TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 19/11/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 150/2025 L.P. AT MARTINA contro
CP_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. CONTICELLI GUIDO per la parte ricorrente e dell'Avv. MARIANI ANGELA per parte resistente;
visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 19/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 150 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2025 vertente TRA AT RT (C.F. = ), C.F._1 nata a [...] il [...], residente in [...] ed elettivamente domiciliata in Viterbo, Via Antonio Pacinotti n. 5 presso l'Avv. Guido Conticelli (C.F.:
[...]
) che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla busta telematica e C.F._2
in calce al ricorso introduttivo - con disponibilità ricevere le comunicazioni e notificazioni di legge, via fax e telematiche, ai seguenti recapiti: FAX 0761/777882 - PEC:
Email_1 RICORRENTE E
(C.F. = ), CP_1 P.IVA_1 ia Crist o n 212, in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentata e difesa, dall'Avv. Angela Mariani, ), giusta procura CodiceFiscale_3 generale alle liti per atto Notaio in 744 del 2 2023, Persona_1 raccolta n 43784 del 20 marzo 2013, elettivamente domiciliata in Viterbo presso lo studio dell'Avv. Francesca Fazio, via G. Saragat n. 22 01100 Viterbo, dichiara di voler ricevere comunicazione di rito al seguente indirizzo mail PEC Email_2 egione.lazio.it Emai_3 Email_4 RESISTENTE OGGETTO: risarcimento danni CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 29.1.2025 VA RT ha adito questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro esponendo di aver partecipato alla procedura di avviamento a selezione finalizzata all'assunzione alle dipendenze del , con contratto di lavoro a Controparte_2 tempo pieno e indeterminato, di n. 127 opera ia economica F1) destinati a taluni uffici giudiziari del territorio, indetta dalla Regione Lazio - Direzione Regionale Lavoro - Area Servizi per il Lavoro con determinazione n. G17153 del 10/12/2019; che all'esito della domanda presentata telematicamente in data 07/01/2020, nella graduatoria provvisoria pubblicata in data 24/07/2020 era risultata collocata nella posizione n. 5, con l'attribuzione di 120 punti;
che tuttavia con comunicazione del centro per l'Impiego di Viterbo del 09/12/2020 aveva appreso di essere stata esclusa per presunte difformità tra quanto comunicato dal Comune medesimo e quanto da lei autocertificato;
che l'esclusione dalle graduatorie era stata altresì attestata dalla determinazione dirigenziale di approvazione delle graduatorie definitive dell'11/12/2020; di essere stata riammessa all'esito di iniziativa giudiziaria cautelare d'urgenza (successivamente confermata nel merito con sentenza n. 93/2022), in virtù di determinazione n. G10244 del 28/07/2021 che l'aveva collocata al terzo posto della graduatoria;
che la prova di idoneità pratica prevista dall'avviso pubblico, aveva avuto luogo con esito positivo in data 08/02/2022; di non essere stata tuttavia inserita nella graduatoria degli idonei vincitori pubblicata il 30/03/2022, essendo risultato collocato in posizione migliore altro candidato beneficiario della riserva del 30% dei posti prevista al punto 1 dell'avviso pubblico in favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata nelle Forze Armate;
che gennaio 2023 gli idonei vincitori avevano iniziato a prestare la propria attività lavorativa presso la sede di Viterbo. Tanto premesso ha rappresentato di aver effettuato un accesso agli atti della procedura acquisendo la documentazione riguardante la candidata (e segnatamente il titolo di Parte_1 studio conseguito in Romania in data 14.12.2022 e la dichiarazione di equivalenza al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, emessa con provvedimento reso in data 14/12/2022 dal Dipartimento della Funzione Pubblica, all'esito del procedimento ex art. 38 D. Lgs.vo 165/2001, avviato su richiesta presentata in data 19/10/2022) ed il candidato (segnatamente lo Per_2 stato di servizio militare). Ha in ultimo rammentato di essere stata successivamente assunta dal di Viterbo con contratto sottoscritto il 21/08/2023 all'esito di altra procedura di CP_3 avviamento a selezione indetta dalla Regione Lazio - Direzione Regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro – Area Decentrata Centri per l'Impiego Lazio Nord con avviso pubblico n. G13107 del 06/11/2020. Sulla scorta di tali premesse la ricorrente ha lamentato l'illegittimità del provvedimento di equivalenza del titolo di studio estero conseguito dalla candidata Parte_2 (risultata seconda in graduatoria), osservando che, non aven
[...]
a selezione ex L 56/1987 carattere concorsuale, ad essa non avrebbe potuto applicarsi la procedura di riconoscimento dell'equivalenza prevista dall'art. 38 D. Lgs.vo 165/2001 e seguita nell'occasione del Dipartimento della Funzione Pubblica;
ha inoltre dedotto che ai sensi del citato art. 38 la domanda di riconoscimento dell'equivalenza del titolo di studio avrebbe dovuto essere presentata prima della domanda di partecipazione alla procedura di avviamento, mentre risultava avanzata solo in data successiva. Con riferimento alla posizione del candidato (risultato terzo in graduatoria) ha invece Per_2 sottolineato che la riserva era stata riconosc favore di “volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze Armate, congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, nonché dei volontari in servizio permanente” e che il concorrente risultava aver svolto solo il cd. “servizio di prima nomina” della durata complessiva di quindici mesi e non avrebbe avuto quindi diritto a fruire della riserva. Ritenuta l'illegittimità della selezione e della esclusione dalla graduatoria definitiva ha quindi rivendicato il diritto al risarcimento del danno da parametrare alla retribuzione mensile lorda di € 1.600,17 come da CCNL di settore cui avrebbe diritto nel periodo intercorrente tra gennaio e agosto 2023 epoca della sua assunzione presso il Comune di Viterbo. Ha conseguentemente concluso chiedendo “… preso atto della illegittima esclusione della concludente dalla prova pratica propedeutica all'assunzione alle dipendenze del per essere adibita Controparte_2 alla sede di Viterbo con qualifica di operatore giudiziario (area II, fascia economica F1), disapplicati ove di legge ed ai sensi dell'art. 5 L. 2248/1865 all. E il provvedimento del Dipartimento della Funzione Pubblica di equivalenza del titolo di studio estero conseguito da e di ammissione del Parte_2 riservatario condannare la ima della somma che Per_2 CP_1 allo stato si indica in Euro 15.000,00 o nel diverso, maggiore o minore, importo che sarà provato in corso di giudizio o che sarà ritenuto di giustizia anche in via equitativa, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria delle spese esenti e dei compensi imponibili correlati all'attività di rappresentanza e difesa espletata nel presente grado di giudizio, condanna al rimborso delle spese forfettarie ed alle rivalse accessorie, previdenziali e/o fiscali, alle aliquote di legge”.
***** La si è costituita lamentando la carenza di legittimazione passiva sul presupposto CP_1 ch sa devoluta aveva carattere di doverosità e contenuto di natura vincolata priva di qualsiasi discrezionalità, essendo la verifica e l'esame dei requisiti rimesse in esclusiva al Ministero della Funzione Pubblica e al Ministero della Giustizia ed essendo la CP_1 unicamente tenuta alla redazione della lista di nominativi aventi i requisiti di cui alla richiesta dell'Ente destinatario, così come previsto dall'art. 3 Avviso Pubblico Ministeriale e dalla Determinazione Dirigenziale G15081 del 11/12/2020. Ha aggiunto che il provvedimento amministrativo di equivalenza del titolo di studio era stato rilasciato dal Dipartimento della Funzione Pubblica e che nessuna valutazione discrezionale era stata effettuata dall'amministrazione regionale;
che inoltre la verifica dei titoli in capo al Sig. , spettava Per_2 al Ministero della Giustizia, come da Avviso Pubblico Ministeriale. Ha quindi eccepito la carenza di prova del nesso causale tra la condotta amministrativa tenuta dagli uffici regionali e la lesione dei diritti lamentata dalla ricorrente. Ha inoltre fatto richiamo al principio secondo il quale in presenza di attività tecnica e non discrezionale, eventuali vizi dovrebbero ritenersi ininfluenti qualora il provvedimento finale comunque non potrebbe discostarsi da quello emesso;
che la aveva provveduto CP_1 alla predisposizione della Graduatoria sulla base di dati oggettivi in suo possesso e non avrebbe potuto fare altrimenti, non residuando in capo ad essa alcuna facoltà di scelta tra decisioni differenti Alla luce di tali ragioni ha chiesto “respingere il ricorso, perché infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese competenze e onorari ed oneri riflessi in favore dell'Avvocato pubblico”. La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, all'esito della trattazione cartolare disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
Gli atti e lo svolgimento della procedura di selezione. La procedura era stata avviata dal con la pubblicazione in data Controparte_2
08/10/2019 di un “Avviso di selezione, mediante avviamento degli iscritti ai Centri per l'impiego, finalizzata all'assunzione di 616 operatori giudiziari (area II, fascia economica F1), con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, per la copertura di posti vacanti in uffici giudiziari aventi sede nelle Regioni Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto”. CP_1
Nell'art. 2 esso prevedeva che alla procedura potessero partecipare gli iscritti nelle liste di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, che alla data di pubblicazione dell'avviso fossero in possesso degli elencati requisiti di età, cittadinanza (italiana o di altro Stato membro dell'Unione), istruzione (Diploma di istruzione secondaria di primo grado - scuola media inferiore), idoneità fisica alle funzioni, avessero le qualità morali e di condotta ivi richieste e il godimento dei diritti civili e politici, di elettorato attivo, non fossero stati destituiti o dispensati o decaduti da impieghi pubblici, fossero in regola con gli obblighi di leva militare e non avessero riportato condanne penali definitive tali da comportare l'interdizione dai pubblici uffici. L'art. 3 (in materia di “Accertamento dei requisiti ed esclusione”) disponeva espressamente che
“L'Amministrazione giudiziaria provvede all'accertamento dei titoli e dei requisiti nei modi di legge e secondo quanto stabilito dall'articolo 13 del C.C.N.L. Comparto Funzioni centrali, triennio 2016-18 e, in particolare, provvede d'ufficio ad accertare le eventuali cause di risoluzione di precedenti contratti di pubblico impiego, nonché il possesso del requisito della buona condotta e delle qualità morali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, comma 5. 2. Per difetto dei requisiti di cui all'articolo 2 e al comma precedente, l'Amministrazione giudiziaria può disporre in ogni momento l'esclusione dalla procedura di assunzione e la revoca di ogni atto o provvedimento conseguente.
