Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 09/04/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 458/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Marsala sezione civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Mariaserena Barcellona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 458 R.G. dell'anno 2022 promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Partanna, Piazza Parte_1
Giuseppe Russo n. 14, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Verza, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti parte attrice nei confronti di
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Controparte_1
Campobello di Mazara, nella via Francesco Petrarca n. 2, presso lo studio dell'avv. Pietro Stallone, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti parte convenuta
e di
P. IVA , in persona del suo procuratore speciale e legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Erice, via Lungomare Dante Alighieri n.
20, presso lo studio dell'avv. Giulio Vulpitta, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti parte convenuta
Oggetto: responsabilità extracontrattuale da circolazione veicoli, lesione personale.
Conclusioni: all'udienza del 14.11.2024 le parti hanno concluso come da verbale in pari data al quale si rinvia.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1) I fatti controversi e lo svolgimento del procedimento
1.1) Con l'atto introduttivo del presente procedimento, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
e la chiedendone la condanna, in solido tra loro, al risarcimento
[...] Controparte_3
Campobello di Mazara in data 30.10.2020.
Esponeva l'attore che in tale data, alle ore 10:30 circa, mentre percorreva la via Roma, in Campobello di Mazara, a bordo della propria bicicletta elettrica e a velocità moderata, giunto all'incrocio con la via Dei Mille, veniva costretto ad effettuare una brusca manovra verso destra al fine di evitare l'impatto con l'autovettura Ford Ranger, targato ER584KW, di proprietà di e Controparte_1 nell'occasione dal medesimo condotta, assicurata per la r.c.a. con la che, Controparte_3
provenendo dalla via Dei Mille, non si fermava al segnale di STOP e si immetteva nella via Roma ad elevata velocità.
Deduceva il che, a causa della manovra effettuata per evitare l'urto con l'autovettura condotta Pt_1 dal , era caduto rovinosamente al suolo, riportando gravi lesioni e, nello specifico, “frattura CP_1 soma di L1 con interessamento del muro posteriore + frattura soma L3 amieliche”.
Attribuendo la verificazione dell'occorso a fatto e colpa esclusivi del conducente l'autovettura Ford
Ranger, affermava poi di avere richiesto alla Compagnia convenuta il risarcimento dei danni subiti, in concreto negato per la ritenuta, dall'assicuratore, carenza del nesso di causalità tra i danni e il sinistro denunciato e per la mancanza di omologazione del veicolo condotto dall'attore.
Il concludeva dunque chiedendo all'intestato Tribunale di: Pt_1
“- Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- Ritenere e dichiarare che il sinistro per cui è causa è stato causato dagli esclusivi fatto e colpa del veicolo Ford Ranger tg. ER584KW, assicurato con , di proprietà e condotto Controparte_3 dal sig. ; Controparte_1
- Per l'effetto, condannare la società , in persona del legale rappresentante Controparte_3
p.t., ed il sig. , in solido, al pagamento della complessiva somma di € 24.681,00 Controparte_1
ovvero, in subordine, della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorario del presente giudizio”.
1.2) Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la la quale, Controparte_3 rilevato preliminarmente che il veicolo condotto dal era uno “scooter elettrico” privo di Pt_1 copertura assicurativa, contestava l'an e il quantum della pretesa risarcitoria attorea, deducendo che:
- il convenuto , giunto all'intersezione tra la via Roma e la via Dei Mille, aveva Controparte_1 arrestato la propria marcia al segnale di STOP sino al passaggio dell'autovettura che proveniva dalla sua destra;
- il aveva perso il controllo del scooter elettrico autonomamente, rovinando al suolo;
Pt_1
- il , a seguito della caduta, aveva ripreso la marcia senza lamentare fastidi o dolori ed era stato Pt_1 avvistato, qualche ora dopo, in giro per il paese dal medesimo;
CP_1 - il aveva scorto nuovamente il camminare senza difficoltà in data 02.11.2020, in CP_1 Pt_1
occasione della giornata di commemorazione dei defunti;
- il , a seguito dell'asserito sinistro, non si era recato al pronto soccorso, ma aveva effettuato Pt_1
una prima visita presso un centro di medicina fisica e riabilitativa circa quattro giorni dopo i fatti per cui è causa;
- i referti medici allegati alla citazione risalivano a 13-23 giorni dopo i fatti di causa.
Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto della domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto.
1.3) Rilevata la nullità della notifica dell'atto di citazione al convenuto e disposta Controparte_1 la rinnovazione della stessa, si costituiva in giudizio il , il quale pure contestava l'an della CP_1
pretesa risarcitoria di parte attrice.
Sosteneva in particolare il convenuto di essersi regolarmente fermato al segnale di STOP presente all'intersezione tra la via Roma e la via Dei Mille e che il , non avvedendosi che l'autovettura Pt_1
Ford Ranger aveva già impegnato l'intersezione, aveva perso il controllo del proprio mezzo.
Attribuendo la verificazione dell'occorso a fatto e colpa esclusivi della parte attrice e deducendo che il veicolo da quest'ultima condotto era privo di copertura assicurativa, chiedeva all'intestato
Tribunale:
“Nel merito rigettare le domande avanzate da parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto ritenuta la esclusiva responsabilità del sig. nella causazione del sinistro il quale, in Pt_1 prossimità dell'intersezione non avvedendosi della vettura dell'odierno convenuto già, nel bel mezzo della carreggiata, perdeva il controllo del mezzo andando così a scaraventarsi a terra.
Conseguentemente condannare la parte attrice al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dell'avvocato costituto in giudizio che si dichiara sin d'ora antistatario”.
1.4) Concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., la causa, istruita mediante l'acquisizione della documentazione depositata dalle parti, l'interrogatorio formale di parte attrice e l'escussione di testi, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 14.11.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, previa assegnazione alle stesse dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2) Questioni preliminari
Preliminarmente, deve darsi atto della proponibilità in rito della domanda proposta contro la convenuta avendo l'attore provveduto ad inviare richiesta stragiudiziale di Controparte_3
indennizzo alla predetta impresa di assicurazione ed avendo intrapreso il giudizio decorso il termine di moratoria di legge (v. documentazione allegata all'atto di citazione). Ed ancora, è stata assolta la condizione di procedibilità della domanda per avere l'attore promosso il procedimento obbligatorio della negoziazione assistita (v. documentazione allegata all'atto di citazione).
3) Il merito della controversia
La domanda spiegata da è infondata e deve, dunque, essere rigettata per le ragioni di Parte_1
seguito esposte.
Nella fattispecie in esame, l'odierna parte attrice ha avanzato richiesta di risarcimento del danno conseguente a sinistro stradale senza collisione tra il proprio veicolo e quello del supposto danneggiante.
In punto di diritto, giova rammentare che l'art. 2054 comma 2 c.c. stabilisce che “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
La presunzione di pari corresponsabilità nella causazione di un sinistro stradale prevista dalla norma richiamata è applicabile, di regola, soltanto quando tra i veicoli coinvolti vi sia stato un urto.
Secondo indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza della Suprema Corte, “anche quando manchi una collisione diretta tra veicoli è consentito applicare estensivamente la suddetta norma al fine di graduare il concorso di colpa tra i vari corresponsabili, sempre che sia accertato in concreto il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto e lo scontro (cfr. Cass. civ. 3704/2012;
Cass. civ. 19197/2018; Cass. civ. 18337/2013; Cass. civ. 3764/ 2021: “Il principio della presunzione di uguale concorso di colpa, di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, è estensivamente applicabile anche all'ipotesi in cui manchi una collisione diretta tra veicoli, ciò è consentito solo quando sia necessario risolvere il problema della graduazione del concorso di colpa, e sempre che tale concorso sia accertato in concreto, e dunque sia accertato anche il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto nello scontro ed il sinistro”.
Si è ancora sostenuto che la circostanza che non vi sia stato scontro tra veicoli impedisce l'applicazione della presunzione di ugual concorso di colpa di cui al secondo comma dell'art. 2054
c.c., ma non la presunzione di responsabilità prevista nel primo comma dello stesso articolo, poiché tale presunzione sorge a carico del conducente sempre che sia accertato il nesso di causalità tra la circolazione di un veicolo e la condotta del conducente dello stesso e il danno all'altro veicolo. Ove invece, in concreto venga riconosciuta la responsabilità esclusiva di uno dei conducenti, ma il nesso di causalità sia escluso, non scatta né la presunzione legale né, di conseguenza, l'onere di fornire la prova liberatoria di aver fatto il possibile per evitare il danno (cfr. Cass. civ. n. 5433/2020):
Svolte queste premesse generali e venendo all'esame della fattispecie concreta, osserva il Giudicante che dalle risultanze processuali non sono emersi elementi idonei a dimostrare né il nesso di causalità tra la guida del veicolo Ford Ranger targata ER584KW e la caduta dell'attore, né la condotta colposa del conducente nonché proprietario del suddetto mezzo.
L'odierno attore ha, infatti, dedotto che in data 30.10.2020, alle ore 10:30 circa, stava percorrendo la via Roma, in Campobello di Mazara, a bordo della propria bicicletta elettrica e a velocità moderata, allorquando, in prossimità dell'intersezione con la via Dei Mille, sopraggiungeva l'autovettura del
, che, omettendo di arrestare la marcia al segnale di STOP ivi presente, si immetteva ad alta CP_1
velocità nella via Roma, sicché egli, nel tentativo di evitare l'impatto, finiva a terra ripotando gravi lesioni.
Orbene, il teste , escusso all'udienza del 22.04.2024, non ha fornito nessun elemento Testimone_1
idoneo a suffragare la dinamica del sinistro prospettata dal nei propri scritti difensivi. Pt_1
Invero, il teste si è limitato a riferire che: “Il 30 o il 31 ottobre del 2020, di mattina, intorno alle
10:00/10:30, mi trovavo in via Roma, a Campobello. Stavo andando a comprare le sigarette. C'è un tabacchino dopo l'incrocio in cui si è verificato il sinistro. D'un colpo ho sentito una botta quando il è caduto per terra con la bici elettrica. Ho visto questa macchina in mezzo alla Parte_1 strada che aveva superato l'incrocio. Ho sentito la botta;
mi sono girato e ho visto il a terra. Pt_1
Non ho visto come è caduto”.
” quella a cui il teste ha fatto riferimento che, pacifica essendo l'assenza di collisione tra i Per_1
veicoli, deve ragionevolmente ritenersi essere il rumore percepito a causa della caduta della bicicletta elettrica del a terra. Pt_1
Il teste ha poi aggiunto di non essere in grado di riferire né in ordine alla circostanza dell'omesso rispetto del segnale di STOP da parte dell'autovettura condotta dal convenuto (“...non so riferire se il mezzo si fosse o meno fermato allo STOP”) né in ordine alla dinamica dei fatti per cui è causa
(“Vero è che in occasione del citato sinistro il veicolo Ford Ranger targato ER584KW, condotto dal sig. percorrendo la via Dei Mille, non si fermava al segnale di STOP ivi collocato, Controparte_1
ed invadeva a forte andatura la via Roma, in quel momento percorsa, a velocità ridotta e sulla propria corsia di marcia, dal sig. con la propria bicicletta elettrica;
ADR: “non so riferire perché Parte_1 ho visto soltanto il già a terra e la macchina in mezzo alla strada”; Vero è che in occasione Pt_1 del citato sinistro il sig. , al fine di evitare l'impatto con il veicolo Ford Ranger targato Parte_1
ER584KW, condotto dal sig. ha sterzato verso destra cadendo rovinosamente a Controparte_1 terra, riportando danni fisici;
ADR: “non so riferire in ordine a tale circostanza”).
Ed ancora, non può attribuirsi rilievo quanto alla prova della dinamica del sinistro al modello CAI sottoscritto dal solo attore. Per le ragioni esposte, all'esito dell'istruttoria non può dirsi provato l'assunto di parte attrice in relazione alla riferita dinamica del sinistro ed alla responsabilità per la causazione del medesimo in capo al convenuto . Controparte_1
La mancata dimostrazione dell'an della pretesa azionata in giudizio rende superflui l'esame del quantum debeatur nonché la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio formulata dalla parte attrice.
4) Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'attore a favore dell'assicurazione nonché del convenuto - con distrazione in favore del Controparte_1 procuratore di quest'ultima parte, dichiaratosi antistatario - e liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 247/2022, secondo il valore dichiarato della causa, con applicazione dei parametri minimi in ragione della bassa complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa civile indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna l'attore alla rifusione in favore della in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.540,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna l'attore alla rifusione in favore del convenuto delle pese di lite che si Controparte_1 liquidano in complessivi € 2.540,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore del medesimo convenuto, dichiaratosi antistatario.
Marsala, 08.04.2025
Il Giudice
Mariaserena Barcellona