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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 03/03/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dr.ssa Laura Cantore presidente
- dr.ssa Sandra Moselli giudice
- dr.ssa Emanuela Gallo giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa iscritta al nr. 3788/ 2024 R.G., riservata per la decisione, ex art. 473 bis.22 ultimo comma c.p.c, all' udienza del 19.02.2025 c.p.c., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv. Simona Aduasio, ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Andria, Piazza Ruggero Settimo n. 24, giusta procura in atti;
-RICORRENTE-
E
, nato il [...] in [...]; Controparte_1
-RESISTENTE CONTUMACE -
E
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani
-INTERVENTORE EX LEGE-
CONCLUSIONI Conclusioni di parte ricorrente: come da verbale dell'udienza del 19.02.2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.11.2024, –premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con il 19.09.1984 in Massafra;
che dall'unione è nata una figlia, Controparte_1
, maggiorenne e autosufficiente;
che con provvedimento n. 9926/2014 emesso in data Per_1
22.07.2014, il Tribunale di Trani ha omologato la separazione personale dei coniugi Parte_2
recependo le condizioni concordate dalle parti nella convenzione da essi sottoscritta;
che CP_1
da allora i coniugi hanno vissuto ininterrottamente separati e non si è fra essi più ricostituita la comunione materiale e spirituale tipica del matrimonio - ha chiesto: pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Al P.M. è stata data comunicazione della pendenza del procedimento il 24.11.2024, come da attestazione di Cancelleria.
All'udienza disposta ex art.473 bis.21 c.p.c. del 19.02.2025 è comparsa la ricorrente, assistita dal proprio difensore, nonché identificato a mezzo carta di identità, il quale, reso Controparte_1
edotto del carattere obbligatorio della difesa tecnica e della possibilità di fare ricorso all'ammissione al gratuito patrocinio, ha dichiarato di aderire alla richiesta di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Quindi, il Giudice relatore, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, ha invitato il difensore presente a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa, all'esito ha trattenuto la causa in decisone al collegio ex art. 473 bis.22 ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di , non costituitosi, nonostante la Controparte_1
regolarità della notifica e comparso personalmente all'udienza del 19.2.2025.
Nel merito, la domanda di divorzio è fondata, ricorrendo le condizioni richieste dall'art. 3, n. 2 lett.
b), legge n. 898 del 1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti. Invero dalla prodotta copia conforme del decreto che ha omologato la separazione in data 22.07.2014,
si evince che le parti sono legalmente separate in virtù di quel provvedimento.
Deve ritenersi sicuramente decorso, alla data di deposito del presente ricorso, il termine di sei mesi dalla avvenuta comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale che, come noto, costituisce il dies a quo del periodo richiesto dall'art. 3, n. 2 lett. b), legge n. 898 del 1970, novellato dalla legge 55/2015, per la proponibilità della domanda di divorzio.
Né può fondatamente dubitarsi dell'ininterrotto stato di separazione dei coniugi durante tutto il suddetto periodo di tempo, non avendo il resistente contumace eccepito l'interruzione della separazione.
È, pertanto, certa l'impossibilità di ricostituire tra i due coniugi la comunione materiale e spirituale che caratterizza il matrimonio e, conseguentemente, la domanda va accolta, dichiarandosi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune nei cui atti il matrimonio fu trascritto, va ordinato di annotare la presente sentenza negli stessi atti.
Nell'altro deve essere statuito dal Collegio in assenza di prole minore da tutelare.
Ed infatti, il resistente, in quanto contumace, non ha spiegato domanda di assegno divorzile, pertanto nulla deve disporsi.
Nel procedimento di divorzio come in quello di separazione trovano, infatti, applicazione i principi della domanda e del contraddittorio e l'attribuzione dell'assegno è subordinata, pertanto, alla domanda di parte (Cass. civ. 9058/2001).
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della natura costitutiva della sentenza di divorzio e della contumacia del che non si è opposto né ha ostacolato la definizione del giudizio, possono CP_1
integralmente compensarsi fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 13.11.2024 da nei confronti di Parte_1 CP_1
, garantito l'intervento in causa del PM, così provvede:
[...]
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 19.9.1984 in Massafra, tra e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Parte_1 Controparte_1
Comune di Massafra, atto n. 164, Anno 1984, Parte II, Serie A;
3) per l'effetto, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza nei suoi atti;
4) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Trani, nella Camera di consiglio della sezione civile del 25.2.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Emanuela Gallo dr.ssa Laura Cantore