Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 08/05/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 432/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verbania
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 432/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Marica Bernardini presso il Parte_1 C.F._1
cui studio è elettivamente domiciliata in Domodossola, c.so P. Ferraris, 25, giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Viroletti Controparte_1 C.F._2
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Domodossola, via Marconi, 44, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
pagina 1 di 8
- qualora ritenuto necessario rimettere la causa in istruttoria ammettendo tutte le prove richieste con il ricorso e con le memorie istruttorie;
- nel merito: 1) confermare l'ordinanza del 12.08.2024 e disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori con collocazione prevalente degli stessi presso la Per_1 Per_2
residenza della madre in Trontano, Via Ferraris n. 7 e facoltà per il padre di vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità:
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica I settimana Madre Madre Madre / Padre dalle 17,30 con pernottamento Padre fino alle 8,30 e/o accompagnamento Madre / Padre dalle 17,30 con pernotta Padre Padre fino alle 18,00/ Madre a scuola / Madre mento II settimana Madre Madre
Madre / Padre dalle 17,30 con pernottamento Padre fino alle 8,30 e/o accompagnamento a scuola /
Madre Madre / Padre dalle 17,30 con pernotta perno Padre fino alle 12,00 / Madre Madre III settimana Madre Madre Madre / Padre dalle 17,30 con pernottamento Padre fino alle 8,30 e/o accompagnamento a scuola / Madre Madre Padre dalle 17,30 con pernotta perno padre Padre fino alle 18,00/ Madre IV settimana Madre Madre Madre / Padre dalle 17,30 con pernottamento Padre fino alle 8,30 e/o accompagnamento a scuola / Madre Madre / Padre dalle 17,30 con pernotta perno Padre fino alle 12,00 / Madre Madre
Le festività verranno così ripartite per garantire a ciascun genitore di trascorrere le stesse con i figli:
Giorni Anni pari Anni dispari Tutti gli anni
1 Novembre Madre Padre
8 Dicembre Madre Padre
25 Dicembre Madre Padre
26 Dicembre Padre Madre
31 Dicembre Padre Madre
1 Gennaio Madre Padre
6 Gennaio Madre Padre
Pasqua Madre Padre Pasquetta Padre Madre
Compleanno madre Madre Madre
Compleanno padre Padre Padre
Compleanno Andrea Madre Padre
Compleanno Carolina Madre Padre
Durante i giorni di spettanza di uno dei due genitori, l'altro potrà effettuare una telefonata nella fascia oraria compresa tra le 18,00 e le 20,00.
pagina 2 di 8 Ciascun genitore durante il periodo estivo potrà usufruire di un periodo di vacanza fino ad un massimo di giorni 15 anche non consecutivi, previa comunicazione all'altro genitore del periodo prescelto entro il 31 maggio di ciascun anno.
2) confermare l'ordinanza del 12.08.2024 e conseguentemente il padre provvederà a corrispondere a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori la somma di € 900,00 mensili (€ 450,00 per figlio) entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente aggiornabile secondo indici Istat, oltre al 60% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa sulle spese ordinarie e straordinarie del Tribunale di
Verbania;
3) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e con condanna di controparte ai sensi del
96 cpc.”
Resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi di cui in atti, per quanto concerne il concorso nel mantenimento dei figli minori, una volta verificata la idoneità genitoriale della madre sig.ra Pt_1
, stabilire a carico del sig. la somma di € 750,00 e/o quella diversa ritenuta
[...] Controparte_1
congrua all'esito dell'istruttoria, oltre il rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50%.
Nel merito, in via istruttoria, si chiede ammissione di una Consulenza Tecnico d'Ufficio medico – psicologica - psichiatrica e, se ritenuto necessario, anche l'intervento dei Servizi Sociali e la
Neuropsichiatria infantile territorialmente competente, i quali, previ colloqui con i minori e i genitori ed in particolare la madre sig.ra , assunte le necessarie informazioni ed esperita ogni Parte_1
ulteriore indagine, accerti e descriva la capacità genitoriale della madre sig.ra , descriva lo Parte_1
stato di evoluzione dei minori e le loro condizioni psicofisiche e indichi infine quale sia il regime di affidamento e di visita che meglio risponde all'interesse supremo dei minori.
Relativamente al DVD prodotto in cancelleria del Tribunale di Verbania in data 5.07.2024 si chiede interrogatorio formale della sig.ra sul seguente capitolo: “vero che relativamente ai file Parte_1
mar1-1; eli2-1; eli1- 0; eli1-1; eli1-2; eli1-3; carolina 1 il contenuto audio proviene dalla mia voce”.
Relativamente alla sig.ra si chiede che venga sentita a teste sulla seguente Parte_2 circostanza: “vero che i file michela1; michela 2.1; michela 2.2; 2.3 provengono dalla mia Pt_2
voce e ne confermo il contenuto”.
Relativamente alla sig.ra si chiede che venga sentita a teste sulla seguente Parte_3 circostanza: “vero che il file mar1-2 proviene dalla mia voce e ne conferma il contenuto”.
In caso di contestazione e nel caso fosse opportuno si chiede idonea CTU al fine di individuare l'autore, l'autenticità ecc. dei messaggi contenuti nel DVD in atti presso la cancelleria del Tribunale.
pagina 3 di 8 In ordine al cellulare marca SAMSUNG bianco con display nero depositato in cancelleria in data
5.07.2024 si chiede idonea CTU di un tecnico informatico e/o di uno psicologo al fine di verificare e scaricare tutto il contenuto della galleria, verificando se all'interno dello stesso vi sono gli sceenshot di cui doc. 35 e 36 e se il contenuto degli stessi e di altri documenti informatici contenuti nella galleria del predetto telefono sono idonei per un minorenne.
Si chiede interrogatorio formale della sig.ra sul seguente capitolo: Parte_1
“vero che il telefono di marca Samsung che mi si rammostra l'ho regalato o comunque l'ho dato in uso a mio figlio il mese digiugno 2024”. Per_2
Si chiede alle sig.re e di essere sentite sui seguenti Parte_3 Controparte_2
capitoli:
1) riferisca il teste come la sig.ra si rivolge ai due figli minori e . Parte_1 Per_2 Per_1
2) riferisca il teste cosa è successo in data 24 maggio 2024 allorquando le sig.re e Parte_1 Pt_2
si sono presentate a casa del sig. per ritirare dei beni personali che il sig.
[...] Pt_3 Pt_3
aveva preparato in un borsone nel cortile di casa a Domodossola”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione con ricorso ex art. 337 e ss. c.c. e 473 bis.47 c.p.c., ha agito in giudizio
contro
Parte_1 per la regolamentazione dell'affidamento, del diritto di visita e del contributo al Controparte_1
mantenimento dei figli, nata il [...], e nato il Persona_3 Persona_4
25.03.2017, dalla relazione affettiva con convivenza more uxorio col medesimo intrattenuta.
1.Va, in primo luogo, disposto l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori.
1.1. Il resistente, costituendosi in giudizio, ha assunto di “concordare” con la ricorrente sull'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori e, tuttavia, ha sentito la necessità di
“segnalare” le sue “perplessità” sulla collocazione dei figli presso l'abitazione materna. Ha assunto che la compagna, negli ultimi anni, aveva manifestato “problemi di salute mentale tipo esaurimento nervoso”, essendo in cura con la relativa terapia farmacologica;
ha aggiunto che, nel tempo libero era solita frequentare colleghe molto più giovani, con le quali si intratteneva in aperitivi con l'assunzione di bevande alcooliche, con gli evidenti “effetti dell'uso dell'alcool sull'umore di una persona con problemi psichici”.
1.2. Con ordinanza, ex art. 473bis.22 c.p.c., assunta il 13.8.2024, è stato testualmente, disposto:
“Indiscusso l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori (cfr pag. 2 della comparsa di costituzione), va, altresì, disposta la loro collocazione stabile presso la madre, in Trontano, via
Ferraris, 7 (con la quale coabitano, peraltro, dal novembre 2023, allorchè la ricorrente si è
pagina 4 di 8 allontanata dalla casa familiare di proprietà del compagno). I dubbi, al riguardo, paventati dal resistente (“…perplessità in ordine alla collocazione prevalente presso la madre…perché negli ultimi anni … ha manifestato problemi di salute mentale, tipo esaurimento nervoso ecc. e per questo motivo era ed è tuttora in cura presso uno psicologo e uno psichiatra”) sono risultati del tutto sconfessati dal contenuto della relazione datata 26.6.2024 a firma della dott.ssa dirigente medico Per_5
D.I.SSM ASL VCO, a tenore della quale la ricorrente ha necessitato dell'ausilio farmacologico e sostegno psicologico (da settembre 2023 a gennaio 2024) a seguito della condizione di malessere soggettivo ed emozionale, coincidente con la separazione, assente qualsivoglia psicopatologia, in remissione completa la pregressa reazione di adattamento misto ansiosa-depressiva, con esclusione di qualsivoglia trattamento (doc. 21 ric.). Indimostrato, inoltre, il contegno inidoneo della madre
(asseritamente dedita, nel tempo libero, all'uso di alcool, intrattenendosi in aperitivi con colleghe giovani), contraddittorio, peraltro, il comportamento del padre, che, dalla separazione, ha di fatto delegato all'ex compagna l'accudimento dei figli.
Le parti, piuttosto, vista l'accesa conflittualità e il coinvolgimento dei figli nel conflitto (lo scambio delle necessarie informazioni tra i genitori avviene per il tramite della figlia ) vanno invitate Per_1
ad intraprendere il percorso di mediazione familiare”.
1.3. All'esito del giudizio, le determinazioni assunte vanno integralmente confermate, insussistenti i paventati dubbi sull'inidoneità della madre ad attendere ai bisogni dei figli, tenuto conto, da un lato del contenuto della relazione a firma della dott.ssa (doc. 21 ric.), dirigente medico D.I.SSM Per_5
ASL VCO, a tenore del quale le difficoltà, originate dalla separazione, erano state superate;
dall'altro, del contegno dello stesso resistente, indiscusso che, dal novembre 2023, epoca della cessazione della coabitazione col trasferimento della ricorrente in altra abitazione sita in Trontano, la stessa abbia portato con sé i figli, senza alcuna opposizione del resistente.
Piuttosto, va ribadita la possibilità per le parti di avvalersi della mediazione familiare e reiterato, altresì,
l'invito a rivolgersi ad un mediatore, stante l'accesa conflittualità tra le parti e la necessità di non coinvolgere i figli minori nel conflitto (all'udienza di comparizione è emersa, pacificamente, la difficile comunicazione tra i due -il resistente aveva “bloccato” la ricorrente- e il tramite della figlia Per_1
all'uopo).
1.4. La regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita può essere operata secondo quanto proposto dalla ricorrente, avendone, il resistente, condiviso il palinsesto proposto (una volta, a suo dire, superate le asserite criticità).
La ricorrente, peraltro, pur avendo riferito, negli scritti conclusivi la mancata attuazione di quanto indicato e previsto, ha, comunque, reiterato le conclusioni indicate in ricorso.
pagina 5 di 8 2. Anche sul contributo al mantenimento dei figli minori, meritano conferma le statuizioni dell'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. citata: “… tenuto conto della loro età (attualmente di 10 e di 7 anni), dei bisogni specifici di entrambi, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore (prevalenti presso la madre), della condizione economico-patrimoniale di inequivocabile maggior favore del resistente (resistente: attuale reddito netto mensile di circa € 1.300,00; titolarità della casa di abitazione e di risparmi per circa 149.000 CHF con i conseguenti possibili rendimenti derivanti dagli investimenti stimabili in non meno di € 300,00 netti mensili (considerato un rendimento annuale dei
BTP del 3,5%); ricorrente: reddito mensile di € 1.000,00 circa mensili - docc. 11-13 e 15-; esborsi per canone di locazione e finanziamento, rispettivamente, di € 500,00 - doc. 14- e € 270,00 -doc. 15-), della somma di € 1.100,00 dal medesimo di fatto sinora corrisposta alla ex compagna -sino alla decisione di abbandonare la precedente occupazione in Svizzera (che gli garantiva un'entrata mensile di 4.500,00
CHF)- va posto a carico del resistente, salve le migliori determinazioni all'esito del giudizio, il contributo perequativo al mantenimento dei figli di € 900,00 (€ 450,00 per ogni figlio), annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, oltre al 60% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo in uso all'intestato tribunale”.
2.1. All'esito del giudizio, la situazione economica delle parti non ha subito cambiamenti di sorta.
Pertanto, considerati:
- l'età dei figli minori (oggi 11 e 8 anni);
- le relative esigenze (in particolare, è portatrice, dalla nascita, di nevo congenito emivolto Per_1
destro, con la necessità di periodici controlli -doc. 3-; ad è stato diagnosticato un disturbo del Per_2
linguaggio e un disturbo misto della condotta e della sfera emozionale, tanto che è stato riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 104/1992, e necessita di interventi educativi personalizzati -docc. 4, 5, 6, 7-);
- il contesto di riferimento;
- le condizioni economico-patrimoniali delle parti: la ricorrente è una lavoratrice part time, alle dipendenze di presso il punto vendita di Pt_4
Crevoladossola, percependo uno stipendio mensile di € 1.100,00 circa;
non è titolare di immobili, né di risparmi;
ha esborsi fissi per locazione - €500,00 (doc. 14)- e per finanziamento acquisto auto -€ 270,00
(doc. 15)-; il resistente è titolare dell'immobile già adibito a casa familiare -doc. 17-; ha risparmi per circa 149.000
CHF -derivanti dall'esercizio di attività lavorativa in territorio elvetico con uno stipendio mensile di €
4.500 CHF- con i conseguenti ricavi derivanti dalla possibilità di investimento (considerato un rendimento annuale dei BTP del 3,5%); ha scelto di abbandonare l'attività lavorativa -doc.
1- contro pagina 6 di 8 uno stipendio mensile di € 1.500,00 circa -doc. 12-, dotato, in ogni caso di capacità lavorativa specifica nel settore meccanico;
-i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore (prevalenti presso la madre, sulla quale gravano i bisogni specifici dei minori), va ritenuto congruo ed equo porre a carico del padre un contributo perequativo per il mantenimento dei figli pari ad € 900,00 mensili (€ 450,00 per ogni figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat, oltre al 60% delle spese straordinarie, da individuarsi secondo il Protocollo in uso presso il
Tribunale di Verbania.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e si liquidano come da dispositivo (non si ravvisano i presupposti per la richiesta condanna ex art. 96 c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- affida i figli minori, in via condivisa, ad entrambi i genitori, con collocazione stabile presso la madre;
- dispone che il padre tenga con sé i figli secondo le modalità e i tempi indicati dalla ricorrente nel ricorso;
- pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, quale contributo al mantenimento dei figli, la somma di € 900,00 mensili (€ 450,00 per ogni figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 60% delle spese straordinarie, da individuarsi secondo il protocollo in uso al Tribunale di Verbania;
- condanna il resistente alla refusione alla ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 6.750,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Verbania il 18.4.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
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