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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/04/2025, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario dott.ssa G. Imperiale
All'udienza del giorno 04 aprile 2025
Nella causa per opposizione a precetto promossa da rappresentato e difeso dall' Avv. S. Stefani come da Parte_1
mandato in atti contro uale mandataria di , in persona del suo CP_1 CP_2
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. F. Mingolla come da mandato in atti
Ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Con atto di citazione del 02.07.2024, il sig. proponeva Parte_2
opposizione ex art. 615, c. 1 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificato in data
13.06.2024, con cui la quale mandataria di ntimava CP_1 Controparte_2
il pagamento della somma di € 50.000,00 in forza di contratto di mutuo stipulato in data 25.02.2008 da sig. con ( già ). Pt_2 Controparte_3 CP_4
Con comparsa di risposta del 03.10.2024 si costituiva in giudizio CP_1
quale mandataria di società cessionaria - per impugnare e
[...] Controparte_2
contestare l'assunto attoreo e chiederne il rigetto. Precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Il sig. ha proposto opposizione avverso atto di precetto Parte_2
notificato in data 13.06.2024, con il quale la società , quale mandataria CP_1
intimava il pagamento della somma di € 50.000,00 s.e.o.. CP_2
Detto precetto veniva intimato in virtù di contratto di mutuo stipulato in data
25.02.2008 da sig. con ( già ). Pt_2 Controparte_3 CP_4
Con contratto di cessione di crediti concluso in data 11.10.2019 la , CP_2
in persona del suo legale rappresentante p.t., acquistava pro-soluto i crediti di CP_4
derivanti da contratti di mutuo, di finanziamenti e da scoperti.
[...]
Orbene, il sig. , pone a fondamento dei motivi di opposizione, la carenza di Pt_2
legittimazione attiva dell'intimante ed a tal fine contesta la titolarità del credito in capo a società cessionaria;
Controparte_5
Per principio ricevuto della giurisprudenza della Suprema Corte ( Cass. Civ. Sez V
05.11.2020 n. 24798)e dalla piu condivisibile giurisprudenza di merito: spetta a colui che si afferma successore della parte originaria ai sensi dell'art. 58 TUB, l'onere puntuale di fornire la prova documentale della propria legittimazione con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco Cass. Sent. 4116/16
In caso di crediti in blocco ex art. 58 TUB, a fronte dell'eccezione di carenza di legittimazione processuale e/o di agire per mancata prova della cessione del credito, la cessionaria non si può limitare a produrre la Gazzetta Ufficiale in cui risulta pubblicato l'avviso di cessione di crediti, ma deve dimostrare documentalmente ed in maniera circostanziata l'avvenuta cessione del credito oggetto di causa ( trib. Ferrara
09.04.2019); ciò in quanto una cosa è l'avviso della cessione altro è la prova
2 dell'esistenza di un contratto di cessione del suo specifico contenuto ( Cass. Sent.
2780/2019); d'altronde, il mero fatto della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, pur se pacifico, non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione.
Quindi, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale ( Cass. Civ. Sez V 05.11.2020 n. 24798)
Sul punto è necessario distinguere il requisito della “ notificazione “ della cessione al debitore ceduto ( avviso di cessione di crediti pro soluto pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale; dichiarazione liberatoria della società cedete), necessario ai fini dell'efficacia/ opponibilità della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento del medesimo eseguito in favore del cedente, con la prova dell'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, del concreto trasferimento della titolarità di quel credito, prova necessaria per dimostrare la reale legittimazione sostanziale ad esigerlo da parte del preteso cessionario, laddove tale qualità sia contestata da debitore ceduto. (Cass. Civ., Sez. I,
29 maggio 2024, n. 15010)
Tanto premesso, la società opposta non ha assolto al proprio onere probatorio essendo limitata a produrre avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e la dichiarazione liberatoria della società cedente, ma non anche il contratto di cessione dei crediti concluso da con Controparte_4 Controparte_2
Sul punto si osserva che non può essere valutata la documentazione prodotta con nota del 11.12.2024, in quanto tardiva.
La documentazione prodotta in atti, pertanto, non è idonea a provare allo stato il
3 contratto di cessione di crediti in suo favore.
Detta documentazione, infatti, investe il solo requisito della “notificazione” della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo, ma non anche la prova dell'effettiva avvenuta stipulazione del contrato di cessione e, quindi, del trasferimento della titolarità del credito che risulta contestato.
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
il Tribunale di Lecce, - III Sezione Civile-, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa
Giorgia Imperiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, ragione e deduzione, così provvede:
1) Accoglie la opposizione proposta dal sig. e, per Parte_2
l'effetto, dichiara la nullità dell'atto di precetto notificato in data
13.06.2024;
2) Condanna , quale mandataria , in persona CP_1 CP_2
del suo legale rappresentante p.t., alla refusione delle spese di lite in favore di che si liquidano in complessive € 3.809,00 di cui Parte_2
€ 3.809,00 per competenze oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge
.
Il Giudice Onorario
(dott.ssa Giorgia Imperiale)
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