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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 29/03/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 731/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. MONARDO GIUSEPPE Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. TRIOLO ETTORE resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in Cancelleria in data 16.4.2019 e ritualmente notificato
CP_ parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' di Vibo Valentia, esponendo che con provvedimento prot. n. 2202.22/11/2018.0153692 del 22.11.2018 avente CP_2
ad oggetto: “Versamento contributo per i licenziamenti dei lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 2, comma
31, della Legge n. 92/2012, così come modificato dalla Legge n. 228/2012”, notificata in data 04.12.2018, l' comunicava al Sig. , in qualità CP_2 Parte_1
di legale rappresentante della società , l'avvio del Controparte_3
procedimento sanzionatorio per il mancato pagamento di ritenute previdenziali ed assistenziali, di seguito identificate:
a) Periodo dal 06.2012 al 01.2013 – Sig. – dell'importo di € Parte_2
420,80;
1 b) Periodo dal 06.2012 al 01.2013 – Sig. – dell'importo Parte_3 di € 420,80.
Per un totale complessivo di € 841,60 da pagarsi entro i termini indicati nell'atto impugnato.
2. Che tale provvedimento risulta illegittimo e chiedeva l'annullamento del citato provvedimento nonché di declaratoria di non debenza di quanto dovuto.
3. Il tutto con vittoria di spese da distrarsi ex art. 93 c. p.c. CP_
4. Si costituiva mediante deposito di memoria di costituzione l' nel quale dichiarava che in sede di riesame della posizione della parte ricorrente, si è accertata la sussistenza dei presupposti per l'abbandono del credito, come da comunicazione istruttoria prodotta in atti.
5. L'udienza di discussione – calendarizzata per il 25.3.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
6. Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, così come richiesto da parte ricorrente, poiché è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti.
7. A norma dell'art.100 c.p.c "per proporre una domanda o per contraddire alla stessa
è necessario avervi interesse ".
8. Poiché l'interesse ad agire (come concreta utilità che dall'esercizio della giurisdizione può derivare alla parte) deve sussistere in termini di attualità al momento della pronunzia della decisione, nel caso d'intervenuta conciliazione extragiudiziale della lite, ovvero di corresponsione o riconoscimento di quanto reclamato dal ricorrente da parte del convenuto, il Giudice è tenuto, anche d'ufficio,
a dichiarare la cessazione della materia del contendere (cfr Cass. 1538 del 1991,
Cass.4220 del 1983).
9. Nel caso in esame la cessazione della materia del contendere risulta pacificamente dalla documentazione depositata.
10. Tanto premesso, ritiene questo Giudice che le spese del presente giudizio debbano essere regolate in virtù della soccombenza cd. virtuale – espressione del principio di causalità (Cass. 30 marzo 2010, n. 7625) in forza del criterio generale di cui all'art. 91 c.p.c. – e poste a carico della parte che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia.
2 11. La Suprema Corte ha statuito sul punto che: “Causare un processo, tuttavia, significa anche costringere alla proposizione di un'iniziativa giudiziaria che poteva essere evitata grazie ad un comportamento esigibile della parte nei cui confronti la domanda è proposta.
12. Non è, quindi, esente dall'onere delle spese la parte che, con un suo comportamento antigiuridico, dovuto alla trasgressione di norme di diritto sostanziali, abbia provocato la necessità del processo” (cfr. Cass., Sez. Unite 9 luglio 2009, n. 16092).
13. Nel caso di specie, deve trovare applicazione il principio esposto, posto che dopo la notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio l' si è determinato CP_2 positivamente in ordine all'abbandono del credito.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, dott.ssa Susanna Cirianni, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- Condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro
500,00 oltre spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge con attribuzione al procuratore costituito ex art 93 c.p.c.
Così deciso, 29/03/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 731/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. MONARDO GIUSEPPE Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. TRIOLO ETTORE resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in Cancelleria in data 16.4.2019 e ritualmente notificato
CP_ parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' di Vibo Valentia, esponendo che con provvedimento prot. n. 2202.22/11/2018.0153692 del 22.11.2018 avente CP_2
ad oggetto: “Versamento contributo per i licenziamenti dei lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 2, comma
31, della Legge n. 92/2012, così come modificato dalla Legge n. 228/2012”, notificata in data 04.12.2018, l' comunicava al Sig. , in qualità CP_2 Parte_1
di legale rappresentante della società , l'avvio del Controparte_3
procedimento sanzionatorio per il mancato pagamento di ritenute previdenziali ed assistenziali, di seguito identificate:
a) Periodo dal 06.2012 al 01.2013 – Sig. – dell'importo di € Parte_2
420,80;
1 b) Periodo dal 06.2012 al 01.2013 – Sig. – dell'importo Parte_3 di € 420,80.
Per un totale complessivo di € 841,60 da pagarsi entro i termini indicati nell'atto impugnato.
2. Che tale provvedimento risulta illegittimo e chiedeva l'annullamento del citato provvedimento nonché di declaratoria di non debenza di quanto dovuto.
3. Il tutto con vittoria di spese da distrarsi ex art. 93 c. p.c. CP_
4. Si costituiva mediante deposito di memoria di costituzione l' nel quale dichiarava che in sede di riesame della posizione della parte ricorrente, si è accertata la sussistenza dei presupposti per l'abbandono del credito, come da comunicazione istruttoria prodotta in atti.
5. L'udienza di discussione – calendarizzata per il 25.3.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
6. Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, così come richiesto da parte ricorrente, poiché è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti.
7. A norma dell'art.100 c.p.c "per proporre una domanda o per contraddire alla stessa
è necessario avervi interesse ".
8. Poiché l'interesse ad agire (come concreta utilità che dall'esercizio della giurisdizione può derivare alla parte) deve sussistere in termini di attualità al momento della pronunzia della decisione, nel caso d'intervenuta conciliazione extragiudiziale della lite, ovvero di corresponsione o riconoscimento di quanto reclamato dal ricorrente da parte del convenuto, il Giudice è tenuto, anche d'ufficio,
a dichiarare la cessazione della materia del contendere (cfr Cass. 1538 del 1991,
Cass.4220 del 1983).
9. Nel caso in esame la cessazione della materia del contendere risulta pacificamente dalla documentazione depositata.
10. Tanto premesso, ritiene questo Giudice che le spese del presente giudizio debbano essere regolate in virtù della soccombenza cd. virtuale – espressione del principio di causalità (Cass. 30 marzo 2010, n. 7625) in forza del criterio generale di cui all'art. 91 c.p.c. – e poste a carico della parte che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia.
2 11. La Suprema Corte ha statuito sul punto che: “Causare un processo, tuttavia, significa anche costringere alla proposizione di un'iniziativa giudiziaria che poteva essere evitata grazie ad un comportamento esigibile della parte nei cui confronti la domanda è proposta.
12. Non è, quindi, esente dall'onere delle spese la parte che, con un suo comportamento antigiuridico, dovuto alla trasgressione di norme di diritto sostanziali, abbia provocato la necessità del processo” (cfr. Cass., Sez. Unite 9 luglio 2009, n. 16092).
13. Nel caso di specie, deve trovare applicazione il principio esposto, posto che dopo la notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio l' si è determinato CP_2 positivamente in ordine all'abbandono del credito.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, dott.ssa Susanna Cirianni, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- Condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro
500,00 oltre spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge con attribuzione al procuratore costituito ex art 93 c.p.c.
Così deciso, 29/03/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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