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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/05/2025, n. 1627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1627 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, all'udienza del 21 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1974/2021 R.G., avente ad oggetto ”Opposizione ad ordinanza ingiunzione” e vertente tra in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Maria Ciardo,
- Opponente – contro
COMUNE di CASTRIGNANO del CAPO, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Fersini,
- Opposto –
Fatto e Diritto
Con atto di citazione del 2.03.2021, ritualmente notificato, la Parte_2
in persona del legale rappresentante p.t., proponeva opposizione avverso
[...]
l'ingiunzione di pagamento prot. n. 1386 del 2.02.2021, emessa dal Comune di Castrignano del Capo, con cui veniva ingiunto all'opponente il pagamento della somma di € 5.322,99 di indennizzi risarcitori relativi agli ultimi 5 anni, oltre € 133,07 a tiolo di imposta regionale ed
€ 399,23 a titolo di imposta regionale aggiuntiva, per una somma complessiva di € 5.855,29.
La società attrice rassegnava le seguenti conclusioni: “a) Preliminarmente, in funzione di tutto quanto esposto nella narrativa del presente atto, dichiarare inammissibile
l'ingiunzione di pagamento del Comune di Castrignano del Capo nei confronti della
, a titolo di indennizzi risarcitori per occupazione Controparte_1
1 abusiva di demanio, relativi agli ultimi 5 anni, per la somma di € 5.322,99 oltre imposte, in quanto in violazione dell'art. 1 del R.D. n. 639/1910; b)Nel merito, accertare e dichiarare, in funzione di tutto quanto dedotto ed eccepito nella narrativa del presente atto, che nulla è dovuto dall'attrice, a titolo di indennizzi per occupazione abusiva di demanio ed altri oneri accessori, così come ingiunto dal Comune di Castrignano del Capo, non sussistendo alcuna condotta di occupazione abusiva di demanio ascrivibile a parte attrice;
c)Per l'effetto, annullare i provvedimenti del Comune di Castrignano del Capo con cui si ingiunge il pagamento all'odierna attrice di indennizzi risarcitori per occupazione abusiva di demanio marittimo (nota prot. n. 1386 del 2.02.2021 e gli atti presupposti nota prot. n. 10441 del
19.08.2019 e n. 15592 del 3.12.2019), relativi agli ultimi 5 anni, per la somma di € 5.322,99, oltre € 133,07 a tiolo di imposta regionale ed € 399,23 a titolo di imposta regionale aggiuntiva, per una somma complessiva di € 5.855,29; d)Per l'effetto ed in funzione di quanto innanzi, comunque disporre lo svincolo della polizza fideiussoria n. 745828519 (già polizza
n. 0126.0726679.18) stipulata dall'attrice con la società Unipol SpA e collegata alla concessione demaniale marittima n. 35/2003 stante l'assenza di qualunque legittima debenza,
a carico della odierna attrice in favore del Comune di Castrignano del Capo, in ragione ed in funzione della predetta concessione demaniale marittima cessata e non rinnovata da anni;
e)Condannare l'Amministrazione comunale di Castrignano del Capo convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario che ne fa espressa richiesta.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.05.2021, si costituiva il
Comune di Castrignano del Capo, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., al fine di impugnare e contestare in toto l'opposizione proposta dalla Parte_1
e chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) Rigettare, in via
[...]
preliminare ed assorbente, l'intera opposizione, perché proposta contro il sollecito di pagamento e non contro l'ingiunzione di pagamento divenuta definitiva ed esecutiva, e quindi fuori termine;
b) In subordine dichiarare che una formale riconsegna dei locali già oggetto della concessione d.m. 35/2003 in favore della non Parte_1 vi è mai stata;
c) Dare altresì atto che l'Ufficio Locale Marittimo di Leuca - Guardia Costiera
a seguito di sopralluogo presso l'area demaniale marittima adiacente la sede del loro
Comando ha appurato nel 2019 che quattro locali per complessivi mq. 59,98 erano
2 abusivamente occupati dal legale rapp.te pro tempore della Parte_1
già titolare per detta area di c.d.m. nr. 35/2003 scaduta il 31.12.2008; d) Per
[...]
l'effetto, confermare la validità ed esecutività del provvedimento prot. 10441 del 19 agosto
2019 a firma del Responsabile settore Urbanistica - Demanio del Comune di Castrignano del
Capo con cui è stato intimato alla in persona del Parte_1
legale rapp.te pro tempore, il pagamento di un indennizzo risarcitorio per abusiva occupazione, con i relativi aggiornamenti ISTAT e le imposte regionali aggiuntive, relativamente agli ultimi cinque anni;
e) Rigettarsi in ogni caso l'intera domanda poiché priva di qualsivoglia presupposto giuridico tendente al suo accoglimento;
f) Condannarsi gli attori al pagamento delle spese e competenze di lite.”.
La causa veniva istruita mediante la produzione documentale e la prova testimoniale.
