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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/01/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G 8814/2021
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 22/01/2025
Per la parte opponente è comparso l'avv. DOMENICO GIOVANNI FABIANO;
Per la parte opposta è comparso l'avv. ANNA MARIA INSANGUINE per delega dell'avv.
ANDREA ORNATI;
Il Giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa.
Gli Avvocati precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e ai verbali di causa ed insistono nelle rispettive difese.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
pagina 1 di 6
Aucelluzzo, ha pronunciato, mediante pubblica lettura del dispositivo e dei motivi contestuali, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8814 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. DOMENICO GIOVANNI FABIANO per procura in atti
- opponente
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Raffaele
Zurlo e Andrea Ornati giusta procura in atti
- opposta
OGGETTO: Contratti bancari.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 21.6.2021 proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1430/2021, emesso da questo Tribunale in data
16.4.2021, spedito per la notifica in data 11.5.2021, con il quale gli era stato intimato il pagamento della somma di € 26.808,77, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di debito residuo del contratto di finanziamento n. 800004371194, concesso da Compass Banca
S.p.A. (già Compass S.p.A.).
L'opposizione era affidata ai seguenti motivi: 1) nullità dell'atto notificato per violazione delle previsioni di cui all'art. 4, c. 3, e dell'art. 6, c. 3, del DPCM 13/11/2014; 2) disconoscimento della firma esistente sul documento contrattuale e inidoneità delle risultanze contabili a supportare il ricorso monitorio;
3) non debenza degli interessi e delle spese.
pagina 2 di 6 Il NO chiedeva la revoca dell'ingiunzione di pagamento, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio cessionaria del credito, chiedendo, in via Controparte_1 preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
nel merito, contestava il disconoscimento e, comunque, chiedeva la verificazione, ai sensi dell'art. 216
c.p.c., della firma apposta sul contratto in atti;
chiedeva il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Con ordinanza del 10.1.2022 veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione e veniva assegnato il termine per avviare il procedimento di mediazione. All'esito, venivano assegnati alle parti i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c..
Con ordinanza del 28.6.2022 veniva disposta CTU grafologica;
espletata la consulenza, all'udienza del 20.6.2023 la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 24.1.2024, poi differita, per l'assenza del giudice titolare, all'udienza del
12.6.2024; a detta udienza, la prima dinanzi allo scrivente giudice, subentrato nella titolarità del ruolo, la causa veniva rinviata, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del
22.1.2025, alla quale viene decisa.
L'opposizione è infondata.
Preliminarmente occorre rilevare che l'opponente soltanto nella memoria ex art. 183, c. 6,
n. 1 c.p.c., ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'opposta.
Al riguardo occorre richiamare il seguente, condiviso, principio di diritto: “In caso di cessione
“in blocco” dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti “in blocco” è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, c.
1, n. 5, c.p.c.” (C. Cass., n. 4277/2023).
pagina 3 di 6 Ciò posto, l'opposta ha prodotto in giudizio:
- il contratto di cessione dei crediti;
- la lista dei crediti ceduti che include quello oggetto di causa;
- l'avviso pubblicato sulla G.U. n.81 del 14.7.2018;
- gli estratti conto;
- il contratto di finanziamento;
- l'avviso di cessione con lettera raccomandata notificata per compiuta giacenza e l'avviso del 13.8.2018;
- la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine oltre alle procure in forza delle quali ha agito.
I documenti indicati consentono di ritenere provata la legittimazione attiva dell'opposta, con conseguente rigetto dell'eccezione in esame.
L'opponente ha poi lamentato la violazione dell'art. 4, c. 3, e dell'art. 6, c. 3, del DPCM del
13.11.2014 in merito alle regole per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici. In particolare, ha eccepito l'inefficacia e la nullità del ricorso e del decreto ingiuntivo notificato dall'opposta.
L'eccezione non merita accoglimento.
Invero, l'atto notificato reca la firma digitale del procuratore su ogni pagina, oltre la regolare attestazione di conformità, sia sulla copia depositata in atti dall'opposta, sia sulla copia depositata dalla stessa opponente.
In ogni caso, l'opponente non si è lamentato di un'eventuale difformità tra l'originale e la copia notificata del ricorso e del decreto ingiuntivo, pertanto l'eventuale vizio di notifica risulta sanato, ex art. 156 c.p.c., con il raggiungimento dello scopo.
Anche il secondo motivo di opposizione non merita accoglimento.
L'opponente ha disconosciuto la propria firma, ai sensi degli artt. 214 c.p.c. e 2702 c.c..
Il CTU, dott. , appositamente nominato, ha esaminato le sei firme siglate “ Per_1 [...]
poste in verifica, e ha rilevato L'assenza di qualsivoglia anomalia grafo-ritmica (ad es. Parte_1 arresti, irregolarità/illogicità nel movimento, bottoni di sosta, ricalchi ecc.); assenza di tratti dalla conduzione
pagina 4 di 6 aritmica, ingiustificata nel contesto grafico esaminato;
Presenza di tracciati pressori differenziati (pieni/filetti);
Logicità e piena naturalezza delle spinte espansive, perfettamente automatizzate secondo la natura temperamentale del soggetto scrivente;
Presenza di legami aerei automatizzati (nell'approccio dello strumento grafico sul foglio).”
Egli ha concluso per l'integrità della documentazione e per l'autenticità delle firme, apposte da di suo pugno. Parte_1
Le conclusioni del CTU meritano di essere condivise, in quanto rese all'esito di uno scrupoloso esame degli atti di causa e ben motivate, e consentono di rigettare il motivo di opposizione con il quale è stata denunciata l'apocrifia delle sottoscrizioni.
Da ultimo, il NO ha lamentato, in maniera piuttosto generica, l'illegittimità di interessi e spese “perché parimenti non dovuti”.
È principio ormai consolidato che chi eccepisce in giudizio l'applicazione del tasso usurario ha l'onere di specificare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del c.d. tasso soglia. Così si è ripetutamente espressa la giurisprudenza di merito, condivisa dal giudice: “Nella fattispecie parte opponente non ha specificamente contestato le pattuizioni contenute in contratto e il computo degli interessi applicati dalla società con raffronto al tasso soglia vigente al momento della stipula;
neppure ha prodotto una diversa ricostruzione dei rapporti contabili tra le parti eventualmente a mezzo di una verifica tecnica di parte. Rimangono assorbite e risultano inammissibili le ulteriori eccezioni tardivamente sollevate. Va, su tali basi, rigettata la domanda” (cfr. Trib. Cosenza, sent. 234/2022).
Nel caso di specie, la genericità dell'eccezione formulata e la totale assenza finanche di allegazioni a sostegno dell'asserita non debenza di interessi e spese, determina il rigetto del relativo motivo.
Pertanto, l'opposizione va rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo, che va dichiarato esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in base al dm n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, all'effettiva sua complessità e all'attività processuale espletata, in € 6.000,00 (di cui € 1.200,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.800,00 per la fase istruttoria ed € 2.000,00 per la fase decisionale).
pagina 5 di 6 Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8814/2021
R.G., vertente tra (opponente) e in persona del Parte_1 Controparte_1 legale rappresentante pro tempore (opposta), disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n.
1430/2021;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese processuali, che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'opponente.
Così deciso in Catania il 22/01/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
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