Ordinanza cautelare 13 settembre 2012
Sentenza 5 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 05/06/2023, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2023
N. 00377/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00679/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di AT (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 679 del 2012, proposto da
RT DE CH, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Di Ciollo, con domicilio eletto presso il suo studio in AT, via Carducci, 7;
contro
Comune di Sperlonga, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Corrado De Simone, con domicilio eletto presso il suo studio in AT, viale dello Statuto, 24;
per l'annullamento previa sospensiva
del provvedimento di diniego della domanda di condono edilizio prot. n.22014 datata 10.12. 2004, avente a oggetto la tamponatura di una tettoia legittima e preesistente, realizzata negli anni 60, così come risulta dagli atti del Catasto, adottato il 30.04.2012, prot. N. 8330, dal dirigente UTC, e notificato il 4.05.2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sperlonga, con la relativa documentazione;
Vista l’ordinanza cautelare n. 306/2012 del 13 settembre 2012;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 28 aprile 2023, tenutasi da remoto in “videoconferenza”, il dott. Ivo Correale come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con rituale ricorso a questo Tribunale, il sig. RT DE CH chiedeva l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento in epigrafe, con il quale il Comune di Sperlonga aveva respinto la domanda di condono edilizio da lui proposta, relativamente a un ampliamento volumetrico al manufatto abitativo in loc. “Bazzano”, avente una superficie utile abitabile di mq. 25,84, che l’interessato dichiarava a uso deposito automezzi funzionale al fabbricato principale e pertinenza dello stesso.
La motivazione del diniego si fondava, dopo un ampio “excursus” sull’interpretazione del modello di condono di cui al d.l. n. 269/03, conv. in l. n. 326/03, sul rilievo che il ricorrente non aveva dato luogo a un abuso “formale” ma “sostanziale, che escludeva la sanabilità in area vincolata, in quanto ampliamento di natura residenziale a cui corrispondeva un “…aumento volumetrico non certamente pertinenziale”.
Il ricorrente, descrivendo l’intervento in questione, lamentava, in sintesi, con un unico motivo di ricorso recante carenza di motivazione, varie forme di eccesso di potere e violazione di legge e norme costituzionali, quanto segue.
Era richiamato l’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/03, conv. in l. n. 326/03, il quale consentiva la sanabilità in aree vincolate, se l’opera era stata realizzata prima dell’imposizione del vincolo, era conforme allo strumento urbanistico e di “minore rilevanza”, previo parere dell’autorità preposta al vincolo. Nel caso di specie, l’interessato aveva chiesto al Comune di pronunciarsi sulla richiesta diretta di parere paesaggistico, ma la pratica non era stata istruita con motivazione del tutto generica.
Inoltre, nel caso di specie l’abuso non era stato realizzato successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 42/2004; l’ampliamento era solo di mq. 25,84, inferiore al limite del 2% previsto dall’art. 8, lett. c), l.r. Lazio n. 36/1987 e anche a quello del 20% della volumetria originale, di cui all’art. 2, lett. a), l.r. Lazio n. 12/2004. L’opera era pertinenziale, al fine di meglio godere la destinazione dell’immobile principale, e di “scarsa rilevanza”, per cui il condono poteva essere rilasciato, in coerenza anche con giurisprudenza della Corte di Cassazione della Corte Costituzionale che era richiamata.
Si costituiva in giudizio il Comune di Sperlonga, insistendo sull’infondatezza del ricorso, ritenendo prevalente l’esistenza del vincolo urbanistico su immobile a uso residenziale, la mancata prova di conformità urbanistica e la prevalenza temporale dell’esame della domanda di condono su quella di nulla osta paesaggistico.
Con l’ordinanza in epigrafe la domanda cautelare era respinta.
In prossimità della trattazione di merito, il Comune depositava una memoria in cui illustrava ulteriormente le sue tesi.
Parte ricorrente depositava una memoria di replica, contestata sotto il profilo processuale dalla difesa del Comune con note di udienza, in quanto tardiva perché unico atto difensivo in prossimità dell’udienza pubblica.
All'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 28 aprile 2023 la causa era trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il Collegio, in primo luogo, non concorda con l’eccezione di tardività, e di conseguente inammissibilità nel giudizio, della memoria “di replica”, depositata da parte ricorrente il 7 aprile 2023, successivamente alla memoria depositata dal Comune il 28 marzo 2023.
Scopo della memoria “di replica”, appunto, è quella di replicare alle tesi da ultimo proposte dal proprio contraddittore né la norma di cui all’art. 73, comma 1, del c.p.a. impone che, per provvedere alla replica, si debba depositare comunque una previa memoria nei termini indicati. La giurisprudenza richiamata dal Comune si riferisce a casi in cui il soggetto processuale aveva depositato la sua “replica” sfruttando il termine più breve di 20 giorni indicato nella norma suddetta per illustrare tutte le sue tesi, anche in assenza di memoria da parte del suo contraddittore, così da non consentire, a sua volta, all’altra parte di poter replicare per iscritto. Nel caso di specie, invece, parte ricorrente ha precisato all’inizio del suo atto difensivo di voler svolgere “brevi notazioni difensive di replica”, nel “riscontrare la memoria difensiva del comune di Sperlonga”, dando il giusto connotato alla previsione legislativa della “replica” scritta, che prevede la presenza di un atto difensivo di controparte nel termine di trenta giorni di cui all’art. 73 cit.
Altrimenti, ritiene il Collegio che sarebbe irrazionale e contrario ai principi di economia processuale l’obbligare una parte, che ritiene di non avere nulla da aggiungere ai suoi precedenti scritti difensivi, a depositare comunque una memoria nel termine dei trenta giorni suddetti contenente un mero rimando ai precedenti scritti, al solo scopo di precostituirsi il titolo per potere depositare una eventuale “replica” nel caso che, al deposito della memoria nei trenta giorni, provveda anche la sua controparte. Più razionale è, ad opinione del Collegio, la conclusione che vede sempre la possibilità di una parte di depositare nel termine di venti giorni dall’udienza una replica, qualora l’altra parte abbia depositato una memoria nei trenta giorni. Al contrario sarebbe invece inammissibile per una parte concentrare per la prima volta i propri scritti difensivi nella sola memoria di replica nei venti giorni, in assenza di memoria nei trenta di controparte.
E’ stato riconosciuto, infatti, che nel processo amministrativo la memoria di replica può sempre essere proposta in funzione di nuovi documenti e di nuove memorie depositate in vista dell'udienza (Cons. Stato, Sez. IV, 21.11.22, n. 10224); il corollario a tale premessa è che l'oggetto della replica deve restare contenuto nei limiti della funzione di contrasto alle difese svolte nella memoria conclusionale avversaria, onde evitare che il deposito della memoria di replica si traduca in un mezzo per eludere il termine di legge. Il contenuto della memoria depositata da parte ricorrente il 7 aprile 2023 si limita a tale obiettivo, né parte resistente, nelle sue “note di udienza”, indica quali profili in tale memoria siano da considerare nuovi e non di contrasto alla sua precedente memoria del 28 marzo 2023.
Chiarito ciò, il Collegio rileva la fondatezza del ricorso sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione.
Il provvedimento impugnato, infatti, pur operando nelle premesse della sua motivazione una ricostruzione della normativa di cui al c.d. “terzo condono” del 2003, non affronta i punti cardine della fattispecie, pur evidenziati nelle osservazioni procedimentali depositate al Comune il 13 marzo 2012, relativi al contenimento dell’aumento di volumetria inferiore al 20% della costruzione originaria e alla realizzazione dell’opera in epoca anteriore all’apposizione del vincolo, oltre alla sua consistenza in rapporto all’immobile di riferimento.
Nel caso di specie, in particolare, il Comune si è limitato a richiamare la presenza di un incremento volumetrico in quanto tale, ritenendolo in sé sufficiente a legittimare il diniego, senza considerare il limite suddetto e dando per assodato che l’aumento volumetrico era sulla natura residenziale dell’immobile, senza neanche considerare l’epoca di realizzazione dell’immobile originario e l’applicabilità al caso di specie della nozione di rilevanza dell’opera in relazione al complesso immobiliare di riferimento.
Alla luce di tale difetto di motivazione, il ricorso deve trovare accoglimento e il Comune di Sperlonga si dovrà senza indugio ripronunciare sulla domanda del ricorrente, valutando e motivando sulla sussistenza o meno delle condizioni sopra rappresentate.
La peculiarità della fattispecie consente di compensare eccezionalmente le spese di lite, non rivenendosi, per quanto detto in precedenza, alcun motivo nel comportamento processuale di parte ricorrente per una pronuncia ai sensi degli artt. 88 e 96 c.p.c., come chiesto dal Comune di Sperlonga. L’esito vittorioso nel merito comporta però l’obbligo del Comune di Sperlonga di corrispondere al ricorrente l’onere del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 6bis.1, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di AT, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate, tranne quanto riguarda il contributo unificato, da porsi a carico del Comune resistente, ai sensi dell’art. 13, comma 6bis.1, d.p.r. n. 115/2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso “da remoto” nella camera di consiglio del 28 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Ivo Correale, Consigliere, Estensore
Valerio Torano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ivo Correale | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO