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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/03/2025, n. 1229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1229 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 8366/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Giudice designato dr. Roberto Ricciardi
In funzione di Giudice monocratico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 11/11/2020 al n. 8366/2020
R.G.A.C., avente ad oggetto: bancario – opposizione a decreto ingiuntivo n. 1808/2020, reso il
19/08/2020, dal Tribunale di Salerno, e vertente
TRA
Parte_1
[...]
Avv. MATRONE ANTONELLO
Avv. MATRONE MARIKA
- opponente -
E
Controparte_1
Avv. BLANDINO LEONARDO
- opposta - RAGIONE DELLA DECISIONE
letti gli atti di causa;
premesso che la SOC. ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di CP_1
Salerno il decreto ingiuntivo n. 1808/2020, reso il 19/08/2020, nei confronti della
[...]
e Parte_1 Parte_1
che l'opponente ha proposto formale e tempestiva opposizione, eccependo, preliminarmente, la prescrizione del credito, e nel merito la sua infondatezza;
che la soc. opposta si è costituita in giudizio, rilevando la fondatezza del decreto ingiuntivo;
rilevato che parte opponente ha eccepito tempestivamente il disconoscimento della firma posta alla ricevuta della raccomandata a.r. del 28.6.2017, in grado di paralizzare l'eccepita prescrizione;
osservato che il giudicante ha a più riprese richiesto a parte opposta il deposito in originale della ricevuta contestata, essendo imprescindibile per poter procedere ad accertamenti grafologici e per la proposizione di querela di falso e che, a tal fine, sono stati concessi più rinvii;
che, in ogni caso, parte opposta non è stata in grado di depositare il documento disconosciuto;
rilevato che il contratto di finanziamento è stato sottoscritto in data 16.03.2005 e prevedeva il rimborso di n. 60 rate mensili;
che, pertanto, il termine decennale di prescrizione è iniziato a decorrere in data
16.03.2010, spirando il 16.03.2020; che appare in atti come il decreto ingiuntivo sia stato notificato il 23.09.2020; che l'unico documento utile ad interrompere la prescrizione, ovvero l'avviso di ricevimento della messa in mora, non può essere considerato, essendo stato formalmente disconosciuto dalla parte;
che, a parere del giudicante, non si può operare una presunzione di validità della sottoscrizione dalla copia depositata, non apparendo ictu oculi riconducibile al sig.
[...] [
necessitandosi imprescindibilmente accertamenti grafologici per poter determinare Pt_1
la riconducibilità allo stesso, ovvero a chiunque potesse materialmente aver ritirato il plico;
che, pertanto, atteso il fondato dubbio, il documento non può essere considerato e, quindi, l'opposizione deve essere accolta, per intervenuta prescrizione;
che le altre questioni possono intendersi superate;
che la condanna alle spese segue il principio della soccombenza, secondo la quantificazione indicata in dispositivo;
P.Q.M.
ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n.
1808/2020, reso il 19/08/2020, dal Tribunale di Salerno;
CONDANNA la società opposta al pagamento delle spese di lite sostenute degli opponenti, liquidandole in complessivi euro, 2.540,00 oltre il 15% di spese generali,
IVA e CAP, da distrarsi a favore dei procuratori costituiti per dichiarato anticipo;
Si comunichi.
Salerno, lì 18/03/2025
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52
D.L.vo n. 196/03.
Il Giudice unico
Dott. Roberto Ricciardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Giudice designato dr. Roberto Ricciardi
In funzione di Giudice monocratico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 11/11/2020 al n. 8366/2020
R.G.A.C., avente ad oggetto: bancario – opposizione a decreto ingiuntivo n. 1808/2020, reso il
19/08/2020, dal Tribunale di Salerno, e vertente
TRA
Parte_1
[...]
Avv. MATRONE ANTONELLO
Avv. MATRONE MARIKA
- opponente -
E
Controparte_1
Avv. BLANDINO LEONARDO
- opposta - RAGIONE DELLA DECISIONE
letti gli atti di causa;
premesso che la SOC. ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di CP_1
Salerno il decreto ingiuntivo n. 1808/2020, reso il 19/08/2020, nei confronti della
[...]
e Parte_1 Parte_1
che l'opponente ha proposto formale e tempestiva opposizione, eccependo, preliminarmente, la prescrizione del credito, e nel merito la sua infondatezza;
che la soc. opposta si è costituita in giudizio, rilevando la fondatezza del decreto ingiuntivo;
rilevato che parte opponente ha eccepito tempestivamente il disconoscimento della firma posta alla ricevuta della raccomandata a.r. del 28.6.2017, in grado di paralizzare l'eccepita prescrizione;
osservato che il giudicante ha a più riprese richiesto a parte opposta il deposito in originale della ricevuta contestata, essendo imprescindibile per poter procedere ad accertamenti grafologici e per la proposizione di querela di falso e che, a tal fine, sono stati concessi più rinvii;
che, in ogni caso, parte opposta non è stata in grado di depositare il documento disconosciuto;
rilevato che il contratto di finanziamento è stato sottoscritto in data 16.03.2005 e prevedeva il rimborso di n. 60 rate mensili;
che, pertanto, il termine decennale di prescrizione è iniziato a decorrere in data
16.03.2010, spirando il 16.03.2020; che appare in atti come il decreto ingiuntivo sia stato notificato il 23.09.2020; che l'unico documento utile ad interrompere la prescrizione, ovvero l'avviso di ricevimento della messa in mora, non può essere considerato, essendo stato formalmente disconosciuto dalla parte;
che, a parere del giudicante, non si può operare una presunzione di validità della sottoscrizione dalla copia depositata, non apparendo ictu oculi riconducibile al sig.
[...] [
necessitandosi imprescindibilmente accertamenti grafologici per poter determinare Pt_1
la riconducibilità allo stesso, ovvero a chiunque potesse materialmente aver ritirato il plico;
che, pertanto, atteso il fondato dubbio, il documento non può essere considerato e, quindi, l'opposizione deve essere accolta, per intervenuta prescrizione;
che le altre questioni possono intendersi superate;
che la condanna alle spese segue il principio della soccombenza, secondo la quantificazione indicata in dispositivo;
P.Q.M.
ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n.
1808/2020, reso il 19/08/2020, dal Tribunale di Salerno;
CONDANNA la società opposta al pagamento delle spese di lite sostenute degli opponenti, liquidandole in complessivi euro, 2.540,00 oltre il 15% di spese generali,
IVA e CAP, da distrarsi a favore dei procuratori costituiti per dichiarato anticipo;
Si comunichi.
Salerno, lì 18/03/2025
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52
D.L.vo n. 196/03.
Il Giudice unico
Dott. Roberto Ricciardi