CA
Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/08/2025, n. 1430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1430 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Giampiero Fiore Presidente
- dott. Anna Maria Rossi Consigliere
- dott. Nicola Bellotti Giudice Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 1206/2023 trattenuta in decisione in data 16.06.2025 promossa da:
con l'avvocato MARRA PAOLO con domicilio eletto in CORSO Parte_1
ITALIA 13 20122 MILANO
- appellante –
contro con l'avvocato MALTONI ANDREA e con Controparte_1 domicilio eletto in VIA SANTO STEFANO 3 40125 BOLOGNA
- appellata –
in punto di: appello avverso la sentenza n. 149/2023 emessa dal Tribunale di Bologna in data 18.01.2023
CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti come in atti.
1 LA CORTE udita la relazione della causa riferita dal relatore G.A. dott. Nicola Bellotti;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Part
ha agito quale cessionaria di crediti vantati da nei Controparte_2
confronti del , chiedendo il pagamento delle seguenti somme: Controparte_1
a. € 34.971,70 in linea capitale portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03;
b. Gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati e maturandi sull'importo di cui sopra, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
c. Gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
d. € 80,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03;
e. € 228,88 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte del convenuto, della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a., portati dalle fatture (cd. Note Debito Interessi) indicate nell'elenco prodotto quale doc. 04;
f. Gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera e., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
g. € 4.360,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per CP_ ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento da parte dell' convenuto ha generato gli interessi di cui alla precedente lettera e.;
e- Conseguentemente condannare il in persona del legale Controparte_1
Part rap-presentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di
2 Concludeva in via subordinata per la condanna dell'Ente convenuto al pagamento delle somme di giustizia, a qualsiasi titolo, anche ai sensi dell'art 2041 c.c. per ingiustificato arricchimento.
Si costituiva il eccependo 1) di non aver accettato la Controparte_1
Part cessione, con conseguente difetto di titolarità attiva della pretesa in capo a
2) che tra i crediti ceduti vi è quello di cui alla fattura n. 5950108153, rifiutata “per contabilizzazione di un consumo anomalo”; 3) di aver estinto mediante pagamento le altre obbligazioni;
4) il difetto di prova del danno da ritardo.
Concludeva per il rigetto della domanda e la condanna ex art. 96 c.p.c.
Con sentenza n. 149/2023 il Tribunale di Bologna in parziale accoglimento della domanda ha così deciso: Part
- Ha condannato il a pagare a a) € 34.971,70; b) interessi ex D. Lgs. n. CP_1
231/2002 dalla scadenza della fattura;
c) interessi ex art. 1284, comma IV, c.c. sui predetti importi dalla domanda ai sensi dell'art. 1283 cc;
Part
- Ha condannato il a pagare a € 40,00 in relazione alla fattura n. 5950108153 CP_1
azionata in linea capitale, a titolo di costi di re-cupero del credito ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02;
Parte
- Ha condannato il a pagare a € 19,19 oltre interessi ex art. 1284, comma IV, CP_1
c.c. dalla domanda ai sensi dell'art. 1283 c.c., per le somme azionate a titolo di Note
Debito Interessi;
Part
- Ha condannato il a rifondere in favore di le spese di lite. CP_1
La sentenza del Tribunale di Bologna che ha deciso nei termini di cui sopra, è stata impugnata da che ha chiesto la riforma della pronuncia e Parte_1
l'accoglimento integrale della domanda proposta in primo grado, sulla base di unico articolato motivo con cui censura la erronea motivazione in punto di onere della prova in tema di ritardato adempimento.
Si costituiva l'appellata chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
La causa è stata decisa sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 20.05.2025 con assegnazione di termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 L'appellante ha impugnato il capo di sentenza con cui viene disconosciuto il credito portato dalle Note Debito Interessi e relativi accessori, avendo il primo giudice ritenuto
Part onerata della prova della tardività del pagamento di ciascuna fattura, rimasto inevaso.
A tale proposito, la difesa dell'Ente debitore evidenziava la tempestività dei pagamenti effettuati, indicando il dies a quo della decorrenza dei termini per l'esigibilità delle suddette fatture nel momento in cui le stesse erano state caricate sulla piattaforma di interscambio (“SDI”) al fine di renderle ufficialmente visibili al destinatario e non dalla
“data di emissione” apposta.
Ciò in contrapposizione con la tesi dell'odierno appellante, secondo cui gli interessi devono essere calcolati sull'importo di ciascuna fattura al saggio indicato dall'art. 5 del
Dl. 231 /2002, con decorrenza dal giorno successivo a quello della scadenza di pagamento e sino all'effettiva corresponsione delle somme dovute.
Il Decreto Legislativo n.192/2012, che recepisce la direttiva comunitaria 2011/7/UE, ha fissato il termine di pagamento nelle transazioni con la PA a 30 giorni.
In alcuni casi, questo termine può essere derogato fino a un massimo di 60 giorni.
In caso di ritardo, sono applicabili gli interessi legali di mora oltre il tasso BCE, con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza prevista.
La data di decorrenza per il calcolo degli interessi di mora coincide con la data indicata sulla ricevuta di consegna da parte del Sistema di Interscambio (SDI) e non con la data di accettazione da parte della PA.
La fattura elettronica relativa a cessioni di beni o prestazioni di servizi per le Pubbliche
Amministrazioni si considera emessa solo quando viene rilasciata la ricevuta di consegna dal Sistema di Interscambio (SDI).
La Circolare 31 marzo 2014, n. 1/DF chiarisce che il rilascio della ricevuta di consegna da parte del SDI è sufficiente a provare sia l'emissione della fattura elettronica che la sua ricezione da parte della pubblica amministrazione committente.
La ricevuta di consegna SDI costituisce la “specifica indicazione” che obbliga l'emittente a far coincidere la data della fattura con la trasmissione o messa a disposizione del cessionario/committente(cfr.https/supporto.aliasdigital. Email_1
0532-notifica-decorrenza-termini-per-le-fatture-elettroniche-pa).
Nella fattispecie, a fronte delle contestazioni del in tema di dies a quo della CP_1
decorrenza dei termini per il pagamento, e dunque, della allegazione della tempestività dei
Part pagamenti effettuati, la difesa di è risultata inadeguata circa l'applicabilità nel caso
4 di un diverso termine di decorrenza per il pagamento delle fatture, diverso dalla data di inserimento del documento fiscale sulla piattaforma SDI.
In tale ottica, dunque, ci si muove non nell'orbita della ripartizione dell'onere della prova in tema di adempimento, bensì in quella della prova del fatto costitutivo del diritto fatto Part valere dal creditore, il cui onere incombeva su rimasto inevaso.
Da quanto sopra discende la non censurabilità della statuizione del primo giudice, che pertanto andrà confermata.
Il motivo non è meritevole di accoglimento e va respinto, con assorbimento di ogni ulteriore profilo di censura della decisione impugnata.
L'impugnazione va rigettata, le spese seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Bologna n. 149/2023, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante alla refusione a favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 1.450,00, oltre accessori, Iva e cpa come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione nel caso di integrale rigetto dell'impugnazione per la parte che l'ha proposta.
Così deciso dalla seconda sezione della Corte di Appello di Bologna nella Camera di
Consiglio del 15 luglio 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
dott. Nicola Bellotti dott. Giampiero Fiore
5