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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 8505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8505 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione del 19 novembre 2025, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. lavoro 5123 dell'anno 2024
tra
, nato a [...] il [...], C.f. n. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessio Pignataro e Gaetano Maisto ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Napoli alla via Scipione Bobbio n. 15, come da atti RICORRENTI E
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Allocca e dall'avv. Luca Lepre e con essi elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Garibaldi n. 387 RESISTENTE
avente ad oggetto: risarcimento danni da usura psicofisica
FATTO E DIRITTO IL RICORSO INTRODUTTIVO
Il ricorrente in epigrafe indicati deduce di essere dipendente della convenuta con l'inquadramento e con le mansioni svolte nei vari periodi indicati in ricorso. Deduce di aver sempre svolto attività lavorativa ben oltre il limite massimo di ore di straordinario consentite dalla contrattazione collettiva e dalla normativa di riferimento, pari a 150 ore ogni 26 settimane consecutive. Asserisce, pertanto, che la prestazione lavorativa straordinaria in oggetto esorbiti in maniera significativa ed importante i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e che si sia protratta per un lungo arco temporale, tale da procurare al lavoratore un danno da usura psico-fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico. Richiama, altresì, gli orientamenti giurisprudenziali di merito e legittimità, secondo cui l'esistenza di tale danno è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre ai fini della determinazione del quantum, ossia del suo ammontare concreto, occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva, sicché ritiene equo un risarcimento parametrato alle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario diurno, pari al 100% della retribuzione oraria ordinaria, o in subordine, pari al 70% della retribuzione oraria ordinaria, da moltiplicarsi per le ore in eccesso, avendo ricevuto la sola normale maggiorazione del 30% della retribuzione ordinaria. Chiedono pertanto accertare il proprio diritto al risarcimento del danno, con condanna della resistente al pagamento, per tale causale, degli importi specificati nelle conclusioni cui al ricorso, o delle diverse somme ritenute eque.
LA COSTITUZIONE DELLA CONVENUTA
Si è costituita la società convenuta, resistendo al giudizio e deducendo l'infondatezza delle avverse pretese. Eccepisce preliminarmente la nullità del ricorso per la mancanza di specifiche allegazioni circa la ancorché ipotetica maggior gravosità della prestazione resa in esubero rispetto a quella contrattualmente eseguita. Deduce, nel merito, che il periodo oggetto del ricorso è stato caratterizzato da una significativa carenza di personale, per motivi noti, quali il blocco delle assunzioni disposto dal Socio unico pubblico – Regione Campania - e la situazione economico-finanziaria dell'azienda caratterizzata da crisi, tanto da dover rendere necessaria l'approvazione di normativa ad hoc, sicché il ricorso alle prestazioni straordinarie è risultato l'unico strumento atto a garantire l'attività di copertura dei turni indispensabili all'esercizio ferroviario. Deduce, quindi, che le prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal ricorrente non rientrano nella fattispecie disciplinata dalla normativa invocata, id est l'art. 19, comma 3 d.lgs 66/2003, e, in ogni caso, il lamentato pregiudizio risulta essere privo di elementi probatori, né pertanto, parte ricorrente è stata in grado di dimostrare un danno effettivamente subìto. Eccepisce inoltre la prescrizione quinquennale ovvero decennale della pretesa azionata. Contesta la quantificazione del danno formulata in ricorso, perché ritenuta arbitrariamente riferita alla intera retribuzione oraria dovuta per lo straordinario e formula pertanto propri conteggi alternativi, che tengono conto dei soli importi della maggiorazione oraria, nella percentuale dal 10 al 30% , ovvero della l'utilizzabilità ai fini della quantificazione di quanto stabilito nell'accordo collettivo del 11\3\2024, che ha inteso riconoscere una percentuale del 15% dell'importo a titolo di straordinario eccedente la soglia annua Chiede pertanto rigettare il ricorso e, in subordine, quantificare il danno nelle misure inferiori a quelle richieste secondo i criteri di cui sopra.
LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE
Costituito il contraddittorio tra le parti, sentite le parti e ritenuto la causa matura per la decisone, la stessa è stata rinviata per la discussione. All'esito dell'odierna udienza di discussione, la causa viene decisa come da presente sentenza.
- Eccezione di nullità
Preliminarmente ritenersi priva di pregio l'eccezione di nullità del ricorso sollevata dalla difesa della resistente, considerato che dall'esame delle allegazioni di cui al ricorso introduttivo risultano adeguatamente specificate le circostanze di fatto e le ragioni di diritto della pretesa azionata – svolgimento di lavoro straordinario oltre i limiti leciti e lesione del diritto di cui all'art. 36 Cost con danno conseguente da usura psicofisica – nonché le richieste formulata – risarcimento del danno secondo i criteri conteggi allegati.
- Merito Nel merito si ritiene di condividere l'orientamento già espresso da altri giudici della sezione, richiamato nei precedenti depositati in atti, in particolare dalla difesa della resistente. Richiamato il quadro normativo di riferimento della fattispecie in esame circa i limiti allo svolgimento del lavoro straordinario posti dall'art. 5 del D. Lgs. n. 66\2003 nonché dalle disposizioni contenute nel CCNL di settore ( Autoferrotranvieri), in particolare dall'art. 28, comma 2, second cui “ In luogo del limite previsto dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27.” e ritenuto che i ricorrenti hanno versato agli atti le buste paga per ciascun anno per il quale è stato richiesto il riconoscimento del danno, elaborando il rispettivo conteggio sulla base delle stesse per ciascun mese ed anno in cui risulta lo svolgimento delle ore di straordinario tenuto conto delle prescrizioni della normativa contrattuale, così fornendo la prova del fatto costitutivo della pretesa risarcitoria, senza specifica contestazione della controparte sulla entità di tale prestazione di lavoro resa in eccedenza ai limiti sopra citati, devono essere richiamate le motivazioni espresse dal Giudice Bonfiglio, nei precedenti in atti, la quale scrive in maniera pienamente condivisibile che “ In punto di diritto va evidenziato come la Corte di cassazione, con diverse pronunce (cfr ordinanze nn. 26450/21, 12538/19, 12540/19, 14710/15, 11581/14) abbia affermato il principio secondo il quale la prestazione lavorativa straordinaria che supera «di gran lunga» i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, e si protrae «per diversi anni», cagiona al lavoratore un «danno da usura psico– fisica», di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, dimostrato dalla stessa abnormità della prestazione di lavoro – desumibile dal «numero delle ore straordinarie svolte» e dal «periodo di riferimento» – la cui sussistenza deve ritenersi presunta nell'an, in quanto «lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost.», mentre per la quantificazione del danno risarcibile occorre valutare la «gravità della prestazione» e le «indicazioni della disciplina collettiva». Sempre la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la lesione di diritti personalissimi ed inviolabili, di cui si è detto, tutelati a livello delle massime fonti dell'ordinamento, non permette di riconoscere nel consenso del danneggiato un fattore esimente, spettando al datore di lavoro organizzarsi in modo da non richiedere e comunque da impedire, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2087 c.c., mirato a proteggere non solo la salute ma anche la personalità morale del lavoratore, che vi sia ricorso all'impegno di lavoro del dipendente in violazione di quei principi” (Cass. 12538/2019). Pertanto, ai fini del riconoscimento del danno, è sufficiente che il lavoratore indichi e documenti il numero delle ore di straordinario svolte ed il periodo di riferimento;
in presenza di elementi di questo tipo, che consentono di qualificare come
“abnorme” la prestazione straordinaria eseguita dal lavoratore, poiché resa in violazione del limite massimo consentito dalla legge e/o dal contratto collettivo, il danno si presume, in quanto lo straordinario eccessivo danneggia la salute psicofisica del lavoratore, la sua vita in famiglia e le sue relazioni sociali. Secondo i principi enunciati dalla Corte di cassazione, deve, pertanto, essere riconosciuto il diritto dei ricorrenti al risarcimento del «danno da usura psico– fisica per lo svolgimento di lavoro straordinario oltre i limiti consentiti». La Corte di cassazione con le richiamate pronunce nn. 18884/19 e 26450/21, ha inoltre chiarito che la maggiorazione retributiva erogata per il lavoro straordinario, non può essere considerata come un risarcimento, neanche in caso di consenso da parte del lavoratore. Sempre il Supremo Collegio, con sentenza n.17154/2015, ha stabilito che “tale risarcimento, in mancanza di criteri legali o di principi di razionalità che ne impongano la liquidazione in una somma pari ad un'altra retribuzione giornaliera, dev'essere liquidato in concreto dal giudice del merito, alla stregua di una valutazione che - anche mercé l'utilizzazione di strumenti ed istituti previsti dalla contrattazione collettiva - tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative”. Tali motivazioni sono pienamente utilizzabili nel caso in esame, in cui deve ritenersi dimostrato il danno da usura psicofisica nello svolgimento del lavoro straordinario in eccedenza ai limiti, per il numero di ore documentato e per l'intero periodo temporale considerato, che raggiunge anche i dieci anni consecutivi, tale da qualificare come abnorme la prestazione lavorativa e tale da renderla causa della lesione della sfera non patrimoniale dei lavoratori, nel conseguente diritto all' integrità della vita psicofisica, familiare e sociale. Il criterio di quantificazione del danno va individuato in una percentuale dell'importo richiesto da ciascun ricorrente, secondo le statuizioni anche di altri giudici della sezione, conformi al precedente sopra richiamato, tenuto conto che il criterio di cui al ricorso introduttivo che si fonda sul parametro dell'intera paga base maggiorata secondo le percentuali di contratto non appare equo per eccesso, nonché dovendosi valorizzare anche la portata dell'accordo sindacale intervenuto in data 11.3.2024 tra l'azienda e i rappresentato dei lavoratori – ove la percentuale ipotizzata e concordata è indicata nel 15% dell'importo complessivo riconosciuto come straordinario nell'ultimo decennio
- che costituisce senz'altro un indice utile nel percorso finalizzato alla liquidazione equitativa del danno che si sta compiendo, trattandosi di percentuale soppesata in una sede qualificata, ove si affrontano gli interessi contrapposti delle parti. Deve ritenersi in particolare che appare equo considerare che la percentuale predetta varia in ragione del differente numero di ore eccedenti il limite dello straordinario rispettivamente risultanti lavorate, dovendosi maggiorare le percentuali in funzione della crescita del predetto numero di ore lavorate, tenuto conto che a tale aumento corrisponde indubbiamente un vulnus più grave del bene protetto – diritto ai riposi dei lavoratori tutelati dall'art. 36 comma 2 Cost.. Deve, preliminarmente, ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente, limitatamente al periodo sino al marzo 2013, atteso che gli atti di sollecito, allegati nel ricorso e versati in atti, idonei ad interrompere la prescrizione, sono datati rispettivamente 5.04.2023 e 28.06.2023, sicché possono spiegare il proprio effetto solo dal mese di aprile 2013, e cioè per il decennio anteriore all'atto interruttivo stesso. Tanto premesso, nel caso in esame, si stima che per il ricorrente tale percentuale vada fissata nel 25% dell'importo erogato a titolo di straordinario eccedente quello consentito – tenuto conto che il numero di ore eccedenti da aprile 2013 è di 3.422,01, ricompreso tra le 3000 e le 5000 -, per come risultante sulla base dei conteggi di cui alla tabella Q della comparsa EAV per il periodo non coperto da prescrizione. L'importo così risultante di euro 6.678,08, corrispondente al 15% del totale, risulta pari a euro 44.520,53, ove rapportato al 100%, ( 6.678,08:15= x:100), sicchè spetta alla parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno l'importo di euro 11.130,13 (pari al 25% di 44520,53). In accoglimento del ricorso, parte resistente va condannata al pagamento degli importi specificati nel dispositivo in favore di ciascun ricorrente, per le causali di cui sopra. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, tenuto conto del valore degli importi riconosciuti, del tenore delle difese e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando, così decide: accoglie il ricorso parzialmente e per l'effetto condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, per le causali di cui in parte motiva, dell'importo di euro 11.130,13 oltre alla maggiorazione per interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla maturazione dei crediti al saldo;
rigetta ogni altra pretesa;
condanna, infine, la resistente alla rifusione, in favore dei ricorrenti, delle spese di lite che liquida in euro per esborsi da contributo unificato e in euro 2.700,00 per onorario, oltre Iva e CPA, come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.. Napoli, 19/11/2025
Il Giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo
tra
, nato a [...] il [...], C.f. n. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessio Pignataro e Gaetano Maisto ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Napoli alla via Scipione Bobbio n. 15, come da atti RICORRENTI E
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Allocca e dall'avv. Luca Lepre e con essi elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Garibaldi n. 387 RESISTENTE
avente ad oggetto: risarcimento danni da usura psicofisica
FATTO E DIRITTO IL RICORSO INTRODUTTIVO
Il ricorrente in epigrafe indicati deduce di essere dipendente della convenuta con l'inquadramento e con le mansioni svolte nei vari periodi indicati in ricorso. Deduce di aver sempre svolto attività lavorativa ben oltre il limite massimo di ore di straordinario consentite dalla contrattazione collettiva e dalla normativa di riferimento, pari a 150 ore ogni 26 settimane consecutive. Asserisce, pertanto, che la prestazione lavorativa straordinaria in oggetto esorbiti in maniera significativa ed importante i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e che si sia protratta per un lungo arco temporale, tale da procurare al lavoratore un danno da usura psico-fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico. Richiama, altresì, gli orientamenti giurisprudenziali di merito e legittimità, secondo cui l'esistenza di tale danno è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre ai fini della determinazione del quantum, ossia del suo ammontare concreto, occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva, sicché ritiene equo un risarcimento parametrato alle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario diurno, pari al 100% della retribuzione oraria ordinaria, o in subordine, pari al 70% della retribuzione oraria ordinaria, da moltiplicarsi per le ore in eccesso, avendo ricevuto la sola normale maggiorazione del 30% della retribuzione ordinaria. Chiedono pertanto accertare il proprio diritto al risarcimento del danno, con condanna della resistente al pagamento, per tale causale, degli importi specificati nelle conclusioni cui al ricorso, o delle diverse somme ritenute eque.
LA COSTITUZIONE DELLA CONVENUTA
Si è costituita la società convenuta, resistendo al giudizio e deducendo l'infondatezza delle avverse pretese. Eccepisce preliminarmente la nullità del ricorso per la mancanza di specifiche allegazioni circa la ancorché ipotetica maggior gravosità della prestazione resa in esubero rispetto a quella contrattualmente eseguita. Deduce, nel merito, che il periodo oggetto del ricorso è stato caratterizzato da una significativa carenza di personale, per motivi noti, quali il blocco delle assunzioni disposto dal Socio unico pubblico – Regione Campania - e la situazione economico-finanziaria dell'azienda caratterizzata da crisi, tanto da dover rendere necessaria l'approvazione di normativa ad hoc, sicché il ricorso alle prestazioni straordinarie è risultato l'unico strumento atto a garantire l'attività di copertura dei turni indispensabili all'esercizio ferroviario. Deduce, quindi, che le prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal ricorrente non rientrano nella fattispecie disciplinata dalla normativa invocata, id est l'art. 19, comma 3 d.lgs 66/2003, e, in ogni caso, il lamentato pregiudizio risulta essere privo di elementi probatori, né pertanto, parte ricorrente è stata in grado di dimostrare un danno effettivamente subìto. Eccepisce inoltre la prescrizione quinquennale ovvero decennale della pretesa azionata. Contesta la quantificazione del danno formulata in ricorso, perché ritenuta arbitrariamente riferita alla intera retribuzione oraria dovuta per lo straordinario e formula pertanto propri conteggi alternativi, che tengono conto dei soli importi della maggiorazione oraria, nella percentuale dal 10 al 30% , ovvero della l'utilizzabilità ai fini della quantificazione di quanto stabilito nell'accordo collettivo del 11\3\2024, che ha inteso riconoscere una percentuale del 15% dell'importo a titolo di straordinario eccedente la soglia annua Chiede pertanto rigettare il ricorso e, in subordine, quantificare il danno nelle misure inferiori a quelle richieste secondo i criteri di cui sopra.
LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE
Costituito il contraddittorio tra le parti, sentite le parti e ritenuto la causa matura per la decisone, la stessa è stata rinviata per la discussione. All'esito dell'odierna udienza di discussione, la causa viene decisa come da presente sentenza.
- Eccezione di nullità
Preliminarmente ritenersi priva di pregio l'eccezione di nullità del ricorso sollevata dalla difesa della resistente, considerato che dall'esame delle allegazioni di cui al ricorso introduttivo risultano adeguatamente specificate le circostanze di fatto e le ragioni di diritto della pretesa azionata – svolgimento di lavoro straordinario oltre i limiti leciti e lesione del diritto di cui all'art. 36 Cost con danno conseguente da usura psicofisica – nonché le richieste formulata – risarcimento del danno secondo i criteri conteggi allegati.
- Merito Nel merito si ritiene di condividere l'orientamento già espresso da altri giudici della sezione, richiamato nei precedenti depositati in atti, in particolare dalla difesa della resistente. Richiamato il quadro normativo di riferimento della fattispecie in esame circa i limiti allo svolgimento del lavoro straordinario posti dall'art. 5 del D. Lgs. n. 66\2003 nonché dalle disposizioni contenute nel CCNL di settore ( Autoferrotranvieri), in particolare dall'art. 28, comma 2, second cui “ In luogo del limite previsto dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27.” e ritenuto che i ricorrenti hanno versato agli atti le buste paga per ciascun anno per il quale è stato richiesto il riconoscimento del danno, elaborando il rispettivo conteggio sulla base delle stesse per ciascun mese ed anno in cui risulta lo svolgimento delle ore di straordinario tenuto conto delle prescrizioni della normativa contrattuale, così fornendo la prova del fatto costitutivo della pretesa risarcitoria, senza specifica contestazione della controparte sulla entità di tale prestazione di lavoro resa in eccedenza ai limiti sopra citati, devono essere richiamate le motivazioni espresse dal Giudice Bonfiglio, nei precedenti in atti, la quale scrive in maniera pienamente condivisibile che “ In punto di diritto va evidenziato come la Corte di cassazione, con diverse pronunce (cfr ordinanze nn. 26450/21, 12538/19, 12540/19, 14710/15, 11581/14) abbia affermato il principio secondo il quale la prestazione lavorativa straordinaria che supera «di gran lunga» i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, e si protrae «per diversi anni», cagiona al lavoratore un «danno da usura psico– fisica», di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, dimostrato dalla stessa abnormità della prestazione di lavoro – desumibile dal «numero delle ore straordinarie svolte» e dal «periodo di riferimento» – la cui sussistenza deve ritenersi presunta nell'an, in quanto «lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost.», mentre per la quantificazione del danno risarcibile occorre valutare la «gravità della prestazione» e le «indicazioni della disciplina collettiva». Sempre la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la lesione di diritti personalissimi ed inviolabili, di cui si è detto, tutelati a livello delle massime fonti dell'ordinamento, non permette di riconoscere nel consenso del danneggiato un fattore esimente, spettando al datore di lavoro organizzarsi in modo da non richiedere e comunque da impedire, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2087 c.c., mirato a proteggere non solo la salute ma anche la personalità morale del lavoratore, che vi sia ricorso all'impegno di lavoro del dipendente in violazione di quei principi” (Cass. 12538/2019). Pertanto, ai fini del riconoscimento del danno, è sufficiente che il lavoratore indichi e documenti il numero delle ore di straordinario svolte ed il periodo di riferimento;
in presenza di elementi di questo tipo, che consentono di qualificare come
“abnorme” la prestazione straordinaria eseguita dal lavoratore, poiché resa in violazione del limite massimo consentito dalla legge e/o dal contratto collettivo, il danno si presume, in quanto lo straordinario eccessivo danneggia la salute psicofisica del lavoratore, la sua vita in famiglia e le sue relazioni sociali. Secondo i principi enunciati dalla Corte di cassazione, deve, pertanto, essere riconosciuto il diritto dei ricorrenti al risarcimento del «danno da usura psico– fisica per lo svolgimento di lavoro straordinario oltre i limiti consentiti». La Corte di cassazione con le richiamate pronunce nn. 18884/19 e 26450/21, ha inoltre chiarito che la maggiorazione retributiva erogata per il lavoro straordinario, non può essere considerata come un risarcimento, neanche in caso di consenso da parte del lavoratore. Sempre il Supremo Collegio, con sentenza n.17154/2015, ha stabilito che “tale risarcimento, in mancanza di criteri legali o di principi di razionalità che ne impongano la liquidazione in una somma pari ad un'altra retribuzione giornaliera, dev'essere liquidato in concreto dal giudice del merito, alla stregua di una valutazione che - anche mercé l'utilizzazione di strumenti ed istituti previsti dalla contrattazione collettiva - tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative”. Tali motivazioni sono pienamente utilizzabili nel caso in esame, in cui deve ritenersi dimostrato il danno da usura psicofisica nello svolgimento del lavoro straordinario in eccedenza ai limiti, per il numero di ore documentato e per l'intero periodo temporale considerato, che raggiunge anche i dieci anni consecutivi, tale da qualificare come abnorme la prestazione lavorativa e tale da renderla causa della lesione della sfera non patrimoniale dei lavoratori, nel conseguente diritto all' integrità della vita psicofisica, familiare e sociale. Il criterio di quantificazione del danno va individuato in una percentuale dell'importo richiesto da ciascun ricorrente, secondo le statuizioni anche di altri giudici della sezione, conformi al precedente sopra richiamato, tenuto conto che il criterio di cui al ricorso introduttivo che si fonda sul parametro dell'intera paga base maggiorata secondo le percentuali di contratto non appare equo per eccesso, nonché dovendosi valorizzare anche la portata dell'accordo sindacale intervenuto in data 11.3.2024 tra l'azienda e i rappresentato dei lavoratori – ove la percentuale ipotizzata e concordata è indicata nel 15% dell'importo complessivo riconosciuto come straordinario nell'ultimo decennio
- che costituisce senz'altro un indice utile nel percorso finalizzato alla liquidazione equitativa del danno che si sta compiendo, trattandosi di percentuale soppesata in una sede qualificata, ove si affrontano gli interessi contrapposti delle parti. Deve ritenersi in particolare che appare equo considerare che la percentuale predetta varia in ragione del differente numero di ore eccedenti il limite dello straordinario rispettivamente risultanti lavorate, dovendosi maggiorare le percentuali in funzione della crescita del predetto numero di ore lavorate, tenuto conto che a tale aumento corrisponde indubbiamente un vulnus più grave del bene protetto – diritto ai riposi dei lavoratori tutelati dall'art. 36 comma 2 Cost.. Deve, preliminarmente, ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente, limitatamente al periodo sino al marzo 2013, atteso che gli atti di sollecito, allegati nel ricorso e versati in atti, idonei ad interrompere la prescrizione, sono datati rispettivamente 5.04.2023 e 28.06.2023, sicché possono spiegare il proprio effetto solo dal mese di aprile 2013, e cioè per il decennio anteriore all'atto interruttivo stesso. Tanto premesso, nel caso in esame, si stima che per il ricorrente tale percentuale vada fissata nel 25% dell'importo erogato a titolo di straordinario eccedente quello consentito – tenuto conto che il numero di ore eccedenti da aprile 2013 è di 3.422,01, ricompreso tra le 3000 e le 5000 -, per come risultante sulla base dei conteggi di cui alla tabella Q della comparsa EAV per il periodo non coperto da prescrizione. L'importo così risultante di euro 6.678,08, corrispondente al 15% del totale, risulta pari a euro 44.520,53, ove rapportato al 100%, ( 6.678,08:15= x:100), sicchè spetta alla parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno l'importo di euro 11.130,13 (pari al 25% di 44520,53). In accoglimento del ricorso, parte resistente va condannata al pagamento degli importi specificati nel dispositivo in favore di ciascun ricorrente, per le causali di cui sopra. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, tenuto conto del valore degli importi riconosciuti, del tenore delle difese e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando, così decide: accoglie il ricorso parzialmente e per l'effetto condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, per le causali di cui in parte motiva, dell'importo di euro 11.130,13 oltre alla maggiorazione per interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla maturazione dei crediti al saldo;
rigetta ogni altra pretesa;
condanna, infine, la resistente alla rifusione, in favore dei ricorrenti, delle spese di lite che liquida in euro per esborsi da contributo unificato e in euro 2.700,00 per onorario, oltre Iva e CPA, come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.. Napoli, 19/11/2025
Il Giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo