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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 15/05/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE di UDIENZA
(art. 127 ter c.p.c.)
Il giorno 15 del mese di maggio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata ex art. 127 ter c.p.c. la causa civile iscritta al n. 751/2023 R.G.
Si dà atto che le parti hanno depositato note scritte
IL GIUDICE rilevato che il giudizio si svolge nelle forme del rito lavoro in cui ogni udienza è prevista per la discussione della causa e la decisione;
viste le conclusioni delle parti contenute nelle note scritte, che sostituiscono anche la discussione pronuncia la seguente sentenza
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 751/2023 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso dall'avv. Marianna Orlando del foro di Messina,
[...] presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
OPPONENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1 C.F._2
), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Giuseppe D'Anna
[...] presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
OPPOSTO
E
nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_2 C.F._3
) e , nata a [...] il [...] (c.f.
[...] Controparte_3 [...]
), rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Marianna C.F._4
Orlando presso il cui studio professionale sono elettivamente domiciliati
INTERVENUTI avente per OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI come da note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1. – Con ricorso del 5 giugno 2023 proponeva opposizione al Parte_1 precetto del 18 maggio 2023 con cui il padre agli aveva intimato, Controparte_1 tra l'altro, “di ottemperare a quanto disposto dalla Sentenza n. 393/2023, pubblicata il 20/04/2023, Repert. n. 521/2023 del 20/04/2023 emessa nel procedimento n.
504/2019 RG del Tribunale di Patti e precisamente di “restituire l'immobile sito in Patti,
Piazza XXV Aprile, in catasto al foglio 21, particella 390, sub 7, lato est libero e sgombro da persone e/o cose”.
Fissata l'udienza di comparizione, con comparsa del 29 agosto 2023 si costituivano e (fratelli di parte attrice e figli del resistente), spiegando CP_2 Controparte_3 intervento volontario ad adiuvandum mediante la riproposizione delle medesime censure avanzate dall'opponente.
Nella resistenza di , costituitosi con comparsa del 29 settembre Controparte_1
2023, dopo alcuni differimenti resi necessari per la riorganizzazione del ruolo istruttorio e la definizione di controversie più risalenti, la causa viene decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione a mezzo di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
2. – Con il primo motivo l'opponente censura l'erroneità del titolo esecutivo giudiziale posto a fondamento del precetto.
Il motivo non coglie nel segno.
È ius receptum che a) ogni questione relativa alla corretta formazione del titolo esecutivo giudiziale va fatta valere con i relativi mezzi di impugnazione, da proporre con riguardo al provvedimento giurisdizionale stesso e non può essere fatta valere in sede di opposizione all'esecuzione e b) in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale possono essere dedotte solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo e non quelle di merito, precluse o non proposte nella competente sede di cognizione
(Cass., n. 1181/1980; Cass., n. 3182/1983; Cass., n. 766/1988; Cass., n. 5650/1988;
Cass., n. 6278/1988; Cass., n. 6605/1988; Cass., n. 3007/1992; Cass., n. 2870/1997;
Cass., n. 26089/2005; Cass., n. 8928/2006; Cass., n. 22402/2008; Cass., n. 9347/2009;
Cass., n. 12911/2012; Cass., n. 17903/2012; Cass., n. 22090/2021).
3 Nella specie emerge per tabulas che la sentenza n. 393/2023 è stata impugnata e che il gravame è stato rigettato (v. il dispositivo di sentenza nella causa n. 433/2023 R.G.
App., pubblicato all'udienza del 27 febbraio 2025 e versato in atti).
Né, a differenza di quanto adombrato dall'opponente e dagli intervenienti, sussiste, re melius perpensa, alcuna incertezza in ordine alla portata applicativa del precetto e della decisione posta a suo fondamento.
ha infatti intimato al figlio di “ottemperare a quanto disposto dalla Controparte_1 sentenza”, riproducendone il dispositivo (“restituire l'immobile sito in Patti, Piazza XXV
Aprile, in catasto al foglio 21, particella 390, sub 7, lato est libero e sgombro da persone e/o cose”).
Infatti, premesso che “il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, secondo comma, n. 1,
c.p.c., non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extra testuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato (...)” (così Cass., S.U., n. 11066/2012)
e anche a prescindere dal rigetto dell'appello, quando la sentenza si riferisce all'immobile sito in Patti, Piazza XXV Aprile censito in Catasto al foglio 21, particella
390, sub 7, lato est precisa pure – si noti, nella sua parte motiva – che si tratta di quella porzione che l'odierno opposto aveva concesso in comodato precario al figlio con contratto del 20 luglio 2005 registrato il 2 agosto 2005. Parte_1
Con il secondo motivo l'opponente eccepisce di avere altro titolo per godere del possesso dell'intero immobile, consistente nella successione della defunta madre che ne era titolare per metà in forza del regime di comunione legale Persona_1 tra coniugi.
Anche tale censura è priva di pregio.
Infatti, fermo restando il carattere unilaterale della dichiarazione di successione del 18 maggio 2023 e il suo valore esclusivamente fiscale inidoneo a fondare la titolarità dei beni, non viene in rilievo un fatto impeditivo/modificativo/estintivo successivo alla formazione del titolo, giacché tanto l'opponente quanto gli intervenienti hanno dichiarato che in ordine alla divisione del cespite e – logicamente e a priori – alla titolarità e alla composizione dell'asse ereditario della madre pende il procedimento n.
4 268/2016 R.G., che è anteriore al giudizio n. 504/2019 R.G. (in cui si è formato il titolo esecutivo) e all'odierno procedimento.
Tale circostanza, peraltro, è stata rappresentata nel giudizio di formazione del titolo esecutivo e, nella sentenza poi confermata in appello, il Tribunale aveva già affermato che “il rapporto di comodato per la sua natura personale, infatti, non richiede necessariamente la titolarità di un diritto reale in capo al comodante, essendo invero sufficiente una mera disponibilità, anche detentiva, del bene in questione (v., in questo stesso senso, proprio Cass., n. 4314/2008 ove la Corte ha cassato l'ordinanza con cui era stata sospesa la causa di rilascio di un appartamento per cessazione del comodato in attesa della definizione di un altro processo, tra le stesse parti, relativo ad una divisione in cui era stata denunciata la simulazione dell'atto da cui l'attore della causa di rilascio traeva il titolo di proprietà sull'immobile)”.
E lo stesso titolo giudiziale ha pure affermato che “[n]é invero persuade l'affermazione – formulata dal resistente in sede di discussione orale – secondo cui nel giudizio possessorio già definito tra le parti il Tribunale ha riconosciuto in capo allo stesso la qualità di erede-proprietario, giacché il giudizio possessorio serve a ripristinare una situazione di fatto (il possesso, appunto) e non ad accertare la titolarità di diritti”.
Non vi sono dunque ragioni per discostarsi da quanto statuito nel giudizio di merito.
Il terzo motivo va pure respinto, non potendocisi dolere di alcun pregiudizio in presenza di una intimazione ad adempiere che, alla luce delle superiori considerazioni,
è legittima.
Di qui l'irrilevanza dei mezzi istruttori articolati dall'opposto.
L'opposizione va allora respinta e va dichiarato il diritto di di Controparte_1 procedere esecutivamente.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza (v., con riferimento alla liquidazione unitaria del subprocedimento incidentale in ragione dell'esito complessivo della lite,
Cass., n. 2671/2013 applicabile per evidente identità di ratio).
Ora, considerato che l'istanza di sospensione è stata accolta (e poi rigettata in sede di reclamo), , e vanno condannati, in solido Parte_1 CP_2 Controparte_3
(stante l'identità di posizione), al pagamento di 2/3 delle spese di lite, liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 ss. mm. ii. di
5 valore indeterminato a complessità bassa con esclusione della fase istruttoria, che non ha avuto luogo, e tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta dalla parte vittoriosa.
Il restante terzo va invece compensato in ragione dell'originario accoglimento dell'istanza di sospensione con riferimento al primo motivo poi rivelatosi infondato, mentre il Tribunale non può più statuire sulle spese della fase di reclamo, rispetto a cui eventuali censure andavano fatte valere tramite apposita impugnazione.
Va infine disposto il pagamento in favore dell'avv. Giuseppe D'Anna dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 751/2023 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che ha il Controparte_1 diritto di procedere esecutivamente;
2) condanna , e , in solido, Parte_1 CP_2 Controparte_3 al pagamento in favore di di 2/3 delle spese di lite, che Controparte_1 liquida in € 1.937,32 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe D'Anna dichiaratosi antistatario ex art.