3. Nel caso di mancata produzione nei termini stabiliti della documentazione eventualmente richiesta dell'Amministrazione giudiziaria a riprova del possesso dei suddetti requisiti, non si procede alla stipula del contratto individuale di lavoro”. L'avviso prevedeva altresì che (art. 4) entro 30 giorni dalla sua pubblicazione la Direzione generale del Personale e della Formazione del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del Personale e dei Servizi, inoltrasse alle competenti amministrazioni regionali la richiesta di avviamento a selezione di un numero di lavoratori pari al doppio dei posti da ricoprire;
che le amministrazioni regionali, entro i successivi 45 giorni, provvedessero a formare una graduatoria su base provinciale o comunque territoriale secondo i criteri stabiliti dalla vigente normativa nazionale e regionale e tenuto comunque conto dei punteggi aggiuntivi attribuiti ai sensi dell'articolo 5 e ad avviare a selezione i lavoratori nel numero richiesto. I lavoratori coì individuati dovevano essere avviati alla prova di idoneità a svolgere le mansioni previste dal profilo professionale di operatore giudiziario, da effettuarsi presso le Corti di appello di rispettiva competenza. L'art. 8 aveva peraltro previsto che il 30 per cento dei posti messi a concorso fosse riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate, congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, nonché dei volontari in servizio permanente; a tal fine i candidati interessati erano tenuti a produrre apposita certificazione rilasciata dagli organi militari competenti;
i Centri per l'Impiego avevano il compito di annotare il titolo di preferenza a fianco dei nomi dei lavoratori inseriti nelle liste di collocamento e in quelle di mobilità; solo nel caso in cui non fosse stato possibile coprire in tal modo i posti oggetto di riserva, si sarebbe dovuto provvedere all'assunzione con le procedure previste in via generale dall'avviso. L'esito positivo della prova di idoneità avrebbe consentito all'Amministrazione della Giustizia di procedere all'assunzione (art. 10) secondo la disciplina prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni centrali, nel profilo di operatore giudiziario, area funzionale seconda, fascia economica F1.
Con nota prot. n. 194000.U del 28/10/2019, pervenuta alla in data 29/10/2019 CP_1 ed acquisita con prot. n. 868351 del 29/10/2019 il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale del Personale e della Formazione, aveva presentato una “Richiesta di avviamento a selezione di Operatori Giudiziari, area II - F1” con oggetto “Selezione, mediante avviamento degli iscritti ai Centri per l'Impiego, finalizzata all'assunzione Operatori Giudiziari (Area II, Fascia Economica F1), con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato per la copertura di 127 posti vacanti in Uffici Giudiziari aventi sede nella Regione . Nella CP_1
Regione i posti di lavoro da ricoprire ammontavano a 127 complessivi, come da “Tabella CP_1
A” alleg ando, di cui 29 presso la sede di Roma “Amministrazioni Centrali” e i restanti 98 nel Distretto di Corte d'Appello di Roma, suddivisi in varie sedi, fra cui tre posti a Viterbo, secondo quanto previsto nella tabella allegata, con riserva pari al 30% dei posti a favore delle Forze Armate.
Con determinazione n. G17153 del 10/12/2019 Proposta n. 21956 del 09/12/2019, la CP_1
aveva conseguentemente pubblicato “Avviso pubblico di selezione, mediante avviamento degli iscritti
[...] ri per l'impiego della Regione finalizzata all'assunzione di n.127 operatori giudiziari (Area II, CP_1 Fascia Economica F1), con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, per la copertura di posti vacanti in uffici giudiziari aventi sede nella Regione ai sensi dell'art. 16 della Legge n.56/1987". Approvazione CP_1 Avviso e relativi allegati”. Il provvedimento aveva in primo luogo individuato i posti e le sedi di destinazione, nonché la qualifica (operatore giudiziario) e l'inquadramento dei lavoratori da assumere;
al punto 1 aveva altresì precisato che “Sul numero dei posti sopra indicati verrà calcolata la riserva del 30% dei posti ai sensi dell'art. 24, punti 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, in favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze Armate, congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, nonché dei volontari in servizio permanente, qualora perverranno adesioni da parte di soggetti rientranti in questa casistica”. La determina aveva poi individuato i requisiti di accesso e di partecipazione (art. 2), specificando che alla data del 28/10/2019, (data della richiesta del Ministero della Giustizia), i richiedenti dovevano risultare iscritti nelle liste delle persone in cerca di occupazione, ai sensi della normativa vigente, di uno dei Centri per l'Impiego della . Di seguito la determina aveva poi CP_1 individuato le modalità di presentazione dell t. 3) e i criteri di formazione della graduatoria a quest'ultimo fine disponendo che per ciascuna sede degli uffici giudiziari dell'Avviso, si sarebbe tenuto conto della situazione economica (rilevabile dal , del CP_4 carico familiare e dell'età anagrafica, aggiungendo (all'art. 5) che, formata la graduatoria provvisoria per ciascuna sede, “l'Amministrazione richiedente procederà ad accertare il possesso dei requisiti che danno diritto all'attribuzione dei punteggi aggiuntivi per coloro che siano in possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 50, comma 1-quater e 1-quinquies del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114”. Di seguito alla formazione della graduatoria definitiva i lavoratori collocati in posizione utile dovevano essere avviati alla prova di idoneità presso la Corte di Appello. L'art. 6 (“Accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese”) disponeva infine che “alla predisposizione delle graduatorie provvede un'apposita Commissione nominata dal Direttore della Direzione competente in materia” e che le graduatorie sarebbero state poi pubblicate con valore di “notifica sul portale www.regione.lazio.it, argomenti: Lavoro
– Atti Amministrativi”; aggiungeva infine che “L'Amministrazione procedente si riserva la facoltà di accertare d'ufficio la veridicità delle dichiarazioni rese in autocertificazione (ai sensi e per gli effetti di cui al DPR n.445/2000) nonché delle attestazioni prodotte. Nel caso di semplici irregolarità od omissioni che non costituiscano falsità, si provvederà d'ufficio alla correzione laddove l'ufficio stesso sia detentore dei dati. Qualora, invece, la domanda contenga dati non pertinenti, ancorché autocertificati, ovvero documentazione non idonea il richiedente sarà escluso dalla graduatoria. Nel caso infine di falsi dati e/o documentazioni, oltre alla esclusione dalla graduatoria si procederà d'ufficio alla segnalazione all'Autorità Competente”.
In attuazione della determina del 10/12/2019 e sulla scorta dei parametri dalla stessa individuati, la Commissione esaminatrice della e era pervenuta alla elaborazione della CP_1 graduatoria provvisoria, pubblicata dalla Regione Lazione – Direzione Regionale Istruzione, Formazione Ricerca e Lavoro in data 24/07/2020. Il provvedimento dava conto del punteggio conseguito da ciascun candidato, dell'elenco degli ammessi volontari delle Forze armate aventi diritto alla riserva del 30% e dell'elenco degli aspiranti esclusi con indicazione dei rispettivi motivi di esclusione. Il provvedimento dell'amministrazione regionale conteneva peraltro l'avviso che i soggetti interessati avrebbero potuto “presentare domanda di riesame al “Centro per l'Impiego di Viterbo” avverso la posizione della graduatoria, se derivata da errori di calcolo del punteggio …” e per ogni altra ragione
“tramite mail all'indirizzo indicando nell'oggetto: “Domanda revisione graduatoria Email_5 provvisoria Ministero Giust candidati che avessero dichiarato il possesso dei punteggi aggiuntivi ai sensi dell'art. 50, comma 1 quater e/o quinquies o dei requisiti per usufruire della riserva del 30% dei posti (ex art. 24, punti 4 e 5 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487) ad inviare la relativa documentazione entro la data del 07/08/2020 (all'indirizzo di posta elettronica per non incorrere nel ricalcolo del punteggio e nel riposizionamento Email_5 in graduatoria o nell'esclusione dalla graduatoria dei riservatari.
Con determinazione n. G15081 dell'11.12.2020 della Controparte_5
erano state infine approvate le graduatorie definitive dalla
[...] con la motivazione “Da verifica del CpI stato di famiglia: incongruenza dichiarazione stato familiare”. Non sembra qui utile ripercorrere le ragioni che avevano condotto alla esclusione della ricorrente in sede di approvazione della graduatoria definitiva (come da comunicazione 09/12/2020 inoltrata alla ricorrente dalla Direzione Regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro – Area decentrata “Centri , avente ad Controparte_6 oggetto “Avviso pubblico d ll'assunzione di n° 127 , profilo professionale di Operatori Giudiziari – Graduatoria provvisoria per n. 3 posti – Sede Viterbo (pubblicata il 24/07/2020) - Esito verifiche dichiarazioni in autocertificazione). Basti qui ribadire che con provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. emesso da questo Tribunale in data 26.4.2021 era stato disposti il reinserimento nella graduatoria per la sede di interesse con il punteggio spettante (120); che il provvedimento era stato confermato dapprima in sede di reclamo al collegio (in data 20.07.2021) e successivamente dalla sentenza di merito n. 93/2022 depositata il 25/02/2022; l'ordinanza era stata frattanto eseguita dall'Amministrazione con determinazione n. G10244 del 28/07/2021 (avente ad oggetto: “Rettifica Allegato 1, Determinazione Dirigenziale G15081 del 11/12/2020, graduatoria definitiva sede di Viterbo, relativo all'Avviso pubblico di selezione, mediante avviamento degli iscritti ai Centri per l'Impiego della finalizzata all'assunzione di n.127 operatori CP_1 giudiziari (Area II, Fascia Economica F1), con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, per la copertura di posti vacanti in uffici giudiziari aventi sede nella Regione ai sensi dell'art. 16 della Legge n.56/1987”. CP_1 Con nota prot. n. 657759 del 29.7.2021, aveva conseguentemente trasmesso al
[...] lenco aggiornato degli Controparte_7 alla sede di Viterbo da sottoporre a verifica ed esaminare. La ricorrente, collocata al terzo posto della graduatoria con il punteggio di 120 (dopo le candidate e Persona_3 [...]
