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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 30/05/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 107/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.ri Magistrati
Presidente Dott. Gianmichele Marcelli
Giudice Dott. Pier Giorgio Palestini
Giudice Dott. Cesare Marziali Cons. Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 107/2022 R.G. e promossa da
(c.f. e P. IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del Direttore Generale pro-tempore rappresentata e difesa nel presente giudizio giusta
Procura Speciale in foglio separato dall'Avv. Gianfranco Borgani, con studio legale in Macerata,
Piazza N. Sauro n° 24 (c.f. ; fax: 0733-522916; telefono 3296288922; mail: CodiceFiscale_1
; pec presso i cui Email_1 Email_2 indirizzi chiede che gli vengano recapitate tutte le comunicazioni relative al presente procedimento
APPELLANTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. Sig. , Controparte_1 Controparte_2 con sede legale in Ferrara (FE) - Via Calvino n. 33 (p.iva ), in proprio e nella qualità di P.IVA_2
pagina 1 di 16 Capogruppo/mandataria dell' (mandante) rappresentata e difesa, Controparte_3 giusta mandato in calce ai sensi dell'art. 83 c.p.c. comma 3, secondo capoverso ed art. 8 DPCM n.
40 del 16.02.2016, dagli Avvocati Gaetano DI GIACOMO ) ed Enza CodiceFiscale_2
Maria ACCARINO ) con cui elettivamente domicilia all'indirizzo di CodiceFiscale_3
E posta elettronica certificata: .salerno Per ogni Email_3 CP_4 comunicazione sono indicati i seguenti indirizzi: fax 089 252734; PEC: E
.salerno. ; Email_3 CP_4
Email_6 Email_7
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Tribunale di Ancona in materia di contratti e obbligazioni – appalto .
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1 – La vicenda processuale ed il giudizio di primo grado
Con decreto ingiuntivo ottenuto in data 25 maggio 2019 la veniva condannata dal Parte_1
Tribunale di Ancona a pagare a la somma di euro 254.467, 28 oltre interessi Controparte_1
come da domanda.
Nella domanda la società ricorrente aveva esposto di aver fornito servizi all'azienda sanitaria in forza di contratto di appalto protocollo 12475 del 14 aprile 2006.
Tali servizi – sostanzialmente lavaggio e noleggio biancheria e divise - erano rimasti non pagati malgrado le richieste formali ed i solleciti.
Fra i criteri di computo, erano previsti costi per posto letto effettivamente occupato, costo giornaliero per lavaggi e noleggi di cuscini e materassi per posto letto, per la gestione del guardaroba, costo al chilo per la sterilizzazione a vapore della biancheria piana e confezionata, ecc.
Ogni singola zona territoriale servita aveva facoltà di attivare e disattivare i servizi pagina 2 di 16 opponeva il d.i., affermando Pt_1
- che non erano state prodotte le bolle di consegna previste nel contratto per la fatturazione;
- non era stata rispettata la fatturazione mensile;
- l'ente così non è riuscito a controllare la correttezza della prestazione.
- Contesta le prestazioni per la teleria non sterile, poiché la quantità di biancheria consegnata resta remunerata dal costo fisso.
- I costi erano rigidamente predeterminati e l'appaltatore non poteva a sua discrezione fatturare prestazioni aggiuntive.
Si costituiva la ditta appaltante affermando che si trattava di un servizio aggiuntivo espletato per le attività di sola operatoria dal primo giugno 2006 fino al luglio 2012, senza soluzione di continuità.
Afferma parte opposta che la stessa con il documento numero 4 prodotto con l'atto di Pt_1
opposizione riconosce che v'era stato un servizio aggiuntivo espletato.
Inoltre, il servizio di lava/noleggio della teleria non sterile per sale operatorie, anche se non oggetto del contratto, era stato di fatto richiesto dalla amministrazione per la dichiarata esigenza di utilizzare il cotone non sterile presso i blocchi operatori per i pazienti sottoposti ad intervento chirurgico.
L'estensione di tali prestazioni era giustificata dall'oggetto dell'appalto, sulla base dell'articolo 57 decreto legislativo 163 del 2006 e per l'articolo 4 ultimo comma condizioni speciali di appalto.
Peraltro il prezzo aggiuntivo per 1 euro e 70 al chilo per la biancheria era stato riconosciuto corretto dalla con nota protocollo 15369 del 22 febbraio 2012. Pt_1
In subordine esperiva azione per ingiustificato arricchimento. Controparte_1
Il primo giudice decideva la causa sulla base delle seguenti considerazioni, talora eccessivamente sintetiche sino a trasmodare nella scarsa chiarezza
1) Veniva innanzitutto richiamato l'art. 57 d lgs 163 del 2006,”…non vigente all'epoca della conclusione del contratto, ma vigente durante la sua esecuzione…”1 1 La norma è molto articolata, prevedendo una serie di ipotesi e di eccezioni pagina 3 di 16 2) Il fondamento della domanda era da individuarsi nella richiesta dell'ente, fuori capitolato, e soddisfatta, di servizio lava/noleggio della teleria non sterile per sale operatorie per esigenze istituzionali dell'ente che questo aveva manifestato sin dall'attivazione dell'affidamento e su cui non aveva mai sollevato contestazione. La prestazione come quantificata è stata Pt_1
sicuramente eseguita;
ciò è confermato , e poteva darsi per provato anche a fronte del fatto che il direttore della non si è recato a renderà l'interrogatorio. Pt_1
3) Veniva anche invocato T.A.R. Firenze , sez. I , 08/09/2015 , n. 1217, secondo il quale “ È illegittimo il provvedimento della stazione appaltante che dispone l'affidamento di un servizio complementare a quello già aggiudicato con procedura di evidenza pubblica, ai sensi dell'art.
57, comma 5, lett. a), d.lg. n. 163 del 2006, quando il nuovo servizio non sia tecnicamente separabile da quello originario, l'esigenza dell'affidamento si sia manifestata a seguito di una circostanza imprevista al momento di indizione della prima gara ed il relativo importo non superi il 50% dell'importo del contratto iniziale. In tal caso, l'obbligo di gara informale, ai sensi dell'art. 57, comma 6, d.lg. n. 163 del 2006, non è assoluto ma sussiste solo entro i limiti in cui sia tecnicamente possibile affidare il servizio ad un operatore diverso dall'affidatario del servizio originario. “ (Fattispecie relativa all'affidamento del servizio di sterilizzazione dello strumentario chirurgico di un'Azienda sanitaria al precedente affidatario del servizio di lavanolo, laddove non sia tecnicamente possibile la presenza di due operatori diversi presso la medesima centrale di sterilizzazione).
4) Nel caso di specie, era prevedibile l'utilizzo di materiale anche non sterile per le sale operatorie, sicuramente servizio non separabile.
5) Questo affidamento, che era possibile secondo la normativa dell'epoca, si è svolto nel quadro del contratto;
e non è contestato che le esigenze fossero di volta in volta rappresentate dalle caposala. V'era la possibilità che materiali fossero stati espressamente richiesti, allo scopo di garantire il servizio;
prestazione aggiuntiva, ma non gratuita, in quanto si trattava comunque di richieste che le territoriali erano facoltizzate a fare. Il fatto che tale servizio si sarebbe Pt_1
dovuto prevedere e meglio regolamentare non può andare a carico, nel caso di specie, all'imprenditore, che ha fatto comunque affidamento su una fattispecie che all'epoca appariva correttamente conclusa;
può semmai comportare delle responsabilità interne in chi ha gestito in maniera carente la vicenda, sin dalla predisposizione della determina contratto
6) In materia di appalto di opere pubbliche decorso un tempo ragionevole, definito dalla natura del contratto e dalle posizioni delle parti e dalle attività richieste, l'impresa creditrice ove non intervenga il collaudo può ben richiedere il tantundem mettendo il mora l'Amministrazione
pagina 4 di 16 debitrice senza neppure avvalersi del procedimento di cui all'art. 1183 c.c., senza che vengano in applicazione i principi della irretroattività della norma, invocati in ricorso, o quello di affidamento del soggetto a cui si chiede di attivarsi nel richiedere il corrispettivo di appalto, individuando il relativo atto, ex art. 2935 c.c., il dies a quo della prescrizione, in un diverso compendio normativo applicabile all'epoca in cui la richiesta venne avanzata.
7) Ora, a verifica attestata nel 2011, e rapporto concluso definitivamente nel 2012, non vi è dubbio che la prescrizione, nel caso di specie, non possa che essere quinquennale, trattandosi pur sempre, comunque lo si voglia considerare, di un contratto a prestazioni periodiche;
con corrispettivi da determinare per prestazioni aggiuntive non separabili effettuate con regolarità sino al 2012.
8) Come interruzione alla prescrizione fa valere parte opposta l'atto di significazione e diffida con cui si chiede il pagamento delle somme maturate per le forniture di teleria non sterile effettuate presso le sale operatorie della z.t. 10 di Camerino, per l'importo di euro 489.600. A tal proposito, per considerare valido l'atto interruttivo 7 settembre 2015, deve considerarsi che Per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. Nel caso di specie l'intimazione e messa in mora era espressa per la determinazione ai sensi dell'art. 20 del CSA delle forniture per teleria non sterile effettuate presso le sale operatorie della Z T di Camerino;
per cui è sufficientemente determinata fonte della obbligazione e soggetto obbligato;
ne consegue quindi che la successiva richiesta di decreto ingiuntivo è intervenuta entro i cinque anni dall'ultima messa in mora, a sua volta intervenuta a contestazione della controdeterminazione del compenso da parte di;
Pt_1
quindi la prescrizione quinquennale per prestazioni in corso di determinazione deve considerarsi validamente effettuata.