93 c.p.c., compensando il restante terzo.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 15 maggio 2025
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
6
VERBALE di UDIENZA
(art. 127 ter c.p.c.)
Il giorno 15 del mese di maggio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata ex art. 127 ter c.p.c. la causa civile iscritta al n. 751/2023 R.G.
Si dà atto che le parti hanno depositato note scritte
IL GIUDICE rilevato che il giudizio si svolge nelle forme del rito lavoro in cui ogni udienza è prevista per la discussione della causa e la decisione;
viste le conclusioni delle parti contenute nelle note scritte, che sostituiscono anche la discussione pronuncia la seguente sentenza
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 751/2023 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso dall'avv. Marianna Orlando del foro di Messina,
[...] presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
OPPONENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1 C.F._2
), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Giuseppe D'Anna
[...] presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
OPPOSTO
E
nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_2 C.F._3
) e , nata a [...] il [...] (c.f.
[...] Controparte_3 [...]
), rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Marianna C.F._4
Orlando presso il cui studio professionale sono elettivamente domiciliati
INTERVENUTI avente per OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI come da note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1. – Con ricorso del 5 giugno 2023 proponeva opposizione al Parte_1 precetto del 18 maggio 2023 con cui il padre agli aveva intimato, Controparte_1 tra l'altro, “di ottemperare a quanto disposto dalla Sentenza n. 393/2023, pubblicata il 20/04/2023, Repert. n. 521/2023 del 20/04/2023 emessa nel procedimento n.
504/2019 RG del Tribunale di Patti e precisamente di “restituire l'immobile sito in Patti,
Piazza XXV Aprile, in catasto al foglio 21, particella 390, sub 7, lato est libero e sgombro da persone e/o cose”.
Fissata l'udienza di comparizione, con comparsa del 29 agosto 2023 si costituivano e (fratelli di parte attrice e figli del resistente), spiegando CP_2 Controparte_3 intervento volontario ad adiuvandum mediante la riproposizione delle medesime censure avanzate dall'opponente.
Nella resistenza di , costituitosi con comparsa del 29 settembre Controparte_1
2023, dopo alcuni differimenti resi necessari per la riorganizzazione del ruolo istruttorio e la definizione di controversie più risalenti, la causa viene decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione a mezzo di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
2. – Con il primo motivo l'opponente censura l'erroneità del titolo esecutivo giudiziale posto a fondamento del precetto.
Il motivo non coglie nel segno.
È ius receptum che a) ogni questione relativa alla corretta formazione del titolo esecutivo giudiziale va fatta valere con i relativi mezzi di impugnazione, da proporre con riguardo al provvedimento giurisdizionale stesso e non può essere fatta valere in sede di opposizione all'esecuzione e b) in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale possono essere dedotte solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo e non quelle di merito, precluse o non proposte nella competente sede di cognizione
(Cass., n. 1181/1980; Cass., n. 3182/1983; Cass., n. 766/1988; Cass., n. 5650/1988;
Cass., n. 6278/1988; Cass., n. 6605/1988; Cass., n. 3007/1992; Cass., n. 2870/1997;
Cass., n. 26089/2005; Cass., n. 8928/2006; Cass., n. 22402/2008; Cass., n. 9347/2009;
Cass., n. 12911/2012; Cass., n. 17903/2012; Cass., n. 22090/2021).
3 Nella specie emerge per tabulas che la sentenza n. 393/2023 è stata impugnata e che il gravame è stato rigettato (v. il dispositivo di sentenza nella causa n. 433/2023 R.G.
App., pubblicato all'udienza del 27 febbraio 2025 e versato in atti).
Né, a differenza di quanto adombrato dall'opponente e dagli intervenienti, sussiste, re melius perpensa, alcuna incertezza in ordine alla portata applicativa del precetto e della decisione posta a suo fondamento.
ha infatti intimato al figlio di “ottemperare a quanto disposto dalla Controparte_1 sentenza”, riproducendone il dispositivo (“restituire l'immobile sito in Patti, Piazza XXV
Aprile, in catasto al foglio 21, particella 390, sub 7, lato est libero e sgombro da persone e/o cose”).
Infatti, premesso che “il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, secondo comma, n. 1,
c.p.c., non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extra testuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato (...)” (così Cass., S.U., n. 11066/2012)
e anche a prescindere dal rigetto dell'appello, quando la sentenza si riferisce all'immobile sito in Patti, Piazza XXV Aprile censito in Catasto al foglio 21, particella
390, sub 7, lato est precisa pure – si noti, nella sua parte motiva – che si tratta di quella porzione che l'odierno opposto aveva concesso in comodato precario al figlio con contratto del 20 luglio 2005 registrato il 2 agosto 2005. Parte_1
Con il secondo motivo l'opponente eccepisce di avere altro titolo per godere del possesso dell'intero immobile, consistente nella successione della defunta madre che ne era titolare per metà in forza del regime di comunione legale Persona_1 tra coniugi.
Anche tale censura è priva di pregio.
Infatti, fermo restando il carattere unilaterale della dichiarazione di successione del 18 maggio 2023 e il suo valore esclusivamente fiscale inidoneo a fondare la titolarità dei beni, non viene in rilievo un fatto impeditivo/modificativo/estintivo successivo alla formazione del titolo, giacché tanto l'opponente quanto gli intervenienti hanno dichiarato che in ordine alla divisione del cespite e – logicamente e a priori – alla titolarità e alla composizione dell'asse ereditario della madre pende il procedimento n.
4 268/2016 R.G., che è anteriore al giudizio n. 504/2019 R.G. (in cui si è formato il titolo esecutivo) e all'odierno procedimento.
Tale circostanza, peraltro, è stata rappresentata nel giudizio di formazione del titolo esecutivo e, nella sentenza poi confermata in appello, il Tribunale aveva già affermato che “il rapporto di comodato per la sua natura personale, infatti, non richiede necessariamente la titolarità di un diritto reale in capo al comodante, essendo invero sufficiente una mera disponibilità, anche detentiva, del bene in questione (v., in questo stesso senso, proprio Cass., n. 4314/2008 ove la Corte ha cassato l'ordinanza con cui era stata sospesa la causa di rilascio di un appartamento per cessazione del comodato in attesa della definizione di un altro processo, tra le stesse parti, relativo ad una divisione in cui era stata denunciata la simulazione dell'atto da cui l'attore della causa di rilascio traeva il titolo di proprietà sull'immobile)”.
E lo stesso titolo giudiziale ha pure affermato che “[n]é invero persuade l'affermazione – formulata dal resistente in sede di discussione orale – secondo cui nel giudizio possessorio già definito tra le parti il Tribunale ha riconosciuto in capo allo stesso la qualità di erede-proprietario, giacché il giudizio possessorio serve a ripristinare una situazione di fatto (il possesso, appunto) e non ad accertare la titolarità di diritti”.
Non vi sono dunque ragioni per discostarsi da quanto statuito nel giudizio di merito.
Il terzo motivo va pure respinto, non potendocisi dolere di alcun pregiudizio in presenza di una intimazione ad adempiere che, alla luce delle superiori considerazioni,
è legittima.
Di qui l'irrilevanza dei mezzi istruttori articolati dall'opposto.
L'opposizione va allora respinta e va dichiarato il diritto di di Controparte_1 procedere esecutivamente.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza (v., con riferimento alla liquidazione unitaria del subprocedimento incidentale in ragione dell'esito complessivo della lite,
Cass., n. 2671/2013 applicabile per evidente identità di ratio).
Ora, considerato che l'istanza di sospensione è stata accolta (e poi rigettata in sede di reclamo), , e vanno condannati, in solido Parte_1 CP_2 Controparte_3
(stante l'identità di posizione), al pagamento di 2/3 delle spese di lite, liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 ss. mm. ii. di
5 valore indeterminato a complessità bassa con esclusione della fase istruttoria, che non ha avuto luogo, e tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta dalla parte vittoriosa.
Il restante terzo va invece compensato in ragione dell'originario accoglimento dell'istanza di sospensione con riferimento al primo motivo poi rivelatosi infondato, mentre il Tribunale non può più statuire sulle spese della fase di reclamo, rispetto a cui eventuali censure andavano fatte valere tramite apposita impugnazione.
Va infine disposto il pagamento in favore dell'avv. Giuseppe D'Anna dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 751/2023 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che ha il Controparte_1 diritto di procedere esecutivamente;
2) condanna , e , in solido, Parte_1 CP_2 Controparte_3 al pagamento in favore di di 2/3 delle spese di lite, che Controparte_1 liquida in € 1.937,32 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe D'Anna dichiaratosi antistatario ex art.
93 c.p.c., compensando il restante terzo.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 15 maggio 2025
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
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