) era stata in tal modo avviata alla prova di idoneità pratica svoltasi presso Parte_2 oma nel marzo 2022 con esito positivo. Nonostante la graduatoria definitiva approvata con Determinazione n. G10244 del 28/07/2021 (proposta n. 29403 del 28/07/2021) prevedesse il nominativo della ricorrente tra i soggetti da avvisare alla prova di idoneità per la sede di Viterbo, la graduatoria definitiva di merito degli idonei vincitori, pubblicata successivamente, la aveva invece estromessa risultando superata dal candidato quale avente diritto alla riserva del 30%. Per_2
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva della CP_1
L'ente convenuto ha sostenuto la propria estraneità alla formazione delle graduatorie, sottolineando come l'attività ad essa devoluta fosse del tutto priva di discrezionalità e connotata da
“doverosità”, essendo la investita del solo compito di trasmettere all'Amministrazione CP_1 statale richiedente gli el nominativi dei lavoratori avviati alla selezione, secondo l'ordine di graduatoria e con espressa indicazione del punteggio;
spetta invece, all'amministrazione interessata alle assunzioni verificare il possesso dei requisiti e dei titoli dei singoli concorrenti. A sostegno del proprio assunto e con specifico riferimento alle ragioni di doglianza formulate dalla ricorrente, ha rammentato che il provvedimento il provvedimento amministrativo di equivalenza del titolo di studio della candidata era stato emesso dal Parte_2
Dipartimento della Funzione Pubbli didato era Per_2 stato vagliato dal . Controparte_2
Ha conseguente renza di qualsiasi responsabilità nella produzione dell'evento dannoso lamentato dalla VA. La questione richiede un esame approfondito dell'art. 16 Legge n. 56/1987 (“Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro”) e nel DPCM 18/9/1987 n. 392 (“Modalità e criteri per l'avviamento e la selezione dei lavoratori ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sull'organizzazione del mercato del lavoro”) oltre che nei provvedimenti con cui era stato disposto l'avvio alla selezione di cui trattasi. Per quanto qui di interesse, è allora opportuno rammentare che, ai sensi del citato art. 16, le amministrazioni dello Stato effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego;
costoro sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti;
gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, con le modalità e secondo i criteri determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il DPCM 392/1987 prevede che i lavoratori da assumere devono risultare iscritti nelle liste di collocamento ovvero nelle liste di mobilità della sezione circoscrizionale per l'impiego della zona di residenza, secondo la disciplina vigente in materia (art. 3); che l'amministrazione interessata richieda alla sezione circoscrizionale per l'impiego territorialmente competente l'avviamento a selezione di un numero di lavoratori pari a quello dei posti da ricoprire, da inquadrare in profili professionali le cui declaratorie richiedano espressamente il solo requisito del titolo di studio della scuola dell'obbligo; per essere avviati a selezione gli iscritti devono dichiarare di essere in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso ai pubblici impieghi (cittadinanza; età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35; titolo di studio, licenza media inferiore o elementare;
elettorato attivo;
ecc.); il possesso dei requisiti, sia al momento della domanda che successivamente, è attestato dal lavoratore alle sezioni circoscrizionali per l'impiego mediante dichiarazione di responsabilità autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (art. 4); l'individuazione degli iscritti da avviare alla selezione è operata dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego a seguito della richiesta di avviamento avanzata dall'amministrazione interessata sulla base di un'unica graduatoria per profilo professionale degli iscritti nelle liste di collocamento (art. 5); la selezione è effettuata nel limite dei posti richiesti per l'assunzione, dall'amministrazione o dall'ente seguendo l'ordine di graduatoria dei lavoratori avviati dalla sezione circoscrizionale per l'impiego; la selezione consiste nella valutazione dell'idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni proprie del posto da ricoprire e a tal fine l'amministrazione sottopone i candidati a prove pratiche e/o a sperimentazioni lavorative (art. 6); il provvedimento di nomina è adottato nei confronti dei lavoratori che abbiano riportato il giudizio di idoneità nella selezione (art. 8). La procedura prevista dalla suesposta normativa implica quindi che l'avvio alla selezione sia effettuata su richiesta dell'amministrazione interessata secondo l'ordine e la graduatoria formata dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego. Le citate disposizioni non chiariscono a chi competa la verifica dei requisiti di ammissione (tra i quali titolo di studio e diritto alla riserva). Vanno in proposito però richiamate le disposizioni contenuto negli avvisi di selezione ministeriale e regionale. Il primo (pubblicato in data 08/10/2019) all'art. 3 disponeva che “L'Amministrazione giudiziaria provvede all'accertamento dei titoli e dei requisiti nei modi di legge e secondo quanto stabilito dall'articolo 13 del C.C.N.L. Comparto Funzioni centrali, triennio 2016-18 e, in particolare, provvede d'ufficio ad accertare le eventuali cause di risoluzione di precedenti contratti di pubblico impiego, nonché il possesso del requisito della buona condotta e delle qualità morali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, comma 5”; l'esito negativo di tale verifica avrebbe consentito all'amministrazione giudiziaria di disporre l'esclusione del candidato dalla procedura di assunzione e la revoca di ogni atto o provvedimento conseguente;
l'omessa produzione nei termini della documentazione eventualmente richiesta a riprova del possesso dei requisiti, impediva inoltre la stipula del contratto di lavoro. Di analogo contenuto risulta essere anche l'avviso di selezione emanato dalla il CP_1 quale all'art. 6 (“Accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese”) disponeva che ne delle graduatorie provvede un'apposita Commissione nominata dal Direttore della Direzione competente in materia” e che le graduatorie sarebbero state poi pubblicate con valore di “notifica sul portale www.regione.lazio.it, argomenti: Lavoro – Atti Amministrativi” e che “L'Amministrazione procedente si riserva la facoltà di accertare d'ufficio la veridicità delle dichiarazioni rese in autocertificazione (ai sensi e per gli effetti di cui al DPR n.445/2000) nonché delle attestazioni prodotte” riservandosi la facoltà di correzione o di escluso dalla graduatoria. Ai sensi dell'art. 5 inoltre all'Amministrazione richiedente era altresì attribuito il compito di “accertare il possesso dei requisiti che danno diritto all'attribuzione dei punteggi aggiuntivi per coloro che siano in possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 50, comma 1-quater e 1-quinquies del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114”. Se ne deduce che in base alla disciplina in esame, la selezione originaria degli iscritti dovesse essere operata secondo l'ordine e la graduatoria formata dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego, valutando i parametri della situazione economica, del carico familiare e dell'età anagrafica;
che tuttavia la verifica dei requisiti e della documentazione richiesta, come pure della buona condotta e delle qualità morali e l'esercizio dei poteri di esclusione dalla graduatoria e il riconoscimento dei titoli di preferenza, fosse di competenza dell'amministrazione richiedente per il tramite della Commissione nominata dal Direttore della Direzione competente in materia;
che alla medesima amministrazione, nella specie attraverso le Corti di Appello, spettasse infine lo svolgimento delle prove di idoneità al fine della relativa verifica e della formazione degli elenchi degli idonei vincitori. Ciò che induce per un verso a valorizzare la circostanza che il provvedimento censurato da parte ricorrente, di riconoscimento della equivalenza del titolo di studio dell'aspirante
[...]
, sia stato adottato da ente estraneo all'amministrazione Parte_2 segnatamente dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
ugualmente sembra ragionevole ritenere che la verifica della documentazione attestante il diritto alla riserva del concorrente Per_2 fosse devoluta e sia stata conseguentemente effettuata dall'amministrazione della giustizia, così come previsto dall'avviso di selezione. Tali considerazioni sembrano corroborare la tesi addotta dall'amministrazione resistente, la quale esclude la riconducibilità alla stessa di condotte asseritamente illecite che si assumono produttive del danno lamentato.
Delle singole ragioni di doglianza sollevate dalla ricorrente a) Della posizione della concorrente Parte_2
Va premesso che in data 14.10.2022 FP-0078289-A- 19/10/2022 l'aspirante aveva chiesto la verifica dell'equivalenza del titolo di studio Parte_1 dalla medesima consegu e allegato quale titolo di accesso alla selezione. Ad essa aveva fatto seguito, come da documentazione in atti, il parere favorevole espresso dal
[...]
prot. DFP-0091834-A del 14/12/2022 e il provvedi Controparte_8 riconoscimento dell'equivalenza adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per l'Organizzazione ed il Lavoro Pubblico, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La ricorrente censura in primo luogo il provvedimento che lamenta essere stato adottato ai sensi del citato art. 38 assumendo che esso, avendo riguardo alle procedure concorsuali, non avrebbe dovuto trovare applicazione nella selezione in esame (di avviamento a selezione) essendo quest'ultima priva dei caratteri della competizione tra concorrenti ed essendo finalizzata alla semplice attribuzione di un punteggio sulla base di requisiti predeterminati;
in secondo luogo lamenta che la richiesta di riconoscimento della equivalenza fosse stata avanzata dalla concorrente dopo la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione in violazione dell'art. 38 co. 3 cit. Entrambe le questioni devono ritenersi infondate.
