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1 gennaio 2006
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30 giugno 2015
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28 dicembre 2023
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Art. 122. Veicoli a motore ((1. Sono soggetti all'obbligo di assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell'incidente)) ((70)) ((1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui e' utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento.)) ((70)) ((1-ter. L'obbligo di cui al comma 1 riguarda anche i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso e' soggetto a restrizioni. Resta valida, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1, la stipula, da parte di soggetti pubblici o privati, di polizze che coprono il rischio di una pluralita' di veicoli secondo la prassi contrattuale in uso, quando utilizzati per le attivita' proprie di tali soggetti, sempre che i veicoli siano analiticamente individuati nelle polizze.)) ((70)) ((1-quater. Alla violazione della disposizione di cui al comma 1 si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La violazione della disposizione di cui al comma 1-ter e' soggetta alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 193, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 2, e' soggetta alle sanzioni amministrative di cui al citato articolo 193 del decreto legislativo n. 285 del 1992, aumentando della meta' la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 2 del citato articolo 193. Si applicano le disposizioni del titolo VI del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992.)) ((70)) 2. L'assicurazione comprende la responsabilita' per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale e' effettuato il trasporto.
3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volonta' del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorita' di pubblica sicurezza. In deroga all'articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l'assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo previsto dall'articolo 334.
4. L'assicurazione copre anche la responsabilita' per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.
------------- AGGIORNAMENTO (70)
Il D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 23 dicembre 2023".
3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volonta' del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorita' di pubblica sicurezza. In deroga all'articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l'assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo previsto dall'articolo 334.
4. L'assicurazione copre anche la responsabilita' per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.
------------- AGGIORNAMENTO (70)
Il D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 23 dicembre 2023".
Commentari • 87
- 1. le Sezioni Unite decideranno se si può estendere la coperturaAvv. Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/ · 20 dicembre 2019 · 121.910446
[…] lega l'obbligo assicurativo r.c.a. all'utilizzo del veicolo quale mezzo di trasporto a prescindere dal tipo accessibilità della strada su cui avvenga; d) secondo il giudice eurounitario, ai fini dell'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli rientra nella nozione di "circolazione dei veicoli" contenuta della direttiva qualunque uso di un veicolo che sia conforme alla funzione abituale dello stesso; e) quanto sopra rende ragione della possibilità di rivisitazione ermeneutica dell'art. 122 del codice delle assicurazioni private, con disapplicazione della norma regolamentare di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Teramo, sentenza 04/05/2023, n. 433Provvedimento: […] 1) “errata interpretazione degli artt. 193 C.d.S. e 122 Cod. Ass. Priv.; […] Quanto al merito, va disatteso il primo motivo di impugnazione relativo all'asserita erroneità nell'interpretazione degli articoli 193 C.d.S. e 122 Cod. Ass. Priv., con particolare riguardo alla nozione di “strada di uso pubblico” o ad essa “equiparata”. In primo luogo, non può condividersi la tesi propugnata dall'appellante secondo cui il Giudice di Pace adito non ha opportunamente preso in considerazione la disposizione prevista dall'art. 122 Cod. Ass. Priv., per il solo rilievo che tale norma non sia espressamente richiamata nella pronuncia impugnata.Leggi di più...
- area equiparata a strada·
- sanzione amministrativa·
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- art. 122 Cod. Ass. Priv.·
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