TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/03/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 12397/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 12397/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], c.f. residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Valerio Borghesani presso il cui Studio sito in BO, Via G. Ruggi n. 6, pec: è elettivamente domiciliato Email_1
e nata il [...] a [...], c.f. , residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Scerra, c.f. , presso il cui studio in Crotone, via dei Mille n. 6 C.F._3
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione dell'udienza del 04/01/2025;
Il P.M è intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente CP_1 CP_2 sottoscritto e depositato in data 18/10/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni congiuntamente concordate.
Le parti hanno chiesto altresì, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermi i termini previsti dalla legge 1 dicembre 1970, n. 898, che il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni.
Le parti, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, confermavano la volontà di non volersi riconciliare e confermavano le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo. pagina 1 di 5 Era data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1° comma c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della figlia e rilevato che le clausole relative alla minore non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve considerarsi non necessario (art 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto, oltre a non apparire contraria a norme imperative o di ordine pubblico, regolamenta compiutamente le condizioni riguardanti la figlia e ai rapporti economici.
Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti al figlio e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma,
c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis,
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il CP_1
16/06/1970 e nata il [...] a [...] che hanno contratto matrimonio in CP_2
data09/01/2010 a TE San Pietro Terme (BO), matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di TE San Pietro Terme al n.1, parte II, serie A anno 2010;
2. Omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti e per l'effetto:
1) Autorizza i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2) dispone che la dimora coniugale ubicata nel Comune di TE LF di BO (BO) in via
Medesano n. 88/B, continui ad essere abitata dal marito, mentre la moglie trasferirà la propria residenza in un'altra abitazione;
pagina 2 di 5 Per_ 3) affida ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
4) colloca la minore prevalentemente presso la dimora paterna;
5) dispone che la madre potrà rimanere con la figlia ogni settimana secondo le seguenti modalità:
- in modo alternato e continuativo, per un mese dalla domenica sera dopo cena fino al giovedì dopo pranzo, e per l'altro mese dal giovedì dopo pranzo fino alla domenica sera dopo cena;
- durante le festività di Natale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza; durante le vacanze estive nel mese di agosto la figlia trascorrerà i primi 15 giorni interamente con il padre e secondi 15 giorni interamente con la madre, con la possibilità di interscambio dei periodi a seconda delle esigenze lavorative dei genitori;
- i coniugi si impegnano a collaborare per garantire comunque il diritto di visita qualora dovessero sopravvenire cause di forza maggiore tali da impedire temporaneamente l'osservanza del piano sopra definito;
Per_
- per la completa serenità della figlia i coniugi si impegnano altresì a non imporre alla stessa alcuna convivenza, anche breve, con terze persone che ella non gradisca;
6) prende atto che il Sig. , quale genitore collocatario della minore, si assume interamente CP_1
l'onere delle spese ordinarie necessarie per il mantenimento della stessa figlia, rinunciando a pretendere Per_ dalla moglie regolari contributi economici per la figlia
7) dispone che la madre, contribuisca alle spese straordinarie affrontate nell'interesse CP_2
della figlia nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
- Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
a. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c. tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante.
- Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
a. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b. cure termali e fisioterapiche;
c. trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private.
pagina 3 di 5 - Spese scolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
a. tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c. gite scolastiche senza pernottamento;
d. trasporto pubblico.
Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
a. Tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari b. Corsi di specializzazione c. Gite scolastiche con pernottamento d. Corsi di recupero e lezioni private e. Alloggio presso sede universitaria
- Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
a. tempo prolungato b. mensa scolastica,
c. attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di € 400,00 (quattrocento/00) all'anno; l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente
Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
- baby sitter e campi estivi;
8) prende atto che le parti concordano che l'assegno unico universale, destinato al sostegno del reddito delle famiglie con figli di età inferiore a 21 anni, verrà suddiviso in misura eguale fra entrambi i
Per_ coniugi;
inoltre, le detrazioni fiscali per le spese sostenute a favore della figlia verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
9) prende atto che i coniugi dichiarano di aver già definito separatamente come suddividere i mobili e gli arredi della casa familiare;
10) prende atto che le parti concordano espressamente che, qualora il sig. dovesse vendere CP_1
Per_
o donare a terzi, che non sia la figlia l'immobile di TE LF di BO (BO) in via
Medesano n. 88/B, sino ad oggi adibito a residenza familiare, corrisponderà alla sig.ra CP_2 la somma di € 20.000,00 (ventimila/00);
11) prende atto che i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e, oltre a quanto sopra convenuto, dichiarano di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altro;
12) prende atto che entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio;
pagina 4 di 5 3. Spese di lite al definitivo.
4. Ordina al Comune di San Giovanni in Persiceto di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
5. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Giovanni in Persiceto perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
6. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di BO in data 12 2
2025 ______
Il Giudice Relatore
Il Presidente dott.ssa Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 12397/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], c.f. residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Valerio Borghesani presso il cui Studio sito in BO, Via G. Ruggi n. 6, pec: è elettivamente domiciliato Email_1
e nata il [...] a [...], c.f. , residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Scerra, c.f. , presso il cui studio in Crotone, via dei Mille n. 6 C.F._3
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione dell'udienza del 04/01/2025;
Il P.M è intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente CP_1 CP_2 sottoscritto e depositato in data 18/10/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni congiuntamente concordate.
Le parti hanno chiesto altresì, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermi i termini previsti dalla legge 1 dicembre 1970, n. 898, che il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni.
Le parti, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, confermavano la volontà di non volersi riconciliare e confermavano le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo. pagina 1 di 5 Era data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1° comma c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della figlia e rilevato che le clausole relative alla minore non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve considerarsi non necessario (art 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto, oltre a non apparire contraria a norme imperative o di ordine pubblico, regolamenta compiutamente le condizioni riguardanti la figlia e ai rapporti economici.
Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti al figlio e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma,
c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis,
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il CP_1
16/06/1970 e nata il [...] a [...] che hanno contratto matrimonio in CP_2
data09/01/2010 a TE San Pietro Terme (BO), matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di TE San Pietro Terme al n.1, parte II, serie A anno 2010;
2. Omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti e per l'effetto:
1) Autorizza i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2) dispone che la dimora coniugale ubicata nel Comune di TE LF di BO (BO) in via
Medesano n. 88/B, continui ad essere abitata dal marito, mentre la moglie trasferirà la propria residenza in un'altra abitazione;
pagina 2 di 5 Per_ 3) affida ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
4) colloca la minore prevalentemente presso la dimora paterna;
5) dispone che la madre potrà rimanere con la figlia ogni settimana secondo le seguenti modalità:
- in modo alternato e continuativo, per un mese dalla domenica sera dopo cena fino al giovedì dopo pranzo, e per l'altro mese dal giovedì dopo pranzo fino alla domenica sera dopo cena;
- durante le festività di Natale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza; durante le vacanze estive nel mese di agosto la figlia trascorrerà i primi 15 giorni interamente con il padre e secondi 15 giorni interamente con la madre, con la possibilità di interscambio dei periodi a seconda delle esigenze lavorative dei genitori;
- i coniugi si impegnano a collaborare per garantire comunque il diritto di visita qualora dovessero sopravvenire cause di forza maggiore tali da impedire temporaneamente l'osservanza del piano sopra definito;
Per_
- per la completa serenità della figlia i coniugi si impegnano altresì a non imporre alla stessa alcuna convivenza, anche breve, con terze persone che ella non gradisca;
6) prende atto che il Sig. , quale genitore collocatario della minore, si assume interamente CP_1
l'onere delle spese ordinarie necessarie per il mantenimento della stessa figlia, rinunciando a pretendere Per_ dalla moglie regolari contributi economici per la figlia
7) dispone che la madre, contribuisca alle spese straordinarie affrontate nell'interesse CP_2
della figlia nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
- Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
a. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c. tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante.
- Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
a. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b. cure termali e fisioterapiche;
c. trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private.
pagina 3 di 5 - Spese scolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
a. tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c. gite scolastiche senza pernottamento;
d. trasporto pubblico.
Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
a. Tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari b. Corsi di specializzazione c. Gite scolastiche con pernottamento d. Corsi di recupero e lezioni private e. Alloggio presso sede universitaria
- Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
a. tempo prolungato b. mensa scolastica,
c. attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di € 400,00 (quattrocento/00) all'anno; l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente
Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
- baby sitter e campi estivi;
8) prende atto che le parti concordano che l'assegno unico universale, destinato al sostegno del reddito delle famiglie con figli di età inferiore a 21 anni, verrà suddiviso in misura eguale fra entrambi i
Per_ coniugi;
inoltre, le detrazioni fiscali per le spese sostenute a favore della figlia verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
9) prende atto che i coniugi dichiarano di aver già definito separatamente come suddividere i mobili e gli arredi della casa familiare;
10) prende atto che le parti concordano espressamente che, qualora il sig. dovesse vendere CP_1
Per_
o donare a terzi, che non sia la figlia l'immobile di TE LF di BO (BO) in via
Medesano n. 88/B, sino ad oggi adibito a residenza familiare, corrisponderà alla sig.ra CP_2 la somma di € 20.000,00 (ventimila/00);
11) prende atto che i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e, oltre a quanto sopra convenuto, dichiarano di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altro;
12) prende atto che entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio;
pagina 4 di 5 3. Spese di lite al definitivo.
4. Ordina al Comune di San Giovanni in Persiceto di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
5. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Giovanni in Persiceto perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
6. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di BO in data 12 2
2025 ______
Il Giudice Relatore
Il Presidente dott.ssa Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 5 di 5