TRIB
Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 19/04/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2179/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Flavio Tovani ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 2179/2024 promossa da:
- (Passaporto USA n° , nato a [...], USA, il 10.12.1960 e Controparte_1 Numero_1 residente a 113-1472 road Forest Hills, NY, USA;
- (Passaporto USA n° , nato a [...], USA, il 31.10.1959 e Parte_1 NumeroD_2 residente a [...], Washington NY, 11050 USA;
- (Passaporto USA n° P570056704), nata a [...], USA, il Parte_2
14.06.1989 e residente a 130 Post Ave Apt 202, Westbury, NY, USA;
- (Passaporto USA n° , nato a [...], USA, il Parte_3 Numero_3
5.02.1994 e residente a 4 Island Court Port Washington, NY, USA;
- (Passaporto USA n° , nata a [...], Persona_1 NumeroD_4
USA, il 1.05.1992, in proprio e n.q. di esercente la responsabilità genitoriale (unitamente al marito nato a [...], New Jersey, USA, il 11.06.1992, identificato con Persona_2 passaporto USA n° ) sulla figlia minore, , nata NumeroDiPass_1 Persona_3
a New Jersey, USA, il 15.8.2023 e insieme residenti a 441 Lincoln ave Rutherford NJ, 07070-2721,
USA,
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Carbone ed elettivamente domiciliati presso il suo studio professionale, sito a Firenze, in Viale S. Lavagnini, n° 19, giuste separate procure notarili
1 autenticate e tradotte, nonché munite di Apostille, come in atti.
-Ricorrenti- contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui uffici, in Reggio Calabria,
Via del Plebiscito n. 15, è per legge domiciliato.
-Resistente costituito-
Con l'intervento del Pubblico presso il Tribunale di Reggio Calabria CP_2
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti conveniva in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_2 sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadina italiana nata nel Parte_4
Comune di Gioiosa Ionica, in Provincia di Reggio Calabria, il 9 aprile 1939, dai genitori entrambi italiani, e (Cfr. Estratto dai registri degli atti di nascita, Controparte_3 Controparte_4 rilasciato dal Comune di Gioiosa Ionica - doc. in atti n° 1), la quale, essendosi naturalizzata cittadina statunitense dopo la nascita del figlio coinvolto nel passaggio generazionale, non aveva interrotto la catena di trasmissione della cittadinanza italiana.
L'ava dante causa, il 3 febbraio 1958, aveva sposato, in Italia, a Marina di Gioiosa Parte_4
Ionica, (Cfr. Estratto dell'atto di matrimonio, rilasciato dal Comune di Gioiosa Controparte_5
Ionica - doc. in atti n° 2) e, successivamente, la coppia era emigrata negli USA.
Dalla predetta unione matrimoniale, erano nati due figli, entrambi odierni ricorrenti: CP
, nato a [...], USA, il 12 ottobre 1960 e nato a [...], USA, il 31
[...] Parte_1 ottobre 1959 (Cfr. i relativi certificati di nascita statunitensi – docc. in atti n° 3 e n° 4).
Il 10 luglio 1962, (alias si era naturalizzata cittadina Parte_4 Persona_4 statunitense, prestando giuramento (Cfr. Certificato di naturalizzazione USA – doc. in atti n° 11).
In particolare, sulla discendenza di : Parte_1
Il 16 maggio 1987, aveva sposato, a New York, USA, e da Parte_1 Controparte_6 questa unione matrimoniale, erano nati tre figli, tutti odierni ricorrenti: nata Parte_2
a New York, USA, il 14 giugno 1989, nato a [...], USA, il 5 Parte_3 febbraio 1994 e , nata a [...], USA, il 1° maggio 1992 (Cfr. i relativi Parte_5 certificati di nascita statunitensi – docc. in atti n° 6, n° 7 e n° 8).
2 Il 18 ottobre 2019 aveva sposta, a New York, USA, Parte_6 Persona_2 passando a firmare con il nome di (Cfr. certificato di matrimonio Persona_1 statunitense – doc. in atti n° 9) e, da questa unione matrimoniale, era nata Persona_3
(Cfr. Certificato di nascita statunitense – doc. in atti n° 10), anch'essa odierna ricorrente e tutt'oggi minore rappresentata da entrambi i genitori.
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di accertare l'avvenuta trasmissione in loro favore della cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza materna da ava italiana e, per l'effetto, essere dichiarati cittadini italiani dalla nascita e ordinare al competente ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri di Stato Civile.
In particolare, sull'interesse ad agire, i ricorrenti argomentavano che, vantando il diritto alla cittadinanza iure sanguinis, avrebbero tentato di seguire l'ordinario iter amministrativo, tramite il
Consolato italiano negli USA, competente per residenza. Tuttavia, i ricorrenti hanno motivato la sussistenza del loro interesse ad agire in giudizio “considerati i cronici ritardi dei Consolati Italiani all'estero nel processare le pratiche inerenti al riconoscimento della cittadinanza ed i tempi medi di attesa, ben superiori ai due anni previsti ex lege per la conclusione del procedimento amministrativo”.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il resistente lamentava l'inammissibilità del ricorso per la mancanza di interesse ad agire CP_2 dei ricorrenti, non essendo ancora decorso il termine di legge di 730 giorni, previsto per l'espletamento della pratica amministrativa di cittadinanza e non avendo i ricorrenti dedotto di avere mai presentato la domanda al Consolato d'Italia negli Stati Uniti d'America, nonché argomentava l'infondatezza della domanda giudiziale, per la mancanza della prova della data di arrivo dell'avo negli Stati Uniti, il quale, ad ogni modo, avrebbe perso la cittadinanza italiana, interrompendo, di conseguenza, il diritto a trasmetterla iure sanguinis ai sui discendenti, in ragione del vecchio principio, contemplato dal Codice Civile italiano del 1865, dell'unicità della cittadinanza, vigente all'epoca e sancito dalla Legge 555/1912. A tal proposito, il argomentava che, in tal caso, l'avo italiano, CP_2 emigrato negli USA prima dell'entrata in vigore della L. 555/1912, non avrebbe potuto mantenere anche la cittadinanza italiana “iure sanguinis”, in quanto già in possesso di quella statunitense, acquisita “per ius soli”, interrompendone il diritto di trasmissione ai suoi discendenti.
Sempre sull'infondatezza della domanda, secondo il “Nel caso di specie, i ricorrenti CP_2 individuano quale unico ostacolo al loro acquisto della cittadinanza la circostanza che l'ava non ha potuto conservare la cittadinanza per l'allora vigente disposizione che stabiliva l'automatica perdita
3 della cittadinanza in capo a colei che contraeva matrimonio con un cittadino straniero” e, a tal proposito, faceva riferimento alla irretroattività degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale
n. 30/1983, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, L.
555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.
Attraverso il deposito di note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c., la difesa dei ricorrenti ha contestato la comparsa di costituzione e risposta del Ministero resistente, considerandola redatta in
“ciclostile”, poiché “nulla attiene al caso di specie e nella quale viene contestata l'esistenza del legame con un avo di nome “ ” che nulla ha a che vedere con il presente ricorso. L'avo Persona_5 dei ricorrenti, d'altronde, è . Sempre la difesa dei ricorrenti ha ribadito di avere Parte_4
“dimostrato e documentato che non sussiste alcun atto e/o evento interruttivo della catena di discendenza”, evidenziando che l'ava dante causa, ha “certamente” trasmesso la Parte_4 cittadinanza italiana ai figli, nati nel 1959 e nel 1960, essendosi lei naturalizzata cittadina statunitense in epoca successiva alle predette nascite;
in particolare, sull'interesse ad agire dei ricorrenti ha argomentato che questi hanno comunque tentato di esperire l'iter amministrativo, nonostante la necessità dell'azione giudiziaria sia di per sé giustificata dalla sussistenza di una richiesta di cittadinanza iure sanguinis per linea materna (data la nota chiusura dell'amministrazione) e dall'accertata cronicizzazione dei tempi di attesa di evasione delle richieste di cittadinanza presso i consolati italiani negli USA (ben superiori ai 730 giorni previsti).
Con provvedimento emesso il 5 aprile 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisone, riservava il deposito della sentenza.
Il Pubblico Ministero, regolarmente notiziato, non presentava osservazioni.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Inoltre, nel merito, giova rilevare che, nonostante possano rinvenirsi documenti, anche presso l'Anagrafe di Stato Civile statunitense, nei quali la capostipite in luogo di sia stata Parte_4 generalizzata come , si ritiene che non vi siano dubbi sul fatto che trattasi della Persona_4 medesima persona data la corrispondenza della data e del luogo di nascita.
4 A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva
è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile.
Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 Controparte_7 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. Controparte_7
1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità.
Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
5 Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Nel caso di specie, va provata la discendenza diretta per linea materna dei ricorrenti da avo italiano, senza che si ponga un problema di applicabilità all'epoca precostituzionale delle disposizioni risultanti dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L. n. 555 del 1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione
“nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana”, diversamente da quanto eccepito dal nella depositata comparsa di costituzione e CP_2 risposta.
Talché, nel caso de quo, il riconoscimento dello status civitatis, avvenuto per via materna, spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso Controparte_2
l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti venga documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di Apostille.
6 Orbene, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, i ricorrenti, diretti discendenti di avo italiano hanno evidenziato le lungaggini relative alla richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis ai sensi della Legge n.
91 del 05.02.1992 in via amministrativa al competente Consolato statunitense.
Hanno denunciato, infatti, che l'avvio del procedimento anzidetto coincide con la fissazione di un apposito appuntamento presso il Consolato Italiano (con l'unica modalità di accesso alla domanda, prevista per via telematica attraverso il portale Prenot@mi), quale attività propedeutica alla successiva istanza, evidenziando come l'Organo amministrativo non sia in grado di dare contezza, entro termini determinati e certi, riguardo la definizione del procedimento, dando, invece, dimostrazione di tempi di attesa, superiori ai 730 giorni previsti, rispondendo, al tentativo di prenotazione effettuato da uno dei ricorrenti, che vi sono più di tremila persone in lista d'attesa prima di lui (Cfr. doc. in atti n° 13)
Grazie, infatti, alla documentazione allegata (Cfr. doc. in atti n° 12) si è evinto che l'autorità consolare, ad ogni tentativo di prenotazione (effettuato, in più tentativi, dal ricorrente, attraverso l'accesso tramite SPID al il servizio consolare telematico “Prenot@mi”) ha risposto attraverso il messaggio automatico che ha indicato il raggiungimento del limite massimo dei possibili inserimenti nella lista di attesa dei richiedenti, invitando ad effettuare, successivamente, un nuovo tentativo di prenotazione.
Pertanto, è di tutta evidenza come le competenti autorità consolari del Consolato Italiano in New
York, non siano in grado di indicare i tempi presumibili di espletamento della pratica, che, ad ogni modo, andrebbero a superare di molto i due anni (730 giorni), se solo si considera che, ad oggi, i tempi di attesa per la sola presentazione della domanda sono di circa 3/4 anni. Da tale inerzia del
Consolato italiano competente ne deriva l'interesse ad agire dei ricorrenti. È emerso che gli uffici preposti devono ancora provvedere ad evadere migliaia di domande, rivelando una condizione di sostanziale paralisi degli Uffici competenti.
Anche indipendentemente dalle previsioni normative, sopra richiamate, si può affermare che tali circostanze si sostanzino in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale.
Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, correttamente tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti dall'antenata cittadina e, quindi, la
7 cittadinanza italiana veniva loro trasmessa dall'ava, per via generazionale, senza interruzione.
In particolare, la trasmissione della cittadinanza agli odierni ricorrenti proviene, per via generazionale, dall'ava italiana (alias , nata nel Comune Parte_4 Persona_4 di Gioiosa Ionica, in Provincia di Reggio Calabria, il 9 aprile 1939 (Cfr. doc. in atti n° 1), la quale, essendosi naturalizzata cittadina statunitense il 10 luglio 1962 (Cfr. doc. in atti n° 11) ha potuto trasmette il diritto iure sanguinis ai suoi due figli, , nato il [...] e Controparte_1 [...]
, nato il [...] (Cfr. i relativi certificati di nascita statunitensi – docc. in atti n° 3 e Pt_1
n° 4), ovvero prima della sua naturalizzazione. A tal proposito, nel caso di specie, i figli dall'ava nati prima che quest'ultima abbia perso la cittadinanza italiana per naturalizzazione, nonostante ancora fossero minori, non hanno comunque perso la cittadinanza italiana, anche secondo quanto stabilito dall'art. 7 della legge 555/1912 (“Salvo speciali disposizioni da stipulare con contratti internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiorenne o emancipato può rinunciarvi”).
Pertanto, in quanto italiana, (alias , trasmetteva “iure Parte_4 Persona_4 sanguinis” la cittadinanza ai propri figli e ai relativi discendenti.
Dunque, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite. Sul punto, contrariamente a quanto argomentato dalla difesa nel proprio ricorso, è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, rilevando che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del ministero dell'interno né della procura della repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti , nato a Controparte_1
New York, USA, il 10.12.1960, , nato a [...], USA, il 31.10.1959, Parte_1
8 , nata a [...], USA, il 14.06.1989, Parte_2 Parte_3
, nato a [...], USA, il 5.02.1994, , nata a
[...] Persona_1
New York, USA, il 1.05.1992, , nata a [...], USA, il Persona_3
15.8.2023, il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- Ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere CP_2 CP_8 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso il 19 aprile 2025
Il Giudice unico
Dott. Flavio Tovani.
9
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Flavio Tovani ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 2179/2024 promossa da:
- (Passaporto USA n° , nato a [...], USA, il 10.12.1960 e Controparte_1 Numero_1 residente a 113-1472 road Forest Hills, NY, USA;
- (Passaporto USA n° , nato a [...], USA, il 31.10.1959 e Parte_1 NumeroD_2 residente a [...], Washington NY, 11050 USA;
- (Passaporto USA n° P570056704), nata a [...], USA, il Parte_2
14.06.1989 e residente a 130 Post Ave Apt 202, Westbury, NY, USA;
- (Passaporto USA n° , nato a [...], USA, il Parte_3 Numero_3
5.02.1994 e residente a 4 Island Court Port Washington, NY, USA;
- (Passaporto USA n° , nata a [...], Persona_1 NumeroD_4
USA, il 1.05.1992, in proprio e n.q. di esercente la responsabilità genitoriale (unitamente al marito nato a [...], New Jersey, USA, il 11.06.1992, identificato con Persona_2 passaporto USA n° ) sulla figlia minore, , nata NumeroDiPass_1 Persona_3
a New Jersey, USA, il 15.8.2023 e insieme residenti a 441 Lincoln ave Rutherford NJ, 07070-2721,
USA,
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Carbone ed elettivamente domiciliati presso il suo studio professionale, sito a Firenze, in Viale S. Lavagnini, n° 19, giuste separate procure notarili
1 autenticate e tradotte, nonché munite di Apostille, come in atti.
-Ricorrenti- contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui uffici, in Reggio Calabria,
Via del Plebiscito n. 15, è per legge domiciliato.
-Resistente costituito-
Con l'intervento del Pubblico presso il Tribunale di Reggio Calabria CP_2
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti conveniva in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_2 sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadina italiana nata nel Parte_4
Comune di Gioiosa Ionica, in Provincia di Reggio Calabria, il 9 aprile 1939, dai genitori entrambi italiani, e (Cfr. Estratto dai registri degli atti di nascita, Controparte_3 Controparte_4 rilasciato dal Comune di Gioiosa Ionica - doc. in atti n° 1), la quale, essendosi naturalizzata cittadina statunitense dopo la nascita del figlio coinvolto nel passaggio generazionale, non aveva interrotto la catena di trasmissione della cittadinanza italiana.
L'ava dante causa, il 3 febbraio 1958, aveva sposato, in Italia, a Marina di Gioiosa Parte_4
Ionica, (Cfr. Estratto dell'atto di matrimonio, rilasciato dal Comune di Gioiosa Controparte_5
Ionica - doc. in atti n° 2) e, successivamente, la coppia era emigrata negli USA.
Dalla predetta unione matrimoniale, erano nati due figli, entrambi odierni ricorrenti: CP
, nato a [...], USA, il 12 ottobre 1960 e nato a [...], USA, il 31
[...] Parte_1 ottobre 1959 (Cfr. i relativi certificati di nascita statunitensi – docc. in atti n° 3 e n° 4).
Il 10 luglio 1962, (alias si era naturalizzata cittadina Parte_4 Persona_4 statunitense, prestando giuramento (Cfr. Certificato di naturalizzazione USA – doc. in atti n° 11).
In particolare, sulla discendenza di : Parte_1
Il 16 maggio 1987, aveva sposato, a New York, USA, e da Parte_1 Controparte_6 questa unione matrimoniale, erano nati tre figli, tutti odierni ricorrenti: nata Parte_2
a New York, USA, il 14 giugno 1989, nato a [...], USA, il 5 Parte_3 febbraio 1994 e , nata a [...], USA, il 1° maggio 1992 (Cfr. i relativi Parte_5 certificati di nascita statunitensi – docc. in atti n° 6, n° 7 e n° 8).
2 Il 18 ottobre 2019 aveva sposta, a New York, USA, Parte_6 Persona_2 passando a firmare con il nome di (Cfr. certificato di matrimonio Persona_1 statunitense – doc. in atti n° 9) e, da questa unione matrimoniale, era nata Persona_3
(Cfr. Certificato di nascita statunitense – doc. in atti n° 10), anch'essa odierna ricorrente e tutt'oggi minore rappresentata da entrambi i genitori.
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di accertare l'avvenuta trasmissione in loro favore della cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza materna da ava italiana e, per l'effetto, essere dichiarati cittadini italiani dalla nascita e ordinare al competente ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri di Stato Civile.
In particolare, sull'interesse ad agire, i ricorrenti argomentavano che, vantando il diritto alla cittadinanza iure sanguinis, avrebbero tentato di seguire l'ordinario iter amministrativo, tramite il
Consolato italiano negli USA, competente per residenza. Tuttavia, i ricorrenti hanno motivato la sussistenza del loro interesse ad agire in giudizio “considerati i cronici ritardi dei Consolati Italiani all'estero nel processare le pratiche inerenti al riconoscimento della cittadinanza ed i tempi medi di attesa, ben superiori ai due anni previsti ex lege per la conclusione del procedimento amministrativo”.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il resistente lamentava l'inammissibilità del ricorso per la mancanza di interesse ad agire CP_2 dei ricorrenti, non essendo ancora decorso il termine di legge di 730 giorni, previsto per l'espletamento della pratica amministrativa di cittadinanza e non avendo i ricorrenti dedotto di avere mai presentato la domanda al Consolato d'Italia negli Stati Uniti d'America, nonché argomentava l'infondatezza della domanda giudiziale, per la mancanza della prova della data di arrivo dell'avo negli Stati Uniti, il quale, ad ogni modo, avrebbe perso la cittadinanza italiana, interrompendo, di conseguenza, il diritto a trasmetterla iure sanguinis ai sui discendenti, in ragione del vecchio principio, contemplato dal Codice Civile italiano del 1865, dell'unicità della cittadinanza, vigente all'epoca e sancito dalla Legge 555/1912. A tal proposito, il argomentava che, in tal caso, l'avo italiano, CP_2 emigrato negli USA prima dell'entrata in vigore della L. 555/1912, non avrebbe potuto mantenere anche la cittadinanza italiana “iure sanguinis”, in quanto già in possesso di quella statunitense, acquisita “per ius soli”, interrompendone il diritto di trasmissione ai suoi discendenti.
