Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/05/2025, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. Daniela Ammendola ha pronunziato all'udienza di discussione del 28.05.2025 a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N° 6887/2023 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Carotenuto Domenico Parte_1
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. Anna Oliva CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.11.2203 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ri- corrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU in data nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto dell'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/84 ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisi- to sanitario per la prestazione richiesta. Si costituiva l' convenuto la quale sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio. All' udienza del 19.2.2025 veniva disposta la rinnovazione della TU ed all'udienza del 28.05.2025 la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°.
L'opposizione è infondata e va respinta. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da ta- le disposizione:”Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle par- ti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono di- chiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del con- sulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consu- lente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introdutti- vo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Nella presente fattispecie sono stati evidenziati i motivi della contestazione per cui si è reputato necessario un approfondimento medico ed è stata disposta una nuova consulenza tecnica, conferen- do incarico la dott. Persona_1
1
[...]
ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti. Per_2
Essi non determinano per la parte ricorrente una riduzione permanente della capacità lavorativa in occupazioni confacenti le proprie attitudini in misura superiore ad 2/3
Le conclusioni del CTU trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documenta- zione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito e posso- no, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Si evidenzia, inoltre , che diversamente da quanto dedotto nelle note di trattazione scritta per l'odierna udienza il Dott. ha tenuto conto degli esiti della RM alla spalla depositata in Persona_1 data 09.5.2025 ed acquisita in data 12.05.2025, nelle risposte alle controdeduzioni scritte della dott.ssa evidenziando che “ il quadro anatomo-morfologico emergente dal referto del recen- Per_3 te esame RM della spalla bilaterale non si discosta sostanzialmente da quello agli atti del 19.12.2020”.
IL GL ritiene di condividere le motivazioni espresse dal CTU, da intendersi qui per integralmente trascritte, nelle note allegate alla relazione definitiva ed in risposta a tale osservazioni, in quanto puntuali, corrette, pertinenti.
Sulla scorta delle considerazioni fin qui svolte, pertanto, tenuto conto del complesso morboso, in particolare della patologia osteo-articolare, rilevata l'età e la tipologia lavorativa espletata (operaio edile), valutate altresì le occupazioni confacenti alle attitudini, in rapporto al titolo di studio ed alla qualificazione professionale, si ritiene che, nel caso di specie, “non sono risultate infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali”. L'opposizione va, dunque, rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sani- tario per il riconoscimento del diritto dell'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/84
Vista la dichiarazione ex art. 152 C.P.C. disp att. C.P.C. si dichiarano irripetibili le spese. Pone le spese della TU, redatta in sede di ATP e nel presente giudizio, come liquidata in separato decreto a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge la domanda e per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario per il ricono- scimento dell'assegno ordinario invalidità ex lege 222/84 dichiara irripetibili le spese di lite e pone le spese di TU , redatta in sede di ATP ed in sede di op- posizione , come liquidate in separato decreto a carico dell' CP_1
Così deciso in Nola il 28.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. ssa Daniela Ammendola
2