Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/02/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 616/2020 RG riservata in decisione all'udienza del 9.10.2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta e vertente
TRA
(CF: ), nella qualità di erede legittima Parte_1 CodiceFiscale_1
ab intestato dei genitori deceduto il 04/12/1997 e Persona_1 [...]
, deceduta il 20/04/2000, rapp.ta e difesa giusta procura in atti dall'avv. Persona_2
MASCIOLA Irene (CF: ), con studio in Ariano Irpino alla Via C.F._2
Viggiano 33, elett.te dom.ta in Napoli presso lo studio dell'Avv. Carmelo di Perna alla Via
M. ZANOTTI, 20 c/o Avv. INGANGI
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] e residente in [...]alla Controparte_1
Piazza Vesuvio 1/A, (C.F. ), elettivamente domiciliato in C.F._3
TA (AV) alla via A. A. Minichiello 60, presso e nello studio dell'Avv. Franca
Iacoviello (C.F. dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in C.F._4
calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
E
, nato a [...] il [...], ivi residente alla Controparte_2
Via A. Moro, rappresentato e difeso dall'Avv. CO Barrasso (CF:
RG n° 616/2020 - sentenza -
) in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione in C.F._5
appello, entrambi elettivamente domiciliati in TA (AV) alla Via Nazionale
Baronia n. 3
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
E
nata a [...] il [...], Controparte_3
C.F.: , rapp.ta e difesa dall'Avv. Fabio Russo (C.F.: C.F._6
) del Foro di Nocera RI (SA), in virtù di procura speciale alle C.F._7
liti allegata alla comparsa di costituzione, unitamente al quale elettivamente domicilia presso il suo studio in Cava DE EN (SA), alla Piazza Vittorio Emanuele II°, n.10
APPELLATA
E
, nata a [...] il (AV), ivi residente a[...], CF Controparte_4
elettivamente domiciliata in TA (AV) alla Via Bisciglieto C.F._8
n.20 presso e nello studio dell'Avv. Glenda Blasi (CF: ), che la C.F._9
rappresenta e difende in virtù di mandato reso in calce alla comparsa di costituzione
APPELLATA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 13.02.2020 Parte_1
ha interposto appello avverso la sentenza n. 92/2019 pubblicata in data 08.08.2019, con cui il Tribunale di Benevento: a) ha dichiarato aperta la successione di Persona_3
deceduto il 4/12/1997 e di deceduta il 20/04/2000; b) ha Persona_4
dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria derivante dalla successione in morte di e in conformità all'ipotesi progettuale Persona_1 Persona_4
A) indicata nella consulenza redatta dal CTU arch. (pag. 27) e per Persona_5
l'effetto ha attribuito a gli immobili siti in TA, alla via Controparte_1
Carpignano, distinti in catasto al foglio 26 p.lla 704 sub 5 piano 1 e sub 6 piano 2; a la piena proprietà dell'immobile sito in TA, alla via Controparte_2
Carpignano, distinto in catasto al foglio 26 p.lla 704 sub 2 piano S1-T; a Controparte_3 il 50% della proprietà dell'immobile sito in TA, al Corso Vittorio
[...]
RG n° 616/2020 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
Veneto, distinto in catasto al foglio 16 p.lla 829 e p.lla 2004 (area pertinenziale) sub 2 piano
T; a il 50% della proprietà dell'immobile sito in TA, Parte_1
al Corso Vittorio Veneto, distinto in catasto al foglio 16 p.lla 829 e p.lla 2004 (area pertinenziale) sub 2 piano T;
ha ordinato a di corrispondere i Controparte_2
conguagli in danaro in favore degli altri condividenti, detratta la somma imputata alla massa ereditaria e da questi sborsata e pertanto: a la somma di € 21.486,19 Controparte_1
attualizzata al 31/12/2015, oltre interessi legali fino al soddisfo e rivalutazione monetaria fino alla pubblicazione della sentenza;
a la somma di € 10.343,77 Controparte_3
attualizzata al 31/12/2015, oltre interessi legali fino al soddisfo e rivalutazione monetaria fino alla pubblicazione della sentenza;
a la somma di € Parte_1
10.343,77 attualizzata al 31/12/2015, oltre interessi legali fino al soddisfo e rivalutazione monetaria fino alla pubblicazione della sentenza;
c) in accoglimento delle domande riconvenzionali avanzate da e , ha dichiarato la Controparte_2 Controparte_1
nullità del patto successorio del 15/04/1989 e per l'effetto: ha condannato Parte_1 alla restituzione della somma di € 30.987,41 (lire 60 milioni) oltre interessi dalla
[...]
domanda al soddisfo in favore di e alla restituzione della somma Controparte_2 di € 30.987,41 (lire 60 milioni) oltre interessi dalla domanda al soddisfo in favore di
; ha condannato alla restituzione della somma di € Controparte_1 Controparte_3
30.987,41 (lire 60 milioni) oltre interessi dalla domanda al soddisfo in favore di
[...]
e alla restituzione della somma di € 30.987,41 (lire 60 milioni) oltre interessi CP_2
dalla domanda al soddisfo in favore di;
d) ha rigettato le domande spiegate Controparte_1
da e di imputazione alla massa della somma di Controparte_2 Controparte_1
lire 100 milioni asseritamente ricevute dalle AN e e) ha CP_3 Parte_1
rigettato la domanda di risarcimento dei danni ed imputazione alla massa di frutti avanzata da e f) ha rigettato ogni altra domanda;
Parte_1 Controparte_3
g) ha posto a carico della massa le spese necessarie agli atti funzionali allo scioglimento della comunione, compensando tra le parti quelle relative alle competenze dei difensori;
g) ha dato ordine al Direttore dell'Ufficio Provinciale Territorio competente di procedere alla trascrizione della sentenza con esonero da ogni responsabilità.
1.2 Con il primo motivo l'appellante denunzia l'errore nel quale è incorso il giudice a quo, laddove, pur muovendo dalla condivisibile premessa della nullità della scrittura privata del
15.4.1989, siccome integrante un patto successorio vietato ai sensi dell'art. 458 c.c., ha,
RG n° 616/2020 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda poi, tratto dalla scrittura medesima la prova dell'avvenuta ricezione, da parte dell'odierna esponente, della somma di € 60.000,00 a tacitazione dei diritti vantati sulla (futura) successione paterna e materna in forza della quietanza ivi contenuta.
1.3 Con il secondo motivo rimprovera al giudice a quo di aver Parte_1
ritenuto utilizzabile la summenzionata scrittura privata, sebbene essa sia stata tempestivamente disconosciuta dalla comparente ex art. 214 c.p.c. e le controparti, interessate ad avvalersene, non abbiano formulato istanza di verificazione;
lamenta che il primo giudice ha, dunque, fondato su un documento privo di effetti l'accoglimento delle domande restitutorie della somma di € 60.000,00 avanzate in via riconvenzionale dai germani e , mancando, inoltre, di rilevare la maturata prescrizione CP_2 CP_1
delle predette azioni.
1.4 Con il terzo motivo l'appellante protesta che il Tribunale ha ritenuto comprovata la ricezione della somma di € 60.000,00, di cui i germani hanno chiesto la restituzione una volta dichiarata la nullità dell'accordo confluito nella scrittura del 15.4.1989, estendendo a suo carico gli effetti del riconoscimento della circostanza proveniente dalla sola germana la quale ha risposto affermativamente sul capo di interpello Controparte_3
formale deferitole a riguardo dalle controparti e Controparte_2 CP_1
.
[...]
1.5 Con il quarto motivo impugna il capo della statuizione con Parte_1
cui è stata rigettata la domanda di rendiconto e di risarcimento dei danni da essa avanzata sul presupposto dell'indisponibilità degli immobili caduti in successione, rimasti nell'esclusivo godimento dei coeredi e in Controparte_2 Controparte_4
particolare, censura l'iter logico-motivazionale in forza del quale il primo giudice ha affermato che non sia stata fornita la prova degli utili percepiti dai condividenti rimasti nell'esclusiva detenzione dei cespiti ereditari, valorizzando, allo scopo, la rinunzia, da parte dell'esponente, in virtù dell'atto pubblico del 19/12/2000, alla quota della società caduta nella successione materna;
contesta, altresì, Controparte_5
l'imputazione all'asse ereditario delle spese asseritamente sostenute nell'interesse comune dal solo RM per il contenzioso giudiziale contro Controparte_2 CP_6
trattandosi di debito sorto in capo ai de cuius allorquando costoro erano ancora in
[...]
vita e, dunque, in epoca antecedente alla apertura delle successioni;
lamenta, ancora, che il giudice a quo, nel riconoscere a gli esborsi per un importo Controparte_2
RG n° 616/2020 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda complessivo, attualizzato al 31.12.2015, di € 27.223,83, siccome sostenuti nell'interesse comune anche agli altri coeredi, ha trascurato di considerare che dalla documentazione prodotta dall'odierna istante risulta che essa ha, a sua volta, corrisposto le spese di successione, imposte e bollo derivanti dalla morte dei genitori.
1.6 Con il quinto motivo impugna il capo della statuizione Parte_1
relativo al governo delle spese di lite, che sono state poste a carico della massa sul presupposto della non operatività della regola della soccombenza nel giudizio di divisione;
evidenzia che il primo giudice fa fatto cattiva applicazione del principio secondo cui anche nei giudizi di scioglimento della comunione residua un margine di operatività della regola della soccombenza, laddove, come nella specie, la vicenda processuale sia occasionata da conflitti di interesse insorti tra i condividenti.
1.7 Incardinato ritualmente il contraddittorio, si sono costituiti con separate difese e , eccependo l'inammissibilità e, in subordine, Controparte_2 Controparte_1
l'infondatezza del gravame, di cui hanno chiesto il rigetto;
entrambi hanno, a loro volta, interposto appello incidentale affidato ai seguenti comuni motivi.
1.8 Con il primo motivo gli appellanti incidentali denunziano l'erronea valutazione delle prove, nella parte in cui il giudice a quo ha escluso l'imputazione alla massa ereditaria della somma di lire 100.000.000, siccome donata dai genitori alle AN e CP_3
in particolare, sostengono che la prova che queste ultime abbiano ricevuto Parte_1
tale somma in contanti dal defunto padre, in vista dell'acquisto, per di un CP_3
appartamento in Cava dei EN (SA) e, per di un fondo in Massafra, è Parte_1 suffragato dall'atto notarile del 18/09/2000, con cui le sorelle avevano nominato il coerede procuratore speciale per la prosecuzione dell'attività commerciale già CP_2
esercitata dai danti causa;
tale risultanza avvalora, cioè, l'assunto che tutti i germani, attuando la volontà dei genitori, avessero raggiunto, quando costoro erano ancora in vita, un accordo per la ripartizione di tutte le sostanze, rilasciandosi reciprocamente quietanze liberatorie a tacitazione dei loro rispettivi diritti.
1.9 Con il secondo motivo e lamentano Controparte_2 Controparte_1
l'erroneità del progetto divisionale recepito nella sentenza impugnata in conformità all'ipotesi sub A) formulata dal CTU arch. adducono che tale progetto Persona_5
non tiene conto delle modificazioni delle quote intervenute per effetto dell'atto di cessione, agli odierni comparenti, della quota ereditaria della sorella Controparte_4
RG n° 616/2020 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda conseguentemente estromessa dal giudizio con sentenza parziale n. 18/2015, nonché della conciliazione giudiziale intercorsa tra gli stessi deducenti all'udienza del 19/02/2015; su tale ultimo punto evidenziano che, con scrittura di conciliazione allegata al verbale di siffatta udienza, gli odierni deducenti avevano permutato le loro quote ideali, raggiungendo un accordo in forza del quale “ cede al RM Controparte_1 Controparte_2
la propria quota ideale pari al 30% sul vano terraneo e vano sottostrada alla via
[...]
Carpignano di TA (AV) identificato al foglio 26 p.lla 704 sub 2 nonché la propria quota pari al 30% sul 50% dell'appartamento sito al secondo piano dell'immobile di via Carpignano identificato nel catasto di TA al foglio 26 p.lla 704/6. Il sig.
cede al sig. la propria quota pari al 30% sul Controparte_2 Controparte_1
vano terraneo al Corso Vittorio Veneto di TA, identificato al Fg. 16 p.lla 829 sub 2 nonché sull'appartamento al primo piano di via Carpignano (AV) di TA
(AV), identificato al Fg. 26 p.lla 704 sub 5”, dichiarando che la stessa fosse da intendersi anche quale conguaglio delle rispettive posizioni su entrambe le masse ereditarie;
soggiungono che ciascuno di essi, alla medesima udienza, divenuto maggiore quotista sugli immobili come sopra individuato, aveva conseguentemente formulato istanza di attribuzione ex art. 720 c.c., segnatamente degli immobili in via Controparte_2
Carpignano identificati al foglio 16 p.lla 704 sub 2 e sub 6 e Controparte_1 dell'immobile ubicato al Corso Vittorio Veneto nonché dell'appartamento di via
Carpignano identificato al foglio 16 p.lla 704 sub 5; sostengono che il Tribunale avrebbe dovuto conseguentemente approvare l'ipotesi di progetto divisionale sub C, elaborato, appunto con la previsione dell'attribuzione a ciascuno di essi delle porzioni immobiliari sopra identificate, dietro versamento di conguagli in danaro a soddisfacimento delle quote delle sorelle e rimarcano, infine, che il Parte_1 Controparte_3
Tribunale, assecondando la richiesta delle due sorelle di attribuzione congiunta di una porzione immobiliare destinata a rimanere tra loro in comunione, ha violato il principio che informa il giudizio sulla comoda divisibilità del compendio, che avrebbe dovuto escludere proprio in considerazione della forzosa comproprietà destinata a persistere tra le due AN.
1.10 Si è costituita aderendo ai motivi di appello principale e Controparte_3
resistendo al gravame incidentale.
RG n° 616/2020 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
1.11 Si è costituita richiamando la sentenza parziale n. 18/2015, con cui Controparte_4
è stata disposta la sua integrale estromissione dal giudizio per effetto della cessione della propria quota ereditaria su entrambi gli assi ereditari ai germani e;
in CP_2 CP_1
subordine, ha chiesto che le venga attribuita la quota ereditaria ad essa spettante ex lege.
1.12 Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza del 9.10.2024 la Corte ha riservato la causa in decisione, assegnando i termini ordinari di cui all'art.190 c.p.c. per lo scambio delle comparse e repliche conclusionali.
2. Il primo motivo di appello principale è infondato e va, pertanto, rigettato. si duole dell'accoglimento della domanda riconvenzionale Parte_1 avanzata dai germani e per la restituzione della somma di € CP_2 CP_1
60.000,00 ricevuta dall'appellante e dall'altra sorella in esecuzione della CP_3
scrittura privata del 15.4.1989, dichiarata nulla perché integrante un patto successorio vietato dall'art. 458 c.c.
Secondo la tesi difensiva dell'appellante la dichiarata nullità travolge l'intera pattuizione, sicché la decisione è censurabile per aver assegnato efficacia probatoria alla medesima scrittura dichiarata nulla nella parte in cui essa contiene la quietanza rilasciata in favore dei fratelli per la ricezione della somma in contestazione.
L'impostazione propugnata contrasta, tuttavia, con il principio secondo cui la dichiarazione di nullità di un contratto non travolge, di per sé sola, gli effetti confessori della dichiarazione in esso contenuta, con cui una delle parti riconosca di aver incassato una somma di danaro. Tale dichiarazione, anche se inserita nel contratto dichiarato nullo, può costituire, perciò, prova dell'avvenuto pagamento nel giudizio di restituzione dell'indebito conseguente alla dichiarazione di nullità (Cass. 9719/2020).
In proposito è stato chiarito che la nullità del contratto non si estende alle eventuali dichiarazioni di scienza o di volontà in esso contenute per varie ragioni. Una prima ragione
è che, nel sistema del codice civile, il principio della conservazione degli effetti del negozio giuridico affetto da nullità parziale (art. 1419 c.c., comma 1: utile per inutile non vitiatur) costituisce la regola, mentre l'estensione all'intero negozio degli effetti di tale nullità costituisce l'eccezione (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 11673 del 21/05/2007, Rv.
596716 - 01). Inoltre, la regola utile per inutile non vitiatur deve trovare applicazione con riferimento a tutte le clausole, dichiarazioni di volontà o dichiarazioni di scienza contenute nel contratto, le quali "perseguano un risultato configurabile come distinto ed abbiano
RG n° 616/2020 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
un'esistenza autonoma" (così già Sez. 2, Sentenza n. 4921 del 11/08/1980, Rv. 408772 - 01);
e non v'è dubbio che la quietanza incorporata in un contratto abbia scopo e natura distinti ed autonomi rispetto a quest'ultimo. Il contratto, infatti, ha per effetto di far sorgere un obbligo, la quietanza ha, invece, per effetto dimostrare l'avvenuta estinzione di un debito;
il primo è un negozio bilaterale, la seconda unilaterale;
il primo è un negozio, la seconda un mero atto giuridico (Sez. L, Sentenza n. 786 del 17/02/1978, Rv. 390120 - 01); il primo può essere liberamente stipulato, la seconda forma oggetto di un obbligo imposto dalla legge (art. 1199
c.c.).
2.1 Nemmeno coglie nel segno il secondo mezzo, con cui si lamenta che il giudice a quo abbia ritenuto utilizzabile una scrittura, l'autenticità della cui sottoscrizione è stata disconosciuta dall'odierna appellante principale, senza che abbia fatto seguito richiesta di verificazione delle controparti interessate ad avvalersene
Come è noto, nel meccanismo predisposto dall'art. 2719 c.c. e art. 215 c.p.c., a fronte della produzione di una copia fotostatica l'interessato è onerato del disconoscimento della sua conformità all'originale, mentre con riguardo a quest'ultimo, al fine di evitare che esso acquisti il valore di scrittura privata riconosciuta, l'interessato ha poi l'onere di disconoscere l'autenticità della scrittura o della sottoscrizione nella prima risposta, spettando così a chi intenda avvalersene l'onere di esperire il procedimento di verificazione
(Cass. 16551/2015; Cass. 27 dicembre 2004, n. 24022; 11 aprile 2002, n.5189).
La parte che ha disconosciuto la sottoscrizione di scrittura privata prodotta in fotocopia deve reiterare il disconoscimento con riferimento all'originale della medesima scrittura, successivamente acquisito in giudizio, per impedire che la ridetta scrittura si abbia per riconosciuta in causa.
Quanto alla forma, si è a più riprese affermato che il disconoscimento di una scrittura privata, ai sensi dell'art. 214 cod. proc. civ., pur non richiedendo l'uso di formule sacramentali, deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza e non può costituire una mera espressione di stile. Siffatto disconoscimento postula, cioè, che colui contro il quale la scrittura è prodotta in giudizio impugni chiaramente l'autenticità della sottoscrizione, contestando formalmente ed inequivocabilmente la provenienza da sé, ove egli sia l'autore apparente del documento prodotto, essendo inidonea a tal fine una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti (Cass. 28096/2009; 12448/2012).
RG n° 616/2020 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
Inoltre, la disposizione dell'art. 215, comma 1, n. 2), c.p.c. dispone che la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce "nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione", per tale intendendosi un atto processualmente rilevante.
Ebbene, nella specie, all'udienza del 21.10.2005, nel contraddittorio di tutte le parti, veniva prelevata dalla cassaforte dell'ufficio l'originale della scrittura privata di cui si discute, depositato da in data 24.5.2005, entro il termine del 30.6.2005 Controparte_2 all'uopo assegnatogli dal G.I all'udienza del 3.6.2005. A fronte della formale acquisizione dell'originale della scrittura così avvenuta la difesa dell'odierna appellante verbalizzava quanto segue: “..reitera l'impugnazione dell'originale della scrittura privata, stante l'ovvia nullità ex lege”.
Ancora all'udienza immediatamente seguente del 13.1.2006 il procuratore dell'attrice compariva “impugna(ndo) e contesta(ndo) ancora una volta i documenti prodotti in atti da controparte”.
Ciò posto, è evidente che l'impugnazione della scrittura, formulata alla stessa udienza in cui l'originale veniva sottoposto all'esame dell'odierna appellante principale, contro la quale essa era stata prodotta o, al più tardi, all'udienza immediatamente successiva del 13.1.2006, non soddisfa i requisiti necessari per essere qualificata come un disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione, finalizzato a negare la paternità del documento, in contrasto con l'apparenza della firma ivi apposta che la individua quale sua autrice.
L'espressione utilizzata all'udienza del 21.10.2005 non reca, invero, alcuno specifico riferimento al confezionamento della scrittura e alla genuinità della firma, riferendosi, piuttosto, al diverso profilo della nullità dell'accordo trasfuso nel documento, siccome in violazione del divieto dei patti successori. La formula impiegata alla successiva udienza del
13.1.2006 è, poi, del tutto generica, recando un indistinto richiamo alle impugnazioni precedenti.
Soltanto nella memoria ex art. 183 V comma c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile, depositata in data 9.2.2006, deduceva che Parte_1 controparte aveva prodotto nel corso del giudizio “delle scritture private non registrate e, peraltro, prive di autenticità sia nella firma che nel contenuto, datate 15/04/1989, di circa otto anni prima della morte del padre”.
RG n° 616/2020 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
E, tuttavia, in disparte il rilievo che il riferimento ad una pluralità di scritture non consente di identificare quella attualmente in contestazione come oggetto di impugnazione, ove si consideri che risulta prodotta in copia un'altra scrittura recante la data del 15.4.1989 a firma dei de cuius e , il disconoscimento è, in Persona_3 Persona_4
ogni caso, tardivo rispetto al termine sancito dall'art. 215 c.p.c. e alcun onere di richiesta di verificazione incombeva conseguentemente in capo agli odierni appellanti incidentali al fine di avvalersi della scrittura prodotta.
2.2 Alla luce di quanto rilevato al punto che precede diviene ininfluente la censura al passaggio logico-argomentativo, con cui il Tribunale ha valorizzato, a fini probatori, il riconoscimento dell'avvenuta ricezione della somma di € 60.000,00 operato da
[...]
in sede di risposta all'interpello formale deferitole sulla corrispondente CP_3
circostanza.
Quand'anche, infatti, si eliminasse l'apporto probatorio fornito da tale risultanza, la dimostrazione del fatto controverso trova un idoneo, sufficiente fondamento nella quietanza rilasciata dalla medesima appellante nella scrittura privata del 15.4.1989 a sua firma, valida in parte qua e non tempestivamente disconosciuta nell'autenticità della sottoscrizione per le ragioni sopra illustrate.
Quanto, poi, alla censura su un omesso rilievo della prescrizione dell'azione di ripetizione spiegata dai germani, essa è formulata in maniera impropria, dovendo essere la prescrizione,
a rigore, oggetto di eccezione (in senso stretto) e non di rilievo officioso, e generica, non recando alcuna indicazione sul tipo di prescrizione e sulle difese di primo grado con cui una supposta eccezione sia stata sollevata.
Impregiudicato quanto evidenziato, si osserva che l'art. 183 cod. proc. civ., nel testo di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353, vigente fino al 1° marzo 2006, applicabile "ratione temporis", dispone(va), al quarto comma, che “nella prima udienza di trattazione l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale del convenuto ed entrambe le parti possono precisare e modificare le domande e le conclusioni già formulate”. Pertanto, ove l'attore voglia eccepire la prescrizione del diritto azionato dal convenuto in riconvenzionale, è tenuto, a pena di decadenza, trattandosi di eccezione non rilevabile d'ufficio, a proporla al più tardi in sede di prima udienza di trattazione, non potendo avvalersi delle memorie da depositare nei termini fissati all'art. 183, quinto comma, cod. proc. civ., in quanto finalizzate esclusivamente a
RG n° 616/2020 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda consentire alle parti di precisare e modificare le domande e le eccezioni già proposte e di replicare alle domande ed eccezioni formulate tempestivamente, ma non a proporne di ulteriori, non essendo ammissibile estendere il "thema decidendum" (Cass. Sezioni Unite
3567/2011).
Ebbene, nella specie, essendo l'azione di ripetizione oggetto di domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti di primo grado con comparsa depositata il 13.11.2003, l'eccezione di prescrizione avrebbe dovuto essere sollevata dall'attrice al più tardi entro la prima udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c., ma di ciò non vi è traccia nelle risultanze processuali di primo grado.
2.3 Deve essere, per altro verso, respinto il primo motivo di appello incidentale, di cui si anticipa la disamina perché vertente sulla questione della ricostruzione degli assi ereditari, pregiudiziale a quelle investite dagli altri mezzi.
Contrariamente a quanto propugnato da e , Controparte_2 Controparte_1
l'assunto di una donazione della complessiva somma di lire 100.000.000, fatta dal padre alle AN e in vista di acquisti immobiliari, non è CP_3 Parte_1
adeguatamente comprovato né dalla scrittura del 18.09.2000, con cui le AN CP_2
(unitamente alla sorella nominavano loro procuratore speciale per la CP_4 CP_2
prosecuzione dell'attività di vendita di abbigliamento corrente in TA, alla via
Cimitero, oggetto della società ereditata dalla genitrice , né dal Persona_4
successivo atto del 19.12.2000, con cui le medesime AN cedevano, a titolo oneroso, al fratello (e alla moglie le quote della società in accomandita Controparte_7 semplice “ caduta nella successione materna, dichiarando Controparte_8
di “aver ricevuto prima d'ora i detti prezzi come innanzi convenuti dai cessionari, ai quali rilasciano, pertanto, le relative distinte quietanze a saldo”.
In particolare, dalla intervenuta cessione delle quote di partecipazione alla società facente parte dell'asse materno non può univocamente inferirsi che le coeredi e Parte_1 [...]
avessero ricevuto precedenti liberalità dal padre per la CP_3 Persona_3
somma complessiva di lire 100.000.000 né che fossero state indotte alla cessione delle quote di partecipazione sociale da una precedente sottesa regolamentazione delle loro rispettive posizioni rispetto alle successioni dei genitori, che tenesse conto anche delle asserite elargizioni di danaro in loro favore.
RG n° 616/2020 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
Dalla scrittura del 19.12.2000 risulta, invero, soltanto che la cessione era convenuta a titolo oneroso e che le cedenti rilasciavano quietanza liberatoria del pagamento del corrispettivo ivi pattuito in favore dei cessionari (ovverosia del RM e della moglie), CP_2
senza che siffatta circostanza, resa nota dalla scrittura, consenta di ricavare, con un sicuro e logico ragionamento presuntivo fondato su massime di comune esperienza, quella ignota da dimostrare, secondo cui le AN fossero state già beneficiate dal genitore con dazioni in danaro della somma sopra indicata.
2.4 Rimanendo nell'ambito delle questioni inerenti la ricostruzione degli assi ereditari, sono inammissibili le deduzioni difensive, articolate dall'appellante principale nella memoria conclusionale del presente grado, con cui si fa riferimento alla mancata imputazione “..alla massa ereditaria da dividere equamente tra gli eredi il valore di stima dell'unità immobiliare di via Carpignano/Cimitero assegnata con la sentenza gravata a
[...]
ed al RM , precedentemente donato con atto pubblico del 14 maggio CP_2 CP_1
1970” nonché la mancata imputazione alla massa ereditaria a titolo di attivo del contributo ex lege 219/81, quantificato dai precedenti CTU in Euro 98.585,57, intestato al padre
impiegato per la ricostruzione dell'unità immobiliare di via Persona_3
Carpignano/Cimitero, donata e poi assegnata a ed al RM ”. CP_2 CP_1
Si tratta, invero, di circostanze che non hanno costituito oggetto di specifici motivi di gravame nell'atto introduttivo dell'impugnazione, ove l'appellante ha sollecitato la riforma della statuizione di primo grado-oltre che sulla questione già sopra disaminata della condanna alla restituzione della somma di € 30.000,00 in conseguenza della dichiarata nullità della scrittura privata del 15/04/1989-sul rigetto della domanda di rendiconto e/o risarcitoria, che, come si dirà più diffusamente infra, riveste una propria autonomia rispetto a quella di scioglimento della comunione ereditaria.
Del resto, non va sottaciuto che il riferimento all'immobile di via Carpignano/Cimitero è fatto in comparsa conclusionale in modo assolutamente confuso, sovrapponendo le porzioni di detto complesso immobiliare cadute in successione ed attribuite ai coeredi CP_2
e secondo il progetto divisionale approvato con la statuizione impugnata, con quella CP_1 che, essendo stata oggetto di donazione in favore di in forza dell'atto del 14 CP_2
maggio 1970, era già fuoriuscita dal patrimonio dei danti causa alla data di apertura della successione e poteva esservi riappresa, mediante imputazione del correlativo valore, soltanto mediante un'operazione di collazione. Di tale distinguo e del meccanismo preposto
RG n° 616/2020 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
ex lege alla ricostruzione dell'asse in presenza di beni donati in vita dal de cuius non vi è traccia nell'atto di appello a fondamento di uno specifico motivo di gravame né, a ben vedere, nella stessa comparsa conclusionale, ove la formulazione, comunque, per le ragioni anzidette non avrebbe potuto supplire a quella mancata nell'introduzione del gravame.
A tale conclusione non osta il rilievo che abbia, a sua volta, nella Controparte_2
comparsa di costituzione del presente grado, invocato il suindicato atto di donazione in suo favore, poiché, come chiaramente evincibile dal tenore dello scritto difensivo, siffatto richiamo è stato teso a paralizzare l'autonoma domanda di rendiconto e/o risarcitoria formulata nei suoi confronti dalle AN.
2.5 Deve essere accolto il secondo motivo di appello incidentale, con cui i germani e contestano il progetto divisionale recepito Controparte_2 Controparte_1
con la statuizione di primo grado, adducendo la non comoda divisibilità del compendio immobiliare e la prevalenza dell'istanza ex art. 720 c.c. da ciascuno di essi avanzata per l'attribuzione della piena proprietà delle unità immobiliari facenti parte del compendio ereditario, con addebito dell'eccedenza delle loro quote mediante conguaglio in danaro da corrispondere a ciascuna delle due sorelle e avendo, nelle Parte_1 CP_3 more, l'altra germana ceduto ad essi la sua quota ereditaria. Controparte_4
Costituisce ius receptum che la comoda divisibilità di un compendio immobiliare ricorre allorquando sia possibile ricavare porzioni pari al numero dei condividenti, suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo.
In particolare, quanto al numero di condividenti cui occorre rapportare la formazione di porzioni suscettibili di separato godimento, occorre distinguere tra il caso in cui, a monte della valutazione sulla divisibilità o meno dell'asse, alcuni dei coeredi dichiarino di voler rimanere tra loro in comunione, dalla diversa ipotesi in cui essi chiedano l'attribuzione congiunta di una porzione dal valore corrispondente alla sommatoria delle loro quote individuali. In tale secondo caso l'istanza di attribuzione è formulata, a ben vedere, ai sensi dell'art. 720 c.c, poiché presuppone una non comoda divisibilità della massa nel senso sopra chiarito (Cass. 10685/2024).
Ora, le coeredi e aderendo all'ipotesi di Parte_1 Controparte_3
progetto divisionale che prevede la formazione di tre porzioni in natura a fronte di quattro condividenti, hanno sostanzialmente avanzato un'istanza di attribuzione ex art. 720 c.c.
RG n° 616/2020 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
In tale prospettiva coglie nel segno la doglianza degli appellanti incidentali sull'errore da cui è affetto il ragionamento del primo giudice, che, procedendo alla divisione secondo le regole dettate dall'art. 729 c.c., ha considerato il compendio comodamente divisibile, laddove, potendo l'attribuzione di beni in natura essere praticabile soltanto con la formazione di una porzione destinata a rimanere in comunione tra due condividenti (sia pure in tal caso ordinaria come chiarito dalla Suprema Corte), il compendio è da ritenersi indivisibile (Cass. 8259/2015).
Ciò posto, la questione sollecitata dal motivo di gravame si appunta sulla individuazione del criterio risolutore in presenza di plurime istanze di attribuzione ex art. 720 c.c. tra loro confliggenti.
Cosi correttamente inquadrato il tema di indagine, il motivo di gravame evidenzia un altro profilo critico della decisione di primo grado, che, al fine di soddisfare la richiesta di attribuzione congiunta dell'odierna appellante e della sua consorte in lite, ha finito per attribuire agli altri due condividenti (odierni appellanti incidentali) beni diversi da quelli richiesti con l'istanza ex art. 720 c.c. L'esito del progetto divisionale approvato dal
Tribunale, da tale punto di vista, viola il principio secondo cui l'attribuzione presuppone pur sempre la domanda di parte e non può essere disposta d'ufficio, dal che si ricava che nemmeno è possibile attribuire porzioni composte da beni diversi da quelli rispetto ai quali è stata avanzata l'istanza ex art. 720 c.c.
Procedendo, allora, alla disamina delle contrapposte istanze di attribuzione avanzate dalle parti, l'art. 720 c.c. stabilisce che “se l'immobile non sia comodamente divisibile ovvero se il frazionamento creerebbe pregiudizio alle ragioni dell'economia pubblica o dell'igiene,
l'immobile deve essere preferibilmente ricompreso per intero nella porzione di uno dei condividenti aventi diritto alla quota maggiore ovvero nella porzioni di più coeredi, se questi ne richiedano congiuntamente l'attribuzione”.
Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che, nella risoluzione del conflitto tra concorrenti richieste di attribuzione, occorre distinguere l'ipotesi in cui uno dei coeredi sia titolare, a monte, di una quota maggiore rispetto agli altri, nel qual caso lo stesso, in applicazione del principio del "favor divisionis" ex art. 720 c.c., prevale sugli altri condividenti, anche qualora essi, formulando una richiesta congiunta di attribuzione, superino, con l'accorpamento delle proprie quote, il valore della quota del coerede antagonista, dall'eventualità nella quale i coeredi siano titolari, "ab origine", di quote identiche, ove
RG n° 616/2020 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda l'attribuzione del bene è rimessa al giudice sulla base di ragioni di opportunità e convenienza ex art. 720 c.c., che consentono di apprezzare, come idoneo ad orientare tale scelta, il diverso criterio legale della richiesta congiunta, trovando il rimedio residuale della vendita all'incanto applicazione solo se non sia ravvisabile alcun criterio obiettivo di preferenza (Cass. n.7869/2019).
Alla luce di tale principio va, allora, tenuto conto del fatto che gli odierni appellanti incidentali sono titolari, allo stato, di una quota individuale (30%) maggiore di quella vantata da ciascuna delle AN (20%), per effetto della cessione, in favore dei primi, con atto dell'11.11.2003, della quota di cui era originariamente titolare la quinta coerede
Controparte_4
Sulla rilevanza della situazione così venuta a determinarsi si richiama l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, secondo cui l'individuazione delle quote, alle quali rapportare la valutazione sul maggior quotista, va riferita al momento della divisione e non a quello dell'aperta successione, dovendo appunto doversi avere riguardo agli atti dispositivi tra i condividenti sopravvenuti all'apertura della successione (ex multis Cass. 15540/2000).
E, allora, investendo il conflitto condividenti dalle quote diseguali, esso va risolto alla luce del principio sopra richiamato alla stregua del quale, in assenza di altre ragioni di opportunità ravvisabili nell'interesse comune dei condividenti, i quotisti titolari della quota individuale ab origine maggiore devono essere preferiti a quelli che le cui quote superino la maggior quota del condividente antagonista soltanto per effetto della sommatoria prodotta dalla richiesta di attribuzione congiunta, posto che in tale ultimo caso, in contrasto con il principio del favor divisionis cui è ispirato l'art. 720 c.c., una comunione, sia pure di diversa natura e con riferimento ad un numero di partecipanti minore di quello originario, viene a protrarsi (v. Cass. 8827/2008; Cass. n. 1566/99).
In riforma del capo 2) della statuizione impugnata, quindi, accertata la non comoda divisibilità del compendio immobiliare, va dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria derivante dalla successione in morte di e di Persona_1 Persona_4
mediante attribuzione delle unità immobiliari in conformità alle richieste ex art. 720
[...]
c.c. avanzate da e all'udienza del 19.2.2015. Controparte_2 Controparte_1
Quanto alla determinazione dei conguagli, può tenersi conto della “permuta” intervenuta nelle more del giudizio tra gli odierni appellanti incidentali, con cui costoro hanno specificato che l'accordo raggiunto è destinato a valere nei loro rapporti anche a tal fine,
RG n° 616/2020 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda non rilevando la mancata coincidenza del valore delle porzioni immobiliari assegnate secondo la ripartizione pattuita con quello corrispondente alla quota ideale del 30% vantata da ciascuno di essi sull'intero.
Se è vero, infatti, che prima dello scioglimento della comunione a tale atto poteva assegnarsi efficacia meramente obbligatoria, posto che in quella fase i singoli beni ancora in comunione oggetto dell'atto dispositivo dovevano essere riguardati soltanto in funzione rappresentativa di una quota ideale di compartecipazione sull'asse, essendo l'effetto traslativo destinato a realizzarsi a condizione dell'effettiva assegnazione di quello specifico immobile al condividente in sede di divisione, siffatta condizione si è, appunto, inverata in conseguenza dell'accoglimento delle rispettive istanze di attribuzione degli appellanti incidentali, formulate in considerazione dell'accordo interno tra essi raggiunto.
Il progetto divisionale da approvare è, allora, quello corrispondente all'ipotesi sub C) di pag.
29 dell'elaborato peritale dell'ing. depositato in data 29.3.2016 qui da Persona_5
intendersi integralmente richiamato e trascritto.
In conformità a tale progetto a va attribuita la piena proprietà Controparte_2
degli immobili siti in TA alla via Carpignano, censiti in catasto al foglio 26 p.lla
704 sub 2 piano S1-T ed al foglio 26 p.lla 704 sub 6 piano 2 per il complessivo valore di €
264.437,30; a va attribuita la piena proprietà dell'immobile sito in Controparte_1
TA al Corso Vittorio Veneto riportato in catasto al foglio 16 p.lla 829 e 2004
(area pertinenziale) sub 2 piano terra nonché dell'immobile di via Carpignano, distinto in catasto al foglio 26 p.lla 704 sub 5 piano 1, per il complessivo valore di € 273.979,90.
In capo ai condividenti attributari sorge l'obbligo di corrispondere a titolo di conguaglio alle altre due condividenti e la somma pari al valore delle loro Parte_1 CP_3 rispettive quote sull'asse, pari ad € 107.683,44 (20% del complessivo valore di stima del compendio € 538.417,20).
Sul suindicato importo sono dovuti gli interessi corrispettivi dalla data della decisione, senza alcuna ulteriore rivalutazione monetaria (vedi Cass. 9659/2000 secondo cui la somma dovuta a conguaglio dal condividente assegnatario a quello non assegnatario ha natura di debito di valore, che sorge all'atto dello scioglimento della comunione e dell'assegnazione a uno soltanto dell'intero bene non comodamente divisibile;
una volta effettuata l'attribuzione al valore del bene da ritenersi di mercato alla data della decisione, sulla somma dovuta
RG n° 616/2020 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda a conguaglio dal condividente assegnatario a quello non assegnatario da tale momento, sono dovuti i soli interessi legali).
Quanto alle modalità con cui i conguagli devono gravare sui condividenti attributari, la
Suprema Corte ha chiarito che, ove vi siano più coeredi debitori di conguagli in denaro, e più coeredi creditori di conguagli, non sussiste solidarietà passiva tra i condividenti tenuti al pagamento in favore dei coeredi creditori, senza però che si debba pervenire a statuire reciproche obbligazioni proporzionali all'ammontare del debito e del credito di ciascuno, potendo ciascun creditore di conguaglio, nei limiti dei proprio credito, soddisfarsi interamente nei confronti di uno solo dei debitori, nei limiti del conguaglio da questi dovuto
(Cass. 26170/2009)
Per escutere il singolo credito i condividenti creditori possono, cioè, rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro dei condividenti debitori, fino a concorrenza del debito di ciascuno di costoro, e ciò non perché l'obbligazione sia solidale, ché della solidarietà difettano la ratio e i presupposti, ma sol perché non è possibile stabilire che il credito nasca da uno specifico debito: il conguaglio a credito deriva dall'insieme delle operazioni divisionali ed è ovviamente limitato dal suo ammontare, senza necessità ne' possibilità, salvo arbitrarie individuazioni, di stabilire nessi tra singoli creditori e singoli debitori.
Specularmente il conguaglio a debito sorge limitato nell'ammontare ed è soggetto all'aggressione di ciascuno dei creditori, ma in misura non superiore all'ammontare stesso.
In applicazione di tali principi, e devono Controparte_2 Controparte_1
essere, pertanto, condannati al pagamento, nei limiti di € 107.683,44 oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo, a titolo di conguaglio, in favore:
1) di della somma di € 107.683,44, oltre interessi al tasso legale Parte_1
dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
2) di della Controparte_3
somma di € 107.683,44, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Giova precisare che dal conguaglio, cui è tenuto nella misura suindicata, CP_2
non va, in questa sede, decurtata la somma da imputare alla massa per i crediti a sua volta vantati dal condividente a tiolo di spese unilateralmente sostenute nell'interesse comune, accertato nella sentenza di primo grado nella somma complessiva di € 27.223,83 attualizzata al 31.12.2015, da ripartire pro quo tra i quattro condividenti.
RG n° 616/2020 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
La detrazione dal conguaglio è stata resa possibile nella statuizione di primo grado perché coerente con il progetto divisionale ivi approvato, da cui conseguiva un conguaglio a carico del solo in favore degli altri coeredi, con possibilità, dunque, di Controparte_2
effettuare una compensazione tra le posizioni di credito e debito concentrate sul medesimo condividente nei rapporti con tutti gli altri.
Il meccanismo operato dal Tribunale diventa, invece, impraticabile alla luce della nuova modalità di scioglimento della comunione cui si addiviene per effetto della riforma della statuizione impugnata, in cui i conguagli gravano a carico di ciascuno degli attributari nei limiti dell'eccedenza della loro rispettiva quota verso più coeredi.
La regolamentazione della posta di credito accertata in favore di Controparte_2
ed attinta da uno specifico motivo di appello principale viene, pertanto, collocata nell'ambito dei reciproci rapporti di dare ed avere tra i coeredi cui è destinata la domanda di rendiconto;
né a siffatta modifica osta l'intangibilità sul punto della decisione di prime cure, trattandosi, a ben vedere, di una riforma imposta dall'art. 336 c.p.c, a norma del quale la riforma ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti da quella riformata.
2.6 Venendo alla disamina della domanda di rendiconto e/o di risarcimento danni, al cui rigetto è affidato il quarto motivo di appello principale, occorre premettere che, come chiarito dalla Suprema Corte, l'utilizzo esclusivo del bene da parte del comunista non è di per sé attività illecita, fonte di pregiudizio meritevole di ristoro a titolo di risarcimento di un danno ingiusto.
Si è osservato, in particolare, che l'art. 1102 c.c. consente al comproprietario l'utilizzazione ed il godimento dell'intera cosa comune anche in modo particolare e più intenso, con il divieto di alterare la destinazione della cosa e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Qualora l'uso individuale del bene in comunione non ecceda i limiti dell'art. 1102 c.c., non è dovuto alcun risarcimento ai comproprietari che siano rimasti inerti o vi abbiano acconsentito, poiché tale utilizzo costituisce pur sempre manifestazione del diritto di comproprietà che compete al singolo e che investe l'intera cosa comune.
Resta ferma la regolamentazione dei rapporti tra comunisti in sede di divisione e di resa del conto, mediante richiesta dei frutti naturali e civili tratti dal bene goduto individualmente
(cfr. Cass. 18458/2022; Cass. 7019/2019; Cass. 14213/2012).
RG n° 616/2020 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
Se, infatti, la natura del bene di proprietà comune non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento con un uso turnario da parte dei comproprietari, utilizzo che costituisce corretto esercizio del potere di regolamentazione dell'uso della cosa comune da parte della maggioranza, in quanto non ne impedisce il godimento individuale, ed evita, piuttosto, che, attraverso un uso più intenso da parte di singoli comunisti, venga meno, per i restanti, la possibilità di godere pienamente e liberamente della cosa durante i rispettivi turni, senza subire alcuna interferenza esterna (cfr. Cass. n. 7881 del 2011; Cass. n. 20394 del 2013; Cass. n. 29747 del 2019; Cass. n. 35210 del 2021).
In tal senso, il condividente che non tragga diretto godimento dal bene in comunione può chiedere la propria quota parte dei frutti del bene al condividente che invece ne abbia il concreto godimento, così palesando la propria intenzione di concorrere all'utilizzo fruttifero del bene comune (vedi Cass. 10264/2023, secondo cui in materia di comunione del diritto di proprietà, se per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non ne sia possibile, ai sensi dell'art. 1102 c.c., un godimento diretto con pari uso da parte dei comproprietari, essi possono deliberarne l'uso indiretto e, in mancanza di tale deliberazione, il comproprietario, che da solo ha goduto del bene, deve corrispondere agli altri partecipanti alla comunione i frutti civili con decorrenza dalla data in cui gli perviene la richiesta di uso turnario o comunque di partecipazione al godimento da parte degli altri comunisti).
Ciò posto, ha addotto, nella citazione introduttiva di primo grado, Parte_1
che i germani e detenevano in via esclusiva, sin dall'apertura della CP_4 CP_2
successione, i cespiti facenti parte del compendio ereditario, segnatamente, il locale CP_4
commerciale sito in via Vittorio Veneto e, , l'immobile di via Carpignano, CP_2
senza corrisponderle pro quota i frutti.
Analoga domanda è stata proposta da nella comparsa di Controparte_3
costituzione depositata in data 5.11.2003, entro il termine di 20 giorni prima dell'udienza di prima comparizione del 3.12.2003, sicché essa doveva ritenersi ammissibile quale domanda riconvenzionale trasversale (vedi Cass. n. 6846/2017, che ha precisato che tale domanda "va qualificata come domanda riconvenzionale e può essere proposta negli stessi limiti di quest'ultima la domanda formulata da uno dei convenuti nei confronti di un altro convenuto”).
Sennonché, l'attrice in riconvenzionale, risultata su tale capo di domanda soccombente,
RG n° 616/2020 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda avrebbe dovuto proporre autonomo gravame incidentale avverso la statuizione di primo grado, laddove essa si è costituita tardivamente nel presente grado con comparsa depositata in data 12.06.2023, ben oltre il termine ex art. 343 c.p.c.
Chiarito, pertanto, che l'unica domanda ancora devoluta al vaglio dell'intestata Corte è quella proposta da va immediatamente segnalato, quanto al Parte_1
rapporto con che la posizione di quest'ultima è stata definita con sentenza Controparte_4 parziale n. 18/2015 resa in data 15.1.2015, che ne ha disposto l'estromissione dal giudizio per effetto dell'intervenuta cessione della sua quota ereditaria ai fratelli e CP_2
. CP_1
Sulla natura di detta statuizione si richiama il principio affermato dalla Suprema Corte, secondo cui, in un giudizio che si svolge nei confronti di una pluralità di parti, la sentenza con la quale una di essa venga estromessa dal processo che continua con le altre assume carattere definitivo in relazione al contenuto obiettivo di tale statuizione e perciò
l'eventuale riserva di gravame contro la stessa formulata è senza effetto e non dispensa il soccombente dall'onere di proporre l'impugnazione immediata per impedire il passaggio in giudicato della pronuncia (Cass. 6870/2000).
La decisione, con cui è stata esclusa la legittimazione a partecipare al giudizio in capo a ha, dunque, rispetto alla posizione processuale di quest'ultima, la portata Controparte_4
di una statuizione definitiva, come avvalorato anche dalla regolamentazione delle spese di lite, che costituisce un indice rivelatore di siffatta natura (vedi Cass. 10242/2021).
Siffatta pronuncia, poi, deve intendersi riferita non soltanto alla domanda di scioglimento della comunione ma anche a quella di resa dei conti.
A tale conclusione si perviene alla luce dell'interpretazione della statuizione parziale condotta in forza della motivazione e del dispositivo, risultando significativo che il giudice
a quo, pur dando atto della possibile coesistenza dei rapporti di dare ed avere tra i condividenti in dipendenza del rapporto di comunione, ha escluso “in toto” una permanenza di interesse alla prosecuzione in giudizio in capo a rimettendo la causa per Controparte_4 il prosieguo esclusivamente “nel contraddittorio delle altre parti”.
Ove, allora, avesse inteso dolersi dell'errore in cui è incorso il Parte_1
primo giudice per aver omesso di pronunciarsi sulla autonoma domanda di rendiconto,
l'istante avrebbe dovuto gravare immediatamente la statuizione e non limitarsi a reiterare le conclusioni originarie nei confronti di un soggetto che non riveste più la qualità di parte
RG n° 616/2020 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda appunto in forza della sentenza che ne ha disposto la totale estromissione dal giudizio.
Sulla autonomia di siffatto capo va rimarcato che, come a più riprese chiarito dalla
Suprema Corte, pur configurandosi il rendiconto operazione inserita nel procedimento divisorio, finalizzata a calcolare, nella ripartizione dei frutti, le eventuali eccedenze attive o passive della gestione e a definire conseguentemente tutti i rapporti inerenti alla comunione, esso costituisce oggetto di una domanda autonoma da quella di scioglimento della comunione (in questi termini, Cass., Sez. 2, 16/7/2018, n. 18857; Cass., Sez. 2, 30/12/2011,
n. 30552; Cass., Sez. 2, 4/6/2019, n. 15182, secondo cui, ove oggetto di domanda riconvenzionale, la richiesta di rendiconto deve essere proposta, a pena di inammissibilità, con la comparsa di risposta ai sensi dell'art. 167 cod. proc. civ.).
Venendo al vaglio della domanda proposta nei confronti di , alle deduzioni CP_2 dell'originaria attrice il convenuto ha replicato di aver vissuto con i genitori sin dal 1970, unitamente alla propria famiglia, nell'immobile di via Carpignano e di aver sostenuto tutte le relative spese di ricostruzione e manutenzione;
ha, altresì, dichiarato, in sede di libero interrogatorio raccolto all'udienza del 3.6.2005, di essere “..consapevole di detenere immobili ereditari sui quali vant(a) la sola quota di un quinto..” e di possedere “gli immobili indicati da ”, identificati, a sua volta da quest'ultima, nel libero Parte_1
interrogatorio reso alla medesima udienza, nel “negozio di abbigliamento in via Carpignano nonché l'appartamento sovrastante ed il sottostante deposito”; ha, infine, precisato di detenere (insieme al fratello ) le chiavi dell'appartamento al primo piano, “vuoto da CP_1 persone ma non da cose”.
Quanto ai locali commerciali di via Carpignano, la circostanza della detenzione esclusiva in capo a è confermata dalle deduzioni riportate nella CTP del geom. , CP_2 Per_6
in cui si afferma che tali locali sono sede dell'attività commerciale della “Abruzzese
Pietrina Olimpia s.a.s di IO CO AN & C.”, caduta in successione dell'asse materno e le cui quote di partecipazione sociale sono state cedute integralmente a
[...]
come già sopra evidenziato. CP_2
Nella ricostruzione così operata deve ritenersi senz'altro accertato l'esclusivo godimento in capo al condividente di tutte le unità immobiliari di via Carpignano e, CP_2
segnatamente, dei locali terranei adibiti ad attività commerciale, dell'appartamento al secondo piano, ove l'odierno appellante incidentale ha riconosciuto di aver ininterrottamente vissuto insieme alla propria famiglia, anche, dunque, in epoca successiva
RG n° 616/2020 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda alla morte dei genitori, nonché dell'unità immobiliare al primo piano occupata con cose, di cui ha ammesso avere le chiavi, sia pure insieme al fratello , il quale ultimo non ha, CP_1
tuttavia, confermato quest'ultima circostanza a sé sfavorevole.
Quanto, poi, all'unità immobiliare oggetto dell'atto di donazione in favore di
[...]
del 14.5.1970, è vero che essa non va inclusa nell'obbligo di rendiconto, in quanto CP_2
fuoriuscita dagli assi ereditari prima dell'apertura delle successioni e non suscettibile di apprensione alla massa ereditaria nemmeno mediante imputazione del corrispondente valore per le ragioni già sopra illustrate sulla mancanza di uno specifico motivo di appello principale sulla mancata collazione.
Ma tale rilievo non ha alcuna concreta incidenza, poiché, come evincibile dalla stessa consulenza tecnica di parte redatta dal geom. nell'interesse dell'odierno Persona_7
appellante incidentale, la porzione donata a è identificata in quella CP_2
attualmente distinta in catasto con il sub 4, diversa da tutte le altre unità del complesso immobiliare di via Carpignano cadute in successione, distinte rispettivamente con il sub 2
(locale commerciale), sub 5 (appartamento al primo piano) e sub 6 (appartamento situato al secondo piano dalla consistenza residua rispetto alla porzione donata). Di ciò si ricava conferma da quanto si legge a pag. 21 della succitata relazione tecnica di parte, ove, nel descrivere a quota n. 4, in ipotesi da attribuire a , si fa riferimento all' “unità CP_2
abitativa al secondo piano identificata dalla p.lla 704 sub 6 del foglio 26 di TA
(porzione di fatto unibile all'unità immobiliare 704 sub 4 già di proprietà)…”.
Ulteriore riscontro si trae dalle visure catastali allegate alla CTU dell'ing.
[...]
, da cui risulta che, mentre per il sub 4, evidentemente oggetto di donazione, Persona_8
intestatario catastale figura, oltre ai de cuius per i corrispondenti diritti, il solo
[...]
, per le altre unità del fabbricato l'intestazione catastale è pro quota in capo a CP_2
tutti gli attuali quattro condividenti.
Nel quadro istruttorio delineato coglie, allora, nel segno la doglianza mossa dall'appellante principale alla decisione di primo grado nella parte in cui la domanda di rendiconto avanzata nei confronti del fratello è stata rigettata sul presupposto che non sia stata CP_2
fornita la prova di una esclusiva detenzione in capo a quest'ultimo degli immobili di via
Carpignano.
E, tuttavia, in applicazione dei principi sopra richiamati il dies a quo dell'obbligo di corresponsione dei frutti civili a carico del condividente utilizzatore esclusivo va
RG n° 616/2020 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda individuato non già nell'apertura della successione, bensì nella notificazione della domanda introduttiva del giudizio (15.9.2003), recante la richiesta della coerede esclusa di partecipazione al concorrente godimento degli immobili in comunione.
Non vi è, infatti, prova che negli anni precedenti, a far data dall'apertura delle successioni dei genitori, avesse chiesto al fratello di versarle una quota dei Parte_1
frutti per compensarla del mancato godimento diretto dei beni in questione, ché, anzi, può ragionevolmente presumersi che avesse fatto affidamento, fino alla data di CP_2
insorgenza della vertenza giudiziaria, sulla acquiescenza della sorella al proprio esclusivo utilizzo dei cespiti in considerazione dell'accordo raggiunto con la scrittura del 15.4.1989, in forza della quale le AN avevano ceduto le loro quote sulle (future) successioni dei genitori, accordo, poi, dichiarato nullo nel presente giudizio.
Venendo alla quantificazione delle rendite ritraibili dalle unità immobiliari in oggetto, il
CTU di primo grado arch. ha proceduto alla stima del canone locativo Persona_5
medio ricavabile dalle indagini di mercato, in ossequio al principio secondo cui, ai fini della determinazione dei frutti che uno dei condividenti deve corrispondere in relazione all'uso esclusivo di un immobile oggetto di divisione giudiziale, occorre far riferimento ai frutti civili, i quali, identificandosi nel corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, ben possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato (Cass. 17876/2019).
Dovendo, allora, aversi riguardo alla tabella di pagina 5 dell'elaborato peritale depositato in data 29.3.2016, i frutti civili ricavabili dagli immobili in oggetto dal 15.9.2003 (data di notifica della citazione di primo grado) ed attualizzati al 31.12.2015, come richiesto dall'appellante nell'atto di gravame, sono quantificati, ivi inclusi gli interessi al tasso legale maturati sulle somme dovute anno per anno, in € 97.772,09 per il locale commerciale censito con la p.lla 704 sub 2; in € 39.975,41 per l'unità immobiliare censita con la p.lla
704 sub 5; in € 20.124,51 per l'unità immobiliare censita con la p.lla 704 sub 6.
La somma spettante sugli stessi a in proporzione alla sua quota Parte_1
ereditaria (1/5) ammonta, quindi, a complessivi € 31.574,39 (€ 19.554,41+ 7.995,08+
4.024,90).
Su tale somma non spetta la rivalutazione monetaria, posto che l'obbligo di rendiconto dei frutti civili integra ab origine un debito di valuta, e, pertanto, ancorché difetti di liquidità, non è suscettibile di rivalutazione automatica (Cass. 21906/2021).
RG n° 616/2020 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
2.7 Deve essere, invece, disattesa la censura dell'appellante principale avverso l'accoglimento della domanda di di ripetizione delle spese Controparte_2 unilateralmente sostenute anche nell'interesse degli altri condividenti per l'importo complessivo di € 27.223,83 attualizzato alla data del 31.12.2015.
Quanto agli esborsi che l'appellante incidentale assume di aver sopportato a titolo di spese legali per il contenzioso , ammontanti ad € 8.346,05, dalle fatture prodotte risulta CP_6
effettivamente che, come dedotto da si tratta di spese maturate in alcune Parte_1
vertenze giudiziarie di cui era stata parte la dante causa , Controparte_8
allorquando costei era ancora in vita.
E, tuttavia, la circostanza non è ostativa all'inclusione della spesa vantata da CP_2
in forza di tale causale giustificativa, integrante, a ben vedere, un credito personale nei confronti della de cuius, nei rapporti di dare-avere tra i condividenti ai sensi dell'art. 723
c.c.
Va fatta, invero, applicazione del principio secondo cui gli art. 752 e 754 c.c., regolando, rispettivamente, la ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi e il pagamento di tali debiti da parte dei coeredi, disciplinano i rapporti tra coeredi, da un lato, e creditori del "de cuius", dall'altro, tra i quali ultimi non rientra il coerede che vanti un credito nei confronti del
"de cuius"; né a tale credito consegue un diritto al prelevamento, ai sensi dell'art. 725 c.c., riguardando piuttosto, quest'ultima norma, in combinato con l'art. 724, comma 2, c.c., la definizione dei rapporti obbligatori tra coeredi in dipendenza della situazione di comunione.
Nondimeno, il medesimo credito del coerede verso il "de cuius", e quindi verso la massa, può essere fatto valere, per ragioni di economia processuale, nello stesso giudizio di scioglimento della comunione ereditaria mediante imputazione alle quote degli altri coeredi, trattandosi di rapporto obbligatorio avente comunque la sua collocazione e la sua tutela nell'ambito della vicenda successoria, la quale ha dato luogo alla comunione ereditaria
(Cass. 14629/2012).
Circa poi le spese vantate da per imposte di successione, di bollo Controparte_2
ed ipotecarie, la prova documentale è fornita dalle contabili della banca delegata al pagamento, sulle quali è impresso il timbro “pagato” siglato dall'operatore bancario. A fronte della dimostrazione dei pagamenti effettuati l'imputazione alla massa di tali spese non può essere, allora, paralizzata dalla deduzione dell'appellante secondo cui essa ha, a sua volta, sostenuto spese al medesimo titolo.
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In conclusione, confermato il diritto di alla ripetizione di dette Controparte_2
somme dai coeredi in proporzione alla rispettiva quota ereditaria, Parte_1
e sono condannate al pagamento, in favore del predetto Controparte_3
condividente, della somma attualizzata al 21.12.2015 di € 5.444,76 cadauna (pari al 20% di
€ 27.223,83); va condannato al pagamento, in favore del RM, della Controparte_1
somma attualizzata al 21.12.2015 di € 8.167,14 (pari al 30% di € 27.223,83), il tutto oltre interessi legali al saldo.
2.8 La riforma parziale della sentenza impugnata impone la rideterminazione delle spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo di entrambi i gradi del giudizio, con conseguente assorbimento del motivo di gravame, articolato dall'appellante principale, relativamente alla regolamentazione degli oneri processuali di primo grado.
Va innanzitutto rimarcato che non deve procedersi ad alcuna pronunzia sulle spese nei rapporti con la cui posizione, come già sopra evidenziato, è stata definita Controparte_4
su tutti i capi di domanda in forza della sentenza parziale di relativa estromissione, che ha regolamentato anche le spese di lite.
Nei rapporti tra le altre parti si rammenta che le spese del giudizio di divisione devono essere poste a carico della massa, in proporzione delle rispettive quote, per gli atti effettivamente rivolti alla concreta determinazione delle quote, in quanto svolti nell'interesse comune, mentre vale il principio della soccombenza soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione (cfr. ex multis Cass. n. 22903/2013).
In particolare la dizione “spese a carico della massa” significa che le spese sostenute nell'interesse comune vanno divise tra tutti i condividenti in misura proporzionale alle rispettive quote sul compendio, mentre la liquidazione operata giudizialmente vale soltanto a quantificare i compensi professionali sostenuti da ciascuna parte, senza avere la portata di una statuizione condannatoria, che, per sua natura, presuppone appunto una soccombenza, nella specie in parte qua esclusa.
Il criterio generale della soccombenza informa, invece, la regolamentazione delle spese sulla domanda di rendiconto, che, seppur inserita nell'ambito del giudizio di scioglimento della comunione, conserva una propria autonomia (Cass. 5861/1991).
Ciò posto, nella specie, le spese del giudizio di divisione devono essere regolate, in parte, secondo il principio della soccombenza, tenuto conto che su alcune questioni relative alla
RG n° 616/2020 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda ricostruzione della massa si è registrata conflittualità tra i condividenti (nullità della scrittura privata del 15.4.1989 e ripetizione delle relative somme;
imputazione all'asse della somma di lire 100.000.000 asseritamente oggetto di donazione in favore delle AN CP_3
e . Parte_1
Quantificata nella misura ideale di ½ l'incidenza dell'impegno processuale e defensionale imputabile a tali accertamenti e ravvisata, in parte qua, una reciproca soccombenza tra tutte le parti processuali ( e da un lato e e Parte_1 CP_3 CP_2 CP_1 dall'altro), le spese sono in parte qua compensate nella corrispondente proporzione di ½.
La restante metà va, invece, posta a carico della massa pro quota tra i quattro condividenti nel senso sopra specificato
La liquidazione dei compensi professionali viene operata in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022 ed applicabile ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021); in particolare si ha riguardo ai parametri medi delle cause rientranti nello scaglione di valore tra € 52.001,00 a
€ 260.000,00, in considerazione del valore delle quote dei condividenti (Cass. 2605/1999).
Quanto, invece, alla domanda di rendiconto, si premette che nella specie, in cui il giudizio
è stato incardinato in forza di citazione notificata il 15.9.2003, trova applicazione l'art. 92
c.p.c. nella originaria, meno restrittiva, formulazione, antecedente anche alla prima modifica recata dall'art. 2 l. 28 dicembre 2005, n. 263 con effetto dal 1° marzo 2006, che consente la compensazione, oltre che in caso di soccombenza reciproca, allorquando concorrono “altri giusti motivi”.
Tali spese, allora, vengono compensate nei rapporti tra e , non avendo CP_2 CP_1
quest'ultimo resistito alla richiesta del primo di imputare alla massa le spese sostenute nell'interesse comune, nonché nei rapporti tra e tenuto conto CP_2 CP_3
dell'impedimento ad una pronunzia nel merito sulla pretesa sostanziale azionata da quest'ultima, conseguente alla mancata interposizione di gravame incidentale.
Nei rapporti, invece, tra e tenuto conto della prevalente CP_2 Parte_1
soccombenza dell'odierno appellante incidentale, le spese vengono compensate nella misura di 1/3, seguendo la soccombenza di quest'ultimo per i restanti 2/3.
RG n° 616/2020 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
Nella loro liquidazione si ha riguardo ai parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 per le cause rientranti nel scaglione di valore fino ad €
52.000,00, tenuto conto dell'importo complessivo delle reciproche poste di dare ed avere tra i coeredi.
Quanto alle spese di CTU, è noto che esse, pur rientrando tra gli altri costi del processo suscettibili di regolamentazione ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., possono essere liquidate con un criterio differente da quello seguito per il governo dei compensi professionali, in ragione della finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio di fornire al giudice le specifiche conoscenze tecniche per la risoluzione delle questioni controverse, con l'unico limite di dare compiuta spiegazione della scelta differenziale, che si pone come eccezione alla regola generale della omogeneità della liquidazione delle spese giudiziarie (Cass.
22647/2013).
Ebbene, nella specie viene in rilievo che le indagini peritali sono state espletate per la stima del compendio immobiliare e la formulazione di ipotesi di progetti divisionali, per tale parte da considerarsi in funzione dell'interesse di tutti i condividenti, nonché per la ricostruzione dei rapporti di dare ed avere tra i coeredi, in vista dell'istruzione della domanda di rendiconto formulata da nei confronti di . Parte_1 CP_2
Anche per tali spese, dunque, si quantifica nella misura di ½, proporzionale all'incidenza dell'apporto dell'istruttoria tecnica alla delibazione della domanda di divisione, la parte di esborsi destinata a gravare pro quota a carico della massa.
Per la restante metà, funzionale alla domanda di rendiconto nei rapporti tra i soli
[...]
e , tenuto conto della prevalente soccombenza di quest'ultimo, le Pt_1 CP_2
spese di CTU sono poste a suo carico nella misura di 2/3 e a carico di per il Parte_1
restante 1/3.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sugli appelli come in epigrafe proposti e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza n. 92/2019 del
Tribunale di Benevento, pubblicata in data 08.08.2019, così provvede: accoglie parzialmente l'appello principale e gli appelli incidentali e, per l'effetto:
a) in riforma del capo 2) della statuizione impugnata, accoglie le istanze di attribuzione ex art. 720 c.c. avanzate da e da e, per Controparte_2 Controparte_1
l'effetto, dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria derivante dalla
RG n° 616/2020 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda successione in morte di e in Persona_1 Persona_4
conformità all'ipotesi progettuale C) indicata nella consulenza redatta dal CTU arch. qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta (pag. 29) e Persona_5
per l'effetto: attribuisce a la piena proprietà dell'immobile sito in Controparte_2
TA, alla via Carpignano, distinto in catasto al foglio 26 p.lla 704 sub 2 piano S1-T nonché dell'immobile sito in TA, alla via Carpignano, distinto in catasto al foglio 26 p.lla 704 sub 6 piano 2; attribuisce a la piena proprietà dell'immobile sito in TA, Controparte_1
al Corso Vittorio Veneto, distinto in catasto al foglio 16 p.lla 829 e p.lla 2004 (area pertinenziale) sub 2 piano T nonché dell'immobile sito in TA, alla via
Carpignano, distinto in catasto al foglio 26 p.lla 704 sub 5 piano 1; condanna e , nei limiti della somma di € Controparte_2 Controparte_1
107.683,44 oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo, al pagamento, a titolo di conguaglio, in favore: 1) di Parte_1
della somma di € 107.683,44 oltre interessi al tasso legale dalla
[...]
pubblicazione della presente sentenza al saldo;
2) di della Controparte_3
somma di € 107.683,44 oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
b) in parziale riforma del capo 4) della statuizione impugnata, accoglie parzialmente la domanda di rendiconto avanzata da nei confronti di Parte_1
e, per l'effetto, condanna quest'ultimo al pagamento, in Controparte_2
favore dell'odierna appellante principale, della somma di € 31.574,39, oltre interessi legali al soddisfo;
c) conferma il diritto di alla ripetizione delle spese sostenute Controparte_2
nell'interesse comune nella complessiva somma di € 27.223,83 attualizzata al
21.12.2015 e, per l'effetto, condanna e Parte_1 Controparte_3
al pagamento, in favore del predetto condividente, della somma di €
[...]
5.444,76 cadauna (pari al 20% di € 27.223,83) nonchè al Controparte_1
pagamento in favore di , della somma di € 8.167,14 (pari Controparte_2 al 30% di € 27.223,83), il tutto oltre interessi legali al saldo;
d) compensa nella misura di ½ le spese del doppio grado relative al giudizio di
RG n° 616/2020 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda scioglimento della comunione;
e) pone a carico della massa, in proporzione delle rispettive quote del 20% in capo a e a e del 30% in capo a Parte_1 Controparte_3
e a , la residua metà, che liquida, per il Controparte_2 Controparte_1
primo grado, in € 6.200,00 per compensi professionali in favore di ciascuno dei condividenti nonché, per il presente grado, in € 191,00 per esborsi in favore dell'appellante principale e in € 4.500,00 per compensi professionali in favore di ciascuno dei condividenti, il tutto oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Fabio Russo per la posizione di
[...]
in favore dell'avv. CO Barrasso per la posizione di CP_3 [...]
nonché in favore dell'avv. Franca Iacoviello per la posizione di CP_2
; Parte_2
f) compensa le spese del doppio grado relative alla domanda di rendiconto nella misura di 1/3 nei rapporti tra e e, per Parte_1 Controparte_2
l'effetto, condanna quest'ultimo alla refusione, in favore dell'odierna appellante principale, dei restanti 2/3 che, in tale ridotta misura, liquida, per il giudizio di primo grado, in € 4.000,00 per compensi, e per il secondo grado in € 3.500,00 per compensi, il tutto oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
g) compensa integralmente le spese relative alla domanda di rendiconto nei rapporti tra e nonché tra Controparte_2 Controparte_1 Controparte_2
e Controparte_3
h) pone le spese di CTU per un ½ a carico della massa in proporzione delle rispettive quote;
i) ripartisce definitivamente le spese di CTU per la restante metà nella misura di 2/3 a carico di e nella misura di 1/3 a carico di Controparte_2 Parte_1
j) conferma nel resto la statuizione impugnata;
k) autorizza il Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente a procedere, con esonero da ogni responsabilità, alla trascrizione della presente sentenza.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 5.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
RG n° 616/2020 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
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