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Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 23/06/2025, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 01097/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00202/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 202 del 2024, proposto da:
- LA AN, rappresentata e difesa dall’Avvocato Giovanni Bufano, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Ministero dell’Istruzione e del Merito, rappresentato e difeso, ope legis , dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e presso la medesima domiciliato;
per l’esecuzione
- della sentenza n. 1675/2023, pubblicata l’11 luglio 2023, r.g. n. 4070/2023, emanata dal Tribunale del Lavoro di Taranto, notificata a parte resistente il 12 luglio 2023, munita del certificato di passaggio in giudicato rilasciato in data 24 gennaio 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Visto l’art. 114 c.p.a.
Visti gli atti della causa.
Relatore alla camera di consiglio del 9 giugno 2025 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
FATTO e DIRITTO
1.- La ricorrente otteneva dal Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, la sentenza n. 1675/2023, pubblicata l’11 luglio 2023, la quale, per quanto qui di interesse, così disponeva: “ dichiara il diritto dell’istante all’attribuzione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente in misura di euro 500,00 annui per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 e condanna il resistente ad adottare ogni conseguente adempimento idoneo a consentirne la fruizione; condanna il resistente a rifondere all’istante le spese di causa (…) ”.
2.- La difesa della ricorrente allegava quindi, anche mediante deposito documentale, quanto segue: “ Il summenzionato provvedimento giudiziario, munito di dichiarazione di conformità valevole anche per l’esecuzione, veniva notificato il giorno 12.07.2023 presso la sede reale del Ministero convenuto in Roma, quindi, contestualmente, sempre a quest’ultimo nonché a l’USR Puglia e all’Ufficio VII Ambito Territoriale di Taranto sia al domicilio ope legis individuato presso l’Avvocatura dello Stato di Lecce che, anche, a quello eletto in atti. Ad oggi parte soccombente ha solo parzialmente ottemperato al dispositivo giudiziario de quo avendo esclusivamente liquidato i compensi legali in favore del Procuratore distrattario; per il restante obbligo, ovverosia quello di rendere disponibile la carta elettronica per quanto di diritto è rimasta totalmente inerte ”.
3.- Con il ricorso in esame, si chiede dunque a questo Tribunale di condannare l’Amministrazione intimata a dare completa esecuzione alla predetta sentenza n. 1675/2023 del Tribunale di Taranto.
4.- Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
4.1 La pretesa fatta valere in giudizio dalla ricorrente risulta adeguatamente documentata e, inoltre, risulta infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in legge 30/1997 e s.m.i.
4.2 A fronte della dedotta mancata completa ottemperanza (come precisato nel ricorso, “ Ad oggi parte soccombente ha solo parzialmente ottemperato al dispositivo giudiziario de quo avendo esclusivamente liquidato i compensi legali in favore del Procuratore distrattario ”), l’amministrazione non ha contestato in giudizio, anche a seguito dell’ordinanza istruttoria di questa Sezione n. 132/2025, il proprio inadempimento: essa dev’essere conseguentemente condannata a dare completa esecuzione, per la sorte capitale, oltre rivalutazione e/o interessi, alla sentenza n. 1675/2023 del Tribunale del Lavoro di Taranto, provvedendo in tal senso entro il termine di 90 giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza.
4.3 Per l’ipotesi di infruttuoso decorso di tale termine, si nomina fin d’ora, quale Commissario ad acta, il Direttore Generale per il personale scolastico presso il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR, con facoltà di delega, il quale provvederà - entro i 90 giorni successivi - ad adottare gli atti necessari all’assolvimento del suo mandato, anche avvalendosi, per quanto occorra, della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi amministrazione appartenenti.
4.4 Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta .
5.- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario, ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli articoli 26 e 39 del c.p.a
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe, nei termini e nelle forme stabilite in motivazione.
Nomina, per il caso di perdurante inerzia, il Commissario ad acta nella persona del Direttore Generale per il personale scolastico presso il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR, con facoltà di delega.
Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida nella somma di euro 750,00 (settecentocinquanta/00), oltre accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore anticipatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 9 giugno 2025, con l’intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente, Estensore
Paolo Fusaro, Referendario
Tommaso Sbolgi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ettore Manca |
IL SEGRETARIO