9) Il decreto ingiuntivo veniva pertanto confermato, con spese e carico della amministrazione soccombente
§ 2 - L'appello
L interpone appello con i seguenti motivi : Pt_1
pagina 5 di 16 1) Errata reiezione dell'eccezione di prescrizione
2) Mancanza di prova del credito
3) Errata qualificazione della prestazione come è aggiuntiva, piuttosto che prevista e regolata dalla lex di gara.
Si è costituita l'appellata, contestando integralmente le prospettazioni di parte appellante e chiedendo il rigetto dell'appello .
§ 3 – Le prove orali esperite in primo grado
Sia che si adottino le prospettazioni dell'ente committente sia che invece si adottino quelle dell'appaltatore, il contesto generale pecca di precisione e la specifica materia oggetto del contendere è fortemente influenzata da tale opacità .
Gioverà prendere le mosse dalle prove orali assunte in primo grado, quantomeno nei passaggi essenziali .
Vero che gli approvigionamenti destinati alle sale operatorie degli ospedali di San Severino e Matelica della ex zona territoriale 10 da parte della ditta S.O aggiudicatrice dell'ati dell'appalto hanno riguardato continuativamente dal 2008 al 2012 solo ed esclusivamente specifici kit di tessuto sterile ad uso multiplo?
(Dirigente amministrativo): per quanto a mia conoscenza, si. Posso confermare fino al IM 21.05.2010, data in cui ho cessato il servizio presso . Pt_1
(impiegata): Si è vero ON
(Dirigente amministrativo): è vero. Dal 2010 data in ho preso servizio come dirigente alla Persona_1 CXZT10 fino a giugno 2012
Vero è che da giugno 2006 a luglio 2011 s.o ha consegnato quotidianamente, per cinque giorni alla settimana, i pezzi di teleria verde non sterile, sì come ricondizionata, destinata ai blocchi operatori dei pp.oo di Camerino, San Severino Marche e Matelica in base a una dotazione necessaria prestabilita, determinata in un primo momento su indicazioni delle caposala dei vari blocchi operatori che calcolavano le quantità necessarie di pezzi in base agli interventi programmati, oltre eventuali urgenze e in un secondo momento tenendo conto del consumo medio giornaliero di pezzi quotidianamente ripristinato?
(Dirigente amministrativo): non sono a conoscenza IM
(impiegata): non sono in grado di rispondere ON
(Anestesista Co.co.co): si. Non confermo che la consegna avvenisse per tutti i giorni Parte_2 lavorativi.
(medico): non ne sono direttamente a conoscenza. Testimone_3
pagina 6 di 16 (Dirigente amministrativo): non sono in grado di rispondere. Persona_1
(infermiera): vero, venivano consegnati i pezzi di teleria verde non sterile ma non ricordo se tutti _4 i giorni
(pensionata, ha concluso il rapporto di lavoro il 01-01-2017): presso il blocco operativo di Persona_2 Camerino la consegna non avveniva quotidianamente.
(Coordinatore informatico): Si, vero la teleria verde veniva consegnata esclusivamente nei locali Testimone_5 operatori, ma non sono a conoscenza dei giorni di consegna.
Vero che a seguito delle richieste di pagamento della ditta appaltatrice manifestate con 'invio della fattura n. 2323111513 dell'importo di € 201.341,05 + iva venne avviata nella zona n. 10 una verifica interna che coinvolse il responsabile dei blocchi, la direzione sanitaria ed il responsabile dell'ufficio acquisti beni e servizi.
(impiegata): si è vero ON
(Anestesista Co.co.co): Si Parte_2
(medico): si è vero. Testimone_3
(Dirigente amministrativo): è vero Persona_1
(pensionata, ha concluso il rapporto di lavoro il 01-01-2017): non sono in grado di rispondere. Persona_2
Vero è che la consegna avveniva ogni giorno presso gli armadi installati nei locali adibiti a pre-ingresso delle sale operatorie dei PP.OO di Camerino, San Severino Marche e Matelica?
(Dirigente amministrativo): non sono a conoscenza IM
(impiegata): non sono in grado di rispondere ON
(Anestesista Co.co.co): Si, quando effettuata. Parte_2
(medico): non ne sono direttamente a conoscenza. Testimone_3
(Dirigente amministrativo): Non sono in grado di raccogliere [rectius, verosimilmente : Persona_1 rispondere]
(infermiera): non ricordo la presenza di armadi installati adibiti alla biancheria _4
IA LE (pensionata, ha concluso il rapporto di lavoro il 01-01-2017): preciso che nel blocco operativo di
Camerino la consegna avveniva nella stanza di sterilizzazione al di fuori delle sala operatoria (non quotidianamente).
(Coordinatore informatico): non ne sono a conoscenza. Testimone_5
Vero è che presso il p.o di San Severino la teleria verde non sterile veniva consegnata in più sale operatorie ed esattamente presso la sala operatoria 3° piano (Chirurgia), 2° piano (oculistica + ginecologia), 4° piano (sala parti).
(Dirigente amministrativo): non sono a conoscenza IM
(impiegata): non sono in grado di rispondere ON
pagina 7 di 16 (Anestesista Co.co.co):si, quando effettuata. Parte_2
(medico): non è vero. La teleria non veniva consegnate nelle sale operatorie ma presso il Testimone_3 blocco operativo della presala
(Dirigente amministrativo): non sono in grado di rispondere Persona_1
(infermiera): non sono in grado di rispondere. Lavoro all'ospedale di Camerino. _4
(pensionata, ha concluso il rapporto di lavoro il 01-01-2017): non so perché non ho mai prestato Persona_2 servizio presso il p.o di san severino.
(Coordinatore informatico): non ne sono a conoscenza. Testimone_5
Vero è che sono stati consegnati dal 01.06.2006 al 31.03.2011 (57 mesi) e fino al 31.08.2011, per cinque giorni alla settimana, i seguenti quantitativi di pezzi (Da settembre 2011 a luglio 2012 valgono i quantitativi di cui alle bolle di consegna, agli atti):
Lenzuola: n.3 P./G a San Severino;
n. 50 p./G a Camerino;
peso a pezzo 0,700 kg.
Telini: N. 50 P./G a San Severino;
n. 60 P./G a Camerino;
peso a pezzo 0,180 kg
Traverse: N. 30 P/G a San Severino;
n. 40 P,G/G a Camerino;
peso a pezzo: 0,400 KG;
Federe: 0 a San Severino;
n. 60 P./G a Camerno;
peso a pezzo 0,150 kg
Asciugamani viso n.10 P.G a San Severino;
0 a Camerino;
peso a pezzo 0,200 kg
(Dirigente amministrativo): non sono a conoscenza IM
(impiegata): non sono in grado di rispondere ON
(Anestesista Co.co.co): non sono in grado di confermare Parte_2
(medico): non ne sono a conoscenza Testimone_3
(Dirigente amministrativo): non sono in grado di rispondere. Persona_1
(infermiera): non sono in grado di rispondere per l'ospedale di Camerino _4
(pensionata, ha concluso il rapporto di lavoro il 01-01-2017): non sono in grado di rispondere. Persona_2
(Coordinatore informatico): non ne sono a conoscenza Testimone_5
Vero è che detta teleria non era ricompresa nelle scorte della biancheria destinata alla degenza ordinaria?
(Dirigente amministrativo): non sono a conoscenza IM
(impiegata): non sono a conoscenza ON
(Anestesista Co.co.co): non sono in grado di confermare Parte_2
(medico): è vero seppur prevista dal capitolato di appalto non è stata mai consegnata Testimone_3 alle aree di degenza ordinaria.
(Dirigente amministrativo): non sono in grado di rispondere. Persona_1
(infermiera): non sono in grado di rispondere. _4
(pensionata, ha concluso il rapporto di lavoro il 01-01-2017): non sono in grado di rispondere. Persona_2
(Coordinatore informatico): non è vero. Nell'U.O di Chirurgia di Camerino non veniva Testimone_5 consegnata teleria verde non sterile. pagina 8 di 16 Vero è che la teleria di cotone verde veniva utilizzata all'interno dei blocchi operatori?
(Dirigente amministrativo): non sono a conoscenza IM
(impiegata): non sono in grado di rispondere ON
(medico): si è vero all'interno del blocco operatorio ma non nelle sale operatorie a supporto Testimone_3 del paziente (barelle, etc).
(Anestesista Co.co.co): si, fino alla sua sostituzione Parte_2
(Dirigente amministrativo): non sono in grado di rispondere. Persona_1
(infermiera): si ma solo per coprire le barelle posizionate dentro al blocco operatorio ma fuori _4 dalle sale operatorie.
(pensionata, ha concluso il rapporto di lavoro il 01-01-2017): la teleria verde veniva utilizata Persona_2 esclusivamente per l'allestimento di barelle che rimanevano fuori dalle sale operatorie.
(Coordinatore informatico): Si, vero in quanto il paziente che rientrata dal B.O in reparto di Testimone_5 Chirurgia era coperto con la teleria verde non sterile.
Vero che a seguito della verifica interna si accertò che la quantificazione del costo delle forniture della teleria di cui è causa era pari ad € 44.699, 97 come da nota prot. 45510 del 21.11.11?
(impiegata): si è vero ON
(Anestesista Co.co.co): si Parte_2
(Dirigente amministrativo): è vero Persona_1
(infermiera): non lo so _4
(Coordinatore informatico): no, non ne sono a conoscenza Testimone_5
Vero che alla quantificazione dell'importo di € 44.699,97 corrispondente alla teleria di cui è causa l'ufficio acquisti è pervenuto prendendo a riferimento-base il parametro economico di € 1,70 kg.
(impiegata): si è vero ON
(Anestesista Co.co.co): si Parte_2
(Dirigente amministrativo): è vero Persona_1
Vero che l'ufficio acquisti beni e servizi prese a riferimento-base il paramentro di € 1.70 kg perché era applicato nel previgente contratto di fornitura con la servizi italia che era mandante della stessa ati con
s.o?
(impiegata): si è vero ON
Vero che il parametro di € 1,70 kg venne preso a riferimento-base perché nel csa e nell'offerta economica mancava l'indicazione del valore economico relativo al tipo di fornitura per cui è causa?
(impiegata): si è vero ON
pagina 9 di 16 (Dirigente amministrativo): è vero Persona_1
Vero che l'ufficio acquisti beni e servizi prese a riferimento-base il parametro di € 1.70 kg perché era Part applicato nel previgente contratto di fornitura con la servizi italia che era mandante della stessa on
S.O?
(Dirigente amministrativo): è vero. Ho appreso detta circostanza dalla documentazione di cui al Persona_1 CP_ fascicolo relativo all'appalto aggiudicato a servizi .
Vero che nelle sale operatorie degli ospedali di Camerino, San Severino e Matelica della ex zona territoriale 10 potevano fare ingresso per decisione della direzione sanitaria solo kit sterili quali TNT
(Tessuto non tessuto) e TMU (tessuto ad uso multiplo) e che era vietato l'uso delle teleria in cotone verde azzurro non sterile di cui è causa?
(Anestesista Co.co.co): si, ma dall'anno 2012, antecedentemente il materiale era misto, con Parte_2 teleria utilizzabile per barelle che stazionavano in presala operatoria.
(medico): Si è vero Testimone_3
(infermiera): vero per la struttura di Camerino. _4
Vero che dal 2006 al 2011 la teleria verde-azzurra in cotone non sterile di cui è causa veniva consegnata direttamente dalla ditta aggiudicataria dell'appalto S.O ai blocchi operatori dei presidi ospedalieri di
Camerino, san severino e matelica?
(Anestesista Co.co.co): Si. Dal 2012 ai reparti chirurgici. Parte_2
(medico): Si è vero, la teleria veniva consegnata dalla ditta con le modalità di cui al Testimone_3 precedente appalto al blocco operativo (non sala operatoria) per il corredo del paziente (allestimento barelle per sosta pazienti). La teleria non veniva contestualmente consegnate alle uu.oo di degenza chirurgica come da capitolato.
(pensionata, ha concluso il rapporto di lavoro il 01-01-2017): vero, ma la consegna avveniva al Persona_2 di fuori del blocco ospedaliero.
Vero che la verifica interna ha avuto ad oggetto l'effettivo consumo della teleria di cui è causa ai fini del riscontro dell'importo della fattura n. 2323111513 dell'importo di € 201.341,05?
(Anestesista Co.co.co): Si Parte_2
(infermiera): non lo so _4
(Coordinatore informatico): no, non ne sono a conoscenza. Testimone_5
Vero che a seguito della verifica interna, riferita al trimestre luglio-settembre 2011, si accertò che il consumo della teleria di cui è causa era riferibile esclusivamente ai fabbisogni dei blocchi operatori dei
3 ospedali che venivano riforniti dalla ditta appaltatrice?
(Anestesista Co.co.co): si. Parte_2
(infermiera): non ricordo _4 pagina 10 di 16 (Coordinatore informatico): No, non sono a conoscenza. Testimone_5
Vero che i locali adibiti a pre-ingresso delle sale operatorie dei presidi ospedalieri di Camerino, san severino e matelica costituiscono parte del blocco operatorio delle predette strutture ospedaliere?
(Anestesista Co.co.co): Si. I locali suddetti circondano la sala operatoria e sono funzionali al suo Parte_2 funzionamento. L'ambiente operatorio è l'unione di tutti i locali suddetti.
(infermiera): all'ospedale di Camerino i locali adibiti a pre-ingresso delle sale operatorie non _4 costituiscono parte del blocco operatorio.
(pensionata, ha concluso il rapporto di lavoro il 01-01-2017): nel presidio ospedaliero di Persona_2 Camerino il Pre-ingresso non costituisce parte del blocco operativo.
Vero che nelle sale operatorie dei presidi ospedali di San Severino, Camerino e Matelica, stante il relativo espresso divieto, non ha mai fatto ingresso la teleria verde azzurra in cotone non sterile di cui è causa?
(Anestesista Co.co.co): dall'anno 2012. Antecedentemente il materiale era misto, con teleria Parte_2 utilizzabile per barrelle che stazionano fuori dalla sala operatoria in ogni presidio.
(medico): si è vero Testimone_3
(pensionata, ha concluso il rapporto di lavoro il 01-01-2017): vero per il perisidio di Camerino. Persona_2
(pensionata – fine rapporto di lavoro dicembre 2015): Nell'ospedale di S. Severino ha fatto ingresso Per_3 teleria verde non sterile. Veniva posizionata in una scaffalatura situata nella zona dietro fuori dalla sala operatoria.
ex coordinatrice): non sono in grado di rispondere perché non ricordo (per la sala operatoria di Tes_6 matelica)
Vero che le uniche consegne documentate da DDT di teleria verde azzura non sterile di cui è causa sono state fatte dalla servizi ospedalieri ai blocchi operatori della EX Zt n° 10 nel periodo settembre 2011- luglio 2012?
(Anestesista Co.co.co): non sono in grado di rispondere confermando il dato. Parte_2
(pensionata, ha concluso il rapporto di lavoro il 01-01-2017): non ricordo Persona_2 pensionata – fine rapporto di lavoro dicembre 2015): non ricordo Per_3
ex coordinatrice): non ricordo Tes_6
Vero che a seguito degli esiti della verifica interna circa il consumo della teleria di cui è causa la direzione sanitaria decise che la fornitura stessa venisse effettuata attraverso il reintegro dei guardaroba esistenti presso ciascun reparto/divisione interna di degenza dei tre ospedali (chirurgia, ortopedia, etc) anziché in forma diretta ai blocchi operatori come era avvenuto?
(medico): Si è vero Testimone_3
pagina 11 di 16 Vero che fu la direzione sanitaria ad ordinare il ripristino delle condizioni della disciplina sancita dal CSA
e di cui al precedente punto 12 del presente capitolato come da nota prot. 66348 del 01/08/2021 che viene mostrata al teste?
(medico): Si è vero in quanto la nota richiama la disposizione impartita a mia firma del Testimone_3 17/07/2012.
Vero che la dotazione minima per posto-letto è comprensiva della teleria verde azzurra non sterile di cui
è causa nelle varie tipologie, misura e quantità da determinarsi in base alle esigenze di volta in volta valutate?
(medico): Si è vero Testimone_3
(Coordinatore informatico): no, non è vero Testimone_5
(pensionata dal primo aprile 2015): nell'unità operativa di ortopedia di Camerino la teleria verde Parte_4 veniva consegnata in quantità minima per lavori diversi del posto letto del paziente
Vero che la teleria verde-azzurra di cotone non sterile di cui è causa veniva fornita alternativamente e non contemporaneamente o ai blocchi operatori o alle unità di degenza?
(infermiera): non posso rispondere per la degenza;
posso dire che alternativamente veniva _4 consegnata teleria al blocco operatorio
(pensionata, ha concluso il rapporto di lavoro il 01-01-2017): non sono in grado di rispondere se Persona_2 la consegna avvenisse alternativamente.
pensionata – fine rapporto di lavoro dicembre 2015): per quanto ricordo non ho mai visto sopra la Per_3 barella dell'operando teleria verde non sterile.
ex coordinatrice): non ricordo che per la sala operatoria di matelica veniva utilizzata la teleria Tes_6 verde non sterile.
Vero che per i fabbisogni di teleria verde azzurra in cotone non sterile di cui è causa nelle varie tipologie, misure e quantità consegnata ai blocchi operatori a richiesta della caposala non è prestabilita alcuna dotazione minima per posto letto nell'allegato “A” del CSA?
(pensionata, ha concluso il rapporto di lavoro il 01-01-2017): non sono in grado di rispondere. Persona_2 pensionata – fine rapporto di lavoro dicembre 2015): nell'ospedale di S. Severino per quanto mi Per_3 ricordo non facevo richiesta per la teleria verde, ma veniva rifornita in automatico.
ex coordinatrice): non ricordo per la S.O di Matelica. Tes_6
Vero è che la teleria verde e/o azzurra di cotone non sterile di cui è causa veniva consegnata dalla S.O ai reparti/Divisioni interni di degenza (es. ortopedia, chirurgia, ginecologia, oculistica, etc) in quanto costituente il corredo del posto letto per tutti gli usi istituzionali?
(Coordinatore informatico): No, la teleria verde veniva non consegnata ai reparti, ma restava dopo Testimone_5 la consegna solamente nella B.O di Camerino.
§ 4 – Sull'eccepita prescrizione
pagina 12 di 16 Si legge nell'atto d'appello :
“Stante anche l'espresso rinvio dell'art. 39 del CSA alle norme del Codice Civile (artt. 16551677), al contratto di cui è causa (appalto di servizi integrati) sono applicabili le norme del contratto a prestazioni continuative (quotidiane) o anche del contratto di somministrazione. Recita, infatti, l'art. 1677 c.c.: “Se l'appalto ha per oggetto prestazioni continuative o periodiche di servizi, si osservano in quanto compatibili le norme di questo capo e quelle relative al contratto di somministrazione”. Ne consegue che il diritto di credito nascente dal contratto in oggetto è soggetto non già alle norme della prescrizione ordinaria (decennale) delle obbligazioni contrattuali di cui all'art. 2946 c.c. ma a quella breve prevista per quei tipi di contratto. Secondo il Tribunale di Milano (Sez. VIII, 15 settembre 2006) il diritto credito nascente dal contratto di cui è causa (cioè il contratto di appalto integrato di servizi con somministrazione continuative) è soggetto a prescrizione biennale. Invero, esigenze imprescindibili di certezza del diritto consigliano e richiedono che, nel caso in cui
l'obbligazione abbia ad oggetto prestazioni erogate con cadenza quotidiana, il diritto di credito si prescriva in tempi più brevi sia rispetto alla previsione quinquennale che a quella decennale dettata per le obbligazioni in generale. Anche dare maggiore certezza alle pretese nascenti dal contratto l'art. 20 del CSA, che per i servizi di cui è causa al punto f) richiama espressamente il punto H dell'art. 1 per quelli resi anche alle sale operatorie delle Zone Territoriali, prevede la fatturazione mensile. Violando la richiamata disposizione della lex di gara, la opposta avrebbe lasciato trascorrere oltre 5 anni (2006-2011) senza emettere alcuna fattura, emettendone poi una sola del tutto generica nel 2011 (la n. 2323111513 dell'importo di 241.610,46) per “servizi resi” nel quinquennio precedente…”.
Su tale questione parte appellata controdeduce nel modo seguente
“…La tesi attorea è (innanzitutto) inammissibile per novità. 33.1 con l'atto di citazione in opposizione (qui All.9) ha Pt_1 sollevato eccezione di prescrizione decennale limitatamente alla domanda principale di S.O. qualificando il rapporto come appalto…[…]…tanto più che è l'articolo cui ha dato applicazione il Tribunale riconoscendo che il termine non è decorso sussistendo atti interruttivi di S.O. (quali la richiesta di S.O. del 7.10.2014; la diffida di S.O. del 27.01.2015; l' atto di significazione e diffida di S.O. del 7.09.2015…[…]…
Il motivo che poggia sulla prescrizione è infondato : per il chiaro dettato normativo (art. 1677 Codice
Civile) “Se l'appalto ha per oggetto prestazioni continuative o periodiche di servizi, si osservano, in quanto compatibili, le norme di questo capo e quelle relative al contratto di somministrazione”. Quindi si tratta in ogni caso di termine quinquennale e non biennale2 . 2 Non è invece corretta l'altra obiezione di parte appellata, che poggia sulla novità del tipo di eccezione, non dedotta in primo grado . Infatti “In tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di questa, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come una "quaestio iuris" concernente l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge. Ne consegue che la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al potere - dovere del giudice, di guisa che, da un lato, non incorre nelle preclusioni di cui agli artt. 416 e 437 cod. proc. civ. la parte che, proposta originariamente un'eccezione di prescrizione quinquennale, invochi nel successivo corso del giudizio la prescrizione ordinaria decennale, o viceversa;
e, dall'altro lato, il riferimento della parte ad uno di tali termini non priva il giudice del potere officioso di applicazione (previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione) di una norma di previsione di un termine diverso”(Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 20.1.2014, n. 1064. Principio pacifico, ribadito anche dalla ordinanza n. 12182/2021, che afferma altresì come non rilevi, invece, “l'eventuale erronea individuazione del termine applicabile, ovvero – l'erronea indicazione – del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte”.Cfr., ancora, Sez. 3, n. 1149 del 21/01/2020, che semmai pone l'accento sul rispetto del contraddittorio : “Non viola il principio dispositivo della prescrizione (art. 2938 c.c.) né quello della pagina 13 di 16 § 4 – Mancata prova – Mancata produzione delle bolle di consegna
Facendo anche perno su osservazioni del precedente g.i. in primo grado, l' osserva come Pt_1
controparte
“ha depositato bolle di consegna dei predetti teli riferite esclusivamente al periodo di tempo compreso tra il mese di settembre 2011 e quello di luglio 2012”….[…]… Il Doc. 7 (bolle di consegna) allegato alla comparsa di costituzione è privo delle bolle di consegna erroneamente preannunciate. ….”.
Afferma in proposito parte appellata che
“più esattamente: dall'1.06.2006 al 31.03.2011 (57 mesi) e fino al 31.08.2011, per cinque giorni (ovvero sei giorni per i testi e L. e per il legale rappresentante di S.O.) alla settimana, venivano consegnati i seguenti quantitativi di Testimone_7 pezzi (da settembre 2011 a luglio 2012 valgono i quantitativi di cui alle bolle di consegna, agli atti): lenzuola: n.3p./g a San
Severino; n.50p./g a Camerino;
peso a pezzo 0,700kg; telini: n.50p./g a San Severino;
n.60p./g a Camerino;
peso a pezzo
0,180kg; traverse: n.30p./g a San Severino;
n.40p./g Camerino;
peso a pezzo 0,400kg; federe: 0 San Severino;
60p./g a
Camerino; peso a pezzo 0,150kg; asciugamani viso: n.10p./g a San Severino;
0 Camerino;
peso a pezzo 0,200 kg….
….omissis……….
a ciò aggiungasi i buoni di consegna nel periodo settembre 2011/luglio 2012, agli atti del giudizio – cfr. doc.7 produzione di S.O. allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
qui in appello sub.All.1….”.
A proposito di tale ultima documentazione, si tratta di moduli scarsamente comprensibili, con la firma del ricevente illeggibile, e con diciture di biancheria del tipo V20, V30 accanto alla tipologia della biancheria stessa .
Questa documentazione, a tutto voler concedere, non va oltre il principio di prova scritta che, verosimilmente, ha giustificato l'accoglimento di prova testimoniale, che tuttavia, come sopra visto, non hanno avuto risposte positive:
Vero è che sono stati consegnati dal 01.06.2006 al 31.03.2011 (57 mesi) e fino al 31.08.2011, per cinque giorni alla settimana, i seguenti quantitativi di pezzi (Da settembre 2011 a luglio 2012 valgono i quantitativi di cui alle bolle di consegna, agli atti):
corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 c.p.c.) la decisione che accolga l'eccezione di prescrizione ordinaria sulla base di una ragione giuridica diversa da quella prospettata dalla parte che l'ha formulata, poiché spetta al giudice individuare gli effetti giuridici dei singoli atti posti in essere, attribuendo o negando a ciascuno di essi efficacia interruttiva o sospensiva della prescrizione, mentre la tutela del contraddittorio è assicurata ponendo la controparte nelle condizioni di difendersi deducendo l'esistenza di eventuali circostanze rilevanti ai sensi degli artt. 2941, 2942, 2943 e 2944 c.c.”
pagina 14 di 16 : n.3 P./G a San Severino;
n. 50 p./G a Camerino;
peso a pezzo 0,700 kg. Pt_5 Telini: N. 50 P./G a San Severino;
n. 60 P./G a Camerino;
peso a pezzo 0,180 kg
Traverse: N. 30 P/G a San Severino;
n. 40 P,G/G a Camerino;
peso a pezzo: 0,400 KG;
Federe: 0 a San Severino;
n. 60 P./G a Camerno;
peso a pezzo 0,150 kg
Asciugamani viso n.10 P.G a San Severino;
0 a Camerino;
peso a pezzo 0,200 kg
(Dirigente amministrativo): non sono a conoscenza IM
(impiegata): non sono in grado di rispondere ON
(Anestesista Co.co.co): non sono in grado di confermare Parte_2
(medico): non ne sono a conoscenza Testimone_3
(Dirigente amministrativo): non sono in grado di rispondere. Persona_1
(infermiera): non sono in grado di rispondere per l'ospedale di Camerino _4
(pensionata, ha concluso il rapporto di lavoro il 01-01-2017): non sono in grado di rispondere. Persona_2
(Coordinatore informatico): non ne sono a conoscenza Testimone_5
§ 5 – Conclusioni
A questo punto, poiché sussiste assoluta incertezza sulla stessa esistenza della prestazione asseritamente fornita (e, incidentalmente, tutt'altro che non contestata dall' come pure l'appellata Pt_1
afferma nel suo atto di costituzione) non giova in alcun modo approfondire se la stessa fosse ricomprese in qualche pattuizione negoziale e, giuridicamente, come si atteggiasse in merito all'appalto, ai criteri di corrispettivo e a quant'altro.
Tutte le restanti questioni, pertanto , restano assorbite.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella mediana dei parametri di riferimenti, a favore dell' sia per il primo che per il secondo grado. Pt_1
PQM
La Corte d'Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' nei Pt_1
confronti di così provvede:
- In totale accoglimento dell'appello, revoca il d.i. opposto in primo grado
- condanna a rifondere all'appellante le spese di lite di entrambi i gradi, Controparte_1 Pt_1
spese che liquida, quanto al primo grado, per la Fase di studio della controversia, in € 2.552,00, per la
Fase introduttiva del giudizio, in € 1.628,00; per la Fase di trattazione, in pagina 15 di 16 € 5.670,00; per la Fase decisionale, in €
4.253,00 e, quanto al secondo grado, per la Fase di studio della controversia, in € 2.977,00, per la Fase introduttiva del giudizio, in € 1.911,00, per la Fase di trattazione, in € 4.326,00, il tutto oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge;
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio, il 5.5.25
Il Presidente dott. Gianmichele Marcelli
Il Consigliere estensore dott. Cesare Marziali
(atto sottoscritto digitalmente dal Presidente e dal Consigliere estensore )
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.ri Magistrati
Presidente Dott. Gianmichele Marcelli
Giudice Dott. Pier Giorgio Palestini
Giudice Dott. Cesare Marziali Cons. Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 107/2022 R.G. e promossa da
(c.f. e P. IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del Direttore Generale pro-tempore rappresentata e difesa nel presente giudizio giusta
Procura Speciale in foglio separato dall'Avv. Gianfranco Borgani, con studio legale in Macerata,
Piazza N. Sauro n° 24 (c.f. ; fax: 0733-522916; telefono 3296288922; mail: CodiceFiscale_1
; pec presso i cui Email_1 Email_2 indirizzi chiede che gli vengano recapitate tutte le comunicazioni relative al presente procedimento
APPELLANTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. Sig. , Controparte_1 Controparte_2 con sede legale in Ferrara (FE) - Via Calvino n. 33 (p.iva ), in proprio e nella qualità di P.IVA_2
pagina 1 di 16 Capogruppo/mandataria dell' (mandante) rappresentata e difesa, Controparte_3 giusta mandato in calce ai sensi dell'art. 83 c.p.c. comma 3, secondo capoverso ed art. 8 DPCM n.
40 del 16.02.2016, dagli Avvocati Gaetano DI GIACOMO ) ed Enza CodiceFiscale_2
Maria ACCARINO ) con cui elettivamente domicilia all'indirizzo di CodiceFiscale_3
E posta elettronica certificata: .salerno Per ogni Email_3 CP_4 comunicazione sono indicati i seguenti indirizzi: fax 089 252734; PEC: E
.salerno. ; Email_3 CP_4
Email_6 Email_7
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Tribunale di Ancona in materia di contratti e obbligazioni – appalto .
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1 – La vicenda processuale ed il giudizio di primo grado
Con decreto ingiuntivo ottenuto in data 25 maggio 2019 la veniva condannata dal Parte_1
Tribunale di Ancona a pagare a la somma di euro 254.467, 28 oltre interessi Controparte_1
come da domanda.
Nella domanda la società ricorrente aveva esposto di aver fornito servizi all'azienda sanitaria in forza di contratto di appalto protocollo 12475 del 14 aprile 2006.
Tali servizi – sostanzialmente lavaggio e noleggio biancheria e divise - erano rimasti non pagati malgrado le richieste formali ed i solleciti.
Fra i criteri di computo, erano previsti costi per posto letto effettivamente occupato, costo giornaliero per lavaggi e noleggi di cuscini e materassi per posto letto, per la gestione del guardaroba, costo al chilo per la sterilizzazione a vapore della biancheria piana e confezionata, ecc.
Ogni singola zona territoriale servita aveva facoltà di attivare e disattivare i servizi pagina 2 di 16 opponeva il d.i., affermando Pt_1
- che non erano state prodotte le bolle di consegna previste nel contratto per la fatturazione;
- non era stata rispettata la fatturazione mensile;
- l'ente così non è riuscito a controllare la correttezza della prestazione.
- Contesta le prestazioni per la teleria non sterile, poiché la quantità di biancheria consegnata resta remunerata dal costo fisso.
- I costi erano rigidamente predeterminati e l'appaltatore non poteva a sua discrezione fatturare prestazioni aggiuntive.
Si costituiva la ditta appaltante affermando che si trattava di un servizio aggiuntivo espletato per le attività di sola operatoria dal primo giugno 2006 fino al luglio 2012, senza soluzione di continuità.
Afferma parte opposta che la stessa con il documento numero 4 prodotto con l'atto di Pt_1
opposizione riconosce che v'era stato un servizio aggiuntivo espletato.
Inoltre, il servizio di lava/noleggio della teleria non sterile per sale operatorie, anche se non oggetto del contratto, era stato di fatto richiesto dalla amministrazione per la dichiarata esigenza di utilizzare il cotone non sterile presso i blocchi operatori per i pazienti sottoposti ad intervento chirurgico.
L'estensione di tali prestazioni era giustificata dall'oggetto dell'appalto, sulla base dell'articolo 57 decreto legislativo 163 del 2006 e per l'articolo 4 ultimo comma condizioni speciali di appalto.
Peraltro il prezzo aggiuntivo per 1 euro e 70 al chilo per la biancheria era stato riconosciuto corretto dalla con nota protocollo 15369 del 22 febbraio 2012. Pt_1
In subordine esperiva azione per ingiustificato arricchimento. Controparte_1
Il primo giudice decideva la causa sulla base delle seguenti considerazioni, talora eccessivamente sintetiche sino a trasmodare nella scarsa chiarezza
1) Veniva innanzitutto richiamato l'art. 57 d lgs 163 del 2006,”…non vigente all'epoca della conclusione del contratto, ma vigente durante la sua esecuzione…”1 1 La norma è molto articolata, prevedendo una serie di ipotesi e di eccezioni pagina 3 di 16 2) Il fondamento della domanda era da individuarsi nella richiesta dell'ente, fuori capitolato, e soddisfatta, di servizio lava/noleggio della teleria non sterile per sale operatorie per esigenze istituzionali dell'ente che questo aveva manifestato sin dall'attivazione dell'affidamento e su cui non aveva mai sollevato contestazione. La prestazione come quantificata è stata Pt_1
sicuramente eseguita;
ciò è confermato , e poteva darsi per provato anche a fronte del fatto che il direttore della non si è recato a renderà l'interrogatorio. Pt_1
3) Veniva anche invocato T.A.R. Firenze , sez. I , 08/09/2015 , n. 1217, secondo il quale “ È illegittimo il provvedimento della stazione appaltante che dispone l'affidamento di un servizio complementare a quello già aggiudicato con procedura di evidenza pubblica, ai sensi dell'art.
57, comma 5, lett. a), d.lg. n. 163 del 2006, quando il nuovo servizio non sia tecnicamente separabile da quello originario, l'esigenza dell'affidamento si sia manifestata a seguito di una circostanza imprevista al momento di indizione della prima gara ed il relativo importo non superi il 50% dell'importo del contratto iniziale. In tal caso, l'obbligo di gara informale, ai sensi dell'art. 57, comma 6, d.lg. n. 163 del 2006, non è assoluto ma sussiste solo entro i limiti in cui sia tecnicamente possibile affidare il servizio ad un operatore diverso dall'affidatario del servizio originario. “ (Fattispecie relativa all'affidamento del servizio di sterilizzazione dello strumentario chirurgico di un'Azienda sanitaria al precedente affidatario del servizio di lavanolo, laddove non sia tecnicamente possibile la presenza di due operatori diversi presso la medesima centrale di sterilizzazione).
4) Nel caso di specie, era prevedibile l'utilizzo di materiale anche non sterile per le sale operatorie, sicuramente servizio non separabile.
5) Questo affidamento, che era possibile secondo la normativa dell'epoca, si è svolto nel quadro del contratto;
e non è contestato che le esigenze fossero di volta in volta rappresentate dalle caposala. V'era la possibilità che materiali fossero stati espressamente richiesti, allo scopo di garantire il servizio;
prestazione aggiuntiva, ma non gratuita, in quanto si trattava comunque di richieste che le territoriali erano facoltizzate a fare. Il fatto che tale servizio si sarebbe Pt_1
dovuto prevedere e meglio regolamentare non può andare a carico, nel caso di specie, all'imprenditore, che ha fatto comunque affidamento su una fattispecie che all'epoca appariva correttamente conclusa;
può semmai comportare delle responsabilità interne in chi ha gestito in maniera carente la vicenda, sin dalla predisposizione della determina contratto
6) In materia di appalto di opere pubbliche decorso un tempo ragionevole, definito dalla natura del contratto e dalle posizioni delle parti e dalle attività richieste, l'impresa creditrice ove non intervenga il collaudo può ben richiedere il tantundem mettendo il mora l'Amministrazione
pagina 4 di 16 debitrice senza neppure avvalersi del procedimento di cui all'art. 1183 c.c., senza che vengano in applicazione i principi della irretroattività della norma, invocati in ricorso, o quello di affidamento del soggetto a cui si chiede di attivarsi nel richiedere il corrispettivo di appalto, individuando il relativo atto, ex art. 2935 c.c., il dies a quo della prescrizione, in un diverso compendio normativo applicabile all'epoca in cui la richiesta venne avanzata.
7) Ora, a verifica attestata nel 2011, e rapporto concluso definitivamente nel 2012, non vi è dubbio che la prescrizione, nel caso di specie, non possa che essere quinquennale, trattandosi pur sempre, comunque lo si voglia considerare, di un contratto a prestazioni periodiche;
con corrispettivi da determinare per prestazioni aggiuntive non separabili effettuate con regolarità sino al 2012.
8) Come interruzione alla prescrizione fa valere parte opposta l'atto di significazione e diffida con cui si chiede il pagamento delle somme maturate per le forniture di teleria non sterile effettuate presso le sale operatorie della z.t. 10 di Camerino, per l'importo di euro 489.600. A tal proposito, per considerare valido l'atto interruttivo 7 settembre 2015, deve considerarsi che Per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. Nel caso di specie l'intimazione e messa in mora era espressa per la determinazione ai sensi dell'art. 20 del CSA delle forniture per teleria non sterile effettuate presso le sale operatorie della Z T di Camerino;
per cui è sufficientemente determinata fonte della obbligazione e soggetto obbligato;
ne consegue quindi che la successiva richiesta di decreto ingiuntivo è intervenuta entro i cinque anni dall'ultima messa in mora, a sua volta intervenuta a contestazione della controdeterminazione del compenso da parte di;
Pt_1
quindi la prescrizione quinquennale per prestazioni in corso di determinazione deve considerarsi validamente effettuata.
9) Il decreto ingiuntivo veniva pertanto confermato, con spese e carico della amministrazione soccombente
§ 2 - L'appello
L interpone appello con i seguenti motivi : Pt_1
pagina 5 di 16 1) Errata reiezione dell'eccezione di prescrizione
2) Mancanza di prova del credito
3) Errata qualificazione della prestazione come è aggiuntiva, piuttosto che prevista e regolata dalla lex di gara.
Si è costituita l'appellata, contestando integralmente le prospettazioni di parte appellante e chiedendo il rigetto dell'appello .
§ 3 – Le prove orali esperite in primo grado
Sia che si adottino le prospettazioni dell'ente committente sia che invece si adottino quelle dell'appaltatore, il contesto generale pecca di precisione e la specifica materia oggetto del contendere è fortemente influenzata da tale opacità .
Gioverà prendere le mosse dalle prove orali assunte in primo grado, quantomeno nei passaggi essenziali .
Vero che gli approvigionamenti destinati alle sale operatorie degli ospedali di San Severino e Matelica della ex zona territoriale 10 da parte della ditta S.O aggiudicatrice dell'ati dell'appalto hanno riguardato continuativamente dal 2008 al 2012 solo ed esclusivamente specifici kit di tessuto sterile ad uso multiplo?
(Dirigente amministrativo): per quanto a mia conoscenza, si. Posso confermare fino al IM 21.05.2010, data in cui ho cessato il servizio presso . Pt_1
(impiegata): Si è vero ON
(Dirigente amministrativo): è vero. Dal 2010 data in ho preso servizio come dirigente alla Persona_1 CXZT10 fino a giugno 2012
Vero è che da giugno 2006 a luglio 2011 s.o ha consegnato quotidianamente, per cinque giorni alla settimana, i pezzi di teleria verde non sterile, sì come ricondizionata, destinata ai blocchi operatori dei pp.oo di Camerino, San Severino Marche e Matelica in base a una dotazione necessaria prestabilita, determinata in un primo momento su indicazioni delle caposala dei vari blocchi operatori che calcolavano le quantità necessarie di pezzi in base agli interventi programmati, oltre eventuali urgenze e in un secondo momento tenendo conto del consumo medio giornaliero di pezzi quotidianamente ripristinato?
(Dirigente amministrativo): non sono a conoscenza IM
(impiegata): non sono in grado di rispondere ON
(Anestesista Co.co.co): si. Non confermo che la consegna avvenisse per tutti i giorni Parte_2 lavorativi.
(medico): non ne sono direttamente a conoscenza. Testimone_3
pagina 6 di 16 (Dirigente amministrativo): non sono in grado di rispondere. Persona_1
(infermiera): vero, venivano consegnati i pezzi di teleria verde non sterile ma non ricordo se tutti _4 i giorni
(pensionata, ha concluso il rapporto di lavoro il 01-01-2017): presso il blocco operativo di Persona_2 Camerino la consegna non avveniva quotidianamente.
(Coordinatore informatico): Si, vero la teleria verde veniva consegnata esclusivamente nei locali Testimone_5 operatori, ma non sono a conoscenza dei giorni di consegna.
Vero che a seguito delle richieste di pagamento della ditta appaltatrice manifestate con 'invio della fattura n. 2323111513 dell'importo di € 201.341,05 + iva venne avviata nella zona n. 10 una verifica interna che coinvolse il responsabile dei blocchi, la direzione sanitaria ed il responsabile dell'ufficio acquisti beni e servizi.
(impiegata): si è vero ON
(Anestesista Co.co.co): Si Parte_2
(medico): si è vero. Testimone_3
(Dirigente amministrativo): è vero Persona_1
(pensionata, ha concluso il rapporto di lavoro il 01-01-2017): non sono in grado di rispondere. Persona_2
Vero è che la consegna avveniva ogni giorno presso gli armadi installati nei locali adibiti a pre-ingresso delle sale operatorie dei PP.OO di Camerino, San Severino Marche e Matelica?
(Dirigente amministrativo): non sono a conoscenza IM
(impiegata): non sono in grado di rispondere ON
(Anestesista Co.co.co): Si, quando effettuata. Parte_2
(medico): non ne sono direttamente a conoscenza. Testimone_3
(Dirigente amministrativo): Non sono in grado di raccogliere [rectius, verosimilmente : Persona_1 rispondere]
(infermiera): non ricordo la presenza di armadi installati adibiti alla biancheria _4
IA LE (pensionata, ha concluso il rapporto di lavoro il 01-01-2017): preciso che nel blocco operativo di
Camerino la consegna avveniva nella stanza di sterilizzazione al di fuori delle sala operatoria (non quotidianamente).
(Coordinatore informatico): non ne sono a conoscenza. Testimone_5
Vero è che presso il p.o di San Severino la teleria verde non sterile veniva consegnata in più sale operatorie ed esattamente presso la sala operatoria 3° piano (Chirurgia), 2° piano (oculistica + ginecologia), 4° piano (sala parti).
(Dirigente amministrativo): non sono a conoscenza IM
(impiegata): non sono in grado di rispondere ON
pagina 7 di 16 (Anestesista Co.co.co):si, quando effettuata. Parte_2
(medico): non è vero. La teleria non veniva consegnate nelle sale operatorie ma presso il Testimone_3 blocco operativo della presala
(Dirigente amministrativo): non sono in grado di rispondere Persona_1
(infermiera): non sono in grado di rispondere. Lavoro all'ospedale di Camerino. _4
(pensionata, ha concluso il rapporto di lavoro il 01-01-2017): non so perché non ho mai prestato Persona_2 servizio presso il p.o di san severino.
(Coordinatore informatico): non ne sono a conoscenza. Testimone_5
Vero è che sono stati consegnati dal 01.06.2006 al 31.03.2011 (57 mesi) e fino al 31.08.2011, per cinque giorni alla settimana, i seguenti quantitativi di pezzi (Da settembre 2011 a luglio 2012 valgono i quantitativi di cui alle bolle di consegna, agli atti):
Lenzuola: n.3 P./G a San Severino;
n. 50 p./G a Camerino;
peso a pezzo 0,700 kg.
Telini: N. 50 P./G a San Severino;
n. 60 P./G a Camerino;
peso a pezzo 0,180 kg
Traverse: N. 30 P/G a San Severino;
n. 40 P,G/G a Camerino;
peso a pezzo: 0,400 KG;
Federe: 0 a San Severino;
n. 60 P./G a Camerno;
peso a pezzo 0,150 kg
Asciugamani viso n.10 P.G a San Severino;
0 a Camerino;
peso a pezzo 0,200 kg
(Dirigente amministrativo): non sono a conoscenza IM
(impiegata): non sono in grado di rispondere ON
(Anestesista Co.co.co): non sono in grado di confermare Parte_2
(medico): non ne sono a conoscenza Testimone_3
(Dirigente amministrativo): non sono in grado di rispondere. Persona_1
(infermiera): non sono in grado di rispondere per l'ospedale di Camerino _4
(pensionata, ha concluso il rapporto di lavoro il 01-01-2017): non sono in grado di rispondere. Persona_2
(Coordinatore informatico): non ne sono a conoscenza Testimone_5
Vero è che detta teleria non era ricompresa nelle scorte della biancheria destinata alla degenza ordinaria?
(Dirigente amministrativo): non sono a conoscenza IM
(impiegata): non sono a conoscenza ON
(Anestesista Co.co.co): non sono in grado di confermare Parte_2
(medico): è vero seppur prevista dal capitolato di appalto non è stata mai consegnata Testimone_3 alle aree di degenza ordinaria.
(Dirigente amministrativo): non sono in grado di rispondere. Persona_1
(infermiera): non sono in grado di rispondere. _4
(pensionata, ha concluso il rapporto di lavoro il 01-01-2017): non sono in grado di rispondere. Persona_2
(Coordinatore informatico): non è vero. Nell'U.O di Chirurgia di Camerino non veniva Testimone_5 consegnata teleria verde non sterile. pagina 8 di 16 Vero è che la teleria di cotone verde veniva utilizzata all'interno dei blocchi operatori?
(Dirigente amministrativo): non sono a conoscenza IM
(impiegata): non sono in grado di rispondere ON
(medico): si è vero all'interno del blocco operatorio ma non nelle sale operatorie a supporto Testimone_3 del paziente (barelle, etc).
(Anestesista Co.co.co): si, fino alla sua sostituzione Parte_2
(Dirigente amministrativo): non sono in grado di rispondere. Persona_1
(infermiera): si ma solo per coprire le barelle posizionate dentro al blocco operatorio ma fuori _4 dalle sale operatorie.
(pensionata, ha concluso il rapporto di lavoro il 01-01-2017): la teleria verde veniva utilizata Persona_2 esclusivamente per l'allestimento di barelle che rimanevano fuori dalle sale operatorie.
(Coordinatore informatico): Si, vero in quanto il paziente che rientrata dal B.O in reparto di Testimone_5 Chirurgia era coperto con la teleria verde non sterile.
Vero che a seguito della verifica interna si accertò che la quantificazione del costo delle forniture della teleria di cui è causa era pari ad € 44.699, 97 come da nota prot. 45510 del 21.11.11?
(impiegata): si è vero ON
(Anestesista Co.co.co): si Parte_2
(Dirigente amministrativo): è vero Persona_1
(infermiera): non lo so _4
(Coordinatore informatico): no, non ne sono a conoscenza Testimone_5
Vero che alla quantificazione dell'importo di € 44.699,97 corrispondente alla teleria di cui è causa l'ufficio acquisti è pervenuto prendendo a riferimento-base il parametro economico di € 1,70 kg.
