Sentenza 12 agosto 1982
Massime • 2
In tema di contenzioso elettorale amministrativo, il decreto di fissazione dell'udienza, nel procedimento di Cassazione, non deve essere notificato insieme con il ricorso, ma solo comunicato a norma dell'art. 377 cod. proc. civ.. ( V 313/77, mass n 383854).*
La pendenza di un procedimento penale, nei confronti del candidato o dell'eletto alla carica di consigliere comunale, per reato commesso in danno del comune, non comporta, in applicazione delle norme della legge 23 aprile 1981 n. 154, operanti anche nei giudizi in corso, una causa di ineleggibilità, o d'impugnazione per difetto di illegibilità della deliberazione di convalida dell'elezione, ma soltanto una situazione d'incompatibilità con la carica, limitatamente al caso in cui il comune medesimo si sia costituito parte civile in detto procedimento. ( V 2262/82, mass n 420135; ( V 6404/81, mass n 417205).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/08/1982, n. 4567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4567 |
| Data del deposito : | 12 agosto 1982 |
Testo completo
In tema di contenzioso elettorale amministrativo, il decreto di fissazione dell'udienza, nel procedimento di Cassazione, non deve essere notificato insieme con il ricorso, ma solo comunicato a norma dell'art. 377 cod. proc. civ.. ( V 313/77, mass n 383854).*