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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 26/03/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 273/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Maria Emanuela Ragusa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 142/2025 promossa da:
C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. GUERRI Parte_1 C.F._1
ANNA MARIA
ATTRICE
Contro
( Controparte_1 CodiceFiscale_2
CONVENUTO CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c., dopo plurimi precedenti tentativi di notifica non andati a buon fine, anche all'indirizzo di residenza, ha intimato a Parte_1 [...]
- conduttore del suo immobile in Tarquinia, Via Giuseppe Garibaldi n. 39 locato ad uso CP_1
abitativo al canone di Euro 5.400,00 annui dal 15.10.2023 al 14.10.2025 e 6.000,00 annui per il periodo successivo, in virtù di contratto 1.10.2021, regolarmente registrato - lo sfratto per la morosità nel pagamento dei canoni di locazione da marzo 2024 e lo citava per la convalida chiedendo l'emissione di decreto ingiuntivo per l' importo di Euro 3.600,00 per canoni fino a luglio 2024 ed Euro 141,00 per spese di registro oltre ai canoni maturandi, con interessi dalle singole scadenze.
pagina 1 di 3 rimaneva contumace, non si provvedeva ad emettere ordinanza di rilascio Controparte_1 in quanto l'intimazione, pur validamente notificata ai sensi dell'art. 143 cpc, non risultava idonea alla trattazione del procedimento nella fase speciale di convalida (Cass. 17453/2006).
Mutato il rito, all'udienza del 03.02.2025, con le memorie integrative, la parte attrice dava atto che la morosità era proseguita, in quanto, il conduttore , aveva perseverato nell'omettere i pagamenti e concludeva con la richiesta di risoluzione del contratto, di rilascio dell'immobile con condanna al pagamento dei canoni scaduti e scadenti.
L'utilizzabilità della notifica perfezionatasi ai sensi dell'art. 143 cpc è comunemente esclusa dalla giurisprudenza di merito nella fase sommaria locatizia, in quanto, in tale ipotesi, viene ritenuto in re ipsa che l'intimato non abbia avuto conoscenza dell'atto introduttivo ed in proposito la Corte
Costituzionale, con ordinanza 15.1.2000 n.15, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 660 cpc nella parte in cui non esclude la necessità dell'avviso di eseguita notifica nell'ipotesi in cui l'intimazione di sfratto sia stata notificata ai sensi dell'art. 143 cpc.
Con il mutamento del rito la ricorrente ha proceduto ad ulteriore notifica al convenuto contumace degli atti di causa unitamente al verbale dell'udienza del 3.2.2025.
Il mancato pagamento del canone di locazione da parte del conduttore per molteplici mensilità,
a fronte della protratta utilizzazione dell'immobile, costituisce fatto arbitrario idoneo a provocare alterazione del sinallagma contrattuale e determinare la risoluzione del contratto che va dichiarata seguendo il criterio predeterminato previsto dell'art. 5 L. 392/78, trattandosi di immobile ad uso abitativo. La convenuta contumace va altresì condannata al pagamento dei canoni inevasi e di quelli maturandi sino al rilascio dell'immobile oltre la quota di imposta di registro richiesta con l'intimazione di sfratto.
Da ultimo l'Ordinanza n. 24819 del 18.8.2023 del Supremo Collegio .ha ribadito l'orientamento consolidato secondo il quale “in tema di locazione di immobili urbani, la condanna del conduttore al pagamento dei canoni da scadere fino alla riconsegna dell'immobile locato, dal medesimo comunque dovuti a seguito della risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, che trova fondamento nella particolare disposizione dell'art. 664 comma 1 c.p.c” si estende anche alla fase successiva a seguito del mutamento del rito, trattandosi di “ipotesi specifica di condanna c.d. in futuro, di carattere tipico e di natura eccezionale, con la quale l'Ordinamento tutela l'interesse de creditore all'ottenimento di un provvedimento nei confronti del debitore prima ancora che si verifichi
l'inadempimento”.
pagina 2 di 3 va infine condannato, anche in ragione del lungo tempo occorso alla Controparte_1
ricorrente per radicare validamente il contraddittorio, all'immediato rilascio dell'immobile sito in
Tarquinia in favore dell'attrice.
Le spese di causa, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e tengono presente il valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia, definitivamente pronunciando:
-accerta e dichiara la risoluzione del contratto di locazione inter partes per l'inadempimento del conduttore;
-condanna all'immediato rilascio dell'immobile sito in sito in Tarquinia, Controparte_1
Via Giuseppe Garibaldi n. 39, piano rialzato, libero da persone e cose di sua proprietà, in favore di
Parte_1
-condanna al pagamento in favore di dell'importo di Controparte_1 Parte_1
Euro 3.600,00 per canoni scaduti fino a luglio 2024 compreso, con gli interessi dalla domanda, oltre ai canoni successivamente scaduti e scadenti sino al rilascio dell'immobile pari ad Euro 450,00 mensili, con gli interessi legali dalle singole scadenze, oltre al rimborso della quota di imposta di registro richiesta con l'intimazione di sfratto pari ad euro 141,00, oltre al rimborso delle spese di causa che liquida in complessive Euro 1.540,00 di cui Euro 1.300,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali, ed Euro 140,00 per spese vive.
Civitavecchia, 26 marzo 2025
dott. Maria Emanuela Ragusa
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Maria Emanuela Ragusa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 142/2025 promossa da:
C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. GUERRI Parte_1 C.F._1
ANNA MARIA
ATTRICE
Contro
( Controparte_1 CodiceFiscale_2
CONVENUTO CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c., dopo plurimi precedenti tentativi di notifica non andati a buon fine, anche all'indirizzo di residenza, ha intimato a Parte_1 [...]
- conduttore del suo immobile in Tarquinia, Via Giuseppe Garibaldi n. 39 locato ad uso CP_1
abitativo al canone di Euro 5.400,00 annui dal 15.10.2023 al 14.10.2025 e 6.000,00 annui per il periodo successivo, in virtù di contratto 1.10.2021, regolarmente registrato - lo sfratto per la morosità nel pagamento dei canoni di locazione da marzo 2024 e lo citava per la convalida chiedendo l'emissione di decreto ingiuntivo per l' importo di Euro 3.600,00 per canoni fino a luglio 2024 ed Euro 141,00 per spese di registro oltre ai canoni maturandi, con interessi dalle singole scadenze.
pagina 1 di 3 rimaneva contumace, non si provvedeva ad emettere ordinanza di rilascio Controparte_1 in quanto l'intimazione, pur validamente notificata ai sensi dell'art. 143 cpc, non risultava idonea alla trattazione del procedimento nella fase speciale di convalida (Cass. 17453/2006).
Mutato il rito, all'udienza del 03.02.2025, con le memorie integrative, la parte attrice dava atto che la morosità era proseguita, in quanto, il conduttore , aveva perseverato nell'omettere i pagamenti e concludeva con la richiesta di risoluzione del contratto, di rilascio dell'immobile con condanna al pagamento dei canoni scaduti e scadenti.
L'utilizzabilità della notifica perfezionatasi ai sensi dell'art. 143 cpc è comunemente esclusa dalla giurisprudenza di merito nella fase sommaria locatizia, in quanto, in tale ipotesi, viene ritenuto in re ipsa che l'intimato non abbia avuto conoscenza dell'atto introduttivo ed in proposito la Corte
Costituzionale, con ordinanza 15.1.2000 n.15, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 660 cpc nella parte in cui non esclude la necessità dell'avviso di eseguita notifica nell'ipotesi in cui l'intimazione di sfratto sia stata notificata ai sensi dell'art. 143 cpc.
Con il mutamento del rito la ricorrente ha proceduto ad ulteriore notifica al convenuto contumace degli atti di causa unitamente al verbale dell'udienza del 3.2.2025.
Il mancato pagamento del canone di locazione da parte del conduttore per molteplici mensilità,
a fronte della protratta utilizzazione dell'immobile, costituisce fatto arbitrario idoneo a provocare alterazione del sinallagma contrattuale e determinare la risoluzione del contratto che va dichiarata seguendo il criterio predeterminato previsto dell'art. 5 L. 392/78, trattandosi di immobile ad uso abitativo. La convenuta contumace va altresì condannata al pagamento dei canoni inevasi e di quelli maturandi sino al rilascio dell'immobile oltre la quota di imposta di registro richiesta con l'intimazione di sfratto.
Da ultimo l'Ordinanza n. 24819 del 18.8.2023 del Supremo Collegio .ha ribadito l'orientamento consolidato secondo il quale “in tema di locazione di immobili urbani, la condanna del conduttore al pagamento dei canoni da scadere fino alla riconsegna dell'immobile locato, dal medesimo comunque dovuti a seguito della risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, che trova fondamento nella particolare disposizione dell'art. 664 comma 1 c.p.c” si estende anche alla fase successiva a seguito del mutamento del rito, trattandosi di “ipotesi specifica di condanna c.d. in futuro, di carattere tipico e di natura eccezionale, con la quale l'Ordinamento tutela l'interesse de creditore all'ottenimento di un provvedimento nei confronti del debitore prima ancora che si verifichi
l'inadempimento”.
pagina 2 di 3 va infine condannato, anche in ragione del lungo tempo occorso alla Controparte_1
ricorrente per radicare validamente il contraddittorio, all'immediato rilascio dell'immobile sito in
Tarquinia in favore dell'attrice.
Le spese di causa, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e tengono presente il valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia, definitivamente pronunciando:
-accerta e dichiara la risoluzione del contratto di locazione inter partes per l'inadempimento del conduttore;
-condanna all'immediato rilascio dell'immobile sito in sito in Tarquinia, Controparte_1
Via Giuseppe Garibaldi n. 39, piano rialzato, libero da persone e cose di sua proprietà, in favore di
Parte_1
-condanna al pagamento in favore di dell'importo di Controparte_1 Parte_1
Euro 3.600,00 per canoni scaduti fino a luglio 2024 compreso, con gli interessi dalla domanda, oltre ai canoni successivamente scaduti e scadenti sino al rilascio dell'immobile pari ad Euro 450,00 mensili, con gli interessi legali dalle singole scadenze, oltre al rimborso della quota di imposta di registro richiesta con l'intimazione di sfratto pari ad euro 141,00, oltre al rimborso delle spese di causa che liquida in complessive Euro 1.540,00 di cui Euro 1.300,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali, ed Euro 140,00 per spese vive.
Civitavecchia, 26 marzo 2025
dott. Maria Emanuela Ragusa
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