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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 12/03/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 473/2024 R.G.
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 12/03/2025, davanti al Giudice dott. Claudio Michelucci, sono comparsi: per parte convenuta l'avv. PASUT CP_1 per parte convenuta l'avv. MARSILIO in sostituzione dell'avv. CP_2
SCAGLIONE ROSA.
Nessuno per parte ricorrente.
Il Giudice dà atto che il difensore di parte ricorrente ha inviato comunicazione mail con la quale preannunciava che non sarebbe stato presente per un imprevisto, richiamando peraltro le note conclusive depositate, senza svolgere alcuna istanza di rinvio.
L'avv. PASUT accetta la rinuncia alla domanda con riferimento agli avvisi di addebito di cui al precedente verbale. Chiede il rigetto del ricorso anche con riferimento alla eccepita prescrizione dei crediti di cui all'ulteriore avviso stante la mancata impugnazione dell'avviso nel termine di legge;
in ogni caso, rileva che i contributi a percentuali del 2010, oggetto del predetto avviso, diventano esigibili nell'anno successivo dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi, ragione per cui l'avviso bonario notificato nel 2016 è idoneo ad interrompere la prescrizione.
L'avv. MARSILIO si richiama agli atti e chiede l'accoglimento delle conclusioni svolte.
I procuratori delle parti acconsentono alla lettura della sentenza anche in loro assenza
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti, decide la causa pronunciando la sentenza scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro
Claudio Michelucci
N. 473/2024 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 473/2024 R.G. Lav. promossa da:
, (c.f. nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Cazzato ed elettivamente domiciliato lo studio del difensore in Milano via Cerva 22, giusta delega in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
(c.f. in persona del legale Controparte_3 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma Via Ciro il Grande 21, elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di LL OC (VB), in Corso Marconi n. 99, rappresentato e difeso in forza di procura generale alle liti del 22/3/2024, Repertorio n.37875, Raccolta n.7313, per atti Dott. Notaio in Roma, dall'Avv. Franco Pasut Persona_1
e
Piemonte, in persona del Controparte_4
Responsabile Contenzioso Piemonte, dott. per procura speciale, autenticata per Controparte_5
atto Notaio - Roma repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, Persona_2
rilasciata da , con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 Controparte_4
– 00142 (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Scaglione ed elettivamente P.IVA_2
domiciliata presso lo studio del difensore in Palermo, via G. Bonanno n. 122, giusta delega in atti
PARTI CONVENUTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“Voglia codesto On.le Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro:
- in via cautelare: sospendere, anche con decreto inaudita altera parte l'efficacia esecutiva dell'atto opposto e dei titoli sottesi, stante il concreto e serio rischio per il contribuente di subire l'avvio della procedura di esecuzione forzata decorsi 5 giorni dalla sua notifica, stante la piena ricorrenza dei presupposti cautelari di legge;
- accertare la nullità dell'atto impugnato siccome formato in violazione delle disposizioni di legge e privo di adeguata motivazione (punto a);
- accertare l'assenza radicale e/o la nullità della notifica degli atti prodromici e, per nullità derivata, dichiarare la nullità dell'atto impugnato (punto b);
- vista l'assenza di notificazione degli atti prodromici, accertare la decadenza dell'ente previdenziale per tardività della notifica degli atti prodromici (punto c);
- accertare e dichiarare non dovute le somme ingiunte per essere maturati i rispettivi termini di prescrizione delle somme, che rendono non dovuto l'incasso (punto d);
- Per l'effetto dell'accoglimento dei motivi di ricorso, condannare parte resistente alla rifusione delle spese di giudizio, diritti e onorari di causa in favore del difensore antistatario, ai sensi dell'art.93 c.p.c.. All'udienza del 5.2.2025 il procuratore del ricorrente ha rinunciato alla domanda con riferimento all'avviso di addebito 438 2020 0000006123 000 e 438 2021 0000251239 000.”
Parte convenuta CP_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo IN VIA PRELIMINARE, dichiarare l'inammissibilità del ricorso avverso. NEL MERITO, rigettare il ricorso avverso in quanto infondato in fatto e diritto.
Spese come per legge. In ogni caso, nella non temuta ipotesi di accoglimento del ricorso, mandare l' esente CP_1 da ogni spesa di giudizio per i motivi esposti nel presente atto.”
Parte convenuta : Controparte_6
“disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- preliminarmente, revocare la sospensione dell'atto impugnato poiché il ricorso è carente del fumus boni iuris e del periculum in mora;
- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire, stante la mancata impugnazione della presupposta intimazione di pagamento e la carenza di legittimazione passiva di in ordine ai motivi di opposizione relativi alla mancata CP_2 notifica degli avvisi di addebito e della prescrizione dei crediti;
- nel merito, rigettare l'opposizione proposta, in quanto infondata per tutti motivi sopra addotti Con condanna alle spese e competenze del presente giudizio e della fase cautelare oltre spese generali, iva e cpa, come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta omettendo l'esposizione dello svolgimento del processo, a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009, salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio. Con ricorso depositato in data 8.11.2024, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 007 2024 9001627524 000 notificata al ricorrente il 21.10.2024 in relazione agli avvisi di addebito:
- n. 438 2020 0000006123 000 avente ad oggetto contributi IVS per l'anno d'imposta 2016, dell'importo di euro 8.018,95;
- n. 438 2021 0000028039 000 avente ad oggetto contributi IVS per le annualità d'imposta 2010-
2011-2012, per l'importo di euro 7.784,61;
- n. 438 2021 0000251239 000 avente ad oggetto contributi IVS per l'anno d'imposta 2019, per l'importo di euro 4.237,37-
A sostegno dell'opposizione deduceva la nullità per violazione delle prescrizioni normative in punto di motivazione dell'atto esattoriale (ex art. 7 Legge n.212/2000 e- art. 19 comma 2 D.lgs. n.546/92), la mancata notificazione dei titoli prodromici all'indirizzo del contribuente, la decadenza ex art. 25 del d.lgs. n.46/1999 nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti di cui agli avvisi in questione.
Si costituivano in giudizio tanto l' quanto l' , con autonome Controparte_4 CP_1
comparse, per resistere alle domande svolte.
L' produceva in atti le notifiche degli avvisi di addebito oggetto di causa eseguite a mezzo PEC CP_1
e quindi, a fronte della regolarità delle notifiche degli atti in questione, eccepiva l'inammissibilità di ogni contestazione di merito relativamente ai crediti portati nei medesimi titoli, in assenza di tempestiva opposizione ai sensi dell'art. 24, comma quinto, del d. lgs. 46/1999; faceva, inoltre, presente che la prova dell'interruzione della prescrizione successiva alla notifica degli avvisi di addebito doveva essere fornita dall'ente gestore del credito.
Dal canto suo, l' deduceva l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse Controparte_4
stante la mancata impugnazione dei precedenti atti interruttivi della prescrizione regolarmente notificati e, in particolare, dell'avviso di intimazione di pagamento n. 13820229000808619000; eccepiva, comunque, la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle questioni relative alla notifica degli atti presupposti nonché l'infondatezza, nel merito, dell'eccezione relativa alla mancata indicazione del termine per la proposizione del ricorso, asseritamente in violazione art. 7 L.
n.212/2000 e 19 comma 2 D.lgs. n.546/92 e circa il calcolo degli interessi e ancora dell'eccezione di prescrizione, genericamente formulata.
All'udienza del 5.2.2024, parte ricorrente rinunciava alla domanda con riferimento agli avvisi di addebito nn. 438 2020 0000006123 000 e 438 2021 0000251239 000, insistendo invece per la dichiarazione di prescrizione delle pretese contenute nell'avviso n. 438 2021 0000028039 000. La causa istruita documentalmente, è stata discussa all'odierna udienza e viene decisa mediante la pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
Parte ricorrente ha, inizialmente, proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 007
2024 9001627524 000 in relazione agli avvisi di addebito per crediti contributivi inclusi nella CP_1
suddetta intimazione;
in corso di causa ha rinunciato alla domanda con esclusione unicamente dell'avviso di addebito n. 438 2021 0000028039 000, insistendo per la dichiarazione di prescrizione dei crediti portati dal predetto titolo (incidentalmente va osservato che nelle note conclusive parte ricorrente fa riferimento all'avviso di addebito 438 2021 00000251239000 ma dalla descrizione del contenuto – “contributi ivs anno 2010-2011 e 2012” – deve ritenersi trattarsi di errore materiale posto che le predette pretese sono ricomprese invece nell'avviso 438 2021 0000028039 000, come indicato nel verbale 5.2.2025).
Ora, occorre dare atto che l' nel costituirsi ha fornito prova documentale dell'avvenuta notifica CP_1
al ricorrente di tutti gli avvisi di addebito originariamente oggetto di impugnazione, notifica regolarmente eseguita all'indirizzo PEC del destinatario, come attestato dalle ricevute di consegna depositate.
La regolarità delle notifiche a fronte della produzione di parte resistente, oltre a risultare per tabulas, non è stata minimamente contestata dalla parte opponente che anzi, come detto, ha rinunciato all'impugnazione quanto agli avvisi nn. 438 2020 0000006123 000 e 438 2021 0000251239 000, riconoscendo la validità della notifica eseguita.
Quanto ai crediti portati dal terzo avviso impugnato, viceversa, l'opponente ritiene che fossero già prescritti alla data della notifica dell'avviso medesimo.
In realtà, l'eccezione di prescrizione anteriore alla notifica dell'avviso di addebito deve ritenersi inammissibile.
E' noto, infatti, che allo spirare del termine di 40 giorni per l'impugnazione, la cartella o l'avviso di addebito diventano irretrattabili.
La mancata opposizione all'avviso di addebito preclude l'esame del merito della pretesa creditoria, quale che sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore. In sostanza in mancanza di impugnazione della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito nel termine ex art. 24 d.lgs. n. 46 del
1999, il credito diventa irretrattabile, con il che il debitore perde la possibilità di far valere sia i vizi formali del titolo sia ogni contestazione circa il merito della pretesa (giurisprudenza costante:
Cassazione civile sez. lav., 23/10/2012, n.18145; Cassazione civile sez. I, 05/05/2022, n.14213). Può richiamarsi, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., proprio con riferimento all'eccezione di prescrizione asseritamente maturata nel periodo antecedente alla notificazione dell'avviso di addebito la pronuncia della Corte appello Torino sez. lav., 13/04/2022, n.176.
Ne consegue l'infondatezza dell'impugnazione, determinando l'avvenuta regolare notifica dei menzionati avvisi di addebito, l'inammissibilità di qualsiasi contestazione in ordine alla fondatezza della pretesa (anche sotto il profilo della prescrizione eventualmente maturata in data anteriore) e alla regolarità di tali atti in quanto non effettuate nei termini perentori di cui all'art. 24, comma 5, d.lgs.
46/1999.
Tanto varrebbe evidentemente anche per i crediti di cui agli ulteriori avvisi, peraltro oggetto di rinuncia alla domanda.
Deve, invece, escludersi che parte ricorrente abbia sollevato eccezione di prescrizione, con riferimento al periodo successivo alla notifica degli avvisi, eccezione di prescrizione che dovrebbe ritenersi, peraltro, manifestamente infondata posto che il termine prescrizionale quinquennale calcolato dalle date di notifica dei suddetti avvisi non risulta ancora decorso ed inoltre è stato validamente interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento in data 21.10.2024, non contestata.
Benché nelle note conclusive, parte ricorrente non abbia più richiamato le ulteriori questioni sollevate, deve comunque rilevarsene l'infondatezza.
Con riguardo alla violazione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 19 e della l. n. 212 del 2000, art. 7, è sufficiente osservare che alla mancata o erronea indicazione nell'atto impugnabile della commissione tributaria competente, delle forme, o del termine per proporre ricorso, non segue la nullità di esso.
Infatti la nullità, per tale omessa o incompleta indicazione, non è una conseguenza prevista dal legislatore, né la dedotta violazione è assistita da alcuna altra sanzione, trattandosi piuttosto di semplice irregolarità, avendo la norma come scopo soltanto quello di agevolare il compito del contribuente che voglia impugnare l'atto; soggetto su cui grava l'onere di individuare l'organo giurisdizionale, onere che è autonomo e prescinde da eventuali obblighi di specificazione posti a carico di altri (cfr. Cassazione civile sez. trib., 30/10/2009, n.23010; nello stesso senso, la pronuncia della Cassazione civile sez. trib., 01/07/2004, n.12070: “C'è, però, da rilevare che l'omessa o
l'incompleta indicazione non comporta una nullità dell'atto sia perché una tale conseguenza non è prevista dal legislatore, e sia perché si tratta di una semplice irregolarità del tutto irrilevante. Scopo della norma, infatti, è soltanto quello di agevolare il compito del contribuente che voglia impugnare
l'atto, senza che una eventuale inosservanza della previsione assuma lo spessore della massima sanzione conosciuta dall'ordinamento, che è costituita dalla nullità dell'atto medesimo. Occorre a questo proposito fare riferimento ad un contesto normativo processuale (generale, e speciale tributario) che, nel suo complesso, pone l'onere di individuare l'organo giurisdizionale esclusivamente su chi presenta un ricorso, onere che è autonomo e che prescinde dall'osservanza di eventuali obblighi di specificazione posti a carico di altri soggetti. Una conferma per questa impostazione deriva dal fatto che la legge n. 212/200 (meglio conosciuta come lo Statuto del contribuente), dopo avere ribadito all'articolo 7, comma secondo, lettera d) la necessità che nell'atto venga indicato l'organo giurisdizionale cui potere ricorrere, non ha poi previsto alcuna sanzione nel caso di omessa o incompleta indicazione. L'art. 6 D. Lgs. n. 32/2001, che ha dato attuazione allo
Statuto, allorché ha modificato l'art. 10 D. Lgs. n. 507/1993 in tema di imposta di pubblicità, ha privilegiato il profilo della necessità della motivazione dell'atto in tutte le sue implicazioni, ma non ha preso in alcuna considerazione il profilo della omessa o incompleta indicazione dell'organo giurisdizionale cui ricorrere. Da tutto ciò si deve dedurre la volontà del legislatore, espressa sia pure implicitamente anche nella importante sede dello Statuto, di non assegnare a questo vizio la capacità di produrre la nullità dell'atto”).
Deve poi essere rigettata l'eccezione di decadenza formulata sulla base dell'art. 25 d.lgs. 46/1999.
In realtà la noma de qua è dettata in materia di riscossione esattoriale a mezzo ruoli e pertanto non è applicabile nel caso di specie in cui oggetto di gravame sono non già delle cartelle esattoriali ma un avviso di addebito.
Il d.l. 78/2010 convertito con modificazioni dalla l. 122/2010, ha modificato il sistema di recupero dei crediti , con l'introduzione dell'avviso di addebito con valore di titolo esecutivo in luogo CP_1
della precedente cartella di pagamento, con decorrenza dal 1° gennaio 2011. L'art. 30, comma 5, prevede che “L'avviso di cui al comma 2 viene consegnato, in deroga alle disposizione contenute nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione con le modalità e i termini stabiliti dall ”. Il nuovo sistema di riscossione dei crediti Controparte_7 previdenziali e assistenziali non prevede quindi l'iscrizione a ruolo, né termini di decadenza (cfr.
Tribunale Torino sez. lav., 16/04/2019, n.685 – Corte d'appello di Torino Sez. lavoro,
Sent., 25/10/2021 - Rg 255/2021).
Il superamento del sistema di riscossione dei crediti contributivi mediante iscrizione a ruolo si trova affermato anche nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che occupandosi della natura della decadenza in parola (su cui infra), nello svolgere a sostegno delle proprie conclusioni alcune considerazioni sul differimento prima e sulla sospensione successiva dell'efficacia dell'art. 25 cit. ha tra l'altro rilevato: “La natura processuale della decadenza... priva di significato una eventuale declaratoria di tale evento riferito ad una procedura che, stante la sospensione per legge dell'efficacia della stessa regola che la prevede, potrebbe essere immediatamente reiterata dall'istituto. Tale considerazione dimostra da un punto di vista logico e sistematico che la sospensione triennale sino al 31 dicembre 2012 non persegue finalità dilatorie temporanee legandosi saldamente al contenuto del d.l. n. 78 del 2010, art. 30, comma 10, convertito in l. n. 122 del 2010, il quale, mediante un sistema di riscossione basato sulla notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, supera il sistema di riscossione dei crediti contributivi mediante iscrizione a ruolo, con decorrenza dal 1 gennaio 2011 e con riferimento alle gestioni previdenziali (cfr. Cass. CP_1
5963/2018 in motivazione – vd. anche Cassazione civile sez. lav., 08/07/2020, n.14368).
In ogni caso, va considerato che, come affermato costantemente dalla Corte di Cassazione, la decadenza ex art. 25 cit. non è una decadenza sostanziale: dunque, il mancato rispetto del termine decadenziale previsto ai fini della iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'Istituto di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (Cass. 3486/2016). Più specificamente la Suprema Corte ha chiarito che “In tema di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento ex art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999 dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione, come nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo;
pertanto l'Istituto assicuratore, benché convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale e non è tenuto a proporre domanda riconvenzionale per il pagamento della minor somma eventualmente dovuta perché già ricompresa in quella di conferma della cartella e di riconoscimento dell'intera pretesa contributiva” (cfr. Cass. Civ. sez. VI, 20/07/2018, n.19469).
E nel caso di specie il merito della pretesa creditoria dell' è rimasta del tutto incontrastata. CP_1
In definitiva, stante l'intervenuta rinuncia alla domanda ad opera di parte ricorrente, va dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alle domande svolte riguardo agli avvisi di addebito nn. 438 2020 0000006123 000 e 438 2021 0000251239 000; nel resto, il ricorso, sulla base delle suesposte argomentazioni, deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, tenuto conto anche della soccombenza virtuale in relazione alle domande rinunciate, e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle domande svolte riguardo agli avvisi di addebito nn. 438 2020 0000006123 000 e 438 2021 0000251239 000, per rinuncia alle stesse da parte del ricorrente;
- rigetta nel resto il ricorso;
- revoca la sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli impugnati. Condanna parte ricorrente a rifondere a favore di e di le CP_1 Controparte_4
spese di lite, liquidate, per ciascuna parte resistente, in € 2.717 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Verbania 12.3.2025
Il Giudice Claudio Michelucci
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 12/03/2025, davanti al Giudice dott. Claudio Michelucci, sono comparsi: per parte convenuta l'avv. PASUT CP_1 per parte convenuta l'avv. MARSILIO in sostituzione dell'avv. CP_2
SCAGLIONE ROSA.
Nessuno per parte ricorrente.
Il Giudice dà atto che il difensore di parte ricorrente ha inviato comunicazione mail con la quale preannunciava che non sarebbe stato presente per un imprevisto, richiamando peraltro le note conclusive depositate, senza svolgere alcuna istanza di rinvio.
L'avv. PASUT accetta la rinuncia alla domanda con riferimento agli avvisi di addebito di cui al precedente verbale. Chiede il rigetto del ricorso anche con riferimento alla eccepita prescrizione dei crediti di cui all'ulteriore avviso stante la mancata impugnazione dell'avviso nel termine di legge;
in ogni caso, rileva che i contributi a percentuali del 2010, oggetto del predetto avviso, diventano esigibili nell'anno successivo dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi, ragione per cui l'avviso bonario notificato nel 2016 è idoneo ad interrompere la prescrizione.
L'avv. MARSILIO si richiama agli atti e chiede l'accoglimento delle conclusioni svolte.
I procuratori delle parti acconsentono alla lettura della sentenza anche in loro assenza
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti, decide la causa pronunciando la sentenza scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro
Claudio Michelucci
N. 473/2024 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 473/2024 R.G. Lav. promossa da:
, (c.f. nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Cazzato ed elettivamente domiciliato lo studio del difensore in Milano via Cerva 22, giusta delega in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
(c.f. in persona del legale Controparte_3 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma Via Ciro il Grande 21, elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di LL OC (VB), in Corso Marconi n. 99, rappresentato e difeso in forza di procura generale alle liti del 22/3/2024, Repertorio n.37875, Raccolta n.7313, per atti Dott. Notaio in Roma, dall'Avv. Franco Pasut Persona_1
e
Piemonte, in persona del Controparte_4
Responsabile Contenzioso Piemonte, dott. per procura speciale, autenticata per Controparte_5
atto Notaio - Roma repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, Persona_2
rilasciata da , con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 Controparte_4
– 00142 (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Scaglione ed elettivamente P.IVA_2
domiciliata presso lo studio del difensore in Palermo, via G. Bonanno n. 122, giusta delega in atti
PARTI CONVENUTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“Voglia codesto On.le Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro:
- in via cautelare: sospendere, anche con decreto inaudita altera parte l'efficacia esecutiva dell'atto opposto e dei titoli sottesi, stante il concreto e serio rischio per il contribuente di subire l'avvio della procedura di esecuzione forzata decorsi 5 giorni dalla sua notifica, stante la piena ricorrenza dei presupposti cautelari di legge;
- accertare la nullità dell'atto impugnato siccome formato in violazione delle disposizioni di legge e privo di adeguata motivazione (punto a);
- accertare l'assenza radicale e/o la nullità della notifica degli atti prodromici e, per nullità derivata, dichiarare la nullità dell'atto impugnato (punto b);
- vista l'assenza di notificazione degli atti prodromici, accertare la decadenza dell'ente previdenziale per tardività della notifica degli atti prodromici (punto c);
- accertare e dichiarare non dovute le somme ingiunte per essere maturati i rispettivi termini di prescrizione delle somme, che rendono non dovuto l'incasso (punto d);
- Per l'effetto dell'accoglimento dei motivi di ricorso, condannare parte resistente alla rifusione delle spese di giudizio, diritti e onorari di causa in favore del difensore antistatario, ai sensi dell'art.93 c.p.c.. All'udienza del 5.2.2025 il procuratore del ricorrente ha rinunciato alla domanda con riferimento all'avviso di addebito 438 2020 0000006123 000 e 438 2021 0000251239 000.”
Parte convenuta CP_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo IN VIA PRELIMINARE, dichiarare l'inammissibilità del ricorso avverso. NEL MERITO, rigettare il ricorso avverso in quanto infondato in fatto e diritto.
Spese come per legge. In ogni caso, nella non temuta ipotesi di accoglimento del ricorso, mandare l' esente CP_1 da ogni spesa di giudizio per i motivi esposti nel presente atto.”
