma 2, 32 D. Lgs. n. 546/1992: si è passati dal ricorso introduttivo direttamente alla sentenza, in palese spregio dei diritti costituzionali di difesa e del giusto processo ex artt. 24 e 111 della Costituzione e del principio processualcivilistico del rispetto del contraddittorio;
- Ingiusta ed illegittima compensazione delle spese di lite di primo grado, in palese violazione di quanto disposto dall'art. 15 commi 2 e 2-ter D. Lgs. n. 546/1992 e dagli artt. 91 comma 1 e 92 comma 2 c.p.c. e di quanto stabilito dalla S.C. di Cassazione con orientamento pacifico e costante in merito alle spese ed ai presupposti per la compensazione delle stesse, presupposti che, nel caso di specie, non ricorrono.
Ha quindi concluso per l'accoglimento dell'appello, con vittoria di spese in entrami i gradi di giudizio e distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
La GE Italia PA si è costituita nel giudizio di appello e ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite. Alla odierna udienza la controversia, sentito il relatore, è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, anche per ragioni di sintesi, ritiene di richiamare le motivazioni esposte da parte appellante nella parte in cui afferma che nella fattispecie in narrativa ci sia stata l'omessa comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione che doveva invece avvenire almeno 30 giorni prima, così violandosi il principio del contraddittorio e il diritto di difesa e ciò comportando la nullità della sentenza. Dunque, in questa sede le argomentazioni pregiudiziali dell'appellante vanno confermate e fatte proprie da questo collegio di secondo grado, costituendo ormai jus receptum la possibilità di motivare per relationem a condivisibili scritti difensivi (cfr. Cass. SS.UU. n. 642 del 16 gennaio 2015; Cass. Sez. 6- 5, Ordinanza n. 5209 del 6 marzo 2018).
E, invero, va sul punto ricordato che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno statuito, con riguardo alla sentenza riproduttiva delle argomentazioni di un atto di parte, pur senza niente aggiungervi, che essa non è nulla, ove le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino esposte in modo chiaro (cfr. Cass., sez. un., 16 gennaio 2015, n. 642).
L'appello è dunque fondato dovendosi in questa sede solo richiamare e riportarsi a quanto statuito da molteplici dictum della Suprema Corte – anche riferiti dall'appellante e ai cui scritti si ricollega e di cui produce esagerata allegazione – secondo cui l'omessa comunicazione alle parti costituite della data di discussione della controversia ex articolo 31 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, non determina una mera irregolarità, ma la nullità dei successivi atti e della sentenza di appello, in quanto la comunicazione è indispensabile per assicurare l'esercizio del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. Tale importante statuizione è stata ancora di recente ribadita dalla sentenza della Sezione tributaria della Corte di cassazione n. 15771 del 6 maggio 2005, depositata il
27 luglio 2005. Va qui solo chiarito che nell'ambito del giudizio tributario l'obbligo di comunicazione del predetto avviso di trattazione è contenuto nel citato già articolo 31 del d.lgs n. 546 del 1992 ed è una disposizione prevista per il giudizio di primo grado ma comunque applicabile anche al procedimento di appello di cui al successivo articolo 61 del medesimo decreto ed è, difatti, adempimento che questa Corte di secondo grado adotta rigorosamente per ciascun procedimento da fissare a ruolo. Resta, invero, innegabile che l'assolvimento dell'obbligo della comunicazione in questione è rilevante ai fini dell'assicurazione del contraddittorio tra le parti, il quale è sancito dalla
Costituzione all'articolo 24, norma superprimaria che stabilisce l'inviolabilità del diritto di difesa e si riferisce alla tutela processuale dei diritti delle parti e la cui violazione si può individuare solo quando il legislatore limiti in modo ingiustificato la difesa processuale di un diritto dallo stesso attribuito. Da intendere come un aspetto indefettibile del diritto di difesa e poi il rispetto del principio del contraddittorio il quale rientra tra le condizioni che regolano l'esercizio dell'azione in quanto rappresenta l'espressione stessa del giudizio in generale ed
è comune a ogni tipo di processo poiché l'azione su cui si fonda è essenzialmente bilaterale, ovvero prevede un rapporto tra soggetti e la conseguente esigenza di tutela in ordine a tale rapporto (in tal senso cfr. ex multis Cass., 14 luglio 2003, n. 11014; 12 febbraio 2002, n. 1951; 15 giugno 2001, n. 8133; 28 agosto 2000, n. 11229; 6 marzo 2000,
n. 2509). La contribuente sul punto si è in concreto lamentata del fatto che il mancato rispetto del contraddittorio ha leso il suo diritto di difesa in quanto aveva «tutto l'interesse a contrastare le avverse controdeduzioni, in particolare, al fine di insistere per l'accertamento della mancanza dei requisiti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere e per la vittoria di spese e competenze di lite, per il principio della soccombenza virtuale».
Dunque, nella fattispecie in esame deve trovare applicazione il disposto del novellato art. 59
d. lgs. 546/92 laddove è statuito che: «1. La corte di giustizia tributaria di secondo grado rimette la causa alla corte di giustizia tributaria di primo grado che ha emesso la sentenza impugnata nei seguenti casi:
a) omissis
b) quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o integrato;
c) omissis d) “
e) “ ». Ritiene questa Corte che la violazione del contraddittorio comporta la rimessione del processo al primo giudice in quanto essa è tassativamente stabilita dalla norma citata che, come detto, costituisce una specifica applicazione ed è espressione in ambito processuale di un canone di rango costituzionale;
quindi, deve trovare necessaria applicazione nonostante il carattere dell'appello – gravame generale a carattere sostitutivo – che impone al giudice dell'impugnazione di pronunciarsi e decidere nel merito della controversia. Questa Corte non ignora che in materia la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'omessa comunicazione alle parti dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione determina la nullità della decisione comunque pronunciata, alla cui cassazione può seguire la decisione della causa nel merito da parte della Suprema Corte, ove non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto e debba essere risolta una questione di mero diritto e che, quindi, possono esservi casi in cui la retrocessione del processo resta esclusa. Ritiene il
Collegio, tuttavia, che tale casistica riguardi l'ipotesi in cui la violazione in narrativa si sia concretizzata nel giudizio di appello e sia stata l'oggetto del ricorso per cassazione;
nel caso in esame, invece, la violazione processuale si è consumata nel primo grado di giudizio, quindi integrando sin ab origine una violazione del contraddittorio che, di fatto e sostanzialmente, non è stato mai regolarmente costituito, Dunque, ricorrono i presupposti applicativi dell'art. 59 in narrativa posto che l'ampliamento espresso delle ipotesi di rimessione da tale norma previste, elimina ogni dubbio sorto nel sistema previgente sulla tassatività o meno dei casi di rimessione. Pertanto, in parte qua l'appello va accolto avendo questa Corte riconosciuto l'irregolarità della procedura adottata dal primo giudice, posto che l'udienza costituisce una fase importante e fondamentale nel giudizio tributario, attesa la centralità della posizione attribuita all'udienza di trattazione, in specie se richiesta come pubblica;
di conseguenza va disposta la rimessione degli atti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli che ha emesso la sentenza appellata.
Ancora sul punto, per mera completezza espositiva, va posto in evidenza che a norma dell'ultimo comma dell'art. 59 cit. successivamente al passaggio in giudicato della presente statuizione, la segreteria di questa Corte nei successivi trenta giorni trasmetterà d'ufficio il fascicolo del processo alla segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado, senza necessità di riassunzione ad istanza di parte,posto che si tratta del medesimo contenzioso che continua senza interruzione alcuna;
anche tale modalità procedurale normativamente disciplinata conforta nel ritenere come tassativo nel caso in esame il regresso di grado.
Sempre per tale motivo, oltre perché trattasi di una questione pregiudiziale di rito e non di merito, nulla va disposto per le spese di lite, rimesse al prosieguo del giudizio.
Le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, assorbite dalla pregiudizialità della stessa.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per l'effetto ordina la rimessione degli atti alla Corte di Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
Nulla per le spese. Napoli, 13 gennaio 2026 Il Presidente relatore
UR de CA