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Sentenza 24 luglio 2024
Sentenza 24 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/07/2024, n. 2191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2191 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Grazia Federici Presidente rel.
dr. Maura Caterina Barberis Consigliere
dr. Maria Carla Rossi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 204/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONCETTA LEUZZI Parte_1 P.IVA_1
e dell'avv. GIACOMO GIGLIO, elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in VIA MATTEO BANDELLO 5 20123 MILANO
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
Conclusioni:
Per l'Appellante Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contraris reiectis previa ogni opportuna e/o necessaria declaratoria, in accoglimento delle motivazioni e nei termini indicati nella narrativa dell'atto di citazione in appello IN RIFORMA della sentenza del Tribunale di n. r.g. 204/2023
Milano, giudice IN Nicolini, n. 5847/2022 pubblicata il 04.07.2022, Repert.
8021/2022 del 04.07.2022, non notificata– (causa civile sub R.G. n. 35983/2022), nel merito: accertare e dichiarare che la è creditrice nei confronti della Parte_1 [...] dell' importo di € 26.082,78 al netto dell'importo versato in Controparte_2 forza della dichiarazione di provvisoria esecutività parziale del decreto ingiuntivo, trattenuto a titolo di acconto, o di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, e, per l'effetto, condannare la in persona del legale Controparte_2 rappresentante, al pagamento della predetta somma in favore della oltre Parte_1 interessi da calcolarsi al tasso stabilito nelle condizioni generali di contratto dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, comprese le spese del monitorio e della consulenza tecnica”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza n. 5847/2022 del Tribunale di Parte_1
Milano, che, all'esito di CTU, in parziale accoglimento dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 10188/2019, ha condannato Controparte_3
a pagare in suo favore, per somministrazioni di energia elettrica, la minor
[...] somma di € 5.149,56 (oltre interessi legali) rispetto a quella ingiunta di € 26.082,00, sul rilievo che la data di inizio delle forniture andasse collocata al 22.9.2017, come eccepito dall'ingiunta, e non al 1°.8.2017, come invece sostenuto dalla Società fornitrice.
Deducendo erroneità e contraddittorietà della decisione, con lo sviluppo Parte_1 di due motivi, ha insistito per il riconoscimento in proprio favore dell'intero importo monitoriamente azionato e per la condanna dell'appellata al relativo pagamento.
Non avendo le parti presenziato alla prima udienza del 6.6.2023, la Corte ha rinviato, ex art. 309 c.p.c., all'11.7.2023.
A tale udienza, in cui è comparso il solo procuratore dell'appellante,
[...]
è stata dichiarata contumace ed è stato disposto Controparte_3 rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Il 7.5.2024, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa è stata quindi trattenuta in decisione, con assegnazione alla parte costituita del termine di legge per il deposito della comparsa conclusionale.
***
L'appello è fondato e merita accoglimento.
pagina 2 di 8 n. r.g. 204/2023
ha agito in sede monitoria sull'assunto di aver somministrato energia Parte_1 elettrica in favore di , dal Controparte_3
1.8.2017 al 31.5.2018, nei punti di consegna di GA (FG) contraddistinti dai Pt_2
POD n. IT001E04431152 (Contrada Coppa del Vento SNC) e n. IT001E89148973
(Contrada Villanova FG 32) e, dal 1.10.2017 al 31.5.2018, nel punto di consegna n.
IT001E04431153 (Contrada Coppa del Vento 43), azionando le seguenti fatture:
- n. EE117010479 in data 13.10.17 dell'importo di € 17.740,80; n. EE118030065 in data
10.10.18 di € 49,04; n. EE118013830 in data 23.05.18 di € 999,87; n. EE118016864 in data 05.06.18 di € 2.776,21 (tutte relative al POD IT001E04431152 in contrada Coppa del
Vento SNC);
- n. EE118013829 in data 23.05.18 di € 467,26; n. EE118016863 in data 05.06.18 di €
352,83; n. EE118026111 in data 06.08.18 di € 59,35; n. E118026346 in data 14.08.18 di €
-20,06 (tutte relative al POD IT001E04431153 in contrada Coppa del Vento 43);
- n. EE117010478 in data 13.10.17 di € 4.044,70; n. EE118013828 in data 23.05.18 di €
20,74; n. EE118016862 in data 05.06.18 di € 20,74; n. EE118030064 in data 10.10.18 di €
49,04 (tutte relative al POD IT001E89148973 in contrada Villanova).
ha contestato la non Controparte_3 corrispondenza degli importi quantificati ai consumi effettivi, limitando tuttavia i propri rilievi al POD in contrada Coppa del Vento SNC e al POD in contrada Villanova.
Quanto al primo (IT001E04431152 in contrada Coppa del Vento SN) ha osservato che “al momento del rapporto di fornitura la lettura del contatore portava il numero iniziale di
2120536 e che al 15.01.2018 portava un numero pari a 2127486 per un totale di KW/H di
5140, corrispondenti ad un importo pari ad € 1.721,00”, somma interamente saldata mediante bonifico bancario in data 02.02.2018, essendo quindi la rilevazione
“incongruente con quella portata dalla fattura EE117010479 del 13.10.2017 posta a fondamento del decreto ingiuntivo, che avrebbe rilevato un consumo per KW/H 85653 corrispondente ad € 17.740,80”.
Quanto al secondo (IT001E89148973 in Contrada Villanova), ha sostenuto che “al momento del rapporto di fornitura la lettura del contatore riportava il numero iniziale di
41587 e alla data del 15.01.2018 il numero pari a 43327, per un totale di KW/H di 1380, corrispondenti ad un importo pari ad € 1.023,99”, somma a sua volta interamente versata mediante bonifico bancario in data 02.02.2018, essendo anche in questo caso la rilevazione operata da controparte “incongruente con quella portata dalla fattura EE117010479 del
13.10.2017 posta alla base anch'essa del d.i. opposto, che avrebbe rilevato un consumo per KW/H 17080, corrispondente ad € 4.044,00”.
pagina 3 di 8 n. r.g. 204/2023
La prima lettura dei contatori è stata fatta coincidere da Controparte_3
con l'inizio dei rapporti di fornitura, collocato al 22.9.2017.
[...]
Il Tribunale ha abbracciato questa tesi, ritenendo carente di prova il contrario assunto della
Società fornitrice, secondo cui i rapporti tra le parti avrebbero invece avuto corso dal 1° agosto
2017.
Così ricostruiti i fatti, con lo sviluppo di due mezzi di gravame, suscettibili di trattazione unitaria poiché strettamente connessi, denuncia violazione degli artt. 2321 Parte_1
c.c., 2702 c.c., 215 c.p.c., 2697 c.c. e 115 c.p.c., non ché dell'art. 1341 c.c., sul rilievo che il Giudice di prime cure, “omettendo di considerare le circostanze di fatto evidenziate … fin dal ricorso per decreto ingiuntivo e ribadite nei successivi scritti difensivi e travisando la portata
e il significato delle dichiarazioni e clausole contenute nei documenti contrattuali, ha ritenuto, senza scendere nel concreto della peculiare vicenda contrattuale dedotta in giudizio, che, siccome nel caso di specie non vi era stata interruzione della somministrazione tra cliente precedente e nuovo cliente, non fosse possibile individuare l'inizio somministrazione a quest'ultimo indipendentemente dal dato formale dell'effettuazione della voltura e che di questo dato l'attrice appellante non avrebbe dato prova, non avendo fornito alcun documento attestante la effettuazione di tale operazione. che avrebbe dovuto essere richiesta al terzo distributore dalla ”. Parte_1
Si tratta di censure che la Corte condivide.
Fulcro nodale per la soluzione del caso è costituito dall'individuazione della data di inizio dei rapporti intercorsi tra le parti e trasfusi nei tre contratti acquisiti al processo, ognuno relativo alla fornitura di energia elettrica presso gli indicati POD di Rignano GA, rispettivamente ubicati in Contrada Coppa del Vento 43 (n. IT001E04431153), in Contrada
Villanova FG 32 (n. IT001E89148973) e in Contrada Coppa del Vento SNC (n.
IT001E04431152).
Come detto, le fatture relative alla somministrazione in Contrada Coppa del Vento 43 (n.
