Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 13/03/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVERETO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha pronunciato la seguente sentenza nella causa promossa con ricorso depositato il 17/4/2024 sub nr. 49/2024 R.G. da:
nata il [...] in [...] codice fiscale Parte_1
rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco C.F._1
Saverio Dalba, del Foro di Rovereto giusta delega C.F._2
allegata al ricorso
RICORRENTE
contro sede di Trento rappresentato e difeso dagli avv.ti Marta Odorizzi e Vincenza Marina CP_1
Marinelli per procura generale alle liti del 22.3.2024 Rep. n. 37875 del Notaio Persona_1 in Fiumicino
CONVENUTO
In punto: cumulo tra trattamento pensionistico cd. quota 100 e reddito da lavoro dipendente
CONCLUSIONI
Ricorrente: “voglia codesto Tribunale, ogni contraria eccezione, deduzione ed istanza rigettate e respinte, in via principale accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della pensione, conseguita ai sensi dell'art. 14 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo
2019, n. 26, per l'anno 2023, anche per il periodo durante il quale ha prestata attività di lavoro subordinato, atteso lo specifico regime di
1
197, c.d. Legge di Bilancio 2023;
in via subordinata accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della pensione, conseguita ai sensi dell'art. 14 del D.L. 28
gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26, per l'anno
2023, anche per il periodo durante il quale ha prestata attività di lavoro subordinato, scorporata la mensilità entro la quale è ricaduto il periodo lavorato o comunque detratti i redditi di lavori percepiti, determinati nella misura netta del reddito di lavoro dipendente;
si chiede del pari ed in ogni caso l'accertamento negativo del diritti da parte dell'istituto previdenziale alla ripetizione delle mensilità già erogate e da erogarsi, attesa la infondatezza in fatto ed in diritto di quanto dichiarato e richiesto nella nota del 2 febbraio 2024, nella nota del 5 febbraio 2024 e nella circolare
177/2019, per l'insussistenza dei presupposti per la ripetizione dell'indebito;
in via subordinata, qualora l'istituto avesse già provveduto o provvedesse in corso di causa al recupero coattivo delle somme pretese – riservata la facoltà di richiedere gli opportuni provvedimenti cautelari – ne domanda la restituzione.
Per l'effetto chiede di:
1. accertare e dichiarare illegittimo o annullare o revocare, il provvedimento dell impugnato, accertare l'illegittimità della CP_1
richiesta dell' di restituzione di tutti gli importi percepiti a titolo di CP_1
pensione maturati per i periodi ivi contemplati, accertando in via
2 principale che nulla è dovuto dalla ricorrente ed in via subordinata accertando la rideterminazione dell'importo dovuto in restituzione dalla ricorrente, nella misura di una mensilità di pensione, ovvero in subordine,
nell'importo netto degli emolumenti stipendiali da lavoro dipendente percepiti dopo l'accesso alla c.d. quota cento, o in altra misura ritenuta di giustizia, con condanna dell' all'erogazione del trattamento CP_1
pensionistico ed alla restituzione delle somme eventualmente trattenute;
2. in via ulteriormente subordinata accertare e dichiarare la buona fede della ricorrente e, in caso di condanna al pagamento di quanto sopra,
calcolare ex art. 2033 esclusivamente gli interessi dal giorno della domanda.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Convenuto: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito,
- In via preliminare accertare e dichiarare il ricorso improcedibile in assenza di ricorso amministrativo e, per l'effetto, sospendere il presente giudizio sino all'esito del procedimento amministrativo;
- Nel merito: respingere il ricorso in quanto infondato in diritto e non provato e per l'effetto rigettare tutte le domande formulate dalla parte ricorrente nei confronti dell' Spese di causa rifuse”. CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/4/2024 – premesso di essere Parte_1
titolare di pensione anticipata con decorrenza 5/2021 liquidata dall' CP_1
con i requisiti previsti dall'art. 14 DL. n. 4/2019 (cd. pensione quota 100), di avere svolto nel mese di agosto 2023 attività lavorativa di natura
3 subordinata agricola per 6,5 ore di lavoro, percependo il complessivo importo di € 50 netti e di avere ricevuto nota dd.
2.2.2024 con la quale l' le chiedeva la restituzione dei ratei di trattamenti pensionistico già CP_1
erogati per l'anno 2023 per un importo pari a 12.948,78- euro lordi (pari a 11.639,66- euro ricalcolati al netto delle ritenute fiscali) - conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale l'Ente
previdenziale per sentire:
in principalità, accertare l'illegittimità del provvedimento impugnato, con condanna a versare gli importi trattenuti e non corrisposti;
in subordine, di rideterminare l'importo dovuto in restituzione in misura pari all'importo netto ricevuto a titolo di lavoro dipendente (€ 50);
sempre in subordine, di accertare e dichiarare la sua buona fede, con limitazione degl interessi al periodo successivo alla domanda.
A sostegno della sua pretesa evidenziava come - a fronte del differente regime di ripetizione dell'indebito in materia di prestazioni pensionistiche e della sua buona fede – nulla fosse dovuto in restituzione all' CP_1
sottolineava come l'art. 14 del D. L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 si limitasse a disporre il divieto di cumulabilità tra i redditi da prestazione pensionistica anticipata, di cui al comma primo ed i redditi da lavoro dipendente nonché, oltre una certa soglia, da lavoro autonomo, con la conseguenza che l' non poteva istituire cause di revoca CP_1
dell'emolumento pensionistico non previste da una norma di legge;
affermava, infine, come il provvedimento impugnato fosse viziato per
4 inosservanza del principio di proporzionalità.
Nel costituirsi in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso l CP_1
evidenziava come non vi fosse alcuno spazio per accedere alla tesi di una buona fede della controparte, visto e considerato che nei provvedimenti di liquidazione della pensione erano stati esplicitati in maniera chiara gli effetti sulla pensione quota 100 dello svolgimento di una attività
lavorativa subordinata e/o autonoma;
sottolineava, altresì, come la pensione cd. quota 100 rappresentasse una situazione sperimentale e non strutturale, dal momento che, in deroga alle rigide disposizioni della legge
Fornero, ammette un diritto alla flessibilità in uscita, in presenza di requisiti anagrafici e contributivi, con lo scopo di agevolare anche un ricambio generazionale, con la conseguenza che non vi era spazio per un'interpretazione “costituzionalmente orientata” che limitasse la decurtazione ai redditi prodotti anziché disporre la sospensione dell'intera prestazione pensionistica.
All'udienza odierna, precisate dalle parti le conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva decisa come da separato dispositivo letto pubblicamente e veniva contestualmente depositata la sentenza.
***
La pretesa svolta dal ricorrente in via principale volta ad ottenere l'accertamento negativo dell'indebito oggettivo in virtù di una sua pretesa buona fede non può essere accolta, emergendo chiaramente dalla liquidazione provvisoria prodotta dall' sub doc. 1 e da quella CP_1
definitiva doc. 2 (“Il trattamento pensionistico è compatibile
5 esclusivamente con i redditi derivanti dallo svolgimento di lavoro autonomo occasionale nel limite di 5000 euro lordi annui) come egli fosse stato reso edotto del divieto di svolgere attività lavorativa di natura dipendente
Nel resto il ricorso merita parziale accoglimento.
Dalla documentazione prodotta dal ricorrente e non contestata dal convenuto si evince come il – titolare di pensione cd. quota 100 - Parte_2
abbia lavorato quale dipendente a tempo determinato dal 11/2/2022 al
31/3/2022 e dal 23/1/2023 al 23/3/2023 percependo un importo pari,
rispettivamente, ad € 363,76 e ad € 3.592,18.
Con sentenza 234 del 2022 la Corte Costituzionale ha respinto la questione di costituzionalità dell'art. 14, comma 3 D.L. 4/2019 sollevata dal Tribunale
di Trento affermando che “La scelta del legislatore, vòlta a diversificare il
trattamento previsto per il divieto di cumulo, non risulta costituzionalmente
illegittima neppure considerando la sproporzione che può in concreto determinarsi
- come nella fattispecie oggetto del giudizio principale - fra l'entità dei redditi da
lavoro percepiti dal pensionato che ha usufruito della cosiddetta "quota 100" e i
ratei di pensione la cui erogazione è sospesa. Non si può non considerare
l'eccezionalità della misura pensionistica in esame, che ha consentito, per il
triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità
contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita.
Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime
di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema
ordinario. La prevista sospensione del trattamento di quiescenza in caso di
6 violazione del divieto di cumulo è, per l'appunto, rivolta a garantire un'effettiva
uscita del pensionato che ha raggiunto la cosiddetta "quota 100" dal mercato del
lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio
generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile.
Nel regime ora descritto, la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro,
qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il
presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento
pensionistico anticipato (come rilevato peraltro da questa Corte con riferimento al
diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego - NASpI -,
nella sentenza n. 194 del 2021), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale.
Anche in questa prospettiva, l'assenza di omogeneità fra le situazioni lavorative
poste a raffronto dal rimettente risulta decisiva per escludere la fondatezza della
questione.
Il lavoro autonomo occasionale, per la sua natura residuale, non incide in modo
diretto e significativo sulle dinamiche occupazionali, né su quelle previdenziali e si
differenzia per questo dal lavoro subordinato, sia pure nella modalità flessibile del
lavoro intermittente”.
Nonostante tale autorevole presa di posizione, sembra preferibile ritenere
– in linea con quanto già ritenuto dal Tribunale di Marsala con la sentenza
12.7.2023 n. 589 - che il divieto di cumulo perevisto dall'art. 14 del D. L. 28
gennaio 2019, n. 4, convertito dalla L. 28 marzo 2019, non comporti conseguenze così draconiane come quelle adottate dall' in base alle CP_1
sue circolari.
Questo Tribunale condivide, invero, quanto affermato dal Tribunale di
7 Torino nei seguenti passaggi della sentenza 15/7/2022 n. 1144:
“pensione Quota 100 e redditi da lavoro diversi da quello occasionale autonomo
sono espressamente definiti non cumulabili: ciò significa che la percezione della
pensione non spetta qualora il pensionato goda di redditi da lavoro (coerentemente
con le finalità della pensione anticipata, tra cui vi è anche di favorire la fuoriuscita
anticipata dal mondo del lavoro per liberare posti da destinare alle nuove
generazioni);
in merito, non pare condivisibile l'orientamento di alcuni giudici di merito (cfr.
Trib. Firenze 16/6/2022 n. 449 …) che hanno attuato l'incumulabilità
CP_ dichiarando il diritto del pensionato a percepire la prestazione dall' decurtata
in misura corrispondente ai redditi percepiti: alla non cumulabilità corrisponde
necessariamente l'alternativa tra la prestazione pensionistica e la percezione di
redditi da lavoro;
la disposizione relativa alla incumulabilità deve essere interpretata alla luce del
dettato dell'art. 38 comma 2 Cost., che impone di assicurare ai lavoratori i mezzi
adeguati alle loro esigenze di vita in caso di vecchiaia: la pensione Quota 100
consente di ritirarsi dal lavoro anticipatamente rispetto al raggiungimento dell'età
di accesso alla pensione di vecchiaia, ma presuppone in ogni caso un'età superiore
CP_ a 62 anni;
revocare – come prevede la circolare senza un adeguato supporto
nella legislazione primaria – la pensione per tutto l'anno qualora vi sia produzione
di redditi da lavoro dipendente, di qualunque misura (anche irrisoria, come nel
caso in esame), comporta certamente la erosione della funzione previdenziale della
pensione;
una lettura costituzionalmente orientata della previsione di non cumulabilità tra
8 la pensione Quota 100 e il reddito da lavoro dipendente impone quindi di limitare
la sospensione della prestazione previdenziale ai soli periodi coperti dal contratto
di lavoro, dovendosi riespandere – al di fuori dei periodi nei quali il pensionato
ricava altri redditi da lavoro – la funzione previdenziale del trattamento
pensionistico, finalizzato a fornire i mezzi di sussistenza al lavoratore fuoriuscito
per motivi di età dal mondo del lavoro”.
Nel caso in esame, la non cumulabilità deve essere limitata ai ratei corrisposti al ricorrente a febbraio e marzo 2022 ed a gennaio, febbraio e marzo 2023, nei quali il ricorrente ha ricavato i redditi derivanti dai rapporti di lavoro dipendente, ed in tali limiti deve essere accertata la percezione indebita del trattamento pensionistico;
la prestazione risulta spettante in relazione a tutti gli altri ratei riferiti agli anni 2022 e 2023 e l' va condannato alla restituzione delle somme eventualmente CP_1
trattenute eccedenti l'indebito di cui sopra.
Va disposta la compensazione tra le parti delle spese del giudizio, sia in considerazione dell'accoglimento solo parziale della pretesa attorea, sia in considerazione della novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) accerta il diritto del ricorrente a percepire la pensione cd. quota 100 negli anni 2022
e 2023 fatta eccezione per i ratei di febbraio e marzo 2022, gennaio, febbraio e marzo 2023, non dovuti;
9 CP_ 2) condanna l' a corrispondere al ricorrente il relativo trattamento pensionistico ed a restituire le somme eventualmente recuperate in eccedenza rispetto a quanto indicato al punto 1;
3) dispone la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Così deciso in Rovereto il 30 gennaio 202 in principalità, pronunciare accertamento negativo della pretesa dell' in applicazione dell'art. 1, CP_1
comma 349 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, c.d. Legge di Bilancio 2023,
che avrebbe introdotto un regime speciale di lavoro occasionale di carattere transitorio per l'agricoltura, con riferimento al biennio 2023-2024
in subordine, accertare l'illegittimità del provvedimento impugnato, con condanna a restituire una mensilità di pensione ovvero di rideterminare l'importo dovuto in restituzione in misura pari all'importo ricevuto a titolo di lavoro dipendente;
sempre in subordine, di accertare e dichiarare la sua buona fede, con limitazione degli interessi al periodo successivo alla domanda.
A sostegno della sua pretesa evidenziava come - a fronte del differente regime di ripetizione dell'indebito in materia di prestazioni pensionistiche e della sua buona fede – nulla fosse dovuto in restituzione all' CP_1
sottolineava come l'art. 14 del D. L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 si limitasse a disporre il divieto di cumulabilità tra i redditi da prestazione pensionistica anticipata, di cui al comma primo ed i redditi da lavoro dipendente nonché, oltre una certa soglia, da lavoro autonomo, con la conseguenza che l' non poteva istituire cause di revoca CP_1
10 dell'emolumento pensionistico non previste da una norma di legge;
affermava, infine, come il provvedimento impugnato fosse viziato per inosservanza del principio di proporzionalità.
Nel costituirsi in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso l CP_1
evidenziava come non vi fosse alcuno spazio per accedere alla tesi di una buona fede della controparte, visto e considerato che nei provvedimenti di liquidazione della pensione erano stati esplicitati in maniera chiara gli effetti sulla pensione quota 100 dello svolgimento di una attività
lavorativa subordinata e/o autonoma;
sottolineava, altresì, come la pensione cd. quota 100 rappresentasse una situazione sperimentale e non strutturale, dal momento che, in deroga alle rigide disposizioni della legge
Fornero, ammette un diritto alla flessibilità in uscita, in presenza di requisiti anagrafici e contributivi, con lo scopo di agevolare anche un ricambio generazionale, con la conseguenza che non vi era spazio per un'interpretazione “costituzionalmente orientata” che limitasse la decurtazione ai redditi prodotti anziché disporre la sospensione dell'intera prestazione pensionistica.
All'udienza odierna, precisate dalle parti le conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva decisa come da separato dispositivo letto pubblicamente e veniva contestualmente depositata la sentenza.
***
Il ricorso merita accoglimento.
In punto di fatto è pacifico che la ricorrente abbia svolto nell'anno 2023
lavoro subordinato occasionale a tempo determinato di tipo agricolo per
11 una durata inferiore a 45 giorni.
Trova, pertanto, applicazione il comma 349 dell'art. 1 della L. 29 dicembre
2022, n. 197, il quale nello stabilire che “Per il lavoratore il compenso erogato
nei termini di cui al comma 348 è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non
incide sullo stato di disoccupato o inoccupato entro il limite di quarantacinque
giornate di prestazione per anno civile ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di
trattamento pensionistico” deroga alla regola generale di incumulabilità dei redditi derivanti da pensione “quota 100” con i redditi da lavoro dipendente.
Va, pertanto, affermato che l' non ha diritto di ripetere i trattamenti CP_1
pensionistici corrisposti al ricorrente nell'anno 2023.
Le spese, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) accerta e dichiara che l' non ha diritto di ripetere i trattamenti pensionistici CP_1
corrisposti alla ricorrente nell'anno 2023;
2) condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese legali, che CP_1
liquida in € 1.500, oltre IVA, CNPA e 15%.
Così deciso in Rovereto il 13 marzo 2025
Il Giudice
- dott. Michele Cuccaro -
12