(impiegata): si è vero ON
(Anestesista Co.co.co): si Parte_2
(Dirigente amministrativo): è vero Persona_1
Vero che l'ufficio acquisti beni e servizi prese a riferimento-base il paramentro di € 1.70 kg perché era applicato nel previgente contratto di fornitura con la servizi italia che era mandante della stessa ati con
s.o?
(impiegata): si è vero ON
Vero che il parametro di € 1,70 kg venne preso a riferimento-base perché nel csa e nell'offerta economica mancava l'indicazione del valore economico relativo al tipo di fornitura per cui è causa?
(impiegata): si è vero ON
pagina 9 di 16 (Dirigente amministrativo): è vero Persona_1
Vero che l'ufficio acquisti beni e servizi prese a riferimento-base il parametro di € 1.70 kg perché era Part applicato nel previgente contratto di fornitura con la servizi italia che era mandante della stessa on
S.O?
(Dirigente amministrativo): è vero. Ho appreso detta circostanza dalla documentazione di cui al Persona_1 CP_ fascicolo relativo all'appalto aggiudicato a servizi .
Vero che nelle sale operatorie degli ospedali di Camerino, San Severino e Matelica della ex zona territoriale 10 potevano fare ingresso per decisione della direzione sanitaria solo kit sterili quali TNT
(Tessuto non tessuto) e TMU (tessuto ad uso multiplo) e che era vietato l'uso delle teleria in cotone verde azzurro non sterile di cui è causa?
(Anestesista Co.co.co): si, ma dall'anno 2012, antecedentemente il materiale era misto, con Parte_2 teleria utilizzabile per barelle che stazionavano in presala operatoria.
(medico): Si è vero Testimone_3
(infermiera): vero per la struttura di Camerino. _4
Vero che dal 2006 al 2011 la teleria verde-azzurra in cotone non sterile di cui è causa veniva consegnata direttamente dalla ditta aggiudicataria dell'appalto S.O ai blocchi operatori dei presidi ospedalieri di
Camerino, san severino e matelica?
(Anestesista Co.co.co): Si. Dal 2012 ai reparti chirurgici. Parte_2
(medico): Si è vero, la teleria veniva consegnata dalla ditta con le modalità di cui al Testimone_3 precedente appalto al blocco operativo (non sala operatoria) per il corredo del paziente (allestimento barelle per sosta pazienti). La teleria non veniva contestualmente consegnate alle uu.oo di degenza chirurgica come da capitolato.
(pensionata, ha concluso il rapporto di lavoro il 01-01-2017): vero, ma la consegna avveniva al Persona_2 di fuori del blocco ospedaliero.
Vero che la verifica interna ha avuto ad oggetto l'effettivo consumo della teleria di cui è causa ai fini del riscontro dell'importo della fattura n. 2323111513 dell'importo di € 201.341,05?
(Anestesista Co.co.co): Si Parte_2
(infermiera): non lo so _4
(Coordinatore informatico): no, non ne sono a conoscenza. Testimone_5
Vero che a seguito della verifica interna, riferita al trimestre luglio-settembre 2011, si accertò che il consumo della teleria di cui è causa era riferibile esclusivamente ai fabbisogni dei blocchi operatori dei
3 ospedali che venivano riforniti dalla ditta appaltatrice?
(Anestesista Co.co.co): si. Parte_2
(infermiera): non ricordo _4 pagina 10 di 16 (Coordinatore informatico): No, non sono a conoscenza. Testimone_5
Vero che i locali adibiti a pre-ingresso delle sale operatorie dei presidi ospedalieri di Camerino, san severino e matelica costituiscono parte del blocco operatorio delle predette strutture ospedaliere?
(Anestesista Co.co.co): Si. I locali suddetti circondano la sala operatoria e sono funzionali al suo Parte_2 funzionamento. L'ambiente operatorio è l'unione di tutti i locali suddetti.
(infermiera): all'ospedale di Camerino i locali adibiti a pre-ingresso delle sale operatorie non _4 costituiscono parte del blocco operatorio.
(pensionata, ha concluso il rapporto di lavoro il 01-01-2017): nel presidio ospedaliero di Persona_2 Camerino il Pre-ingresso non costituisce parte del blocco operativo.
Vero che nelle sale operatorie dei presidi ospedali di San Severino, Camerino e Matelica, stante il relativo espresso divieto, non ha mai fatto ingresso la teleria verde azzurra in cotone non sterile di cui è causa?
(Anestesista Co.co.co): dall'anno 2012. Antecedentemente il materiale era misto, con teleria Parte_2 utilizzabile per barrelle che stazionano fuori dalla sala operatoria in ogni presidio.
(medico): si è vero Testimone_3
(pensionata, ha concluso il rapporto di lavoro il 01-01-2017): vero per il perisidio di Camerino. Persona_2
(pensionata – fine rapporto di lavoro dicembre 2015): Nell'ospedale di S. Severino ha fatto ingresso Per_3 teleria verde non sterile. Veniva posizionata in una scaffalatura situata nella zona dietro fuori dalla sala operatoria.
ex coordinatrice): non sono in grado di rispondere perché non ricordo (per la sala operatoria di Tes_6 matelica)
Vero che le uniche consegne documentate da DDT di teleria verde azzura non sterile di cui è causa sono state fatte dalla servizi ospedalieri ai blocchi operatori della EX Zt n° 10 nel periodo settembre 2011- luglio 2012?
(Anestesista Co.co.co): non sono in grado di rispondere confermando il dato. Parte_2
(pensionata, ha concluso il rapporto di lavoro il 01-01-2017): non ricordo Persona_2 pensionata – fine rapporto di lavoro dicembre 2015): non ricordo Per_3
ex coordinatrice): non ricordo Tes_6
Vero che a seguito degli esiti della verifica interna circa il consumo della teleria di cui è causa la direzione sanitaria decise che la fornitura stessa venisse effettuata attraverso il reintegro dei guardaroba esistenti presso ciascun reparto/divisione interna di degenza dei tre ospedali (chirurgia, ortopedia, etc) anziché in forma diretta ai blocchi operatori come era avvenuto?
(medico): Si è vero Testimone_3
pagina 11 di 16 Vero che fu la direzione sanitaria ad ordinare il ripristino delle condizioni della disciplina sancita dal CSA
e di cui al precedente punto 12 del presente capitolato come da nota prot. 66348 del 01/08/2021 che viene mostrata al teste?
(medico): Si è vero in quanto la nota richiama la disposizione impartita a mia firma del Testimone_3 17/07/2012.
Vero che la dotazione minima per posto-letto è comprensiva della teleria verde azzurra non sterile di cui
è causa nelle varie tipologie, misura e quantità da determinarsi in base alle esigenze di volta in volta valutate?
(medico): Si è vero Testimone_3
(Coordinatore informatico): no, non è vero Testimone_5
(pensionata dal primo aprile 2015): nell'unità operativa di ortopedia di Camerino la teleria verde Parte_4 veniva consegnata in quantità minima per lavori diversi del posto letto del paziente
Vero che la teleria verde-azzurra di cotone non sterile di cui è causa veniva fornita alternativamente e non contemporaneamente o ai blocchi operatori o alle unità di degenza?
(infermiera): non posso rispondere per la degenza;
posso dire che alternativamente veniva _4 consegnata teleria al blocco operatorio
(pensionata, ha concluso il rapporto di lavoro il 01-01-2017): non sono in grado di rispondere se Persona_2 la consegna avvenisse alternativamente.
pensionata – fine rapporto di lavoro dicembre 2015): per quanto ricordo non ho mai visto sopra la Per_3 barella dell'operando teleria verde non sterile.
ex coordinatrice): non ricordo che per la sala operatoria di matelica veniva utilizzata la teleria Tes_6 verde non sterile.
Vero che per i fabbisogni di teleria verde azzurra in cotone non sterile di cui è causa nelle varie tipologie, misure e quantità consegnata ai blocchi operatori a richiesta della caposala non è prestabilita alcuna dotazione minima per posto letto nell'allegato “A” del CSA?
(pensionata, ha concluso il rapporto di lavoro il 01-01-2017): non sono in grado di rispondere. Persona_2 pensionata – fine rapporto di lavoro dicembre 2015): nell'ospedale di S. Severino per quanto mi Per_3 ricordo non facevo richiesta per la teleria verde, ma veniva rifornita in automatico.
ex coordinatrice): non ricordo per la S.O di Matelica. Tes_6
Vero è che la teleria verde e/o azzurra di cotone non sterile di cui è causa veniva consegnata dalla S.O ai reparti/Divisioni interni di degenza (es. ortopedia, chirurgia, ginecologia, oculistica, etc) in quanto costituente il corredo del posto letto per tutti gli usi istituzionali?
(Coordinatore informatico): No, la teleria verde veniva non consegnata ai reparti, ma restava dopo Testimone_5 la consegna solamente nella B.O di Camerino.
§ 4 – Sull'eccepita prescrizione
pagina 12 di 16 Si legge nell'atto d'appello :
“Stante anche l'espresso rinvio dell'art. 39 del CSA alle norme del Codice Civile (artt. 16551677), al contratto di cui è causa (appalto di servizi integrati) sono applicabili le norme del contratto a prestazioni continuative (quotidiane) o anche del contratto di somministrazione. Recita, infatti, l'art. 1677 c.c.: “Se l'appalto ha per oggetto prestazioni continuative o periodiche di servizi, si osservano in quanto compatibili le norme di questo capo e quelle relative al contratto di somministrazione”. Ne consegue che il diritto di credito nascente dal contratto in oggetto è soggetto non già alle norme della prescrizione ordinaria (decennale) delle obbligazioni contrattuali di cui all'art. 2946 c.c. ma a quella breve prevista per quei tipi di contratto. Secondo il Tribunale di Milano (Sez. VIII, 15 settembre 2006) il diritto credito nascente dal contratto di cui è causa (cioè il contratto di appalto integrato di servizi con somministrazione continuative) è soggetto a prescrizione biennale. Invero, esigenze imprescindibili di certezza del diritto consigliano e richiedono che, nel caso in cui
l'obbligazione abbia ad oggetto prestazioni erogate con cadenza quotidiana, il diritto di credito si prescriva in tempi più brevi sia rispetto alla previsione quinquennale che a quella decennale dettata per le obbligazioni in generale. Anche dare maggiore certezza alle pretese nascenti dal contratto l'art. 20 del CSA, che per i servizi di cui è causa al punto f) richiama espressamente il punto H dell'art. 1 per quelli resi anche alle sale operatorie delle Zone Territoriali, prevede la fatturazione mensile. Violando la richiamata disposizione della lex di gara, la opposta avrebbe lasciato trascorrere oltre 5 anni (2006-2011) senza emettere alcuna fattura, emettendone poi una sola del tutto generica nel 2011 (la n. 2323111513 dell'importo di 241.610,46) per “servizi resi” nel quinquennio precedente…”.
Su tale questione parte appellata controdeduce nel modo seguente
“…La tesi attorea è (innanzitutto) inammissibile per novità. 33.1 con l'atto di citazione in opposizione (qui All.9) ha Pt_1 sollevato eccezione di prescrizione decennale limitatamente alla domanda principale di S.O. qualificando il rapporto come appalto…[…]…tanto più che è l'articolo cui ha dato applicazione il Tribunale riconoscendo che il termine non è decorso sussistendo atti interruttivi di S.O. (quali la richiesta di S.O. del 7.10.2014; la diffida di S.O. del 27.01.2015; l' atto di significazione e diffida di S.O. del 7.09.2015…[…]…
Il motivo che poggia sulla prescrizione è infondato : per il chiaro dettato normativo (art. 1677 Codice
Civile) “Se l'appalto ha per oggetto prestazioni continuative o periodiche di servizi, si osservano, in quanto compatibili, le norme di questo capo e quelle relative al contratto di somministrazione”. Quindi si tratta in ogni caso di termine quinquennale e non biennale2 . 2 Non è invece corretta l'altra obiezione di parte appellata, che poggia sulla novità del tipo di eccezione, non dedotta in primo grado . Infatti “In tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di questa, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come una "quaestio iuris" concernente l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge. Ne consegue che la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al potere - dovere del giudice, di guisa che, da un lato, non incorre nelle preclusioni di cui agli artt. 416 e 437 cod. proc. civ. la parte che, proposta originariamente un'eccezione di prescrizione quinquennale, invochi nel successivo corso del giudizio la prescrizione ordinaria decennale, o viceversa;
e, dall'altro lato, il riferimento della parte ad uno di tali termini non priva il giudice del potere officioso di applicazione (previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione) di una norma di previsione di un termine diverso”(Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 20.1.2014, n. 1064. Principio pacifico, ribadito anche dalla ordinanza n. 12182/2021, che afferma altresì come non rilevi, invece, “l'eventuale erronea individuazione del termine applicabile, ovvero – l'erronea indicazione – del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte”.Cfr., ancora, Sez. 3, n. 1149 del 21/01/2020, che semmai pone l'accento sul rispetto del contraddittorio : “Non viola il principio dispositivo della prescrizione (art. 2938 c.c.) né quello della pagina 13 di 16 § 4 – Mancata prova – Mancata produzione delle bolle di consegna
Facendo anche perno su osservazioni del precedente g.i. in primo grado, l' osserva come Pt_1
controparte
“ha depositato bolle di consegna dei predetti teli riferite esclusivamente al periodo di tempo compreso tra il mese di settembre 2011 e quello di luglio 2012”….[…]… Il Doc. 7 (bolle di consegna) allegato alla comparsa di costituzione è privo delle bolle di consegna erroneamente preannunciate. ….”.
Afferma in proposito parte appellata che
“più esattamente: dall'1.06.2006 al 31.03.2011 (57 mesi) e fino al 31.08.2011, per cinque giorni (ovvero sei giorni per i testi e L. e per il legale rappresentante di S.O.) alla settimana, venivano consegnati i seguenti quantitativi di Testimone_7 pezzi (da settembre 2011 a luglio 2012 valgono i quantitativi di cui alle bolle di consegna, agli atti): lenzuola: n.3p./g a San
Severino; n.50p./g a Camerino;
peso a pezzo 0,700kg; telini: n.50p./g a San Severino;
n.60p./g a Camerino;
peso a pezzo
0,180kg; traverse: n.30p./g a San Severino;
n.40p./g Camerino;
peso a pezzo 0,400kg; federe: 0 San Severino;
60p./g a
Camerino; peso a pezzo 0,150kg; asciugamani viso: n.10p./g a San Severino;
0 Camerino;
peso a pezzo 0,200 kg….
….omissis……….
a ciò aggiungasi i buoni di consegna nel periodo settembre 2011/luglio 2012, agli atti del giudizio – cfr. doc.7 produzione di S.O. allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
qui in appello sub.All.1….”.
A proposito di tale ultima documentazione, si tratta di moduli scarsamente comprensibili, con la firma del ricevente illeggibile, e con diciture di biancheria del tipo V20, V30 accanto alla tipologia della biancheria stessa .
Questa documentazione, a tutto voler concedere, non va oltre il principio di prova scritta che, verosimilmente, ha giustificato l'accoglimento di prova testimoniale, che tuttavia, come sopra visto, non hanno avuto risposte positive:
Vero è che sono stati consegnati dal 01.06.2006 al 31.03.2011 (57 mesi) e fino al 31.08.2011, per cinque giorni alla settimana, i seguenti quantitativi di pezzi (Da settembre 2011 a luglio 2012 valgono i quantitativi di cui alle bolle di consegna, agli atti):
corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 c.p.c.) la decisione che accolga l'eccezione di prescrizione ordinaria sulla base di una ragione giuridica diversa da quella prospettata dalla parte che l'ha formulata, poiché spetta al giudice individuare gli effetti giuridici dei singoli atti posti in essere, attribuendo o negando a ciascuno di essi efficacia interruttiva o sospensiva della prescrizione, mentre la tutela del contraddittorio è assicurata ponendo la controparte nelle condizioni di difendersi deducendo l'esistenza di eventuali circostanze rilevanti ai sensi degli artt. 2941, 2942, 2943 e 2944 c.c.”
pagina 14 di 16 : n.3 P./G a San Severino;
n. 50 p./G a Camerino;
peso a pezzo 0,700 kg. Pt_5 Telini: N. 50 P./G a San Severino;
n. 60 P./G a Camerino;
peso a pezzo 0,180 kg
Traverse: N. 30 P/G a San Severino;
n. 40 P,G/G a Camerino;
peso a pezzo: 0,400 KG;
Federe: 0 a San Severino;
n. 60 P./G a Camerno;
peso a pezzo 0,150 kg
Asciugamani viso n.10 P.G a San Severino;
0 a Camerino;
peso a pezzo 0,200 kg
(Dirigente amministrativo): non sono a conoscenza IM
(impiegata): non sono in grado di rispondere ON
(Anestesista Co.co.co): non sono in grado di confermare Parte_2
(medico): non ne sono a conoscenza Testimone_3
(Dirigente amministrativo): non sono in grado di rispondere. Persona_1
(infermiera): non sono in grado di rispondere per l'ospedale di Camerino _4
(pensionata, ha concluso il rapporto di lavoro il 01-01-2017): non sono in grado di rispondere. Persona_2
(Coordinatore informatico): non ne sono a conoscenza Testimone_5
§ 5 – Conclusioni
A questo punto, poiché sussiste assoluta incertezza sulla stessa esistenza della prestazione asseritamente fornita (e, incidentalmente, tutt'altro che non contestata dall' come pure l'appellata Pt_1
afferma nel suo atto di costituzione) non giova in alcun modo approfondire se la stessa fosse ricomprese in qualche pattuizione negoziale e, giuridicamente, come si atteggiasse in merito all'appalto, ai criteri di corrispettivo e a quant'altro.
Tutte le restanti questioni, pertanto , restano assorbite.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella mediana dei parametri di riferimenti, a favore dell' sia per il primo che per il secondo grado. Pt_1
PQM
La Corte d'Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' nei Pt_1
confronti di così provvede:
- In totale accoglimento dell'appello, revoca il d.i. opposto in primo grado
- condanna a rifondere all'appellante le spese di lite di entrambi i gradi, Controparte_1 Pt_1
spese che liquida, quanto al primo grado, per la Fase di studio della controversia, in € 2.552,00, per la
Fase introduttiva del giudizio, in € 1.628,00; per la Fase di trattazione, in pagina 15 di 16 € 5.670,00; per la Fase decisionale, in €
4.253,00 e, quanto al secondo grado, per la Fase di studio della controversia, in € 2.977,00, per la Fase introduttiva del giudizio, in € 1.911,00, per la Fase di trattazione, in € 4.326,00, il tutto oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge;
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio, il 5.5.25
Il Presidente dott. Gianmichele Marcelli
Il Consigliere estensore dott. Cesare Marziali
(atto sottoscritto digitalmente dal Presidente e dal Consigliere estensore )
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