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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/02/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1517/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di MILANO
Terza sezione civile
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa Maria Grazia Federici Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Alessandra Del Corvo Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. sopra riportato promossa da:
C.F. ) rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 calce al presente atto, dall'Avv. Gianni Turco (C.F. - C.F._2
con studio in Arese (MI), via Monte Grappa n. 9/b, ed Email_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Arese, via Monte Grappa n. 9/b;
APPELLANTE
CONTRO
una società a responsabilità limitata con socio unico costituita Controparte_1 ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificata (la “Legge sulla Cartolarizzazione”), con sede legale in via Vittorio Betteloni, n. 2, 20131 Milano, codice fiscale ed iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano, Monza Brianza Lodi, n. e per essa, quale mandataria, P.IVA_1 CP_2
codice fiscale p. IVA in persona dell'Avv. Pasquale De Leo (nato
[...] P.IVA_2 P.IVA_3 il 21/10/1960 a Locri, C.F. ), legale rappresentante della società C.F._3 CP_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Lucibello del Foro di Milano (c.f.
[...]
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via San Barnaba C.F._4
39.
APPELLATA
E CONTRO
C.F. ), con sede Controparte_3 P.IVA_4 sociale in in Piazza Garibaldi n. 16, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3 rappresentata e difesa dall'Avv.to Gianmaria Frego;
1 APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti concludono come da rispettivi fogli di P.C. depositati
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha impugnato, con atto di citazione regolarmente notificato, la sentenza n. Parte_1
332/2024, pubblicata il 20.3.2024 e notificata il 15.4.2024, con cui il Tribunale di Como, definendo il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introdotto nei confronti della Controparte_3
e della terza intervenuta ha: dichiarato la nullità del contratto
[...] Controparte_1 di conto corrente n. 10193 tra la e la ditta individuale di titolarità Controparte_3 dell'opponente; - accolto parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo n. 316/2021 del 24/02/2021 emesso nei confronti del su ricorso della - condannato Parte_1 CP_3 parte opponente a corrispondere a parte intervenuta, quale debito del mutuo chirografario del 18/11/2014 oggetto di cessione, l'importo di € 154.216,03, oltre interessi nella misura del 7,00% annuo dal 22/10/2020; - compensato integralmente le spese di lite fra le parti.
Il Tribunale, disattese le eccezioni preliminari di improcedibilità della domanda e di incompetenza territoriale, ha ritenuto fondata la domanda di nullità ex art. 117 TUB del contratto di conto corrente
“per mancata redazione per iscritto, atteso che l'istituto di credito opposto – su cui gravava il relativo onere probatorio – non lo ha prodotto. D'altro canto, un contratto per cui la legge prevede la forma scritta ad substantiam non può essere provato diversamente che con l'acquisizione al processo dell'atto scritto (Cass. 26174/2009), non potendosi neppure ricorrere, nel caso di specie, ex art. 2725 c.c., alla prova testimoniale, pur formulata dall'opposta, considerato che è proprio l'istituto di credito ad aver dichiarato (doc. 2 fascicolo monitorio) che il contratto sarebbe stato inviato al macero, ipotesi che non rientra nel n. 3 dell'art. 2724 c.c. (<>), con quel che ne consegue in termini d'inammissibilità - puntualmente eccepita dalla controparte - dei capitoli di prova orale, peraltro neppure astrattamente idonei, per come articolati, a dimostrare la stipulazione per iscritto del contratto. L'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente va, pertanto, revocata
...” Quanto all'ulteriore eccezione sollevata dal con riguardo al debito residuo portato dal D.I. Parte_1 opposto e riferito al contratto di mutuo, il primo giudice ha osservato che “L'opponente si limita a rilevare la difformità tra l'importo richiesto nella missiva del 22/10/2020 e quello azionato. La difesa, che non soddisfa un requisito di minima specificità, è, comunque, superata dall'inclusione, nella somma azionata, delle voci relative alla quota di interessi delle rate insolute, alle spese di incasso e agli interessi moratori (doc. 6 fascicolo monitorio). Stante la revoca del decreto ingiuntivo per il motivo sub 3., che non può essere parziale, gli opponenti vanno condannati al pagamento del debito del mutuo in favore della cessionaria intervenuta (l'avvenuta cessione non è, infatti, stata contestata né dal cedente né dal ceduto)”. Con l'atto di impugnazione in esame lamenta: Parte_1
- “Omessa valutazione di fatti e circostanze relativamente all'importo richiesto nel ricorso monitorio dalla e oggetto del decreto ingiuntivo opposto”: sostiene l'appellante che il CP_3
Tribunale non abbia “considerato correttamente e compiutamente l'importo oggetto del decreto ingiuntivo, quindi richiesto da parte della Banca. Nello specifico la Banca, senza alcun supporto probatorio sul punto, ha richiesto l'emissione del decreto ingiuntivo per un importo di € 164.044,95 allegando tuttavia una comunicazione datata 22.10.2020 con richiesta di € 138.231,97 e un certificato ex art. 50 D.lgs. 385/1993 che riporta la differenza somma, anch'essa comunque non sostenuta da documentazione probatoria, per l'importo di
2 € 154.216,03. Il Tribunale nulla dice su tale richiesta del tutto priva di fondamento;
infatti, la Banca stessa richiede un importo di € 164.044,95 di cui non vi è alcuna traccia nella documentazione circostanza che, in assenza di opposizione, avrebbe comportato la formazione di un titolo esecutivo del tutto erroneo rispetto alla posizione dell'allora impresa PI e quindi del signor . Il Giudice nella sentenza riporta un valore di € Pt_2
154.216,03, senza tuttavia nulla dire in merito all'erronea richiesta formulata con il procedimento monitorio”;
- “Erronea valutazione di fatti e circostanze e degli elementi probatori in merito al debito relativo al contratto di mutuo”: la doglianza è ripetitiva della precedente, atteso che il censura il rigetto dell'eccezione svolta in primo grado con riguardo alla differenza Parte_1 tra importo richiesto dalla nella missiva del 22.10.2020 e l'importo azionato con il CP_4 procedimento monitorio.
si è costituita in data 1.10.2024 chiedendo il rigetto per infondatezza Controparte_1 dell'appello proposto da . Parte_1 All'udienza dell'11.2.2025 il Consigliere Istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
*****
L'appello è infondato. Occorre premettere che, in assenza di impugnazione, la sentenza di primo grado è passata in giudicato nella parte in cui il Tribunale ha disatteso le ulteriori questioni ed eccezioni sollevate dal Parte_1 Quest'ultimo infatti, pur articolando due motivi di critica formalmente distinti, lamenta sostanzialmente lo stesso vizio, ovvero l'asserita erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato l'opponente al pagamento dell'importo di €. 154.216,03 per l'esposizione derivante dal mutuo chirografario in oggetto, in assenza, a suo dire, di adeguato supporto probatorio. In sostanza, secondo la prospettazione del il debito relativo a detto rapporto avrebbe Parte_1 dovuto considerarsi cristallizzato nella comunicazione del 22.10.2020 di revoca delle facilitazioni creditizie ed essere, pertanto, pari ad €. 138.231,97. La doglianza va disattesa.
Va innanzitutto considerato che il non ha mai dedotto né contestato la mancata erogazione Parte_1 della somma oggetto del contratto di mutuo, che, peraltro, trova conferma in tutta la documentazione prodotta in primo grado dalla Altrettanto pacifico è che l'opponente abbia corrisposto per CP_3 intero solo le prime 12 rate del piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo chirografario
(cfr. doc. 5 del fascicolo monitorio), mentre le rate nn. 13, 14, 15, 16 e 17 sono state pagate solo parzialmente (le prime quattro solo per la quota interessi).
Pertanto, solo in linea capitale – trattandosi di un mutuo a tasso variabile-, l'opponente risulta debitore della somma di € 138.231,97 (cfr. doc. 6 fascicolo monitorio), importo a cui la ha aggiunto gli CP_3 interessi concordemente pattuiti (cfr. art. 2, doc. 5 del fascicolo monitorio). Sul punto, quindi, l'opposta ha correttamente assolto l'onere probatorio su di essa gravante, documentando come il saldo risulti così composto: €. 138.231,97 per quota capitale (importo identico a quello contenuto nella corrispondenza 22.10.2020), €. 11.920,65 per rate insolute, €. 30,00 per spese di incasso ed €. 4.320,27 per mora maturata;
così per un totale di €. 154.216,03 oggetto di ingiunzione. La pronuncia di primo grado è quindi corretta e condivisibile, avendo il Tribunale sottolineato l'assoluta genericità delle eccezioni svolte dall'opponente che si è limitato – anche in questa sede - a rilevare la difformità tra l'importo richiesto nella missiva del 22/10/2020 e quello azionato in via monitoria. L'appello va rigettato e l'appellante va condannato alla refusione delle spese del grado in favore dell'appellata costituita, liquidate come in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa – € 154.216,03– e con l'applicazione dei valori medi per le fasi
3 di studio, introduttiva e decisoria, e dei valori minimi per la fase di trattazione in assenza di attività istruttoria. Segue, infine, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 c. 1-quater del D.P.R. del 30/05/2002 n. 115, trattandosi di controversia promossa dopo l'entrata in vigore (il 31/01/2013) della modifica introdotta con l'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 332/2024, pubblicata il Parte_1
20.3.2024 e notificata il 15.4.2024, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al rimborso delle spese processuali del grado, in favore dell'appellata costituita (e per essa, quale mandataria, Controparte_1 CP_2
), liquidate in complessivi euro 12.154,00, oltre rimborso spese forfetario al 15%, iva e
[...]
c.p.a..;
3) Dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
Così deciso, in Milano l'11 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott.ssa Maria Grazia Federici
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di MILANO
Terza sezione civile
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa Maria Grazia Federici Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Alessandra Del Corvo Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. sopra riportato promossa da:
C.F. ) rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 calce al presente atto, dall'Avv. Gianni Turco (C.F. - C.F._2
con studio in Arese (MI), via Monte Grappa n. 9/b, ed Email_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Arese, via Monte Grappa n. 9/b;
APPELLANTE
CONTRO
una società a responsabilità limitata con socio unico costituita Controparte_1 ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificata (la “Legge sulla Cartolarizzazione”), con sede legale in via Vittorio Betteloni, n. 2, 20131 Milano, codice fiscale ed iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano, Monza Brianza Lodi, n. e per essa, quale mandataria, P.IVA_1 CP_2
codice fiscale p. IVA in persona dell'Avv. Pasquale De Leo (nato
[...] P.IVA_2 P.IVA_3 il 21/10/1960 a Locri, C.F. ), legale rappresentante della società C.F._3 CP_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Lucibello del Foro di Milano (c.f.
[...]
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via San Barnaba C.F._4
39.
APPELLATA
E CONTRO
C.F. ), con sede Controparte_3 P.IVA_4 sociale in in Piazza Garibaldi n. 16, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3 rappresentata e difesa dall'Avv.to Gianmaria Frego;
1 APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti concludono come da rispettivi fogli di P.C. depositati
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha impugnato, con atto di citazione regolarmente notificato, la sentenza n. Parte_1
332/2024, pubblicata il 20.3.2024 e notificata il 15.4.2024, con cui il Tribunale di Como, definendo il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introdotto nei confronti della Controparte_3
e della terza intervenuta ha: dichiarato la nullità del contratto
[...] Controparte_1 di conto corrente n. 10193 tra la e la ditta individuale di titolarità Controparte_3 dell'opponente; - accolto parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo n. 316/2021 del 24/02/2021 emesso nei confronti del su ricorso della - condannato Parte_1 CP_3 parte opponente a corrispondere a parte intervenuta, quale debito del mutuo chirografario del 18/11/2014 oggetto di cessione, l'importo di € 154.216,03, oltre interessi nella misura del 7,00% annuo dal 22/10/2020; - compensato integralmente le spese di lite fra le parti.
Il Tribunale, disattese le eccezioni preliminari di improcedibilità della domanda e di incompetenza territoriale, ha ritenuto fondata la domanda di nullità ex art. 117 TUB del contratto di conto corrente
“per mancata redazione per iscritto, atteso che l'istituto di credito opposto – su cui gravava il relativo onere probatorio – non lo ha prodotto. D'altro canto, un contratto per cui la legge prevede la forma scritta ad substantiam non può essere provato diversamente che con l'acquisizione al processo dell'atto scritto (Cass. 26174/2009), non potendosi neppure ricorrere, nel caso di specie, ex art. 2725 c.c., alla prova testimoniale, pur formulata dall'opposta, considerato che è proprio l'istituto di credito ad aver dichiarato (doc. 2 fascicolo monitorio) che il contratto sarebbe stato inviato al macero, ipotesi che non rientra nel n. 3 dell'art. 2724 c.c. (<>), con quel che ne consegue in termini d'inammissibilità - puntualmente eccepita dalla controparte - dei capitoli di prova orale, peraltro neppure astrattamente idonei, per come articolati, a dimostrare la stipulazione per iscritto del contratto. L'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente va, pertanto, revocata
...” Quanto all'ulteriore eccezione sollevata dal con riguardo al debito residuo portato dal D.I. Parte_1 opposto e riferito al contratto di mutuo, il primo giudice ha osservato che “L'opponente si limita a rilevare la difformità tra l'importo richiesto nella missiva del 22/10/2020 e quello azionato. La difesa, che non soddisfa un requisito di minima specificità, è, comunque, superata dall'inclusione, nella somma azionata, delle voci relative alla quota di interessi delle rate insolute, alle spese di incasso e agli interessi moratori (doc. 6 fascicolo monitorio). Stante la revoca del decreto ingiuntivo per il motivo sub 3., che non può essere parziale, gli opponenti vanno condannati al pagamento del debito del mutuo in favore della cessionaria intervenuta (l'avvenuta cessione non è, infatti, stata contestata né dal cedente né dal ceduto)”. Con l'atto di impugnazione in esame lamenta: Parte_1
- “Omessa valutazione di fatti e circostanze relativamente all'importo richiesto nel ricorso monitorio dalla e oggetto del decreto ingiuntivo opposto”: sostiene l'appellante che il CP_3
Tribunale non abbia “considerato correttamente e compiutamente l'importo oggetto del decreto ingiuntivo, quindi richiesto da parte della Banca. Nello specifico la Banca, senza alcun supporto probatorio sul punto, ha richiesto l'emissione del decreto ingiuntivo per un importo di € 164.044,95 allegando tuttavia una comunicazione datata 22.10.2020 con richiesta di € 138.231,97 e un certificato ex art. 50 D.lgs. 385/1993 che riporta la differenza somma, anch'essa comunque non sostenuta da documentazione probatoria, per l'importo di
2 € 154.216,03. Il Tribunale nulla dice su tale richiesta del tutto priva di fondamento;
infatti, la Banca stessa richiede un importo di € 164.044,95 di cui non vi è alcuna traccia nella documentazione circostanza che, in assenza di opposizione, avrebbe comportato la formazione di un titolo esecutivo del tutto erroneo rispetto alla posizione dell'allora impresa PI e quindi del signor . Il Giudice nella sentenza riporta un valore di € Pt_2
154.216,03, senza tuttavia nulla dire in merito all'erronea richiesta formulata con il procedimento monitorio”;
- “Erronea valutazione di fatti e circostanze e degli elementi probatori in merito al debito relativo al contratto di mutuo”: la doglianza è ripetitiva della precedente, atteso che il censura il rigetto dell'eccezione svolta in primo grado con riguardo alla differenza Parte_1 tra importo richiesto dalla nella missiva del 22.10.2020 e l'importo azionato con il CP_4 procedimento monitorio.
si è costituita in data 1.10.2024 chiedendo il rigetto per infondatezza Controparte_1 dell'appello proposto da . Parte_1 All'udienza dell'11.2.2025 il Consigliere Istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
*****
L'appello è infondato. Occorre premettere che, in assenza di impugnazione, la sentenza di primo grado è passata in giudicato nella parte in cui il Tribunale ha disatteso le ulteriori questioni ed eccezioni sollevate dal Parte_1 Quest'ultimo infatti, pur articolando due motivi di critica formalmente distinti, lamenta sostanzialmente lo stesso vizio, ovvero l'asserita erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato l'opponente al pagamento dell'importo di €. 154.216,03 per l'esposizione derivante dal mutuo chirografario in oggetto, in assenza, a suo dire, di adeguato supporto probatorio. In sostanza, secondo la prospettazione del il debito relativo a detto rapporto avrebbe Parte_1 dovuto considerarsi cristallizzato nella comunicazione del 22.10.2020 di revoca delle facilitazioni creditizie ed essere, pertanto, pari ad €. 138.231,97. La doglianza va disattesa.
Va innanzitutto considerato che il non ha mai dedotto né contestato la mancata erogazione Parte_1 della somma oggetto del contratto di mutuo, che, peraltro, trova conferma in tutta la documentazione prodotta in primo grado dalla Altrettanto pacifico è che l'opponente abbia corrisposto per CP_3 intero solo le prime 12 rate del piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo chirografario
(cfr. doc. 5 del fascicolo monitorio), mentre le rate nn. 13, 14, 15, 16 e 17 sono state pagate solo parzialmente (le prime quattro solo per la quota interessi).
Pertanto, solo in linea capitale – trattandosi di un mutuo a tasso variabile-, l'opponente risulta debitore della somma di € 138.231,97 (cfr. doc. 6 fascicolo monitorio), importo a cui la ha aggiunto gli CP_3 interessi concordemente pattuiti (cfr. art. 2, doc. 5 del fascicolo monitorio). Sul punto, quindi, l'opposta ha correttamente assolto l'onere probatorio su di essa gravante, documentando come il saldo risulti così composto: €. 138.231,97 per quota capitale (importo identico a quello contenuto nella corrispondenza 22.10.2020), €. 11.920,65 per rate insolute, €. 30,00 per spese di incasso ed €. 4.320,27 per mora maturata;
così per un totale di €. 154.216,03 oggetto di ingiunzione. La pronuncia di primo grado è quindi corretta e condivisibile, avendo il Tribunale sottolineato l'assoluta genericità delle eccezioni svolte dall'opponente che si è limitato – anche in questa sede - a rilevare la difformità tra l'importo richiesto nella missiva del 22/10/2020 e quello azionato in via monitoria. L'appello va rigettato e l'appellante va condannato alla refusione delle spese del grado in favore dell'appellata costituita, liquidate come in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa – € 154.216,03– e con l'applicazione dei valori medi per le fasi
3 di studio, introduttiva e decisoria, e dei valori minimi per la fase di trattazione in assenza di attività istruttoria. Segue, infine, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 c. 1-quater del D.P.R. del 30/05/2002 n. 115, trattandosi di controversia promossa dopo l'entrata in vigore (il 31/01/2013) della modifica introdotta con l'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 332/2024, pubblicata il Parte_1
20.3.2024 e notificata il 15.4.2024, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al rimborso delle spese processuali del grado, in favore dell'appellata costituita (e per essa, quale mandataria, Controparte_1 CP_2
), liquidate in complessivi euro 12.154,00, oltre rimborso spese forfetario al 15%, iva e
[...]
c.p.a..;
3) Dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
Così deciso, in Milano l'11 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott.ssa Maria Grazia Federici
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