Parte convenuta : Controparte_6
“disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- preliminarmente, revocare la sospensione dell'atto impugnato poiché il ricorso è carente del fumus boni iuris e del periculum in mora;
- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire, stante la mancata impugnazione della presupposta intimazione di pagamento e la carenza di legittimazione passiva di in ordine ai motivi di opposizione relativi alla mancata CP_2 notifica degli avvisi di addebito e della prescrizione dei crediti;
- nel merito, rigettare l'opposizione proposta, in quanto infondata per tutti motivi sopra addotti Con condanna alle spese e competenze del presente giudizio e della fase cautelare oltre spese generali, iva e cpa, come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta omettendo l'esposizione dello svolgimento del processo, a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009, salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio. Con ricorso depositato in data 8.11.2024, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 007 2024 9001627524 000 notificata al ricorrente il 21.10.2024 in relazione agli avvisi di addebito:
- n. 438 2020 0000006123 000 avente ad oggetto contributi IVS per l'anno d'imposta 2016, dell'importo di euro 8.018,95;
- n. 438 2021 0000028039 000 avente ad oggetto contributi IVS per le annualità d'imposta 2010-
2011-2012, per l'importo di euro 7.784,61;
- n. 438 2021 0000251239 000 avente ad oggetto contributi IVS per l'anno d'imposta 2019, per l'importo di euro 4.237,37-
A sostegno dell'opposizione deduceva la nullità per violazione delle prescrizioni normative in punto di motivazione dell'atto esattoriale (ex art. 7 Legge n.212/2000 e- art. 19 comma 2 D.lgs. n.546/92), la mancata notificazione dei titoli prodromici all'indirizzo del contribuente, la decadenza ex art. 25 del d.lgs. n.46/1999 nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti di cui agli avvisi in questione.
Si costituivano in giudizio tanto l' quanto l' , con autonome Controparte_4 CP_1
comparse, per resistere alle domande svolte.
L' produceva in atti le notifiche degli avvisi di addebito oggetto di causa eseguite a mezzo PEC CP_1
e quindi, a fronte della regolarità delle notifiche degli atti in questione, eccepiva l'inammissibilità di ogni contestazione di merito relativamente ai crediti portati nei medesimi titoli, in assenza di tempestiva opposizione ai sensi dell'art. 24, comma quinto, del d. lgs. 46/1999; faceva, inoltre, presente che la prova dell'interruzione della prescrizione successiva alla notifica degli avvisi di addebito doveva essere fornita dall'ente gestore del credito.
Dal canto suo, l' deduceva l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse Controparte_4
stante la mancata impugnazione dei precedenti atti interruttivi della prescrizione regolarmente notificati e, in particolare, dell'avviso di intimazione di pagamento n. 13820229000808619000; eccepiva, comunque, la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle questioni relative alla notifica degli atti presupposti nonché l'infondatezza, nel merito, dell'eccezione relativa alla mancata indicazione del termine per la proposizione del ricorso, asseritamente in violazione art. 7 L.
n.212/2000 e 19 comma 2 D.lgs. n.546/92 e circa il calcolo degli interessi e ancora dell'eccezione di prescrizione, genericamente formulata.
All'udienza del 5.2.2024, parte ricorrente rinunciava alla domanda con riferimento agli avvisi di addebito nn. 438 2020 0000006123 000 e 438 2021 0000251239 000, insistendo invece per la dichiarazione di prescrizione delle pretese contenute nell'avviso n. 438 2021 0000028039 000. La causa istruita documentalmente, è stata discussa all'odierna udienza e viene decisa mediante la pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
Parte ricorrente ha, inizialmente, proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 007
2024 9001627524 000 in relazione agli avvisi di addebito per crediti contributivi inclusi nella CP_1
suddetta intimazione;
in corso di causa ha rinunciato alla domanda con esclusione unicamente dell'avviso di addebito n. 438 2021 0000028039 000, insistendo per la dichiarazione di prescrizione dei crediti portati dal predetto titolo (incidentalmente va osservato che nelle note conclusive parte ricorrente fa riferimento all'avviso di addebito 438 2021 00000251239000 ma dalla descrizione del contenuto – “contributi ivs anno 2010-2011 e 2012” – deve ritenersi trattarsi di errore materiale posto che le predette pretese sono ricomprese invece nell'avviso 438 2021 0000028039 000, come indicato nel verbale 5.2.2025).
Ora, occorre dare atto che l' nel costituirsi ha fornito prova documentale dell'avvenuta notifica CP_1
al ricorrente di tutti gli avvisi di addebito originariamente oggetto di impugnazione, notifica regolarmente eseguita all'indirizzo PEC del destinatario, come attestato dalle ricevute di consegna depositate.
La regolarità delle notifiche a fronte della produzione di parte resistente, oltre a risultare per tabulas, non è stata minimamente contestata dalla parte opponente che anzi, come detto, ha rinunciato all'impugnazione quanto agli avvisi nn. 438 2020 0000006123 000 e 438 2021 0000251239 000, riconoscendo la validità della notifica eseguita.
Quanto ai crediti portati dal terzo avviso impugnato, viceversa, l'opponente ritiene che fossero già prescritti alla data della notifica dell'avviso medesimo.
In realtà, l'eccezione di prescrizione anteriore alla notifica dell'avviso di addebito deve ritenersi inammissibile.
E' noto, infatti, che allo spirare del termine di 40 giorni per l'impugnazione, la cartella o l'avviso di addebito diventano irretrattabili.
La mancata opposizione all'avviso di addebito preclude l'esame del merito della pretesa creditoria, quale che sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore. In sostanza in mancanza di impugnazione della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito nel termine ex art. 24 d.lgs. n. 46 del
1999, il credito diventa irretrattabile, con il che il debitore perde la possibilità di far valere sia i vizi formali del titolo sia ogni contestazione circa il merito della pretesa (giurisprudenza costante:
Cassazione civile sez. lav., 23/10/2012, n.18145; Cassazione civile sez. I, 05/05/2022, n.14213). Può richiamarsi, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., proprio con riferimento all'eccezione di prescrizione asseritamente maturata nel periodo antecedente alla notificazione dell'avviso di addebito la pronuncia della Corte appello Torino sez. lav., 13/04/2022, n.176.
Ne consegue l'infondatezza dell'impugnazione, determinando l'avvenuta regolare notifica dei menzionati avvisi di addebito, l'inammissibilità di qualsiasi contestazione in ordine alla fondatezza della pretesa (anche sotto il profilo della prescrizione eventualmente maturata in data anteriore) e alla regolarità di tali atti in quanto non effettuate nei termini perentori di cui all'art. 24, comma 5, d.lgs.
46/1999.
Tanto varrebbe evidentemente anche per i crediti di cui agli ulteriori avvisi, peraltro oggetto di rinuncia alla domanda.
Deve, invece, escludersi che parte ricorrente abbia sollevato eccezione di prescrizione, con riferimento al periodo successivo alla notifica degli avvisi, eccezione di prescrizione che dovrebbe ritenersi, peraltro, manifestamente infondata posto che il termine prescrizionale quinquennale calcolato dalle date di notifica dei suddetti avvisi non risulta ancora decorso ed inoltre è stato validamente interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento in data 21.10.2024, non contestata.
Benché nelle note conclusive, parte ricorrente non abbia più richiamato le ulteriori questioni sollevate, deve comunque rilevarsene l'infondatezza.
Con riguardo alla violazione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 19 e della l. n. 212 del 2000, art. 7, è sufficiente osservare che alla mancata o erronea indicazione nell'atto impugnabile della commissione tributaria competente, delle forme, o del termine per proporre ricorso, non segue la nullità di esso.
Infatti la nullità, per tale omessa o incompleta indicazione, non è una conseguenza prevista dal legislatore, né la dedotta violazione è assistita da alcuna altra sanzione, trattandosi piuttosto di semplice irregolarità, avendo la norma come scopo soltanto quello di agevolare il compito del contribuente che voglia impugnare l'atto; soggetto su cui grava l'onere di individuare l'organo giurisdizionale, onere che è autonomo e prescinde da eventuali obblighi di specificazione posti a carico di altri (cfr. Cassazione civile sez. trib., 30/10/2009, n.23010; nello stesso senso, la pronuncia della Cassazione civile sez. trib., 01/07/2004, n.12070: “C'è, però, da rilevare che l'omessa o
l'incompleta indicazione non comporta una nullità dell'atto sia perché una tale conseguenza non è prevista dal legislatore, e sia perché si tratta di una semplice irregolarità del tutto irrilevante. Scopo della norma, infatti, è soltanto quello di agevolare il compito del contribuente che voglia impugnare
l'atto, senza che una eventuale inosservanza della previsione assuma lo spessore della massima sanzione conosciuta dall'ordinamento, che è costituita dalla nullità dell'atto medesimo. Occorre a questo proposito fare riferimento ad un contesto normativo processuale (generale, e speciale tributario) che, nel suo complesso, pone l'onere di individuare l'organo giurisdizionale esclusivamente su chi presenta un ricorso, onere che è autonomo e che prescinde dall'osservanza di eventuali obblighi di specificazione posti a carico di altri soggetti. Una conferma per questa impostazione deriva dal fatto che la legge n. 212/200 (meglio conosciuta come lo Statuto del contribuente), dopo avere ribadito all'articolo 7, comma secondo, lettera d) la necessità che nell'atto venga indicato l'organo giurisdizionale cui potere ricorrere, non ha poi previsto alcuna sanzione nel caso di omessa o incompleta indicazione. L'art. 6 D. Lgs. n. 32/2001, che ha dato attuazione allo
Statuto, allorché ha modificato l'art. 10 D. Lgs. n. 507/1993 in tema di imposta di pubblicità, ha privilegiato il profilo della necessità della motivazione dell'atto in tutte le sue implicazioni, ma non ha preso in alcuna considerazione il profilo della omessa o incompleta indicazione dell'organo giurisdizionale cui ricorrere. Da tutto ciò si deve dedurre la volontà del legislatore, espressa sia pure implicitamente anche nella importante sede dello Statuto, di non assegnare a questo vizio la capacità di produrre la nullità dell'atto”).
Deve poi essere rigettata l'eccezione di decadenza formulata sulla base dell'art. 25 d.lgs. 46/1999.
In realtà la noma de qua è dettata in materia di riscossione esattoriale a mezzo ruoli e pertanto non è applicabile nel caso di specie in cui oggetto di gravame sono non già delle cartelle esattoriali ma un avviso di addebito.
Il d.l. 78/2010 convertito con modificazioni dalla l. 122/2010, ha modificato il sistema di recupero dei crediti , con l'introduzione dell'avviso di addebito con valore di titolo esecutivo in luogo CP_1
della precedente cartella di pagamento, con decorrenza dal 1° gennaio 2011. L'art. 30, comma 5, prevede che “L'avviso di cui al comma 2 viene consegnato, in deroga alle disposizione contenute nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione con le modalità e i termini stabiliti dall ”. Il nuovo sistema di riscossione dei crediti Controparte_7 previdenziali e assistenziali non prevede quindi l'iscrizione a ruolo, né termini di decadenza (cfr.
Tribunale Torino sez. lav., 16/04/2019, n.685 – Corte d'appello di Torino Sez. lavoro,
Sent., 25/10/2021 - Rg 255/2021).
Il superamento del sistema di riscossione dei crediti contributivi mediante iscrizione a ruolo si trova affermato anche nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che occupandosi della natura della decadenza in parola (su cui infra), nello svolgere a sostegno delle proprie conclusioni alcune considerazioni sul differimento prima e sulla sospensione successiva dell'efficacia dell'art. 25 cit. ha tra l'altro rilevato: “La natura processuale della decadenza... priva di significato una eventuale declaratoria di tale evento riferito ad una procedura che, stante la sospensione per legge dell'efficacia della stessa regola che la prevede, potrebbe essere immediatamente reiterata dall'istituto. Tale considerazione dimostra da un punto di vista logico e sistematico che la sospensione triennale sino al 31 dicembre 2012 non persegue finalità dilatorie temporanee legandosi saldamente al contenuto del d.l. n. 78 del 2010, art. 30, comma 10, convertito in l. n. 122 del 2010, il quale, mediante un sistema di riscossione basato sulla notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, supera il sistema di riscossione dei crediti contributivi mediante iscrizione a ruolo, con decorrenza dal 1 gennaio 2011 e con riferimento alle gestioni previdenziali (cfr. Cass. CP_1
5963/2018 in motivazione – vd. anche Cassazione civile sez. lav., 08/07/2020, n.14368).
In ogni caso, va considerato che, come affermato costantemente dalla Corte di Cassazione, la decadenza ex art. 25 cit. non è una decadenza sostanziale: dunque, il mancato rispetto del termine decadenziale previsto ai fini della iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'Istituto di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (Cass. 3486/2016). Più specificamente la Suprema Corte ha chiarito che “In tema di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento ex art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999 dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione, come nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo;
pertanto l'Istituto assicuratore, benché convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale e non è tenuto a proporre domanda riconvenzionale per il pagamento della minor somma eventualmente dovuta perché già ricompresa in quella di conferma della cartella e di riconoscimento dell'intera pretesa contributiva” (cfr. Cass. Civ. sez. VI, 20/07/2018, n.19469).
E nel caso di specie il merito della pretesa creditoria dell' è rimasta del tutto incontrastata. CP_1
In definitiva, stante l'intervenuta rinuncia alla domanda ad opera di parte ricorrente, va dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alle domande svolte riguardo agli avvisi di addebito nn. 438 2020 0000006123 000 e 438 2021 0000251239 000; nel resto, il ricorso, sulla base delle suesposte argomentazioni, deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, tenuto conto anche della soccombenza virtuale in relazione alle domande rinunciate, e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle domande svolte riguardo agli avvisi di addebito nn. 438 2020 0000006123 000 e 438 2021 0000251239 000, per rinuncia alle stesse da parte del ricorrente;
- rigetta nel resto il ricorso;
- revoca la sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli impugnati. Condanna parte ricorrente a rifondere a favore di e di le CP_1 Controparte_4
spese di lite, liquidate, per ciascuna parte resistente, in € 2.717 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Verbania 12.3.2025
Il Giudice Claudio Michelucci