Sempre sull'infondatezza della domanda, secondo il “Nel caso di specie, i ricorrenti CP_2 individuano quale unico ostacolo al loro acquisto della cittadinanza la circostanza che l'ava non ha potuto conservare la cittadinanza per l'allora vigente disposizione che stabiliva l'automatica perdita
3 della cittadinanza in capo a colei che contraeva matrimonio con un cittadino straniero” e, a tal proposito, faceva riferimento alla irretroattività degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale
n. 30/1983, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, L.
555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.
Attraverso il deposito di note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c., la difesa dei ricorrenti ha contestato la comparsa di costituzione e risposta del Ministero resistente, considerandola redatta in
“ciclostile”, poiché “nulla attiene al caso di specie e nella quale viene contestata l'esistenza del legame con un avo di nome “ ” che nulla ha a che vedere con il presente ricorso. L'avo Persona_5 dei ricorrenti, d'altronde, è . Sempre la difesa dei ricorrenti ha ribadito di avere Parte_4
“dimostrato e documentato che non sussiste alcun atto e/o evento interruttivo della catena di discendenza”, evidenziando che l'ava dante causa, ha “certamente” trasmesso la Parte_4 cittadinanza italiana ai figli, nati nel 1959 e nel 1960, essendosi lei naturalizzata cittadina statunitense in epoca successiva alle predette nascite;
in particolare, sull'interesse ad agire dei ricorrenti ha argomentato che questi hanno comunque tentato di esperire l'iter amministrativo, nonostante la necessità dell'azione giudiziaria sia di per sé giustificata dalla sussistenza di una richiesta di cittadinanza iure sanguinis per linea materna (data la nota chiusura dell'amministrazione) e dall'accertata cronicizzazione dei tempi di attesa di evasione delle richieste di cittadinanza presso i consolati italiani negli USA (ben superiori ai 730 giorni previsti).
Con provvedimento emesso il 5 aprile 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisone, riservava il deposito della sentenza.
Il Pubblico Ministero, regolarmente notiziato, non presentava osservazioni.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Inoltre, nel merito, giova rilevare che, nonostante possano rinvenirsi documenti, anche presso l'Anagrafe di Stato Civile statunitense, nei quali la capostipite in luogo di sia stata Parte_4 generalizzata come , si ritiene che non vi siano dubbi sul fatto che trattasi della Persona_4 medesima persona data la corrispondenza della data e del luogo di nascita.
4 A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva
è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile.
Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 Controparte_7 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. Controparte_7
1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità.
Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
5 Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Nel caso di specie, va provata la discendenza diretta per linea materna dei ricorrenti da avo italiano, senza che si ponga un problema di applicabilità all'epoca precostituzionale delle disposizioni risultanti dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L. n. 555 del 1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione
“nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana”, diversamente da quanto eccepito dal nella depositata comparsa di costituzione e CP_2 risposta.
Talché, nel caso de quo, il riconoscimento dello status civitatis, avvenuto per via materna, spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso Controparte_2
l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti venga documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di Apostille.
6 Orbene, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, i ricorrenti, diretti discendenti di avo italiano hanno evidenziato le lungaggini relative alla richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis ai sensi della Legge n.
91 del 05.02.1992 in via amministrativa al competente Consolato statunitense.
Hanno denunciato, infatti, che l'avvio del procedimento anzidetto coincide con la fissazione di un apposito appuntamento presso il Consolato Italiano (con l'unica modalità di accesso alla domanda, prevista per via telematica attraverso il portale Prenot@mi), quale attività propedeutica alla successiva istanza, evidenziando come l'Organo amministrativo non sia in grado di dare contezza, entro termini determinati e certi, riguardo la definizione del procedimento, dando, invece, dimostrazione di tempi di attesa, superiori ai 730 giorni previsti, rispondendo, al tentativo di prenotazione effettuato da uno dei ricorrenti, che vi sono più di tremila persone in lista d'attesa prima di lui (Cfr. doc. in atti n° 13)
Grazie, infatti, alla documentazione allegata (Cfr. doc. in atti n° 12) si è evinto che l'autorità consolare, ad ogni tentativo di prenotazione (effettuato, in più tentativi, dal ricorrente, attraverso l'accesso tramite SPID al il servizio consolare telematico “Prenot@mi”) ha risposto attraverso il messaggio automatico che ha indicato il raggiungimento del limite massimo dei possibili inserimenti nella lista di attesa dei richiedenti, invitando ad effettuare, successivamente, un nuovo tentativo di prenotazione.
Pertanto, è di tutta evidenza come le competenti autorità consolari del Consolato Italiano in New
York, non siano in grado di indicare i tempi presumibili di espletamento della pratica, che, ad ogni modo, andrebbero a superare di molto i due anni (730 giorni), se solo si considera che, ad oggi, i tempi di attesa per la sola presentazione della domanda sono di circa 3/4 anni. Da tale inerzia del
Consolato italiano competente ne deriva l'interesse ad agire dei ricorrenti. È emerso che gli uffici preposti devono ancora provvedere ad evadere migliaia di domande, rivelando una condizione di sostanziale paralisi degli Uffici competenti.
Anche indipendentemente dalle previsioni normative, sopra richiamate, si può affermare che tali circostanze si sostanzino in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale.
Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, correttamente tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti dall'antenata cittadina e, quindi, la
7 cittadinanza italiana veniva loro trasmessa dall'ava, per via generazionale, senza interruzione.
In particolare, la trasmissione della cittadinanza agli odierni ricorrenti proviene, per via generazionale, dall'ava italiana (alias , nata nel Comune Parte_4 Persona_4 di Gioiosa Ionica, in Provincia di Reggio Calabria, il 9 aprile 1939 (Cfr. doc. in atti n° 1), la quale, essendosi naturalizzata cittadina statunitense il 10 luglio 1962 (Cfr. doc. in atti n° 11) ha potuto trasmette il diritto iure sanguinis ai suoi due figli, , nato il [...] e Controparte_1 [...]
, nato il [...] (Cfr. i relativi certificati di nascita statunitensi – docc. in atti n° 3 e Pt_1
n° 4), ovvero prima della sua naturalizzazione. A tal proposito, nel caso di specie, i figli dall'ava nati prima che quest'ultima abbia perso la cittadinanza italiana per naturalizzazione, nonostante ancora fossero minori, non hanno comunque perso la cittadinanza italiana, anche secondo quanto stabilito dall'art. 7 della legge 555/1912 (“Salvo speciali disposizioni da stipulare con contratti internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiorenne o emancipato può rinunciarvi”).
Pertanto, in quanto italiana, (alias , trasmetteva “iure Parte_4 Persona_4 sanguinis” la cittadinanza ai propri figli e ai relativi discendenti.
Dunque, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite. Sul punto, contrariamente a quanto argomentato dalla difesa nel proprio ricorso, è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, rilevando che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del ministero dell'interno né della procura della repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti , nato a Controparte_1
New York, USA, il 10.12.1960, , nato a [...], USA, il 31.10.1959, Parte_1
8 , nata a [...], USA, il 14.06.1989, Parte_2 Parte_3
, nato a [...], USA, il 5.02.1994, , nata a
[...] Persona_1
New York, USA, il 1.05.1992, , nata a [...], USA, il Persona_3
15.8.2023, il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- Ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere CP_2 CP_8 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso il 19 aprile 2025
Il Giudice unico
Dott. Flavio Tovani.
9