Quindi, all'odierna udienza, si perveniva alla definizione del giudizio, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
§§§§§§§§§§§
L'opposizione proposta dalla società merita rigetto per i Parte_2
seguenti motivi.
Appare opportuno, in primis, effettuare un breve excursus dei fatti da cui ha tratto origine il presente giudizio.
La Società attrice è stata titolare di concessione demaniale marittima (conc. n. 35/2003) di un'area nel Comune di Castrignano del Capo, il cui titolo scadeva il 31.12.2008 e prevedeva l'utilizzo di quattro locali (box) per deposito attrezzi da pesca professionale da parte dei pescatori, soci della cooperativa, assegnatari dei box in questione.
L'odierna attrice, nella persona del Presidente pt (Sig. ), Controparte_2
assumeva che alla scadenza del titolo concessorio, aveva ritualmente e tempestivamente comunicato ai propri associati/assegnatari che la concessione non era più in essere invitandoli allo sgombero dell'area in questione;
invero, il Presidente pt della , a aveva Parte_1
inviato raccomandata a/r del 28.07.2008, ai soci assegnatari sig.ri , Parte_3 Parte_4
, , e , informandoli della scadenza
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
3 del titolo e, al contempo, invitandoli “a lasciare libero e sgombro da persone e cose il locale assegnatovi in uso.
Il Comune di Castrignano del Capo, con Ordinanza nr. 66 del 5 agosto 2019 aveva già intimato alla lo sgombero e la riduzione in pristino dell'area Parte_1
già concessa in concessione alla medesima Società, per la violazione degli artt. 54 e 1161 del
Codice della Navigazione.
L'Amministrazione opposta evidenziava che tale attività amministrativa da parte dell' è stata avviata a seguito della comunicazione, ad istanza dell'Ufficio CP_3
Locale Marittimo di Leuca - Guardia Costiera, di una notizia di reato a carico del sig.
[...]
, quale legale rapp.te pro tempore della , per i medesimi reati di Pt_8 Parte_1
occupazione abusiva di area demaniale (cfr. docc. in atti); in particolare, militari in forza presso l'Ufficio Locale Marittimo di S.M. di Leuca, avevano accertato che n. 04 locali, per un'area di complessivi mq. 59,98, adiacente al loro Comando (distinta in catasto fabbricati al
F. 22 p.lla 448 del Comune di Castrignano del Capo), già oggetto della concessione d.m. suddetta, erano occupati dalla anche oltre la data di scadenza del Controparte_4
titolo concessorio.
In conseguenza di tale attività di P.G. della Guardia Costiera - Ufficio Locale
Marittimo di Leuca, l' di Castrignano del Capo si Controparte_5
attivava, notificando dapprima l'Ordinanza di sgombero nr. 66 del 5 agosto 2019 e, successivamente alla cessata occupazione abusiva dell'area demaniale, con l'adozione del provvedimento con cui veniva quantificato il costo dell'indennizzo risarcitorio relativamente agli ultimi cinque anni.
Passando ad esaminare il merito del giudizio, di seguito si riportano le risultanze delle prove orali in atti.
Il teste , indifferente, ha dichiarato quanto segue: “… Sono stato socio Testimone_1
della sino ad aprile, credo, 2013. Ora sono non lo sono più, Parte_1
io sono subentrato nella posizione di mio padre che occupava sul demanio un piccolo box nel porto pescatori di Leuca. Io ho occupato il box fino ad oltre 10 anni addietro e poi non l'ho utilizzato più perché era pericolante. …” (cfr. dich. teste , verb. ud. 20.06.2023). Pt_6
4 Il teste , indifferente, ha reso le seguenti dichiarazioni: “Sono il Testimone_2
consulente fiscale e del lavoro della di Io mi sono Parte_1 Parte_1 CP_1
occupato, per conto del presidente della cooperativa dell'epoca, di predisporre le lettere inviate con raccomandata dalla ragioneria della cooperativa ai soci che occupavano dei piccoli box per deposito attrezzi di pesca sul demanio, nella zona porto di Leuca, vicino agli uffici della Capitaneria (Locamare). Preciso che con dette lettere, datate 28/07/2008, si intimava agli occupanti di lasciare liberi e sgombri da persone e cose i locali occupati. …”
(cfr. dich. teste verb. ud. 20.06.2023). Tes_2
Il teste , indifferente, ha dichiarato quanto segue: “Sono stato Parte_4
socio, e lo sono tutt'ora, della da oltre Controparte_1
cinquant'anni. Posso dire che i box a cui fate riferimento erano privi di porta e l'ho verificato anche personalmente di recente. La non mi ha mai Parte_1
autorizzato ad occupare i box in questione, anche perché non lo avevo in concessione. È la prima volta che vedo la nota datata 11/11/2019 indirizzata al Comune - Dirigente del settore urbanistica e francamente non riconosco come mia la relativa firma.” (cfr. dich. teste
, verb. ud. 15.05.2024). Parte_4
Orbene, così compendiate le risultanze di prova in atti, si osserva quanto segue.
È fuor di dubbio, come condivisibilmente osservato dalla difesa dell' convenuto, CP_3 che la semplice nota inviata dalla ai soci, con cui si intimava “di lasciare Controparte_4
liberi e sgomberi da persone e cose i locali occupati”, non costituisce prova idonea dell'immediato effettivo rilascio dei predetti locali.
Si osserva, al riguardo, che la contestazione di occupazione senza titolo e conseguente intimazione di rilascio, scaturiva dall'attività di accertamento eseguita dai militari della P.G., in servizio presso l'Ufficio Locale Marittimo di S.M. di Leuca, i quali, a seguito di sopralluogo sull'area in questione, avevano riscontrato l'occupazione senza titolo concessorio/autorizzativo dei 4 box.
È principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui “I verbali di accertamento degli organi ispettivi, fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo
5 stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche;
pur tuttavia, detti verbali, con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi
e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio.” (Corte di cassazione, sezione 6, ordinanza 14 dicembre
2022, n. 36573).
La scrivente osserva, altresì, che, nella fattispecie in esame non vi è prova di una riconsegna formale, da parte della società opponente, dei locali oggetto della concessione d.m.
n. 35/2003, rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Gallipoli in data 14/03/2003; pertanto, non vi è dubbio che della abusiva occupazione accertata ne risponde la stessa concessionaria, con conseguente onere di corrispondere l'indennizzo risarcitorio di cui all'impugnato provvedimento adottato dal Comune di Castrignano del Capo.
Invero, allo scadere della concessione, rispetto alla quale non è prospettabile una rinnovazione per facta concludentia, il concessionario si viene a trovare in una situazione di detenzione senza titolo del tutto analoga quella prevista per la locazione dall'art. 1591 c.c., che disciplina i danni per ritardata restituzione della cosa locata ed è analogicamente applicabile a tutti i tipi di contratto con i quali viene concessa l'utilizzazione del bene dietro corrispettivo. Così, il concessionario che continui a detenere la cosa datagli in concessione dopo la scadenza del titolo è tenuto al risarcimento del danno.
È, pertanto, legittima la previsione da parte del Comune di un'indennità per l'occupazione sine titulo dei locali oggetto della concessione demaniale scaduta.
Gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo di beni e pertinenze del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, ovvero per le utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, sono determinati dal D.L. n. 400/1993, art. 8, in misura pari ai canoni di concessione, con una maggiorazione del duecento o del cento per cento, la cui applicazione è automatica e disposta per legge con finalità sanzionatorie, sicché è esclusa qualsiasi
6 valutazione discrezionale del giudice fondata sulla maggiore o minore gravità della singola fattispecie.
Invero, ai sensi dell'art. 8 del D.L. 400/93, convertito in L. 494/93, e dell'art. 1, comma
257 della L. 296/2006, “gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo di beni demaniali marittimi, di zone del mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, sono così determinati: − una somma pari al canone, maggiorato del 200% per le utilizzazioni senza titolo;
− una somma pari al canone, maggiorato del 100% per i casi di utilizzo, da parte del concessionario, di area demaniale in modo difforme dal titolo concessorio, ovvero nel caso di innovazioni non autorizzate.”.
Tali disposizioni, ai sensi del comma 257 dell'art. 1 della L. 296/2006, “si interpretano nel senso che le utilizzazioni ivi contemplate fanno riferimento alla mera occupazione di beni demaniali marittimi e relative pertinenze. …”.
Alla luce di tutto quanto sopra, questo giudice ritiene pienamente legittimo il provvedimento adottato dal Responsabile del Settore IV° Urbanistica – Demanio Marittimo del Comune di Castrignano del Capo, con cui è stato ingiunto, all'odierna opponente, per occupazione abusiva di area demaniale il pagamento della somma di € 5.322,99 a titolo di indennizzo risarcitorio relativo agli ultimi 5 anni, oltre € 133,07 a tiolo di imposta regionale ed € 399,23 a titolo di imposta regionale aggiuntiva, per una somma complessiva di €
5.855,29.
Pertanto, ritenuta infondata in fatto e in diritto l'opposizione proposta dalla la rigetta, confermando integralmente del Controparte_1
provvedimento prot. 10441 del 19 agosto 2019 a firma del Responsabile Settore IV°
Urbanistica – Demanio Marittimo del Comune di Castrignano del Capo.
In considerazione della peculiarità delle questioni trattate e della ineccepibile condotta processuale delle parti costituite, si ritiene opportuno compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice onorario, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
7 • Respinge l'opposizione proposta dalla Parte_9
[...]
• per l'effetto, conferma integralmente il provvedimento prot. 10441 del 19 agosto 2019
a firma del Responsabile Settore IV° Urbanistica – Demanio Marittimo del Comune di Castrignano del Capo;
• Compensa le spese di lite tra le parti:
• Dichiara provvisoriamente esecutiva la presente sentenza.
Lecce, 21 maggio 2025
Il giudice onorario
Dr.ssa Elena Di Noi
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