IT001E04431153), per il complessivo importo di € 859,38, non sono contestate. Né vi è dubbio che la data di inizio della somministrazione, quanto al rapporto in esame, si collochi al
1°.10.2017 (come indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo), essendo questa la “Data prevista inizio fornitura” nel testo della proposta negoziale, accettata, relativa al POD in questione, sottoscritta da il 18.7.2017. Controparte_3
Resta il problema di individuare la data di inizio del rapporto inter partes relativamente ai punti di consegna in Contrada Coppa del Vento SNC n. IT001E89148973 e in
[...]
n. IT001E89148973, non essendovi alcuna specificazione al riguardo nelle Parte_3 proposte contrattuali versate in atti.
pagina 4 di 8 n. r.g. 204/2023
Rilievo fondamentale assumono tuttavia, in relazione ad entrambi i contratti, le allegate dichiarazioni (sottoscritte), in cui la precedente intestataria e la nuova Controparte_4 intestataria dichiarano il subentro di quest'ultima “nel Parte_4 contratto stipulato con , stabilendo espressamente: “Ultima lettura contatore: Parte_1 verrà considerata come lettura di passaggio quella trasmessa dal distributore a fine mese”.
Poiché tali dichiarazioni risultano entrambe datate 18.7.2017, è da ritenere che le ultime letture del contatore cui vien fatto riferimento siano quelle del mese di luglio 2017.
Né deve trarre in inganno il fatto che le parti abbiano parlato di subentro, termine in genere utilizzato per significare la richiesta di attivazione di una fornitura disattivata, in quanto nel caso in esame si tratta inequivocabilmente di volture, ovvero di variazioni dell'intestazione di contratti aventi ad oggetto forniture ancora attive.
Oltre a non essere contestata, e a costituire oggetto di positivo accertamento da parte del CTU il fatto che la somministrazione sia avvenuta in maniera continuativa, tale circostanza trova anche apparente conferma nella documentazione prodotta, onde emerge che Amministratore unico di era all'epoca il Signor Controparte_3
(doc. 10 appellante), mentre Socio di maggioranza per l'80% della Persona_1 precedente intestataria era il Signor Controparte_5 Persona_2
(doc.11 appellante), figlio di IN, avendo entrambe le Società identica sede e identici recapiti, senza contare che la firma “ ” compare anche sotto la dicitura Persona_1
“Vecchio intestatario” della dichiarazione in data 18.7.2017, mentre la firma sovrapposta al timbro (nuova intestataria) non è leggibile. Parte_4
Le ragioni delle volture ben potrebbero radicarsi nella documentata esistenza di una consistente esposizione debitoria di nei confronti di Controparte_4 Parte_1 per l'importo di € 40.682,59, come da decreto ingiuntivo n. 20901/2018 emesso dal
Tribunale di Milano l'11.9.2018 (doc. 23 appellante).
Ed è altrettanto significativa l'esistenza di richieste di volture, successive alla cessazione dei rapporti tra le parti dell'odierno giudizio, inoltrate il 20.7.2018 a da Parte_1
(con sede anch'essa in Rignano GA, Contrada Controparte_6
Coppa del Vento 43) in persona della legale rappresentante moglie Controparte_7 di IN e madre di (doc. 12 appellante), a significare che le utenze di Persona_2 cui si tratta, mai disattivate, hanno di fatto sempre gravitato nello stesso ambito familiare e i diversi soggetti indicati ne sono divenuti intestatari senza soluzione di continuità.
Ad ogni buon conto, per quanto qui di interesse, il fatto che nelle dichiarazioni del
18.7.2017 il precedente e il nuovo intestatario abbiano individuato quale lettura di passaggio quella trasmessa a fine mese dal distributore non può avere altro significato che di far gravare i costi per i consumi registrati sino a fine luglio 2017 su Controparte_4
pagina 5 di 8 n. r.g. 204/2023
e quelli fatturati a partire da agosto 2017 su Controparte_3
.
[...]
Del resto, che vi fosse concorde volontà di individuare nel 1°.
8.2017 la decorrenza degli obblighi contrattuali dell'odierna appellata trova indiretta conferma anche in ulteriori circostanze in atti debitamente documentate.
In particolare, nel fatto che abbia emesso nei confronti della precedente Parte_1 intestataria in data 6.10.2017, le note di credito n. EE117009790 e n. Controparte_4
EE117009791 (docc. 25, 26 appellante), a storno delle fatture EE117008069 e n.
EE117008070 dell'11.9.2017, per gli importi, rispettivamente, di € 3.238,54 quanto al POD di Contrada Villanova e di € 15.880,28 quanto al POD di Contrada Coppa del Vento SNC, relativi ai consumi del mese di agosto 2017: circostanza sintomatica dell'avvenuta effettuazione delle volture effettuate in favore di Controparte_3
a partire dal primo giorno di quel mese.
[...]
A conferma della tesi contraria, ovvero della decorrenza degli effetti del contratto con dal 22.9.2017, come affermato in primo grado dall'odierna appellata, Parte_1 non rileva del resto il richiamo al contenuto della scrittura recante la data apparente (ma non certa) del 21.9.2017 e l'intitolazione “Verbale di subentro”, con cui Controparte_4
e sul presupposto che sino a quel momento la
[...] Parte_5 somministrazione di energia elettrica presso i POD di Contrada Villanova e Contrada
Coppa del Vento fosse andata a vantaggio di (non essendosi ancora Controparte_4 perfezionata la voltura richiesta a el luglio 2017), dichiaravano che, dal Parte_1 momento della sottoscrizione della scrittura, sarebbero passati ad
[...]
, in concomitanza con il definitivo passaggio Controparte_3 della “conduzione dell'attività”, “i consumi di energia elettrica” (doc. C appellata).
Si tratta infatti di un accordo di cui on risulta essere parte e che dunque Parte_1 non le è opponibile, non essendovi alcuna evidenza del fatto che la fornitrice fosse stata coinvolta nell'intesa di cui si tratta e che effettivamente, come si afferma nella citata scrittura, un suo rappresentante dovesse intervenire sui luoghi “per accertare i dati dei POD al fine di farli comunicare alla medesima per le prossime fatturazioni”. Pt_1
Non è dunque possibile utilizzare le lettura asseritamente effettuate dalle parti alla data del
21.9.2017 (POD IT001E89148973: Numero Iniziale 41587; POD IT001E04431152:
Numero Iniziale 2120536) per la contabilizzazione delle spettanze di ei Parte_1 confronti di , valendo nei Controparte_3 confronti di quest'ultima – come detto – esclusivamente l'accordo negoziale cristallizzato nella dichiarazione del 18.7.2017, in base al quale l'ultima lettura del contatore a fine mese avrebbe dovuto segnare il passaggio dal vecchio al nuovo utilizzatore.
pagina 6 di 8 n. r.g. 204/2023
Sulla base degli elementi di valutazione acquisiti, deve dunque dissentirsi dall'affermazione del primo Giudice secondo cui “si deve considerare come data di inizio della fornitura il 22 settembre 2017”, collocandoci correttamente il decorso del rapporto inter partes alla data del 1°.8.2017.
Occorre poi considerare che, alla luce delle conclusioni raggiunta dal CTU, il cui operato non si presta a rilievi di sorta, poiché fondato su un'attenta ricostruzione dei fatti e caratterizzato da un percorso motivazionale esente da vizi logici o argomentativi apparenti, ritenendo “valida la data di inizio fornitura del 01.08.2017 indicata nelle fatture Pt_1
… il corrispettivo, per tutti e tre i POD, è pari all'importo delle fatture ingiunte per consumi di € 23.824,46 + l'importo delle fatture ingiunte per interessi pari a € 2.258,32 per un totale di € 26.082,78”.
E poiché il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione risulta emesso esattamente per tale importo, ne consegue l'inevitabile riforma della sentenza n. 5847/2022 del Tribunale di Milano (che ha accolto solo in parte l'opposizione proposta da
[...]
), con integrale rigetto dell'opposizione stessa e Controparte_3 conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 10188/2019.
Quanto alle spese processuali, le stesse, in applicazione del principio di soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c., sono poste a carico dell'appellata relativamente ad entrambi i gradi di giudizio e vengono liquidate come da dispositivo nei limiti di quanto richiesto con le note spese depositate il 19.5.2022 e il 3.7.2024, trattandosi di importi corrispondenti (e in taluni casi inferiori) rispetto a quelli medi stabiliti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di valore compreso, come la presente, nello scaglione da € 5.201 a € 26.000.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando in contumacia dell'appellata ; Controparte_3 ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento dell'appello, e in parziale riforma della sentenza n. 5842/2022 emessa dal Tribunale di Milano il 17.6.2022 e pubblicata il 4.7.2022, rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di Controparte_3 avverso il decreto ingiuntivo n. 10188/2019 in data 26 aprile/8 maggio Parte_1
2022 del Tribunale di Milano, che conferma integralmente;
2) condanna l'appellata alla Controparte_3 rifusione in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi di Parte_1 giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 4.835,00 per compensi e,
pagina 7 di 8 n. r.g. 204/2023
quanto al presente grado di appello, in complessivi € 4.548,50, di cui € 4.166,00 per compensi ed € 382,50 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario spese generali (15%),
IVA e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte il
15.7.2024
Il Presidente est.
Maria Grazia Federici
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Grazia Federici Presidente rel.
dr. Maura Caterina Barberis Consigliere
dr. Maria Carla Rossi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 204/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONCETTA LEUZZI Parte_1 P.IVA_1
e dell'avv. GIACOMO GIGLIO, elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in VIA MATTEO BANDELLO 5 20123 MILANO
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
Conclusioni:
Per l'Appellante Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contraris reiectis previa ogni opportuna e/o necessaria declaratoria, in accoglimento delle motivazioni e nei termini indicati nella narrativa dell'atto di citazione in appello IN RIFORMA della sentenza del Tribunale di n. r.g. 204/2023
Milano, giudice IN Nicolini, n. 5847/2022 pubblicata il 04.07.2022, Repert.
8021/2022 del 04.07.2022, non notificata– (causa civile sub R.G. n. 35983/2022), nel merito: accertare e dichiarare che la è creditrice nei confronti della Parte_1 [...] dell' importo di € 26.082,78 al netto dell'importo versato in Controparte_2 forza della dichiarazione di provvisoria esecutività parziale del decreto ingiuntivo, trattenuto a titolo di acconto, o di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, e, per l'effetto, condannare la in persona del legale Controparte_2 rappresentante, al pagamento della predetta somma in favore della oltre Parte_1 interessi da calcolarsi al tasso stabilito nelle condizioni generali di contratto dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, comprese le spese del monitorio e della consulenza tecnica”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza n. 5847/2022 del Tribunale di Parte_1
Milano, che, all'esito di CTU, in parziale accoglimento dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 10188/2019, ha condannato Controparte_3
a pagare in suo favore, per somministrazioni di energia elettrica, la minor
[...] somma di € 5.149,56 (oltre interessi legali) rispetto a quella ingiunta di € 26.082,00, sul rilievo che la data di inizio delle forniture andasse collocata al 22.9.2017, come eccepito dall'ingiunta, e non al 1°.8.2017, come invece sostenuto dalla Società fornitrice.
Deducendo erroneità e contraddittorietà della decisione, con lo sviluppo Parte_1 di due motivi, ha insistito per il riconoscimento in proprio favore dell'intero importo monitoriamente azionato e per la condanna dell'appellata al relativo pagamento.
Non avendo le parti presenziato alla prima udienza del 6.6.2023, la Corte ha rinviato, ex art. 309 c.p.c., all'11.7.2023.
A tale udienza, in cui è comparso il solo procuratore dell'appellante,
[...]
è stata dichiarata contumace ed è stato disposto Controparte_3 rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Il 7.5.2024, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa è stata quindi trattenuta in decisione, con assegnazione alla parte costituita del termine di legge per il deposito della comparsa conclusionale.
***
L'appello è fondato e merita accoglimento.
pagina 2 di 8 n. r.g. 204/2023
ha agito in sede monitoria sull'assunto di aver somministrato energia Parte_1 elettrica in favore di , dal Controparte_3
1.8.2017 al 31.5.2018, nei punti di consegna di GA (FG) contraddistinti dai Pt_2
POD n. IT001E04431152 (Contrada Coppa del Vento SNC) e n. IT001E89148973
(Contrada Villanova FG 32) e, dal 1.10.2017 al 31.5.2018, nel punto di consegna n.
IT001E04431153 (Contrada Coppa del Vento 43), azionando le seguenti fatture:
- n. EE117010479 in data 13.10.17 dell'importo di € 17.740,80; n. EE118030065 in data
10.10.18 di € 49,04; n. EE118013830 in data 23.05.18 di € 999,87; n. EE118016864 in data 05.06.18 di € 2.776,21 (tutte relative al POD IT001E04431152 in contrada Coppa del
Vento SNC);
- n. EE118013829 in data 23.05.18 di € 467,26; n. EE118016863 in data 05.06.18 di €
352,83; n. EE118026111 in data 06.08.18 di € 59,35; n. E118026346 in data 14.08.18 di €
-20,06 (tutte relative al POD IT001E04431153 in contrada Coppa del Vento 43);
- n. EE117010478 in data 13.10.17 di € 4.044,70; n. EE118013828 in data 23.05.18 di €
20,74; n. EE118016862 in data 05.06.18 di € 20,74; n. EE118030064 in data 10.10.18 di €
49,04 (tutte relative al POD IT001E89148973 in contrada Villanova).
ha contestato la non Controparte_3 corrispondenza degli importi quantificati ai consumi effettivi, limitando tuttavia i propri rilievi al POD in contrada Coppa del Vento SNC e al POD in contrada Villanova.
Quanto al primo (IT001E04431152 in contrada Coppa del Vento SN) ha osservato che “al momento del rapporto di fornitura la lettura del contatore portava il numero iniziale di
2120536 e che al 15.01.2018 portava un numero pari a 2127486 per un totale di KW/H di
5140, corrispondenti ad un importo pari ad € 1.721,00”, somma interamente saldata mediante bonifico bancario in data 02.02.2018, essendo quindi la rilevazione
“incongruente con quella portata dalla fattura EE117010479 del 13.10.2017 posta a fondamento del decreto ingiuntivo, che avrebbe rilevato un consumo per KW/H 85653 corrispondente ad € 17.740,80”.
Quanto al secondo (IT001E89148973 in Contrada Villanova), ha sostenuto che “al momento del rapporto di fornitura la lettura del contatore riportava il numero iniziale di
41587 e alla data del 15.01.2018 il numero pari a 43327, per un totale di KW/H di 1380, corrispondenti ad un importo pari ad € 1.023,99”, somma a sua volta interamente versata mediante bonifico bancario in data 02.02.2018, essendo anche in questo caso la rilevazione operata da controparte “incongruente con quella portata dalla fattura EE117010479 del
13.10.2017 posta alla base anch'essa del d.i. opposto, che avrebbe rilevato un consumo per KW/H 17080, corrispondente ad € 4.044,00”.
pagina 3 di 8 n. r.g. 204/2023
La prima lettura dei contatori è stata fatta coincidere da Controparte_3
con l'inizio dei rapporti di fornitura, collocato al 22.9.2017.
[...]
Il Tribunale ha abbracciato questa tesi, ritenendo carente di prova il contrario assunto della
Società fornitrice, secondo cui i rapporti tra le parti avrebbero invece avuto corso dal 1° agosto
2017.
Così ricostruiti i fatti, con lo sviluppo di due mezzi di gravame, suscettibili di trattazione unitaria poiché strettamente connessi, denuncia violazione degli artt. 2321 Parte_1
c.c., 2702 c.c., 215 c.p.c., 2697 c.c. e 115 c.p.c., non ché dell'art. 1341 c.c., sul rilievo che il Giudice di prime cure, “omettendo di considerare le circostanze di fatto evidenziate … fin dal ricorso per decreto ingiuntivo e ribadite nei successivi scritti difensivi e travisando la portata
e il significato delle dichiarazioni e clausole contenute nei documenti contrattuali, ha ritenuto, senza scendere nel concreto della peculiare vicenda contrattuale dedotta in giudizio, che, siccome nel caso di specie non vi era stata interruzione della somministrazione tra cliente precedente e nuovo cliente, non fosse possibile individuare l'inizio somministrazione a quest'ultimo indipendentemente dal dato formale dell'effettuazione della voltura e che di questo dato l'attrice appellante non avrebbe dato prova, non avendo fornito alcun documento attestante la effettuazione di tale operazione. che avrebbe dovuto essere richiesta al terzo distributore dalla ”. Parte_1
Si tratta di censure che la Corte condivide.
Fulcro nodale per la soluzione del caso è costituito dall'individuazione della data di inizio dei rapporti intercorsi tra le parti e trasfusi nei tre contratti acquisiti al processo, ognuno relativo alla fornitura di energia elettrica presso gli indicati POD di Rignano GA, rispettivamente ubicati in Contrada Coppa del Vento 43 (n. IT001E04431153), in Contrada
Villanova FG 32 (n. IT001E89148973) e in Contrada Coppa del Vento SNC (n.
IT001E04431152).
Come detto, le fatture relative alla somministrazione in Contrada Coppa del Vento 43 (n.
IT001E04431153), per il complessivo importo di € 859,38, non sono contestate. Né vi è dubbio che la data di inizio della somministrazione, quanto al rapporto in esame, si collochi al
1°.10.2017 (come indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo), essendo questa la “Data prevista inizio fornitura” nel testo della proposta negoziale, accettata, relativa al POD in questione, sottoscritta da il 18.7.2017. Controparte_3
Resta il problema di individuare la data di inizio del rapporto inter partes relativamente ai punti di consegna in Contrada Coppa del Vento SNC n. IT001E89148973 e in
[...]
n. IT001E89148973, non essendovi alcuna specificazione al riguardo nelle Parte_3 proposte contrattuali versate in atti.
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Rilievo fondamentale assumono tuttavia, in relazione ad entrambi i contratti, le allegate dichiarazioni (sottoscritte), in cui la precedente intestataria e la nuova Controparte_4 intestataria dichiarano il subentro di quest'ultima “nel Parte_4 contratto stipulato con , stabilendo espressamente: “Ultima lettura contatore: Parte_1 verrà considerata come lettura di passaggio quella trasmessa dal distributore a fine mese”.
Poiché tali dichiarazioni risultano entrambe datate 18.7.2017, è da ritenere che le ultime letture del contatore cui vien fatto riferimento siano quelle del mese di luglio 2017.
Né deve trarre in inganno il fatto che le parti abbiano parlato di subentro, termine in genere utilizzato per significare la richiesta di attivazione di una fornitura disattivata, in quanto nel caso in esame si tratta inequivocabilmente di volture, ovvero di variazioni dell'intestazione di contratti aventi ad oggetto forniture ancora attive.
Oltre a non essere contestata, e a costituire oggetto di positivo accertamento da parte del CTU il fatto che la somministrazione sia avvenuta in maniera continuativa, tale circostanza trova anche apparente conferma nella documentazione prodotta, onde emerge che Amministratore unico di era all'epoca il Signor Controparte_3
(doc. 10 appellante), mentre Socio di maggioranza per l'80% della Persona_1 precedente intestataria era il Signor Controparte_5 Persona_2
(doc.11 appellante), figlio di IN, avendo entrambe le Società identica sede e identici recapiti, senza contare che la firma “ ” compare anche sotto la dicitura Persona_1
“Vecchio intestatario” della dichiarazione in data 18.7.2017, mentre la firma sovrapposta al timbro (nuova intestataria) non è leggibile. Parte_4
Le ragioni delle volture ben potrebbero radicarsi nella documentata esistenza di una consistente esposizione debitoria di nei confronti di Controparte_4 Parte_1 per l'importo di € 40.682,59, come da decreto ingiuntivo n. 20901/2018 emesso dal
Tribunale di Milano l'11.9.2018 (doc. 23 appellante).
Ed è altrettanto significativa l'esistenza di richieste di volture, successive alla cessazione dei rapporti tra le parti dell'odierno giudizio, inoltrate il 20.7.2018 a da Parte_1
(con sede anch'essa in Rignano GA, Contrada Controparte_6
Coppa del Vento 43) in persona della legale rappresentante moglie Controparte_7 di IN e madre di (doc. 12 appellante), a significare che le utenze di Persona_2 cui si tratta, mai disattivate, hanno di fatto sempre gravitato nello stesso ambito familiare e i diversi soggetti indicati ne sono divenuti intestatari senza soluzione di continuità.
Ad ogni buon conto, per quanto qui di interesse, il fatto che nelle dichiarazioni del
18.7.2017 il precedente e il nuovo intestatario abbiano individuato quale lettura di passaggio quella trasmessa a fine mese dal distributore non può avere altro significato che di far gravare i costi per i consumi registrati sino a fine luglio 2017 su Controparte_4
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e quelli fatturati a partire da agosto 2017 su Controparte_3
.
[...]
Del resto, che vi fosse concorde volontà di individuare nel 1°.
8.2017 la decorrenza degli obblighi contrattuali dell'odierna appellata trova indiretta conferma anche in ulteriori circostanze in atti debitamente documentate.
In particolare, nel fatto che abbia emesso nei confronti della precedente Parte_1 intestataria in data 6.10.2017, le note di credito n. EE117009790 e n. Controparte_4
EE117009791 (docc. 25, 26 appellante), a storno delle fatture EE117008069 e n.
EE117008070 dell'11.9.2017, per gli importi, rispettivamente, di € 3.238,54 quanto al POD di Contrada Villanova e di € 15.880,28 quanto al POD di Contrada Coppa del Vento SNC, relativi ai consumi del mese di agosto 2017: circostanza sintomatica dell'avvenuta effettuazione delle volture effettuate in favore di Controparte_3
a partire dal primo giorno di quel mese.
[...]
A conferma della tesi contraria, ovvero della decorrenza degli effetti del contratto con dal 22.9.2017, come affermato in primo grado dall'odierna appellata, Parte_1 non rileva del resto il richiamo al contenuto della scrittura recante la data apparente (ma non certa) del 21.9.2017 e l'intitolazione “Verbale di subentro”, con cui Controparte_4
e sul presupposto che sino a quel momento la
[...] Parte_5 somministrazione di energia elettrica presso i POD di Contrada Villanova e Contrada
Coppa del Vento fosse andata a vantaggio di (non essendosi ancora Controparte_4 perfezionata la voltura richiesta a el luglio 2017), dichiaravano che, dal Parte_1 momento della sottoscrizione della scrittura, sarebbero passati ad
[...]
, in concomitanza con il definitivo passaggio Controparte_3 della “conduzione dell'attività”, “i consumi di energia elettrica” (doc. C appellata).
Si tratta infatti di un accordo di cui on risulta essere parte e che dunque Parte_1 non le è opponibile, non essendovi alcuna evidenza del fatto che la fornitrice fosse stata coinvolta nell'intesa di cui si tratta e che effettivamente, come si afferma nella citata scrittura, un suo rappresentante dovesse intervenire sui luoghi “per accertare i dati dei POD al fine di farli comunicare alla medesima per le prossime fatturazioni”. Pt_1
Non è dunque possibile utilizzare le lettura asseritamente effettuate dalle parti alla data del
21.9.2017 (POD IT001E89148973: Numero Iniziale 41587; POD IT001E04431152:
Numero Iniziale 2120536) per la contabilizzazione delle spettanze di ei Parte_1 confronti di , valendo nei Controparte_3 confronti di quest'ultima – come detto – esclusivamente l'accordo negoziale cristallizzato nella dichiarazione del 18.7.2017, in base al quale l'ultima lettura del contatore a fine mese avrebbe dovuto segnare il passaggio dal vecchio al nuovo utilizzatore.
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Sulla base degli elementi di valutazione acquisiti, deve dunque dissentirsi dall'affermazione del primo Giudice secondo cui “si deve considerare come data di inizio della fornitura il 22 settembre 2017”, collocandoci correttamente il decorso del rapporto inter partes alla data del 1°.8.2017.
Occorre poi considerare che, alla luce delle conclusioni raggiunta dal CTU, il cui operato non si presta a rilievi di sorta, poiché fondato su un'attenta ricostruzione dei fatti e caratterizzato da un percorso motivazionale esente da vizi logici o argomentativi apparenti, ritenendo “valida la data di inizio fornitura del 01.08.2017 indicata nelle fatture Pt_1
… il corrispettivo, per tutti e tre i POD, è pari all'importo delle fatture ingiunte per consumi di € 23.824,46 + l'importo delle fatture ingiunte per interessi pari a € 2.258,32 per un totale di € 26.082,78”.
E poiché il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione risulta emesso esattamente per tale importo, ne consegue l'inevitabile riforma della sentenza n. 5847/2022 del Tribunale di Milano (che ha accolto solo in parte l'opposizione proposta da
[...]
), con integrale rigetto dell'opposizione stessa e Controparte_3 conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 10188/2019.
Quanto alle spese processuali, le stesse, in applicazione del principio di soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c., sono poste a carico dell'appellata relativamente ad entrambi i gradi di giudizio e vengono liquidate come da dispositivo nei limiti di quanto richiesto con le note spese depositate il 19.5.2022 e il 3.7.2024, trattandosi di importi corrispondenti (e in taluni casi inferiori) rispetto a quelli medi stabiliti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di valore compreso, come la presente, nello scaglione da € 5.201 a € 26.000.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando in contumacia dell'appellata ; Controparte_3 ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento dell'appello, e in parziale riforma della sentenza n. 5842/2022 emessa dal Tribunale di Milano il 17.6.2022 e pubblicata il 4.7.2022, rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di Controparte_3 avverso il decreto ingiuntivo n. 10188/2019 in data 26 aprile/8 maggio Parte_1
2022 del Tribunale di Milano, che conferma integralmente;
2) condanna l'appellata alla Controparte_3 rifusione in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi di Parte_1 giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 4.835,00 per compensi e,
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quanto al presente grado di appello, in complessivi € 4.548,50, di cui € 4.166,00 per compensi ed € 382,50 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario spese generali (15%),
IVA e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte il
15.7.2024
Il Presidente est.
Maria Grazia Federici
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