Art. 6.
L' art. 59 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1 , e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene.
"L'elettore puo' manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata.
"Il numero delle preferenze non puo' essere maggiore di 2, 3, 4 o 5 rispettivamente per i Comuni in cui il numero dei consiglieri da eleggere e' fino a 40, 50, 60, 80.
"Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate nella parte centrale della scheda, il nome e cognome o il solo cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista votata. In caso di identita' di cognome tra candidati della stessa lista, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, la paternita'. "Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, puo' scriverne uno dei due. La indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilita' di confusione tra piu' candidati. "L'indicazione delle preferenze puo' essere fatta scrivendo, invece dei cognomi, i numeri coi quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti.
"Sono vietati altri segni o indicazioni.
"Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il Comune sono nulle; rimangono valide le prime.
"Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.
"Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella indicata con il contrassegno votato.
"Il voto di preferenza deve essere espresso anche quando l'elettore intenda attribuirlo ai candidati che siano in testa alla lista votata.
"Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia scritto una o piu' preferenze della medesima lista, si intende che abbia votata la lista alla quale appartengono i preferiti.
"Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle se ne derivi incertezza".
L' art. 59 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1 , e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene.
"L'elettore puo' manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata.
"Il numero delle preferenze non puo' essere maggiore di 2, 3, 4 o 5 rispettivamente per i Comuni in cui il numero dei consiglieri da eleggere e' fino a 40, 50, 60, 80.
"Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate nella parte centrale della scheda, il nome e cognome o il solo cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista votata. In caso di identita' di cognome tra candidati della stessa lista, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, la paternita'. "Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, puo' scriverne uno dei due. La indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilita' di confusione tra piu' candidati. "L'indicazione delle preferenze puo' essere fatta scrivendo, invece dei cognomi, i numeri coi quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti.
"Sono vietati altri segni o indicazioni.
"Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il Comune sono nulle; rimangono valide le prime.
"Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.
"Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella indicata con il contrassegno votato.
"Il voto di preferenza deve essere espresso anche quando l'elettore intenda attribuirlo ai candidati che siano in testa alla lista votata.
"Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia scritto una o piu' preferenze della medesima lista, si intende che abbia votata la lista alla quale appartengono i preferiti.
"Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle se ne derivi incertezza".