- Il procedimento di verifica della equivalenza del titolo di studio. Vale la pena di rammentare che – premesso al co. 1 il diritto dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea di accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri e non attengono alla tutela dell'interesse nazionale – l'art. 38 co. 3 dispone che “Sino all'adozione di una regolamentazione della materia da parte dell'Unione europea, al riconoscimento dei titoli di studio esteri, aventi valore ufficiale nello Stato in cui sono stati conseguiti, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici destinati al reclutamento di personale dipendente, con esclusione dei concorsi per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, provvede il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, previo parere conforme del Controparte_8
ovvero del . I candidati che sono
[...] Controparte_9 ammissione conseguito all'estero sono ammessi con riserva a partecipare ai concorsi di cui al primo periodo. Il
conclude il procedimento di riconoscimento di cui al presente comma solo nei Controparte_10 confronti dei vincitori del concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza, di presentare istanza di riconoscimento, entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale, al ovvero Controparte_9 al ”. Controparte_8
O iferimento della norma alla nozione di concorso pubblico non sia dirimente ai fini della utilizzabilità o meno della procedura ivi prevista per la valutazione di corrispondenza dei titoli di studio conseguiti all'estero, dovendosi piuttosto valorizzare la finalità di verifica dei presupposti per il reclutamento di personale dipendente delle pubbliche amministrazioni. Nella sostanza – ad avviso di questo giudicante – quel che rileva non è tanto la natura della procedura di selezione e reclutamento del personale delle pubblica amministrazione, quanto la necessità che a tali fini la selezione sia effettuata tra soggetti aventi una formazione scolastica minima comune a tutti gli aspiranti;
la procedura di verifica della corrispondenza si impone in altri termini nelle forme previste dalla norma in questione, ogni qualvolta l'obiettivo sia il reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, a prescindere dalla natura competitiva o meno della procedura di selezione. Sull'argomento devono essere poi recepite le considerazioni formulate dall'amministrazione regionale circa l'irrilevanza di eventuali vizi procedimentali di fronte all'esito necessitato del provvedimento. Va infatti osservato che lì dove non si contesti (come nel caso di specie) la correttezza nel merito del provvedimento e quindi, la effettiva corrispondenza del titolo di studio conseguito all'estero dalla concorrente e quello richiesto dal bando di avvio a selezione conseguibile in Italia, deve ritenersi di nessun rilievo il procedimento seguito per giungere alla emissione del provvedimento stesso, posto che, qualunque fosse stato il procedimento seguito, non avrebbe potuto avere contenuto diverso da quello assunto. In quest'ottica appare conseguentemente infondata la censura di illegittimità dell'atto, il quale – a prescindere dalla normativa applicata - deve ritenersi corretto nel contenuto e doveroso riguardo agli obiettivi perseguiti. Va infine rimarcata la circostanza che, a fronte della contestazione formulata dalla ricorrente in ordine alla procedura seguita (di cui all'art. 38 co. 3 d.lgs 165/2001), la stessa parte ricorrente non indica quale avrebbe dovuto essere a suo avviso la disciplina applicabile. E in proposito non può tacersi del fatto che la disciplina seguita dal Dipartimento della Funzione pubblica (art. 38 D.Lgs. 165/2001; art. 2 d.P.R. 30 luglio 2009, n. 189; art. 1 co. 28-quinquies Legge 15/2022) è da ritenersi percorribile non solo per le procedure concorsuali in senso stretto (ovvero per l'accesso a pubblici concorsi), ma anche ai fini delle selezioni pubbliche di personale non dipendente, dell'attribuzione del punteggio per la definizione della graduatoria definitiva nei pubblici concorsi o procedure equiparate, della progressione di carriera nella P.A., per fini previdenziali o di riscatto del periodo di studi, dell'iscrizione ai Centri per l'impiego, dell'accesso al praticantato o tirocinio successivi al conseguimento del titolo, dell'assegnazione di borse di studio e altri benefici. Pare conseguentemente significativa l'omessa indicazione da parte ricorrente di procedure alternative a quella concretamente seguita dal Dipartimento della Funzione Pubblica. In definitiva, non sembra potersi condividere la prospettazione attorea, dovendosi per contro ritenere che il procedimento seguito per l'emissione del provvedimento di corrispondenza del titolo di studio conseguito all'estero, fosse quello effettivamente previsto e abbia condotto alla emissione di un atto a contenuto vincolato che non avrebbe potuto essere diverse neanche all'esito di un diverso procedimento.
- Della presunta tardività della domanda di verifica della equivalenza del titolo Parte ricorrente assume la tardività della domanda di verifica dell'equivalenza del titolo di studio conseguito all'estero, presentata dalla candidata in data 14.10.2022 (protocollata con Parte_1
n. DFP-0078289-A-19/10/2022) in quanto successiva alla presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione per avviamento. Assume che in suddetto termine sia ricavabile dall'art. 38 co. 3 d.lgs 165/2001 il quale come visto disciplina il procedimento di verifica della equivalenza dei titoli di studio conseguiti all'estero. Sennonché la tesi attorea non appare supportata dalla lettera della disposizione. Non è chiaro, infatti, da quale disposto della norma parte ricorrente abbia ritenuto di poter ricavare il termine dedotto in ricorso la cui inosservanza avrebbe reso illegittimo il provvedimento di riconoscimento dell'equivalenza così imponendo l'inutilizzabilità del titolo e l'esclusione della concorrente. In senso diametralmente opposto depongono al contrario le previsioni contenute nella disposizione, le quali prevedono espressamente che i candidati in possesso del titolo di ammissione conseguito all'estero siano “ammessi con riserva a partecipare ai concorsi” ed hanno “l'onere, a pena di decadenza, di presentare istanza di riconoscimento, entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale”; di rilievo anche la previsione che il Dipartimento della funzione pubblica sia tenuto a concludere “il procedimento di riconoscimento … solo nei confronti dei vincitori del concorso”. Le citate disposizioni palesano l'infondatezza della tesi attorea (che avrebbe preteso la proposizione della domanda di verifica dell'equivalenza ancor prima della richiesta di partecipazione alla procedura di selezione): il procedimento di verifica va infatti qualificato è infatti previsto in via del tutto eventuale con riguardo a candidati dichiaratisi in possesso di un titolo di ammissione idoneo ed ammessi con riserva sulla sola base delle loro autodichiarazioni;
trattasi di un procedimento postumo da avviare solo all'esito della selezione e nei soli riguardi degli aspiranti risultati vincitori;
ne deriva l'incompatibilità con i termini di presentazione della domanda dedotti dalla ricorrente. Nella specie, peraltro, le graduatorie definitive degli idonei vincitori della selezione erano state pubblicate dal con determinazione n. G15927 del 22/12/2020, sicché la Controparte_2 tardività della domanda deve ritenersi del tutto indimostrata anche avendo riguardo al termine decorrente di conclusione della procedura selettiva. b) Della posizione del candidato . Per_2
La ricorrente denuncia che l'avviso p vvio della selezione aveva previsto una riserva di posti in favore dei “volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze Armate, congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, nonché dei volontari in servizio permanente” e che il suddetto candidato aveva ottenuto il riconoscimento del titolo di preferenza pur avendo prestato in qualità di ufficiale di complemento solo il cd. “servizio di prima nomina” della durata complessiva di quindici mesi (dal 09/04/1991 al 08/07/1992). In proposito va premesso che la riserva del 30% dei posti a concorso era stata disposta ai sensi dell'art. 24, punti 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (a mente dei quali “
4. I lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 678 e 1014 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, debbono produrre ai centri per l'impiego apposita certificazione rilasciata dagli organismi militari competenti. Il centro per l'impiego annota il titolo a fianco dei nomi dei lavoratori interessati nella graduatoria degli iscritti negli elenchi di collocamento.
5. I dipendenti aventi titolo alla riserva di posti partecipano alle prove selettive previste dal presente decreto, di norma unitamente ai lavoratori iscritti negli elenchi di collocamento appositamente avviati e convocati. Per la copertura di posti riservati a dipendenti in servizio ed ai destinatari degli articoli 678 e 1014 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, eventualmente dagli stessi non ricoperti, si provvede con lavoratori da assumere con le procedure previste dal presente decreto”). Per completezza va rammentato che l'art. 1014 co. 1 del d.lgs 66/2010 prevede esplicitamente in favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente, la riserva (tra l'altro) del 30% dei posti dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigente nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni nonché nelle aziende speciali e nelle istituzioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; l'art. 678 co. 9 estende il diritto alla riserva anche agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta. Alla luce della normativa richiamata deve ritenersi che il diritto a fruire della riserva debba essere dichiarata con la domanda di partecipazione alla selezione e debba essere documentato al Centro per l'Impiego ai fini della predisposizione degli elenchi di iscritti da avviare a selezione. Occorre ritenere spetti quindi a questi ultimi la verifica della certificazione rilasciata dagli organismi militari competenti attestante la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 678 e 1014 del codice dell'ordinamento militare. Nel caso in esame dalla documentazione versata in atti (stato di servizio), risulta che il candidato Per_ osse stato effettivamente ammesso al corso AUC presso la Scuola di Artiglieria di Sabaudia ecorrenza dal 9.4.1991; nominato sottotenente di complemento dal 19/09/1991 risulta essere stato assegnato al 121° Rgt. Artiglieria di Bologna a decorrere dal 20/9/1991 per la prestazione del servizio di prima nomina;
il medesimo risulta infine congedato per ultimato servizio ad agosto 1992. Dallo stato di servizio non risulta che l'aspirante sia mai stato ammesso al servizio permanente effettivo o ad una ferma di qualsiasi durata. In mancanza di ulteriore e diversa documentazione e nel silenzio dell'amministrazione resistente, occorre allora ritenere che la sua ammissione tra gli aventi diritto alla riserva in questione non fosse dovuta e che l'individuazione del medesimo tra gli idonei vincitori della selezione sia quindi illegittima. Va tuttavia considerato che la graduatoria provvisoria approvata con determinazione n. G00656 del 27/01/2020 ed integrata con DD. n. G04855 del 27/04/2020, conteneva un elenco di 5 candidati tra gli ammessi volontari delle Forze armate aventi diritto alla riserva 30%. La carenza di documentazione attestante il diritto alla riserva avrebbe dovuto impedire l'individuazione del Per_ candidato quale unico avente diritto all'interno della graduatoria definitiva approvata con determina n. G15081 del 11/12/2020l, ma tale esclusione avrebbe comportato l'inserimento di altro candidato tra quelli aventi diritto alla riserva. In definitiva, occorre ritenere che parte Per_ ricorrente non abbia fornito prova del fatto che l'esclusione del concorrente avrebbe comportato il ricorso all'ultimo capoverso dell'art. 24, punto 5 del dPR 487/94 ovvero alla copertura del posto con altri candidati non riservataria e che quindi si sarebbe pervenuti alla individuazione del suo nominativo tra i candidati idonei vincitori. Alla luce delle considerazioni che precedono anche la censura mossa alla nomina del candidato OF deve essere disattesa. Il ricorso va conseguentemente respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: respinge il ricorso proposto da AT RT nei confronti di;
CP_1 condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate i 9,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge. Viterbo lì, 19 novembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO
Proc. R.G.L.P. n. 150/2025 L.P. AT MARTINA contro
CP_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. CONTICELLI GUIDO per la parte ricorrente e dell'Avv. MARIANI ANGELA per parte resistente;
visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 19/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 150 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2025 vertente TRA AT RT (C.F. = ), C.F._1 nata a [...] il [...], residente in [...] ed elettivamente domiciliata in Viterbo, Via Antonio Pacinotti n. 5 presso l'Avv. Guido Conticelli (C.F.:
[...]
) che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla busta telematica e C.F._2
in calce al ricorso introduttivo - con disponibilità ricevere le comunicazioni e notificazioni di legge, via fax e telematiche, ai seguenti recapiti: FAX 0761/777882 - PEC:
Email_1 RICORRENTE E
(C.F. = ), CP_1 P.IVA_1 ia Crist o n 212, in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentata e difesa, dall'Avv. Angela Mariani, ), giusta procura CodiceFiscale_3 generale alle liti per atto Notaio in 744 del 2 2023, Persona_1 raccolta n 43784 del 20 marzo 2013, elettivamente domiciliata in Viterbo presso lo studio dell'Avv. Francesca Fazio, via G. Saragat n. 22 01100 Viterbo, dichiara di voler ricevere comunicazione di rito al seguente indirizzo mail PEC Email_2 egione.lazio.it Emai_3 Email_4 RESISTENTE OGGETTO: risarcimento danni CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 29.1.2025 VA RT ha adito questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro esponendo di aver partecipato alla procedura di avviamento a selezione finalizzata all'assunzione alle dipendenze del , con contratto di lavoro a Controparte_2 tempo pieno e indeterminato, di n. 127 opera ia economica F1) destinati a taluni uffici giudiziari del territorio, indetta dalla Regione Lazio - Direzione Regionale Lavoro - Area Servizi per il Lavoro con determinazione n. G17153 del 10/12/2019; che all'esito della domanda presentata telematicamente in data 07/01/2020, nella graduatoria provvisoria pubblicata in data 24/07/2020 era risultata collocata nella posizione n. 5, con l'attribuzione di 120 punti;
che tuttavia con comunicazione del centro per l'Impiego di Viterbo del 09/12/2020 aveva appreso di essere stata esclusa per presunte difformità tra quanto comunicato dal Comune medesimo e quanto da lei autocertificato;
che l'esclusione dalle graduatorie era stata altresì attestata dalla determinazione dirigenziale di approvazione delle graduatorie definitive dell'11/12/2020; di essere stata riammessa all'esito di iniziativa giudiziaria cautelare d'urgenza (successivamente confermata nel merito con sentenza n. 93/2022), in virtù di determinazione n. G10244 del 28/07/2021 che l'aveva collocata al terzo posto della graduatoria;
che la prova di idoneità pratica prevista dall'avviso pubblico, aveva avuto luogo con esito positivo in data 08/02/2022; di non essere stata tuttavia inserita nella graduatoria degli idonei vincitori pubblicata il 30/03/2022, essendo risultato collocato in posizione migliore altro candidato beneficiario della riserva del 30% dei posti prevista al punto 1 dell'avviso pubblico in favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata nelle Forze Armate;
che gennaio 2023 gli idonei vincitori avevano iniziato a prestare la propria attività lavorativa presso la sede di Viterbo. Tanto premesso ha rappresentato di aver effettuato un accesso agli atti della procedura acquisendo la documentazione riguardante la candidata (e segnatamente il titolo di Parte_1 studio conseguito in Romania in data 14.12.2022 e la dichiarazione di equivalenza al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, emessa con provvedimento reso in data 14/12/2022 dal Dipartimento della Funzione Pubblica, all'esito del procedimento ex art. 38 D. Lgs.vo 165/2001, avviato su richiesta presentata in data 19/10/2022) ed il candidato (segnatamente lo Per_2 stato di servizio militare). Ha in ultimo rammentato di essere stata successivamente assunta dal di Viterbo con contratto sottoscritto il 21/08/2023 all'esito di altra procedura di CP_3 avviamento a selezione indetta dalla Regione Lazio - Direzione Regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro – Area Decentrata Centri per l'Impiego Lazio Nord con avviso pubblico n. G13107 del 06/11/2020. Sulla scorta di tali premesse la ricorrente ha lamentato l'illegittimità del provvedimento di equivalenza del titolo di studio estero conseguito dalla candidata Parte_2 (risultata seconda in graduatoria), osservando che, non aven
[...]
a selezione ex L 56/1987 carattere concorsuale, ad essa non avrebbe potuto applicarsi la procedura di riconoscimento dell'equivalenza prevista dall'art. 38 D. Lgs.vo 165/2001 e seguita nell'occasione del Dipartimento della Funzione Pubblica;
ha inoltre dedotto che ai sensi del citato art. 38 la domanda di riconoscimento dell'equivalenza del titolo di studio avrebbe dovuto essere presentata prima della domanda di partecipazione alla procedura di avviamento, mentre risultava avanzata solo in data successiva. Con riferimento alla posizione del candidato (risultato terzo in graduatoria) ha invece Per_2 sottolineato che la riserva era stata riconosc favore di “volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze Armate, congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, nonché dei volontari in servizio permanente” e che il concorrente risultava aver svolto solo il cd. “servizio di prima nomina” della durata complessiva di quindici mesi e non avrebbe avuto quindi diritto a fruire della riserva. Ritenuta l'illegittimità della selezione e della esclusione dalla graduatoria definitiva ha quindi rivendicato il diritto al risarcimento del danno da parametrare alla retribuzione mensile lorda di € 1.600,17 come da CCNL di settore cui avrebbe diritto nel periodo intercorrente tra gennaio e agosto 2023 epoca della sua assunzione presso il Comune di Viterbo. Ha conseguentemente concluso chiedendo “… preso atto della illegittima esclusione della concludente dalla prova pratica propedeutica all'assunzione alle dipendenze del per essere adibita Controparte_2 alla sede di Viterbo con qualifica di operatore giudiziario (area II, fascia economica F1), disapplicati ove di legge ed ai sensi dell'art. 5 L. 2248/1865 all. E il provvedimento del Dipartimento della Funzione Pubblica di equivalenza del titolo di studio estero conseguito da e di ammissione del Parte_2 riservatario condannare la ima della somma che Per_2 CP_1 allo stato si indica in Euro 15.000,00 o nel diverso, maggiore o minore, importo che sarà provato in corso di giudizio o che sarà ritenuto di giustizia anche in via equitativa, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria delle spese esenti e dei compensi imponibili correlati all'attività di rappresentanza e difesa espletata nel presente grado di giudizio, condanna al rimborso delle spese forfettarie ed alle rivalse accessorie, previdenziali e/o fiscali, alle aliquote di legge”.
***** La si è costituita lamentando la carenza di legittimazione passiva sul presupposto CP_1 ch sa devoluta aveva carattere di doverosità e contenuto di natura vincolata priva di qualsiasi discrezionalità, essendo la verifica e l'esame dei requisiti rimesse in esclusiva al Ministero della Funzione Pubblica e al Ministero della Giustizia ed essendo la CP_1 unicamente tenuta alla redazione della lista di nominativi aventi i requisiti di cui alla richiesta dell'Ente destinatario, così come previsto dall'art. 3 Avviso Pubblico Ministeriale e dalla Determinazione Dirigenziale G15081 del 11/12/2020. Ha aggiunto che il provvedimento amministrativo di equivalenza del titolo di studio era stato rilasciato dal Dipartimento della Funzione Pubblica e che nessuna valutazione discrezionale era stata effettuata dall'amministrazione regionale;
che inoltre la verifica dei titoli in capo al Sig. , spettava Per_2 al Ministero della Giustizia, come da Avviso Pubblico Ministeriale. Ha quindi eccepito la carenza di prova del nesso causale tra la condotta amministrativa tenuta dagli uffici regionali e la lesione dei diritti lamentata dalla ricorrente. Ha inoltre fatto richiamo al principio secondo il quale in presenza di attività tecnica e non discrezionale, eventuali vizi dovrebbero ritenersi ininfluenti qualora il provvedimento finale comunque non potrebbe discostarsi da quello emesso;
che la aveva provveduto CP_1 alla predisposizione della Graduatoria sulla base di dati oggettivi in suo possesso e non avrebbe potuto fare altrimenti, non residuando in capo ad essa alcuna facoltà di scelta tra decisioni differenti Alla luce di tali ragioni ha chiesto “respingere il ricorso, perché infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese competenze e onorari ed oneri riflessi in favore dell'Avvocato pubblico”. La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, all'esito della trattazione cartolare disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
Gli atti e lo svolgimento della procedura di selezione. La procedura era stata avviata dal con la pubblicazione in data Controparte_2
08/10/2019 di un “Avviso di selezione, mediante avviamento degli iscritti ai Centri per l'impiego, finalizzata all'assunzione di 616 operatori giudiziari (area II, fascia economica F1), con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, per la copertura di posti vacanti in uffici giudiziari aventi sede nelle Regioni Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto”. CP_1
Nell'art. 2 esso prevedeva che alla procedura potessero partecipare gli iscritti nelle liste di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, che alla data di pubblicazione dell'avviso fossero in possesso degli elencati requisiti di età, cittadinanza (italiana o di altro Stato membro dell'Unione), istruzione (Diploma di istruzione secondaria di primo grado - scuola media inferiore), idoneità fisica alle funzioni, avessero le qualità morali e di condotta ivi richieste e il godimento dei diritti civili e politici, di elettorato attivo, non fossero stati destituiti o dispensati o decaduti da impieghi pubblici, fossero in regola con gli obblighi di leva militare e non avessero riportato condanne penali definitive tali da comportare l'interdizione dai pubblici uffici. L'art. 3 (in materia di “Accertamento dei requisiti ed esclusione”) disponeva espressamente che
“L'Amministrazione giudiziaria provvede all'accertamento dei titoli e dei requisiti nei modi di legge e secondo quanto stabilito dall'articolo 13 del C.C.N.L. Comparto Funzioni centrali, triennio 2016-18 e, in particolare, provvede d'ufficio ad accertare le eventuali cause di risoluzione di precedenti contratti di pubblico impiego, nonché il possesso del requisito della buona condotta e delle qualità morali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, comma 5. 2. Per difetto dei requisiti di cui all'articolo 2 e al comma precedente, l'Amministrazione giudiziaria può disporre in ogni momento l'esclusione dalla procedura di assunzione e la revoca di ogni atto o provvedimento conseguente.
3. Nel caso di mancata produzione nei termini stabiliti della documentazione eventualmente richiesta dell'Amministrazione giudiziaria a riprova del possesso dei suddetti requisiti, non si procede alla stipula del contratto individuale di lavoro”. L'avviso prevedeva altresì che (art. 4) entro 30 giorni dalla sua pubblicazione la Direzione generale del Personale e della Formazione del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del Personale e dei Servizi, inoltrasse alle competenti amministrazioni regionali la richiesta di avviamento a selezione di un numero di lavoratori pari al doppio dei posti da ricoprire;
che le amministrazioni regionali, entro i successivi 45 giorni, provvedessero a formare una graduatoria su base provinciale o comunque territoriale secondo i criteri stabiliti dalla vigente normativa nazionale e regionale e tenuto comunque conto dei punteggi aggiuntivi attribuiti ai sensi dell'articolo 5 e ad avviare a selezione i lavoratori nel numero richiesto. I lavoratori coì individuati dovevano essere avviati alla prova di idoneità a svolgere le mansioni previste dal profilo professionale di operatore giudiziario, da effettuarsi presso le Corti di appello di rispettiva competenza. L'art. 8 aveva peraltro previsto che il 30 per cento dei posti messi a concorso fosse riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate, congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, nonché dei volontari in servizio permanente; a tal fine i candidati interessati erano tenuti a produrre apposita certificazione rilasciata dagli organi militari competenti;
i Centri per l'Impiego avevano il compito di annotare il titolo di preferenza a fianco dei nomi dei lavoratori inseriti nelle liste di collocamento e in quelle di mobilità; solo nel caso in cui non fosse stato possibile coprire in tal modo i posti oggetto di riserva, si sarebbe dovuto provvedere all'assunzione con le procedure previste in via generale dall'avviso. L'esito positivo della prova di idoneità avrebbe consentito all'Amministrazione della Giustizia di procedere all'assunzione (art. 10) secondo la disciplina prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni centrali, nel profilo di operatore giudiziario, area funzionale seconda, fascia economica F1.
Con nota prot. n. 194000.U del 28/10/2019, pervenuta alla in data 29/10/2019 CP_1 ed acquisita con prot. n. 868351 del 29/10/2019 il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale del Personale e della Formazione, aveva presentato una “Richiesta di avviamento a selezione di Operatori Giudiziari, area II - F1” con oggetto “Selezione, mediante avviamento degli iscritti ai Centri per l'Impiego, finalizzata all'assunzione Operatori Giudiziari (Area II, Fascia Economica F1), con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato per la copertura di 127 posti vacanti in Uffici Giudiziari aventi sede nella Regione . Nella CP_1
Regione i posti di lavoro da ricoprire ammontavano a 127 complessivi, come da “Tabella CP_1
A” alleg ando, di cui 29 presso la sede di Roma “Amministrazioni Centrali” e i restanti 98 nel Distretto di Corte d'Appello di Roma, suddivisi in varie sedi, fra cui tre posti a Viterbo, secondo quanto previsto nella tabella allegata, con riserva pari al 30% dei posti a favore delle Forze Armate.
Con determinazione n. G17153 del 10/12/2019 Proposta n. 21956 del 09/12/2019, la CP_1
aveva conseguentemente pubblicato “Avviso pubblico di selezione, mediante avviamento degli iscritti
[...] ri per l'impiego della Regione finalizzata all'assunzione di n.127 operatori giudiziari (Area II, CP_1 Fascia Economica F1), con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, per la copertura di posti vacanti in uffici giudiziari aventi sede nella Regione ai sensi dell'art. 16 della Legge n.56/1987". Approvazione CP_1 Avviso e relativi allegati”. Il provvedimento aveva in primo luogo individuato i posti e le sedi di destinazione, nonché la qualifica (operatore giudiziario) e l'inquadramento dei lavoratori da assumere;
al punto 1 aveva altresì precisato che “Sul numero dei posti sopra indicati verrà calcolata la riserva del 30% dei posti ai sensi dell'art. 24, punti 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, in favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze Armate, congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, nonché dei volontari in servizio permanente, qualora perverranno adesioni da parte di soggetti rientranti in questa casistica”. La determina aveva poi individuato i requisiti di accesso e di partecipazione (art. 2), specificando che alla data del 28/10/2019, (data della richiesta del Ministero della Giustizia), i richiedenti dovevano risultare iscritti nelle liste delle persone in cerca di occupazione, ai sensi della normativa vigente, di uno dei Centri per l'Impiego della . Di seguito la determina aveva poi CP_1 individuato le modalità di presentazione dell t. 3) e i criteri di formazione della graduatoria a quest'ultimo fine disponendo che per ciascuna sede degli uffici giudiziari dell'Avviso, si sarebbe tenuto conto della situazione economica (rilevabile dal , del CP_4 carico familiare e dell'età anagrafica, aggiungendo (all'art. 5) che, formata la graduatoria provvisoria per ciascuna sede, “l'Amministrazione richiedente procederà ad accertare il possesso dei requisiti che danno diritto all'attribuzione dei punteggi aggiuntivi per coloro che siano in possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 50, comma 1-quater e 1-quinquies del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114”. Di seguito alla formazione della graduatoria definitiva i lavoratori collocati in posizione utile dovevano essere avviati alla prova di idoneità presso la Corte di Appello. L'art. 6 (“Accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese”) disponeva infine che “alla predisposizione delle graduatorie provvede un'apposita Commissione nominata dal Direttore della Direzione competente in materia” e che le graduatorie sarebbero state poi pubblicate con valore di “notifica sul portale www.regione.lazio.it, argomenti: Lavoro
– Atti Amministrativi”; aggiungeva infine che “L'Amministrazione procedente si riserva la facoltà di accertare d'ufficio la veridicità delle dichiarazioni rese in autocertificazione (ai sensi e per gli effetti di cui al DPR n.445/2000) nonché delle attestazioni prodotte. Nel caso di semplici irregolarità od omissioni che non costituiscano falsità, si provvederà d'ufficio alla correzione laddove l'ufficio stesso sia detentore dei dati. Qualora, invece, la domanda contenga dati non pertinenti, ancorché autocertificati, ovvero documentazione non idonea il richiedente sarà escluso dalla graduatoria. Nel caso infine di falsi dati e/o documentazioni, oltre alla esclusione dalla graduatoria si procederà d'ufficio alla segnalazione all'Autorità Competente”.
In attuazione della determina del 10/12/2019 e sulla scorta dei parametri dalla stessa individuati, la Commissione esaminatrice della e era pervenuta alla elaborazione della CP_1 graduatoria provvisoria, pubblicata dalla Regione Lazione – Direzione Regionale Istruzione, Formazione Ricerca e Lavoro in data 24/07/2020. Il provvedimento dava conto del punteggio conseguito da ciascun candidato, dell'elenco degli ammessi volontari delle Forze armate aventi diritto alla riserva del 30% e dell'elenco degli aspiranti esclusi con indicazione dei rispettivi motivi di esclusione. Il provvedimento dell'amministrazione regionale conteneva peraltro l'avviso che i soggetti interessati avrebbero potuto “presentare domanda di riesame al “Centro per l'Impiego di Viterbo” avverso la posizione della graduatoria, se derivata da errori di calcolo del punteggio …” e per ogni altra ragione
“tramite mail all'indirizzo indicando nell'oggetto: “Domanda revisione graduatoria Email_5 provvisoria Ministero Giust candidati che avessero dichiarato il possesso dei punteggi aggiuntivi ai sensi dell'art. 50, comma 1 quater e/o quinquies o dei requisiti per usufruire della riserva del 30% dei posti (ex art. 24, punti 4 e 5 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487) ad inviare la relativa documentazione entro la data del 07/08/2020 (all'indirizzo di posta elettronica per non incorrere nel ricalcolo del punteggio e nel riposizionamento Email_5 in graduatoria o nell'esclusione dalla graduatoria dei riservatari.
Con determinazione n. G15081 dell'11.12.2020 della Controparte_5
erano state infine approvate le graduatorie definitive dalla
[...] con la motivazione “Da verifica del CpI stato di famiglia: incongruenza dichiarazione stato familiare”. Non sembra qui utile ripercorrere le ragioni che avevano condotto alla esclusione della ricorrente in sede di approvazione della graduatoria definitiva (come da comunicazione 09/12/2020 inoltrata alla ricorrente dalla Direzione Regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro – Area decentrata “Centri , avente ad Controparte_6 oggetto “Avviso pubblico d ll'assunzione di n° 127 , profilo professionale di Operatori Giudiziari – Graduatoria provvisoria per n. 3 posti – Sede Viterbo (pubblicata il 24/07/2020) - Esito verifiche dichiarazioni in autocertificazione). Basti qui ribadire che con provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. emesso da questo Tribunale in data 26.4.2021 era stato disposti il reinserimento nella graduatoria per la sede di interesse con il punteggio spettante (120); che il provvedimento era stato confermato dapprima in sede di reclamo al collegio (in data 20.07.2021) e successivamente dalla sentenza di merito n. 93/2022 depositata il 25/02/2022; l'ordinanza era stata frattanto eseguita dall'Amministrazione con determinazione n. G10244 del 28/07/2021 (avente ad oggetto: “Rettifica Allegato 1, Determinazione Dirigenziale G15081 del 11/12/2020, graduatoria definitiva sede di Viterbo, relativo all'Avviso pubblico di selezione, mediante avviamento degli iscritti ai Centri per l'Impiego della finalizzata all'assunzione di n.127 operatori CP_1 giudiziari (Area II, Fascia Economica F1), con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, per la copertura di posti vacanti in uffici giudiziari aventi sede nella Regione ai sensi dell'art. 16 della Legge n.56/1987”. CP_1 Con nota prot. n. 657759 del 29.7.2021, aveva conseguentemente trasmesso al
[...] lenco aggiornato degli Controparte_7 alla sede di Viterbo da sottoporre a verifica ed esaminare. La ricorrente, collocata al terzo posto della graduatoria con il punteggio di 120 (dopo le candidate e Persona_3 [...]
) era stata in tal modo avviata alla prova di idoneità pratica svoltasi presso Parte_2 oma nel marzo 2022 con esito positivo. Nonostante la graduatoria definitiva approvata con Determinazione n. G10244 del 28/07/2021 (proposta n. 29403 del 28/07/2021) prevedesse il nominativo della ricorrente tra i soggetti da avvisare alla prova di idoneità per la sede di Viterbo, la graduatoria definitiva di merito degli idonei vincitori, pubblicata successivamente, la aveva invece estromessa risultando superata dal candidato quale avente diritto alla riserva del 30%. Per_2
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva della CP_1
L'ente convenuto ha sostenuto la propria estraneità alla formazione delle graduatorie, sottolineando come l'attività ad essa devoluta fosse del tutto priva di discrezionalità e connotata da
“doverosità”, essendo la investita del solo compito di trasmettere all'Amministrazione CP_1 statale richiedente gli el nominativi dei lavoratori avviati alla selezione, secondo l'ordine di graduatoria e con espressa indicazione del punteggio;
spetta invece, all'amministrazione interessata alle assunzioni verificare il possesso dei requisiti e dei titoli dei singoli concorrenti. A sostegno del proprio assunto e con specifico riferimento alle ragioni di doglianza formulate dalla ricorrente, ha rammentato che il provvedimento il provvedimento amministrativo di equivalenza del titolo di studio della candidata era stato emesso dal Parte_2
Dipartimento della Funzione Pubbli didato era Per_2 stato vagliato dal . Controparte_2
Ha conseguente renza di qualsiasi responsabilità nella produzione dell'evento dannoso lamentato dalla VA. La questione richiede un esame approfondito dell'art. 16 Legge n. 56/1987 (“Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro”) e nel DPCM 18/9/1987 n. 392 (“Modalità e criteri per l'avviamento e la selezione dei lavoratori ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sull'organizzazione del mercato del lavoro”) oltre che nei provvedimenti con cui era stato disposto l'avvio alla selezione di cui trattasi. Per quanto qui di interesse, è allora opportuno rammentare che, ai sensi del citato art. 16, le amministrazioni dello Stato effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego;
costoro sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti;
gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, con le modalità e secondo i criteri determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il DPCM 392/1987 prevede che i lavoratori da assumere devono risultare iscritti nelle liste di collocamento ovvero nelle liste di mobilità della sezione circoscrizionale per l'impiego della zona di residenza, secondo la disciplina vigente in materia (art. 3); che l'amministrazione interessata richieda alla sezione circoscrizionale per l'impiego territorialmente competente l'avviamento a selezione di un numero di lavoratori pari a quello dei posti da ricoprire, da inquadrare in profili professionali le cui declaratorie richiedano espressamente il solo requisito del titolo di studio della scuola dell'obbligo; per essere avviati a selezione gli iscritti devono dichiarare di essere in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso ai pubblici impieghi (cittadinanza; età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35; titolo di studio, licenza media inferiore o elementare;
elettorato attivo;
ecc.); il possesso dei requisiti, sia al momento della domanda che successivamente, è attestato dal lavoratore alle sezioni circoscrizionali per l'impiego mediante dichiarazione di responsabilità autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (art. 4); l'individuazione degli iscritti da avviare alla selezione è operata dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego a seguito della richiesta di avviamento avanzata dall'amministrazione interessata sulla base di un'unica graduatoria per profilo professionale degli iscritti nelle liste di collocamento (art. 5); la selezione è effettuata nel limite dei posti richiesti per l'assunzione, dall'amministrazione o dall'ente seguendo l'ordine di graduatoria dei lavoratori avviati dalla sezione circoscrizionale per l'impiego; la selezione consiste nella valutazione dell'idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni proprie del posto da ricoprire e a tal fine l'amministrazione sottopone i candidati a prove pratiche e/o a sperimentazioni lavorative (art. 6); il provvedimento di nomina è adottato nei confronti dei lavoratori che abbiano riportato il giudizio di idoneità nella selezione (art. 8). La procedura prevista dalla suesposta normativa implica quindi che l'avvio alla selezione sia effettuata su richiesta dell'amministrazione interessata secondo l'ordine e la graduatoria formata dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego. Le citate disposizioni non chiariscono a chi competa la verifica dei requisiti di ammissione (tra i quali titolo di studio e diritto alla riserva). Vanno in proposito però richiamate le disposizioni contenuto negli avvisi di selezione ministeriale e regionale. Il primo (pubblicato in data 08/10/2019) all'art. 3 disponeva che “L'Amministrazione giudiziaria provvede all'accertamento dei titoli e dei requisiti nei modi di legge e secondo quanto stabilito dall'articolo 13 del C.C.N.L. Comparto Funzioni centrali, triennio 2016-18 e, in particolare, provvede d'ufficio ad accertare le eventuali cause di risoluzione di precedenti contratti di pubblico impiego, nonché il possesso del requisito della buona condotta e delle qualità morali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, comma 5”; l'esito negativo di tale verifica avrebbe consentito all'amministrazione giudiziaria di disporre l'esclusione del candidato dalla procedura di assunzione e la revoca di ogni atto o provvedimento conseguente;
l'omessa produzione nei termini della documentazione eventualmente richiesta a riprova del possesso dei requisiti, impediva inoltre la stipula del contratto di lavoro. Di analogo contenuto risulta essere anche l'avviso di selezione emanato dalla il CP_1 quale all'art. 6 (“Accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese”) disponeva che ne delle graduatorie provvede un'apposita Commissione nominata dal Direttore della Direzione competente in materia” e che le graduatorie sarebbero state poi pubblicate con valore di “notifica sul portale www.regione.lazio.it, argomenti: Lavoro – Atti Amministrativi” e che “L'Amministrazione procedente si riserva la facoltà di accertare d'ufficio la veridicità delle dichiarazioni rese in autocertificazione (ai sensi e per gli effetti di cui al DPR n.445/2000) nonché delle attestazioni prodotte” riservandosi la facoltà di correzione o di escluso dalla graduatoria. Ai sensi dell'art. 5 inoltre all'Amministrazione richiedente era altresì attribuito il compito di “accertare il possesso dei requisiti che danno diritto all'attribuzione dei punteggi aggiuntivi per coloro che siano in possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 50, comma 1-quater e 1-quinquies del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114”. Se ne deduce che in base alla disciplina in esame, la selezione originaria degli iscritti dovesse essere operata secondo l'ordine e la graduatoria formata dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego, valutando i parametri della situazione economica, del carico familiare e dell'età anagrafica;
che tuttavia la verifica dei requisiti e della documentazione richiesta, come pure della buona condotta e delle qualità morali e l'esercizio dei poteri di esclusione dalla graduatoria e il riconoscimento dei titoli di preferenza, fosse di competenza dell'amministrazione richiedente per il tramite della Commissione nominata dal Direttore della Direzione competente in materia;
che alla medesima amministrazione, nella specie attraverso le Corti di Appello, spettasse infine lo svolgimento delle prove di idoneità al fine della relativa verifica e della formazione degli elenchi degli idonei vincitori. Ciò che induce per un verso a valorizzare la circostanza che il provvedimento censurato da parte ricorrente, di riconoscimento della equivalenza del titolo di studio dell'aspirante
[...]
, sia stato adottato da ente estraneo all'amministrazione Parte_2 segnatamente dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
ugualmente sembra ragionevole ritenere che la verifica della documentazione attestante il diritto alla riserva del concorrente Per_2 fosse devoluta e sia stata conseguentemente effettuata dall'amministrazione della giustizia, così come previsto dall'avviso di selezione. Tali considerazioni sembrano corroborare la tesi addotta dall'amministrazione resistente, la quale esclude la riconducibilità alla stessa di condotte asseritamente illecite che si assumono produttive del danno lamentato.
Delle singole ragioni di doglianza sollevate dalla ricorrente a) Della posizione della concorrente Parte_2
Va premesso che in data 14.10.2022 FP-0078289-A- 19/10/2022 l'aspirante aveva chiesto la verifica dell'equivalenza del titolo di studio Parte_1 dalla medesima consegu e allegato quale titolo di accesso alla selezione. Ad essa aveva fatto seguito, come da documentazione in atti, il parere favorevole espresso dal
[...]
prot. DFP-0091834-A del 14/12/2022 e il provvedi Controparte_8 riconoscimento dell'equivalenza adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per l'Organizzazione ed il Lavoro Pubblico, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La ricorrente censura in primo luogo il provvedimento che lamenta essere stato adottato ai sensi del citato art. 38 assumendo che esso, avendo riguardo alle procedure concorsuali, non avrebbe dovuto trovare applicazione nella selezione in esame (di avviamento a selezione) essendo quest'ultima priva dei caratteri della competizione tra concorrenti ed essendo finalizzata alla semplice attribuzione di un punteggio sulla base di requisiti predeterminati;
in secondo luogo lamenta che la richiesta di riconoscimento della equivalenza fosse stata avanzata dalla concorrente dopo la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione in violazione dell'art. 38 co. 3 cit. Entrambe le questioni devono ritenersi infondate.
- Il procedimento di verifica della equivalenza del titolo di studio. Vale la pena di rammentare che – premesso al co. 1 il diritto dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea di accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri e non attengono alla tutela dell'interesse nazionale – l'art. 38 co. 3 dispone che “Sino all'adozione di una regolamentazione della materia da parte dell'Unione europea, al riconoscimento dei titoli di studio esteri, aventi valore ufficiale nello Stato in cui sono stati conseguiti, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici destinati al reclutamento di personale dipendente, con esclusione dei concorsi per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, provvede il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, previo parere conforme del Controparte_8
ovvero del . I candidati che sono
[...] Controparte_9 ammissione conseguito all'estero sono ammessi con riserva a partecipare ai concorsi di cui al primo periodo. Il
conclude il procedimento di riconoscimento di cui al presente comma solo nei Controparte_10 confronti dei vincitori del concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza, di presentare istanza di riconoscimento, entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale, al ovvero Controparte_9 al ”. Controparte_8
O iferimento della norma alla nozione di concorso pubblico non sia dirimente ai fini della utilizzabilità o meno della procedura ivi prevista per la valutazione di corrispondenza dei titoli di studio conseguiti all'estero, dovendosi piuttosto valorizzare la finalità di verifica dei presupposti per il reclutamento di personale dipendente delle pubbliche amministrazioni. Nella sostanza – ad avviso di questo giudicante – quel che rileva non è tanto la natura della procedura di selezione e reclutamento del personale delle pubblica amministrazione, quanto la necessità che a tali fini la selezione sia effettuata tra soggetti aventi una formazione scolastica minima comune a tutti gli aspiranti;
la procedura di verifica della corrispondenza si impone in altri termini nelle forme previste dalla norma in questione, ogni qualvolta l'obiettivo sia il reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, a prescindere dalla natura competitiva o meno della procedura di selezione. Sull'argomento devono essere poi recepite le considerazioni formulate dall'amministrazione regionale circa l'irrilevanza di eventuali vizi procedimentali di fronte all'esito necessitato del provvedimento. Va infatti osservato che lì dove non si contesti (come nel caso di specie) la correttezza nel merito del provvedimento e quindi, la effettiva corrispondenza del titolo di studio conseguito all'estero dalla concorrente e quello richiesto dal bando di avvio a selezione conseguibile in Italia, deve ritenersi di nessun rilievo il procedimento seguito per giungere alla emissione del provvedimento stesso, posto che, qualunque fosse stato il procedimento seguito, non avrebbe potuto avere contenuto diverso da quello assunto. In quest'ottica appare conseguentemente infondata la censura di illegittimità dell'atto, il quale – a prescindere dalla normativa applicata - deve ritenersi corretto nel contenuto e doveroso riguardo agli obiettivi perseguiti. Va infine rimarcata la circostanza che, a fronte della contestazione formulata dalla ricorrente in ordine alla procedura seguita (di cui all'art. 38 co. 3 d.lgs 165/2001), la stessa parte ricorrente non indica quale avrebbe dovuto essere a suo avviso la disciplina applicabile. E in proposito non può tacersi del fatto che la disciplina seguita dal Dipartimento della Funzione pubblica (art. 38 D.Lgs. 165/2001; art. 2 d.P.R. 30 luglio 2009, n. 189; art. 1 co. 28-quinquies Legge 15/2022) è da ritenersi percorribile non solo per le procedure concorsuali in senso stretto (ovvero per l'accesso a pubblici concorsi), ma anche ai fini delle selezioni pubbliche di personale non dipendente, dell'attribuzione del punteggio per la definizione della graduatoria definitiva nei pubblici concorsi o procedure equiparate, della progressione di carriera nella P.A., per fini previdenziali o di riscatto del periodo di studi, dell'iscrizione ai Centri per l'impiego, dell'accesso al praticantato o tirocinio successivi al conseguimento del titolo, dell'assegnazione di borse di studio e altri benefici. Pare conseguentemente significativa l'omessa indicazione da parte ricorrente di procedure alternative a quella concretamente seguita dal Dipartimento della Funzione Pubblica. In definitiva, non sembra potersi condividere la prospettazione attorea, dovendosi per contro ritenere che il procedimento seguito per l'emissione del provvedimento di corrispondenza del titolo di studio conseguito all'estero, fosse quello effettivamente previsto e abbia condotto alla emissione di un atto a contenuto vincolato che non avrebbe potuto essere diverse neanche all'esito di un diverso procedimento.
- Della presunta tardività della domanda di verifica della equivalenza del titolo Parte ricorrente assume la tardività della domanda di verifica dell'equivalenza del titolo di studio conseguito all'estero, presentata dalla candidata in data 14.10.2022 (protocollata con Parte_1
n. DFP-0078289-A-19/10/2022) in quanto successiva alla presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione per avviamento. Assume che in suddetto termine sia ricavabile dall'art. 38 co. 3 d.lgs 165/2001 il quale come visto disciplina il procedimento di verifica della equivalenza dei titoli di studio conseguiti all'estero. Sennonché la tesi attorea non appare supportata dalla lettera della disposizione. Non è chiaro, infatti, da quale disposto della norma parte ricorrente abbia ritenuto di poter ricavare il termine dedotto in ricorso la cui inosservanza avrebbe reso illegittimo il provvedimento di riconoscimento dell'equivalenza così imponendo l'inutilizzabilità del titolo e l'esclusione della concorrente. In senso diametralmente opposto depongono al contrario le previsioni contenute nella disposizione, le quali prevedono espressamente che i candidati in possesso del titolo di ammissione conseguito all'estero siano “ammessi con riserva a partecipare ai concorsi” ed hanno “l'onere, a pena di decadenza, di presentare istanza di riconoscimento, entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale”; di rilievo anche la previsione che il Dipartimento della funzione pubblica sia tenuto a concludere “il procedimento di riconoscimento … solo nei confronti dei vincitori del concorso”. Le citate disposizioni palesano l'infondatezza della tesi attorea (che avrebbe preteso la proposizione della domanda di verifica dell'equivalenza ancor prima della richiesta di partecipazione alla procedura di selezione): il procedimento di verifica va infatti qualificato è infatti previsto in via del tutto eventuale con riguardo a candidati dichiaratisi in possesso di un titolo di ammissione idoneo ed ammessi con riserva sulla sola base delle loro autodichiarazioni;
trattasi di un procedimento postumo da avviare solo all'esito della selezione e nei soli riguardi degli aspiranti risultati vincitori;
ne deriva l'incompatibilità con i termini di presentazione della domanda dedotti dalla ricorrente. Nella specie, peraltro, le graduatorie definitive degli idonei vincitori della selezione erano state pubblicate dal con determinazione n. G15927 del 22/12/2020, sicché la Controparte_2 tardività della domanda deve ritenersi del tutto indimostrata anche avendo riguardo al termine decorrente di conclusione della procedura selettiva. b) Della posizione del candidato . Per_2
La ricorrente denuncia che l'avviso p vvio della selezione aveva previsto una riserva di posti in favore dei “volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze Armate, congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, nonché dei volontari in servizio permanente” e che il suddetto candidato aveva ottenuto il riconoscimento del titolo di preferenza pur avendo prestato in qualità di ufficiale di complemento solo il cd. “servizio di prima nomina” della durata complessiva di quindici mesi (dal 09/04/1991 al 08/07/1992). In proposito va premesso che la riserva del 30% dei posti a concorso era stata disposta ai sensi dell'art. 24, punti 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (a mente dei quali “
4. I lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 678 e 1014 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, debbono produrre ai centri per l'impiego apposita certificazione rilasciata dagli organismi militari competenti. Il centro per l'impiego annota il titolo a fianco dei nomi dei lavoratori interessati nella graduatoria degli iscritti negli elenchi di collocamento.
5. I dipendenti aventi titolo alla riserva di posti partecipano alle prove selettive previste dal presente decreto, di norma unitamente ai lavoratori iscritti negli elenchi di collocamento appositamente avviati e convocati. Per la copertura di posti riservati a dipendenti in servizio ed ai destinatari degli articoli 678 e 1014 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, eventualmente dagli stessi non ricoperti, si provvede con lavoratori da assumere con le procedure previste dal presente decreto”). Per completezza va rammentato che l'art. 1014 co. 1 del d.lgs 66/2010 prevede esplicitamente in favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente, la riserva (tra l'altro) del 30% dei posti dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigente nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni nonché nelle aziende speciali e nelle istituzioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; l'art. 678 co. 9 estende il diritto alla riserva anche agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta. Alla luce della normativa richiamata deve ritenersi che il diritto a fruire della riserva debba essere dichiarata con la domanda di partecipazione alla selezione e debba essere documentato al Centro per l'Impiego ai fini della predisposizione degli elenchi di iscritti da avviare a selezione. Occorre ritenere spetti quindi a questi ultimi la verifica della certificazione rilasciata dagli organismi militari competenti attestante la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 678 e 1014 del codice dell'ordinamento militare. Nel caso in esame dalla documentazione versata in atti (stato di servizio), risulta che il candidato Per_ osse stato effettivamente ammesso al corso AUC presso la Scuola di Artiglieria di Sabaudia ecorrenza dal 9.4.1991; nominato sottotenente di complemento dal 19/09/1991 risulta essere stato assegnato al 121° Rgt. Artiglieria di Bologna a decorrere dal 20/9/1991 per la prestazione del servizio di prima nomina;
il medesimo risulta infine congedato per ultimato servizio ad agosto 1992. Dallo stato di servizio non risulta che l'aspirante sia mai stato ammesso al servizio permanente effettivo o ad una ferma di qualsiasi durata. In mancanza di ulteriore e diversa documentazione e nel silenzio dell'amministrazione resistente, occorre allora ritenere che la sua ammissione tra gli aventi diritto alla riserva in questione non fosse dovuta e che l'individuazione del medesimo tra gli idonei vincitori della selezione sia quindi illegittima. Va tuttavia considerato che la graduatoria provvisoria approvata con determinazione n. G00656 del 27/01/2020 ed integrata con DD. n. G04855 del 27/04/2020, conteneva un elenco di 5 candidati tra gli ammessi volontari delle Forze armate aventi diritto alla riserva 30%. La carenza di documentazione attestante il diritto alla riserva avrebbe dovuto impedire l'individuazione del Per_ candidato quale unico avente diritto all'interno della graduatoria definitiva approvata con determina n. G15081 del 11/12/2020l, ma tale esclusione avrebbe comportato l'inserimento di altro candidato tra quelli aventi diritto alla riserva. In definitiva, occorre ritenere che parte Per_ ricorrente non abbia fornito prova del fatto che l'esclusione del concorrente avrebbe comportato il ricorso all'ultimo capoverso dell'art. 24, punto 5 del dPR 487/94 ovvero alla copertura del posto con altri candidati non riservataria e che quindi si sarebbe pervenuti alla individuazione del suo nominativo tra i candidati idonei vincitori. Alla luce delle considerazioni che precedono anche la censura mossa alla nomina del candidato OF deve essere disattesa. Il ricorso va conseguentemente respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: respinge il ricorso proposto da AT RT nei confronti di;
CP_1 condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate i 9,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge. Viterbo lì, 19 novembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO