TRIB
Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 11/09/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. 95/2014 RG
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
in persona del Giudice, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito all'udienza del 9 settembre
2025, tenutasi mediante trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 95/2014 R.G. cui è stata riunita la causa n. 1827/2018 R.G. e vertente
T R A
(C.F. , nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 residente in Lamezia Terme (CZ) alla C.da Quattrocchi, snc, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Mauro Lascari e Nedo Corti presso il cui studio, sito in Lamezia
Terme alla Piazza 5 Dicembre, n. 1 elettivamente domicilia, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
(P.IVA , subentrata ex lege ad Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Roma alla Via Giuseppe Controparte_2
Grezar, n. 14, in persona del Procuratore Speciale, rappresentata e difesa dall'Avvocato Carmela
Parisi presso il cui studio sito in Catanzaro alla Via F. Acri n. 67 elettivamente domicilia per la causa
R.G. n. 95/2014; rappresentata e difesa dall'Avvocato Francesco Bavasso presso il cui studio sito in
Cosenza alla Via Nicola Serra, n. 96 elettivamente domicilia per la causa R.G. n. 1827/2018, come da procura in atti;
OPPOSTO
N O N C H É C O N T R O
(C.F. – P.IVA Controparte_3 P.IVA_2
) con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso P.IVA_3 dagli Avvocati Silvia Parisi, Caterina Battaglia e Giacinto CO ed elettivamente domiciliato in
Catanzaro alla Via F. Acri, n. 81 per la causa R.G. n. 95/2014; rappresentato e difeso dagli Avvocati Giacinto CO e Maria Teresa Pugliano ed elettivamente domiciliato in Lamezia Terme alla Via
Saverio D'Ippolito, n. 5 (presso l'Ufficio Legale ) per la causa R.G. n. 1827/2018, giusta procura CP_3 generale ad lites in atti.
OGGETTO: 1) ricorso in riassunzione per opposizione ad atto di pignoramento n.
03020135330000036007 presso il terzo individuato nell'Amministrazione Provinciale CZ notificato a mezzo raccomandata A/R in data 31.01.2013, relativamente alle cartelle di pagamento nn.
03020000016740469000, 03020010039894624000, 03020020004215658000,
03020030004124863000, 03020040002161132000, 03020040003869504000,
03020040008564986000, 03020040021485825000, 03020050002538872000,
03020050004732157000, 03020050020564805000, 03020060000580401000,
03020070012283117000, 0302008001451158000, 03020090000019918000 (procedimento n.
95/2014 R.G.):
2) opposizione ad intimazione di pagamento n. 03020189002532157/00 notificata a mezzo raccomandata A/R in data 10.10.2018, limitatamente alle cartelle di pagamento nn.
03020010039894624000, 03020040003869504000, 03020040008564986000,
03020040021485825000, 03020050002538872000, 03020060000580401000,
03020070012283117000, 0302008001451158000, 03020090000019918000 (procedimento n.
1827/2018 R.G.)
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in riassunzione depositato il 4.02.2014, proponeva Parte_1 opposizione avverso l'atto di pignoramento presso terzi n. 03020135330000036007, notificatogli in data 31.01.2013 a mezzo raccomandata A/R, relativamente alle cartelle di pagamento nn.
03020000016740469000, 03020010039894624000, 03020020004215658000,
03020030004124863000, 03020040002161132000, 03020040003869504000,
03020040008564986000, 03020040021485825000, 03020050002538872000,
03020050004732157000, 03020050020564805000, 03020060000580401000,
03020070012283117000, 0302008001451158000, 03020090000019918000.
Nel merito, il ricorrente eccepiva: 1) la nullità dell'atto per omessa notifica degli atti presupposti nonché per indeterminatezza e genericità del preavviso e del ruolo;
2) l'intervenuta prescrizione dei crediti previdenziali;
3) la nullità della pretesa per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori.
In precedenza, sulla base della mancata notifica dell'atto di pignoramento e degli atti ad esso presupposti, il ricorrente, in data 19.02.2013, proponeva opposizione dinnanzi al Tribunale di Catanzaro, sezione Esecuzione mobiliare per chiedere la sospensione dell'esecuzione e, nel corso del suddetto procedimento, proponeva querela di falso (come da dichiarazione allegata alle note difensive depositate all'udienza del 06.06.2013) al fine di contestare la conformità all'originale delle sottoscrizioni degli avvisi di ricevimento relativi a cartelle esattoriali, intimazioni di pagamento e fermi amministrativi prodotti dall'allora Controparte_2
Il ricorso, recante n. 422/2013 R.G., veniva accolto e, nel rispetto del termine di 90 giorni, veniva instaurato, con atto depositato il 4.2.2014, il presente giudizio di merito avente N. 95/2014 RG, CP_ trattandosi di crediti di competenza dell' di Lamezia Terme.
Il ricorrente, inoltre, con atto depositato il 23.9.2014, instaurava dinnanzi il Tribunale di Lamezia
Terme, sezione unica civile, il procedimento recante n. 1485/2014 R.G. avente ad oggetto atto di citazione per querela di falso in relazione (anche) ad alcune cartelle oggetto del presente giudizio
(oltre a quelle di competenza della Commissione Tributaria).
In particolare la querela di falso riguardava le seguenti n. 10 cartelle:
• n. 600792461789, avente ad oggetto la cartella n. 03020010039894624000, notificata in data
05.10.2002 e sottoscritta dal destinatario Parte_1
• n. 603517090382, avente ad oggetto la cartella n. 03020040003869504000, notificata in data
24.07.2004 e sottoscritta dal destinatario Parte_1
• n. 603955306610, avente ad oggetto la cartella n. 03020050002538872000, notificata in data
05.03.2005 e sottoscritta dal destinatario Parte_1
• n. 604566448151, avente ad oggetto la cartella n. 03020060000580401000, notificata in data
07.03.2006 e sottoscritta dal destinatario Parte_1
• n. 603516672977, avente ad oggetto la cartella n. 03020040008564986000, notificata in data
26.07.2004 e sottoscritta da soggetto terzo;
• n. 603539274459, avente ad oggetto la cartella n. 03020040021485825000, notificata in data
11.02.2005 e sottoscritta da soggetto terzo;
• n. 603961733164, avente ad oggetto la cartella n. 03020050004732157000, notificata in data
31.03.2005 e sottoscritta da soggetto terzo;
• n. 605961137609, avente ad oggetto la cartella n. 03020070012283117000, notificata in data
08.09.2007 e sottoscritta da soggetto terzo;
• n. 606806823386, avente ad oggetto la cartella n. 0302008001451158000, notificata in data
18.11.2008 e sottoscritta da soggetto terzo;
• n. 67008845428, avente ad oggetto la cartella n. 03020090000019918000, notificata in data
27.03.2009 e sottoscritta da soggetto terzo.
