Art. 7.
L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 130 milioni, sara' fronteggiato a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1956-57 ed a quelli corrispondenti degli esercizi successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 130 milioni, sara' fronteggiato a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1956-57 ed a quelli corrispondenti degli esercizi successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.