Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 3253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3253 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott.ssa Maria Balletti, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. del R.G.A.C. 416 dell'anno 2024, avente ad OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 892/2023 del Giudice di Pace di Procida, nella persona del dott. Pasquale Amendola, depositata in data 30/11/2023, in materia di opposizione ex art. 615 cpc avverso preavviso di fermo amministrativo, e vertente
T R A ( , Partita Iva n. , iscritta al Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 n.152 dell'Albo dei gestori dei tributi locali ex art.53 D.Lgs.446-1997, in persona del legale rappresentante p.t. dott.ssa , elettivamente domiciliata in Parte_3 CodiceFiscale_1 Benevento, alla via Salvator Rosa n.4, presso l'Avv. Maria Verdisco (c.f.: ), da cui è rappresentata e difesa giusta procura in atti, la quale C.F._2 indica per le comunicazioni di cancelleria l'indirizzo pec: Email_1
- Appellante-
E
nata a [...] il 16-06- 1966 ed ivi Controparte_1 residente a[...], c.f.: C.F._3
- Appellata Contumace-
Nonché
, c.f.: , in persona del Sindaco p.t., con sede in Controparte_2 P.IVA_2
piazza Municipio n.1 pec: Controparte_2 Email_2
-Appellato Contumace-
CONCLUSIONI Come da memoria conclusionale depositata in atti.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato il 19-11-2022 a mezzo posta elettronica certificata, la sig.ra
[...]
conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Procida, la Controparte_1 Parte_1 ed il per sentir dichiarare la nullità ed illegittimità del
[...] Controparte_2 preavviso di fermo n.2022-536531 emesso il 25-10-22 dalla nella qualità di Parte_1 società di riscossione di entrate comunale del sul veicolo targato Controparte_2
FK022FL, per il mancato pagamento di € 482,17 per ICI 2010 e per contravvenzioni stradali del 2018. L'attrice eccepiva la mancata notifica degli atti presupposti e la conseguente intervenuta prescrizione del credito, nonché la mancata indicazione del calcolo degli interessi. La causa veniva iscritta a ruolo con R.G. n. 1442-2022. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 10-03-2022 si costituiva la contestando l'integrale contenuto Parte_1 dell'opposizione, in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile ed infondata, chiedendone il rigetto.
In particolare, la eccepiva il difetto di giurisdizione per l'ingiunzione di Parte_1
[...]
e l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva, essendo stata Controparte_2 proposta oltre il termine decadenziale di 30 giorni dalla notifica del preavviso.
Rimaneva contumace il Controparte_2
Con sentenza n. 892 del 30.11.2023 il Giudice di Pace di Procida preliminarmente dichiarava la contumacia del nel merito, in accoglimento dell'opposizione, Controparte_2 annullava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n°2022/0000536531 del
25.10.2022, condannando i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Con atto di citazione in appello, notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 27 febbraio 2024, l' impugnava la sentenza sopra indicata, Parte_4 chiedendo l'integrale riforma della stessa. In particolare, l'appellante deduceva che il giudice di prime cure aveva erroneamente qualificato l'azione proposta come opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, laddove si trattava di azione recuperatoria ex art. 7 L. n. 150/2011, atteso che l'opponente aveva lamentato l'omessa notifica degli atti presupposti;
reiterava l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, limitatamente all'ingiunzione di pagamento n.58765-2017 in quanto avente ad oggetto il recupero di un credito per ICI del 2010 e reiterava altresì l'eccezione di incompetenza territoriale relativamente all'ingiunzione di pagamento n. 56437-2017 del
9.09.2021 afferente a verbale di contravvenzione stradale 2018 notificato nel 2019; eccepiva, inoltre, l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva dichiarato non dovuto, in quanto prescritto, l'importo iscritto a ruolo, stante la prova della regolare notifica degli atti prodromici fornita in giudizio. Pertanto, concludeva per l'accoglimento dell'appello, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
La causa veniva iscritta a ruolo ed assegnata alla XIV sez. civile del Tribunale di Napoli. Con decreto del 19/02/2024 il Giudice, rilevato che l'appellante non aveva depositato la busta telematica della notifica della citazione in appello alle parti convenute, differiva l'udienza fissata in citazione all'08.05.2024, invitando l'appellante a depositare la busta telematica della notifica dell'appello. All'udienza del 08/05/2024, tenutasi a trattazione scritta, il Giudice rilevava che non era stata depositata la busta telematica recante le ricevute di accettazione e di consegna nei confronti del ma solo una copia cartacea, invitando nuovamente l'appellante a Controparte_2 depositare la suddetta busta telematica o in mancanza a rinnovare la citazione nei confronti del con l'osservanza dei termini di legge. Fissava la nuova udienza per la Controparte_2 rimessione in decisione all'11 dicembre 2024, assegnando alle parti i seguenti termini perentori: 1) fino a sessanta giorni prima di tale udienza, per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
2) fino a trenta giorni prima di tale udienza, per il deposito delle comparse conclusionali;
3) fino quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica. L'appellante provvedeva a rinnovare la citazione in appello nei confronti del CP_2 ed a depositare nei termini di legge le proprie memorie conclusionali.
[...]
La sig.ra ed il rimanevano contumaci. Controparte_1 Controparte_2
All'udienza del 11/12/2024 la causa veniva assegnata a sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia della sig.ra e del Controparte_1 CP_2
., in quanto, sebbene regolarmente citati, non si sono costituiti. CP_2
§ 2. Ciò posto, l'appellante in primo luogo ha dedotto come il giudice di prime cure abbia erroneamente qualificato l'azione proposta come opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, laddove in realtà essa avrebbe dovuto essere qualificata quale azione recuperatoria ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, atteso che la sig.ra aveva lamentato l'omessa notifica degli atti CP_1 presupposti. Rileva questo giudicante che essendo stata sollevata in appello la questione relativa alla qualificazione della domanda, debba essere effettuato il corretto inquadramento giuridico della fattispecie concernente l'impugnazione del preavviso di fermo n.2022-536531, emesso il 25-
10-22 dalla spa.. Parte_1
Orbene, al riguardo va richiamata l'ordinanza n. 15354/2015 delle Sezioni Unite, secondo cui il fermo e il preavviso di fermo si configurano come atti di natura cautelare coercitiva.
In particolare tali atti sono stati ritenuti misure non alternative all'esecuzione, ma puramente afflittive, sicché la pretesa dell'esattore è impugnabile con un'azione di accertamento negativo, soggetta alle regole del rito ordinario di cognizione e alle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore. Trattandosi di una azione ordinaria di cognizione, essa non è soggetta al termine decadenziale di
30 giorni, previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011.
Premessa la corretta qualificazione dell'azione, va, a questo punto, esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione, reiterata dall'appellante limitatamente all'ingiunzione di Parte_1 pagamento n.58765-2017, posta a fondamento del preavviso di fermo. In materia le S.U. con una pronuncia del 2017, hanno affermato che: “Con riferimento alle controversie aventi per oggetto l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 19, comma 1, lett. e)-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, dall'art. 35, comma 26-quinquies, del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006, n. 248, applicabile “ratione temporis”, ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione suddetta, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria, o meno, dei crediti, ovvero ad entrambi - ciascuno per il proprio ambito come appena individuato - se quel provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari” (S.U. n. 17111/2017). Tale principio, pur elaborato con riferimento all'ipoteca, è estensibile anche al fermo.
Nel caso di specie, l'ingiunzione di pagamento n.58765-2017 cui il preavviso di fermo si riferisce ha ad oggetto l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2010.
Detta imposta (meglio nota come ICI), in vigore dal 1993 al 2011, ha natura di tributo comunale, integrando, per l'ente creditore, un'entrata di natura tributaria, di talché la controversia rientra nella giurisdizione del giudice tributario.
§3 Passando all'esame del motivo di appello concernente l'ingiunzione di pagamento n. 56437-
2017 del 9.09.2021, anch'essa posta a fondamento del preavviso di fermo impugnato, la Pt_1
ha sollevato in primo grado l'eccezione di incompetenza territoriale e l'ha specificamente
[...] reiterata in appello. L'eccezione è fondata. Le S.U. della Cassazione hanno statuito che, con riferimento all'impugnativa del preavviso di iscrizione ipotecaria, ovvero del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo si applicano gli stessi criteri di competenza previsti per l'opposizione a verbale di accertamento ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, sicché sussiste la competenza territoriale inderogabile dell'ufficio del giudice di pace del luogo di accertamento della sanzione ai sensi dell'art. 204-bis del codice della strada. Orbene, nella specie, poiché l'intimazione concerne un verbale di contravvenzione al codice della strada elevato dal giudice territorialmente competente è il Controparte_2
Giudice di Pace di Marano di Napoli. Va dichiarata, pertanto, l'incompetenza del Giudice di Pace di Procida. Ogni ulteriore questione deve ritenersi assorbita.
§4.In conseguenza dell'accoglimento dell'appello, la sentenza gravata deve essere riformata anche con riferimento alla statuizione sulle spese (cfr. Cass., sez. 6 – 3, ord. 14 ottobre 2013, n. 23226). Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo in base al valore della causa ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, con esclusione della voce per la fase istruttoria (in quanto non ha avuto luogo) incidendo sulla determinazione del quantum il tenore documentale della causa e la semplicità delle questioni giuridiche trattate.
Ne discende il diritto della parte appellante, che abbia eventualmente versato le somme oggetto di condanna, di ripetere quanto versato;
diritto che sussiste nei confronti del difensore antistatario (tra le tante, Cass. sez. 3, sent. 4 aprile 2013, n. 8215).
Alcuna pronunzia in ordine alle spese va assunta nei confronti del Controparte_2
stante la sua contumacia.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XIV Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Maria Balletti, definitivamente pronunciando sull'appello, proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
892/2023 del Giudice di Pace di Procida del 30/11/2023, nei confronti di e Controparte_1 del ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, Controparte_2 assorbita e rigettata, così provvede in contumacia degli appellati: 1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata: A)DICHIARA il difetto di giurisdizione dell'AGO in favore della Corte Tributaria
Provinciale di Napoli relativamente all'ingiunzione di pagamento n.58765-2017 (credito concernente l'imposta comunale sugli immobili).
RIMETTE le parti dinanzi alla competente Corte Tributaria, dinanzi alla quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
B)DICHIARA la incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Procida a decidere sull'ingiunzione di pagamento n.56437 del 09-09-2021 relativa al mancato pagamento di sanzioni per violazioni del Codice della Strada, accertate nel Comune CP_2
per essere sulle stesse competente il Giudice di Pace di Marano di Napoli.
[...]
ASSEGNA alle parti il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio.
2) CONDANNA la sig.ra al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida come segue:
-per il giudizio di primo grado: euro 350,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario;
-per il giudizio di secondo grado: euro 650,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario;
-dichiara il diritto di parte appellante di ripetere quanto eventualmente versato sulla base della sentenza di condanna di primo grado.
Napoli, 03 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Balletti