Articolo 7 della Legge 8 ottobre 1957, n. 970
Articolo 6Articolo 8
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29 ottobre 1957
Art. 7.
L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 130 milioni, sara' fronteggiato a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1956-57 ed a quelli corrispondenti degli esercizi successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 29 ottobre 1957