2. Con memoria depositata in data 5.09.2014 si costituiva l' rilevando Controparte_2
l'inammissibilità della opposizione, la sua tardività e la carenza di legittimazione passiva rispetto ai denunciati vizi di notificazione e di forma delle cartelle di pagamento e, nel merito, chiedeva il rigetto della opposizione in quanto infondata in fatto e diritto. CP_
3. Con memoria depositata, sempre in data 5.09.2014, si costituiva l' che eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per tardività della stessa, non essendo stato osservato il termine di
20 giorni previsto dall'art. 617 c.p.c., nonché, la regolarità della notifica degli avvisi di addebito contestati e, comunque, l'inammissibilità dell'azione poiché tutti gli avvisi di addebito erano stati regolarmente notificati e non impugnati per motivi di merito entro i termini di legge ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 46/99. Eccepiva, poi, l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione per tardività (la stessa avrebbe dovuto essere stata proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notificazione degli avvisi) e il proprio difetto di legittimazione passiva.
Chiedeva, in ogni caso, il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese di lite.
4. Istruita documentalmente la causa, all'udienza del 12.4.2024, veniva riunito alla presente il fascicolo n. 1827/2018 RG avente ad oggetto l'intimazione N. 03020189002532157/00 portante le medesime cartelle impugnate nella presente causa e, quindi, per connessione oggettiva e soggettiva.
Il ricorrente, nella causa riunita R.G. n. 1827/2018, reiterava le medesime eccezioni già proposte CP_ nella controversia principale. Si costituivano nella causa riunita tempestivamente sia l' che l' , formulando le medesime eccezioni già proposte nel procedimento principale. CP_1 CP_1
Con ordinanze del 14.7.2020, 9.4.2021, 18.2.2022, 4.11.2022, 2.4.2024, 4.11.2024 veniva accolta la richiesta di rinvio della causa formulata dalla parte ricorrente, in attesa della decisione del procedimento civile n. 1485/2014 R.G., avente ad oggetto la querela di falso proposta dal Parte_1
in relazione alle notifiche delle n.10 cartelle esattoriali (sopraelencate) oggetto del
[...] presente procedimento.
Con sentenza N. 897/2024 depositata il 10.10.2024, veniva decisa la causa N. 1485/2014, e il
Tribunale civile di Lamezia Terme così disponeva “ 1)Respinge l'eccezione di inammissibilità della querela di falso avanzate dalla convenuta querelata 2)accoglie la domanda e per l'effetto accerta e dichiara La falsità delle sottoscrizioni apparentemente riferibili a apposte Parte_1 sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate concernenti la notifica delle cartelle esattoriali oggetto del presente giudizio; 3) Ordina che al passaggio in giudicato della presente decisione il cancelliere provveda ad annotare sui predetti documenti prodotti nel presente giudizio gli estremi identificativi della decisione medesima che accerta la falsità della firma imputabile a Parte_1
;4) condanna la convenuta querelata alla rifusione in favore dell'attore querelante delle
[...] spese del presente giudizio che liquida in complessivi 3.809 € per compensi oltre spese generali nella misura del 15% oltre iva e CPA come per legge;
5) manda alla cancelleria per la trasmissione di copia della presente sentenza della Procura della Repubblica presso questo tribunale per le valutazioni di sua competenza.”
Infine, con atto del 29.7.2025, la Cancelleria del Tribunale Civile di Lamezia Terme attestava il definitivo passaggio in giudicato della predetta sentenza civile N. 897/2024 pubblicata il 10.10.2024 ed emessa del procedimento per querela di falso N. 1485/2014 R.G.
5. Sul punto, si precisa che la sentenza, pur non indicando specificamente i numeri delle cartelle le cui sottoscrizioni apposte nelle rispettive relate di notifica sono state dichiarate false, ha “accolto la domanda” e pertanto occorre fare riferimento, per la esatta individuazione delle cartelle medesime, all'elenco allegato all'atto introduttivo del giudizio per querela di falso (ovvero all'atto di citazione depositato in data 23.9.2014 presso la sezione civile del Tribunale di Lamezia Terme (cfr. pag. 2 e ss.gg. dell'atto di citazione della causa N. 1485/2014 RG) nonché l'allegato n. 2 rubricato
“raccomandate depositate da nel giudizio di opposizione dinanzi al Tribunale di Catanzaro CP_2 ed oggetto di querela di falso”).
Al riguardo, appare opportuno e doveroso precisare che la predetta sentenza civile N.897/2024, passata in giudicato, seppur nella motivazione faccia riferimento anche alla falsità delle cartelle sottoscritte dai familiari del (moglie, cognata, madre, padre e fratello) nel dispositivo si Parte_1 limita a dichiarare la falsità delle sottoscrizioni “Apparentemente riferibili a Parte_2 apposte sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate concernenti la notifica delle cartelle esattoriali oggetto del presente giudizio”.
Nello stesso dispositivo, poi, viene ordinato che, “al passaggio in giudicato della presente decisione, il Cancelliere” provveda“ad annotare sui predetti documenti prodotti nel presente giudizio gli estremi identificativi della decisione medesima che accerta la falsità della firma imputabile a
”. Parte_1
Alla luce di quanto appena detto, tenuto conto che tra le raccomandate oggetto del giudizio per querela di falso (con cui sono state notificate le cartelle) ve ne sono alcune relative agli atti in questa sede opposti (in particolare le n. 10 cartelle sopra elencate), bisogna distinguere a seconda che le relate di notifica siano riferibili alla sottoscrizione del e, di conseguenza, oggetto di Parte_1 accertata falsità, o siano invece riferibili a sottoscrizione di soggetti terzi e quindi non investite dal giudizio di falsità. In particolare, con riferimento alle raccomandate:
• n. 600792461789, avente ad oggetto la cartella n. 03020010039894624000, notificata in data
05.10.2002 e sottoscritta dal destinatario Parte_1 • n. 603517090382, avente ad oggetto la cartella n. 03020040003869504000, notificata in data
24.07.2004 e sottoscritta dal destinatario Parte_1
• n. 603955306610, avente ad oggetto la cartella n. 03020050002538872000, notificata in data
05.03.2005 e sottoscritta dal destinatario Parte_1
• n. 604566448151, avente ad oggetto la cartella n. 03020060000580401000, notificata in data
07.03.2006 e sottoscritta dal destinatario Parte_1
Rispetto ai suddetti atti, acquisita la documentazione da cui risulta l'avvenuta annotazione di cancelleria relativa all'avvenuto accertamento della falsità della firma del destinatario (come da ordinanza del 29.08.2025), le relative notifiche devono ritenersi “tamquam non esset” non essendovi prova certa della regolare notifica delle stesse.
6. Con riferimento, invece, alle raccomandate:
• n. 603516672977, avente ad oggetto la cartella n. 03020040008564986000, notificata in data
26.07.2004 e sottoscritta da soggetto terzo;
• n. 603539274459, avente ad oggetto la cartella n. 03020040021485825000, notificata in data
11.02.2005 e sottoscritta da soggetto terzo;
• n. 603961733164, avente ad oggetto la cartella n. 03020050004732157000, notificata in data
31.03.2005 e sottoscritta da soggetto terzo;
• n. 605961137609, avente ad oggetto la cartella n. 03020070012283117000, notificata in data
08.09.2007 e sottoscritta da soggetto terzo;
• n. 606806823386, avente ad oggetto la cartella n. 0302008001451158000, notificata in data
18.11.2008 e sottoscritta da soggetto terzo;
• n. 67008845428, avente ad oggetto la cartella n. 03020090000019918000, notificata in data
27.03.2009 e sottoscritta da soggetto terzo.
Alla luce delle annotazioni disposte dalla sentenza n. 897/2024 ed effettuate dalla cancelleria e successivamente acquisite al fascicolo, le stesse non risultano essere state investite dal giudizio di accoglimento della querela di falso e devono, pertanto, considerarsi valide e occorre valutarne la eventuale prescrizione anche “sopravvenuta”.
6. Così ricostruita la vicenda giudiziaria e delineata l'efficacia del giudicato per quanto qui rileva, si ritiene ora opportuno richiamare i principi giurisprudenziali espressi in materia di impugnazione di atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, evidenziati nella sentenza della
S.C. sez. VI, 02/09/2020, n. 18256:
«13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal D.P.R.
n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio
1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui
l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi
i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa
o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016);
16. ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n. 29294 del 2019;
n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);
17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che “laddove
l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del
2019);
18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come
“la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso
l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega
a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito);
19. a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza);
20. questa Corte con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del 29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata”;
21. le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr.
Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019);
22. quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che “In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione”
(cfr. anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019)».
7. Nella specie, il ricorrente avanzava un'opposizione ex art. 615 c.p.c. che, in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni non può valere in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24 D.lgs. n. 46/1999 ma è inquadrabile solo come opposizione all'esecuzione quale strumento che, senza essere soggetto a termini decadenza, può essere utilizzato per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata.
In particolare, per quanto riguarda la eccezione di tardività del ricorso deve ritenersi fondata ed infatti: a) il ricorso principale avente n. 95/2014 R.G. veniva depositato il 4.2.2014, ben oltre il termine di 40 giorni essendo stata l'atto di pignoramento n. 03020135330000036007 pacificamente notificata in data 31.01.2013; b) il procedimento riunito avente n. 1827/2018 R.G., invece, veniva instaurato nel rispetto del termine di 40 giorni essendo stato il ricorso depositato in data 13.11.2018
e l'intimazione n. 03020189002532157/00 notificata in data notificata in data 10.10.2018, ciò a ben vedere, non vale comunque a fondare una diversa qualificazione dell'opposizione che non è inquadrabile quale opposizione ex art. 615 c.p.c. in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24
D.lgs. n. 46/1999 in quanto “nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata”.
Nel caso di specie, il primo atto rispetto al quale verificare la tempestività dell'opposizione per declinarla in funzione recuperatoria è l'atto di pignoramento n. 03020135330000036007 (impugnato, come detto, tardivamente nel procedimento principale n. 95/2014 R.G. il quale, contenendo le cartelle di pagamento nn. 03020010039894624000, 03020040003869504000, 03020040008564986000,
03020040021485825000, 03020050002538872000, 03020060000580401000,
03020070012283117000, 0302008001451158000, 03020090000019918000 aveva permesso al ricorrente di essere a conoscenza dei crediti ad essa sottesi già prima della successiva notifica dell'intimazione di pagamento n. 03020189002532157/00 (avvenuta in data 10.10.2018) e oggetto di impugnazione nel procedimento n. 1827/2018 R.G.
Valutando la tempestività della opposizione a partire dalla data di notifica dell'atto di pignoramento n. 03020135330000036007 avvenuta in data 31.01.2013, da cui scaturiva il ricorso originario recante il n. 95/2014 R.G., l'opposizione è da considerarsi tardiva, in quanto, proposta oltre i termini stabiliti dall'art. 617 c.p.c. e dall'art. 24 D.lgs. n. 46/1999 e tale da permettere una valutazione della sola prescrizione c.d. sopravvenuta.
Passando alla notifica dei titoli sottesi agli atti opposti, anche alla luce del passaggio in giudicato della sentenza n. 897/2024 cui si è già riferito, in relazione alle cartelle di pagamento:
• n. 03020000016740469000, relativa a contributi Modello DM10 degli anni dal 1996 al
1998. Tale cartella, contrariamente a quanto affermato dalla parte ricorrente, non è contenuta né nell'atto di pignoramento impugnato né nella successiva intimazione di pagamento ma solo dell'estratto di ruolo successivamente richiesto alla (cfr. pag. Controparte_4
5 ricorso in riassunzione RG 95/2014).
Tale cartella risulta prescritta non risultando in atti alcuna notifica della stessa né atti interruttivi.
• n. 03020010039894624000, relativa a contributi IVS dell'anno 2001, notifica inesistente in seguito alla sentenza n. 897/2024, contenuta nell'atto di pignoramento n.
03020135330000036007 notificato in data 31.01.2013 e nell'intimazione di pagamento n.
03020189002532157/00 notificata in data 10.10.2018;
In relazione a tale cartella deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per avvenuto sgravio ex lege (cfr. note di trattazione scritta del 15.5.2025 depositate dall' in data 18.3.2025); CP_5
• n. 03020020004215658000, relativa a contributi Modello DM10 degli anni dal 1997 al
2000 non è contenuta né nell'atto di pignoramento impugnato né nella successiva intimazione di pagamento ma solo nell'estratto di ruolo successivamente richiesto alla dalla parte ricorrente (cfr. pag. 5 ricorso in riassunzione Controparte_4
RG 95/2014).
Tale cartella risulta prescritta non risultando in atti alcuna notifica della stessa né atti interruttivi;
• n. 03020030004124863000, relativa a contributi Modello DM10 degli anni dal 2000 al
2002 non è contenuta né nell'atto di pignoramento impugnato né nella successiva intimazione di pagamento ma solo nell'estratto di ruolo successivamente richiesto alla dalla parte ricorrente (cfr. pag. 5 ricorso in riassunzione Controparte_4
RG 95/2014);
Tale cartella risulta prescritta non risultando in atti alcuna notifica della stessa né atti interruttivi.
• n. 03020040002161132000, relativa a contributi Modello DM10 degli anni 1997, 1998,
2002 e 2003 non è contenuta né nell'atto di pignoramento impugnato né nella successiva intimazione di pagamento ma solo nell'estratto di ruolo successivamente richiesto alla dalla parte ricorrente (cfr. pag. 5 ricorso in Controparte_4 riassunzione RG 95/2014).
Tale cartella risulta prescritta non risultando in atti alcuna notifica della stessa né atti interruttivi.
• n. 03020040003869504000, relativa a contributi IVS dell'anno 2002, notifica inesistente in seguito alla sentenza n. 897/2024, contenuta nell'atto di pignoramento n.
03020135330000036007 notificato in data 31.01.2013 e nell'intimazione di pagamento n.
03020189002532157/00 notificata in data 10.10.2018;
Tale cartella risulta prescritta non risultando in atti alcuna ulteriore notifica della stessa né atti interruttivi.
• n. 03020040008564986000, relativa a contributi IVS dell'anno 2002, regolarmente notificata in data 26.07.2004 a mani di , moglie del destinatario, nonché Controparte_6 contenuta nell'atto di pignoramento n.03020135330000036007 notificato in data
31.01.2013 e nell'intimazione di pagamento n. 03020189002532157/00 notificata in data
10.10.2018;
In relazione a tale cartella deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per avvenuto sgravio ex lege (cfr. note di trattazione scritta del 15.5.2025 depositate dall' in data 18.3.2025) CP_5
• n. 03020040021485825000, relativa a contributi Modello DM10 dell'anno 2003, regolarmente notificata in data 11.02.2005 a mani di moglie del Controparte_6 destinatario, nonché contenuta nell'atto di pignoramento N.03020135330000036007 notificato in data 31.01.2013 e nell'intimazione di pagamento n. 03020189002532157/00 notificata in data 10.10.2018; In relazione a tale cartella deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per avvenuto sgravio ex lege (cfr. note di trattazione scritta del 15.5.2025 depositate dall' in data 18.3.2025). CP_5
• n. 03020050002538872000, relativa a contributi IVS dell'anno 2001, notifica inesistente in seguito alla sentenza n. 897/2024, contenuta nell'atto di pignoramento n.
03020135330000036007 notificato in data 31.01.2013 e nell'intimazione di pagamento n.
03020189002532157/00 notificata in data 10.10.2018;
Tale cartella risulta prescritta non risultando in atti alcuna ulteriore notifica della stessa né atti interruttivi.
• n. 03020050004732157000, relativa a contributi IVS degli anni dal 1998 al 2003, regolarmente notificata in data 31.03.2005 a mani di soggetto terzo, nonché contenuta nell'atto di pignoramento N. 03020135330000036007 notificato in data 31.01.2013 e nell'intimazione di pagamento n. 03020189002532157/00 notificata in data 10.10.2018;
Tale cartella risulta prescritta non risultando in atti interruttivi dal 2005 al 2013. • n. 03020050020564805000, relativa a contributi IVS degli anni 2003 e 2004 non è contenuta né nell'atto di pignoramento impugnato né nella successiva intimazione di pagamento ma solo nell'estratto di ruolo successivamente richiesto alla
[...]
dalla parte ricorrente (cfr. pag. 5 ricorso in riassunzione RG 95/2014). CP_4
Tale cartella risulta prescritta non risultando in atti alcuna ulteriore notifica della stessa né atti interruttivi.
• n. 03020060000580401000, relativa a contributi IVS dell'anno 2002, notifica inesistente in seguito alla sentenza n. 897/2024, contenuta nell'03020135330000036007 notificato in data 31.01.2013 e nell'intimazione di pagamento n. 03020189002532157/00 notificata in data 10.10.2018;
In relazione a tale cartella deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per avvenuto sgravio ex lege (cfr. note di trattazione scritta del 15.5.2025 depositate dall' in data 18.3.2025). CP_5
• n. 03020070012283117000, relativa a contributi Modello DM10 dell'anno 2003, regolarmente notificata in data 08.09.2007 a mani di moglie del Controparte_6 destinatario, nonché contenuta nell'03020135330000036007 notificato in data 31.01.2013
e nell'intimazione di pagamento n. 03020189002532157/00 notificata in data 10.10.2018;
In relazione a tale cartella deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per avvenuto sgravio ex lege (cfr. note di trattazione scritta del 15.5.2025 depositate dall' in data 18.3.2025). CP_5
• n. 0302008001451158000, relativa a contributi IVS dell'anno 2003-2004 regolarmente notificata in data 18.11.2008 a mani di , moglie del destinatario, nonché Controparte_6 contenuta nell'03020135330000036007 notificato in data 31.01.2013 e nell'intimazione di pagamento n. 03020189002532157/00 notificata in data 10.10.2018;
In relazione a tale cartella deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per avvenuto sgravio ex lege (cfr. note di trattazione scritta del 15.5.2025 depositate dall' in data 18.3.2025). CP_5
• n. 03020090000019918000, relativa a contributi IVS degli anni 2003 e 2004 regolarmente notificata in data 08.09.2007 a mani di , moglie del destinatario, nonché Controparte_6 contenuta nell'03020135330000036007 notificato in data 31.01.2013 e nell'intimazione di pagamento n. 03020189002532157/00 notificata in data 10.10.2018. In relazione a tale cartella deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per avvenuto sgravio ex lege (cfr. note di trattazione scritta del 15.5.2025 depositate dall' in data 18.3.2025). CP_5
Sul punto occorre precisare che l' ha omesso di produrre la documentazione CP_5 completa relativa alle notifiche delle predette cartelle impugnate, limitandosi a produrre copie di avvisi di ricevimento senza allegare il relativo documento di riferimento ovvero la cartella medesima (v.all. 4 pagg. 60 e ss.gg. fascicolo RG 95/2014). CP_5
8.Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si ritiene che le stesse vadano integralmente compensate, alla luce della parziale definizione della controversia “ope legis” (cfr. Cass. Sez. 3, ordinanza n. 2828 del 30.01.2024).
P . Q . M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1 così provvede:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alle cartelle n.
03020010039894624000, n. 03020040008564986000, n. 03020040021485825000, n.
03020060000580401000, n. 03020070012283117000, n. 0302008001451158000 e n.
03020090000019918000;
- Dichiara prescritte le cartelle di pagamento n. 03020000016740469000, n.
03020020004215658000, n. 03020030004124863000, n. 03020040002161132000 n.
03020040003869504000, n. 03020050002538872000, n. 03020050004732157000 e n.
03020050020564805000.
- Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Lamezia Terme, 11.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
in persona del Giudice, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito all'udienza del 9 settembre
2025, tenutasi mediante trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 95/2014 R.G. cui è stata riunita la causa n. 1827/2018 R.G. e vertente
T R A
(C.F. , nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 residente in Lamezia Terme (CZ) alla C.da Quattrocchi, snc, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Mauro Lascari e Nedo Corti presso il cui studio, sito in Lamezia
Terme alla Piazza 5 Dicembre, n. 1 elettivamente domicilia, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
(P.IVA , subentrata ex lege ad Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Roma alla Via Giuseppe Controparte_2
Grezar, n. 14, in persona del Procuratore Speciale, rappresentata e difesa dall'Avvocato Carmela
Parisi presso il cui studio sito in Catanzaro alla Via F. Acri n. 67 elettivamente domicilia per la causa
R.G. n. 95/2014; rappresentata e difesa dall'Avvocato Francesco Bavasso presso il cui studio sito in
Cosenza alla Via Nicola Serra, n. 96 elettivamente domicilia per la causa R.G. n. 1827/2018, come da procura in atti;
OPPOSTO
N O N C H É C O N T R O
(C.F. – P.IVA Controparte_3 P.IVA_2
) con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso P.IVA_3 dagli Avvocati Silvia Parisi, Caterina Battaglia e Giacinto CO ed elettivamente domiciliato in
Catanzaro alla Via F. Acri, n. 81 per la causa R.G. n. 95/2014; rappresentato e difeso dagli Avvocati Giacinto CO e Maria Teresa Pugliano ed elettivamente domiciliato in Lamezia Terme alla Via
Saverio D'Ippolito, n. 5 (presso l'Ufficio Legale ) per la causa R.G. n. 1827/2018, giusta procura CP_3 generale ad lites in atti.
OGGETTO: 1) ricorso in riassunzione per opposizione ad atto di pignoramento n.
03020135330000036007 presso il terzo individuato nell'Amministrazione Provinciale CZ notificato a mezzo raccomandata A/R in data 31.01.2013, relativamente alle cartelle di pagamento nn.
03020000016740469000, 03020010039894624000, 03020020004215658000,
03020030004124863000, 03020040002161132000, 03020040003869504000,
03020040008564986000, 03020040021485825000, 03020050002538872000,
03020050004732157000, 03020050020564805000, 03020060000580401000,
03020070012283117000, 0302008001451158000, 03020090000019918000 (procedimento n.
95/2014 R.G.):
2) opposizione ad intimazione di pagamento n. 03020189002532157/00 notificata a mezzo raccomandata A/R in data 10.10.2018, limitatamente alle cartelle di pagamento nn.
03020010039894624000, 03020040003869504000, 03020040008564986000,
03020040021485825000, 03020050002538872000, 03020060000580401000,
03020070012283117000, 0302008001451158000, 03020090000019918000 (procedimento n.
1827/2018 R.G.)
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in riassunzione depositato il 4.02.2014, proponeva Parte_1 opposizione avverso l'atto di pignoramento presso terzi n. 03020135330000036007, notificatogli in data 31.01.2013 a mezzo raccomandata A/R, relativamente alle cartelle di pagamento nn.
03020000016740469000, 03020010039894624000, 03020020004215658000,
03020030004124863000, 03020040002161132000, 03020040003869504000,
03020040008564986000, 03020040021485825000, 03020050002538872000,
03020050004732157000, 03020050020564805000, 03020060000580401000,
03020070012283117000, 0302008001451158000, 03020090000019918000.
Nel merito, il ricorrente eccepiva: 1) la nullità dell'atto per omessa notifica degli atti presupposti nonché per indeterminatezza e genericità del preavviso e del ruolo;
2) l'intervenuta prescrizione dei crediti previdenziali;
3) la nullità della pretesa per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori.
In precedenza, sulla base della mancata notifica dell'atto di pignoramento e degli atti ad esso presupposti, il ricorrente, in data 19.02.2013, proponeva opposizione dinnanzi al Tribunale di Catanzaro, sezione Esecuzione mobiliare per chiedere la sospensione dell'esecuzione e, nel corso del suddetto procedimento, proponeva querela di falso (come da dichiarazione allegata alle note difensive depositate all'udienza del 06.06.2013) al fine di contestare la conformità all'originale delle sottoscrizioni degli avvisi di ricevimento relativi a cartelle esattoriali, intimazioni di pagamento e fermi amministrativi prodotti dall'allora Controparte_2
Il ricorso, recante n. 422/2013 R.G., veniva accolto e, nel rispetto del termine di 90 giorni, veniva instaurato, con atto depositato il 4.2.2014, il presente giudizio di merito avente N. 95/2014 RG, CP_ trattandosi di crediti di competenza dell' di Lamezia Terme.
Il ricorrente, inoltre, con atto depositato il 23.9.2014, instaurava dinnanzi il Tribunale di Lamezia
Terme, sezione unica civile, il procedimento recante n. 1485/2014 R.G. avente ad oggetto atto di citazione per querela di falso in relazione (anche) ad alcune cartelle oggetto del presente giudizio
(oltre a quelle di competenza della Commissione Tributaria).
In particolare la querela di falso riguardava le seguenti n. 10 cartelle:
• n. 600792461789, avente ad oggetto la cartella n. 03020010039894624000, notificata in data
05.10.2002 e sottoscritta dal destinatario Parte_1
• n. 603517090382, avente ad oggetto la cartella n. 03020040003869504000, notificata in data
24.07.2004 e sottoscritta dal destinatario Parte_1
• n. 603955306610, avente ad oggetto la cartella n. 03020050002538872000, notificata in data
05.03.2005 e sottoscritta dal destinatario Parte_1
• n. 604566448151, avente ad oggetto la cartella n. 03020060000580401000, notificata in data
07.03.2006 e sottoscritta dal destinatario Parte_1
• n. 603516672977, avente ad oggetto la cartella n. 03020040008564986000, notificata in data
26.07.2004 e sottoscritta da soggetto terzo;
• n. 603539274459, avente ad oggetto la cartella n. 03020040021485825000, notificata in data
11.02.2005 e sottoscritta da soggetto terzo;
• n. 603961733164, avente ad oggetto la cartella n. 03020050004732157000, notificata in data
31.03.2005 e sottoscritta da soggetto terzo;
• n. 605961137609, avente ad oggetto la cartella n. 03020070012283117000, notificata in data
08.09.2007 e sottoscritta da soggetto terzo;
• n. 606806823386, avente ad oggetto la cartella n. 0302008001451158000, notificata in data
18.11.2008 e sottoscritta da soggetto terzo;
• n. 67008845428, avente ad oggetto la cartella n. 03020090000019918000, notificata in data
27.03.2009 e sottoscritta da soggetto terzo.
2. Con memoria depositata in data 5.09.2014 si costituiva l' rilevando Controparte_2
l'inammissibilità della opposizione, la sua tardività e la carenza di legittimazione passiva rispetto ai denunciati vizi di notificazione e di forma delle cartelle di pagamento e, nel merito, chiedeva il rigetto della opposizione in quanto infondata in fatto e diritto. CP_
3. Con memoria depositata, sempre in data 5.09.2014, si costituiva l' che eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per tardività della stessa, non essendo stato osservato il termine di
20 giorni previsto dall'art. 617 c.p.c., nonché, la regolarità della notifica degli avvisi di addebito contestati e, comunque, l'inammissibilità dell'azione poiché tutti gli avvisi di addebito erano stati regolarmente notificati e non impugnati per motivi di merito entro i termini di legge ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 46/99. Eccepiva, poi, l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione per tardività (la stessa avrebbe dovuto essere stata proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notificazione degli avvisi) e il proprio difetto di legittimazione passiva.
Chiedeva, in ogni caso, il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese di lite.
4. Istruita documentalmente la causa, all'udienza del 12.4.2024, veniva riunito alla presente il fascicolo n. 1827/2018 RG avente ad oggetto l'intimazione N. 03020189002532157/00 portante le medesime cartelle impugnate nella presente causa e, quindi, per connessione oggettiva e soggettiva.
Il ricorrente, nella causa riunita R.G. n. 1827/2018, reiterava le medesime eccezioni già proposte CP_ nella controversia principale. Si costituivano nella causa riunita tempestivamente sia l' che l' , formulando le medesime eccezioni già proposte nel procedimento principale. CP_1 CP_1
Con ordinanze del 14.7.2020, 9.4.2021, 18.2.2022, 4.11.2022, 2.4.2024, 4.11.2024 veniva accolta la richiesta di rinvio della causa formulata dalla parte ricorrente, in attesa della decisione del procedimento civile n. 1485/2014 R.G., avente ad oggetto la querela di falso proposta dal Parte_1
in relazione alle notifiche delle n.10 cartelle esattoriali (sopraelencate) oggetto del
[...] presente procedimento.
Con sentenza N. 897/2024 depositata il 10.10.2024, veniva decisa la causa N. 1485/2014, e il
Tribunale civile di Lamezia Terme così disponeva “ 1)Respinge l'eccezione di inammissibilità della querela di falso avanzate dalla convenuta querelata 2)accoglie la domanda e per l'effetto accerta e dichiara La falsità delle sottoscrizioni apparentemente riferibili a apposte Parte_1 sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate concernenti la notifica delle cartelle esattoriali oggetto del presente giudizio; 3) Ordina che al passaggio in giudicato della presente decisione il cancelliere provveda ad annotare sui predetti documenti prodotti nel presente giudizio gli estremi identificativi della decisione medesima che accerta la falsità della firma imputabile a Parte_1
;4) condanna la convenuta querelata alla rifusione in favore dell'attore querelante delle
[...] spese del presente giudizio che liquida in complessivi 3.809 € per compensi oltre spese generali nella misura del 15% oltre iva e CPA come per legge;
5) manda alla cancelleria per la trasmissione di copia della presente sentenza della Procura della Repubblica presso questo tribunale per le valutazioni di sua competenza.”
Infine, con atto del 29.7.2025, la Cancelleria del Tribunale Civile di Lamezia Terme attestava il definitivo passaggio in giudicato della predetta sentenza civile N. 897/2024 pubblicata il 10.10.2024 ed emessa del procedimento per querela di falso N. 1485/2014 R.G.
5. Sul punto, si precisa che la sentenza, pur non indicando specificamente i numeri delle cartelle le cui sottoscrizioni apposte nelle rispettive relate di notifica sono state dichiarate false, ha “accolto la domanda” e pertanto occorre fare riferimento, per la esatta individuazione delle cartelle medesime, all'elenco allegato all'atto introduttivo del giudizio per querela di falso (ovvero all'atto di citazione depositato in data 23.9.2014 presso la sezione civile del Tribunale di Lamezia Terme (cfr. pag. 2 e ss.gg. dell'atto di citazione della causa N. 1485/2014 RG) nonché l'allegato n. 2 rubricato
“raccomandate depositate da nel giudizio di opposizione dinanzi al Tribunale di Catanzaro CP_2 ed oggetto di querela di falso”).
Al riguardo, appare opportuno e doveroso precisare che la predetta sentenza civile N.897/2024, passata in giudicato, seppur nella motivazione faccia riferimento anche alla falsità delle cartelle sottoscritte dai familiari del (moglie, cognata, madre, padre e fratello) nel dispositivo si Parte_1 limita a dichiarare la falsità delle sottoscrizioni “Apparentemente riferibili a Parte_2 apposte sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate concernenti la notifica delle cartelle esattoriali oggetto del presente giudizio”.
Nello stesso dispositivo, poi, viene ordinato che, “al passaggio in giudicato della presente decisione, il Cancelliere” provveda“ad annotare sui predetti documenti prodotti nel presente giudizio gli estremi identificativi della decisione medesima che accerta la falsità della firma imputabile a
”. Parte_1
Alla luce di quanto appena detto, tenuto conto che tra le raccomandate oggetto del giudizio per querela di falso (con cui sono state notificate le cartelle) ve ne sono alcune relative agli atti in questa sede opposti (in particolare le n. 10 cartelle sopra elencate), bisogna distinguere a seconda che le relate di notifica siano riferibili alla sottoscrizione del e, di conseguenza, oggetto di Parte_1 accertata falsità, o siano invece riferibili a sottoscrizione di soggetti terzi e quindi non investite dal giudizio di falsità. In particolare, con riferimento alle raccomandate:
• n. 600792461789, avente ad oggetto la cartella n. 03020010039894624000, notificata in data
05.10.2002 e sottoscritta dal destinatario Parte_1 • n. 603517090382, avente ad oggetto la cartella n. 03020040003869504000, notificata in data
24.07.2004 e sottoscritta dal destinatario Parte_1
• n. 603955306610, avente ad oggetto la cartella n. 03020050002538872000, notificata in data
05.03.2005 e sottoscritta dal destinatario Parte_1
• n. 604566448151, avente ad oggetto la cartella n. 03020060000580401000, notificata in data
07.03.2006 e sottoscritta dal destinatario Parte_1
Rispetto ai suddetti atti, acquisita la documentazione da cui risulta l'avvenuta annotazione di cancelleria relativa all'avvenuto accertamento della falsità della firma del destinatario (come da ordinanza del 29.08.2025), le relative notifiche devono ritenersi “tamquam non esset” non essendovi prova certa della regolare notifica delle stesse.
6. Con riferimento, invece, alle raccomandate:
• n. 603516672977, avente ad oggetto la cartella n. 03020040008564986000, notificata in data
26.07.2004 e sottoscritta da soggetto terzo;
• n. 603539274459, avente ad oggetto la cartella n. 03020040021485825000, notificata in data
11.02.2005 e sottoscritta da soggetto terzo;
• n. 603961733164, avente ad oggetto la cartella n. 03020050004732157000, notificata in data
31.03.2005 e sottoscritta da soggetto terzo;
• n. 605961137609, avente ad oggetto la cartella n. 03020070012283117000, notificata in data
08.09.2007 e sottoscritta da soggetto terzo;
• n. 606806823386, avente ad oggetto la cartella n. 0302008001451158000, notificata in data
18.11.2008 e sottoscritta da soggetto terzo;
• n. 67008845428, avente ad oggetto la cartella n. 03020090000019918000, notificata in data
27.03.2009 e sottoscritta da soggetto terzo.
Alla luce delle annotazioni disposte dalla sentenza n. 897/2024 ed effettuate dalla cancelleria e successivamente acquisite al fascicolo, le stesse non risultano essere state investite dal giudizio di accoglimento della querela di falso e devono, pertanto, considerarsi valide e occorre valutarne la eventuale prescrizione anche “sopravvenuta”.
6. Così ricostruita la vicenda giudiziaria e delineata l'efficacia del giudicato per quanto qui rileva, si ritiene ora opportuno richiamare i principi giurisprudenziali espressi in materia di impugnazione di atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, evidenziati nella sentenza della
S.C. sez. VI, 02/09/2020, n. 18256:
«13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal D.P.R.
n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio
1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui
l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi
i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa
o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016);
16. ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n. 29294 del 2019;
n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);
17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che “laddove
l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del
2019);
18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come
“la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso
l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega
a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito);
19. a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza);
20. questa Corte con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del 29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata”;
21. le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr.
Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019);
22. quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che “In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione”
(cfr. anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019)».
7. Nella specie, il ricorrente avanzava un'opposizione ex art. 615 c.p.c. che, in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni non può valere in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24 D.lgs. n. 46/1999 ma è inquadrabile solo come opposizione all'esecuzione quale strumento che, senza essere soggetto a termini decadenza, può essere utilizzato per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata.
In particolare, per quanto riguarda la eccezione di tardività del ricorso deve ritenersi fondata ed infatti: a) il ricorso principale avente n. 95/2014 R.G. veniva depositato il 4.2.2014, ben oltre il termine di 40 giorni essendo stata l'atto di pignoramento n. 03020135330000036007 pacificamente notificata in data 31.01.2013; b) il procedimento riunito avente n. 1827/2018 R.G., invece, veniva instaurato nel rispetto del termine di 40 giorni essendo stato il ricorso depositato in data 13.11.2018
e l'intimazione n. 03020189002532157/00 notificata in data notificata in data 10.10.2018, ciò a ben vedere, non vale comunque a fondare una diversa qualificazione dell'opposizione che non è inquadrabile quale opposizione ex art. 615 c.p.c. in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24
D.lgs. n. 46/1999 in quanto “nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata”.
Nel caso di specie, il primo atto rispetto al quale verificare la tempestività dell'opposizione per declinarla in funzione recuperatoria è l'atto di pignoramento n. 03020135330000036007 (impugnato, come detto, tardivamente nel procedimento principale n. 95/2014 R.G. il quale, contenendo le cartelle di pagamento nn. 03020010039894624000, 03020040003869504000, 03020040008564986000,
03020040021485825000, 03020050002538872000, 03020060000580401000,
03020070012283117000, 0302008001451158000, 03020090000019918000 aveva permesso al ricorrente di essere a conoscenza dei crediti ad essa sottesi già prima della successiva notifica dell'intimazione di pagamento n. 03020189002532157/00 (avvenuta in data 10.10.2018) e oggetto di impugnazione nel procedimento n. 1827/2018 R.G.
Valutando la tempestività della opposizione a partire dalla data di notifica dell'atto di pignoramento n. 03020135330000036007 avvenuta in data 31.01.2013, da cui scaturiva il ricorso originario recante il n. 95/2014 R.G., l'opposizione è da considerarsi tardiva, in quanto, proposta oltre i termini stabiliti dall'art. 617 c.p.c. e dall'art. 24 D.lgs. n. 46/1999 e tale da permettere una valutazione della sola prescrizione c.d. sopravvenuta.
Passando alla notifica dei titoli sottesi agli atti opposti, anche alla luce del passaggio in giudicato della sentenza n. 897/2024 cui si è già riferito, in relazione alle cartelle di pagamento:
• n. 03020000016740469000, relativa a contributi Modello DM10 degli anni dal 1996 al
1998. Tale cartella, contrariamente a quanto affermato dalla parte ricorrente, non è contenuta né nell'atto di pignoramento impugnato né nella successiva intimazione di pagamento ma solo dell'estratto di ruolo successivamente richiesto alla (cfr. pag. Controparte_4
5 ricorso in riassunzione RG 95/2014).
Tale cartella risulta prescritta non risultando in atti alcuna notifica della stessa né atti interruttivi.
• n. 03020010039894624000, relativa a contributi IVS dell'anno 2001, notifica inesistente in seguito alla sentenza n. 897/2024, contenuta nell'atto di pignoramento n.
03020135330000036007 notificato in data 31.01.2013 e nell'intimazione di pagamento n.
03020189002532157/00 notificata in data 10.10.2018;
In relazione a tale cartella deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per avvenuto sgravio ex lege (cfr. note di trattazione scritta del 15.5.2025 depositate dall' in data 18.3.2025); CP_5
• n. 03020020004215658000, relativa a contributi Modello DM10 degli anni dal 1997 al
2000 non è contenuta né nell'atto di pignoramento impugnato né nella successiva intimazione di pagamento ma solo nell'estratto di ruolo successivamente richiesto alla dalla parte ricorrente (cfr. pag. 5 ricorso in riassunzione Controparte_4
RG 95/2014).
Tale cartella risulta prescritta non risultando in atti alcuna notifica della stessa né atti interruttivi;
• n. 03020030004124863000, relativa a contributi Modello DM10 degli anni dal 2000 al
2002 non è contenuta né nell'atto di pignoramento impugnato né nella successiva intimazione di pagamento ma solo nell'estratto di ruolo successivamente richiesto alla dalla parte ricorrente (cfr. pag. 5 ricorso in riassunzione Controparte_4
RG 95/2014);
Tale cartella risulta prescritta non risultando in atti alcuna notifica della stessa né atti interruttivi.
• n. 03020040002161132000, relativa a contributi Modello DM10 degli anni 1997, 1998,
2002 e 2003 non è contenuta né nell'atto di pignoramento impugnato né nella successiva intimazione di pagamento ma solo nell'estratto di ruolo successivamente richiesto alla dalla parte ricorrente (cfr. pag. 5 ricorso in Controparte_4 riassunzione RG 95/2014).
Tale cartella risulta prescritta non risultando in atti alcuna notifica della stessa né atti interruttivi.
• n. 03020040003869504000, relativa a contributi IVS dell'anno 2002, notifica inesistente in seguito alla sentenza n. 897/2024, contenuta nell'atto di pignoramento n.
03020135330000036007 notificato in data 31.01.2013 e nell'intimazione di pagamento n.
03020189002532157/00 notificata in data 10.10.2018;
Tale cartella risulta prescritta non risultando in atti alcuna ulteriore notifica della stessa né atti interruttivi.
• n. 03020040008564986000, relativa a contributi IVS dell'anno 2002, regolarmente notificata in data 26.07.2004 a mani di , moglie del destinatario, nonché Controparte_6 contenuta nell'atto di pignoramento n.03020135330000036007 notificato in data
31.01.2013 e nell'intimazione di pagamento n. 03020189002532157/00 notificata in data
10.10.2018;
In relazione a tale cartella deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per avvenuto sgravio ex lege (cfr. note di trattazione scritta del 15.5.2025 depositate dall' in data 18.3.2025) CP_5
• n. 03020040021485825000, relativa a contributi Modello DM10 dell'anno 2003, regolarmente notificata in data 11.02.2005 a mani di moglie del Controparte_6 destinatario, nonché contenuta nell'atto di pignoramento N.03020135330000036007 notificato in data 31.01.2013 e nell'intimazione di pagamento n. 03020189002532157/00 notificata in data 10.10.2018; In relazione a tale cartella deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per avvenuto sgravio ex lege (cfr. note di trattazione scritta del 15.5.2025 depositate dall' in data 18.3.2025). CP_5
• n. 03020050002538872000, relativa a contributi IVS dell'anno 2001, notifica inesistente in seguito alla sentenza n. 897/2024, contenuta nell'atto di pignoramento n.
03020135330000036007 notificato in data 31.01.2013 e nell'intimazione di pagamento n.
03020189002532157/00 notificata in data 10.10.2018;
Tale cartella risulta prescritta non risultando in atti alcuna ulteriore notifica della stessa né atti interruttivi.
• n. 03020050004732157000, relativa a contributi IVS degli anni dal 1998 al 2003, regolarmente notificata in data 31.03.2005 a mani di soggetto terzo, nonché contenuta nell'atto di pignoramento N. 03020135330000036007 notificato in data 31.01.2013 e nell'intimazione di pagamento n. 03020189002532157/00 notificata in data 10.10.2018;
Tale cartella risulta prescritta non risultando in atti interruttivi dal 2005 al 2013. • n. 03020050020564805000, relativa a contributi IVS degli anni 2003 e 2004 non è contenuta né nell'atto di pignoramento impugnato né nella successiva intimazione di pagamento ma solo nell'estratto di ruolo successivamente richiesto alla
[...]
dalla parte ricorrente (cfr. pag. 5 ricorso in riassunzione RG 95/2014). CP_4
Tale cartella risulta prescritta non risultando in atti alcuna ulteriore notifica della stessa né atti interruttivi.
• n. 03020060000580401000, relativa a contributi IVS dell'anno 2002, notifica inesistente in seguito alla sentenza n. 897/2024, contenuta nell'03020135330000036007 notificato in data 31.01.2013 e nell'intimazione di pagamento n. 03020189002532157/00 notificata in data 10.10.2018;
In relazione a tale cartella deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per avvenuto sgravio ex lege (cfr. note di trattazione scritta del 15.5.2025 depositate dall' in data 18.3.2025). CP_5
• n. 03020070012283117000, relativa a contributi Modello DM10 dell'anno 2003, regolarmente notificata in data 08.09.2007 a mani di moglie del Controparte_6 destinatario, nonché contenuta nell'03020135330000036007 notificato in data 31.01.2013
e nell'intimazione di pagamento n. 03020189002532157/00 notificata in data 10.10.2018;
In relazione a tale cartella deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per avvenuto sgravio ex lege (cfr. note di trattazione scritta del 15.5.2025 depositate dall' in data 18.3.2025). CP_5
• n. 0302008001451158000, relativa a contributi IVS dell'anno 2003-2004 regolarmente notificata in data 18.11.2008 a mani di , moglie del destinatario, nonché Controparte_6 contenuta nell'03020135330000036007 notificato in data 31.01.2013 e nell'intimazione di pagamento n. 03020189002532157/00 notificata in data 10.10.2018;
In relazione a tale cartella deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per avvenuto sgravio ex lege (cfr. note di trattazione scritta del 15.5.2025 depositate dall' in data 18.3.2025). CP_5
• n. 03020090000019918000, relativa a contributi IVS degli anni 2003 e 2004 regolarmente notificata in data 08.09.2007 a mani di , moglie del destinatario, nonché Controparte_6 contenuta nell'03020135330000036007 notificato in data 31.01.2013 e nell'intimazione di pagamento n. 03020189002532157/00 notificata in data 10.10.2018. In relazione a tale cartella deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per avvenuto sgravio ex lege (cfr. note di trattazione scritta del 15.5.2025 depositate dall' in data 18.3.2025). CP_5
Sul punto occorre precisare che l' ha omesso di produrre la documentazione CP_5 completa relativa alle notifiche delle predette cartelle impugnate, limitandosi a produrre copie di avvisi di ricevimento senza allegare il relativo documento di riferimento ovvero la cartella medesima (v.all. 4 pagg. 60 e ss.gg. fascicolo RG 95/2014). CP_5
8.Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si ritiene che le stesse vadano integralmente compensate, alla luce della parziale definizione della controversia “ope legis” (cfr. Cass. Sez. 3, ordinanza n. 2828 del 30.01.2024).
P . Q . M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1 così provvede:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alle cartelle n.
03020010039894624000, n. 03020040008564986000, n. 03020040021485825000, n.
03020060000580401000, n. 03020070012283117000, n. 0302008001451158000 e n.
03020090000019918000;
- Dichiara prescritte le cartelle di pagamento n. 03020000016740469000, n.
03020020004215658000, n. 03020030004124863000, n. 03020040002161132000 n.
03020040003869504000, n. 03020050002538872000, n. 03020050004732157000 e n.
03020050020564805000.
- Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Lamezia Terme, 11.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara