Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 29/05/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore
Dott. Gianluca GELSO Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. n. 61/2025 proposta in via congiunta da
, nata a [...] il [...] Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia Costantini;
e
nato a [...] il [...] Parte_2 Avv. Eleonora Ziccheddu;
Visto il ricorso, visti gli accordi di cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento all'interesse dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in TUSCANIA (VT) in data 24.06.2001, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile di TUSCANIA, dell'anno 2001, al N. 16, Parte II, S. A alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
Per_
- il figlio divenuto maggiorenne a gennaio 2025, frequenta l'ultimo anno della scuola superiore e non è ec icamente indipendente, resta affidato congiuntamente ai genitori e vivrà con lo scopo di non mutare le abitudini di vita, a settimane alterne con la madre e con il padre in abitazioni situate nello stesso Comune di residenza: dal lunedì sera fino a lunedì sera della settimana successiva;
il giovedì pomeriggio l'altro genitore incontrerà e terrà con sé il figlio dall'uscita da scuola sino alla mattina Per_ successiva;
precisandosi in ogni caso che ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio vista la maggiore età, anche prendendo contatti diretti con lo stesso. Per_
- il figlio trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore le vacanze: scolastiche natalizie dal 23 al 30 dicembre con uno dei genitori e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, durante le vacanze
- il padre corrisponderà alla madre quale contributo per il mantenimento del figlio l'assegno mensile di 470 € al domicilio del creditore entro il giorno 5 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo la variazione degli indici di Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati a decorrere dalla mensilità dell'anno successivo alla pubblicazione della sentenza di divorzio.
- le spese straordinarie scolastiche, mediche, sportive (inclusi abbigliamento tecnico o attrezzature sportive), didattiche o relative ad altre attività per il figlio da individuarsi e concordarsi secondo lo schema previsto dal protocollo in vigore presso il tribunale di Civitavecchia sezione famiglia (noto alle parti allegato al ricorso) saranno a carico di entrambi i genitori nella misura percentuale del 65% del padre e del 35% della madre, distinguendo fra esborsi che necessitano di previo accordo tra i genitori ed esborsi che invece devono essere rimborsati in ogni caso e saranno rimborsate dietro esibizione di regolare giustificativo. In relazione alle spese straordinarie da concordare con il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (non oltre 10 giorni) in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 20.05.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone