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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/06/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Siracusa GOT dott.Paolo Marescalco in funzione di giudice del lavoro dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c. e ai sensi dell'art.132 c.p.c. ex L. nr.69/2009, all'udienza del 17.06.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 654/2024 R.G.L. promossa da: nato ad [...] il [...] (c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Daniela ROCCO , giusta procura in atti, ricorrente contro
, contumace, resistente. CP_1
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.02.2024 l'avv. Rocco nell'interesse del sig. ha proposto ricorso in Pt_2 opposizione alla Ordinanza Ingiunzione prot. Nr. OI-001702810 notificata il 30.01.2024, relativa a omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno 2017 per la ditta individuale
“Bar SERAFINO di Amore Daniele”.
Deduce l'opponente diversi motivi di opposizione tra cui anche l'intervenuta prescrizione del credito.
Si instaurava il presente procedimento, e dopo diversi rinvii l regolarmente citata restava CP_1 contumace per “difficoltà nel deposito telematico della propria comparsa di costituzione “.
Con provvedimento del 19.04.2024 veniva disposta la sospensione del provvedimento impugnato ed in assenza di attività istruttoria la causa veniva rinviata per discussione e decisione all'udienza odierna, data in cui la parte concludevano come in atti e la causa veniva posta in decisione.
Il ricorso va accolto.
Invero condividendo quanto previsto dalla sentenza nr. 27950 della Corte di Cassazione del 31.10.2018 si ritiene assorbente su tutti gli altri motivi di ricorso l'intervenuta prescrizione del credito.
pagina 1 di 2 Termine che originariamente decennale è divenuto quinquennale in virtù del disposto della legge nr.
335 del 1995.
Inoltre circa la decorrenza del termine di prescrizione si ritiene che questo inizi a decorrere
“esclusivamente con la scadenza del termine per il loro pagamento”.
E nel caso di specie preliminare ad ogni successiva valutazione è l'esame di eventuali atti interruttivi antecedenti alla notifica del 30-01-2024 , attività di cui non è stata data prova.
Quindi a fronte di questa carenza restano assorbiti gli altri motivi di opposizione indicati in ricorso circa il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 14 della L. 689/1981 ed anche la successiva rideterminazione della sanzione inflitta sulla quale la parte ha rifiutato di aderire.
All'accoglimento del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese legali come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando accoglie il ricorso proposto da Parte_1 per intervenuta prescrizione del credito, e per l'effetto annulla l'Ordinanza Ingiunzione di cui in premessa notificata il 30.01.2024.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 900,00 oltre IVA e CP_1 CPA e 15% per spese generali disponendone il pagamento in favore dell'avv. Daniela ROCCO procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta
Siracusa, 17.06.2025
Il Giudice dott. Paolo Marescalco
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