Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/06/2025, n. 4794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4794 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott. Martina
Brizzi, a seguito dell'udienza del 14 maggio 2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5406/2023 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. D'AGO MAURIZIO, Parte_1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato, come da procura a margine del ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp. pt. , rappresentata e difesa dall'avv. MOSCARIELLO CP_1
CARMEN, in virtù di procure in atti;
RESISTENTE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 17 marzo 2023, il ricorrente, premesso di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze della Atlantica di Navigazione SPA dal 31/10/2016 al
30/1/2017 svolgendo le mansioni di lavoratore marittimo, ha esposto:
- di aver presentato domanda di NASPI 6107741900009 in data 01/02/2017, sussistendo il requisito della perdita involontaria del lavoro, nonché il requisito delle 13 settimane di lavoro negli ultimi 4 anni e dei 30 giorni di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi;
- che la domanda di NASPI veniva accolta dall' con provvedimento del CP_1
09/10/2017, riconoscendo il diritto del ricorrente alla prestazione, determinata in giorni
1
giorni di NASPI.
Tanto premesso, il ricorrente ha concluso nei seguenti termini:
“ accertare il diritto del ricorrente a percepire la NASPI per residui n. 70 giorni come riconosciuto con il provvedimento del 09/10/2017 o dalla diversa decorrenza CP_1 accertata in corso di causa, per la durata calcolata in ragione dell'anzianità contributiva maturata;
b) per l'effetto del suddetto accertamento condannare per quanto di competenza l' al pagamento, in favore del ricorrente dei ratei di indennità CP_1
maturati e riconosciuti dallo stesso Ente con provvedimento del 09/10/2017, nella misura di n. 70 …”.
CP_ Si è costituito ritualmente l' deducendo di aver pagato 119 giorni e non 109 e che il ricorrente ha, a più riprese, avviato nuovi contratti di lavoro subordinato, percependo CP_ anche indennità di malattia e indennità di infortunio erogata dall' . l' ha CP_2
concluso per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita documentalmente.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito della citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'odierna udienza di tutte le parti mediante il deposito delle note di trattazione scritta da parte dei difensori di tutte le parti costituite, che non hanno richiesto la trattazione in presenza;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, per i motivi di seguito precisati.
Si osserva che, come noto, la NASPI è una prestazione economica, istituita dal 1° maggio 2015, che sostituisce l'indennità di disoccupazione denominata
Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI), a domanda, erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l'occupazione, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° maggio 2015. Occorre considerare le disposizioni normative in materia per le ipotesi di decadenza , tra cui l'inizio di nuova attività lavorativa senza la comunicazione del reddito presunto nel termine
2 perentorio di legge.
Il beneficiario decade dall'indennità nei seguenti casi: a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attività di lavoro subordinato senza provvedere alla comunicazione all' del reddito presunto derivante da detta attività entro il termine perentorio di un CP_1 mese dall'inizio dell'attività; c) mancata comunicazione, entro un mese dalla domanda di NASpI, del reddito derivante da altro rapporto di lavoro part time, nei casi di cessazione di almeno uno, tra vari rapporti di lavoro a tempo parziale, che ha dato diritto alla NASpI;
d) inizio di attività lavorativa in forma autonoma senza provvedere alla comunicazione del reddito presunto entro un mese dall'avvio dell'attività; e) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
f) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, se non si opta per l'indennità NASpI;
g) mancata partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa ed ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti (art. 7 del D.Lgs. n. 22 del 2015).
I giorni indennizzabili a seguito di domanda di NASPI non possono essere integralmente indennizzati se l'istante si avvii a nuova attività lavorativa o percepisca indennità con la NASPI incompatibili. CP_ Nel caso di specie, l' ha rappresentato le seguenti ulteriori circostanze ( che risultano omesse nell'esposizione del ricorso):
- a seguito della domanda di NASPI n. 6107741900009 del 2017, il ricorrente ha proposto ulteriori due domande: 1) n. 6107777000048 del 2018 e 2) n.
6107860300083 del 2020 “chiuse a zero” per la riapertura di quella del
2017;
- 3) da ultimo il ricorrente ha presentato la domanda n. 6107883000269 del
2021 a seguito della quale gli sono stati liquidati e pagati 224 di NASPI.
La parte ricorrente ha omesso di provare di aver denunziato l'inizio delle nuove attività che risultano comprovate dall'estratto contributivo in atti.
I restanti giorni della domanda NASPI del 2017, dunque, non potevano essere concessi perché questa è stata posta in decadenza dal 31/01/2020 data di inizio del nuovo rapporto di lavoro, alla cui cessazione (29/04/2020) è seguita la domanda
NASPI del 04/03/2021.
CP_ Il ricorrente, del resto, non ha contestato quanto dedotto dall che ha rappresentato che il ricorrente ha percepito, in ragione dei nuovi rapporti di lavoro subordinato, anche l'indennità di malattia e indennità di infortunio erogata dall' . Ogni ulteriore deduzione del ricorrente, esposta nelle note risulta CP_2
inammissibile in quanto tardivamente introdotta nel ricorso.
3 In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, in quanto la dichiarazione versata in atti è relativa al solo contributo unificato.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. Martina Brizzi- così provvede
- Rigetta il ricorso;
CP_
- Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore dell liquidate in € 400,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa.
Si comunichi. Napoli, il 13.05.2025 - 13/06/2025 Il
Giudice
MARTINA BRIZZI
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 14/06/2025 in
Cancelleria
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